Applicazione
delle norme di sicurezza al lavoro di portierato
Rolando
Dubini
Avvocato in Milano
Mario
Abate
Ispettore Antincendi - VV.F. Milano
Si
pone di frequente agli operatori di settore ed agli organi di
controllo il problema della applicabilità o meno delle
norme sulla sicurezza del lavoro all'interno degli immobili
condominiali ed al rapporto contrattuale di portierato. Con
il presente articolo si cerca di effettuare un approfondimento
del problema, distinguendo fra i vari tipi di contratti di portierato,
fra obblighi derivanti dalle previgenti norme di sicurezza,
obblighi introdotti dal più recente D.Lgs. 626/94, obblighi
derivanti dalla normativa sui contratti di appalto.
L'articolo
1 e l'articolo 2, lettera a) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.
626 delimitano il campo di applicazione dello stesso decreto
relativamente ai soggetti beneficiari della tutela prevenzionistica,
laddove indicano espressamente le categorie di lavoratori subordinati
per i quali le disposizioni si applicano parzialmente (circolare
Ministero del Lavoro n° 154 del 19 novembre 1996, recante
"Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs.
10 marzo 1996, n. 242").
Difatti l'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.
626 prevede testualmente che "nei riguardi dei lavoratori
(...) con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti".
Poiché le norme prevenzionistiche operano pienamente
nei confronti dei lavoratori subordinati ex art. 2 D.Lgs. n.
626/94, occorre rammentare che "nel rapporto di portierato
(...) la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato
anche mediante il controllo dei singoli condomini" (Cassazione
civile, sez. lav., 4 dicembre 1990 n. 11638, in Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 12).
Dal fatto che l'operatività limitata delle norme prevenzionistiche
vale solo per i portieri dipendenti da privati, si può
altresì dedurre, all'inverso, che tale applicazione limitata
del D.Lgs. n. 626/94 non ha ragione di esistere, invece, per
i portieri dipendenti da enti e imprese pubbliche: salva l'esistenza
di un contratto collettivo di natura privatistica che sottragga
il rapporto di lavoro di portierato esistente all'operatività
della legge sul parastato (n. 70 del 1975), per effetto del
successivo D.P.R. n. 411 del 1976, che disciplina il rapporto
di lavoro del personale degli enti pubblici.
Tuttavia se il D.Lgs. n. 626/94 può subire delle limitazioni
nella sua operatività in ragione della natura privatistica
o pubblicistica del rapporto di lavoro esistente per il portiere,
è comunque inconfutabilmente vero che a tutti i rapporti
di portierato, pubblici o privati, si applicano comunque le
pertinenti norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e al
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
I casi nei quali è invece espressamente prevista l'applicazione
del D.Lgs. n. 626/94 anche per il rapporto privatistico di lavoro
dei portieri sono i seguenti:
1) obbligo sancito dall'art. 21 comma 1 lettere a - b - c del
D.Lgs. n. 626/94, ai sensi del quale il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa (nel nostro caso del condominio) in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
(condominiali, nel caso specifico) in materia;
2) obbligo sancito dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 626/94
ai sensi del quale "il datore di lavoro
assicura
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.
1, comma 3 (cioè i dipendenti in forza di un rapporto
di lavoro privato di portierato n.d.r.), riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni".
La
formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il
D.Lgs. 626/94 prevede dunque l'applicazione dei soli articoli
21 comma 2 (informazione) e 22 comma 1 (formazione) ai casi
in cui esistano lavoratori con contratto privato di portierato.
Il Ministero del Lavoro ha anche chiarito che "ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione
nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato
di portierato,
il datore di lavoro nei condomini va individuato
nella persona dell'Amministratore condominiale pro - tempore"
(Circolare n° 28 del 5 marzo 1997 D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative).
Occorre però rilevare che il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro prevede ben cinque diverse figure professionali di
lavoratori in condominio:
A) i portieri che effettuano vigilanza, custodia e pulizia dello
stabile, con (categoria A) o senza alloggio (categoria A1);
B) i portieri che effettuano servizio di sola vigilanza e custodia,
con (categoria B) o senza alloggio (categoria B1);
C) i lavoratori che effettuano solo servizio di pulizia oltre
a qualche altra funzione (accensione luci, apertura portone,
consegna posta, eccetera);
D) i lavoratori con mansioni di operaio qualificato che effettuano
solo opere di manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle
apparecchiature;
E) i lavoratori che operano nella pulizia e nella conduzione
dei campi da tennis, piscine, giardini condominiali, garage
condominiali.
Certamente
i lavoratori delle categorie A e B rientrano sicuramente e senza
eccezione nella figura del portiere condominiale di diritto
privato di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 626/94, e alla
stessa conclusione si deve giungere per i lavoratori di cui
alla categoria C (in tali casi si avrà quindi un'applicazione
parziale e limitata delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori
di cui al D.Lgs. n. 626/94); per quanto riguarda invece i lavoratori
delle categorie D ed E (fatto salvo il principio delle mansioni
effettivamente svolte, al di la del mero nomen juris), non è
applicabile l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, poiché
trattasi di operai e lavoratori che svolgono mere mansioni lavorative
senza essere portieri del condominio, e nei confronti dei quali,
proprio per la maggiore esposizione al rischio professionale,
vi sarà un'applicazione completa e niente affatto delimitata
del D.Lgs. n. 626/94.
La circolare del Ministero del Lavoro n° 30 del 5 marzo
1998 ha in tal senso precisato che con la locuzione "lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato", oltre
che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori
subordinati che prestino la loro attività nell'ambito
di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri:
da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro
attività con contratto di lavoro autonomo.
La medesima circolare ha anche chiarito che "per quanto
concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt.
21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono
essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione
dei rischi documentata per iscritto
, obbligo che non
trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori
di condominio)": pertanto "in tal caso, la formazione
e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali
di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati
al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto".
È stato ribadito che "le norme di prevenzione degli
infortuni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 sono applicabili
al lavoro svolto nell'ambito di un rapporto di portierato privato
anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626. (Nella fattispecie, la Corte Suprema ha ritenuto
applicabili a tutela dei portieri di immobili residenziali privati
gli artt. 267 e 281 del D.P.R. n. 547/1955)" - Corte di
Cassazione Penale - sezione terza, 3 giugno 1998, n. 6426, Garbagnati.
Nella decisione in esame assume particolare valore il ragionamento
della Suprema Corte sull'applicabilità delle contestate
prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 anche al lavoro
svolto nell'ambito di un rapporto di portierato privato: infatti
"va considerato, in proposito, che, a norma dell'art. 1
di tale D.P.R., la disciplina in esso contenuta si applica "a
tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese
quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione
e beneficenza. Il 1° comma del richiamato successivo art.
3 stabilisce, a sua volta, che "agli effetti dell'art.
1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze
e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche
al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".
Da tali disposizioni legislative si evince, pertanto, che l'elemento
da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme
protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in
regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice
civile, senza distinzione tra datori non imprenditori ed imprenditori
(intesi questi ultimi, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., come
coloro che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata al fini della produzione o dello scambio di beni
o di servizi).
In ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute
(art. 32 Cost.), del resto, lo stesso art. 2087 c.c., cui ben
può riconoscersi il carattere di norma di chiusura del
sistema antinfortunistico, pur contenendo testuali riferimenti
all'"imprenditore ... nell'esercizio dell'impresa",
viene ritenuto dalla prevalente dottrina applicabile anche al
datore di lavoro non imprenditore.
Né un'interpretazione restrittiva potrebbe trovare giustificazione
nella considerazione che coloro che svolgono servizio di portierato
in edifici residenziali rendono le proprie prestazioni in ambienti
di tipo domestico e, pertanto, non sarebbero esposti ai rischi
connessi ai lavori svolti in strutture aziendali: ciò,
infatti, non è sempre vero in quanto, in base alla contrattazione
collettiva, ai portieri privati ben possono essere affidati,
con pattuizioni peculiari, anche compiti che (come nella fattispecie
in esame) comportino rischi analoghi a quelli aziendali per
il necessario contatto, nel corso del loro espletamento, con
impianti termici, elettrici, ascensori, montacarichi, etc.
Significazioni di segno contrario neppure possono trarsi dal
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (come modificato dal D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242), attraverso il rilievo che l'art. 1,
3° comma, di tale decreto legislativo limita l'applicazione
della propria disciplina, per i lavoratori a domicilio e per
quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, ai soli
casi espressamente previsti (il richiamo è agli artt.
21, 2° comma e 22, 1° comma - di cui si occupa la circolare
n. 28 del 5 marzo 1997 del Ministro del lavoro - a norma dei
quali tali lavoratori devono essere informati sui rischi insiti
nelle specifiche mansioni svolte ed essere adeguatamente formati
per prevenirli e controllarli).
In proposito occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 626/1994,
emanato in attuazione delle direttive del Consiglio CEE riguardanti
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
è soprattutto mirato, nel suo complesso, ad una diversa
impostazione del modo di affrontare le problematiche relative.
Le innovazioni sono essenzialmente rivolte ad istituire nelle
aziende un sistema di gestione permanente ed organico diretto
alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
ma la legislazione precedente rimane in vigore, salvo i casi
di abrogazione espressa o tacita, quale termine obbligatorio
di riferimento per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
La limitazione applicativa di cui all'art. 1, 3° comma,
dunque, riguarda soltanto la nuova disciplina, per la minore
valenza che, nell'ambito del rapporto privato di portierato,
il legislatore ha riconosciuto alle attività di individuazione
e di valutazione del rischio.
Se nessuna disposizione della precedente normativa antinfortunistica
si applicasse ai portieri degli immobili residenziali privati
sarebbe stato perfettamente inutile imporre ai loro datori di
lavoro l'obbligo di fornire adeguata informazione sui rischi
e sul sistema di sicurezza".
ACCORDO
APPLICATIVO DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 TRA CONFEDILIZIA
E SINDACATI (PORTIERI E CUSTODI)
Data stipula: 17 aprile 1997
Informazione e formazione dei lavoratori
Addì 17 aprile 1997 in Roma, tra:
- la CONFEDELIZIA,
e
- FILCAMS - CGIL,
- FISASCAT - CISL,
- UILTUCS - UIL,
con riferimento alle previsioni normative contenute nel D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché, in particolare, a quanto previsto all'art. 20
del D.Lgs. predetto, si conviene quanto di seguito indicato:
1) Il soggetto "datore di lavoro" previsto al comma
1, lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. 626/94, nell'ambito del
condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati
nel condominio stesso si identifica con l'amministratore di
cui all'art. 1129 c.c., laddove esistente secondo la previsione
contenuta nello stesso art. 1129.
Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non
essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non
più di quattro (predetto art. 1129 c.c.), gli stessi
provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità
previste all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 626/94.
Nelle fattispecie non condominiali la figura di cui sopra coincide
con la proprietà.
2) La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del
presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo
sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettera a), b),
c), del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al
successivo punto 3, lett. d), volume che sarà da loro
pubblicato e distribuito dalla CONFEDILIZIA per il tramite delle
Associazioni territoriali aderenti.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i
datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso
delle relative spese.
I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita
della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma
2, D.Lgs. 626/94.
3) La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del
presente accordo, in quanto parti stipulanti il C.C.N.L. per
i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la
formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati,
di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94, può ritenersi effettuata
mediante la frequenza di corsi promossi dagli O.P.T. di cui
al successivo punto 5, oppure:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi
professionali di competenza o forniti del relativo titolo di
studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di Enti,
Istituti, Società, Associazioni con attivita` finalizzata
alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo
di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con gli O.P.T., nell'intesa
che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte
anche dal corrispondente organismo nazionale (O.P.N.) di cui
al punto 4;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie,
così come indicato all'art. 1 del D.M. 16.1.97, Ministri
del Lavoro e della Sanità:
1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle
mansioni, nonchè dei possibili danni e delle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione;
2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione
al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti,
da trattare con i tempi a margine indicati:
Durata ore Argomenti e programmi
d/1 1 Il D.Lgs. 626/94;
- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni.
d/2 1 Il rischio elettrico:
- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da
contatto diretto e
indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche
e le
fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- la Legge 46/90.
d/3 1 Il rischio di incendio:
- triangolo del fuoco
- materiali esplosivi, altamente infiammabili, infiammabili
ed incendiabili;
- normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego.
d/4 1 I rischi connessi all'utilizzo di prodotti chimici:
- caratteristiche dei prodotti detergenti più comunemente
usati e rischi
connessi al loro utilizzo;
- etichettatura di sicurezza, struttura e simbologie;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
d/5 0,5 I rischi connessi ed alla movimentazione ed alla manipolazione
dei carichi:
- principi generali;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
d/6 0,5 Il rischio di caduta dall'alto:
- casistica generale e specifica;
- tetti e tettoie, lastrici solari, terrazzi, pianerottoli e
scale: accessibilità
e protezioni necessarie;
- requisiti di sicurezza delle scale portatili;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione.
d/7 0,5 I rischi connessi con l'uso di attrezzature munite di
videoterminali: campo
di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro,
sorveglianza
sanitaria, caratteristiche tecniche, ovvero in alternativa,
I rischi relativi alle specificità territoriali ed ambientali
individuate
dagli O.P.T. (punto 5 a).
d/8 1 Nozioni base di primo soccorso.
d/9 0,5 Elementi di comunicazione interpersonale.
d/10 1 Esercitazione:
- individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti
preventivi
e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.
L'esercitazione
di cui all'ultimo punto della elencazione precedente dovrà
articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del
rischio contenute in apposito documento che gli amministratori
condominiali o, negli edifici non condominiali, i proprietari,
consegneranno ai propri dipendenti.
Tale documento conterrà la descrizione generale dell'immobile
e le caratteristiche degli impianti, con indicazione dei fattori
di rischio, e sarà redatto secondo un apposito modulo,
che sarà tenuto a disposizione degli interessati presso
le Associazioni territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari
impianti, strutture o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione
comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi
individuati.
L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere
un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della
realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando
i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque
ridurli.
Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente con il lavoratore,
dall'amministratore del condominio, ovvero, negli edifici non
condominiali, dal proprietario, oppure da un tecnico designato
dall'amministratore stesso o dall'assemblea condominiale o dal
proprietario.
L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di
frequenza di cui alla successiva lettera f), del quale costituirà
parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati
fra le parti firmatarie, sarà data informativa agli O.P.T.
nonche` alle Associazioni territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da
appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi
docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione, comprensiva dell'accesso di
cui sopra, verrà rilasciato un attestato di frequenza,
sottoscritto dal o dai docenti, dai rappresentanti del soggetto
organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco
degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi
dei docenti e del soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie
delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovra` conservarla
ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso
di formazione, determinata da cambiamento di attività,
sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche
esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore
stesso;
- una verrà consegnata dal datore di lavoro del lavoratore
frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra
documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all'Organismo Paritetico
Territoriale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94, e al successivo
punto 5).
g) La frequenza dei corsi di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente
alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano
già frequentato un corso con caratteristiche analoghe
a quelle del presente accordo, entro quattro mesi dalla predetta
data;
- per il lavoratori assunti successivamente, entro due mesi
dall'assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal
termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto di cui
all'art. 11 C.C.N.L., ovvero da assumere con contratti a termine
di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo
preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui
alla lettera d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro
dipendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94
(1.1.97), nonchè in caso di primo impiego assoluto o
in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni
successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero
di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro,
nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà
limitata ai punti d/1) e d/10) e all'accesso ricognitivo sul
posto di lavoro.
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori
che abbiano già prestato attività lavorativa presso
lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione
comprenderà esclusivamente l'accesso sul luogo di lavoro.
i) I corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro o, comunque,
in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due
o tre moduli anche non consecutivi.
l) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico
dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto
gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località
ove il lavoratore presta normalmente la propria attività,
ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni
di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore,
per la frequenza del corso, debba recarsi in località
diverse da quelle ove egli presta la propria attività,
il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative
spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più
economico.
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