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Una ulteriore proroga per l'adeguamento antincendio degli alberghi

In meno di un anno ben tre proroghe sono intervenute a differire nel tempo i termini entro i quali devono essere effettuati gli adeguamenti antincendio per gli alberghi con più di 25 posti letto.
Dapprima il decreto 07/04/99 (G.U. n. 91 del 20/04/99) aveva prorogato alla fine del 1999 i termini per gli adeguamenti di prevenzione incendi (tali adeguamenti sono specificati dal decreto del Ministero dell'Interno 09/04/94 (G.U. n. 95 del 26/04/94).
Poi la Legge 11/05/99 n. 140, art. 6, (G. U. del 21/05/99 n. 117) ha spostato il termine ultimo di adeguamento all'11/05/2002.
In pratica, i titolari delle attività ricettive erano stati autorizzati con la L. 140/99 ad effettuare i lavori di adeguamento entro il suddetto termine dell'11/05/2002 a condizione di:
1. ottenere entro il 31/12/99 dal Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione incendi (vedi D.P.R. 37/98 art. 2 - parere di conformità) illustrante gli adeguamenti antincendio in previsione;
2. dimostrare di avere prodotto entro la stessa data richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.
Ebbene, la data del 31/12/99, entro la quale effettuare gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), è ora stata ulteriormente traslata di sei mesi, precisamente fino alla data del 30 giugno 2000, a seguito dell'intervento del Ministero dell'Interno, che con il decreto 20/12/99 (G.U. 04/01/2000) ha inteso concedere un ulteriore lasso di tempo per la presentazione dei progetti di prevenzione incendi degli alberghi.
Si ribadisce, come già segnalato in precedenza, che per le attività ricettive che non lo avessero ancora fatto occorre produrre tempestivamente un progetto di prevenzione incendi (con le procedure illustrate dal D.P.R. 37/98 e D.M. 04/05/98) presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco, al fine di ottenerne l'approvazione, e procedere quindi alla richiesta, qualora necessaria per i lavori da realizzare, delle autorizzazioni edilizie.
Ancora si ribadisce che la presentazione del progetto di prevenzione incendi ai VV.F. è necessaria quando l'adeguamento comporta interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri di opportuna reazione al fuoco.
Se poi l'adeguamento alle norme antincendio richiede solo lavori impiantistici che possono essere effettuati senza autorizzazioni edilizie, non è ovviamente necessario provvedere alla richiesta delle stesse, e la proroga alla data del 2002 è da intendersi implicitamente concessa.

Decreto 20 dicembre 1999
G.U. del 4 gennaio 2000 n. 2

Modificazioni dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere.

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio Decreto 9 aprile 1994, modificato con decreto 7 aprile 1999, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione ed esercizio delle attività turistico-alberghiere;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto l'art. 6, comma 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante proroga agli adeguamenti di prevenzione incendi previsti dal Decreto 9 aprile 1994 per le attività turistico-alberghiere esistenti, con ricettività a venticinque posti letto, a condizione che entro il termine stabilito alla lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al sopracitato decreto, venga acquisito il necessario parere di conformità dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
Valutata la necessità di concedere una proroga temporale per consentire la redazione dei progetti, da presentare ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di acquisire il necessario parere di conformità;

Decreta

Articolo unico
Il termine temporale stabilito alla lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, così come modificato dal decreto 7 aprile 1999, è prorogato al 30 giugno 2000.
Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 



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