Decreto
7 giugno 1999.
G.U. n. 139 del 16 giugno 1999
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Autorizzazione
alla società Pro-Cert al rilascio di certificazioni CE,
ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.
Il
Direttore Generale dello sviluppo produttivo e competitività
Vista
la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista la circolare del Ministero dell'Industria del 29 maggio
1997, n. 157404, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore
di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime
di certificazione in vigore dal 1 luglio 1997;
Vista l'istanza con la quale la società Pro-Cert S.r.l.,
con sede in Modena, viale Ciro Menotti, n. 43, in forza dell'art.
9 delle citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione
al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione
degli organismi di certificazione CE;
Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella
documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti
minimi previsti in Allegato VII della direttiva 95/16/CE;
Decreta:
Art.
1.
1. La società Pro-Cert è autorizzata in via
provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto
riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito
elencati:
Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme,
modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli
della direttiva 95/16/CE.
Art.
2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha
validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative
della direttiva 95/16/CE.
2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione
il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
-Direzione generale sviluppo produttivo e competitività
- Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza
dei requisiti per la certificazione.
3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale,
la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.
Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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