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Gli obblighi di formazione ed informazione antincendio

Le norme vigenti stabiliscono numerosi obblighi in materia di formazione ed informazione, nonché di gestione della emergenza antincendio a carico del datore di lavoro. La costituzione di un "sistema di sicurezza" all'interno dell'azienda è infatti la filosofia dominante del D.Lgs. 626/94. Le procedure di sicurezza, la conoscenza delle cause e delle situazioni che originano un incendio, i sistemi prevenzionali, la capacità degli operatori di affrontare l'emergenza con lucidità e determinazione forniscono all'azienda un elevatissimo livello di sicurezza.

1 - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO E DI NOMINA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (art. 4 comma 5 lettere "h" e "q" e anche dall'art. 12 comma 1 lettera "d" ed "e") e dal D.M. 10/03/98, il datore di lavoro di una azienda è tenuto ad adottare, fra le misure generali di tutela dei lavoratori, misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure sono riassunte dal piano di emergenza.
Il piano di emergenza antincendio deriva dall'analisi degli eventi incidentali che si possono verificare, cioè in sostanza dalla valutazione di rischio richiesta dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 626/94.

A seguito di tale analisi possono infatti essere pianificate le operazioni da svolgere per mettere in sicurezza l'attività lavorativa in caso di incendio.
Sono tenuti alla redazione del piano di emergenza in forma scritta tutte le attività con lavoratori dipendenti soggette per legge all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi (cioè quelle comprese dall'allegato al decreto del Ministero dell'Interno 16/02/82) e tutte le attività che occupano dipendenti in numero maggiore od uguale a 10.

I titolari di aziende che hanno meno di 10 dipendenti e che non hanno l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando provinciale dei vigili del fuoco, devono comunque adottare idonee procedure per mettere l'attività ed i dipendenti in sicurezza nel caso si verifichi una emergenza.
In questo caso non è necessario redigere il piano in forma scritta, ma i dipendenti dovranno comunque conoscere le procedure di emergenza.

Il datore di lavoro è comunque tenuto ad aggiornare le misure di prevenzione e le relative procedure di emergenza in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.

A seguito della redazione del piano di emergenza, obbligatorio in forma scritta da 10 dipendenti in su, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina della squadra di emergenza destinata ad attuare le procedure previste.

Il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della gestione e della sicurezza della propria azienda.

La consistenza numerica della squadra di emergenza deriva direttamente dal numero e dalla complessità delle operazioni da svolgere.
Il numero di lavoratori da designare quindi non è determinabile a priori, bensì scaturisce in maniera precisa dalla valutazione di rischio.
Infatti la valutazione del rischio evidenzia i pericoli e le situazioni da affrontare in emergenza. Il piano di emergenza a sua volta deve stabilire esattamente le azioni da compiere per mettere in sicurezza l'attività e garantire l'esodo degli occupanti della stessa.
Il numero di tali operazioni, da effettuarsi nel ristretto periodo in cui l'emergenza stessa si svolge, determina inequivocabilmente il numero di addetti di cui deve comporsi la squadra di emergenza.
Il numero degli addetti scaturirà infatti dal rapporto fra il numero di operazioni da compiere in emergenza per attuare il piano ed il numero di operazioni che ogni addetto può compiere realisticamente nel periodo dell'emergenza considerato.

Una volta determinato il numero di lavoratori che compongono la squadra di emergenza, bisognerà provvedere alla formazione degli stessi. La formazione dovrà riguardare un numero di lavoratori almeno doppio rispetto all'organico previsto per la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie, ecc.

La squadra di emergenza deve essere sempre presente a pieno organico in azienda, in quanto costituisce un presidio antincendio.

Non avere la squadra di emergenza disponibile a pieno organico può costituire una omissione da parte del datore di lavoro equiparabile alla mancata manutenzione od alla mancata installazione di dispositivi ed impianti antincendio, omissione sanzionata penalmente delle norme vigenti.
Il datore di lavoro deve designare per iscritto i componenti della squadra di emergenza, fra i lavoratori che presentano idonei requisiti. È opportuno che il datore di lavoro conservi in azienda i verbali di nomina degli addetti alla squadra di emergenza.
I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per un valido e giustificato motivo.

2- OBBLIGO DI INFORMAZIONE ANTINCENDIO AI DIPENDENTI
Come già detto il datore di lavoro, in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94, ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo delle misure predisposte e delle procedure da adottare in caso di necessità.

Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore riceva una adeguata informazione in merito a rischi di incendio legati all'attività svolta, alle specifiche mansioni, alle misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro, alla ubicazione delle vie di uscita, ai nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi ed essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono pure essere fornite agli addetti alla manutenzione ed agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

3 - OBBLIGO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di gestione dell'emergenza.
Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati.

La formazione antincendio delle squadre aziendali deve essere affidata ad organismi specifici, quali aziende del settore specializzate e di provata esperienza, vigili del fuoco o altri organismi comunque referenziati, in grado di garantire la qualità della formazione antincendio.

Il programma minimo della formazione antincendio è riportato dall'allegato lX al Decreto Ministeriale 10/03/98, in funzione dei vari livelli di rischio che le aziende possono presentare (rischio di incendio basso, medio, elevato).

Per quanto riguarda i lavoratori che svolgono mansioni connesse con la gestione dell'emergenza presso altre aziende, questi devono essere formati a cura del loro datore di lavoro, e nel caso non fosse determinabile a priori il livello di rischio della struttura presso la quale tali lavoratori presteranno servizio, allora la loro formazione dovrà essere di almeno 16 ore.
Rimane sempre l'obbligo per il datore di lavoro che ricorre ad un servizio esterno e che ospita dipendenti di ditte appaltatrici presso la propria sede, di fornire a questi la necessaria informazione sui rischi specifici esistenti nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.

Tutte le attività con lavoratori dipendenti sono soggette all'obbligo di formazione degli addetti all'emergenza, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda stessa.
Anche nei casi più semplici, infatti, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione antincendio almeno di se stesso; ciò avviene quando il datore di lavoro ha ritenuto di svolgere personalmente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, come previsto e consentito dall'art. 10 del D.Lgs. 626/94.

In base al disposto di tale articolo il datore di lavoro di aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, aziende della pesca fino a 20 addetti, altre aziende fino a 200 addetti (1) può svolgere direttamente i compiti di gestione dell'emergenza purchè frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, in cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.

In realtà la squadra di emergenza, per essere operativa, deve essere composta da un numero opportuno di dipendenti ed il datore di lavoro può svolgere da solo i compiti di gestione dell'emergenza solo in attività lavorative di piccole dimensioni e caratterizzate da rischio di incendio molto basso.

Come già detto poi, la formazione dovrebbe essere rivolta ad un numero di lavoratori superiore rispetto all'organico previsto per la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie, ecc. e consentire che la squadra di emergenza sia sempre presente a pieno organico in azienda.

Infine, l'obbligo di formazione sui rischi di incendio non è limitato agli addetti all'emergenza. Infatti in base al disposto del punto 7.3 dell'allegato VII al D.M. 10/03/98, devono essere formati anche tutti quei lavoratori che sono esposti a particolari rischi di incendio correlati alla mansione svolta sul posto di lavoro, come per esempio gli addetti all'utilizzo di infiammabili o di attrezzature a fiamma libera.

Il D.Lgs. 626 sanziona penalmente sia la omessa adozione di misure necessarie per la gestione dell'emergenza e per la evacuazione dei lavoratori, quindi la omessa redazione del piano di emergenza, sia la omessa designazione dei lavoratori a tale compito preposti, sia la omessa informazione antincendio dei lavoratori con ammende fino a otto milioni per ciascuna delle suddette omissioni.

Note
(1) con esclusione delle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



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