Gli
obblighi di formazione ed informazione antincendio
Le
norme vigenti stabiliscono numerosi obblighi in materia di formazione
ed informazione, nonché di gestione della emergenza antincendio
a carico del datore di lavoro. La costituzione di un "sistema
di sicurezza" all'interno dell'azienda è infatti
la filosofia dominante del D.Lgs. 626/94. Le procedure di sicurezza,
la conoscenza delle cause e delle situazioni che originano un
incendio, i sistemi prevenzionali, la capacità degli
operatori di affrontare l'emergenza con lucidità e determinazione
forniscono all'azienda un elevatissimo livello di sicurezza.
1
- OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO
E DI NOMINA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (art. 4 comma 5
lettere "h" e "q" e anche dall'art. 12 comma
1 lettera "d" ed "e") e dal D.M. 10/03/98,
il datore di lavoro di una azienda è tenuto ad adottare,
fra le misure generali di tutela dei lavoratori, misure di emergenza
da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Tali
misure sono riassunte dal piano di emergenza.
Il piano di emergenza antincendio deriva dall'analisi degli
eventi incidentali che si possono verificare, cioè in
sostanza dalla valutazione di rischio richiesta dall'art. 4,
comma 1 del D.Lgs. 626/94.
A
seguito di tale analisi possono infatti essere pianificate le
operazioni da svolgere per mettere in sicurezza l'attività
lavorativa in caso di incendio.
Sono tenuti alla redazione del piano di emergenza in forma scritta
tutte le attività con lavoratori dipendenti soggette
per legge all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione
incendi (cioè quelle comprese dall'allegato al decreto
del Ministero dell'Interno 16/02/82) e tutte le attività
che occupano dipendenti in numero maggiore od uguale a 10.
I
titolari di aziende che hanno meno di 10 dipendenti e che non
hanno l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione
incendi al Comando provinciale dei vigili del fuoco, devono
comunque adottare idonee procedure per mettere l'attività
ed i dipendenti in sicurezza nel caso si verifichi una emergenza.
In questo caso non è necessario redigere il piano in
forma scritta, ma i dipendenti dovranno comunque conoscere le
procedure di emergenza.
Il
datore di lavoro è comunque tenuto ad aggiornare le misure
di prevenzione e le relative procedure di emergenza in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.
A
seguito della redazione del piano di emergenza, obbligatorio
in forma scritta da 10 dipendenti in su, il datore di lavoro
deve provvedere alla nomina della squadra di emergenza destinata
ad attuare le procedure previste.
Il
numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure
di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle
emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro
che ha la responsabilità della gestione e della sicurezza
della propria azienda.
La
consistenza numerica della squadra di emergenza deriva direttamente
dal numero e dalla complessità delle operazioni da svolgere.
Il numero di lavoratori da designare quindi non è determinabile
a priori, bensì scaturisce in maniera precisa dalla valutazione
di rischio.
Infatti la valutazione del rischio evidenzia i pericoli e le
situazioni da affrontare in emergenza. Il piano di emergenza
a sua volta deve stabilire esattamente le azioni da compiere
per mettere in sicurezza l'attività e garantire l'esodo
degli occupanti della stessa.
Il numero di tali operazioni, da effettuarsi nel ristretto periodo
in cui l'emergenza stessa si svolge, determina inequivocabilmente
il numero di addetti di cui deve comporsi la squadra di emergenza.
Il numero degli addetti scaturirà infatti dal rapporto
fra il numero di operazioni da compiere in emergenza per attuare
il piano ed il numero di operazioni che ogni addetto può
compiere realisticamente nel periodo dell'emergenza considerato.
Una
volta determinato il numero di lavoratori che compongono la
squadra di emergenza, bisognerà provvedere alla formazione
degli stessi. La formazione dovrà riguardare un numero
di lavoratori almeno doppio rispetto all'organico previsto per
la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie, ecc.
La
squadra di emergenza deve essere sempre presente a pieno organico
in azienda, in quanto costituisce un presidio antincendio.
Non
avere la squadra di emergenza disponibile a pieno organico può
costituire una omissione da parte del datore di lavoro equiparabile
alla mancata manutenzione od alla mancata installazione di dispositivi
ed impianti antincendio, omissione sanzionata penalmente delle
norme vigenti.
Il datore di lavoro deve designare per iscritto i componenti
della squadra di emergenza, fra i lavoratori che presentano
idonei requisiti. È opportuno che il datore di lavoro
conservi in azienda i verbali di nomina degli addetti alla squadra
di emergenza.
I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per
un valido e giustificato motivo.
2-
OBBLIGO DI INFORMAZIONE ANTINCENDIO AI DIPENDENTI
Come già detto il datore di lavoro, in base a quanto
prescritto dal D.Lgs. 626/94, ha l'obbligo di informare tutti
i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo delle
misure predisposte e delle procedure da adottare in caso di
necessità.
Il
datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore
riceva una adeguata informazione in merito a rischi di incendio
legati all'attività svolta, alle specifiche mansioni,
alle misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel
luogo di lavoro, alla ubicazione delle vie di uscita, ai nominativi
dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, al nominativo
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione
deve essere basata sulla valutazione dei rischi ed essere fornita
al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata
nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del
luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione
stessa. Deve essere fornita in maniera tale che il personale
possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono pure essere fornite agli addetti
alla manutenzione ed agli appaltatori per garantire che essi
siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio
e delle procedure di evacuazione.
3
- OBBLIGO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
e di gestione dell'emergenza.
Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati.
La
formazione antincendio delle squadre aziendali deve essere affidata
ad organismi specifici, quali aziende del settore specializzate
e di provata esperienza, vigili del fuoco o altri organismi
comunque referenziati, in grado di garantire la qualità
della formazione antincendio.
Il
programma minimo della formazione antincendio è riportato
dall'allegato lX al Decreto Ministeriale 10/03/98, in funzione
dei vari livelli di rischio che le aziende possono presentare
(rischio di incendio basso, medio, elevato).
Per
quanto riguarda i lavoratori che svolgono mansioni connesse
con la gestione dell'emergenza presso altre aziende, questi
devono essere formati a cura del loro datore di lavoro, e nel
caso non fosse determinabile a priori il livello di rischio
della struttura presso la quale tali lavoratori presteranno
servizio, allora la loro formazione dovrà essere di almeno
16 ore.
Rimane sempre l'obbligo per il datore di lavoro che ricorre
ad un servizio esterno e che ospita dipendenti di ditte appaltatrici
presso la propria sede, di fornire a questi la necessaria informazione
sui rischi specifici esistenti nella propria azienda, secondo
modalità da precisare negli accordi contrattuali.
Tutte
le attività con lavoratori dipendenti sono soggette all'obbligo
di formazione degli addetti all'emergenza, indipendentemente
dal numero dei dipendenti dell'azienda stessa.
Anche nei casi più semplici, infatti, il datore di lavoro
deve provvedere alla formazione antincendio almeno di se stesso;
ciò avviene quando il datore di lavoro ha ritenuto di
svolgere personalmente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione,
come previsto e consentito dall'art. 10 del D.Lgs. 626/94.
In
base al disposto di tale articolo il datore di lavoro di aziende
artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole
e zootecniche fino a 10 addetti, aziende della pesca fino a
20 addetti, altre aziende fino a 200 addetti (1) può
svolgere direttamente i compiti di gestione dell'emergenza purchè
frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza
e salute, in cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo
di vigilanza.
In
realtà la squadra di emergenza, per essere operativa,
deve essere composta da un numero opportuno di dipendenti ed
il datore di lavoro può svolgere da solo i compiti di
gestione dell'emergenza solo in attività lavorative di
piccole dimensioni e caratterizzate da rischio di incendio molto
basso.
Come
già detto poi, la formazione dovrebbe essere rivolta
ad un numero di lavoratori superiore rispetto all'organico previsto
per la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie,
ecc. e consentire che la squadra di emergenza sia sempre presente
a pieno organico in azienda.
Infine,
l'obbligo di formazione sui rischi di incendio non è
limitato agli addetti all'emergenza. Infatti in base al disposto
del punto 7.3 dell'allegato VII al D.M. 10/03/98, devono essere
formati anche tutti quei lavoratori che sono esposti a particolari
rischi di incendio correlati alla mansione svolta sul posto
di lavoro, come per esempio gli addetti all'utilizzo di infiammabili
o di attrezzature a fiamma libera.
Il
D.Lgs. 626 sanziona penalmente sia la omessa adozione di misure
necessarie per la gestione dell'emergenza e per la evacuazione
dei lavoratori, quindi la omessa redazione del piano di emergenza,
sia la omessa designazione dei lavoratori a tale compito preposti,
sia la omessa informazione antincendio dei lavoratori con ammende
fino a otto milioni per ciascuna delle suddette omissioni.
Note
(1) con esclusione delle aziende industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, le
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari,
le aziende estrattive e altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
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