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Nuovi obblighi di verifica e risanamento dei serbatoi interrati

Il nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente sostituisce in toto il precedente decreto del 20/10/98, avente medesimo oggetto. Il decreto del 1998 era stato erroneamente pubblicato privo di allegati, che sono invece presenti nella nuova edizione del documento. Le differenze fra i due decreti nel testo sono minime e praticamente ininfluenti. Con riferimento al decreto precedente la rivista ha già pubblicato, sul numero di marzo - aprile 1999, un articolo tecnico esplicativo dei nuovi adempimenti.

È di recente pubblicazione il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 246 del 24/05/99 (G.U. n. 176 del 29/07/99) relativo ai requisiti tecnici dei serbatoi interrati di capacità superiore od uguale ad un metro cubo destinati allo stoccaggio di sostanze che potrebbero essere causa di inquinamento del suolo o delle acque superficiali.
Tale norma sostituisce per intero il precedente decreto del 20/10/98, pubblicato sulla G.U. n. 260 del 06/11/98, avente identico oggetto.
Le sostanze pericolose cui si fa riferimento, fra cui oli minerali, idrocarburi, ammoniaca, ecc. sono riportate in allegato al D.Lgs. n. 132 del 27/01/92 (G.U.S.O. n. 41 del 19/02/92), al quale è necessario riferirsi per una verifica puntuale.

Sono esclusi dalle nuove disposizioni:

  • i serbatoi fuori terra, per i quali è possibile verificare visivamente le condizioni della superficie esterna.
  • i serbatoi di capacità minore di un metro cubo.

Sono inoltre esclusi dalla applicazione del decreto i serbatoi interrati utilizzati:

  • nelle zone militari, se altrimenti regolati;
  • per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
  • per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
  • per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
  • per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto chi intenda installare un nuovo serbatoio trasmette l'apposito modulo (allegato alla norma sulla G.U.) all'amministrazione competente (prefettura, regione, sindaco) al rilascio delle autorizzazioni. Le amministrazioni competenti trasmettono all'ARPA od ad altra amministrazione provvisoriamente individuata dalla regione il modulo per la registrazione del serbatoio.
Le caratteristiche dei nuovi serbatoi destinati all'interramento dovranno consentire, a far data dal 13/08/99:

  • il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
  • il contenimento e il rilevamento delle perdite;
  • la possibilità di eseguire i controlli previsti.

La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita in:

a) 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione;

b) 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

Ciascun serbatoio dovrà essere provvisto di targa di identificazione, dove sia indicato il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
Entro il 13/02/2001 dovranno essere segnalati al fine di registrazione tutti i serbatoi interrati, inclusi quelli non più in uso, all'ARPA o ad altra amministrazione competente individuata dalla regione. Tale comunicazione dovrà essere ripetuta in caso di modifiche intervenute.
Alle amministrazioni competenti dovrà pure notificarsi, entro 60 giorni, la eventuale dismissione del serbatoio, che dovrà essere svuotato e bonificato in conformità alle norme vigenti.
I serbatoi in uso esistenti devono essere risanati e sottoposti a prove periodiche di tenuta secondo le specifiche tecniche del decreto, con scadenze differenziate a seconda dell'anno di installazione.
Il risanamento può consistere nella applicazione di rivestimenti interni al serbatoio contro la corrosione, nella installazione di sistemi di protezione catodica, nella realizzazione di una cassa di contenimento in cemento oppure nell'inserimento all'interno del serbatoio di una parete di altro materiale compatibile col liquido contenuto.
Il conduttore dei serbatoi deve predisporre ed aggiornare un libretto contenente l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
Il conduttore del serbatoio deve inoltre provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.



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