Una
ulteriore proroga per l'adeguamento antincendio degli alberghi
In
meno di un anno ben tre proroghe sono intervenute a differire
nel tempo i termini entro i quali devono essere effettuati gli
adeguamenti antincendio per gli alberghi con più di 25
posti letto.
Dapprima il decreto 07/04/99 (G.U. n. 91 del 20/04/99) aveva
prorogato alla fine del 1999 i termini per gli adeguamenti di
prevenzione incendi (tali adeguamenti sono specificati dal decreto
del Ministero dell'Interno 09/04/94 (G.U. n. 95 del 26/04/94).
Poi la Legge 11/05/99 n. 140, art. 6, (G. U. del 21/05/99 n.
117) ha spostato il termine ultimo di adeguamento all'11/05/2002.
In pratica, i titolari delle attività ricettive erano
stati autorizzati con la L. 140/99 ad effettuare i lavori di
adeguamento entro il suddetto termine dell'11/05/2002 a condizione
di:
1. ottenere entro il 31/12/99 dal Comando provinciale dei vigili
del fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione incendi
(vedi D.P.R. 37/98 art. 2 - parere di conformità) illustrante
gli adeguamenti antincendio in previsione;
2. dimostrare di avere prodotto entro la stessa data richiesta
di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria
procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.
Ebbene, la data del 31/12/99, entro la quale effettuare gli
adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), è ora
stata ulteriormente traslata di sei mesi, precisamente fino
alla data del 30 giugno 2000, a seguito dell'intervento del
Ministero dell'Interno, che con il decreto 20/12/99 (G.U. 04/01/2000)
ha inteso concedere un ulteriore lasso di tempo per la presentazione
dei progetti di prevenzione incendi degli alberghi.
Si ribadisce, come già segnalato in precedenza, che per
le attività ricettive che non lo avessero ancora fatto
occorre produrre tempestivamente un progetto di prevenzione
incendi (con le procedure illustrate dal D.P.R. 37/98 e D.M.
04/05/98) presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco,
al fine di ottenerne l'approvazione, e procedere quindi alla
richiesta, qualora necessaria per i lavori da realizzare, delle
autorizzazioni edilizie.
Ancora si ribadisce che la presentazione del progetto di prevenzione
incendi ai VV.F. è necessaria quando l'adeguamento comporta
interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è
da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi
alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti
con altri di opportuna reazione al fuoco.
Se poi l'adeguamento alle norme antincendio richiede solo lavori
impiantistici che possono essere effettuati senza autorizzazioni
edilizie, non è ovviamente necessario provvedere alla
richiesta delle stesse, e la proroga alla data del 2002 è
da intendersi implicitamente concessa.
Decreto
20 dicembre 1999
G.U. del 4 gennaio 2000 n. 2
Modificazioni
dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante
l'approvazione della regola di prevenzione incendi per la costruzione
e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il proprio Decreto 9 aprile 1994, modificato con decreto
7 aprile 1999, recante l'approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione ed esercizio delle attività
turistico-alberghiere;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37;
Visto l'art. 6, comma 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140,
recante proroga agli adeguamenti di prevenzione incendi previsti
dal Decreto 9 aprile 1994 per le attività turistico-alberghiere
esistenti, con ricettività a venticinque posti letto,
a condizione che entro il termine stabilito alla lettera b)
del punto 21.2 dell'allegato al sopracitato decreto, venga acquisito
il necessario parere di conformità dal Comando provinciale
dei vigili del fuoco;
Valutata la necessità di concedere una proroga temporale
per consentire la redazione dei progetti, da presentare ai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco, al fine di acquisire il necessario
parere di conformità;
Decreta
Articolo
unico
Il termine temporale stabilito alla lettera b) del punto 21.2
dell'allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile
1994, così come modificato dal decreto 7 aprile 1999,
è prorogato al 30 giugno 2000.
Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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