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Decreto 21 luglio 1999.

G. U. n. 181 del 04 08 1999

Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme sopraindicate;

Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Parte prima
MODIFICHE ALL'ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Art. 1.
Modifiche alla prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S.
La prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. é così modificata:

1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4) proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5) bombe a mano cariche;
6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7) proietti a caricamento speciale.

Art. 2.
Modifiche alla seconda categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S.
La categoria seconda dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:
(omissis);
17) micce a combustione rapida;
18) micce detonanti;
(omissis);

Art. 3.
Modifiche alla quinta categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S.
La categoria quinta, gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. é così modificata:
1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;
2) bossoli metallici innescati per artiglieria;
3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;
4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;
5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
6) spolette a doppio effetto per artiglieria.

Art. 4.
Quanto non espressamente modificato nell'allegato A con il presente decreto rimane invariato.

Parte seconda
MODIFICHE AL CAPITOLO VI DELL'ALLEGATO B
AL REG. T.U.L.P.S. (ESERCIZI DI MINUTA VENDITA)

Art. 1.
Generalità
1.1. Negli esercizi di minuta vendita di esplosivi si possono tenere e vendere:
polveri della prima categoria;
cartucce per armi comuni della quinta categoria gruppo A;
manufatti della quarta categoria e quinta categoria gruppo C.
Non possono tenersi né vendersi:
prodotti esplodenti comunque destinati all'impiego bellico;
manufatti che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.
1.2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti esplodenti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
1.3. Le indicazioni sulla massa fornite al successivo art. 3 si riferiscono al quantitativo netto dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti); il quantitativo netto di prodotti attivi deve essere indicato sul singolo manufatto e/o sulla confezione in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
1.4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a kg 200 di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato.
1.5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2.
Prescrizioni sui locali
2.1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare M.I. n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui é ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, esemplari di manufatti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C inerti (privi di prodotti attivi). Le operazioni di inertizzazione devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione di detti manufatti.
2.2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di prima categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo C e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b).
Le polveri di prima categoria e le cartucce di quinta categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo C. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973. È comunque vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo C.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) é ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. Negli ambienti in cui é ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, che devono essere collocati in modo da impedire il facile accesso da parte del pubblico stesso.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della prima, quarta e quinta categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
2.3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo C deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono custoditi prodotti esplodenti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

Art. 3.
Contenuto della licenza
Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla prima categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di prima categoria puo' essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al seguente punto b).
In caso di rinuncia totale:
alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 1.2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b);

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la quarta categoria e di 20 kg netti per la quinta categoria gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati).

b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della prima categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di prima categoria é considerato pari a:

300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure

560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure

4.000 cartucce per arma corta, oppure

12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure

25.000 cartucce per armi Flobert, oppure

12.000 cartucce da salve.

È consentito tenere e vendere proiettili, capsule e bossoli (anche innescati) per cartucce per armi comuni in numero illimitato;

c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quarta categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quarta categoria può essere sostituito con 4 (quattro) chilogrammi netti di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della quarta categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della quinta categoria gruppo C. In caso di rinuncia totale i manufatti della quarta categoria possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della quarta categoria con 50 kg netti della quinta categoria gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quinta categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quinta categoria gruppo C può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

 

In caso di rinuncia totale i manufatti della quinta categoria gruppo C possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della quinta categoria gruppo C con manufatti della quarta categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della quinta categoria gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister", purché i "blister" medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di prima categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente paragrafo e fermi restando i quantitativi massimi autorizzati in peso o in numero.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.

Art. 4.
Caricamento cartucce
4.1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
4.2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 2.3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

Art. 5.
Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato
È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e la quantità massima di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:

a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.
Tale obbligo non é esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

Art. 6.
Norme transitorie e finali
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto é ammesso che siano venduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa dei prodotti attivi per i manufatti pirotecnici già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0,8 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti di quarta categoria, e per 0,5
(imballaggio escluso) il peso lordo dei manufatti della quinta categoria gruppo C.



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