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La figura del "medico competente" ai fini della piena attuazione
del D.Lgs. n, 626/94

Luigi Caputo
Capo Sezione Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce

Il "medico competente" tra le figure dei nuovi protagonisti della prevenzione ha un ruolo di indubbia significatività. L'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei medici competenti disponibili sul territorio è oggetto di indagine conoscitiva della Commissione Lavoro presso il Senato che dovrà, tra l'altro, affrontare il delicato aspetto dell'individuazione di altre specializzazioni professionali mediche che diano titolo all'espletamento della sorveglianza medica, alla luce della riserva contenuta nell'art. 2, punto 1, lett. d), del D.Lgs. n. 626/94.

Proseguono i lavori della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale presso il Senato sull'indagine conoscitiva concernente l'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei "medici competenti" ai fini della piena attuazione del D.Lgs. n. 626/94.
L'indagine ha voluto in particolare considerare l'effettivo impegno dei "medici competenti"? i cui profili professionali sono stati definiti dall'art. 2 del citato decreto (1) nell'attività corrispondente tenuto conto delle eventuali altre attività professionali concomitanti, in modo da addivenire, se del caso, ad eventuali ipotesi di modifiche normative.
Fra le "ombre" rilevate nei lavori della commissione vanno annotate:

1) l'incertezza circa la stima del numero dei medici competenti che oscillerebbe fra le 4.000 e le 12.000 unità, dati che necessitano quindi di ben più precisi sistemi di riscontro numerico;

2) fenomeni distorsivi come quelli che vedono taluni medici ospedalieri operare al contempo in qualità di medici competenti anche con rilevantissimo impegno di energie e di tempo, tali da giustificare l'opportunità dell'introduzione di appropriati meccanismi di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate nell'ambito della "sorveglianza sanitaria";

3) l'opportunità di un superamento del meccanismo dei controlli (cd. a periodicità fissa) di cui alla tabella delle lavorazioni "pericolose" di cui all'art. 33 del D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (2), tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nel sistema produttivo (3);

4) la possibilità di modifica del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94 (4) da valutarsi anche in sede di esame di cui al provvedimento di riorganizazione del Servizio Sanitario Nazionale finalizzata al riconoscimento della collaborazione di medici anche non specialisti, contribuendo in tal senso a ridurre la disoccupazione tra giovani medici di cui potrebbe avvalersi il medico competente;

5) l'istituzione di albi regionali dei medici competenti, che affronterebbe anche in modo incisivo il problema delle incompatibilità;

6) l'ipotesi di sanatoria, sulla scorta dell'esperienza maturata in sede di applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 277/91(5)così da poter valorizzare le esperienze maturate nel campo;

7) il sapore squisitamente "corporativo" di talune soluzioni prospettate che non consentirebbero l'inglobamento tra le specialità previste nei requisiti professionali, ad esempio, quelle in igiene e medicina preventiva.

In tale variegato panorama di problematiche ed ipotesi di innovazioni normative, si possono soltanto accennare timide osservazioni, al di là delle logiche conflittuali che possono aver originato la questione, sull'opportunità di una nuova visione della "rigidità" della statuizione dei profili professionali dell'importante figura del medico competente, che deve comunque trovare armonico inserimento tra gli altri "protagonisti" della sicurezza nell'architettura, tracciata dal vigente modello normativo sui noti principi di ispirazione comunitaria, di un sistema sinergico della gestione allargata e partecipata della sicurezza del lavoro.
È pur vero che alla delicata opera e alle attribuizioni del medico competente (artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94) fanno da contraltare specifiche responsabilità contravvenzionali codificate dall'art. 92 dello stesso decreto (6), tuttavia non può non osservarsi che anche l'operato di altre figure di protagonisti della sicurezza, pur di rilievo, come i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs. n. 494/96, è presidiato da responsabilità contravvenzionali e penali (7).
Per tali ultimi soggetti (cd. fiduciari tecnici del datore di lavoro) è appena il caso di ricordare che l'art. 10 del già citato D.Lgs. n. 494/96(8) nel disciplinare i requisiti professionali e nel dare spazio ai titoli accademici di base (laurea in ingegneria o architettura, diploma di geometra o perito industriale) prevede in taluni casi a giusto completamento del bagaglio di esperienza e professionalità, un "attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza" della durata di almeno 120 ore (cfr. allegato V all'art. 10) (9).

La limitata previsione dei titoli di specializzazione professionale previsti per l'espletamento della figura del medico competente, andrebbe rivista oltre che alla luce della riserva contenuta al p. 1, lett. d, del citato art. 2 del D.Lgs. n. 626/94(10) anche per il seguente ordine di considerazioni.

Già il medico generico in virtù della preparazione tecnico scientifica che gli consente di formulare diagnosi secondo una va
Lutazione sintomatologica può essere in grado di mettere a disposizione il suo bagaglio culturale scientifico per valutare rischi, esposizioni e relative prevenzioni nel campo della medicina del lavoro che non presenta particolari peculiarità mediche rispetto alla sfera routinaria di intervento del medico di base (11) così come di ogni altro specialista in virtù delle sue conoscenze.
Sarebbe auspicabile comunque, se si dovesse ammettere una particolare peculiarità cognitiva nel campo della medicina del lavoro, istituire dei corsi parauniversitari (anche di matrice ospedaliera) di addestramento tecnico di intervento (non certo cognitivo, perché già soddisfatto dalla preparazione universitaria generica).
Ciò per ovviare alla naturale lobby che il difficile afflusso alla scuola di specializzazione ha finito per promuovere e le relative problematiche sulle competenze, disponibilità di personale e difficile identificazione delle unità operanti.

Note
(1) L'art. 2, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 626/94 definisce "medico competente" il "Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ;

2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277".

(2) L'art. 33 del D.P.R. 19/3/1956, n. 303 stabilisce che:

1. (Visite mediche) ? Nelle lavorazioni industriali che espongono a all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

2. Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

3. L'Ispettorato del Lavoro (ora l'A.S.L.) può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

(3) Per un'analitica e pratica disamina dei singoli istituti normativi comportanti gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori, disseminati nella variegata legislazione vigente, presupposto per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, al sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 626/94, cfr. Leaci ? Caputo, "La sorveglianza medico sanitaria dei lavoratori", EPC, Roma, 1997.

(4) L'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94 stabilisce che:

  • 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico?fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e, di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera o) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria,

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

  • 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  • 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
  • 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
  • 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

    a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.

  • 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
  • 7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.

(5) La norma transitoria di cui all'art. 55 del D.Lgs, n. 277/91, sull'esercizio dell'attività di medico competente, ha previsto che:

1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.

2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Assessorato alla Sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

(6) L'art. 92 (rubricato "contravvenzioni commesse dal medico competente") stalbilisce che:

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere h), d), h) e 1), 69, comma 4, 86, comma 2 bis;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, 69, comma 6.

(7) L'art. 21 del D.Lgs. n. 494/96 (rubricato "contravvenzioni commesse dai coordinatori") prevede che:

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e) ed e);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

(8) L'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 (rubricato "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori") recita come segue:

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espietamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

(9) Allegato V all'articolo 10 (rubricato "Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile"):

1. Durata del corso 120 ore.

2. Argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei D.P.I., ponteggi e opere provvisionali, etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

(10) Le "altre specializzazioni" ritenute valide dal legislatore del D.Lgs. n. 626/94 vanno individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnoiogica.

(11) Si tenga presente, ad esempio, che il Testo Unico sull'"Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro", approvato con D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, prevede all'art. 139 che il medico (vale a dire "qualsiasi" medico) possa accertare qualsiasi malattia professionale dal momento che ne sanziona penalmente (3° comma, come modificato dall'art. 24, co. 46, del D.Lgs. n. 758/94) l'omissione o il ritardo della relativa denuncia con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000. Stessa sanzione è prevista dall'art. 246, co. 2 (modificato dall'art. 26, co. 48 del D.Lgs. n. 758/94) per il medico che non denunci all'INAIL la malattia professionale accertata nei riguardi di un lavoratore agricolo (art. 251 del T.U.). È fatta salva ovviamente l'applicazione dell'art. 365 del C.P. che prevede più gravi responsabilità a carico del medico in materia di referto.



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