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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA VI/43168 DEL 21 MAGGIO 1999
(REGIONE LOMBARDIA)
(lª parte)

Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili

(con riferimento ai lavori pubblici - D.Lgs. 626/94, L. 109/94 come modificata dalla L. 415/98)

Visto il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 concernente "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

Considerata la complessità del provvedimento legislativo in relazione all'argomento trattato, alla correlazione con le norme previgenti e non abrogate quali il D.P.R. 164/56 e il D.Lgs. 626/94;

Viste le modifiche in materia di sicurezza nei cantieri apportate dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 alla Legge 1 febbraio 1994, n. 109;

Ritenuto opportuno che la Giunta regionale lombarda contribuisca a diffondere una sempre maggiore applicazione delle norme mirate alla riduzione degli infortuni nei cantieri edili attraverso azioni di supporto all'attività dei soggetti coinvolti nei processi di realizzazione delle opere pubbliche;

Preso atto che la Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile ha costituito un gruppo di lavoro con l'Organizzazione regionale lombarda delle imprese edili (CENTREDIL) e le Organizzazioni regionali dei lavoratori edili (FENEAL - FILCA - FILLEA) con lo scopo di redigere linee guida sulla sicurezza nei lavori pubblici;

Preso atto che il gruppo di lavoro citato ha concluso la propria attività con la redazione delle "linee guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili" allegate sub a) alla presente deliberazione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del documento citato;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 Legge 127/97;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

Delibera

di approvare le "Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili" allegate sub a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte dalla Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile in collaborazione con l'Organizzazione regionale lombarda delle imprese edili (CENTREDIL) e le Organizzazioni regionali dei lavoratori-edili (FENEAL, FILCA, FILLEA).

PREMESSE ALLE LINEE GUIDA
Il Decreto Legislativo 494/96 rappresenta il completamento, per le questioni specifiche dei cantieri mobili, del sistema dell'organizzazione della prevenzione e della sicurezza introdotto dal precedente Decreto Legislativo 626/94. Infatti tutte le disposizioni del 626/94 sono fatte salve e devono essere applicate nelle diverse fasi di sviluppo del 494/96. Nel caso specifico esso rappresenta una novità nella continuità. Vi sono certamente precise disposizioni ma la filosofia di fondo del provvedimento è costituita da un complesso di disposizioni di carattere organizzativo e procedurale simile ad altri decreti.
La necessità dell'integrazione delle diverse disposizioni è il risultato di un armonico complesso che vede al centro del problema la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23/09/96, recepisce la direttiva della Comunità Europea 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
Si tratta di un insieme di norme essenzialmente di tipo organizzativo, rivolto in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.
Viene messa in risalto l'esigenza di coinvolgere i committenti fin dai momenti iniziali nell'attività di prevenzione dagli infortuni in quanto, dai dati riportati dalla Commissione europea sulle loro cause, risulta che "il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori". In particolare, si legge nel documento della Commissione, "circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto", e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro".
Inoltre, "circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili", legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale. Queste considerazioni evidenziano l'esigenza di spostare il processo di prevenzione a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il decreto legislativo individua chiaramente.
Il Decreto 494 deve avere un ruolo positivo anche sulle situazioni di insicurezza che spesso si vengono a creare con il sistema dei subappalti.
In ogni realtà infatti è prevista una figura in grado di coordinare le varie imprese operanti nel cantiere sotto il profilo della sicurezza.
Al fine di evitare pericolosi malintesi è bene però ribadire in premessa che il D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e le altre disposizioni normative che stabiliscono le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, mantengono in pieno la loro validità, ed è ad essi che si deve prioritariamente far riferimento nella predisposizione della sicurezza in cantiere.
Perciò, in caso di irregolarità riscontrate, il primo riferimento per l'Organo di vigilanza sarà sempre il D.P.R. 164/56, anche se, accanto alle responsabilità dell'impresa, dovranno essere valutate eventuali responsabilità delle altre figure alle quali il D.Lgs. 494 affida dei compiti di prevenzione: il Committente, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione.
Il ruolo dei Coordinatori appare centrale in tutto l'impianto normativo delineato dal decreto. Si tratta infatti di figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia che prima non esistevano; dovranno avere, a seconda dei casi previsti, un titolo di studio tecnico, un'esperienza specifica nel settore ed un attestato di frequenza ad un corso di 60 o 120 ore e dovranno rispondere penalmente in caso di violazione degli obblighi loro affidati.
È in forza di queste considerazioni che la Regione Lombardia, Direzione generale opere pubbliche e protezione civile, in sintonia con le indicazioni del Coordinamento delle Regioni, ha elaborato, insieme al Centredil ed alle Organizzazioni sindacali le seguenti linee guida con lo scopo di fornire un contributo agli operatori che nella pubblica amministrazione sono coinvolti nelle attività relative ai lavori edili.
In coerenza con quanto sopra definito l'Assessorato è inoltre impegnato a proseguire il lavoro di approfondimento con il Centredil e le Organizzazioni sindacali di categoria per l'elaborazione delle esemplificazioni utili alla predisposizione, da parte degli Enti appaltanti:
- dei testi tipo per la redazione dei bandi di gara;
- delle schede utili alla registrazione dei requisiti di prequalificazione delle imprese;
- dei piani operativi di sicurezza previsti dalla Legge 415/98.
Tali soluzioni dovrebbero ulteriormente concorrere alla qualificazione, semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure nell'ambito dei lavori pubblici sul territorio regionale.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Legislativo 494/96 prescrive le misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere applicate a tutti i cantieri temporanei o mobili, cioè a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile.
1.1 - Elenco dei lavori edili o di genio civile
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere edili o di ingegneria civile fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, le parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori di costruzione edile o di ingegneria civile di cui sopra, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30, in ordine alle attività di sistemazione forestale, chiarisce che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, consolidamento di scarpate, l'apertura di strade, ecc.
Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori di costruzione edile o di ingegneria civile.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30 fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine alla definizione di "impianti" che deve essere riferita agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriaie, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 che, al contrario, ha trasposto nell'Ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili".
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione deriva dal fatto che mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione europea ha ema nato altre direttive generali o particolari che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della direttiva in questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile. anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle costruzioni e il termine "impianti" non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel D.Lgs. 626/94, all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento sia a carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.
1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96
Le prescrizioni contenute dal Decreto Legislativo 494 non si applicano ai seguenti lavori per i quali sono previsti specifici provvedimenti normativi:

  • Ricerca e coltivazione di sostanze minerali,
  • Attività mineraria,
  • Lavori in impianti di pertinenza delle miniere.
  • Cave e produzione di materiale lapideo,
  • Ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi.
  • I lavori svolti in mare.

Inoltre, sempre che non si verifichino le condizioni di applicazione del D.Lgs. 494/96, per i lavori eseguiti presso l'azienda o unità produttiva di un committente devono essere osservate le prescrizioni del D.Lgs. 626/94.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998, n. 30, in relazione all'ipotesi di lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto, precisa che, ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del D.Lgs. n. 494/96 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del D.Lgs. n. 494/96 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel D.Lgs. 626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.
1.3 - Soglie minime di applicazione
Le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 494/96 sono obbligatorie per qualunque tipo di cantiere quando si verificano le soglie dimensionali previste.
La soglia dimensionale, oltre la quale sono richiesti gli adempimenti per l'applicazione del decreto è fissata dalla lett. a) del 3° comma dell'art. 3. Gli adempimenti, obbligatori per il Committente o il Responsabile dei lavori, risultano correlati parallelamente alla dimensione del cantiere e all'esistenza dei fattori di rischio particolari, elencati nell'Allegato II del decreto stesso; elenco peraltro tassativo e non esemplificativo.
Il cosiddetto calcolo della soglia minima che determina l'applicazione del Decreto 494/96 deriva dalla valutazione preliminare dell'entità e della presumibile durata dei lavori (nonché della possibile presenza di più imprese), L'obbligo di determinare, in via presuntiva, la durata dei lavori è posto indifferentemente a carico del committente e/o del responsabile dei lavori dall'art. 3 comma 1, con applicazione anche in questo caso di sanzione penale in caso di omissione.
I livelli di soglia per i quali si applica il decreto vengono fissati nel valore uomini/giorni, determinato tra due variabili:
a) una dimensionale, il numero di persone (uomini) impiegate in cantiere;
b) una temporale, cioè il numero di giorni lavorativi (durata) del cantiere.
Per le opere la cui realizzazione presuppone la presenza di un'unica impresa nel cantiere, le soglie dimensionali per la nomina dei coordinatori sono articolate come segue:

  • durata del cantiere superiore a 30 gg lavorativi con presenza contemporanea di più di 20 lavoratori (art. 11 c. 1 lett a, D.Lgs. 494/96);
  • durata presunta del cantiere superiore a 300 U/G quando si tratti di lavori comportanti rischi particolari rientranti nell'elenco di cui all'allegato II dello stesso D.Lgs. 494 (art. 11 c. 1 lett. c, D.Lgs. 494/96);
  • durata presunta del cantiere superiore a 500 U/G (art. 11 c. 1 lett. b, D.Lgs. 494/96),
  • durata presunta del cantiere superiore a 30.000 U/G (art. 13, D.Lgs. 494/96).

Per le opere la cui realizzazione presuppone la presenza di più imprese la soglia dimensionale è pari ad almeno 100 U/G. (art 3 c. 3 lett. a).
La recente Legge 415/98 di modifica alla Legge quadro dei lavori pubblici 109/94 prevede all'art. 31, comma 1, lettera b) l'obbligo della redazione, da parte dell'impresa, di un Piano Sostitutivo di Sicurezza in tutti i casi nei quali l'entità U/G sia sottosoglia e non sia applicabile il D.Lgs. 494/96.
1.3.1 - Stima economica
L'applicazione del D.Lgs. 494/96 e quindi gli obblighi che derivano dalla sua applicazione, vale a dire la nomina delle figure preposte (Coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione), la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ed i provvedimenti successivi discendono dalla stima presunta dei lavori, come indicato sopra, che rappresenta un obbligo a cui è chiamato a rispondere il Committente o il Responsabile dei lavori da questi nominato. Oltre alla possibilità di valutare l'entità del cantiere ricorrendo al prodotto numerico di due fattori (U/G) illustrate nel paragrafo precedente, esiste un'altra procedura basata sull'importo presunto dei lavori che consente di valutare in modo sufficientemente approssimativo l'entità degli stessi. Tale metodo, denominato in passato "calcoio del compenso revisionale", si fonda sul parametro dell'incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli di macchine per l'esecuzione dei lavori.
Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia dei lavori (ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in funzione della "squadra tipo" di operai.
Per le opere edili, l'incidenza della mano d'opera sul costo di produzione è stimabile intorno al 40% del globale. Per i lavori stradali è pari al 18%, per i lavori in c.a., al 32%, per lavori implicanti linee elettriche, al 30%.
Per arrivare a determinare il valore U/G si può partire dall'importo dei lavori e calcolare il costo giornaliero di un operaio specializzato, arrivando a determinare, in prima analisi, la stima di massima.
1.3.2 - Metodi di stima
Metodo A
Si traccia l'individuazione uomini/giorni attraverso dei parametri di natura economica. Per tale ipotesi vengono considerati i seguenti valori:
Valore A = Costo complessivo dell'opera (o stima del costo complessivo)

Valore B = incidenza in % dei costi della mano d'opera nel costo complessivo dell'opera

Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per l'occorrenza si prendono in considerazione i costi di un operaio specializzato)

Valore u/g = (A x B)/ C

(vedi riquadro)

Il costo medio di un uomo/giorno viene così definito:

Operaio specializzato nella provincia di riferimento:

Paga oraria come da CCNL x 8 ore = L ____________________________100% L.
Incidenza dei versamenti mutualistici - contributivi per la Cassa edile___35% L.
Incidenza dei costi previdenziali INPS - INAIL______________________70% L.
Spese generali ________________________________________________ 35% L.
Assegni familiari, mense e trasporto incidenza contrattuale territoriale___15% L.

Totale L.
Totale arrotondato L.

Si assume il valore del costo di un uomo giorno pari a L.______

Ipotesi :
Rapporto u/g= (A x B)/C => Costo totale dell'opera x 40% L. …………………

Esempio:
Operaio specializzato nella provincia di Milano:
Paga oraria come da CCNL x 8 ore = L. 104.280 ___100% ______L. 104.280
Incidenza dei versamenti mutualistici
contributivi per la Cassa edile ___________________35% ________L. 36.490
Incidenza dei costi previdenziali INPS - INAIL _____70%________ L. 72.996
Spese generali________________________________ 35% ________L. 36.498
Assegni familiari, mense e trasporto
incidenza contrattuale territoriali _________________ 15% ________L. 15.642

Totale____________________ L. 265.914
Totale arrotondato__________ L. 300.000

Si assume il valore del costo di un uomo giorno pari a L. 300.000

Ipotesi:
Valore u/g= (A x B)/C => (Costo totale dell'opera x 40%)/ 300.000

 


Metodo B
DETERMINAZIONE APPROSSIMATA DEGLI IMPORTI DEI LAVORI CHE RICHIEDONO LA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE
Trasformazione dei parametri in valori economici attraverso una attenta lettura dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 494/96. Vi si parla infatti di "entità presunta del cantiere" che può essere interpretata come ammontare complessivo dei lavori. Da questa considerazione si procede ad individuare la media del costo orario, salario più oneri contributivi, di un muratore specializzato che occupa il 3° livello della classificazione del CCNL dell'edilizia.
Considerato il valore medio pari a L. 50.000 orarie (importo rilevato dalla tabella dei costi provinciali di Brescia che rappresenta la media lombarda) lo si moltiplica per otto ore lavorative ottenendo il costo giornaliero pari a L. 400.000. Moltiplicando per 100 uomini è pari a 40.000.000 e tenendo conto che la manodopera incide almeno il 50% del costo globale di un'opera edile, si arriva ad indicare per quest'opera, ove si preveda la presenza di 100 uomini/giorni, un'entita economica del cantiere pari a L. 80.000.000.
Qualora l'entità dei lavori sia pari a 300 Uomini/giorno è sufficiente moltiplicare 3 x 80.000.000 portando il costo presunto a L. 240.000.000.
Qualora l'entità dei lavori sia pari a 500 Uomini/giorno e sufficiente moltiplicare 5 x 80.000.000 portando il costo presunto a L. 400.000.000.

2. IL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto dei quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
La circolare ministeriale n. 30/98 ha specificato che tale soggetto deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto.
2.1 - Compiti e responsabilità del Committente
1) Il Committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

  • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  • eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
  • riduzione dei rischi alla fonte;
  • programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  • sostituzione di ciò che è pericoioso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;
  • utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
  • controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
  • allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
  • misure igieniche;
  • misure di protezione collettiva ed individuale;
  • misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
  • uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
  • informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
  • istruzioni adeguate ai lavoratori.

2) Il Committente determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
3) Il Committente nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:
a) Il Piano di sicurezza e di coordinamento;
b) Il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26/5/1993).
4) Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione nei casi previsti dall'art. 3, comma 3.
5) Il Committente, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione.
6) Il Committente richiede alle imprese esecutrici:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) una dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dei contratti anche tramite il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e ferme restando le responsabilità delle singole imprese esecutrici.
Entrambe le informazioni precedenti, in caso di appalto pubblico di lavori, sono di norma acquisite in sede di gara.

7) Il Committente, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D.Lgs. 494/96), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
8) Il Committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
9) Il nominativo dei Coordinatori deve essere apportato nel cartello di cantiere.
10) Il Committente può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.

2.1.1 - La notifica preliminare
L'art. 11 D.Lgs. 494/96 pone a carico del committente o, in sua vece, del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di segnalare all'Organo di Vigilanza territorialmente competente l'apertura di un nuovo cantiere.
La notifica deve essere trasmessa "prima dell'inizio dei lavori" e deve contenere le informazioni indicate nell'allegato II al decreto citato. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia obbligatoria o qualora non sia stata ancora effettuata.
In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l'obbligo di trasmetterne notizia all'Organo di Vigilanza. L'Organo di Vigilanza già identificato dall'art. 23 del D.Lgs. 626/94, è l'ASL territoriale e, in particolare, il Servizio di Prevenzione & Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere.
Il comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 494/96, alle lettere a), b) e c), individua le situazioni nelle quali sussiste l'obbligo di notifica preliminare.
Alle lettere a) e b) si usano criteri di durata presunta dei lavori, rimandando quindi all'obbligo del committente (o del Responsabile dei Lavori), di cui all'art. 3 comma 1, di determinare in fase di progetto esecutivo "la durata dei lavori o fasi di lavoro".
Alla lettera c) si usa un criterio di rischio, rimandando all'allegato II.
Il punto 1 dell'allegato II indica come rischi particolari lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m. 1,5 o di caduta da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati. Indicazioni utili per interpretare il "particolarmente aggravati" si possono trovare al successivo paragrafo 2.2.
L'introduzione dell'obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante, per la possibilità che viene data alle ASL di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell'intervento di comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi. Un altro elemento critico riguarda le opere soggette all'obbligo.
Sia la durata presunta dei lavori che la gravità del rischio presentano notevoli margini di discrezionalità.
Il comma 1 dell'art. 11 prevede che siano segnalati "gli eventuali aggiornamenti", fra i quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo può essere utile in casi di modifica sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica.
Si sottolinea la necessità di inoltrare la notifica nel caso di lavori che, inizialmente non assoggettati alle disposizioni normative, a seguito di variazioni della durata dei lavori o della loro consistenza, rientrino nell'obbligo. Fermo restando che il committente ha l'obbligo di rispettare il dettato dell'articolo 11, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo l'apertura di contenziosi su singole situazioni "limite" rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell'obbligo. Se le situazioni chiare di non rispetto dell'obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96.
In sintesi: il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e successivamente gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 494/96);
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 U/G (art. 11 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96);
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (vedi elenco nell'allegato II del D.Lgs. 494/96).

La notifica preliminare può essere formulata come segue:

Spett. ASL di ............

Oggetto: notifica prefliminare per lavori di ...............................

Il sottoscritto Committente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 trasmette, conformemente aall'allegato II del suddetto decreto, la presente

NOTIFICA PRELIMINARE

a) Data della comunicazione …………………………………………………………………

b) Indirizzo del cantiere: ………………………………………………………………………

c) Nome del Committente: …………………………………………………………………

d) Indirizzo del Committente: ………………………………………………………………

e) Natura dell'opera: …………………………………………………………………………

f) Nome del Responsabile dei Lavori: ……………………………………………………

g) Indirizzo del Responsabile: ……………………………………………………………

h) Coordinatore per la progettazione: ……………………………………………………

i) Indirizzo del Coordinatore: ………………………………………………………………

j) Coordinatore per l'esecuzione dell'opera: ..............................................................…

k) Indirizzo dei Coordinatore: .................................................................................………

1) Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere: ………………………………………

m) Durata presunta dei lavori in cantiere: ………………………………………………

n) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: …………………………

o) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: …………

p) Identificazione delle imprese già selezionate: ………………………………………

q) Ammontare complessivo presunto dei lavori: ………………………………………

Data ……………………………… Firma ………………………………………………

 


2.2 - I lavori che comportano particolari rischi
Sono definiti come lavori che compor no particolari rischi i seguenti:
* Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
In relazione al rischio di seppellimento o sprofondamento si osserva che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento, come ad esempio l'armatura degli scavi, in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,5 e pare opportuno considerare fra i rischi le seguenti fasi di lavoro:

a) escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili;
b) escavazioni su fronti aperti,
c) escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche o altre opere interrate o aeree;
d) presenza di traffico pesante;
e) escavazione di cunicoli;
f) escavazione con presenza di acqua o gas.

In relazione al rischio di caduta dall'alto nei casi di qualsiasi lavorazione ad altezza superiore a m. 2 si osserva che esiste sempre l'obbligo di allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, o, nel caso non sia possibile l'installazione, bisogna ricorrere all'uso della cintura di sicurezza. In tutti i casi pare opportuno considerare fra i rischi le seguenti fasi di lavoro:

a) le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure i lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
b) lavori sui tetti;
c) lavori in altezza su strutture non portanti;
d) lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
e) lavori effettuati di notte;
f) l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata intera di un edificio;
g) lavori con uso ripetitivo e continuativo della cintura di sicurezza;
h) lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

* Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
* Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi di tensione.
La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998, n. 30 in relazione alla locuzione linee elettriche in tensione chiarisce che si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e non anche ai cavi isolati o interrati.
In realtà una sentenza della Corte di Cassazione sez penale del 26/10/98 n. 11117 ha stabilito che il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree debba essere esteso anche al caso di linee o conduttori interrati (se si tratta di conduttori di messa a terra con funzione di scaricare energia nel caso si verifichino situazioni anormali nel funzionamento). In tal caso devono adottarsi le cautele prescritte ed è necessario chiedere l'interruzione dell'erogazione da parte dell'Ente gestore della linea.
* Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
* Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
* Lavori subacquei con respiratori.
* Lavori in cassoni ad aria compressa.
* Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
* Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti quando eseguiti con mezzi di sollevamento di portata massima superiore a 1000 kg (1).

(1) Per "elementi prefabbricati pesanti" si intendono le strutture prefabbricate di costruzione di edifici lavorativi o abitativi, opere di genio civile che, per le loro dimensioni e peso comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento per i movimenti di installazione. Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.

* Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria (vedasi D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni).

La Circolare Ministeriale 18 marzo 1997, n. 41 precisa che tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Inoltre sottolinea che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata tra i suddetti elenchi ed i contenuti.
Infine riporta a titolo esemplificativo che l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nell'ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civiie, è assoggettata all'applicazione del D.Lgs. 494/96 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro.
2.2.1 - La sorveglianza sanitaria
Vi sono poi i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da comportare un'esigenza oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
I riferimenti legislativi alle attività che comportano la sorveglianza sanitaria sono riconducibili ai seguenti provvedimenti:

  • D.P.R. 303/56
    L'art. 33 stabilisce l'obbligo degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive. Al decreto è allegata una apposita tabella dalla quale sono state abrogate le voci "piombo" e "rumore" in quanto oggetto di specifici provvedimenti (D.Lgs. 277/91).
  • D.P.R. 1124/65
    Al Capo VII sono elencate le disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi ed i relativi obblighi degli accertamenti sanitari per le lavorazioni specificate nell'allegato 8 al decreto.
  • D.Lgs. 277/91
    Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori sulla base del rischio per piombo, rumore ed amianto (per l'amianto restano valide le prescrizioni del D.P.R. 1124/65 e del D.M. 21/01/87).
  • D.Lgs. 77/92
    Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da naftilamina e i suoi sali, aminodifenile e suoi sali, benzicida e suoi sali, nitrodifenile.
  • D.Lgs. 626/94
    Regolamenta la sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che comportino:

    1. Movimentazione manuale dei carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;
    2. Utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
    3. Esposizione ad agenti cancerogeni;
    4. Esposizione ad agenti biologici.

  • D.Lgs. 230/95
    Regolamenta gli obblighi degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

2.3 - Il Responsabile dei lavori
Il D.Lgs. 494/96, in conformità alla Direttiva CEE 92/57, ha previsto la possibiiità che il "committente" possa, a sua discrezione, designare un "responsabile dei lavori" cui affidare uno o più dei seguenti incarichi:

  • progettazione
  • esecuzione
  • controllo dell'opera
  • tutte le altre incombenze per l'assolvimento dei compiti posti a carico del committente ai sensi degli articoli 3 e 11.

Si tratta, però, di una facoltà e non di un obbligo poiché tutti gli adempimenti (artt. 3 e 11 ) vengono posti a carico indifferentemente del committente o del responsabile dei lavori.
Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori il relativo incarico può essere affidato ad un soggetto interno o esterno alla struttura in possesso di adeguata professionalità.

2.4 - Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori
La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui sopra rimanendo egli comunque responsabile, come cita la circolare ministeriale, per "culpa in eligendo o in vigilando".
Il committente o il responsabile dei lavori inoltre non sono sollevati dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti per il fatto di aver nominato il coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
Il committente deve comunque sorvegliare e assicurarsi che gli obblighi dallo stesso dipendenti vengano rispettati e messi in atto correttamente e all'occorrenza intervenire provvedendo a sostituire, se necessario, le figure inadempienti.

2.5 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori
L'art. 20 del DIgs. 494/96 stabilisce le sanzioni nei confronti del committente e del responsabile dei lavori consistenti in:

  • arresto da tre a sei mesi
  • ammenda da 3 a 8 milioni per le seguenti violazioni:

articolo 3, comma 1, secondo periodo:
mancata determinazione della durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente.
articolo 3, comma 3:
mancata designazione del coordinatore per la progettazione che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, quando ricorrano le condizioni operative previste dallo stesso comma.
articolo 3, comma 4:
mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, quando ricorrano le condizioni operative previste dal precedente comma 3.
articolo 4, comma 1:
mancata predisposizione, da parte del coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione, da utilizzare all'atto di lavorazioni successive al completamento dell'opera.
articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c):
mancati adempimenti, da parte del coordinatore per l'esecuzione, dei seguenti obblighi:

a) assicurare tramite opportune azioni di coordinamento l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure;
b) adeguare i piani di cui sopra ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

  • arresto da due a quattro mesi
  • ammenda da 1 a 5 milioni per le seguenti violazioni:

articolo 3, comma 8:
mancata richiesta all'impresa esecutrice dell'iscrizione alla CCIAA, dei tipi di contratti collettivi di lavoro applicati durante le lavorazioni e della dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
articolo 5, comma 1, lettera o):
mancato adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione, della verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'art. 15.
articolo 11, comma 1:
mancata trasmissione all'organo di vigilanza territorialmente competente della notifica preliminare, quando ricorrano le condizioni previste.

2.6 - Il responsabile unico del procedimento
La nomina del responsabile del procedimento viene attuata in applicazione e con le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il successivo D.P.R. 447/98 prevede anche i termini per la nomina identificando il responsabile del procedimento nella figura del "funzionario preposto alla struttura".
L'articolo 7 della Legge 415/98 di modifica della L. 109/94 in materia di LL.PP. prevede per tutte le amministraziom dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli Enti pubblici, compresi quelli economici, per gli Enti e amministrazioni locali, per le loro associazioni e consorzi, nonché per tutti gli organismi di diritto pubblico la nomina di un "responsabil e unico" del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Viene di fatto eliminata la figura del "coordinatore unico" che, nella precedente legge, si sovrapponeva al responsabile del procedimento
Si tratta di una figura centrale prevista dalla nuova legge di cui viene sottolineato il carattere tecnico in quanto responsabile delle tre fasi di attuazione degli interventi relativi all'opera: progettazione, affidamento ed esecuzione.
Tale soggetto può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
Il responsabile del procedimento deve coordinare la propria azione sia con il direttore dei lavori sia con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96. Essendo peraltro il responsabne del procedimento unico soggetto delle fasi di progettazione e di esecuzione ne deriva che il coordinamento coinvolge i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori.
Vale la pena ricordare, a questo proposito, che non sono da confondere il ruolo del committente con quello del responsabile del procedimento. Ciascuno opera nell'ambito delle proprie responsabilità. La norma, poi, che rinvia al committente i poteri in ordine alla nomina dei coordinatori per la sicurezza conferma la necessità di collaborazione dei due soggetti preposti alla sicurezza con il responsabile del procedimento.
Resta inteso che al "resiponsabile unico del procedimento" rimangono comunque anche le funzioni previste dalla Legge 241/90 in ordine a:

  • valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
  • accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottando ogni misura per l'adeguato e soliecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  • richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conterenze di servizi di cui all'articolo 14;
  • adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

3. I COORDINATORI
Le figure del Coordinatore della progettazione e dell'esecuzione sono quelle attorno alle quali ruota l'impianto del D.Lgs. 494/96. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionaii nuove che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile.
Devono essere nominati dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile dei lavori: il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3) deve essere nominato "contestuaimente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva", e il coordinatore per l'esecuzione (art. 3, comma 4), "prima di affidare i lavori", e hanno gli obblighi indicati all'art. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.
Va ricordato, a tale proposito, che il Committente non si libera delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato i Coordinatori (art. 6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con vioIazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovranno poter essere escluse la "culpa in eligendo", per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato, e la "culpa in vigilando".
Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine di integrare l'opera, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell'opera il Coordinatore della progettazione deve elaborare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento mentre nella fase successiva il Coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano, adeguando e/o modificando il Piano secondo l'evoluzione dei lavori.
3.1 - Definizioni
Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono due figure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti. Nella precisazione dei differenti compiti e responsabilità, che verranno trattati nei capitoli successivi, vi sono elementi unificanti che riguardano entrambe le figure.
Il titolo professionale di Coordinatore si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione identico per entrambe le figure professionali.
I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione del D.Lgs. 494/96 e della sicurezza nel cantiere che vanno dal committente al datore di lavoro, dal direttore tecnico dell'impresa al direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge e previa frequenza del corso di formazione, possono essere chiamati a svolgere il compito di Coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione.
Si evidenzia come il processo di nomina del Coordinatore da parte del Committente o del responsabile dei Lavori, è singolo per ciascuna funzione. Stanti le differenti fasi di compiti e responsabilità del Committente si ha la seguente procedura:
1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell'opera: nomina del Coordinatore per la progettazione.
2. Fase di appalto.
3. Fase di esecuzione dell'opera, conseguente ai risultati della gara di appalto o anche coincidente con il bando dell'appalto: nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento degli stessi.
Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare il medesimo soggetto, della promulgazione di due nomine differenti: una per ciascun Coordinatore.
3.2 - Requisiti e titolo di studio
L'articolo 10 del D.Lgs. 494/96 precisa che il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Diploma di laurea in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
  • Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
  • Diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

3.2.1 - Corso di formazione
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso della durata di almeno 120 ore all'interno del quale devono essere trattati i seguenti argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali ecc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati da:

  • Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
  • ISPESL;
  • Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti;
  • Collegi dei geometri e dei periti industriali;
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro;
  • Associazioni sindacali dei lavoratori;
  • Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3.2.2 - Norme transitorie per i coordinatori
Ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. 494/96, in sede di prima applicazione del decreto i requisiti di cui all'art. 10 non sono necessari per chi alla data del 24/3/1997:

a) sia in possesso di attestazione, comprovante l'inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni da almeno quattro anni, rilasciata dai datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per il periodo di svolgimento dell'attività;

b) dimostri di aver svolto per almeno quattro anni le funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da datori di lavoro pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori;

c) dimostri di essere direttore tecnico di un'impresa ai fini dell'Albo nazionale dei costruttori.

 

I soggetti di cui sopra devono frequentare un corso della durata minima di 60 ore. L'efficacia della norma transitoria ha la durata di tre anni a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto. Essendo quest'ultimo entrato in vigore il 24 marzo 1997 i corsi che rilasciano l'attestato di 60 ore debbono concludersi entro il 23 marzo 2000.
Copia degli attestati di cui sopra deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente (Unità Operativa Tutela Ambienti di Lavoro - Servizio I dell'A.S.L. della zona di residenza a cura dello stesso).
3.2.3 - La Delibera regionale
La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell'8 agosto 1997 ha regolamentato i contenuti formativi e le modalità di attuazione dei corsi di cui all'art. 10. Tali indicazioni sono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate della formazione professionale nonché per le A.S.L. e le strutture pubbliche operanti nel settore.
La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e gli standard organizzativi nonché le modalità attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei coordinatori della sicurezza e le aree tematiche di riferimento con i relativi contenuti.
I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno facoltà di organizzare i corsi osservando le indicazioni dell'art. 10 e dell'allegato V al D.Lgs, 494/96, pur non essendo vincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione regionale, possono utilmente applicare il modello regionale nell'ambito dei contenuti e degli standard organizzativi.
Le Amministrazioni, all'atto della designazione della nomina del Coordinatore, hanno la facoltà di richiedere la documentazione relativa allo svolgimento e all'organizzazione dei corsi ai fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in relazione a quanto definito dai parametri regionali.
3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina
Il Committente, all'atto della nomina di un Coordinatore, deve assicurarsi che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96:

a) titolo di studio;
b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa (art. 10 c. 1);
c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore.

Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19) il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o documentazione relativa alla direzione tecnica del cantiere;
b) copia della lettera di trasmissione all'A.S.L. dei documenti di cui al punto a);
c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore.
Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per il Committente rientra nelle sue facoltà la richiesta, in copia, della documentazione attestante la qualifica del Coordinatore.

Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere richiesta ed acquisita sia nel caso in cui venga designato un professionista esterno all'amministrazione sia nel caso in cui tali compiti vengano affidati a tecnici interni all'amministrazione.
In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore sarà opportuna l'acquisizione, da richiedere all'organismo ufficiale organizzatore, dei programmi del corso stesso nonché l'elenco dei docenti con le relative esperienze professionali.
Si potrà così costituire, a livello di ogni singola amministrazione, una banca informativa degli enti organizzatori, dei programmi dei corsi e delle metodologie di insegnamento tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le indicazioni presenti nella Delibera della Giunta Regionale.
Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato con il Decreto Legislativo 626/94 per il cui gli obblighi di informazione e formazione sono stati previsti con il successivo Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi soggetti ore e materie di insegnamento.
Nei casi in cui venga nominato Coordinatore della sicurezza un dipendente interno alla pubblica amministrazione, sempre che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto un compenso economico. Ai sensi del combinato disposto art. 16 comma 7 e art. 18 comma 1 della Legge 109/94, come modificata dalla Legge 415/98, i compensi per i dipendenti delle P.A. che assumono gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96 rientrano nei parametri già previsti (1% dell'importo dei lavori) per la progettazione.
4. IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 4.
4.1 - Compiti e responsabilità
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:

a) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (articolo 12 D.Lgs. 494/96), costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche dei processo di costruzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:

  • l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;
  • le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi;
  • la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
  • i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.

b) Il Fascicolo (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg. II doc. UE 260/5/93) contenente le informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presente inoltre che l'art. 16 comma 5 della "Merloni ter" prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell'opera.

c) Il Piano generale di sicurezza quando previsto, cioè quando l'entità dei lavori è superiore a 30.000 U/G.

4.2 - Le sanzioni per il Coordinatore per la progettazione
L'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 494/96 prevede sanzioni nei confronti del Coordinatore per la progettazione consistenti in:

  • arresto da tre a sei mesi
  • ammenda da 3 a 8 milioni per le seguenti violazioni:
    articolo 4, comma 1:
    mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo per i lavori successivi al completamento dell'opera.

4.3 - Gli adempimenti del Committente e del Coordinatore per l'esecuzione in ordine al Fascicolo
Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal Coordinatore per la Progettazione che lo consegnerà, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Committente.
I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il Coordinatore per l'esecuzione potrà operare eseguendo ed adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell'opera e completando il Fascicolo.
Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare al Committente il Fascicolo che verrà conservato dal Committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso di cessione o vendita il Fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente.
Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il Fascicolo già compilato dovrà essere consegnato al nuovo Coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.
Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure:
a) consegna del Fascicolo da parte del Committente al Coordinatore per l'esecuzione ;
b) restituzione, ovvero consegna, del Fascicolo, completato da parte del Coordinatore per l'esecuzione al Committente.

 



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