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Decreto 31 maggio 1999.
G.U. n. 161 del 12/07/1999

Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo ;

Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2.
Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

Art. 3.
Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

  • agenti cancerogeni, di cui al titolo VI del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
  • amianto,
  • cloruro di vinile monomero,
  • 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali,
  • radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196

Art. 1
Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
(omissis)
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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