Decreto
21 luglio 1999.
G.
U. n. 181 del 04 08 1999
Modificazioni
agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento
sopra citato;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme
sopraindicate;
Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;
Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento
sopra citato;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplosive ed infiammabili;
Decreta:
Parte
prima
MODIFICHE ALL'ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.
Art.
1.
Modifiche alla prima categoria, gruppo C dell'allegato
A al regolamento T.U.L.P.S.
La prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento
T.U.L.P.S. é così modificata:
1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico,
provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola,
chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con
paracapsule ed imballaggio esterno;
2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro
che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi
con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone
al 18% almeno di acqua;
4) proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia
mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso
innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5) bombe a mano cariche;
6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma
senza innesco;
7) proietti a caricamento speciale.
Art.
2.
Modifiche alla seconda categoria, gruppo A dell'allegato
A al regolamento T.U.L.P.S.
La categoria seconda dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S.
è così modificata:
(omissis);
17) micce a combustione rapida;
18) micce detonanti;
(omissis);
Art.
3.
Modifiche alla quinta categoria, gruppo A dell'allegato
A al regolamento T.U.L.P.S.
La categoria quinta, gruppo A dell'allegato A al regolamento
T.U.L.P.S. é così modificata:
1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;
2) bossoli metallici innescati per artiglieria;
3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;
4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;
5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
6) spolette a doppio effetto per artiglieria.
Art.
4.
Quanto non espressamente modificato nell'allegato A con
il presente decreto rimane invariato.
Parte
seconda
MODIFICHE AL CAPITOLO VI DELL'ALLEGATO B
AL REG. T.U.L.P.S. (ESERCIZI DI MINUTA VENDITA)
Art.
1.
Generalità
1.1. Negli esercizi di minuta vendita di esplosivi
si possono tenere e vendere:
polveri della prima categoria;
cartucce per armi comuni della quinta categoria gruppo A;
manufatti della quarta categoria e quinta categoria gruppo C.
Non possono tenersi né vendersi:
prodotti esplodenti comunque destinati all'impiego bellico;
manufatti che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione
spontanea.
1.2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti
interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg
netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti
di polvere aperti.
I manufatti esplodenti della quarta categoria e della quinta
categoria gruppo C devono essere approvvigionati nei loro imballaggi
di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo
se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole
o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
1.3. Le indicazioni sulla massa fornite al successivo
art. 3 si riferiscono al quantitativo netto dei prodotti attivi
(sono prodotti attivi quelli esplodenti, incendivi, coloranti
ed illuminanti); il quantitativo netto di prodotti attivi deve
essere indicato sul singolo manufatto e/o sulla confezione in
conformità a quanto riportato nel relativo decreto di
riconoscimento.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura
dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile,
quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo
della massa dei prodotti attivi.
1.4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere
e vendere fino a kg 200 di prodotti esplodenti. Oltre tale limite
trova applicazione il cap. IV del presente allegato.
1.5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per
gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà
il parere della commissione tecnica provinciale.
Art.
2.
Prescrizioni sui locali
2.1. I locali degli esercizi di minuta vendita non
devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti
o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie
facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere
comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non
abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso,
fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche
asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi,
grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e
simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né
poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate
dalla circolare M.I. n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere
favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà
prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per
la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui é ammesso il pubblico potranno
essere tenuti, come mostra, esemplari di manufatti della quarta
categoria e della quinta categoria gruppo C inerti (privi di
prodotti attivi). Le operazioni di inertizzazione devono essere
compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione di detti
manufatti.
2.2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà
fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei
limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali),
come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere
una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore
a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura
non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto
di polveri di prima categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto
di manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo
C e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce,
in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b).
Le polveri di prima categoria e le cartucce di quinta categoria
gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto,
anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi
i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo
C. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo
locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non
classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto
ministeriale 4 aprile 1973. È comunque vietato l'accesso
al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi
i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo
C.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici
o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti
non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati
in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici
devono essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati
su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera
non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale
(o dei locali) é ammessa la presenza di un massimo di
5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati
con materiale ignifugo o reso tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi
metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. Negli
ambienti in cui é ammesso il pubblico sono consentiti
solo gli scaffali, che devono essere collocati in modo da impedire
il facile accesso da parte del pubblico stesso.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere
e vendere prodotti esplodenti della prima, quarta e quinta categoria
in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito
nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più
in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno
in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi e il caricamento
delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di
minuta vendita nell'abitato.
2.3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio
in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni
pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza
equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse
anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento
armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati
con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche
REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la
soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno
sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo
caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati
di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità
e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo
1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora
muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati
o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di
schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di quarta
categoria e di quinta categoria gruppo C deve (o devono) essere
separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno,
con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità
alla legge 1 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti
norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge
5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione (Decreto
del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori
di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio,
eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni
(UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996
qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw);
non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto
in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare
dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando
provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente
della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso
del locale (o dei locali) in cui sono custoditi prodotti esplodenti
della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C dovranno
essere installati non meno di due estintori portatili di tipo
approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982,
con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.
Art.
3.
Contenuto della licenza
Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio
e vendere i prodotti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da
mina appartenenti alla prima categoria. Ogni chilogrammo netto
di polveri di prima categoria puo' essere sostituito con 2 (due)
chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al
seguente punto b).
In caso di rinuncia totale:
alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino
a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi
ed i divieti di cui all'art. 1, punto 1.2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo
punto b);
ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere
e vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al
punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della
quarta categoria e della quinta categoria gruppo C, incrementandone
il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10
kg netti per la quarta categoria e di 20 kg netti per la quinta
categoria gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo
quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo
punto d) (giocattoli pirici blisterati).
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della prima categoria,
sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del
computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio
di prima categoria é considerato pari a:
300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate
con polvere nera, oppure
560
cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate
con polvere senza fumo, oppure
4.000
cartucce per arma corta, oppure
12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga,
oppure
25.000
cartucce per armi Flobert, oppure
12.000
cartucce da salve.
È
consentito tenere e vendere proiettili, capsule e bossoli
(anche innescati) per cartucce per armi comuni in numero illimitato;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti
della quarta categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi
contenuto nei manufatti della quarta categoria può essere
sostituito con 4 (quattro) chilogrammi netti di cartucce cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente
punto b); in alternativa ogni chilogrammo della quarta categoria
può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della
quinta categoria gruppo C. In caso di rinuncia totale i manufatti
della quarta categoria possono essere sostituiti con 120 kg
netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per
armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto
b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della
quarta categoria con 50 kg netti della quinta categoria gruppo
C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove
ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli
pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti
della quinta categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti
attivi contenuto nei manufatti della quinta categoria gruppo
C può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi di cartucce
cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate
al punto b).
In caso di rinuncia totale i manufatti della quinta categoria
gruppo C possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri
da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in
accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti
della quinta categoria gruppo C con manufatti della quarta categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della
quinta categoria gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso
in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister",
purché i "blister" medesimi siano realizzati
con materiale polimerico autoestinguente.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche
ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la
riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e
di polveri di prima categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa
comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza,
può effettuare sostituzioni per categoria e quantità
dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo,
applicando le equivalenze indicate nel presente paragrafo e
fermi restando i quantitativi massimi autorizzati in peso o
in numero.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art.
55 del T.U.L.P.S.
Art.
4.
Caricamento cartucce
4.1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di
minuta vendita può essere consentito limitatamente alle
cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato
al caricamento non può essere adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo
giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel
locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio
delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri,
che devono essere introdotte nel locale nella quantità
consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di
ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte
devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate
alla vendita nei locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art.
3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta
annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario
mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante
non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia
del macchinario automatico non deve contenere più di
un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo
di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto
topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni
di sicurezza.
4.2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento
cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza
non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36.
Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere
praticate una o più aperture di illuminazione naturale
e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq
0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal
piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta
esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili
al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto
un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5.
Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura
verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre
libero da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente
ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale,
purché vengano proposte misure alternative che conferiscano
all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello
delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I.
64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 2.3, sui muri perimetrali,
sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e
sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche
per il locale di caricamento cartucce.
Art.
5.
Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato
È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere
in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo
di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché
siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire
e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti
da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti
in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque
combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni
di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e la quantità
massima di clorato di potassio che si può autorizzare
a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti
di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro
l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad
un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi
purché:
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente
in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi
di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche
e con acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le
disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito
e nelle loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti
chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze
di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita
di clorati.
Tale obbligo non é esteso ai farmacisti, purché
non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti
i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.
Art.
6.
Norme transitorie e finali
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto
é ammesso che siano venduti sfusi i manufatti già
riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto
la determinazione della massa dei prodotti attivi per i manufatti
pirotecnici già riconosciuti e classificati, ma privi
di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per
0,8 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti di quarta
categoria, e per 0,5
(imballaggio escluso) il peso lordo dei manufatti della quinta
categoria gruppo C.
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