ATTI
DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
n.
330
Ordinanza
emessa il 20 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato sui ricorsi
proposti da Brizzi Antonio ed altri contro il Ministero dell'Interno
ed altro
Impiego
pubblico - Vigili del fuoco - Trattamento economico - Indennità
pensionabile di rischio per l'espletamento di funzioni di polizia
(spettante originariamente agli agenti della Polizia di Stato
e successivamente estesa ai Carabinieri, Guardia di finanza
e agenti della Polizia forestale) - Mancata previsione - Violazione
dei principi di eguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza
della retribuzione, di imparzialità e buon andamento
della p.a.
(Legge
1° aprile 1981, n. 121, artt. 16, comma 2 e 43; Legge 20
marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).
(Cost., artt. 3, 36 e 97).
IL
CONSIGLIO DI STATO
Ha
pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn.
3240/97 e 4583/97 proposti:
(si
omette l'elenco dei nomi dei ricorrenti)
Contro
i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, in persona dei rispettivi
Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, (sez. I-ter) 12 marzo 1996, n. 363, non
notificata, con la quale sono stati respinti i ricorsi (riuniti)
nn. 9305/93; 947/94 e 2588/94, tendenti ad ottenere l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a percepire l'indennità pensionabile
prevista dall'art. 43, comma terzo, legge 1° aprile 1981,
n. 121, a favore del personale delle Forze di polizia, nonché
per l'accertamento dell'anzidetto diritto, previa ricostruzione
delle singole carriere, con la condanna del Ministero dell'Interno
e del Ministero del Tesoro a corrispondere le conseguenti differenze
retributive dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
il tutto previa dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza
della questione di legittimità costituzionale, in parte
qua dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 121/1981, rispetto
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, laddove non menziona
il Corpo dei vigili del fuoco tra le Forze di polizia;
Visto
i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998 la
relazione del consigliere Sergio Santoro e udito l'avv. Luigi
Manzi per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO
I
ricorrenti sono od erano tutti appartenenti al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Con
i due ricorsi di primo grado, rigettati con la sentenza appellata,
e con gli appelli in esame, essi lamentano che, a differenza
degli altri appartenenti ai corpi di polizia esplicitamente
menzionati negli artt. 16 e seguenti della legge 1° aprile
1981, n. 121, a loro non è mai stato esteso l'assegno
pensionabile previsto dall'art. 43 della citata legge n. 121.
Né il primo giudice avrebbe chiarito come, sulla base
dell'inquadramento nei livelli retributivo - funzionali (a parità
di mansioni, funzioni e qualifiche), possa negarsi il trattamento
retributivo richiesto dai ricorrenti, considerato che gli emolumenti
previsti dall'art. 65 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 - prelevati
da un fondo a favore del personale dei vigili del fuoco, da
destinarsi alle finalità più varie (aggiornamento,
attività di studio, ricerca e sperimentazione etc.),
molto diverso dall'indennità in questione - non potrebbero
considerarsi compensativi della minore indennità pensionabile
percepita dai vigili medesimi, rispetto alle altre forze di
polizia per le analoghe funzioni e rischi assunti in servizio.
Tant'è
vero che ai vigili del fuoco si è continuata a corrispondere
l'indennità di rischio giornaliera, secondo l'originaria
previsione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
in base al quale, inizialmente, il D.P.R. 5 maggio 1975, n.
146, alla tabella A-sub, gruppo I, aveva attribuito al personale
in parola l'indicata indennità, in seguito adeguata dall'art.
1, D.P.R. 7 giugno 1979, n. 224, e dall'art. 1, D.P.R. 7 giugno
1982, n. 366. Successivamente, dopo l'entrata in vigore della
legge n. 121/1981, l'art. 8, D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210,
sostituiva l'indennità di rischio giornaliera esclusivamente
con un'indennità di rischio lorda pensionabile di L.
100.000 per tredici mensilità. Tale indennità
di rischio era poi adeguata dall'art. 100, D.P.R. 18 maggio
1987, n. 269. Infine, l'art. 64, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335,
adeguava ulteriormente la stessa indennità, ma sempre
in misura inferiore a quella stabilita dall'art. 43, terzo comma,
della legge n. 121 citata.
Alle
Forze di polizia menzionate dall'art. 16 della medesima legge
è stato viceversa, attribuito un trattamento economico
più favorevole.
I
ricorrenti chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto
alle differenze retributive dovute per le maggiori indennità
agli stessi spettanti in virtù dell'estensione dell'indennità
ex art. 43, terzo comma, legge n. 121/1981, rapportata ai medesimi
livelli retributivo-funzionali, in cui sono inquadrati gli appartenenti
alle altre Forze di polizia.
La
corresponsione di detta indennità, dovrebbe avvenire
non solo sulla mera base dei medesimi livelli retributivi, ma
anche attribuendo ai vigili del fuoco la stessa progressione
dell'indennità all'interno di ciascun livello, stabilita
a favore degli appartenenti alle altre Forze di polizia, previa
la ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti con effetto
retroattivo, e con adeguamento nel corso degli anni arretrati,
delle maggiori somme spettanti.
I
ricorrenti concludono per l'accertamento del loro diritto all'indennità
pensionabile in parola nonché per la condanna dei Ministeri
dell'Interno e del Tesoro alle relative differenze retributive,
oltre interessi e rivalutazione.
In
via subordinata, qualora l'indicazione dei Corpi di polizia
contenuti nell'art. 16, legge n. 121/1981, fosse rilevante e
tassativa, sollevano eccezione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 16, secondo comma, e per violazione degli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non
menziona il Corpo dei vigili del fuoco tra le forze di polizia;
a causa della prevista corresponsione di retribuzione inferiore
per mansioni e responsabilità equivalenti e non proporzionata
alla quantità ed alla qualità di lavoro.
Le
Amministrazioni intimate resistono agli appelli, richiamando
le difese di primo grado.
Le parti hanno depositato memorie.
DIRITTO
1.
- I due appelli devono essere riuniti poiché investono
una medesima pronuncia.
2.
- Secondo l'art. 43, terzo comma, legge l° aprile 1981,
n. 121, il trattamento economico del personale che espleta funzioni
di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo
e da un'indennità pensionabile determinata in base alle
funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità
richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio
connessi al servizio, da intendersi riferita a tutto il "personale
che espleta funzioni di polizia" in senso lato.
La
sezione, circa il quesito posto dagli appellanti della spettanza
dell'indennità in parola in relazione allo svolgimento
delle proprie, pur rilevatissime funzioni, talora persino più
indispensabili delle analoghe attività di altre categorie
di personale cui tale indennità è attribuita,
ritiene di non potersi discostare dall'interpretazione della
normativa concernente il trattamento economico del personale
della Polizia di Stato ed assimilato, di cui all'art. 43 della
legge n. 121/1981. Detto trattamento, infatti, è stato
esteso al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del
Corpo forestale dello Stato dall'art. 2, quinto comma, della
legge 20 marzo 1984, n. 34, ma perciò stesso non estensibile,
in mancanza di un'esplicita apposita disposizione di legge,
ad altri dipendenti civili o militari dello Stato (quali per
esempio gli ufficiali dell'Esercito: cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 14 luglio 1987, n. 429) e degli enti pubblici (quali per
esempio i vigili urbani: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno
1990, n. 506).
L'individuazione
del personale avente titolo all'indennità in questione
- nel sistema delineato dalle leggi nn. 121 e 34 citate è
invero, disposta sulla base soltanto dell'appartenenza alle
Armi ed ai Corpi ivi nominativamente indicati, che svolgono
di funzioni di polizia.
Del
resto, è ormai costante nella giurisprudenza amministrativa
il principio secondo cui l'indennità pensionabile prevista
dell'art. 43, terzo comma, legge 1° aprile 1981, n. 121,
non compete ai pubblici dipendenti, statali e non (quali, per
esempio, i dipendenti del servizio sanitario nazionale cui siano
attribuite le funzioni di vigilanza sanitaria prevista dall'art.
91, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, ed i vigili urbani) i quali,
pur rivestendo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza,
non appartengono al "personale che espleta funzioni di
polizia" in senso stretto, espressamente individuato dall'art.
16 della legge stessa, (tra le altre, Cons. Stato, IV sez.,
18 giugno 1990, n. 506).
Debbono
ovviamente dichiararsi inammissibili le varie dedotte censure
di eccesso di potere, vertendosi nella specie in materia di
attività amministrativa vincolata, direttamente conseguente
dalle disposizioni di legge che determinano i rispettivi trattamenti
retributivi.
3.
- Viceversa è rilevante, per quanto detto sopra sub 2,
e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, dell'art. 16, secondo comma, legge n. 121/1981
e dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984, nella parte
in cui non estendendo al Corpo dei vigili del fuoco l'indennità
ivi prevista per le Forze di polizia ed assimilate, determinando,
a sfavore dei primi, un trattamento economico inferiore, in
relazione a mansioni e responsabilità equivalenti, non
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
da essi svolto.
La sezione ritiene, in particolare, non manifestamente infondata
la violazione dei principi di ragionevolezza e di perequazione
retributiva, rilevabili dal combinato disposto degli artt. 3,
e 36, primo comma, parte prima, Cost.; dell'art. 3, primo comma,
Cost., sotto il profilo del principio di razionalità
della legge, in quanto la lamentata mancata equiparazione retributiva
non tiene conto dell'indennità od omogeneità di
funzioni di alcune categorie di personale, cui è attribuita
tale indennità, con quelle dei vigili del fuoco; del
correlato principio, desumibile dal combinato disposto degli
artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il
profilo della clausola generale di ragionevolezza, secondo il
quale la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali,
sia sotto quello più specifico dell'imparzialità,
intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.
Le rilevate violazioni si evidenziano innanzitutto nel confronto
con gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
Il Corpo delle guardie forestali svolge istituzionalmente funzioni
di polizia vere e proprie ed anzi, specifiche attività
tecniche, tanto da poter essere definito come un "corpo
di polizia speciale".
L'equivalenza delle mansioni svolte con quelle dei vigili del
fuoco, è dimostrata, tra l'altro dalla legge 1° marzo
1975, n. 47, che ha attribuito al Corpo forestale funzioni di
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, ossia mansioni
del tutto analoghe a quelle dei vigili del fuoco, tra l'altro
col predisporre uno stretto raccordo tra i due corpi ai fini
della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli
incendi.
Le
relative funzioni ed attività prestate dai vigili del
fuoco sono, per giunta, d'interesse statale. L'art. 69, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, infatti, nel trasferire alle regioni
alcune funzioni indicate nella legge 1° marzo 1975, n. 47,
recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi,
all'art. 69 (terzo comma), peraltro, ha riservato allo Stato
l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del
servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei
vigili del fuoco. Sul piano organizzativo detto servizio si
avvale del Centro operativo aereo unificato (Coau), il quale
costituisce un'articolazione dell'ufficio emergenze del Dipartimento
della protezione civile istituito dal D.P.C.M. 13 febbraio 1990,
n. 11. Attraverso tali strutture sono assicurati i rapporti
con i Comandi provinciali dei vigili dei fuoco, il centro operativo
aeromobili del Corpo forestale dello Stato e con le forze armate,
volti a garantire la disponibilità degli aeromobili,
del personale e del supporto logistico.
Tanto
farebbe supporre un'omogeneità nel trattamento retributivo
delle due categorie di personale, dedite ad affrontare quotidianamente
ed in ogni stagione le più gravi emergenze e calamità.
Viceversa,
a parità di livello retributivo-funzionale (e quindi
a parità di stipendio e d'indennità integrativa
speciale), vi è un notevole sperequazione tra gli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco ed al Corpo forestale
dello Stato, a sfavore dei primi, ai quali, pur espletando le
medesime mansioni e funzioni dei forestali, è attribuito
un trattamento economico inferiore, non essendo corrisposta
loro la medesima indennità di rischio e di funzione percepita
invece, ex art. 43, legge n. 121/1981, dai primi.
La disparità di trattamento si evidenzia anche con riferimento
ad altre categorie di personale ammesse all'indennità
in argomento.
In
particolare, l'art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966, lettera
b) prevede, tra le attività che gli enti ed i privati
sono tenuti a richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi
nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite
dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art.
141 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D.
6 maggio 1940, n. 635.
Tale
disposizione affida ai vigili del fuoco compiti di salvaguardia
della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità,
in stretta collaborazione con altre Forze di polizia (in particolare,
con l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato: cfr. la circolare
del Ministero dell'Interno n. 21 del 24 luglio 1991). Tutto
ciò in dipendenza dell'evoluzione tecnologica e delle
nuove dimensioni delle attività di pubblico spettacolo
e trattenimento, che hanno moltiplicato i rischi d'incendio
nei locali dove si svolgono le attività stesse (stadi,
palazzi sportivi, teatri, fiere, convegni), imponendo misure
di prevenzione e protezione sempre maggiori, e senza che l'attività
di vigilanza possa, come in precedenza, essere svolta da squadre
antincendio private, con l'eccezione dei titolari dei stabilimenti
industriali, viceversa ammessi a tale possibilità, (cfr.
Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 1996, n. 97/1996, che
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lettera c), legge 13 maggio 1961, n. 469, nella
parte in cui non prevede che i titolari di locali di pubblico
spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di
prevenzione e di estinzione incendi a mezzo di squadre antincendio
private, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
Va inoltre considerato, sempre nel tema dell'equivalenza di
mansioni tra i vigili del fuoco ed altre Forze di polizia, che
la legge 13 agosto 1980, n. 466 all'art. 2 ha ammesso le famiglie
dei vigili del fuoco, caduti vittime del dovere, alla speciale
elargizione prevista dall'art. 3 legge 27 ottobre 1973, n. 629
a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia,
deceduti in attività di servizio per diretto effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche
o criminose, o in servizio di ordine pubblico o di eventi connessi
all'espletamento di funzioni d'Istituto e dipendenti da rischi
specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva
o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso
(artt. 1 e 3, secondo comma, legge n. 629 del 1973 citata).
Tale
beneficio si applica anche alle famiglie dei militari delle
Forze armate dello Stato, ma solo se i militari siano rimasti
vittime del dovere "in servizio di ordine pubblico e di
soccorso" (art. 2, primo comma, legge n. 466 del 1980).
Per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, invece,
il beneficio spetta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, legge
n. 466 del 1980, con riferimento alle funzioni proprie d'istituto,
ed è corrisposta dal Ministero dell'Interno, come per
le altre Forze di polizia, alcune delle quali del resto neppure
appartenenti a tale Amministrazione (per esempio carabinieri
e finanzieri).
Inoltre, la legge 24 ottobre 1955, n. 1078 ("Trattamento
di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco") all'art. 1, primo comma, stabilisce
che ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco divenuti inabili per cause dipendenti da servizio
ed, in caso di loro decesso per le cause medesime, al loro congiunto,
viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario
con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza", stabilendo esplicitamente l'equiparazione
tra vigili del fuoco ausiliari ed agenti della Polizia di Stato
ausiliari anche ai fini del trattamento di quiescenza, con la
conseguenza che i vigili del fuoco ausiliari hanno diritto all'equo
indennizzo sulla base non dell'indennità pensionabile
di rischio di cui all'art. 64, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335,
ma dell'indennità pensionabile di cui agli artt. 43,
terzo comma della legge 121 del 1981, e 5 del D.P.R. 27 marzo
1984, n. 69 e successivi adeguamenti che, a fortiori, non può
essere negata ai vigili del fuoco in servizio permanente.
Quanto premesso è la conferma che i vigili del fuoco
svolgono istituzionalmente, e non solo occasionalmente, attività
finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, come gli appartenenti
alle altre Forze di polizia di cui all'art. 16; legge n. 121/1981.
Il principio dell'equiparazione del trattamento retributivo
tra il Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia
era del resto alla base della disciplina dell'indennità
di alloggio, già spettante, ai sensi dell'art. 1, legge
22 dicembre 1969, n. 965, nella medesima misura al personale
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza,
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli
agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del Corpo forestale dello Stato, ma poi soppressa dall'art.
31, legge 15 novembre 1973, n. 734 e, per gli appartenenti alle
altre Forze di polizia, dalla tabella 2, allegata alla legge
27 ottobre 1973, n. 628.
Peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato
fin dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941, n. 1570),
investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia,
cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza,
così come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961,
n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile
del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali,
che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela
dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d.
attività di pubblica sicurezza.
Spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti
di polizia giudiziaria (ex art. 16 della legge n. 469 del 1961),
sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in virtù
del combinato disposto dell'art. 109, secondo comma, della legge
n. 469 del 1961 e dall'art. 8, primo comma, legge n. 1570 del
1941 citate, ed i connessi poteri indicati nel regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 agli artt. 16 ("gli ufficiali e
gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere
in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività
soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento
delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità"),
ed 82 ("Nel caso di tumulto o di disordine o di pericolo
per la incolumità pubblica o di offese alla morale o
al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza
ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e,
se occorre, lo sgombro del locale"), restando soggetti
ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto, ai
sensi dell'art. 13, primo comma, legge 1° aprile 1981, n.
121 ed alle particolari responsabilità proprie degli
agenti della forza pubblica.
Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza
svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei
fuoco, va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699
(regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio
contenuto all'art. 13, comma quarto ella legge 8 dicembre 1970,
n. 966), all'art. 33 stabilisce che i vigili del fuoco devono
prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori servizio ovunque
possano recare soccorso, all'art. 34 dispone che il personale
permanente del medesimo Corpo deve considerarsi in servizio
continuo anche se non è di turno; all'art. 37 impone
a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto
il territorio.
Del resto, il principio della perequazione retributiva tra il
Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era espresso
già nello stesso ordinamento del Corpo (legge 13 maggio
1961, n. 469), dove agli artt. 75 ultimo comma, e 78, si disponeva
che alcune competenze retributive spettanti a personale dei
vigili del fuoco dovevano determinarsi in base alle disposizioni
previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza di grado corrispondente.
È appena il caso di ricordare, infine, che l'art. 3,
primo comma, D.L. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge
8 agosto 1995, n. 339, il quale prevede che le regioni possono
stipulare convenzioni con il Corpo dei vigili del fuoco ed il
Ministero dell'Interno, assumendone le relative spese (cfr.
Corte Costituzionale, sentenza 5 febbraio 1996, n. 25), non
ha sinora portato, a vantaggio dei vigili del fuoco, alcun concreto
beneficio economico perequativo della rilevata disparità.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta,
non definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe,
provvede come segue:
Riunisce
gli appelli,
Sospende
i giudizi;
Dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità
costituzionale degli artt. 16, secondo comma, e 43 della legge
1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 2, quinto comma, della
legge 20 marzo 1984, n 34, nelle parti in cui non estendono
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità
ivi attribuita al personale della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato,
per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, come
indicato in motivazione.
Manda
alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti
in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri
e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Così
deciso in Roma, addì 20 ottobre 1998.
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