DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA VI/43168 DEL 21 MAGGIO 1999
(REGIONE LOMBARDIA)
(La
prima parte del documento è stata pubblicata sul numero
di settembre)
5.
IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, è il soggetto incaricato,
dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 494/96.
In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è importante
che il Committente operi una scelta ponderata e qualificata.
Infatti il Coordinatore, in forza dell'art. 5 comma 1 lettere
d, e, f, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di
sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi,
di proporre al Committente, informando inoltre il responsabile
del procedimento, la sospensione dei lavori o addirittura di
sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed
imminente.
Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la
scelta del Coordinatore tra i dipendenti o i titolari dell'Impresa
appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto
che tali soggetti sarebbero caricati dell'obbligo di controllare,
per conto del Committente, la propria Impresa.
5.1
- Compiti e responsabilità
Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune
azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute
nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano generale
di sicurezza nonché ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo
4 D.Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sono:
a)
assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli
12 e 13 D.Lgs. 494/96 e delle relative procedure di lavoro;
b)
adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo
di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c)
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d)
verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e)
proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle
norme del D.Lgs. 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto;
f)
sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.
L'adempimento
di cui alla lett. e) è obbligatorio nel caso di "reiterata
inosservanza di norme la cui violazione è punita con
la sanzione dell'arresto fino a 6 mesi".
Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi
alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:
1.
compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione
del piano di sicurezza e di coordinamento e conseguenti prescrizioni;
2.
coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà
del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico
di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento);
3.
accertamento che le disposizioni vengano eseguite dalle ditte;
4.
proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della
risoluzione del contratto;
5.
sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave
e imminente;
6.
organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro
delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi
allo scopo di:
*
concordare le successive fasi dei lavori;
*
assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente
i rappresentanti dei lavoratori (RLS) sulle modifiche significative
da apporsi ai piani di sicurezza (art. 14 comma 2 D.Lgs. 494/96);
* verificare l'attuazione del coordinamento dei RLS (art.
15 D.Lgs. 494/96);
*
assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori
sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte
di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
5.2
- Le sanzioni per il Coordinatore per l'esecuzione
L'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti
del Coordinatore per l'esecuzione sanzioni consistenti in:
*
arresto da tre a sei mesi
* ammenda da 3 a 8 milioni
per
le seguenti violazioni:
articolo 5, comma 1, lettera a), b), c) ed e)
mancati adempimenti dei seguenti obblighi:
a) assicurare tramite opportune azioni di coordinamento l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento
e delle relative procedure;
b) adeguare i piani di sicurezza ed il fascicolo in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d) mancata proposta al committente di sospensione dei lavori,
allontanamento delle imprese o di lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto, quando tali soggetti si rendano
colpevoli di gravi inosservanze delle norme previste dal decreto
494/96;
*
arresto da due a quattro mesi
* ammenda da 1 a 5 milioni
per
la seguente violazione:
articolo 5, comma 1, lettera d)
mancato adempimento della verifica dell'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare
il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza (art.
15).
5.3
- Consultazione e partecipazione
L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del
datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà
i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e
conseguente accettazione dell'incarico.
Il datore di lavoro è in possesso del piano generale
di sicurezza (quando previsto) e, come precisato dalla C.M.
n° 73/97 anche del piano di sicurezza e di coordinamento,
entrambi ricevuti dal committente prima dell'offerta (art. 13,
comma 3 D.Lgs 494/96).
Il datore di lavoro, sulla base di tali piani, deve consultare
i Rappresentanti per la sicurezza preventivamente, ovvero prima
dell'inizio dei lavori e dell'applicazione dei contenuti dei
piani stessi. In particolare entrambi i piani devono essere
messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno
10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12, comma 4).
I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche
nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.
19 del D.Lgs. 626/94, possono formulare proposte riguardo ai
piani.
Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro
che proporrà al Coordinatore per l'esecuzione eventuali
integrazioni o modifiche (art. 14, comma 2 D.Lgs. 494/96) al
piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma
5 dell'art. 12. A tal fine l'articolo 89 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria edile 5 luglio 1995 ha regolato
due fattispecie di circostanze, collegate ai Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza previsti dall'art. 18 del D.Lgs.
626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili.
La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più
imprese nel cantiere, circostanza molto diffusa.
In tal caso, ancorché ogni impresa abbia, al proprio
interno, un Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS),
gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96 giusto
gli articoli 14 e 15, sono assolti dal RLS dell'Impresa mandataria,
in nome e per conto dei colleghi.
Pertanto il Coordinatore per l'esecuzione, chiamato a verificare
l'attuazione di quanto previsto dai citati articoli 14 e 15,
dovrà far riferimento al soggetto indicato.
La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante
la plurima presenza di Imprese nel cantiere, tutte siano prive
di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne
sia priva l'impresa mandataria.
Nella descritta circostanza l'articolo 89 del contratto citato
prevede, per gli adempimenti sopra ricordati, l'intervento del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
di comparto produttivo (RLSTCP). In Lombardia, l'attività
di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le
Parti sociali del settore, a livello provinciale, in relazione
con le linee di indirizzo definite in sede regionale.
Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il coordinatore
per l'esecuzione dovrà rivolgersi all'indicato soggetto,
che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale.
Preme evidenziare che anche negli altri tre Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro regolanti in Italia l'attività edile,
stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria)
e Cooperative di produzione e lavoro sono presenti norme analoghe
a quelle contenute nell'articolo 89 del CCNL dell'industria
edile che assumono quindi valenza per ogni tipologia di Impresa,
indipendentemente dalla sua natura giuridica.
Peraltro, la disciplina sull'attività dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali
di comparto produttivo, è delegata dal Decreto legislativo
n° 626/1994 alla contrattazione collettiva di categoria
ed assume, pertanto, valenza"erga omnes".
6.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
6.1. - Lavoratori autonomi
La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96)
rappresenta una vera novità in tema di sicurezza nei
cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva
sanzioni unicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori
subordinati.
La presenza sempre più ampia degli artigiani nei cantieri
e i relativi problemi di mancato coordinamento a causa della
indipendenza degli stessi dall'impresa committente ha causato
e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali
difficilmente risolvibili.
Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere
in senso costruttivo i lavoratori autonomi che operano nei cantieri,
tenendo presente che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
può, in caso di pericolo grave e imminente, sospendere
le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni
del titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone
la conformità alle norme vigenti;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità
alle disposizione del titolo IV del decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli
secondo le necessità;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
6.1.1
- Le sanzioni per i lavoratori autonomi
L'art. 23 del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti di lavoratori
autonomi sanzioni consistenti in:
*
arresto fino ad un mese
* ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000
per
le seguenti violazioni:
articolo
7, comma 1:
a) mancato utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 626/94;
b) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 626/94;
c) mancato adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;
articolo
12, comma 3 d):
mancata applicazione dei contenuti dei piani durante l'applicazione
dei lavori.
6.2
- Datore di lavoro dell'impresa esecutrice
Nel D.Lgs. 494/96 sono presenti due articoli (8-9) che
riguardano il datore di lavoro. Il primo consiste nella descrizione
delle norme generali di sicurezza che il datore di lavoro deve
osservare ed il secondo riguarda gli adempimenti derivanti dall'art.
3 (misure generali di tutela e obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto).
6.2.1
- Le sanzioni per i datori di lavoro dell'impresa
L'art. 22, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 494/96 prevede
nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice sanzioni
consistenti in:
*
arresto da tre a sei mesi
* ammenda da 3 a 8 milioni
per
le seguenti violazioni:
articolo
9, comma 1, lettera a):
mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di
sicurezza e di salute nei cantieri di cui all'allegato IV del
D.Lgs. 494/96;
articolo
12, comma 3:
mancata applicazione dei contenuti dei piani durante l'esecuzione
dei lavori.
L'art.
22, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti
del datore di lavoro dell'impresa esecutrice sanzioni consistenti
in:
*
arresto da due a quattro mesi ammenda da 1 a 5 milioni per
le seguenti violazioni:
articolo
12, comma 4:
mancata messa a disposizione del piano della sicurezza ai Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio
dei lavori;
articolo
14, commi 1 e 2:
a) mancata consultazione dei Rappresentanti del lavoratori per
la sicurezza per i necessari chiarimenti e formulazione di proposte;
b) mancata consultazione preventiva dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in occasione di modifiche significative da
apportarsi ai piani di sicurezza.
7.
QUANDO NON SI DEVE APPLICARE IL DECRETO 494/96
Qualora non ricorrano gli estremi per l'applicazione delle
norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 494/96 l'art. 31 della
legge 415 del 18 novembre 1998, la cosiddetta "Merloni
ter", pone in carico all'impresa appaltatrice la redazione
di due specifici documenti, il Piano Sostitutivo di Sicurezza
ed il Piano Operativo di Sicurezza, che verranno esaminati nel
capitolo successivo. Tuttavia si richiama l'attenzione degli
Enti appaltanti sulle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs.
626/94.
7.1
- Gli appalti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 626/94
Particolare attenzione il Datore di lavoro - tramite i
Dirigenti, Responsabili e Preposti - deve porre in ordine al
sistema dell'affidamento dei lavori e degli appalti. In tale
direzione l'art. 7 del D.Lgs. 626/94 è rigoroso sia nelle
richieste degli adempimenti sia nella previsione di sanzioni
penali e amministrative che coinvolgono in maniera diretta il
Datore di lavoro.
Il Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati
regionali alla Sanità, unitamente agli Enti nazionali
di prevenzione, ha elaborato una specifica serie di linee guida
in ordine all'applicazione del D.Lgs. 626/94, di cui una apposita
dedicata ai contratti d'appalto e d'opera.
L'articolo citato, nel caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'ambiente di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi introduce obblighi, sia a carico dei datori di lavoro
committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate
della esecuzione dei lavori aggiudicati, che possono essere
così riassunti:
* possesso di idonei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore
e/o del subappaltatore, (art. 7, comma 1, lett. a);
* fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte
del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 lett. b)
- es. SCHEDA 2 paragr. 7.3;
* Cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti
(intesi come i soggetti citati al comma 2);
* promozione della cooperazione e del coordinamento a carico
del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3).
In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale"
e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire
elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto
la prevenzione degli infortuni legati all'affidamento di lavori
all'interno della struttura aziendale, in termini quantitativi
e di gravità, non può più prescindere da
una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente,
di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti
e messi a disposizione dagli appaltatori.
7.2
- Compiti del Committente - datore di lavoro
Questo obbligo del Committente, espresso in precedenza
nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi
viene ora esteso nel D.Lgs. 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.
Le informazioni che il Committente deve fornire all'appaltatore
devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere
a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di
lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività
in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure
di prevenzione.
Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni
relative:
- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli
di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani
di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso
controllato, etc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del Committente durante
l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del Committente per
l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del Committente
all'esecuzione dei lavori.
Durante
l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso
dal previsto (es.: per necessità o modifiche intervenute
in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione
dei luoghi di lavoro (es.: eventuale accesso non previsto ad
aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono
essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare
la relativa valutazione dei rischi.
Si tratta, nella sostanza, della messa a disposizione della
ditta appaltatrice del Documento di Valutazione dei rischi,
previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, che deve essere già
stato elaborato dal Committente per i luoghi di lavoro.
A tale proposito può essere redatta una scheda sull'esempio
del seguente modello:
SCHEDA
1
Esempio
di elenco delle informazioni che il committente deve fornire
alla ditta
appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente
di lavoro
Ditta
Sede legale
Stabilimento
Contratto di appalto per
Responsabile della sicurezza
Rappresentante dei lavoratori
Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi
di prevenzione e protezione
*
Informazioni generali
a) capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori
(allegare copia della planimetria);
b) tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei
lavori;
c) numero di addetti operanti nella zona dei lavori e
relativi orari per turni di lavoro;
d) disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;
e) disponibilità di planimetrie su rete fognaria,
telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;
f) locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta
di pronto soccorso;
g) collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare
per comunicazioni interne/esterne;
h) attrezzature di proprietà della ditta committente
messe a disposizione con l'eventualità dell'uso
promiscuo;
i) lavoratori del committente che collaborano con la ditta
appaltatrice all'esecuzione dei lavori;
j) impianti pericolosi che devono essere assolutamente
eserciti durante i lavori;
k) luoghi presso i quali è data la possibilità
di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.
*
Informazioni specifiche
a) Rischio elettrico.
a1) distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita
agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare
planimetria della distribuzione specificando le zone,
se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con
conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i
lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore
ai 5 metri);
a2) punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile
installare quadri elettrici di derivazione per eventuali
allacciamenti;
b) rischio di esplosione o incendio (descrivere i mezzi
di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio
di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione
e delle vie di esodo);
c) piano di emergenza e/o comportamento da adottare in
caso di emergenza;
d) zone interessate alla movimentazione e deposito di
carichi;
e) zone per le quali devono essere adottati sistemi e
misure di protezione particolari;
f) macchine o impianti per i quali devono essere adottati
sistemi e misure di protezione particolari;
g) zone ad accesso controllato per le quali è necessaria
un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile
alla sicurezza;
h) elenco prodotti e materiali pericolosi che possono
essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui
all'appalto;
i) luoghi per i quali è possibile l'esposizione,
per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici;
j) luoghi per i quali è possibile l'esposizione,
per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici
per l'esecuzione dei lavori edili;
k) tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi
ove la ditta appaltante deve eseguire lavori;
l) accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni
di lavoro in quota;
m) eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota
(es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee
strutture con funi di trattenuta già installate
dal committente);
n) altre informazioni che il committente ritiene opportuno
fornire alla ditta appaltatrice.
|
7.3
- Idoneità tecnico-professionali dell'impresa e dell'appaltatore
L'art. 7 del D.Lgs. 626/94 al punto a) richiede che il
Datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale
dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera
o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94
ed intesa non più come sola applicazione di norme bensì
come acquisizione di capacità organizzative e gestionali
per la programmazione della prevenzione in azienda fa sì
che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale
sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte
dal decreto stesso.
In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce
nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche
ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di
possesso di iscrizione alla Camera di commercio), ma implica
anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi
e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la
tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati
a svolgere l'opera richiesta che di quelle del committente.
In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore
di realizzare sicurezza.
Pertanto la capacità di prevalutare i rischi e di individuare
le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire è
da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la
ditta esecutrice deve possedere questa valutazione deve avere
per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e
la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione
del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature
previste per la realizzazione dell'opera. Le macchine e gli
impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione
inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es.
libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento,
marchio CE delle attrezzature, ecc.).
L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento
necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi
di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente
attuare.
Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali
era già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione
dei pubblici appalti e nella recente "Merloni ter"
sono state introdotte significative modifiche, a cominciare
dal titolo dell'articolo avente per oggetto "Qualificazione"
ovviamente ricondotto alle imprese.
L'Ente appaltante, fermo restando il contenuto dei bandi di
gara come definiti nel DPCM 10 gennaio 1991 n. 55, può
accertare i profili professionali delle maestranze impiegate,
il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza
e i requisiti tecnico-professionali nella fasi di qualificazione
delle gare d'appalto mediante, per esempio, il seguente modello:
SCHEDA
2
Esempio
delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali
che le aziende appaltatrici possono fornire ai committenti.
Ditta
Sede legale
Responsabile della sicurezza
Rappresentante dei lavoratori
a)
requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni
specifiche; (es., conduzione generatori di vapore, conduzione
impianti di riscaldamento ecc.);
b) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla
tipologia dei lavori da eseguire;
c) formazione ed informazione (documentata) dei lavoratori
impegnati nell'esecuzione dei lavori;
d) formazione ed informazione (documentata) dei lavoratori
che eseguono lavori con impianti in esercizio;
e) mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione
dei lavori;
f) dotazione di dispositivi di protezione individuale:
(descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE
da quelli senza);
g) numero e presenza media giornaliera dei dipendenti
previsti per l'esecuzione dei lavori;
h) numero medio di dipendenti negli ultimi tre anni;
i) numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi
3 anni;
j) elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi
3 anni).
Altre
informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in
merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
|
In caso di subappalto l'appaltatore verifica l'idoneità
tecnico-professionale dei subappaltatori secondo le norme previste
dall'art. 34 della legge quadro n. 415 del 18 novembre 1998
sugli appalti pubblici.
7.4
- Cooperazione fra datori di lavoro Committenti e appaltatori
La cooperazione fra lavoratori di diverse imprese nello
svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente è una
prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione
che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso
l'uso promiscuo di attrezzature.
L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel riconoscere in modo implicito
questa situazione, prescrive che la cooperazione e la collaborazione
non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei
lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro;
inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori
autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento
della situazione dal punto di vista della sicurezza e della
salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come
negli appalti scorporati o promiscui alle interferenze fra i
lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature.
Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve
essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi
di prevenzione e protezione.
7.4.1 - Obblighi del Committente datore di lavoro
In base all'art. 7 del D.Lgs 626/94 la consistenza degli
obblighi del committente nei confronti dell'appaltatore viene
ad assumere una portata più ampia rispetto alle norme
precedenti definite all'art. 5 del DPR 547/55. Ora il committente
non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore
dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurando
poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. In base
al comma 3, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento
degli interventi di prevenzione e protezione.
Emerge la chiara volontà del legislatore di determinare
una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto
con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo,
sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità
di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito
condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo
lavoro delle imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo
del committente non ha certo le caratteristiche di una "ingerenza"
quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione
(cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
Questa volontà era già in parte precedentemente
emersa nella Legge 55/90 all'art. 18 dove, pur con campo di
applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità
diverse dalla sicurezza ma comunque positive anche per quest'ultima,
il committente era posto al centro di una rete di relazioni
con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria
attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali,
assicurativi) di quest'ultimi.
Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione
tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una
esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle
altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non
elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi
propri dell'attività specifica.
Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione
di opportune regole di comportamento, sia la programmazione
degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della
necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta
attuazione delle misure di sicurezza.
7.5
- I soggetti coinvolti nell'appalto
Definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono
presenti nel settore degli appalti e dei tipi di contratto che
possono essere stipulati:
- appaltante o committente: soggetto che richiede un lavoro
o una prestazione;
-
appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente
a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
-
subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore
a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
-
lavoratore autonomo o prestatore d'opera: soggetto che mette
a disposizione del committente e dell'appaltatore, dietro un
compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona
compone la ditta individuale e ne è anche titolare rappresenta
l'unico prestatore d'opera della ditta;
-
lavoratore subordinato: persona che fuori del proprio domicilio
presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 D.P.R. 547/55,
art. 3 D.P.R. 303/56);
-
lavoratore dipendente: la persona che per contratto si obbliga
mediante retribuzione a prestare la propria attività
alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
-
contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655
cod. civ.). Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato
un contratto la cui articolazione vede presenti le seguenti
descrizioni:
a)
l'oggetto dell'opera da compiere;
b) le modalità di esecuzione;
c) i mezzi d'opera;
d) le responsabilità;
e) l'organizzazione del sistema produttivo;
f) le prerogative e gli obblighi;
-
appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita
all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza
di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si
realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione,
divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo
eseguire in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti,
meccanici, idraulici, ecc.) opere di diversa natura secondo
le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale
in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò
interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a
quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità
può gravare sul committente;
-
appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono
impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso
ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori
del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti
e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale
funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente
i lavoratori del committente;
-
subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore
e subappaltatore. L'appaltatore non può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente.
Sono considerati subappalti tutti i contratti aventi ad oggetto
attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
d'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o
d'importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza della
mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo
del contratto da affidare. È fatto obbligo all'appaltatore
di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub contratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati;
-
contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando
una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o
giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo
al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).
8.
GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
La "Merloni ter" con il nuovo art. 31 non modifica
gli adempimenti posti in capo al committente dall'art. 3 D.Lgs.
494/96, ampliando invece il ruolo dell'impresa nel processo
della sicurezza. A tal proposito prevede che l'appaltatore trasmetta,
entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori alle amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici economici ed agli enti ed amministrazioni locali la
seguente documentazione:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza,
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b).
La legge quadro, come modificata dalla L. 415/98, al fine di
evitare omissioni o errate interpretazioni, prevede sempre e
comunque l'obbligo della redazione del piano di sicurezza nei
cantieri che forma parte integrante del contratto di appalto
o di concessione.
Gli oneri relativi ai piani di sicurezza ex D.Lgs. 494/96 vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Questo aspetto conferma l'importanza dei costi della
sicurezza la cui stima è obbligatoria e prevista dall'art.
12 del D.Lgs. 494/96. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 dell'art. 31 L. 415/98 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
del committente.
Al fine di sviluppare la collaborazione tra i diversi soggetti
che operano in cantiere la nuova legge quadro prevede che siano
il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
a vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza. A differenza
di quanto contenuto nella precedente L. 109/94 non viene più
coinvolto il direttore dei lavori, stabilendo così la
sua estraneità in ordine alla sicurezza che invece viene
ricondotta al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore
in fase di esecuzione.
L'articolo 31 si conclude con le norme di applicazione relativi
ai contratti di appalto o di concessione che, se stipulati dopo
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1, qualora privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1 -
bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
del comma 1 bis , sono annullabili qualora non integrati con
i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Il regolamento, dunque, rappresenta una tappa fondamentale per
la completa applicazione della legge e la sua emanazione dovrà
essere quanto più immediata ed urgente.
8.1
- Il Piano di Sicurezza Sostitutivo
Con l'introduzione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)
si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che in qualsiasi
tipologia di cantiere deve esserci un preciso ed esclusivo piano
di sicurezza. L'art. 31, comma 1, lettera b) pone questo obbligo
a carico dell'appaltatore.
La redazione del P.S.S. di fatto completa ed armonizza la legislazione
esistente, cioè stabilisce modalità precise e
vincolanti all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 da
parte dell'appaltatore.
Ferme restando le procedure e le responsabilità dell'art.
7 succitato, il P.S.S. non può essere assimilato al Documento
di Valutazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 ma deve essere
un apposito piano di sicurezza relativo ai lavori oggetto dell'appalto
o della concessione.
Al momento il legislatore non ha stabilito, demandando ad apposito
regolamento, i contenuti e le modalità di redazione del
P.S.S.. Ciò, peraltro, non significa che in assenza del
regolamento il P.S.S. non debba essere approntato.
In linea di principio, trattandosi di un piano sostitutivo del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'impresa che lo redige
deve essere tenuta all'osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. 494/96.
Il P.S.S. dovrà utilizzare il criterio dell'azienda per
ottemperare ai principi della sicurezza senza lacune e mancanze
in quanto detto piano deve corrispondere alle effettive realtà
aziendali.
8.2
- Il Piano Operativo di Sicurezza
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.Op.S.) di cui all'art.
31 comma 1 bis lett. c) L. 415/98 rappresenta, senza dubbio,
una delle novità più qualificanti della nuova
legge quadro sugli appalti. Si deve sottolineare che, con questa
azione, si contribuisce ad aumentare l'impegno e la responsabilizzazione
delle imprese in ordine alla sicurezza. Il P.Op.S. riguarda
essenzialmente l'impresa stessa sia in relazione alle proprie
scelte autonome e alle specifiche responsabilità nell'organizzazione
del cantiere che nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano operativo di sicurezza non deve essere confuso con
il documento di valutazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94,
trattandosi di un piano complementare di dettaglio del Piano
di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 494/96 o, in
sua mancanza, del Piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma
b) dell'art. 31, finalizzato a far risaltare le misure organizzative
proprie dell' impresa medesima.
Deve essere redatto dall'impresa appaltatrice, ed eventualmente
dalle altre imprese subappaltatrici, in relazione alle specifiche
attività lavorative del cantiere. In fase di esecuzione
si dovranno avere tanti P.Op.S. quante sono le imprese coinvolte
nei lavori.
La legge non precisa quale debba essere il contenuto del piano
che presumibilmente sarà definito con il regolamento
di cui al comma 1 dell'art. 31 L. 415/98 da emanarsi entro il
18 giugno 1999.
Ad prima lettura si può ritenere che il piano operativo
debba sicuramente indicare i soggetti cui nell'impresa fanno
carico le responsabilità dell'organizzazione del cantiere
e dell'esecuzione dell'opera, mentre resta da definire quali
possano essere le "scelte autonome" dell'impresa rispetto
al piano di sicurezza e di coordinamento o al piano sostitutivo,
considerato tra l'altro che quest'ultimo è comunque redatto
dall'impresa.
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