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Bar, ristoranti ed art. 80 del T.U.L.P.S.

Mario Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano

Bar e ristoranti non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed ottenere il certificato di prevenzione incendi in base al disposto della Circolare del Ministero dell'Interno n° 36 del 11/12/1985, avente per oggetto: "Chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi."
Tale circolare al punto 9) recita:
"I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco (omissis). Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato."
Rimane il fatto che nei bar e nei ristoranti dovranno comunque essere rispettate le misure di sicurezza antincendio necessarie, previste dalla vigente normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi.
Il titolare dell'attività dovrà, sotto la sua responsabilità, adottare tutte le idonee misure di sicurezza necessarie a tutelare la incolumità dei lavoratori del bar o ristorante e del pubblico eventualmente presente.
Ciò è previsto dall'art. 33 del D.P.R. 547/55 e dall'art. 4 co. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/94:
Art. 33 D.P.R. 547/55: Difesa contro gli incendi.
"In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio."

Art. 4 co. 5 D.Lgs. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
"Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: … adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti."
Di conseguenza dovranno essere adottati tutti gli idonei accorgimenti antincendio necessari.
In merito un valido riferimento può essere dato dal D.M. 10/03/98 avente per oggetto: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Il bar od il ristorante si configura come locale pubblico, ma non si configura a rigore come luogo di pubblico spettacolo.
Il bar o il ristorante possono peraltro divenire luoghi di pubblico spettacolo qualora vi si svolgano in maniera continuativa intrattenimenti comportanti il coinvolgimento attivo delle persone presenti (esempio attività danzante) ed inoltre nel caso in cui la riunione non abbia un carattere strettamente privato (es. festa di compleanno o di matrimonio) bensì pubblico.
Il carattere pubblico di una riunione di più persone dedite ad attività di intrattenimento, che in questo caso si chiamano appunto "pubblico", si può evincere dal pagamento di un biglietto all'ingresso del locale (la consumazione obbligatoria per chi accede al locale è paragonabile al pagamento del biglietto), dalla eventuale pubblicità effettuata con manifesti, giornali o volantini, ecc., ed inoltre dal rilevante numero di avventori che accedono all'intrattenimento stesso.
Diversamente un pubblico esercizio quale un bar od un ristorante non è da considerarsi luogo di pubblico spettacolo, quindi non è sottoposto all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, quando vi si svolgono trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente e comunque quando l'attività principale è costituita dalla ristorazione mentre lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.

Si ricorda che l'art. 80 del Regio Decreto n° 773 del 18/06/1931, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" stabilisce che:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza."

 



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