chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA VI/43168 DEL 21 MAGGIO 1999
(REGIONE LOMBARDIA)

(La prima parte del documento è stata pubblicata sul numero di settembre)

5. IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 494/96.
In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è importante che il Committente operi una scelta ponderata e qualificata. Infatti il Coordinatore, in forza dell'art. 5 comma 1 lettere d, e, f, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, di proporre al Committente, informando inoltre il responsabile del procedimento, la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.
Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la scelta del Coordinatore tra i dipendenti o i titolari dell'Impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tali soggetti sarebbero caricati dell'obbligo di controllare, per conto del Committente, la propria Impresa.

5.1 - Compiti e responsabilità
Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano generale di sicurezza nonché ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 4 D.Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 D.Lgs. 494/96 e delle relative procedure di lavoro;

b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;

e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'adempimento di cui alla lett. e) è obbligatorio nel caso di "reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a 6 mesi".

Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento e conseguenti prescrizioni;

2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento);

3. accertamento che le disposizioni vengano eseguite dalle ditte;

4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;

5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;

6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:

* concordare le successive fasi dei lavori;

* assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS) sulle modifiche significative da apporsi ai piani di sicurezza (art. 14 comma 2 D.Lgs. 494/96);

* verificare l'attuazione del coordinamento dei RLS (art. 15 D.Lgs. 494/96);

* assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

5.2 - Le sanzioni per il Coordinatore per l'esecuzione
L'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti del Coordinatore per l'esecuzione sanzioni consistenti in:

* arresto da tre a sei mesi

* ammenda da 3 a 8 milioni

per le seguenti violazioni:
articolo 5, comma 1, lettera a), b), c) ed e)
mancati adempimenti dei seguenti obblighi:
a) assicurare tramite opportune azioni di coordinamento l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure;
b) adeguare i piani di sicurezza ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) mancata proposta al committente di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o di lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto, quando tali soggetti si rendano colpevoli di gravi inosservanze delle norme previste dal decreto 494/96;

* arresto da due a quattro mesi
* ammenda da 1 a 5 milioni

per la seguente violazione:
articolo 5, comma 1, lettera d)
mancato adempimento della verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza (art. 15).

5.3 - Consultazione e partecipazione
L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e conseguente accettazione dell'incarico.
Il datore di lavoro è in possesso del piano generale di sicurezza (quando previsto) e, come precisato dalla C.M. n° 73/97 anche del piano di sicurezza e di coordinamento, entrambi ricevuti dal committente prima dell'offerta (art. 13, comma 3 D.Lgs 494/96).
Il datore di lavoro, sulla base di tali piani, deve consultare i Rappresentanti per la sicurezza preventivamente, ovvero prima dell'inizio dei lavori e dell'applicazione dei contenuti dei piani stessi. In particolare entrambi i piani devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12, comma 4).
I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, possono formulare proposte riguardo ai piani.
Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al Coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni o modifiche (art. 14, comma 2 D.Lgs. 494/96) al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art. 12. A tal fine l'articolo 89 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria edile 5 luglio 1995 ha regolato due fattispecie di circostanze, collegate ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili.
La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più imprese nel cantiere, circostanza molto diffusa.
In tal caso, ancorché ogni impresa abbia, al proprio interno, un Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS), gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96 giusto gli articoli 14 e 15, sono assolti dal RLS dell'Impresa mandataria, in nome e per conto dei colleghi.
Pertanto il Coordinatore per l'esecuzione, chiamato a verificare l'attuazione di quanto previsto dai citati articoli 14 e 15, dovrà far riferimento al soggetto indicato.
La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante la plurima presenza di Imprese nel cantiere, tutte siano prive di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne sia priva l'impresa mandataria.
Nella descritta circostanza l'articolo 89 del contratto citato prevede, per gli adempimenti sopra ricordati, l'intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLSTCP). In Lombardia, l'attività di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le Parti sociali del settore, a livello provinciale, in relazione con le linee di indirizzo definite in sede regionale.
Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il coordinatore per l'esecuzione dovrà rivolgersi all'indicato soggetto, che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale.
Preme evidenziare che anche negli altri tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolanti in Italia l'attività edile, stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria) e Cooperative di produzione e lavoro sono presenti norme analoghe a quelle contenute nell'articolo 89 del CCNL dell'industria edile che assumono quindi valenza per ogni tipologia di Impresa, indipendentemente dalla sua natura giuridica.
Peraltro, la disciplina sull'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali di comparto produttivo, è delegata dal Decreto legislativo n° 626/1994 alla contrattazione collettiva di categoria ed assume, pertanto, valenza"erga omnes".

6. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
6.1. - Lavoratori autonomi
La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96) rappresenta una vera novità in tema di sicurezza nei cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva sanzioni unicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori subordinati.
La presenza sempre più ampia degli artigiani nei cantieri e i relativi problemi di mancato coordinamento a causa della indipendenza degli stessi dall'impresa committente ha causato e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali difficilmente risolvibili.
Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere in senso costruttivo i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, tenendo presente che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori può, in caso di pericolo grave e imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizione del titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6.1.1 - Le sanzioni per i lavoratori autonomi
L'art. 23 del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti di lavoratori autonomi sanzioni consistenti in:

* arresto fino ad un mese
* ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000

per le seguenti violazioni:

articolo 7, comma 1:
a) mancato utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 626/94;
b) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 626/94;
c) mancato adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;

articolo 12, comma 3 d):
mancata applicazione dei contenuti dei piani durante l'applicazione dei lavori.

6.2 - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice
Nel D.Lgs. 494/96 sono presenti due articoli (8-9) che riguardano il datore di lavoro. Il primo consiste nella descrizione delle norme generali di sicurezza che il datore di lavoro deve osservare ed il secondo riguarda gli adempimenti derivanti dall'art. 3 (misure generali di tutela e obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).

6.2.1 - Le sanzioni per i datori di lavoro dell'impresa
L'art. 22, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice sanzioni consistenti in:

* arresto da tre a sei mesi
* ammenda da 3 a 8 milioni

per le seguenti violazioni:

articolo 9, comma 1, lettera a):
mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute nei cantieri di cui all'allegato IV del D.Lgs. 494/96;

articolo 12, comma 3:
mancata applicazione dei contenuti dei piani durante l'esecuzione dei lavori.

L'art. 22, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 494/96 prevede nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice sanzioni consistenti in:

* arresto da due a quattro mesi ammenda da 1 a 5 milioni per le seguenti violazioni:

articolo 12, comma 4:
mancata messa a disposizione del piano della sicurezza ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;

articolo 14, commi 1 e 2:
a) mancata consultazione dei Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza per i necessari chiarimenti e formulazione di proposte;
b) mancata consultazione preventiva dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in occasione di modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.

7. QUANDO NON SI DEVE APPLICARE IL DECRETO 494/96
Qualora non ricorrano gli estremi per l'applicazione delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 494/96 l'art. 31 della legge 415 del 18 novembre 1998, la cosiddetta "Merloni ter", pone in carico all'impresa appaltatrice la redazione di due specifici documenti, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza, che verranno esaminati nel capitolo successivo. Tuttavia si richiama l'attenzione degli Enti appaltanti sulle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/94.

7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 626/94
Particolare attenzione il Datore di lavoro - tramite i Dirigenti, Responsabili e Preposti - deve porre in ordine al sistema dell'affidamento dei lavori e degli appalti. In tale direzione l'art. 7 del D.Lgs. 626/94 è rigoroso sia nelle richieste degli adempimenti sia nella previsione di sanzioni penali e amministrative che coinvolgono in maniera diretta il Datore di lavoro.
Il Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati regionali alla Sanità, unitamente agli Enti nazionali di prevenzione, ha elaborato una specifica serie di linee guida in ordine all'applicazione del D.Lgs. 626/94, di cui una apposita dedicata ai contratti d'appalto e d'opera.
L'articolo citato, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'ambiente di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi introduce obblighi, sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati, che possono essere così riassunti:

* possesso di idonei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, (art. 7, comma 1, lett. a);
* fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 lett. b) - es. SCHEDA 2 paragr. 7.3;
* Cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
* promozione della cooperazione e del coordinamento a carico del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3).

In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni legati all'affidamento di lavori all'interno della struttura aziendale, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.

7.2 - Compiti del Committente - datore di lavoro
Questo obbligo del Committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi viene ora esteso nel D.Lgs. 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.
Le informazioni che il Committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.
Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:
- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, etc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del Committente durante l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del Committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del Committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto (es.: per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (es.: eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.
Si tratta, nella sostanza, della messa a disposizione della ditta appaltatrice del Documento di Valutazione dei rischi, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, che deve essere già stato elaborato dal Committente per i luoghi di lavoro.
A tale proposito può essere redatta una scheda sull'esempio del seguente modello:

SCHEDA 1

Esempio di elenco delle informazioni che il committente deve fornire alla ditta
appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro

Ditta ………………………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………
Stabilimento…………………………………………………………………………
Contratto di appalto per ………………………………………………………
Responsabile della sicurezza ………………………………………………………
Rappresentante dei lavoratori ……………………………………………………
Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione ……
………………………………………………………………………………

* Informazioni generali
a) capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria);
b) tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;
c) numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro;
d) disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;
e) disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;
f) locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso;
g) collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne;
h) attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo;
i) lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori;
j) impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori;
k) luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.

* Informazioni specifiche
a) Rischio elettrico.
a1) distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri);
a2) punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;
b) rischio di esplosione o incendio (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo);
c) piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza;
d) zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi;
e) zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
f) macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
g) zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza;
h) elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto;
i) luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici;
j) luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici per l'esecuzione dei lavori edili;
k) tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori;
l) accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota;
m) eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installate dal committente);
n) altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

 

7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell'impresa e dell'appaltatore
L'art. 7 del D.Lgs. 626/94 al punto a) richiede che il Datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 ed intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.
In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelle del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.
Pertanto la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere questa valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera. Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).
L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.
Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali era già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti e nella recente "Merloni ter" sono state introdotte significative modifiche, a cominciare dal titolo dell'articolo avente per oggetto "Qualificazione" ovviamente ricondotto alle imprese.
L'Ente appaltante, fermo restando il contenuto dei bandi di gara come definiti nel DPCM 10 gennaio 1991 n. 55, può accertare i profili professionali delle maestranze impiegate, il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza e i requisiti tecnico-professionali nella fasi di qualificazione delle gare d'appalto mediante, per esempio, il seguente modello:

SCHEDA 2

Esempio delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali
che le aziende appaltatrici possono fornire ai committenti.

Ditta …………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………
Responsabile della sicurezza …………………………………………………………………………
Rappresentante dei lavoratori …………………………………………………………………………

a) requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche; (es., conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di riscaldamento ecc.);
b) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
c) formazione ed informazione (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
d) formazione ed informazione (documentata) dei lavoratori che eseguono lavori con impianti in esercizio;
e) mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
f) dotazione di dispositivi di protezione individuale: (descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE da quelli senza);
g) numero e presenza media giornaliera dei dipendenti previsti per l'esecuzione dei lavori;
h) numero medio di dipendenti negli ultimi tre anni;
i) numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni;
j) elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni).

Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

In caso di subappalto l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo le norme previste dall'art. 34 della legge quadro n. 415 del 18 novembre 1998 sugli appalti pubblici.

7.4 - Cooperazione fra datori di lavoro Committenti e appaltatori
La cooperazione fra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature.
L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, prescrive che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature.
Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

7.4.1 - Obblighi del Committente datore di lavoro
In base all'art. 7 del D.Lgs 626/94 la consistenza degli obblighi del committente nei confronti dell'appaltatore viene ad assumere una portata più ampia rispetto alle norme precedenti definite all'art. 5 del DPR 547/55. Ora il committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurando poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. In base al comma 3, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.
Emerge la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una "ingerenza" quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18 dove, pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità diverse dalla sicurezza ma comunque positive anche per quest'ultima, il committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di quest'ultimi.
Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.
Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

7.5 - I soggetti coinvolti nell'appalto
Definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nel settore degli appalti e dei tipi di contratto che possono essere stipulati:

- appaltante o committente: soggetto che richiede un lavoro o una prestazione;

- appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

- subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

- lavoratore autonomo o prestatore d'opera: soggetto che mette a disposizione del committente e dell'appaltatore, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare rappresenta l'unico prestatore d'opera della ditta;

- lavoratore subordinato: persona che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 D.P.R. 547/55, art. 3 D.P.R. 303/56);

- lavoratore dipendente: la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui;

- contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.). Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto la cui articolazione vede presenti le seguenti descrizioni:

a) l'oggetto dell'opera da compiere;
b) le modalità di esecuzione;
c) i mezzi d'opera;
d) le responsabilità;
e) l'organizzazione del sistema produttivo;
f) le prerogative e gli obblighi;

- appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.) opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente;

- appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente;

- subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente. Sono considerati subappalti tutti i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

- contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

8. GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
La "Merloni ter" con il nuovo art. 31 non modifica gli adempimenti posti in capo al committente dall'art. 3 D.Lgs. 494/96, ampliando invece il ruolo dell'impresa nel processo della sicurezza. A tal proposito prevede che l'appaltatore trasmetta, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici ed agli enti ed amministrazioni locali la seguente documentazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

La legge quadro, come modificata dalla L. 415/98, al fine di evitare omissioni o errate interpretazioni, prevede sempre e comunque l'obbligo della redazione del piano di sicurezza nei cantieri che forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione.
Gli oneri relativi ai piani di sicurezza ex D.Lgs. 494/96 vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Questo aspetto conferma l'importanza dei costi della sicurezza la cui stima è obbligatoria e prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 494/96. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 31 L. 415/98 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.
Al fine di sviluppare la collaborazione tra i diversi soggetti che operano in cantiere la nuova legge quadro prevede che siano il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza. A differenza di quanto contenuto nella precedente L. 109/94 non viene più coinvolto il direttore dei lavori, stabilendo così la sua estraneità in ordine alla sicurezza che invece viene ricondotta al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore in fase di esecuzione.
L'articolo 31 si conclude con le norme di applicazione relativi ai contratti di appalto o di concessione che, se stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1 - bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1 bis , sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Il regolamento, dunque, rappresenta una tappa fondamentale per la completa applicazione della legge e la sua emanazione dovrà essere quanto più immediata ed urgente.

8.1 - Il Piano di Sicurezza Sostitutivo
Con l'introduzione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.) si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che in qualsiasi tipologia di cantiere deve esserci un preciso ed esclusivo piano di sicurezza. L'art. 31, comma 1, lettera b) pone questo obbligo a carico dell'appaltatore.
La redazione del P.S.S. di fatto completa ed armonizza la legislazione esistente, cioè stabilisce modalità precise e vincolanti all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 da parte dell'appaltatore.
Ferme restando le procedure e le responsabilità dell'art. 7 succitato, il P.S.S. non può essere assimilato al Documento di Valutazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 ma deve essere un apposito piano di sicurezza relativo ai lavori oggetto dell'appalto o della concessione.
Al momento il legislatore non ha stabilito, demandando ad apposito regolamento, i contenuti e le modalità di redazione del P.S.S.. Ciò, peraltro, non significa che in assenza del regolamento il P.S.S. non debba essere approntato.
In linea di principio, trattandosi di un piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'impresa che lo redige deve essere tenuta all'osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. 494/96.
Il P.S.S. dovrà utilizzare il criterio dell'azienda per ottemperare ai principi della sicurezza senza lacune e mancanze in quanto detto piano deve corrispondere alle effettive realtà aziendali.

8.2 - Il Piano Operativo di Sicurezza
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.Op.S.) di cui all'art. 31 comma 1 bis lett. c) L. 415/98 rappresenta, senza dubbio, una delle novità più qualificanti della nuova legge quadro sugli appalti. Si deve sottolineare che, con questa azione, si contribuisce ad aumentare l'impegno e la responsabilizzazione delle imprese in ordine alla sicurezza. Il P.Op.S. riguarda essenzialmente l'impresa stessa sia in relazione alle proprie scelte autonome e alle specifiche responsabilità nell'organizzazione del cantiere che nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano operativo di sicurezza non deve essere confuso con il documento di valutazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94, trattandosi di un piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 494/96 o, in sua mancanza, del Piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma b) dell'art. 31, finalizzato a far risaltare le misure organizzative proprie dell' impresa medesima.
Deve essere redatto dall'impresa appaltatrice, ed eventualmente dalle altre imprese subappaltatrici, in relazione alle specifiche attività lavorative del cantiere. In fase di esecuzione si dovranno avere tanti P.Op.S. quante sono le imprese coinvolte nei lavori.
La legge non precisa quale debba essere il contenuto del piano che presumibilmente sarà definito con il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 31 L. 415/98 da emanarsi entro il 18 giugno 1999.
Ad prima lettura si può ritenere che il piano operativo debba sicuramente indicare i soggetti cui nell'impresa fanno carico le responsabilità dell'organizzazione del cantiere e dell'esecuzione dell'opera, mentre resta da definire quali possano essere le "scelte autonome" dell'impresa rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento o al piano sostitutivo, considerato tra l'altro che quest'ultimo è comunque redatto dall'impresa.

 

 



     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design