La
figura del "medico competente" ai fini della piena
attuazione
del D.Lgs. n, 626/94
Luigi
Caputo
Capo Sezione Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce
Il
"medico competente" tra le figure dei nuovi protagonisti
della prevenzione ha un ruolo di indubbia significatività.
L'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei medici competenti
disponibili sul territorio è oggetto di indagine conoscitiva
della Commissione Lavoro presso il Senato che dovrà,
tra l'altro, affrontare il delicato aspetto dell'individuazione
di altre specializzazioni professionali mediche che diano titolo
all'espletamento della sorveglianza medica, alla luce della
riserva contenuta nell'art. 2, punto 1, lett. d), del D.Lgs.
n. 626/94.
Proseguono
i lavori della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale presso
il Senato sull'indagine conoscitiva concernente l'adeguatezza
qualitativa e quantitativa dei "medici competenti"
ai fini della piena attuazione del D.Lgs. n. 626/94.
L'indagine ha voluto in particolare considerare l'effettivo
impegno dei "medici competenti"? i cui profili professionali
sono stati definiti dall'art. 2 del citato decreto (1)
nell'attività corrispondente tenuto conto delle eventuali
altre attività professionali concomitanti, in modo da
addivenire, se del caso, ad eventuali ipotesi di modifiche normative.
Fra le "ombre" rilevate nei lavori della commissione
vanno annotate:
1) l'incertezza circa la stima del numero dei medici competenti
che oscillerebbe fra le 4.000 e le 12.000 unità, dati
che necessitano quindi di ben più precisi sistemi di
riscontro numerico;
2) fenomeni distorsivi come quelli che vedono taluni medici
ospedalieri operare al contempo in qualità di medici
competenti anche con rilevantissimo impegno di energie e di
tempo, tali da giustificare l'opportunità dell'introduzione
di appropriati meccanismi di controllo sulla qualità
delle prestazioni erogate nell'ambito della "sorveglianza
sanitaria";
3) l'opportunità di un superamento del meccanismo dei
controlli (cd. a periodicità fissa) di cui alla tabella
delle lavorazioni "pericolose" di cui all'art. 33
del D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (2), tenuto conto
dell'evoluzione intervenuta nel sistema produttivo (3);
4) la possibilità di modifica del comma 2 dell'art.
17 del D.Lgs. n. 626/94 (4) da valutarsi anche
in sede di esame di cui al provvedimento di riorganizazione
del Servizio Sanitario Nazionale finalizzata al riconoscimento
della collaborazione di medici anche non specialisti, contribuendo
in tal senso a ridurre la disoccupazione tra giovani medici
di cui potrebbe avvalersi il medico competente;
5) l'istituzione di albi regionali dei medici competenti,
che affronterebbe anche in modo incisivo il problema delle
incompatibilità;
6) l'ipotesi di sanatoria, sulla scorta dell'esperienza maturata
in sede di applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 277/91(5)così
da poter valorizzare le esperienze maturate nel campo;
7) il sapore squisitamente "corporativo" di talune
soluzioni prospettate che non consentirebbero l'inglobamento
tra le specialità previste nei requisiti professionali,
ad esempio, quelle in igiene e medicina preventiva.
In tale variegato panorama di problematiche ed ipotesi di innovazioni
normative, si possono soltanto accennare timide osservazioni,
al di là delle logiche conflittuali che possono aver
originato la questione, sull'opportunità di una nuova
visione della "rigidità" della statuizione
dei profili professionali dell'importante figura del medico
competente, che deve comunque trovare armonico inserimento tra
gli altri "protagonisti" della sicurezza nell'architettura,
tracciata dal vigente modello normativo sui noti principi di
ispirazione comunitaria, di un sistema sinergico della gestione
allargata e partecipata della sicurezza del lavoro.
È pur vero che alla delicata opera e alle attribuizioni
del medico competente (artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94) fanno
da contraltare specifiche responsabilità contravvenzionali
codificate dall'art. 92 dello stesso decreto (6),
tuttavia non può non osservarsi che anche l'operato di
altre figure di protagonisti della sicurezza, pur di rilievo,
come i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione,
nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs. n. 494/96,
è presidiato da responsabilità contravvenzionali
e penali (7).
Per tali ultimi soggetti (cd. fiduciari tecnici del datore di
lavoro) è appena il caso di ricordare che l'art. 10 del
già citato D.Lgs. n. 494/96(8) nel disciplinare
i requisiti professionali e nel dare spazio ai titoli accademici
di base (laurea in ingegneria o architettura, diploma di geometra
o perito industriale) prevede in taluni casi a giusto completamento
del bagaglio di esperienza e professionalità, un "attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza"
della durata di almeno 120 ore (cfr. allegato V all'art. 10)
(9).
La
limitata previsione dei titoli di specializzazione professionale
previsti per l'espletamento della figura del medico competente,
andrebbe rivista oltre che alla luce della riserva contenuta
al p. 1, lett. d, del citato art. 2 del D.Lgs. n. 626/94(10)
anche per il seguente ordine di considerazioni.
Già
il medico generico in virtù della preparazione tecnico
scientifica che gli consente di formulare diagnosi secondo una
va
Lutazione sintomatologica può essere in grado di mettere
a disposizione il suo bagaglio culturale scientifico per valutare
rischi, esposizioni e relative prevenzioni nel campo della medicina
del lavoro che non presenta particolari peculiarità mediche
rispetto alla sfera routinaria di intervento del medico di base
(11) così come di ogni altro specialista in
virtù delle sue conoscenze.
Sarebbe auspicabile comunque, se si dovesse ammettere una particolare
peculiarità cognitiva nel campo della medicina del lavoro,
istituire dei corsi parauniversitari (anche di matrice ospedaliera)
di addestramento tecnico di intervento (non certo cognitivo,
perché già soddisfatto dalla preparazione universitaria
generica).
Ciò per ovviare alla naturale lobby che il difficile
afflusso alla scuola di specializzazione ha finito per promuovere
e le relative problematiche sulle competenze, disponibilità
di personale e difficile identificazione delle unità
operanti.
Note
(1) L'art. 2, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 626/94 definisce
"medico competente" il "Medico in possesso di
uno dei seguenti titoli:
1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
ed altre specializzazioni individuate ove necessario, con
decreto del Ministro della Sanità di concerto con il
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica ;
2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro;
3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo
15 agosto 1991, n. 277".
(2)
L'art. 33 del D.P.R. 19/3/1956, n. 303 stabilisce che:
1. (Visite mediche) ? Nelle lavorazioni industriali che espongono
a all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano
comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente
decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico
competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare
se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro
al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per
constatare il loro stato di salute.
2. Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio
e che pertanto sono indicate in più di una voce della
tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche
sono quelli più brevi.
3. L'Ispettorato del Lavoro (ora l'A.S.L.) può prescrivere
l'esecuzione di particolari esami medici, integrativi della
visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento
delle condizioni fisiche dei lavoratori.
(3)
Per un'analitica e pratica disamina dei singoli istituti normativi
comportanti gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori,
disseminati nella variegata legislazione vigente, presupposto
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, al sensi dell'art.
16 del D.Lgs n. 626/94, cfr. Leaci ? Caputo, "La sorveglianza
medico sanitaria dei lavoratori", EPC, Roma, 1997.
(4)
L'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94 stabilisce che:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico?fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una
cartella sanitaria e, di rischio da custodire presso il datore
di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera o) e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria,
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11,
ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri
di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
-
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
-
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa
per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
-
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
-
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
-
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
-
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi
attività di vigilanza.
(5)
La norma transitoria di cui all'art. 55 del D.Lgs, n. 277/91,
sull'esercizio dell'attività di medico competente, ha
previsto che:
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo
i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), alla data
di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività
di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati
ad esercitare la funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato
alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità
territorialmente competente, di apposita domanda corredata
dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività
di medico del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Assessorato
alla Sanità provvede entro novanta giorni dalla data
di ricezione della domanda stessa.
(6)
L'art. 92 (rubricato "contravvenzioni commesse dal medico
competente") stalbilisce che:
1.
Il medico competente è punito:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere h), d), h) e 1), 69, comma 4, 86, comma
2 bis;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché
del comma 3, 69, comma 6.
(7)
L'art. 21 del D.Lgs. n. 494/96 (rubricato "contravvenzioni
commesse dai coordinatori") prevede che:
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma
1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettere a), b), e) ed e);
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
(8)
L'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 (rubricato "Requisiti professionali
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori") recita come segue:
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorative
nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espietamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì
in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale o, in via alternativa, dall'ISPESL,
dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti,
o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti
industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni
di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno
cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti
ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui
all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso
di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche
di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento
dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi
a carico dei partecipanti.
(9)
Allegato V all'articolo 10 (rubricato "Corso di formazione
per la sicurezza del lavoro nel settore edile"):
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione
dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso
delle macchine, dei D.P.I., ponteggi e opere provvisionali,
etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza
e coordinamento.
(10)
Le "altre specializzazioni" ritenute valide dal legislatore
del D.Lgs. n. 626/94 vanno individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della Sanità di concerto con il
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnoiogica.
(11)
Si tenga presente, ad esempio, che il Testo Unico sull'"Assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro", approvato
con D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, prevede all'art. 139 che il
medico (vale a dire "qualsiasi" medico) possa accertare
qualsiasi malattia professionale dal momento che ne sanziona
penalmente (3° comma, come modificato dall'art. 24, co.
46, del D.Lgs. n. 758/94) l'omissione o il ritardo della relativa
denuncia con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da L. 500.000
a L. 2.000.000. Stessa sanzione è prevista dall'art.
246, co. 2 (modificato dall'art. 26, co. 48 del D.Lgs. n. 758/94)
per il medico che non denunci all'INAIL la malattia professionale
accertata nei riguardi di un lavoratore agricolo (art. 251 del
T.U.). È fatta salva ovviamente l'applicazione dell'art.
365 del C.P. che prevede più gravi responsabilità
a carico del medico in materia di referto.
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