Decreto
31 maggio 1999.
G.U. n. 161 del 12/07/1999
Individuazione
delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 giugno 1997, n.
196.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto
l'art. 1, comma 4, lettera f), della Legge 24 giugno 1997, n.
196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza
medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare
per la fornitura di lavoro temporaneo ;
Considerato che le attività lavorative possono comportare
un rischio di infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessità di individuare le lavorazioni
particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di
infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni
di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di
specifica disciplina normativa;
Considerata altresì la necessità di individuare
le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza
medica speciale in quanto comportano l'opportunità di
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa;
Decreta:
Art.
1.
Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le
lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti
una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata
la fornitura di lavoro temporaneo.
Art.
2.
Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente
pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati
in attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di
produzione, deposito e trasporto.
Art.
3.
Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori
a:
-
agenti cancerogeni, di cui al titolo VI del Decreto Legislativo
del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
-
amianto,
-
cloruro di vinile monomero,
-
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile
e loro sali,
-
radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
LEGGE
24 GIUGNO 1997, N. 196
Art.
1
Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
(omissis)
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate
come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria
di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere
a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale
del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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