DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA VI/43168 DEL 21 MAGGIO 1999
(REGIONE LOMBARDIA)
(lª parte)
Linee
guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili
(con
riferimento ai lavori pubblici - D.Lgs. 626/94, L. 109/94 come
modificata dalla L. 415/98)
Visto
il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 concernente "Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili";
Considerata la complessità del provvedimento legislativo
in relazione all'argomento trattato, alla correlazione con le
norme previgenti e non abrogate quali il D.P.R. 164/56 e il
D.Lgs. 626/94;
Viste le modifiche in materia di sicurezza nei cantieri apportate
dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 alla Legge 1 febbraio 1994,
n. 109;
Ritenuto opportuno che la Giunta regionale lombarda contribuisca
a diffondere una sempre maggiore applicazione delle norme mirate
alla riduzione degli infortuni nei cantieri edili attraverso
azioni di supporto all'attività dei soggetti coinvolti
nei processi di realizzazione delle opere pubbliche;
Preso atto che la Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile
ha costituito un gruppo di lavoro con l'Organizzazione regionale
lombarda delle imprese edili (CENTREDIL) e le Organizzazioni
regionali dei lavoratori edili (FENEAL - FILCA - FILLEA) con
lo scopo di redigere linee guida sulla sicurezza nei lavori
pubblici;
Preso atto che il gruppo di lavoro citato ha concluso la propria
attività con la redazione delle "linee guida in
materia di sicurezza nei cantieri mobili" allegate sub
a) alla presente deliberazione;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del documento
citato;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta
a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 Legge 127/97;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.
Delibera
di
approvare le "Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri
mobili" allegate sub a) quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, redatte dalla Direzione Opere Pubbliche e
Protezione Civile in collaborazione con l'Organizzazione regionale
lombarda delle imprese edili (CENTREDIL) e le Organizzazioni
regionali dei lavoratori-edili (FENEAL, FILCA, FILLEA).
PREMESSE
ALLE LINEE GUIDA
Il Decreto Legislativo 494/96 rappresenta il completamento,
per le questioni specifiche dei cantieri mobili, del sistema
dell'organizzazione della prevenzione e della sicurezza introdotto
dal precedente Decreto Legislativo 626/94. Infatti tutte le
disposizioni del 626/94 sono fatte salve e devono essere applicate
nelle diverse fasi di sviluppo del 494/96. Nel caso specifico
esso rappresenta una novità nella continuità.
Vi sono certamente precise disposizioni ma la filosofia di fondo
del provvedimento è costituita da un complesso di disposizioni
di carattere organizzativo e procedurale simile ad altri decreti.
La necessità dell'integrazione delle diverse disposizioni
è il risultato di un armonico complesso che vede al centro
del problema la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, pubblicato sulla G.U. n. 223 del
23/09/96, recepisce la direttiva della Comunità Europea
92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
Si tratta di un insieme di norme essenzialmente di tipo organizzativo,
rivolto in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche
che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione,
organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.
Viene messa in risalto l'esigenza di coinvolgere i committenti
fin dai momenti iniziali nell'attività di prevenzione
dagli infortuni in quanto, dai dati riportati dalla Commissione
europea sulle loro cause, risulta che "il 60% degli incidenti
mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte
effettuate prima dell'inizio dei lavori". In particolare,
si legge nel documento della Commissione, "circa il 35%
degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto",
e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente
mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature,
dei materiali e dei posti di lavoro".
Inoltre, "circa il 28% degli incidenti mortali sono originati
dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili",
legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere,
affrontabile in fase progettuale. Queste considerazioni evidenziano
l'esigenza di spostare il processo di prevenzione a monte dell'apertura
del cantiere, con modalità che il decreto legislativo
individua chiaramente.
Il Decreto 494 deve avere un ruolo positivo anche sulle situazioni
di insicurezza che spesso si vengono a creare con il sistema
dei subappalti.
In ogni realtà infatti è prevista una figura in
grado di coordinare le varie imprese operanti nel cantiere sotto
il profilo della sicurezza.
Al fine di evitare pericolosi malintesi è bene però
ribadire in premessa che il D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e le altre
disposizioni normative che stabiliscono le norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, mantengono in
pieno la loro validità, ed è ad essi che si deve
prioritariamente far riferimento nella predisposizione della
sicurezza in cantiere.
Perciò, in caso di irregolarità riscontrate, il
primo riferimento per l'Organo di vigilanza sarà sempre
il D.P.R. 164/56, anche se, accanto alle responsabilità
dell'impresa, dovranno essere valutate eventuali responsabilità
delle altre figure alle quali il D.Lgs. 494 affida dei compiti
di prevenzione: il Committente, il Responsabile dei lavori,
il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per
l'esecuzione.
Il ruolo dei Coordinatori appare centrale in tutto l'impianto
normativo delineato dal decreto. Si tratta infatti di figure
con professionalità specifiche in materia di sicurezza
in edilizia che prima non esistevano; dovranno avere, a seconda
dei casi previsti, un titolo di studio tecnico, un'esperienza
specifica nel settore ed un attestato di frequenza ad un corso
di 60 o 120 ore e dovranno rispondere penalmente in caso di
violazione degli obblighi loro affidati.
È in forza di queste considerazioni che la Regione Lombardia,
Direzione generale opere pubbliche e protezione civile, in sintonia
con le indicazioni del Coordinamento delle Regioni, ha elaborato,
insieme al Centredil ed alle Organizzazioni sindacali le seguenti
linee guida con lo scopo di fornire un contributo agli operatori
che nella pubblica amministrazione sono coinvolti nelle attività
relative ai lavori edili.
In coerenza con quanto sopra definito l'Assessorato è
inoltre impegnato a proseguire il lavoro di approfondimento
con il Centredil e le Organizzazioni sindacali di categoria
per l'elaborazione delle esemplificazioni utili alla predisposizione,
da parte degli Enti appaltanti:
- dei testi tipo per la redazione dei bandi di gara;
- delle schede utili alla registrazione dei requisiti di prequalificazione
delle imprese;
- dei piani operativi di sicurezza previsti dalla Legge 415/98.
Tali soluzioni dovrebbero ulteriormente concorrere alla qualificazione,
semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure nell'ambito
dei lavori pubblici sul territorio regionale.
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Legislativo 494/96 prescrive le misure di tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere
applicate a tutti i cantieri temporanei o mobili, cioè
a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio
civile.
1.1 - Elenco dei lavori edili o di genio civile
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere edili o di ingegneria civile
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, le parti strutturali
delle linee e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
di cui sopra, le opere di bonifica, sistemazione forestale e
di sterro.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30, in ordine alle
attività di sistemazione forestale, chiarisce che tali
attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni
proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio
la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua,
la pulizia di alvei, consolidamento di scarpate, l'apertura
di strade, ecc.
Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio
e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30 fornisce ulteriori
chiarimenti interpretativi in ordine alla definizione di "impianti"
che deve essere riferita agli impianti tecnologici asserviti
ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi
alla produzione industriaie, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine
tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con
opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente
il campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 che,
al contrario, ha trasposto nell'Ordinamento giuridico italiano
la sola direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei
o mobili".
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile
eventuale estensione deriva dal fatto che mentre è stato
possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio
civile, individuare prescrizioni anche più restrittive
di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe
possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali
ad es. la produzione industriale o agricola o di servizi, settori
per i quali l'Unione europea ha ema nato altre direttive generali
o particolari che sono state regolarmente tutte recepite nel
nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della direttiva
in questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di
genio civile. anche se solo esemplificativo, contiene esempi
tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore
delle costruzioni e il termine "impianti" non è
neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza
che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro
committenti sono stabiliti anche nel D.Lgs. 626/94, all'art.
7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione
e coordinamento sia a carico dei datori di lavoro committenti
sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori
autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione anche
alle attività di manutenzione degli impianti di produzione
industriale, agricola o di servizi.
1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96
Le prescrizioni contenute dal Decreto Legislativo 494 non
si applicano ai seguenti lavori per i quali sono previsti specifici
provvedimenti normativi:
-
Ricerca e coltivazione di sostanze minerali,
-
Attività mineraria,
-
Lavori in impianti di pertinenza delle miniere.
-
Cave e produzione di materiale lapideo,
-
Ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi.
-
I lavori svolti in mare.
Inoltre, sempre che non si verifichino le condizioni di applicazione
del D.Lgs. 494/96, per i lavori eseguiti presso l'azienda o
unità produttiva di un committente devono essere osservate
le prescrizioni del D.Lgs. 626/94.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998, n. 30, in relazione
all'ipotesi di lavori edili effettuati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto, precisa che,
ove i lavori o le attività individuate negli allegati
I e II del D.Lgs. n. 494/96 vengano effettuati dal datore di
lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni
del D.Lgs. n. 494/96 non sono applicabili poiché in tal
caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente,
bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto
le normative di riferimento sono quelle contenute nel D.Lgs.
626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in
volta applicabili.
1.3 - Soglie minime di applicazione
Le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 494/96
sono obbligatorie per qualunque tipo di cantiere quando si verificano
le soglie dimensionali previste.
La soglia dimensionale, oltre la quale sono richiesti gli adempimenti
per l'applicazione del decreto è fissata dalla lett.
a) del 3° comma dell'art. 3. Gli adempimenti, obbligatori
per il Committente o il Responsabile dei lavori, risultano correlati
parallelamente alla dimensione del cantiere e all'esistenza
dei fattori di rischio particolari, elencati nell'Allegato II
del decreto stesso; elenco peraltro tassativo e non esemplificativo.
Il cosiddetto calcolo della soglia minima che determina l'applicazione
del Decreto 494/96 deriva dalla valutazione preliminare dell'entità
e della presumibile durata dei lavori (nonché della possibile
presenza di più imprese), L'obbligo di determinare, in
via presuntiva, la durata dei lavori è posto indifferentemente
a carico del committente e/o del responsabile dei lavori dall'art.
3 comma 1, con applicazione anche in questo caso di sanzione
penale in caso di omissione.
I livelli di soglia per i quali si applica il decreto vengono
fissati nel valore uomini/giorni, determinato tra due variabili:
a) una dimensionale, il numero di persone (uomini) impiegate
in cantiere;
b) una temporale, cioè il numero di giorni lavorativi
(durata) del cantiere.
Per le opere la cui realizzazione presuppone la presenza di
un'unica impresa nel cantiere, le soglie dimensionali per la
nomina dei coordinatori sono articolate come segue:
-
durata del cantiere superiore a 30 gg lavorativi con presenza
contemporanea di più di 20 lavoratori (art. 11 c. 1
lett a, D.Lgs. 494/96);
-
durata presunta del cantiere superiore a 300 U/G quando si
tratti di lavori comportanti rischi particolari rientranti
nell'elenco di cui all'allegato II dello stesso D.Lgs. 494
(art. 11 c. 1 lett. c, D.Lgs. 494/96);
-
durata presunta del cantiere superiore a 500 U/G (art. 11
c. 1 lett. b, D.Lgs. 494/96),
-
durata presunta del cantiere superiore a 30.000 U/G (art.
13, D.Lgs. 494/96).
Per le opere la cui realizzazione presuppone la presenza di
più imprese la soglia dimensionale è pari ad almeno
100 U/G. (art 3 c. 3 lett. a).
La recente Legge 415/98 di modifica alla Legge quadro dei lavori
pubblici 109/94 prevede all'art. 31, comma 1, lettera b) l'obbligo
della redazione, da parte dell'impresa, di un Piano Sostitutivo
di Sicurezza in tutti i casi nei quali l'entità U/G sia
sottosoglia e non sia applicabile il D.Lgs. 494/96.
1.3.1 - Stima economica
L'applicazione del D.Lgs. 494/96 e quindi gli obblighi
che derivano dalla sua applicazione, vale a dire la nomina delle
figure preposte (Coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l'esecuzione), la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
ed i provvedimenti successivi discendono dalla stima presunta
dei lavori, come indicato sopra, che rappresenta un obbligo
a cui è chiamato a rispondere il Committente o il Responsabile
dei lavori da questi nominato. Oltre alla possibilità
di valutare l'entità del cantiere ricorrendo al prodotto
numerico di due fattori (U/G) illustrate nel paragrafo precedente,
esiste un'altra procedura basata sull'importo presunto dei lavori
che consente di valutare in modo sufficientemente approssimativo
l'entità degli stessi. Tale metodo, denominato in passato
"calcoio del compenso revisionale", si fonda sul parametro
dell'incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali,
dei trasporti e dei noli di macchine per l'esecuzione dei lavori.
Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia
dei lavori (ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in
funzione della "squadra tipo" di operai.
Per le opere edili, l'incidenza della mano d'opera sul costo
di produzione è stimabile intorno al 40% del globale.
Per i lavori stradali è pari al 18%, per i lavori in
c.a., al 32%, per lavori implicanti linee elettriche, al 30%.
Per arrivare a determinare il valore U/G si può partire
dall'importo dei lavori e calcolare il costo giornaliero di
un operaio specializzato, arrivando a determinare, in prima
analisi, la stima di massima.
1.3.2 - Metodi di stima
Metodo A
Si traccia l'individuazione uomini/giorni attraverso dei
parametri di natura economica. Per tale ipotesi vengono considerati
i seguenti valori:
Valore A = Costo complessivo dell'opera (o stima del costo complessivo)
Valore B = incidenza in % dei costi della mano d'opera nel costo
complessivo dell'opera
Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per l'occorrenza si
prendono in considerazione i costi di un operaio specializzato)
Valore u/g = (A x B)/ C
(vedi
riquadro)
Il
costo medio di un uomo/giorno viene così definito:
Operaio
specializzato nella provincia di riferimento:
Paga
oraria come da CCNL x 8 ore = L ____________________________100%
L.
Incidenza dei versamenti mutualistici - contributivi per
la Cassa edile___35% L.
Incidenza dei costi previdenziali INPS - INAIL______________________70%
L.
Spese generali ________________________________________________
35% L.
Assegni familiari, mense e trasporto incidenza contrattuale
territoriale___15% L.
Totale
L.
Totale arrotondato L.
Si
assume il valore del costo di un uomo giorno pari a L.______
Ipotesi
:
Rapporto u/g= (A x B)/C => Costo totale dell'opera
x 40% L.
Esempio:
Operaio specializzato nella provincia di Milano:
Paga oraria come da CCNL x 8 ore = L. 104.280 ___100%
______L. 104.280
Incidenza dei versamenti mutualistici
contributivi per la Cassa edile ___________________35%
________L. 36.490
Incidenza dei costi previdenziali INPS - INAIL _____70%________
L. 72.996
Spese generali________________________________ 35% ________L.
36.498
Assegni familiari, mense e trasporto
incidenza contrattuale territoriali _________________
15% ________L. 15.642
Totale____________________
L. 265.914
Totale arrotondato__________ L. 300.000
Si
assume il valore del costo di un uomo giorno pari a L.
300.000
Ipotesi:
Valore u/g= (A x B)/C => (Costo totale dell'opera x
40%)/ 300.000
|
Metodo B
DETERMINAZIONE APPROSSIMATA DEGLI IMPORTI DEI LAVORI CHE
RICHIEDONO LA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE
Trasformazione dei parametri in valori economici attraverso
una attenta lettura dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 494/96.
Vi si parla infatti di "entità presunta del cantiere"
che può essere interpretata come ammontare complessivo
dei lavori. Da questa considerazione si procede ad individuare
la media del costo orario, salario più oneri contributivi,
di un muratore specializzato che occupa il 3° livello della
classificazione del CCNL dell'edilizia.
Considerato il valore medio pari a L. 50.000 orarie (importo
rilevato dalla tabella dei costi provinciali di Brescia che
rappresenta la media lombarda) lo si moltiplica per otto ore
lavorative ottenendo il costo giornaliero pari a L. 400.000.
Moltiplicando per 100 uomini è pari a 40.000.000 e tenendo
conto che la manodopera incide almeno il 50% del costo globale
di un'opera edile, si arriva ad indicare per quest'opera, ove
si preveda la presenza di 100 uomini/giorni, un'entita economica
del cantiere pari a L. 80.000.000.
Qualora l'entità dei lavori sia pari a 300 Uomini/giorno
è sufficiente moltiplicare 3 x 80.000.000 portando il
costo presunto a L. 240.000.000.
Qualora l'entità dei lavori sia pari a 500 Uomini/giorno
e sufficiente moltiplicare 5 x 80.000.000 portando il costo
presunto a L. 400.000.000.
2.
IL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto dei quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.
La circolare ministeriale n. 30/98 ha specificato che tale soggetto
deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi
penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone
giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del
contratto d'appalto.
2.1 - Compiti e responsabilità del Committente
1) Il Committente nella fase di progettazione dell'opera,
ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994. Le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
-
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
-
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
-
riduzione dei rischi alla fonte;
-
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
-
sostituzione di ciò che è pericoioso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
-
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e quello ripetitivo;
-
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
-
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono,
o possono essere, esposti al rischio;
-
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
-
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
-
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
-
misure igieniche;
-
misure di protezione collettiva ed individuale;
-
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
-
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
-
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
-
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
-
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2)
Il Committente determina altresì, al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente
o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi
di lavoro.
3) Il Committente nella fase di progettazione dell'opera valuta
attentamente i seguenti documenti:
a) Il Piano di sicurezza e di coordinamento;
b) Il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello
U.E. 26/5/1993).
4) Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
nei casi previsti dall'art. 3, comma 3.
5) Il Committente, prima dell'affidamento dei lavori, designa
il coordinatore per l'esecuzione.
6) Il Committente richiede alle imprese esecutrici:
a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) una dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti ed una relativa al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dei contratti anche tramite il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, e ferme restando le responsabilità delle
singole imprese esecutrici.
Entrambe le informazioni precedenti, in caso di appalto pubblico
di lavori, sono di norma acquisite in sede di gara.
7) Il Committente, qualora in possesso dei requisiti (art. 10
D.Lgs. 494/96), può svolgere le funzioni sia di coordinatore
per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
8) Il Committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione
e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
9) Il nominativo dei Coordinatori deve essere apportato nel
cartello di cantiere.
10) Il Committente può sostituire in qualunque momento
il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.
2.1.1
- La notifica preliminare
L'art. 11 D.Lgs. 494/96 pone a carico del committente o,
in sua vece, del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di segnalare
all'Organo di Vigilanza territorialmente competente l'apertura
di un nuovo cantiere.
La notifica deve essere trasmessa "prima dell'inizio dei
lavori" e deve contenere le informazioni indicate nell'allegato
II al decreto citato. Non vanno ovviamente riportate le informazioni
relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina
del coordinatore quando non sia obbligatoria o qualora non sia
stata ancora effettuata.
In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica,
vige l'obbligo di trasmetterne notizia all'Organo di Vigilanza.
L'Organo di Vigilanza già identificato dall'art. 23 del
D.Lgs. 626/94, è l'ASL territoriale e, in particolare,
il Servizio di Prevenzione & Sicurezza in Ambiente di Lavoro
del territorio nel quale è ubicato il cantiere.
Il comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 494/96, alle lettere a), b)
e c), individua le situazioni nelle quali sussiste l'obbligo
di notifica preliminare.
Alle lettere a) e b) si usano criteri di durata presunta dei
lavori, rimandando quindi all'obbligo del committente (o del
Responsabile dei Lavori), di cui all'art. 3 comma 1, di determinare
in fase di progetto esecutivo "la durata dei lavori o fasi
di lavoro".
Alla lettera c) si usa un criterio di rischio, rimandando all'allegato
II.
Il punto 1 dell'allegato II indica come rischi particolari lavori
che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondità superiori a m. 1,5 o di caduta da altezza
superiore a m. 2, se particolarmente aggravati. Indicazioni
utili per interpretare il "particolarmente aggravati"
si possono trovare al successivo paragrafo 2.2.
L'introduzione dell'obbligo di notifica preliminare è
una novità molto importante, per la possibilità
che viene data alle ASL di avere un quadro della situazione
del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi
di prevenzione e vigilanza con il metodo dell'intervento di
comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.
Un altro elemento critico riguarda le opere soggette all'obbligo.
Sia la durata presunta dei lavori che la gravità del
rischio presentano notevoli margini di discrezionalità.
Il comma 1 dell'art. 11 prevede che siano segnalati "gli
eventuali aggiornamenti", fra i quali sono sicuramente
da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo
può essere utile in casi di modifica sostanziale dei
tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica.
Si sottolinea la necessità di inoltrare la notifica nel
caso di lavori che, inizialmente non assoggettati alle disposizioni
normative, a seguito di variazioni della durata dei lavori o
della loro consistenza, rientrino nell'obbligo. Fermo restando
che il committente ha l'obbligo di rispettare il dettato dell'articolo
11, e che è auspicabile un uso il più possibile
allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo
l'apertura di contenziosi su singole situazioni "limite"
rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente
alla sostanza dell'obbligo. Se le situazioni chiare di non rispetto
dell'obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni
di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle
norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96.
In sintesi: il committente o il responsabile dei lavori trasmette
all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio
dei lavori, la notifica preliminare e successivamente gli eventuali
aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è
superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente
più di 20 lavoratori (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs.
494/96);
b) cantieri la cui entità presunta è superiore
a 500 U/G (art. 11 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96);
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (vedi
elenco nell'allegato II del D.Lgs. 494/96).
La notifica preliminare può essere formulata come segue:
Spett.
ASL di ............
Oggetto:
notifica prefliminare per lavori di ...............................
Il
sottoscritto Committente, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 trasmette,
conformemente aall'allegato II del suddetto decreto, la
presente
NOTIFICA
PRELIMINARE
a)
Data della comunicazione
b)
Indirizzo del cantiere:
c)
Nome del Committente:
d)
Indirizzo del Committente:
e)
Natura dell'opera:
f)
Nome del Responsabile dei Lavori:
g)
Indirizzo del Responsabile:
h)
Coordinatore per la progettazione:
i)
Indirizzo del Coordinatore:
j)
Coordinatore per l'esecuzione dell'opera: ..............................................................
k)
Indirizzo dei Coordinatore: .................................................................................
1)
Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere:
m)
Durata presunta dei lavori in cantiere:
n)
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:
o)
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere:
p)
Identificazione delle imprese già selezionate:
q)
Ammontare complessivo presunto dei lavori:
Data
Firma
|
2.2 - I lavori che comportano particolari rischi
Sono definiti come lavori che compor no particolari rischi
i seguenti:
* Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o
di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro
o dell'opera.
In relazione al rischio di seppellimento o sprofondamento si
osserva che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure
preventive antiseppellimento, come ad esempio l'armatura degli
scavi, in tutti i casi di possibile franamento di fronti di
altezza superiore a m. 1,5 e pare opportuno considerare fra
i rischi le seguenti fasi di lavoro:
a) escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta,
deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili;
b) escavazioni su fronti aperti,
c) escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato
dalla presenza di tubazioni, linee elettriche o altre opere
interrate o aeree;
d) presenza di traffico pesante;
e) escavazione di cunicoli;
f) escavazione con presenza di acqua o gas.
In relazione al rischio di caduta dall'alto nei casi di qualsiasi
lavorazione ad altezza superiore a m. 2 si osserva che esiste
sempre l'obbligo di allestimento dei dispositivi di protezione
collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo
del piano di lavoro antisprofondamento, o, nel caso non sia
possibile l'installazione, bisogna ricorrere all'uso della cintura
di sicurezza. In tutti i casi pare opportuno considerare fra
i rischi le seguenti fasi di lavoro:
a) le attività che comportano rischi incrociati o multipli,
come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni
oppure i lavori in altezza sotto il raggio di azione della
gru;
b) lavori sui tetti;
c) lavori in altezza su strutture non portanti;
d) lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche
disagiate;
e) lavori effettuati di notte;
f) l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno
la facciata intera di un edificio;
g) lavori con uso ripetitivo e continuativo della cintura
di sicurezza;
h) lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello,
di ponte sviluppabile o simili.
* Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
* Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori
nudi di tensione.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998, n. 30 in relazione alla
locuzione linee elettriche in tensione chiarisce che si intende
fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e non
anche ai cavi isolati o interrati.
In realtà una sentenza della Corte di Cassazione sez
penale del 26/10/98 n. 11117 ha stabilito che il divieto di
eseguire lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche
aeree debba essere esteso anche al caso di linee o conduttori
interrati (se si tratta di conduttori di messa a terra con funzione
di scaricare energia nel caso si verifichino situazioni anormali
nel funzionamento). In tal caso devono adottarsi le cautele
prescritte ed è necessario chiedere l'interruzione dell'erogazione
da parte dell'Ente gestore della linea.
* Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
* Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
* Lavori subacquei con respiratori.
* Lavori in cassoni ad aria compressa.
* Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
* Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti quando eseguiti con mezzi di sollevamento di portata
massima superiore a 1000 kg (1).
(1)
Per "elementi prefabbricati pesanti" si intendono
le strutture prefabbricate di costruzione di edifici lavorativi
o abitativi, opere di genio civile che, per le loro dimensioni
e peso comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento
per i movimenti di installazione. Non vanno comprese le strutture
prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.
*
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria
(vedasi D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e successive modificazioni
ed integrazioni).
La
Circolare Ministeriale 18 marzo 1997, n. 41 precisa che tale
elenco è da intendersi come tassativo e non meramente
esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme
la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto
non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Inoltre sottolinea che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori
comportanti rischi particolari non sono l'unico elemento da
considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione,
il quale discende invece da una lettura integrata tra i suddetti
elenchi ed i contenuti.
Infine riporta a titolo esemplificativo che l'attività
di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nell'ordinaria
tipologia dei lavori edili o di genio civiie, è assoggettata
all'applicazione del D.Lgs. 494/96 solo qualora venga svolta
all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così
come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro.
2.2.1 - La sorveglianza sanitaria
Vi sono poi i lavori che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da comportare un'esigenza
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
I riferimenti legislativi alle attività che comportano
la sorveglianza sanitaria sono riconducibili ai seguenti provvedimenti:
-
D.P.R. 303/56
L'art. 33 stabilisce l'obbligo degli accertamenti sanitari
per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive.
Al decreto è allegata una apposita tabella dalla quale
sono state abrogate le voci "piombo" e "rumore"
in quanto oggetto di specifici provvedimenti (D.Lgs. 277/91).
-
D.P.R. 1124/65
Al Capo VII sono elencate le disposizioni speciali per la
silicosi e l'asbestosi ed i relativi obblighi degli accertamenti
sanitari per le lavorazioni specificate nell'allegato 8 al
decreto.
-
D.Lgs. 277/91
Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori
sulla base del rischio per piombo, rumore ed amianto (per
l'amianto restano valide le prescrizioni del D.P.R. 1124/65
e del D.M. 21/01/87).
-
D.Lgs. 77/92
Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori
esposti ai rischi da naftilamina e i suoi sali, aminodifenile
e suoi sali, benzicida e suoi sali, nitrodifenile.
-
D.Lgs. 626/94
Regolamenta la sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che
comportino:
1. Movimentazione manuale dei carichi pesanti, a rischio
di lesioni dorso lombari;
2. Utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
3. Esposizione ad agenti cancerogeni;
4. Esposizione ad agenti biologici.
-
D.Lgs. 230/95
Regolamenta gli obblighi degli accertamenti sanitari per i
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
2.3
- Il Responsabile dei lavori
Il D.Lgs. 494/96, in conformità alla Direttiva CEE
92/57, ha previsto la possibiiità che il "committente"
possa, a sua discrezione, designare un "responsabile dei
lavori" cui affidare uno o più dei seguenti incarichi:
-
progettazione
-
esecuzione
-
controllo dell'opera
-
tutte le altre incombenze per l'assolvimento dei compiti posti
a carico del committente ai sensi degli articoli 3 e 11.
Si tratta, però, di una facoltà e non di un obbligo
poiché tutti gli adempimenti (artt. 3 e 11 ) vengono
posti a carico indifferentemente del committente o del responsabile
dei lavori.
Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei
lavori il relativo incarico può essere affidato ad un
soggetto interno o esterno alla struttura in possesso di adeguata
professionalità.
2.4
- Responsabilità del committente e del responsabile dei
lavori
La designazione del responsabile dei lavori non esonera
il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi di cui sopra rimanendo egli comunque responsabile,
come cita la circolare ministeriale, per "culpa in eligendo
o in vigilando".
Il committente o il responsabile dei lavori inoltre non sono
sollevati dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi di cui ai punti precedenti per il fatto di aver
nominato il coordinatore della progettazione e dell'esecuzione
dei lavori.
Il committente deve comunque sorvegliare e assicurarsi che gli
obblighi dallo stesso dipendenti vengano rispettati e messi
in atto correttamente e all'occorrenza intervenire provvedendo
a sostituire, se necessario, le figure inadempienti.
2.5
- Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori
L'art. 20 del DIgs. 494/96 stabilisce le sanzioni nei confronti
del committente e del responsabile dei lavori consistenti in:
-
arresto da tre a sei mesi
-
ammenda da 3 a 8 milioni per le seguenti violazioni:
articolo
3, comma 1, secondo periodo:
mancata determinazione della durata dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente.
articolo 3, comma 3:
mancata designazione del coordinatore per la progettazione
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10,
quando ricorrano le condizioni operative previste dallo stesso
comma.
articolo 3, comma 4:
mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10,
quando ricorrano le condizioni operative previste dal precedente
comma 3.
articolo 4, comma 1:
mancata predisposizione, da parte del coordinatore per
la progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento
e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione, da utilizzare all'atto di lavorazioni successive
al completamento dell'opera.
articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c):
mancati adempimenti, da parte del coordinatore per l'esecuzione,
dei seguenti obblighi:
a) assicurare tramite opportune azioni di coordinamento l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento
e delle relative procedure;
b) adeguare i piani di cui sopra ed il fascicolo in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione.
-
arresto da due a quattro mesi
-
ammenda da 1 a 5 milioni per le seguenti violazioni:
articolo
3, comma 8:
mancata richiesta all'impresa esecutrice dell'iscrizione
alla CCIAA, dei tipi di contratti collettivi di lavoro applicati
durante le lavorazioni e della dichiarazione di rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti.
articolo 5, comma 1, lettera o):
mancato adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione,
della verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento
tra i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'art. 15.
articolo 11, comma 1:
mancata trasmissione all'organo di vigilanza territorialmente
competente della notifica preliminare, quando ricorrano le condizioni
previste.
2.6
- Il responsabile unico del procedimento
La nomina del responsabile del procedimento viene attuata
in applicazione e con le modalità di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241. Il successivo D.P.R. 447/98 prevede anche
i termini per la nomina identificando il responsabile del procedimento
nella figura del "funzionario preposto alla struttura".
L'articolo 7 della Legge 415/98 di modifica della L. 109/94
in materia di LL.PP. prevede per tutte le amministraziom dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli Enti pubblici,
compresi quelli economici, per gli Enti e amministrazioni locali,
per le loro associazioni e consorzi, nonché per tutti
gli organismi di diritto pubblico la nomina di un "responsabil
e unico" del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento. Viene di fatto eliminata la figura del "coordinatore
unico" che, nella precedente legge, si sovrapponeva al
responsabile del procedimento
Si tratta di una figura centrale prevista dalla nuova legge
di cui viene sottolineato il carattere tecnico in quanto responsabile
delle tre fasi di attuazione degli interventi relativi all'opera:
progettazione, affidamento ed esecuzione.
Tale soggetto può coincidere con il progettista o con
il direttore dei lavori.
Il responsabile del procedimento deve coordinare la propria
azione sia con il direttore dei lavori sia con il coordinatore
per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96. Essendo peraltro
il responsabne del procedimento unico soggetto delle fasi di
progettazione e di esecuzione ne deriva che il coordinamento
coinvolge i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di
progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori.
Vale la pena ricordare, a questo proposito, che non sono da
confondere il ruolo del committente con quello del responsabile
del procedimento. Ciascuno opera nell'ambito delle proprie responsabilità.
La norma, poi, che rinvia al committente i poteri in ordine
alla nomina dei coordinatori per la sicurezza conferma la necessità
di collaborazione dei due soggetti preposti alla sicurezza con
il responsabile del procedimento.
Resta inteso che al "resiponsabile unico del procedimento"
rimangono comunque anche le funzioni previste dalla Legge 241/90
in ordine a:
-
valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità,
dei requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
-
accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adottando ogni misura per
l'adeguato e soliecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
-
richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione
delle conterenze di servizi di cui all'articolo 14;
-
adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale,
ovvero trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.
3.
I COORDINATORI
Le figure del Coordinatore della progettazione e dell'esecuzione
sono quelle attorno alle quali ruota l'impianto del D.Lgs. 494/96.
Si tratta di soggetti con caratteristiche professionaii nuove
che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della
prevenzione nel settore edile.
Devono essere nominati dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile
dei lavori: il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma
3) deve essere nominato "contestuaimente all'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva", e il coordinatore
per l'esecuzione (art. 3, comma 4), "prima di affidare
i lavori", e hanno gli obblighi indicati all'art. 4 e 5.
Tali obblighi sono sanzionati penalmente.
Va ricordato, a tale proposito, che il Committente non si libera
delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver
nominato i Coordinatori (art. 6, comma 2), dovendo dimostrare,
in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con vioIazione
di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare.
Dovranno poter essere escluse la "culpa in eligendo",
per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato,
e la "culpa in vigilando".
Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine
di integrare l'opera, sia nella fase di progettazione sia nella
fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salute
dei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell'opera
il Coordinatore della progettazione deve elaborare il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento mentre nella fase successiva
il Coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni
di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute
nel piano, adeguando e/o modificando il Piano secondo l'evoluzione
dei lavori.
3.1 - Definizioni
Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori sono due figure professionali ben
distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti.
Nella precisazione dei differenti compiti e responsabilità,
che verranno trattati nei capitoli successivi, vi sono elementi
unificanti che riguardano entrambe le figure.
Il titolo professionale di Coordinatore si acquisisce, sulla
base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione
identico per entrambe le figure professionali.
I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione
del D.Lgs. 494/96 e della sicurezza nel cantiere che vanno dal
committente al datore di lavoro, dal direttore tecnico dell'impresa
al direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge
e previa frequenza del corso di formazione, possono essere chiamati
a svolgere il compito di Coordinatore sia in fase di progettazione
sia in fase di esecuzione.
Si evidenzia come il processo di nomina del Coordinatore da
parte del Committente o del responsabile dei Lavori, è
singolo per ciascuna funzione. Stanti le differenti fasi di
compiti e responsabilità del Committente si ha la seguente
procedura:
1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell'opera:
nomina del Coordinatore per la progettazione.
2. Fase di appalto.
3. Fase di esecuzione dell'opera, conseguente ai risultati della
gara di appalto o anche coincidente con il bando dell'appalto:
nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento
degli stessi.
Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare
il medesimo soggetto, della promulgazione di due nomine differenti:
una per ciascun Coordinatore.
3.2 - Requisiti e titolo di studio
L'articolo 10 del D.Lgs. 494/96 precisa che il Coordinatore
per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
Diploma di laurea in ingegneria o in architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno.
-
Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno due anni.
-
Diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.
3.2.1
- Corso di formazione
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un
attestato di frequenza ad uno specifico corso della durata di
almeno 120 ore all'interno del quale devono essere trattati
i seguenti argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle
macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali ecc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.
Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati
da:
-
Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale;
-
ISPESL;
-
Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti;
-
Collegi dei geometri e dei periti industriali;
-
Associazioni sindacali dei datori di lavoro;
-
Associazioni sindacali dei lavoratori;
-
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3.2.2
- Norme transitorie per i coordinatori
Ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. 494/96, in sede di prima
applicazione del decreto i requisiti di cui all'art. 10 non
sono necessari per chi alla data del 24/3/1997:
a) sia in possesso di attestazione, comprovante l'inquadramento
in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori
e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in
materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni da almeno
quattro anni, rilasciata dai datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per il periodo di svolgimento dell'attività;
b) dimostri di aver svolto per almeno quattro anni le funzioni
di direttore tecnico di cantiere, documentate da datori di lavoro
pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità
che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione
dei lavori;
c) dimostri di essere direttore tecnico di un'impresa ai fini
dell'Albo nazionale dei costruttori.
I soggetti di cui sopra devono frequentare un corso della durata
minima di 60 ore. L'efficacia della norma transitoria ha la
durata di tre anni a far tempo dalla data di entrata in vigore
del decreto. Essendo quest'ultimo entrato in vigore il 24 marzo
1997 i corsi che rilasciano l'attestato di 60 ore debbono concludersi
entro il 23 marzo 2000.
Copia degli attestati di cui sopra deve essere trasmessa all'organo
di vigilanza territorialmente competente (Unità Operativa
Tutela Ambienti di Lavoro - Servizio I dell'A.S.L. della zona
di residenza a cura dello stesso).
3.2.3 - La Delibera regionale
La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell'8
agosto 1997 ha regolamentato i contenuti formativi e le modalità
di attuazione dei corsi di cui all'art. 10. Tali indicazioni
sono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate
della formazione professionale nonché per le A.S.L. e
le strutture pubbliche operanti nel settore.
La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e
gli standard organizzativi nonché le modalità
attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei
coordinatori della sicurezza e le aree tematiche di riferimento
con i relativi contenuti.
I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno
facoltà di organizzare i corsi osservando le indicazioni
dell'art. 10 e dell'allegato V al D.Lgs, 494/96, pur non essendo
vincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione
regionale, possono utilmente applicare il modello regionale
nell'ambito dei contenuti e degli standard organizzativi.
Le Amministrazioni, all'atto della designazione della nomina
del Coordinatore, hanno la facoltà di richiedere la documentazione
relativa allo svolgimento e all'organizzazione dei corsi ai
fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in
relazione a quanto definito dai parametri regionali.
3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina
Il Committente, all'atto della nomina di un Coordinatore,
deve assicurarsi che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96:
a) titolo di studio;
b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività
lavorativa (art. 10 c. 1);
c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore.
Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19) il
Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o
documentazione relativa alla direzione tecnica del cantiere;
b) copia della lettera di trasmissione all'A.S.L. dei documenti
di cui al punto a);
c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore.
Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per
il Committente rientra nelle sue facoltà la richiesta,
in copia, della documentazione attestante la qualifica del
Coordinatore.
Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere
richiesta ed acquisita sia nel caso in cui venga designato un
professionista esterno all'amministrazione sia nel caso in cui
tali compiti vengano affidati a tecnici interni all'amministrazione.
In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore
sarà opportuna l'acquisizione, da richiedere all'organismo
ufficiale organizzatore, dei programmi del corso stesso nonché
l'elenco dei docenti con le relative esperienze professionali.
Si potrà così costituire, a livello di ogni singola
amministrazione, una banca informativa degli enti organizzatori,
dei programmi dei corsi e delle metodologie di insegnamento
tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le
indicazioni presenti nella Delibera della Giunta Regionale.
Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato
con il Decreto Legislativo 626/94 per il cui gli obblighi di
informazione e formazione sono stati previsti con il successivo
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi
soggetti ore e materie di insegnamento.
Nei casi in cui venga nominato Coordinatore della sicurezza
un dipendente interno alla pubblica amministrazione, sempre
che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto un compenso
economico. Ai sensi del combinato disposto art. 16 comma 7 e
art. 18 comma 1 della Legge 109/94, come modificata dalla Legge
415/98, i compensi per i dipendenti delle P.A. che assumono
gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96 rientrano nei parametri
già previsti (1% dell'importo dei lavori) per la progettazione.
4. IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui
all'articolo 4.
4.1 - Compiti e responsabilità
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve
redigere:
a) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (articolo 12 D.Lgs.
494/96), costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni
operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche dei processo di costruzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:
-
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e
le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima
dei relativi costi;
-
le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero
dei lavoratori autonomi;
-
la previsione, quando ciò risulti necessario, delle
modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
-
i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere
concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore
della progettazione.
b) Il Fascicolo (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg.
II doc. UE 260/5/93) contenente le informazioni utili affinché,
a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire
in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria
manutenzione, tenendo presente inoltre che l'art. 16 comma 5
della "Merloni ter" prescrive la necessità
di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano
di manutenzione dell'opera.
c) Il Piano generale di sicurezza quando previsto, cioè
quando l'entità dei lavori è superiore a 30.000
U/G.
4.2
- Le sanzioni per il Coordinatore per la progettazione
L'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 494/96 prevede sanzioni nei
confronti del Coordinatore per la progettazione consistenti
in:
-
arresto da tre a sei mesi
-
ammenda da 3 a 8 milioni per le seguenti violazioni:
articolo 4, comma 1:
mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento
e del fascicolo informativo per i lavori successivi al completamento
dell'opera.
4.3
- Gli adempimenti del Committente e del Coordinatore per l'esecuzione
in ordine al Fascicolo
Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto
dal Coordinatore per la Progettazione che lo consegnerà,
unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Committente.
I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente
al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione
il Coordinatore per l'esecuzione potrà operare eseguendo
ed adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell'opera
e completando il Fascicolo.
Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare
al Committente il Fascicolo che verrà conservato dal
Committente e che dovrà seguire la proprietà.
Ovvero in caso di cessione o vendita il Fascicolo dovrà
essere consegnato al nuovo acquirente.
Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda
effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti,
il Fascicolo già compilato dovrà essere consegnato
al nuovo Coordinatore per la progettazione che dovrà
prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.
Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti
procedure:
a) consegna del Fascicolo da parte del Committente al Coordinatore
per l'esecuzione ;
b) restituzione, ovvero consegna, del Fascicolo, completato
da parte del Coordinatore per l'esecuzione al Committente.
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