Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n.
215.
G.U.
n. 153 del 2 luglio 1999
Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la Legge 26 ottobre 1995, n 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", e, in particolare, l'articolo 3, comrna 1 ,
lettera h), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che, con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità,
sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo,
nonché nei pubblici esercizi;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
6 ottobre 1997, recante "Determinazione dei requisiti delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del
20 dicembre 1997, recante "Proroga dei termini per l'acquisizione
e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo,
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 1997";
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, recante "Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo
1999,
Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il
Ministro della Sanità;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
l.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo
3, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi
i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione,
nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti
elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in
qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
2.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono
l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo
le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera
g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del
1995.
Art.
2.
Limiti del livello di pressione sonora
1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela
dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico,
fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati
all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione
sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura
LASmax e LAcq , definiti dal Decreto
del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:
a) 105 dB (A) LASmax , a decorrere dal 1 giugno
1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di
intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
b) 103 dB (A) LASmax , a decorrere da dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento;
c) 102 dB (A) LAsmax , a decorrere da ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
d) 95 dB (A) LAcq a decorrere dal 1 giugno 1999,
limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regoiamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento
dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
Art.
3.
Obblighi dei gestori.
1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli
impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti
adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli
4, 5 e 6.
2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche
dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente
gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta
la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione
continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore,
della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Art.
4.
Impianti inidonei a superare i limiti consentiti.
1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto
elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare,
potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo
2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo
la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge
n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca,
modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle
regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la
sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente
alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie
di funzionamento;
c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del
livello LAcq , conforme alle specifiche di cui alla
classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
d) il valore del livello LAcq, rilevato in assenza di pubblico,
misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della
posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area
accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6
± 0,1 metri;
e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di
libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici
e i punti del rilievo del livello LAcq .
2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto
elettroacustico non è in grado di superare il limite
fissato per il livello LAcq , il gestore del locale,
o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione
del tecnico competente, è conservato presso il locale
ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Art.
5.
Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti.
1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui
all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche,
l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti
di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo
accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti
del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente
presenti, del tipo di emissione sonora più frequente
e delle abituali impostazioni dell'impianto.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo
le modalità indicate nell'allegato A.
3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone
i risultati dell'accertamento ed indica:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca,
modello e numero di serie);
b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate
per la sonorizzazione del locale;
c) il numero delle persone presenti nel locale durante la
verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo,
conforme alle specifiche di cui alla classe "1"
delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
e) i valori del livello LASmax , dei livelli equivalenti
parziali LAcq.i , (con indicazione, per ciascuno
di essi del corrispondente tempo di misura ti del
livello LAcq complessivo e della corrispondente
durata, come definiti nell'allegato A);
f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona
di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori
acustici e i punti di rilievo dei livelli LAcq.i
e LASmax .
4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i
valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore
del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, cornma 3, redigono
apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato
dalla relazione del tecnico competente, è conservato
presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità
di controllo.
Art.
6.
Interventi di adeguamento degli impianti.
1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo
5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai
prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore
del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente
necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento
dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e
le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che
impediscano la manomissione.
2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi
realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti
condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte
all'articolo 5.
Art.
7.
Campagne di informazione.
1. I Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, secondo
modalità concordate con le associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie produttive interessate, svolgono
apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate
all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei principi
contenuti nella legge n. 447 del 1995.
Art.
8.
Abrogazioni.
1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 6 ottobre 1997.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
A.
L'accertamento
del tecnico competente si svolge secondo i criteri di
cui all'art. 5 e le seguenti specifiche:
a)
rilievo per almeno tre minuti del livello LASmax
in corrispondenza della posizione in cui assume il valore
massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello
di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno
dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento
di 1,6 ± 0,1 metri;
b)
rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1
metri dei livelli parziali LAcq in N posizioni
omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico,
per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione
e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni,
in modo da risultare rappresentativa della complessiva
esposizione al pubblico;
c)
il livello LAcq complessivo e la corrispondente
durata T pari a:
dove
è il tempo di misura pari alla somma degli i-esimi;
tempi
tj utilizzati nelle N posizioni per determinare
i corrispondenti iesimi livelli LAcq.i
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