Bar,
ristoranti ed art. 80 del T.U.L.P.S.
Mario
Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano
Bar
e ristoranti non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed
ottenere il certificato di prevenzione incendi in base al disposto
della Circolare del Ministero dell'Interno n° 36 del 11/12/1985,
avente per oggetto: "Chiarimenti interpretativi di vigenti
disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi
di prevenzione incendi."
Tale circolare al punto 9) recita:
"I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività
di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già
chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto
non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco (omissis).
Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti
di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato."
Rimane il fatto che nei bar e nei ristoranti dovranno comunque
essere rispettate le misure di sicurezza antincendio necessarie,
previste dalla vigente normativa antinfortunistica e di prevenzione
incendi.
Il titolare dell'attività dovrà, sotto la sua
responsabilità, adottare tutte le idonee misure di sicurezza
necessarie a tutelare la incolumità dei lavoratori del
bar o ristorante e del pubblico eventualmente presente.
Ciò è previsto dall'art. 33 del D.P.R. 547/55
e dall'art. 4 co. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/94:
Art. 33 D.P.R. 547/55: Difesa contro gli incendi.
"In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente
decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in
caso di incendio."
Art.
4 co. 5 D.Lgs. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto.
"Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso
di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti."
Di conseguenza dovranno essere adottati tutti gli idonei accorgimenti
antincendio necessari.
In merito un valido riferimento può essere dato dal D.M.
10/03/98 avente per oggetto: "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Il bar od il ristorante si configura come locale pubblico, ma
non si configura a rigore come luogo di pubblico spettacolo.
Il bar o il ristorante possono peraltro divenire luoghi di pubblico
spettacolo qualora vi si svolgano in maniera continuativa intrattenimenti
comportanti il coinvolgimento attivo delle persone presenti
(esempio attività danzante) ed inoltre nel caso in cui
la riunione non abbia un carattere strettamente privato (es.
festa di compleanno o di matrimonio) bensì pubblico.
Il carattere pubblico di una riunione di più persone
dedite ad attività di intrattenimento, che in questo
caso si chiamano appunto "pubblico", si può
evincere dal pagamento di un biglietto all'ingresso del locale
(la consumazione obbligatoria per chi accede al locale è
paragonabile al pagamento del biglietto), dalla eventuale pubblicità
effettuata con manifesti, giornali o volantini, ecc., ed inoltre
dal rilevante numero di avventori che accedono all'intrattenimento
stesso.
Diversamente un pubblico esercizio quale un bar od un ristorante
non è da considerarsi luogo di pubblico spettacolo, quindi
non è sottoposto all'art. 80 del Testo Unico delle leggi
di pubblica sicurezza, quando vi si svolgono trattenimenti musicali
allestiti occasionalmente e temporaneamente e comunque quando
l'attività principale è costituita dalla ristorazione
mentre lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.
Si
ricorda che l'art. 80 del Regio Decreto n° 773 del 18/06/1931,
recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" stabilisce che:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo
di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio
e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente
nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i
servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza."
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