La
nuova disciplina del D.Lvo. 4/8/1999 n. 372:
l'autorizzazione unica integrata ambientale
Gliulio
Benedetti
Magistrato
Il
D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 recepisce in Italia la direttiva comunitaria
96/61/CE che contiene le norme relative alla prevenzione e riduzione
integrale dall'inquinamento. L'articolo esamina la nuova disciplina
e le sanzioni amministrative e penali previste nei confronti
dell'inquinatore.
PREMESSA
GENERALE:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 (pubblicato sulla G.U. 26/10/1999
n. 252) introduce nel nostro ordinamento la disciplina dell'unione
europea inerente alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
per le attività produttive indicate nell'allegato I del
testo normativo, tra le quali si annoverano imprese produttive
tradizionalmente indicate ad alto rischio ecologico quali: le
attività energetiche, gli impianti di trasformazione
di metalli ferrosi, l'industria dei prodotti minerali, l'industria
chimica, la gestione dei rifiuti ed altre attività tra
cui gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di
pasta, carta, di trattamento e trasformazione di alimenti, di
concia, di macellazione, trasformazione del latte e allevamento
intensivo di pollame e suini. Il decreto con vivo realismo prevede
non solo norme atte ad evitare l'inquinamento e le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ma allorquando non sia possibile
evitarlo (per evidenti necessità produttive), le indicazioni
normative sono comunque finalizzate a conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Inoltre
è prevista una normativa che introduce, disciplinandone
il rilascio, il rinnovo e il riesame, una dichiarazione unica
integrata ambientale che sostituisce la pluralità di
autorizzazioni, fino ad oggi previste, istruite ed emesse da
diverse autorità pubbliche. La direttiva comunitaria,
recepita nel D.Lgs. 372/1999, costituisce un accettabile compromesso
tra le esigenze della produzione e la tutela dell'ambiente,
poichè le attività produttive vengono facilitate,
anche sotto il profilo autorizzativo-amministrativo, solo se
compatibili con i principi della prevenzione e della riduzione
integrate dell'inquinamento.
Le condizioni alle quali è soggetta l'emissione dell'autorizzazione
integrata ambientale sono (art. 3):
- l'adozione delle opportune misure di prevenzione dell'inquinamento
con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- l'inesistenza di fenomeni significativi d'inquinamento;
- la mancata produzione dei rifiuti definiti dal D.Lgs. 05/02/1997
n. 22; nel caso di produzione di rifiuti, gli stessi devono
essere recuperati e laddove ciò non sia possibile devono
essere eliminati riducendo l'impatto sull'ambiente secondo i
principi del citato decreto Ronchi;
- l'utilizzo dell'energia in modo efficace;
- l'inesistenza di qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- il ripristino del sito produttivo ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale (ai
sensi degli articoli 14 e 17 del D.Lgs. 22/1997).
LA
PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI EMISSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
La finalità del decreto è quella da un lato di
favorire l'espletamento degli adempimenti burocratici delle
imprese in modo che non siano più soggette ad una miriade
di autorizzazioni provenienti da organi amministrativi diversi
e dall'altro di rendere più razionale ed incisivo il
controllo ambientale. Pertanto la domanda di autorizzazione
(art. 4) deve essere redatta in modo semplice indicando le caratteristiche
dell'impianto, le materie prime utilizzate, le foto di emissione
dell'impianto, lo stato del sito di ubicazione, il tipo e l'entità
di emissioni, la tecnologia utilizzata, le misure di prevenzione
adottate, le misure previste per controllare le emissioni.
Alla domanda possono essere allegate le informazioni contenute
nel rapporto di sicurezza elaborato conformemente alla normativa
per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante connessi
a determinate attività industriali o redatto secondo
la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati
ai sensi del regolamento 1839/93/CE.
L'autorità competente (ovvero ai sensi dell'art. 2 co.
8 la autorità statale competente al rilascio del provvedimento
di valutazione dell'impatto ambientale o l'autorità individuata
dalla regione tenuto conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)
entro il 30/06/2002 indica al gestore il calendario per la presentazione
delle domande e dal momento in cui la predetta autorità
comunica al gestore la data di avvio del procedimento amministrativo,
entro il termine di 15 giorni il gestore è tenuto, a
proprie spese, alla pubblicazione su di un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale o nazionale (se il progetto ricade nell'ambito
della competenza dello Stato) di un annuncio contenente l'indicazione
del luogo dell'impianto, del nominativo del gestore, del luogo
ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere
le osservazioni.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio i soggetti
interessati possono presentare in forma scritta all'autorità
competente le osservazioni sulla domanda. Giova notare che l'art.
6 del decreto consente all'autorità competente la prescrizione,
nelle autorizzazioni integrate ambientali, di misure supplementari
particolarmente più rigorose se, a seguito di una valutazione
che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulti necessario
applicare ad impianti localizzati in una determinata area misure
più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili.
La predetta procedura consente una gestione concordata e, in
definitiva, più democratica dell'autorizzazione, poiché
le organizzazioni dei consumatori o qualsiasi privato cittadino
interessato possono essere coinvolti, mediante la presentazione
di osservazioni, nella formazione del procedimento amministrativo.
In tal modo si possono evitare, attraverso una concertazione
dei soggetti interessati, contrapposizioni insanabili tra le
esigenze della produzione e dell'occupazione e la tutela della
qualità della vita dei cittadini abitanti nelle zone
prossime ai siti produttivi. La riprova del carattere di pubblicità
- notizia che il decreto attribuisce all'autorizzazione integrata
ambientale è rinvenibile nell'art. 4 co. 6 e co. 12 laddove
afferma che copia dell'autorizzazione integrata ambientale e
qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messe a
disposizione del pubblico, per l'eventuale consultazione, presso
un apposito ufficio. È inoltre prevista (art. 12) una
procedura diplomatica per la comunicazione, tra gli Stati dell'unione,
dei dati relativi al funzionamento di un impianto che possa
avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro
stato dell'unione europea. Inoltre il Ministero dell'Ambiente
provvede, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, nel
quadro dei rapporti bilaterali fra stati, affinchè nei
casi di effetti transfrontalieri del funzionamento degli impianti
le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato, per un periodo di tempo adeguato,
che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità
competente.
L'autorità competente convoca una conferenza di servizi
alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di
autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. In
tale sede, che è poi la camera di compensazione delle
osservazioni di tutte le autorità interessate, vengono
redatte le determinazioni di ciascuna amministrazione e, tenuto
conto delle osservazioni presentate dai cittadini, l'autorità
competente rilascia entro 150 giorni dalla data della presentazione
della domanda un'autorizzazione contenente le condizioni che
garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti
previsti dal Decreto 372/1999.
Ad ogni buon conto il decreto (art. 4 co. 10) stabilisce che
l'emissione della dichiarazione integrata ambientale sostituisce
ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere od autorizzazione
in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e
delle relative norme di attuazione, fatta salva la direttiva
emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (pubblicata
in G.U.C.E. L 010 del 14/1/1997).
Al fine di tutelare le esigenze del mondo della produzione per
adeguarsi ai principi del decreto è prevista un'entrata
in vigore graduale della nuova normativa. Infatti (art. 4 co.
14) tutti i procedimenti devono essere conclusi entro il 30/10/2004
e (art. 4 co. 11) le autorizzazioni rilasciate devono includere
le modalità previste per la protezione dell'ambiente
nel suo complesso nonché la data, non successiva al 30/10/2007,
entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. Inoltre
(art. 14) le disposizioni attualmente vigenti e relative alle
autorizzazioni previste dalla normativa in materia di inquinamento
atmosferico, idrico, acustico e del suolo continuano ad applicarsi
agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato
alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
prevista dall'art. 4.
IL
CONTROLLO AMMINISTRATIVO
Il Decreto 372/1999 riserva una particolare attenzione al rispetto
sostanziale della normativa di sicurezza attinente alla autorizzazione
integrata ambientale e pertanto attribuisce al potere pubblico
di controllo efficaci strumenti di intervento anche successivamente
al rilascio della predetta autorizzazione. Infatti già
nella fase finale dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione
l'autorità può (art. 4 co. 9) chiedere integrazioni
alla documentazione presentata indicando il termine massimo,
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione
integrativa. Inoltre, al fine di tutelare la pubblica incolumità
e facilitare i controlli amministrativi, l'autorizzazione contiene
(art. 5 co. 5 e 6 ):
- opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano
la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura
di valutazione e l'obbligo di comunicare i dati necessari per
verificare la loro conformità alle condizioni di rilascio;
- le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale
esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto
dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti
e per l'arresto definitivo dell'impianto.
Ogni
cinque anni (oppure ogni 8 anni per l'impianto che all'atto
del rilascio dell'autorizzazione risulti registrato ai sensi
del regolamento 1836/93/CE), l'autorità competente rinnova
le condizioni dell'autorizzazione confermandole od aggiornandole:
a tal fine sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità
una domanda di rinnovo corredata da una relazione di aggiornamento
sulla quale l'autorità si pronuncia nei successivi 150
giorni.
Fino a tale data il gestore continua ad operare con l'impianto
sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata
(art. 7).
È previsto (art. 7 co. 2) un riesame da parte dell'autorità
competente, a prescindere del termine di cinque o otto anni
e anche su richiesta delle amministrazioni competenti in materia
ambientale, nel caso ricorrano le seguenti condizioni: avvenga
un caso di notevole inquinamento provocato dall'impianto; le
migliorie tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali;
la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività
richiedano l'impiego di altre tecniche; il riesame venga richiesto
da nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali.
Nel caso di rinnovo l'autorità competente può
consentire eventuali deroghe temporanee alle condizioni dell'autorizzazione,
previste dall'art. 5, se un piano di ammodernamento da essa
approvato assicura, entro sei mesi, il rispetto dei requisiti
di sicurezza e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.
Inoltre l'aggiornamento dell'autorizzazione è previsto
(art. 8) anche nel caso di modifiche degli impianti da parte
dei gestori ed in tali casi questi ultimi sono tenuti a comunicare
all'autorità le modifiche progettate.
I gestori sono inoltre tenuti (art. 9) a comunicare all'autorità
l'inizio di attuazione di quanto previsto dall'autorizzazione
ed a trasmettere, entro tre mesi da tale comunicazione, all'autorità
ed ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall'autorizzazione. L'autorità rende
noti al pubblico tali dati e inoltre accerta tramite le agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente la regolarità
delle misure, dei dispositivi per la prevenzione dall'inquinamento
e il rispetto dei valori limite di emissione.
I controlli amministrativi, effettuati tramite ispezioni periodiche
presso gli impianti autorizzati, delle agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente (e ove non esistano degli organismi
di controllo dell'autorità statale) consistono nell'accertamento
che:
- il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni della
autorizzazione integrata ambientale;
- il gestore abbia informato regolarmente l'autorità
dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto;
- il gestore abbia tempestivamente informato l'autorità
competente nel caso accadano incidenti o inconvenienti che incidano
in modo significativo sull'ambiente.
Nel
caso di ispezione il gestore deve fornire all'autorità
ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dell'ispezione,
il prelevamento di campioni e la raccolta di ogni informazione
necessaria per l'applicazione del decreto. I risultati dell'attività
ispettiva vengono comunicati all'autorità competente
che, a sua volta, li rende noti al pubblico. L'inosservanza
delle disposizioni dell'autorizzazione è sanzionata con
una procedura amministrativa che prevede, a seconda della gravità
delle contestazioni e delle violazioni, la diffida, la diffida
e la contestuale sospensione dell'attività autorizzata
per un tempo determinato, oppure la revoca dell'autorizzazione
integrata ambientale.
Il gestore è inoltre tenuto (art. 10) a procedere all'inventario
delle principali emissioni e delle loro fonti, relative all'anno
precedente, entro il 30 aprile successivo alla pubblicazione
del decreto che il Ministero dell'Ambiente emette entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto 372/1999. Il gestore trasmette
i dati dell'inventario all'autorità competente ed al
Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente i quali ultimi assicurano l'accesso
del pubblico a tali informazioni. Le autorità competenti
(art. 11) trasmettono al Ministero dell'Ambiente, ogni 3 anni
ed entro il 30 aprile di ogni anno, una comunicazione relativa
all'applicazione del decreto ed ai valori limite di emissioni
applicate agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori
tecniche disponibili su cui tali valori si basano. Il Ministero
dell'Ambiente comunica tali informazioni alla Commissione europea
ogni tre anni e per la prima volta entro 18 mesi dall'entrata
in vigore del decreto, inoltre il Ministero dell'Ambiente è
tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione europea una
relazione sull'attuazione della direttiva 96/61/Ce e sulla sua
efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione
dell'ambiente.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Sono previste (articolo 13 commi 3,4,5,6) le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
- il pagamento della somma da lire 10 milioni a lire cento milioni
per il gestore che omette di trasmettere all'autorità
competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati
la comunicazione prevista dall'art. 9 comma 1, ovvero la comunicazione
di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale;
- il pagamento della somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni
per il gestore che omette di comunicare all'autorità
competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'art. 9 comma due, ossia omette, entro
tre mesi dalla comunicazione dell'art. 9 comma 1, di trasmettere
all'autorità competente ed ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richieste dall'autorizzazione
integrata ambientale;
- il pagamento della somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni
per il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito
dall'autorità competente, la documentazione integrativa
prevista dall'art. 4 comma 9, vale a dire la documentazione
eventualmente richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale.
Come usualmente previsto nei testi legislativi che recepiscono
le direttive comunitarie, ed al fine di rafforzare la procedura
sanzionatoria, il pagamento delle predette sanzioni amministrative
non può essere ridotto ai sensi dell'art. 16 della legge
24/11/1981 n. 689. Tale norma consente il pagamento di una somma
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
SANZIONI
PENALI
Le sanzioni penali sono previste dall'art. 13 commi 1 e 2 che
rispettivamente puniscono:
- con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni
a lire 50 milioni chiunque esercita una delle attività
di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa
o revocata. È punito con la sola pena dell'ammenda da
lire 10 milioni a lire cinquanta milioni colui che, pur essendo
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne
osserva le prescrizioni oppure non rispetta le prescrizioni
imposte dall'autorità competente;
- con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 100 milioni chiunque eserciti una dell'attività
previste dall'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.
Un primo commento alle norme penali contenute nel D.Lgs. 372/1999
non può trascurare di annotare che le stesse richiamano
la tecnica legislativa del D.Lgs 626/1994 e, pertanto, hanno
la finalità di indicare al gestore degli impianti un
percorso di sicurezza volto all'adozione delle misure tecniche
e gestionali idonee ad evitare gli incidenti rilevanti per l'uomo,
l'ambiente e le cose. I reati previsti dall'art. 13 commi 1
e 2 sono contravvenzioni per la cui realizzazione, sotto il
profilo dell'elemento soggettivo, rileva indifferentemente il
dolo, la colpa e la colpa lieve o lievissima del reo. Tale caratteristica
se da un lato rende più facile il lavoro del pubblico
ministero nel sostenere l'accusa in giudizio, d'altra parte
impone al gestore di non trascurare, neppure per colpa lievissima,
nessuna condotta rilevante per assicurare la sicurezza nello
stabilimento.
Le ipotesi dei predetti reati (art. 13 comma 1 prima ipotesi
e comma 2) prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda,
oltre a permettere l'emissione del decreto penale di condanna
(nel caso in cui il pubblico ministero ritenga che si debba
applicare una pena pecuniaria secondo il disposto degli articoli
459 e 465 del codice di procedura penale) ammette l'istituto
dell'oblazione stabilito dall'art. 162 bis c.p. il quale consente,
nel caso in cui il trasgressore, prima dell'apertura del dibattimento
o dell'emissione del decreto di condanna, paghi una somma corrispondente
alla metà del massimo dell'ammenda, oltre alle spese
processuali, la declaratoria dell'estinzione del reato. Tuttavia
nei casi più gravi di recidiva, o di abitualità
o professionalità nel reato (ovvero tutti casi di reiterazione
del reato ai sensi degli articoli 99, 104 e 105 del codice penale)
o allorquando permangono le conseguenze dannose, pericolose
e lesive del reato, eliminabili dal contravventore e dallo stesso
non eliminate, la domanda di oblazione non è ammissibile
finchè il violatore della norma non prova di avere eliminato
le conseguenze dannose o pericolose del reato (vale a dire di
aver messo in sicurezza gli impianti e di avere adempiuto agli
obblighi previsti dalla norma). Tale esclusione del regime premiale
è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità
dalla reiterazione dei reati che, in difetto di un'adeguata
limitazione della relativa declaratoria di estinzione, potrebbero
essere ripetuti all'infinito in modo tale che il reo potrebbe
evitare le conseguenze giuridiche della condotta illecita mediante
l'astuta accortezza del pronto pagamento di una somma pecuniaria
che sarebbe il prezzo dell'impunità. Infatti estinguendo
il reato, il ricorso indefinito all'oblazione consentirebbe
di non lasciare traccia alcuna nel profilo storico - giudiziario
- soggettivo dell'agente (e testimoniato dalle annotazioni delle
precedenti condanne sul certificato penale) la conoscenza del
quale è necessaria perché il giudice possa valutare,
ai sensi dell'art. 133 del codice penale, la sua condotta penale
precedente per quantificare la pena in caso di condanna o per
la concessione di eventuali benefici processuali (ad esempio
la sospensione condizionale della pena o la non menzione della
condanna nel certificato penale). Notasi che, a differenza di
quanto fin qui sostenuto, l'art. 162 del codice penale per le
contravvenzioni punite solo con la pena dell'ammenda consente
al reo di essere ammesso all'oblazione, quantificata nel pagamento
del terzo del massimo dell'ammenda oltre alle spese processali,
senza richiedere l'adempimento di alcuna condizione e senza
alcun limite di natura soggettiva. Ne consegue che nel caso
previsto dall'art. 13 comma primo, seconda ipotesi, del decreto
il contravventore potrà essere ammesso all'oblazione
anche se recidivo e senza avere provato di avere osservato le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale o quelle
imposte dall'autorità competente. È ovvio che
in tale caso se il reo non provvederà prontamente a mettersi
in regola, adempiendo alle predette prescrizioni, potrà
pagare l'oblazione ogni volta che gli sarà stato contestato
il reato, ma oltre a ricorrere ad una procedura non economica,
sarà esposto alle conseguenze amministrative della sua
condotta che potrebbero consistere nella revoca dell'autorizzazione
integrata ambientale.
Si ribadisce che l'art. 9 comma 7 afferma che, in caso di inosservanza
delle prescrizioni autorizzative, l'autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'attività
autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni
di pericolo per la salute, ovvero per l 'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale ed alla
chiusura dell'impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute
ovvero per l'ambiente.
Un'importante
annotazione riguarda il breve decorso del termine prescrizionale
dei reati che l'art. 157 restringe a tre anni per le contravvenzioni
punite con l'arresto ed a due anni per le contravvenzioni punite
con l'ammenda (termini aumentabili, ai sensi dell'art. 160 c.p.,
della metà in caso di sospensione del corso dell'interruzione
con il rinvio a giudizio o con l'interrogatorio del reo, oppure
con l'emissione di decreto penale), pertanto l'accertamento
del reato e la relativa istruttoria devono essere particolarmente
celeri. Infatti le denunce tardive, oltre ad essere inutili
sul piano della prevenzione generale, spesso appaiono vanificate
anche a seguito dell'instaurazione del processo pretorile poiché
perfino l'avvenuta condanna penale in primo grado risulta inutile
ed antieconomica, poiché la stessa viene annullata, appunto
per declaratoria di avvenuta prescrizione, nel giudizio di appello.
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