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Applicazione delle norme di sicurezza al lavoro di portierato

Rolando Dubini
Avvocato in Milano

Mario Abate
Ispettore Antincendi - VV.F. Milano

Si pone di frequente agli operatori di settore ed agli organi di controllo il problema della applicabilità o meno delle norme sulla sicurezza del lavoro all'interno degli immobili condominiali ed al rapporto contrattuale di portierato. Con il presente articolo si cerca di effettuare un approfondimento del problema, distinguendo fra i vari tipi di contratti di portierato, fra obblighi derivanti dalle previgenti norme di sicurezza, obblighi introdotti dal più recente D.Lgs. 626/94, obblighi derivanti dalla normativa sui contratti di appalto.

L'articolo 1 e l'articolo 2, lettera a) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 delimitano il campo di applicazione dello stesso decreto relativamente ai soggetti beneficiari della tutela prevenzionistica, laddove indicano espressamente le categorie di lavoratori subordinati per i quali le disposizioni si applicano parzialmente (circolare Ministero del Lavoro n° 154 del 19 novembre 1996, recante "Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996, n. 242").
Difatti l'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 prevede testualmente che "nei riguardi dei lavoratori (...) con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti".
Poiché le norme prevenzionistiche operano pienamente nei confronti dei lavoratori subordinati ex art. 2 D.Lgs. n. 626/94, occorre rammentare che "nel rapporto di portierato (...) la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato anche mediante il controllo dei singoli condomini" (Cassazione civile, sez. lav., 4 dicembre 1990 n. 11638, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 12).
Dal fatto che l'operatività limitata delle norme prevenzionistiche vale solo per i portieri dipendenti da privati, si può altresì dedurre, all'inverso, che tale applicazione limitata del D.Lgs. n. 626/94 non ha ragione di esistere, invece, per i portieri dipendenti da enti e imprese pubbliche: salva l'esistenza di un contratto collettivo di natura privatistica che sottragga il rapporto di lavoro di portierato esistente all'operatività della legge sul parastato (n. 70 del 1975), per effetto del successivo D.P.R. n. 411 del 1976, che disciplina il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici.
Tuttavia se il D.Lgs. n. 626/94 può subire delle limitazioni nella sua operatività in ragione della natura privatistica o pubblicistica del rapporto di lavoro esistente per il portiere, è comunque inconfutabilmente vero che a tutti i rapporti di portierato, pubblici o privati, si applicano comunque le pertinenti norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
I casi nei quali è invece espressamente prevista l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 anche per il rapporto privatistico di lavoro dei portieri sono i seguenti:
1) obbligo sancito dall'art. 21 comma 1 lettere a - b - c del D.Lgs. n. 626/94, ai sensi del quale il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa (nel nostro caso del condominio) in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali (condominiali, nel caso specifico) in materia;
2) obbligo sancito dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 626/94 ai sensi del quale "il datore di lavoro … assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 (cioè i dipendenti in forza di un rapporto di lavoro privato di portierato n.d.r.), riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni".

La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Il D.Lgs. 626/94 prevede dunque l'applicazione dei soli articoli 21 comma 2 (informazione) e 22 comma 1 (formazione) ai casi in cui esistano lavoratori con contratto privato di portierato.
Il Ministero del Lavoro ha anche chiarito che "ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, … il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro - tempore" (Circolare n° 28 del 5 marzo 1997 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative).
Occorre però rilevare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede ben cinque diverse figure professionali di lavoratori in condominio:
A) i portieri che effettuano vigilanza, custodia e pulizia dello stabile, con (categoria A) o senza alloggio (categoria A1);
B) i portieri che effettuano servizio di sola vigilanza e custodia, con (categoria B) o senza alloggio (categoria B1);
C) i lavoratori che effettuano solo servizio di pulizia oltre a qualche altra funzione (accensione luci, apertura portone, consegna posta, eccetera);
D) i lavoratori con mansioni di operaio qualificato che effettuano solo opere di manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle apparecchiature;
E) i lavoratori che operano nella pulizia e nella conduzione dei campi da tennis, piscine, giardini condominiali, garage condominiali.

Certamente i lavoratori delle categorie A e B rientrano sicuramente e senza eccezione nella figura del portiere condominiale di diritto privato di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 626/94, e alla stessa conclusione si deve giungere per i lavoratori di cui alla categoria C (in tali casi si avrà quindi un'applicazione parziale e limitata delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94); per quanto riguarda invece i lavoratori delle categorie D ed E (fatto salvo il principio delle mansioni effettivamente svolte, al di la del mero nomen juris), non è applicabile l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, poiché trattasi di operai e lavoratori che svolgono mere mansioni lavorative senza essere portieri del condominio, e nei confronti dei quali, proprio per la maggiore esposizione al rischio professionale, vi sarà un'applicazione completa e niente affatto delimitata del D.Lgs. n. 626/94.
La circolare del Ministero del Lavoro n° 30 del 5 marzo 1998 ha in tal senso precisato che con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato", oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri: da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.
La medesima circolare ha anche chiarito che "per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto …, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di condominio)": pertanto "in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto".
È stato ribadito che "le norme di prevenzione degli infortuni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 sono applicabili al lavoro svolto nell'ambito di un rapporto di portierato privato anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626. (Nella fattispecie, la Corte Suprema ha ritenuto applicabili a tutela dei portieri di immobili residenziali privati gli artt. 267 e 281 del D.P.R. n. 547/1955)" - Corte di Cassazione Penale - sezione terza, 3 giugno 1998, n. 6426, Garbagnati.
Nella decisione in esame assume particolare valore il ragionamento della Suprema Corte sull'applicabilità delle contestate prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 anche al lavoro svolto nell'ambito di un rapporto di portierato privato: infatti "va considerato, in proposito, che, a norma dell'art. 1 di tale D.P.R., la disciplina in esso contenuta si applica "a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e beneficenza. Il 1° comma del richiamato successivo art. 3 stabilisce, a sua volta, che "agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".
Da tali disposizioni legislative si evince, pertanto, che l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, senza distinzione tra datori non imprenditori ed imprenditori (intesi questi ultimi, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., come coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi).
In ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), del resto, lo stesso art. 2087 c.c., cui ben può riconoscersi il carattere di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, pur contenendo testuali riferimenti all'"imprenditore ... nell'esercizio dell'impresa", viene ritenuto dalla prevalente dottrina applicabile anche al datore di lavoro non imprenditore.
Né un'interpretazione restrittiva potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che coloro che svolgono servizio di portierato in edifici residenziali rendono le proprie prestazioni in ambienti di tipo domestico e, pertanto, non sarebbero esposti ai rischi connessi ai lavori svolti in strutture aziendali: ciò, infatti, non è sempre vero in quanto, in base alla contrattazione collettiva, ai portieri privati ben possono essere affidati, con pattuizioni peculiari, anche compiti che (come nella fattispecie in esame) comportino rischi analoghi a quelli aziendali per il necessario contatto, nel corso del loro espletamento, con impianti termici, elettrici, ascensori, montacarichi, etc.
Significazioni di segno contrario neppure possono trarsi dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242), attraverso il rilievo che l'art. 1, 3° comma, di tale decreto legislativo limita l'applicazione della propria disciplina, per i lavoratori a domicilio e per quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, ai soli casi espressamente previsti (il richiamo è agli artt. 21, 2° comma e 22, 1° comma - di cui si occupa la circolare n. 28 del 5 marzo 1997 del Ministro del lavoro - a norma dei quali tali lavoratori devono essere informati sui rischi insiti nelle specifiche mansioni svolte ed essere adeguatamente formati per prevenirli e controllarli).
In proposito occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 626/1994, emanato in attuazione delle direttive del Consiglio CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è soprattutto mirato, nel suo complesso, ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche relative.
Le innovazioni sono essenzialmente rivolte ad istituire nelle aziende un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma la legislazione precedente rimane in vigore, salvo i casi di abrogazione espressa o tacita, quale termine obbligatorio di riferimento per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
La limitazione applicativa di cui all'art. 1, 3° comma, dunque, riguarda soltanto la nuova disciplina, per la minore valenza che, nell'ambito del rapporto privato di portierato, il legislatore ha riconosciuto alle attività di individuazione e di valutazione del rischio.
Se nessuna disposizione della precedente normativa antinfortunistica si applicasse ai portieri degli immobili residenziali privati sarebbe stato perfettamente inutile imporre ai loro datori di lavoro l'obbligo di fornire adeguata informazione sui rischi e sul sistema di sicurezza".

ACCORDO APPLICATIVO DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 TRA CONFEDILIZIA E SINDACATI (PORTIERI E CUSTODI)
Data stipula: 17 aprile 1997
Informazione e formazione dei lavoratori
Addì 17 aprile 1997 in Roma, tra:
- la CONFEDELIZIA,
e
- FILCAMS - CGIL,
- FISASCAT - CISL,
- UILTUCS - UIL,
con riferimento alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in particolare, a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs. predetto, si conviene quanto di seguito indicato:
1) Il soggetto "datore di lavoro" previsto al comma 1, lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. 626/94, nell'ambito del condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati nel condominio stesso si identifica con l'amministratore di cui all'art. 1129 c.c., laddove esistente secondo la previsione contenuta nello stesso art. 1129.
Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (predetto art. 1129 c.c.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 626/94.
Nelle fattispecie non condominiali la figura di cui sopra coincide con la proprietà.
2) La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettera a), b), c), del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà da loro pubblicato e distribuito dalla CONFEDILIZIA per il tramite delle Associazioni territoriali aderenti.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese.
I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. 626/94.
3) La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94, può ritenersi effettuata mediante la frequenza di corsi promossi dagli O.P.T. di cui al successivo punto 5, oppure:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di Enti, Istituti, Società, Associazioni con attivita` finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con gli O.P.T., nell'intesa che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte anche dal corrispondente organismo nazionale (O.P.N.) di cui al punto 4;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1 del D.M. 16.1.97, Ministri del Lavoro e della Sanità:
1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonchè dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati:
Durata ore Argomenti e programmi

d/1 1 Il D.Lgs. 626/94;
- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni.
d/2 1 Il rischio elettrico:
- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e
indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le
fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- la Legge 46/90.
d/3 1 Il rischio di incendio:
- triangolo del fuoco
- materiali esplosivi, altamente infiammabili, infiammabili ed incendiabili;
- normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego.
d/4 1 I rischi connessi all'utilizzo di prodotti chimici:
- caratteristiche dei prodotti detergenti più comunemente usati e rischi
connessi al loro utilizzo;
- etichettatura di sicurezza, struttura e simbologie;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
d/5 0,5 I rischi connessi ed alla movimentazione ed alla manipolazione dei carichi:
- principi generali;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
d/6 0,5 Il rischio di caduta dall'alto:
- casistica generale e specifica;
- tetti e tettoie, lastrici solari, terrazzi, pianerottoli e scale: accessibilità
e protezioni necessarie;
- requisiti di sicurezza delle scale portatili;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione.
d/7 0,5 I rischi connessi con l'uso di attrezzature munite di videoterminali: campo
di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro, sorveglianza
sanitaria, caratteristiche tecniche, ovvero in alternativa,
I rischi relativi alle specificità territoriali ed ambientali individuate
dagli O.P.T. (punto 5 a).
d/8 1 Nozioni base di primo soccorso.
d/9 0,5 Elementi di comunicazione interpersonale.
d/10 1 Esercitazione:
- individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi
e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.

L'esercitazione di cui all'ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che gli amministratori condominiali o, negli edifici non condominiali, i proprietari, consegneranno ai propri dipendenti.
Tale documento conterrà la descrizione generale dell'immobile e le caratteristiche degli impianti, con indicazione dei fattori di rischio, e sarà redatto secondo un apposito modulo, che sarà tenuto a disposizione degli interessati presso le Associazioni territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti, strutture o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque ridurli.
Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente con il lavoratore, dall'amministratore del condominio, ovvero, negli edifici non condominiali, dal proprietario, oppure da un tecnico designato dall'amministratore stesso o dall'assemblea condominiale o dal proprietario.
L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di frequenza di cui alla successiva lettera f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa agli O.P.T. nonche` alle Associazioni territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione, comprensiva dell'accesso di cui sopra, verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovra` conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata dal datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all'Organismo Paritetico Territoriale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94, e al successivo punto 5).
g) La frequenza dei corsi di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro quattro mesi dalla predetta data;
- per il lavoratori assunti successivamente, entro due mesi dall'assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto di cui all'art. 11 C.C.N.L., ovvero da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lettera d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 (1.1.97), nonchè in caso di primo impiego assoluto o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d/1) e d/10) e all'accesso ricognitivo sul posto di lavoro.
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l'accesso sul luogo di lavoro.
i) I corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro o, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due o tre moduli anche non consecutivi.
l) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più economico.

 



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