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La nuova disciplina sui rischi di incidenti rilevanti

Emanuele Pianese
Centro Studi ed Esperienze C.N.VV.F. - Roma
Eleonora Ragno
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma

INTRODUZIONE
Il 28 settembre 1999 sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/L è stato pubblicato il D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 riportante "Attuazione delle Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" che sostituisce il D.P.R. 175 del 17/5/1988 [1] (e successive modifiche).
Il nuovo D.Lgs., che recepisce la direttiva Seveso II 96/82/CEE [2], prevede numerose innovazioni che concernono essenzialmente le nuove classificazioni degli stabilimenti soggetti, l'introduzione del "documento della politica di prevenzione", il sistema di gestione della sicurezza, la pianificazione di emergenza di area ed il controllo urbanistico. La nuova normativa ridefinisce inoltre gli iter procedurali delle istruttorie e le competenze dei diversi enti apportando modifiche alla situazione pregressa.
Nel presente lavoro saranno illustrate le innovazioni introdotte al fine di fornire una guida utile e pratica all'applicazione del decreto.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il D.P.R. 175/88 di attuazione della direttiva Seveso I [3], che disciplinava il settore, era relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività; il suo campo di applicazione comprendeva una serie di impianti elencati nell'allegato 1 e di depositi contenenti determinate sostanze in quantitativi superiori a determinate soglie elencate nell'allegato 2. Il D.Lgs. 334 fa riferimento esclusivamente alla esistenza nello stabilimento delle "sostanze pericolose" la cui presenza sia reale o prevista intendendo con "presenza prevista" quella che può aver luogo in caso di perdita di controllo di un processo industriale; le quantità di soglia sono indicate nell'allegato I. In particolare l'allegato I si divide in due parti: la prima indica i quantitativi di sostanze specifiche (circa 40 sostanze), la seconda riporta i quantitativi di soglia per classi di sostanze ovvero per le sostanze molto tossiche, tossiche, infiammabili, facilmente infiammabili, capaci di esplodere, comburenti e cancerogene con la limitazione per queste ultime a quelle "classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche". La classificazione deve essere effettuata per le sostanze pericolose in base alla Direttiva 67/548/CEE [4] sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, mentre per le miscele ed i preparati occorre far riferimento alla Direttiva 88/379/CEE [5] che tratta a sua volta la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
L'inventario delle sostanze deve essere fatto cumulando le quantità di sostanze per categoria di pericolosità tenendo conto, sempre con criterio cumulativo, delle sostanze anche di categorie diverse la cui presenza contemporanea può dare origine a incidenti rilevanti o aggravarne le conseguenze.
Il D.Lgs. in particolare introduce un criterio di sommatoria pesata delle quantità di sostanze pericolose, rispetto alle soglie previste per le diverse categorie; la regola si dovrà applicare:
o per sommare le quantità di sostanze specificate (parte 1 all. I) con quelle della parte 2 dell'allegato I appartenenti alla stessa categoria di pericolosità;
o per sommare tra loro le quantità di sostanze molto tossiche, tossiche e pericolose per l'ambiente
o per sommare tra loro le quantità di sostanze comburenti, esplosive, infiammabili facilmente e estremamente infiammabili.

La verifica rispetto agli obblighi di "notifica" o di "rapporto di sicurezza" assume la forma:

n qi
? ----- > 1
i=1 si

Dove qi è la quantità totale di sostanze della categoria i-esima e si la "soglia" corrispondente prevista dall'allegato 1.
Seguendo tali valori di soglia il campo di applicazione del D.Lgs. si amplia notevolmente e vengono ad essere disciplinate aziende che fino ad ora ne erano rimaste escluse.
Relativamente alla presenza "presunta" di sostanze pericolose che possono essere generate da un evento incidentale la norma fissa ancor più l'attenzione sullo studio della fenomenologia e sullo sviluppo degli eventi incidentali ed in particolare sul caso delle reazioni run - away.
Infine, relativamente ai casi di esclusione, oltre a quelli già previsti dal D.P.R. 175/88, il nuovo decreto chiarisce che rimane escluso il trasporto ed il deposito intermedio su strada, idrovia interna e marittima o via aerea, le pipe-line, le discariche di rifiuti, il trasporto per ferrovia nonché le soste tecniche intermedie, dall'accettazione alla riconsegna e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento. In dettaglio si esplicita in quali casi gli scali merci terminali ferroviari rientrano nella disciplina ovvero quando:
- svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino ad un volume di 450 litri e ad una massa massima di 400 kg.
- quando effettuano in aree appositamente attrezzate una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla consegna delle sostanze in quantità uguale o superiore a quella dell'allegato I.

ADEMPIMENTI DEL GESTORE
Come prima annotazione è bene sottolineare che la legge non parla più di fabbricante - dizione precedentemente utilizzata tanto dalle direttive europee che dai corrispondenti recepimenti italiani - ma di gestore ovvero persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto. Questo cambiamento scaturisce sia dalla volontà di enfatizzare gli aspetti "gestionali" - intento peraltro perseguito anche con altre novità esaminate più avanti - che dalla necessità di allineare la materia con la disciplina dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni) e permettere l'individuazione univoca del responsabile dello stabilimento/impianto, figura su cui cade la responsabilità di porre in essere l'intera politica di sicurezza e prevenzione.
Gli obblighi previsti per il gestore possono essere suddivisi in 4 classi a seconda della tipologia dello stabilimento e dei quantitativi di sostanze detenute; tale suddivisione, che in parte ricalca quella del D.P.R. 175/88 prevede:
classe 1 - stabilimenti indicati nell'allegato A con quantitativi di sostanze inferiori a quelli previsti dall'Allegato I: i gestori devono integrare il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94;
classe 2 - stabilimenti indicati nell'allegato A con quantitativi di sostanze superiori a quelle previste dal D.P.R. 175/88 ma inferiori a quelli previsti dall'allegato I:
i gestori devono elaborare una relazione (ovvero la cosiddetta "dichiarazione") secondo i principi stabiliti dal D.P.C.M. 31/3/1989 [6], la scheda di informazione prevista dal D.M. 16/3/1998 [7] da presentare alla regione competente per territorio; devono inoltre predisporre il piano di emergenza interno;
classe 3 - stabilimenti con quantitativi di sostanze uguali o superiori a quelli previsti dall'allegato I:
i gestori devono inviare una notifica al Ministero dell'Ambiente, alla regione, al comitato tecnico regionale (C.T.R.), alla provincia, al comune, al prefetto; redigere il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, devono attuare il sistema di gestione delle sicurezza secondo l'allegato III;
classe 4 - stabilimenti con quantitativi di sostanze uguali o superiori a quelli previsti dall'allegato I colonna 3:
oltre agli adempimenti della classe 3 i gestori devono redigere il rapporto di sicurezza da inviare al C.T.R. Devono essere inviate inoltre, contestualmente alla notifica, al Ministero dell'Ambiente, alla regione, al sindaco ed al prefetto le schede di informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori riportate nell'allegato V (rielaborate sulla base delle schede allegate alla legge 137/97 [8]). Per quanto riguarda l'iter procedurale di valutazione dei rapporti di sicurezza il decreto prevede che la regione emani un disciplinare di raccordo delle funzioni dell'A.N.P.A. e del C.T.R.
Fino all'emanazione di tale disciplina sarà il C.T.R. a svolgere le istruttorie e ne fisserà anche la tempistica riportata nella tab. 1.

Stabilimento Procedimenti Tempistica
Nuovo Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza preliminare 4 mesi
e rilascia il NULLA-OSTA di fattibilità

In caso vi sia la necessità di informazioni supplementari il 2 mesi
C.T.R. può concedere una sospensione del procedimento

Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza particolareggiato 4 mesi
ed esprime parere

Esistente Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza ed esprime parere 4 mesi

In caso vi sia la necessità di informazioni supplementari il 2 mesi
C.T.R. può concedere una sospensione del procedimento

Tab. 1

Il D.Lgs. introduce poi il documento della politica di prevenzione e il sistema di gestione della sicurezza. Tutto ciò mette in evidenza come si sia modificato l'approccio al problema seguendo i nuovi orientamenti europei: la "gestione", ovvero gli aspetti gestionali e organizzativi, divengono sempre più protagonisti. Questo nuovo approccio deriva dal fatto che l'esperienza di oltre un decennio ha mostrato come la componente "fattore umano" possa giocare un ruolo fondamentale nella riduzione del rischio sia in fase preventiva (riducendo la frequenza degli eventi incidentali aventi come causa iniziatrice "l'uomo"), sia in fase protettiva in quanto il corretto comportamento in fase di emergenza, che deriva da una buona formazione/informazione, permette di limitare le conseguenze.
A tale proposito è bene sottolineare che, come la direttiva Seveso II, il D.Lgs. indica nell'allegato III i principi e le informazioni relativi al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti prevedendo l'emanazione di linee guida al riguardo da parte dei Ministri dell'Ambiente, dell'Interno, della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. In attesa del decreto applicativo, che dovrà essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 334, si può fare riferimento alle norme UNI 10616 [9] e 10617 [10] specifiche per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante.

PIANIFICAZIONE DELL' EMERGENZA
La pianificazione dell'emergenza viene valorizzata nel presente decreto legislativo; in particolare viene considerata sia quella interna che quella esterna agli stabilimenti: l'allegato IV indicata i dati e le informazioni che devono figurare nei diversi piani.
Relativamente alla pianificazione della emergenza interna, affidata alla responsabilità del gestore, il D.Lgs. precisa che il piano deve essere riesaminato, sperimentato, riveduto e aggiornato ogni 3 anni.
Relativamente alla pianificazione di emergenza esterna affidata alla struttura di protezione civile, secondo il decreto il prefetto competente per territorio, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, dovrà redigere sia il piano di emergenza per singolo stabilimento sulla base delle conclusioni del rapporto di sicurezza sia il piano d'area nelle aree con elevata concentrazione di stabilimenti. Tali piani saranno poi inviati alle autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, sindaci, regione, provincia Ministero dell'Interno e dipartimento della protezione civile) e dovranno essere riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati ogni tre anni. Tra le varie autorità competenti, al dipartimento di protezione civile è affidato tra l'altro il compito di verificare che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato; il dipartimento della protezione civile stabilisce inoltre, d'intesa con la conferenza unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione (nel 1995 il dipartimento della protezione civile ha emanato le linee guida per la pianificazione di emergenza [11] e le linee guida per l'informazione alla popolazione [12]).

Relativamente poi alle aree ad alta concentrazione di stabilimenti, il decreto impegna il Ministero dell'Ambiente a porre in essere una politica in tre step: il 1° step consiste nell'individuare le suddette aree sulla base di criteri che verranno definiti dallo stesso Ministero; il 2° step consiste nel coordinare tutti i gestori di un'area e nel predisporre uno studio di sicurezza integrato dell'area; il 3° step consiste nel mettere a punto un piano di intervento nel quale siano individuate le misure urgenti atte a ridurre i fattori di rischio.
Riguardo all'individuazione delle "aree ad elevata concentrazione di stabilimenti" è bene sottolineare che il Ministero dell'Ambiente negli anni passati aveva indicato n. 18 "aree ad alto rischio di crisi ambientale"; tuttavia nel D.Lgs. 334 si chiarisce che andranno individuati preliminarmente i criteri atti a stabilire ed a individuare le aree, andranno considerati non solo il numero di stabilimenti presenti, ma anche la presenza di altre industrie che non rientrano nel campo di applicazione del decreto, andrà valutato il rischio trasporto, la presenza di "centri vulnerabili" vicini (es. aree urbane, scuole, ospedali) e non dovrà essere trascurata la vulnerabilità fisica del territorio ovvero esistenza di significativo rischio vulcanico, sismico o idrogeologico. Sempre a tal proposito il decreto parla esplicitamente di controllo dell'urbanizzazione ovvero della pianificazione territoriale con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli e quindi delle distanze e della ampiezza delle fasce di rispetto/sicurezza tra stabilimenti e zone destinate ad uso civile o ad infrastrutture.

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
La direttiva Seveso II prevedeva all'art. 13 che la popolazione esprimesse parere nei casi seguenti:
- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti;
- modifiche di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio previste della presente direttiva;
- creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.

L'art. 23 "Consultazione della popolazione" del D.Lgs. 334 stabilisce che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
o elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti soggetti a notifica;
o modifica di uno stabilimento;
o creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
Tale parere è "espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'Ambiente che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonchè alla urbanizzazione del territorio."

Da quanto sopra emerge come il parere della popolazione segua l'iter della procedura di impatto ambientale che non sempre risulta essere efficace.
Inoltre il D.Lgs. riporta nell'allegato V le schede di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori che sono essenzialmente un aggiornamento delle schede della Legge 137/97.

CONCLUSIONI
Il D.Lgs. 334 introduce nuovi elementi volti alla riduzione dei rischi connessi agli impianti industriali mediante misure di tipo gestionale, organizzativo, pianificatorio, tecnico. La novità più rilevante è costituita dall'attenzione che viene data e dal peso che assumono gli aspetti sistematico gestionali: la redazione del documento della politica della sicurezza aziendale e l'introduzione del "sistema di gestione della sicurezza" diventano elementi cogenti che scattano al superamento di soglie convenzionali di rischio. Il sistema sicurezza si affianca al sistema qualità e al sistema ambiente, i quali nonostante il carattere di volontarietà sono in genere adottati per esigenze di mercato o di ottimizzazione negli impianti industriali; i tre sistemi sono strettamente legati tre loro, interagiscono vicendevolmente e confluiscono il più delle volte in un unico "sistema generale" di tipo integrato.
L'importanza che il legislatore ha attribuito al sistema di gestione della sicurezza viene ribadita anche dal fatto che la sua mancata attuazione è sanzionata con l'arresto da 3 mesi ad un anno ed il mancato aggiornamento del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti con l'arresto fino a 3 mesi (tab. 2).
Il D.Lgs. chiarisce le competenze e i ruoli dei vari enti-ministeri interessati in accordo con la riorganizzazione dell'apparato ministeriale; si osserva tuttavia che ancora una volta le competenze risultano frazionate tra più autorità (come nel precedente D.P.R. 175/88). Appare inoltre appesantita anche la classificazione delle aziende: 4 classi con obblighi, adempimenti e organi controllanti differenti. Non passa neppure inosservato il fatto che la reale e completa applicazione della nuova normativa è rinviata all'emanazione di ben 10 regolamenti/decreti attuativi (tab. 3): sorge in definitiva la perplessità che ancora una volta la disciplina risulti di difficile attuazione e comporti un apparato burocratico complesso disattendendo alle aspettative che non solo in sede europea ma anche in sede industriale si auspicano per un controllo reale dei rischi industriali.


ARTICOLO 27 ADEMPIMENTO SANZIONE
Comma 1 Omessa presentazione da parte del gestore della notifica Arresto fino ad 1 anno
o del rapporto di sicurezza, ovvero omessa redazione
del documento che definisce la politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti

Comma 2 Omessa presentazione da parte del gestore della Arresto fino a 3 anni
scheda informativa

Comma 3 Mancata realizzazione da parte del gestore delle Arresto da 6 mesi a 3 anni
prescrizioni indicate dal rapporto di sicurezza o nelle
eventuali misure integrative prescritte dall'autorità
competente o mancato adempimento degli obblighi
previsti dall'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 334/99

Comma 4 Mancata presentazione del rapporto di sicurezza, Diffida per il gestore ad adottare le
mancato rispetto delle misure di sicurezza previste misure necessarie.
nel rapporto o delle misure integrative indicative Sospensione dell'attività per il
indicate dall'autorità competente tempo necesario all'adeguamento
degli impianti in caso di mancata
ottemperanza (comunque per un
periodo non superiore a 6 mesi).
Chiusura dello stabilimento di un
singolo impianto o di una parte di
esso ove il gestore continui a non
adeguarsi alle prescrizioni indicate.

Comma 5 Mancata attuazione del sistema di gestione Arresto da 3 mesi ad 1 anno

Comma 6 Mancato aggiornamento da parte del gestore Arresto fino a 3 mesi
del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o
del documento che definisce la politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti

Comma 7 Mancata effettuazione degli adempimenti Sanzione amministrativa
di cui all'art. 5 comma 3,di cui all'art. 11, di cui pecuniaria da 30 a 180 milioni
all'art. 12, comma 2 e di cui all'art. 14,
comma 5 del D.Lgs. n. 334/99

Comma 8 Diffusione dei dati e delle informazioni riservate Reclusione fino a 2 anni ex art.
di cui all'art. 22,comma 2, da parte di chiunque 623 c.p.
ne venga a conoscenza per motivi attinenti
al suo ufficio

Tab. 2: Sanzioni previste dal D.Lgs. 334/99

Articolo D.Lgs. 334/99 Tipologia del Finalità Ministeri/Enti preposti Emissione
provvedimento
1 Art. 4 comma 3 Regolamento Il regolamento Ministeri dell'Ambiente, Entro 90 gg
(Esclusioni) interdisciplinare dovrà garantire Trasporti e Navigazione, dalla data
livelli di sicurezza Sanità di entrata
equivalenti a quelli in vigore
stabiliti specificando del D.Lgs. 334
le modalità del rapporto
di sicurezza, del piano di
emergenza e dei sistemi
di controllo nei porti
industriali e petroliferi

2 Art. 7 comma 3 Linee Guida Attuazione del sistema Ministeri dell'Ambiente, Entro 3 mesi dalla
(Politica di prevenzione di gestione dell'Interno, della Sanità data di entrata in
degli incidenti rilevanti) della sicurezza e dell'Industria, del Commercio vigore del D.Lgs. 334
e dell'Artigianato, d'intesa
con la Conferenza Unificata

3 Art. 8 comma 4 Decreti (uno o più) Definizione dei criteri, Ministeri dell'Ambiente, -
(Rapporto di sicurezza) dei dati e delle dell'Interno, della Sanità
informazioni per la e dell'Industria, del Commercio
redazione del e dell'Artigianato, sentita la
rapporto di sicurezza Conferenza Stato-Regioni

4 Art. 10 comma 1 Decreto Individuazione delle Ministeri dell'Ambiente, Entro 3 mesi dalla
(modifiche di uno modifiche di impianti dell'Interno, della Sanità data di entrata in
stabilimento) e di depositi, di processi e dell'Industria, del vigore del D.Lgs. 334
industriali, della natura Commercio
o dei quantitativi di e dell'Artigianato
sostanze pericolose
che potrebbero costituire
aggravio del preesistente
livello di rischio.

5 Art. 11 comma 5 Regolamento Disciplinare le forme di Ministero dell'Ambiente -
(Piano di emergenza consultazione del
interno) personale che lavora
nello stabilimento per la
predisposizione
del piano di emergenza
interno

6 Art. 13 comma 2 Decreti Criteri per Ministeri dell'Ambiente, -
(Aree ad elevata l'individuazione e la dell'Interno, della Sanità
concentrazione perimetrazione delle e dell'Industria, del Commercio
di stabilimenti) aree ad elevata e dell'Artigianato, sentita
concentrazione la Conferenza Stato-Regioni
di stabilimenti
pericolosi nelle quali
il possibile effetto
domino coinvolga
gruppi di stabilimenti.
Procedure per lo scambio
delle informazioni fra
gestori e per la
predisposizione e la
valutazione dello
studio di sicurezza
integrato.
Procedure per la
diffusione delle
informazione alla
popolazione.
Linee guida per la
predisposizione
del piano di intervento
integrato.

7 Art. 14 comma 1 Decreto Individuazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici, Entro 6 mesi dalla
(Controllo dell'urbaniz- requisiti minimi di dell'Interno, dell'Ambiente, data di entrata in
zazione) sicurezza in materia di dell'Industria, del Commercio vigore del
pianificazione e dell'Artigianato, la Conferenza D.Lgs. 334/99
territoriale Stato-Regioni

8 Art. 15 comma 1 Decreti Norme tecniche di Ministeri dell'Ambiente, -
(Funzioni del Ministero sicurezza per la dell'Interno, della Sanità
dell'Ambiente) prevenzione di incidenti e dell'Industria, del Commercio
rilevanti e dell'Artigianato, d'intesa con
la Conferenza Unificata

9 Art. 25 comma 3 Decreti Criteri delle verifiche Ministeri dell'Ambiente, Entro 1 anno dalla
(Misure di controllo) ispettive dell'Interno, della Sanità e data di entrata in
dell'Industria, del Commercio vigore del D.Lgs.
e dell'Artigianato, sentita la 334/99
Conferenza Stato-Regioni

10 Art. 26 comma 2 Decreto Procedure semplificate Ministro dell'Interno Entro 3 mesi dalla (Procedure semplificate) di prevenzione data di entrata in
incendi per gli vigore del D.Lgs.
stabilimenti soggetti 334/99


Tab. 3: Provvedimenti da emanare per l'applicazione del D.Lgs. 334/99

Note
[1] D.P.R. 175: Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.
[2] Direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
[3] Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
[4] Direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi relativi alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
[5] Direttiva 88/379/CEE sull'avvicinamento di leggi, regolamenti provvedimenti amministrativi relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.
[6] D.P.C.M. 31.3.1989: Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17/5/88, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.
[7] D.M. 16.3.1998: Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. G.U. n. 74 del 30/3/1998.
[8] Legge 137 del 19.5.1997: Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
[9] Norma UNI 10616: Gestione della sicurezza nell'esercizio - Criteri fondamentali nell'esercizio - maggio 1997.
[10] Norma UNI 10617: Sistema di gestione della sicurezza - requisiti essenziali - maggio 1997.
[11] Linee guida per la pianificazione di emergenza - dipartimento della protezione civile - 1995.
[12] Linee guida per l'informazione della popolazione - dipartimento della protezione civile 1995.

 



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