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Decreto 7 giugno 1999.
G.U. n. 139 del 16 giugno 1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società Pro-Cert al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

Il Direttore Generale dello sviluppo produttivo e competitività

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'Industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1 luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società Pro-Cert S.r.l., con sede in Modena, viale Ciro Menotti, n. 43, in forza dell'art. 9 delle citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in Allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. La società Pro-Cert è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:
Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

Art. 2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.
2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato -Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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