La
nuova disciplina sui rischi di incidenti rilevanti
Emanuele
Pianese
Centro Studi ed Esperienze C.N.VV.F. - Roma
Eleonora Ragno
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma
INTRODUZIONE
Il 28 settembre 1999 sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/L è
stato pubblicato il D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 riportante "Attuazione
delle Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
che sostituisce il D.P.R. 175 del 17/5/1988 [1] (e successive
modifiche).
Il nuovo D.Lgs., che recepisce la direttiva Seveso II 96/82/CEE
[2], prevede numerose innovazioni che concernono essenzialmente
le nuove classificazioni degli stabilimenti soggetti, l'introduzione
del "documento della politica di prevenzione", il
sistema di gestione della sicurezza, la pianificazione di emergenza
di area ed il controllo urbanistico. La nuova normativa ridefinisce
inoltre gli iter procedurali delle istruttorie e le competenze
dei diversi enti apportando modifiche alla situazione pregressa.
Nel presente lavoro saranno illustrate le innovazioni introdotte
al fine di fornire una guida utile e pratica all'applicazione
del decreto.
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Il D.P.R. 175/88 di attuazione della direttiva Seveso I [3],
che disciplinava il settore, era relativo ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività; il suo campo
di applicazione comprendeva una serie di impianti elencati nell'allegato
1 e di depositi contenenti determinate sostanze in quantitativi
superiori a determinate soglie elencate nell'allegato 2. Il
D.Lgs. 334 fa riferimento esclusivamente alla esistenza nello
stabilimento delle "sostanze pericolose" la cui presenza
sia reale o prevista intendendo con "presenza prevista"
quella che può aver luogo in caso di perdita di controllo
di un processo industriale; le quantità di soglia sono
indicate nell'allegato I. In particolare l'allegato I si divide
in due parti: la prima indica i quantitativi di sostanze specifiche
(circa 40 sostanze), la seconda riporta i quantitativi di soglia
per classi di sostanze ovvero per le sostanze molto tossiche,
tossiche, infiammabili, facilmente infiammabili, capaci di esplodere,
comburenti e cancerogene con la limitazione per queste ultime
a quelle "classificate contemporaneamente come cancerogene
e molto tossiche o cancerogene e tossiche". La classificazione
deve essere effettuata per le sostanze pericolose in base alla
Direttiva 67/548/CEE [4] sulla classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose, mentre per le miscele
ed i preparati occorre far riferimento alla Direttiva 88/379/CEE
[5] che tratta a sua volta la classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi.
L'inventario delle sostanze deve essere fatto cumulando le quantità
di sostanze per categoria di pericolosità tenendo conto,
sempre con criterio cumulativo, delle sostanze anche di categorie
diverse la cui presenza contemporanea può dare origine
a incidenti rilevanti o aggravarne le conseguenze.
Il D.Lgs. in particolare introduce un criterio di sommatoria
pesata delle quantità di sostanze pericolose, rispetto
alle soglie previste per le diverse categorie; la regola si
dovrà applicare:
o per sommare le quantità di sostanze specificate (parte
1 all. I) con quelle della parte 2 dell'allegato I appartenenti
alla stessa categoria di pericolosità;
o per sommare tra loro le quantità di sostanze molto
tossiche, tossiche e pericolose per l'ambiente
o per sommare tra loro le quantità di sostanze comburenti,
esplosive, infiammabili facilmente e estremamente infiammabili.
La
verifica rispetto agli obblighi di "notifica" o di
"rapporto di sicurezza" assume la forma:
n qi
? ----- > 1
i=1 si
Dove qi è la quantità totale di sostanze della
categoria i-esima e si la "soglia" corrispondente
prevista dall'allegato 1.
Seguendo tali valori di soglia il campo di applicazione del
D.Lgs. si amplia notevolmente e vengono ad essere disciplinate
aziende che fino ad ora ne erano rimaste escluse.
Relativamente alla presenza "presunta" di sostanze
pericolose che possono essere generate da un evento incidentale
la norma fissa ancor più l'attenzione sullo studio della
fenomenologia e sullo sviluppo degli eventi incidentali ed in
particolare sul caso delle reazioni run - away.
Infine, relativamente ai casi di esclusione, oltre a quelli
già previsti dal D.P.R. 175/88, il nuovo decreto chiarisce
che rimane escluso il trasporto ed il deposito intermedio su
strada, idrovia interna e marittima o via aerea, le pipe-line,
le discariche di rifiuti, il trasporto per ferrovia nonché
le soste tecniche intermedie, dall'accettazione alla riconsegna
e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte
negli scali di smistamento. In dettaglio si esplicita in quali
casi gli scali merci terminali ferroviari rientrano nella disciplina
ovvero quando:
- svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze
pericolose presenti in quantità uguale o superiore a
quelle indicate nell'allegato I nei carri ferroviari sotto forma
sfusa o in recipienti o in colli fino ad un volume di 450 litri
e ad una massa massima di 400 kg.
- quando effettuano in aree appositamente attrezzate una specifica
attività di deposito, diversa da quella propria delle
fasi di trasporto, dall'accettazione alla consegna delle sostanze
in quantità uguale o superiore a quella dell'allegato
I.
ADEMPIMENTI
DEL GESTORE
Come prima annotazione è bene sottolineare che la legge
non parla più di fabbricante - dizione precedentemente
utilizzata tanto dalle direttive europee che dai corrispondenti
recepimenti italiani - ma di gestore ovvero persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.
Questo cambiamento scaturisce sia dalla volontà di enfatizzare
gli aspetti "gestionali" - intento peraltro perseguito
anche con altre novità esaminate più avanti -
che dalla necessità di allineare la materia con la disciplina
dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive
modificazioni) e permettere l'individuazione univoca del responsabile
dello stabilimento/impianto, figura su cui cade la responsabilità
di porre in essere l'intera politica di sicurezza e prevenzione.
Gli obblighi previsti per il gestore possono essere suddivisi
in 4 classi a seconda della tipologia dello stabilimento e dei
quantitativi di sostanze detenute; tale suddivisione, che in
parte ricalca quella del D.P.R. 175/88 prevede:
classe 1 - stabilimenti indicati nell'allegato A con quantitativi
di sostanze inferiori a quelli previsti dall'Allegato I: i gestori
devono integrare il documento di valutazione dei rischi redatto
ai sensi del D.Lgs. 626/94;
classe 2 - stabilimenti indicati nell'allegato A con quantitativi
di sostanze superiori a quelle previste dal D.P.R. 175/88 ma
inferiori a quelli previsti dall'allegato I:
i gestori devono elaborare una relazione (ovvero la cosiddetta
"dichiarazione") secondo i principi stabiliti dal
D.P.C.M. 31/3/1989 [6], la scheda di informazione prevista dal
D.M. 16/3/1998 [7] da presentare alla regione competente per
territorio; devono inoltre predisporre il piano di emergenza
interno;
classe 3 - stabilimenti con quantitativi di sostanze uguali
o superiori a quelli previsti dall'allegato I:
i gestori devono inviare una notifica al Ministero dell'Ambiente,
alla regione, al comitato tecnico regionale (C.T.R.), alla provincia,
al comune, al prefetto; redigere il documento che definisce
la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, devono
attuare il sistema di gestione delle sicurezza secondo l'allegato
III;
classe 4 - stabilimenti con quantitativi di sostanze uguali
o superiori a quelli previsti dall'allegato I colonna 3:
oltre agli adempimenti della classe 3 i gestori devono redigere
il rapporto di sicurezza da inviare al C.T.R. Devono essere
inviate inoltre, contestualmente alla notifica, al Ministero
dell'Ambiente, alla regione, al sindaco ed al prefetto le schede
di informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini
ed i lavoratori riportate nell'allegato V (rielaborate sulla
base delle schede allegate alla legge 137/97 [8]). Per quanto
riguarda l'iter procedurale di valutazione dei rapporti di sicurezza
il decreto prevede che la regione emani un disciplinare di raccordo
delle funzioni dell'A.N.P.A. e del C.T.R.
Fino all'emanazione di tale disciplina sarà il C.T.R.
a svolgere le istruttorie e ne fisserà anche la tempistica
riportata nella tab. 1.
Stabilimento Procedimenti Tempistica
Nuovo Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza preliminare
4 mesi
e rilascia il NULLA-OSTA di fattibilità
In caso vi sia la necessità di informazioni supplementari
il 2 mesi
C.T.R. può concedere una sospensione del procedimento
Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza particolareggiato
4 mesi
ed esprime parere
Esistente Il C.T.R. esamina il Rapporto di sicurezza ed esprime
parere 4 mesi
In caso vi sia la necessità di informazioni supplementari
il 2 mesi
C.T.R. può concedere una sospensione del procedimento
Tab. 1
Il
D.Lgs. introduce poi il documento della politica di prevenzione
e il sistema di gestione della sicurezza. Tutto ciò mette
in evidenza come si sia modificato l'approccio al problema seguendo
i nuovi orientamenti europei: la "gestione", ovvero
gli aspetti gestionali e organizzativi, divengono sempre più
protagonisti. Questo nuovo approccio deriva dal fatto che l'esperienza
di oltre un decennio ha mostrato come la componente "fattore
umano" possa giocare un ruolo fondamentale nella riduzione
del rischio sia in fase preventiva (riducendo la frequenza degli
eventi incidentali aventi come causa iniziatrice "l'uomo"),
sia in fase protettiva in quanto il corretto comportamento in
fase di emergenza, che deriva da una buona formazione/informazione,
permette di limitare le conseguenze.
A tale proposito è bene sottolineare che, come la direttiva
Seveso II, il D.Lgs. indica nell'allegato III i principi e le
informazioni relativi al sistema di gestione e all'organizzazione
dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti
rilevanti prevedendo l'emanazione di linee guida al riguardo
da parte dei Ministri dell'Ambiente, dell'Interno, della Sanità
e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. In attesa
del decreto applicativo, che dovrà essere emanato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 334, si può
fare riferimento alle norme UNI 10616 [9] e 10617 [10] specifiche
per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante.
PIANIFICAZIONE
DELL' EMERGENZA
La pianificazione dell'emergenza viene valorizzata nel presente
decreto legislativo; in particolare viene considerata sia quella
interna che quella esterna agli stabilimenti: l'allegato IV
indicata i dati e le informazioni che devono figurare nei diversi
piani.
Relativamente alla pianificazione della emergenza interna, affidata
alla responsabilità del gestore, il D.Lgs. precisa che
il piano deve essere riesaminato, sperimentato, riveduto e aggiornato
ogni 3 anni.
Relativamente alla pianificazione di emergenza esterna affidata
alla struttura di protezione civile, secondo il decreto il prefetto
competente per territorio, d'intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, previa consultazione della popolazione,
dovrà redigere sia il piano di emergenza per singolo
stabilimento sulla base delle conclusioni del rapporto di sicurezza
sia il piano d'area nelle aree con elevata concentrazione di
stabilimenti. Tali piani saranno poi inviati alle autorità
competenti (Ministero dell'Ambiente, sindaci, regione, provincia
Ministero dell'Interno e dipartimento della protezione civile)
e dovranno essere riesaminati, sperimentati e, se necessario,
riveduti ed aggiornati ogni tre anni. Tra le varie autorità
competenti, al dipartimento di protezione civile è affidato
tra l'altro il compito di verificare che l'attivazione del piano
avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti
qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato;
il dipartimento della protezione civile stabilisce inoltre,
d'intesa con la conferenza unificata, le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
informazione alla popolazione (nel 1995 il dipartimento della
protezione civile ha emanato le linee guida per la pianificazione
di emergenza [11] e le linee guida per l'informazione alla popolazione
[12]).
Relativamente
poi alle aree ad alta concentrazione di stabilimenti, il decreto
impegna il Ministero dell'Ambiente a porre in essere una politica
in tre step: il 1° step consiste nell'individuare le suddette
aree sulla base di criteri che verranno definiti dallo stesso
Ministero; il 2° step consiste nel coordinare tutti i gestori
di un'area e nel predisporre uno studio di sicurezza integrato
dell'area; il 3° step consiste nel mettere a punto un piano
di intervento nel quale siano individuate le misure urgenti
atte a ridurre i fattori di rischio.
Riguardo all'individuazione delle "aree ad elevata concentrazione
di stabilimenti" è bene sottolineare che il Ministero
dell'Ambiente negli anni passati aveva indicato n. 18 "aree
ad alto rischio di crisi ambientale"; tuttavia nel D.Lgs.
334 si chiarisce che andranno individuati preliminarmente i
criteri atti a stabilire ed a individuare le aree, andranno
considerati non solo il numero di stabilimenti presenti, ma
anche la presenza di altre industrie che non rientrano nel campo
di applicazione del decreto, andrà valutato il rischio
trasporto, la presenza di "centri vulnerabili" vicini
(es. aree urbane, scuole, ospedali) e non dovrà essere
trascurata la vulnerabilità fisica del territorio ovvero
esistenza di significativo rischio vulcanico, sismico o idrogeologico.
Sempre a tal proposito il decreto parla esplicitamente di controllo
dell'urbanizzazione ovvero della pianificazione territoriale
con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli
e quindi delle distanze e della ampiezza delle fasce di rispetto/sicurezza
tra stabilimenti e zone destinate ad uso civile o ad infrastrutture.
CONSULTAZIONE
DELLA POPOLAZIONE
La direttiva Seveso II prevedeva all'art. 13 che la popolazione
esprimesse parere nei casi seguenti:
- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti;
- modifiche di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche
sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione
del territorio previste della presente direttiva;
- creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti
esistenti.
L'art.
23 "Consultazione della popolazione" del D.Lgs. 334
stabilisce che la popolazione interessata deve essere messa
in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
o elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti soggetti
a notifica;
o modifica di uno stabilimento;
o creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti.
Tale parere è "espresso nell'ambito del procedimento
di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento
di valutazione di impatto ambientale con le modalità
stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'Ambiente che possono
prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza
di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali,
delle imprese, dei lavoratori e della società civile,
qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti
in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione
di impianti nonchè alla urbanizzazione del territorio."
Da
quanto sopra emerge come il parere della popolazione segua l'iter
della procedura di impatto ambientale che non sempre risulta
essere efficace.
Inoltre il D.Lgs. riporta nell'allegato V le schede di informazione
sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori
che sono essenzialmente un aggiornamento delle schede della
Legge 137/97.
CONCLUSIONI
Il D.Lgs. 334 introduce nuovi elementi volti alla riduzione
dei rischi connessi agli impianti industriali mediante misure
di tipo gestionale, organizzativo, pianificatorio, tecnico.
La novità più rilevante è costituita dall'attenzione
che viene data e dal peso che assumono gli aspetti sistematico
gestionali: la redazione del documento della politica della
sicurezza aziendale e l'introduzione del "sistema di gestione
della sicurezza" diventano elementi cogenti che scattano
al superamento di soglie convenzionali di rischio. Il sistema
sicurezza si affianca al sistema qualità e al sistema
ambiente, i quali nonostante il carattere di volontarietà
sono in genere adottati per esigenze di mercato o di ottimizzazione
negli impianti industriali; i tre sistemi sono strettamente
legati tre loro, interagiscono vicendevolmente e confluiscono
il più delle volte in un unico "sistema generale"
di tipo integrato.
L'importanza che il legislatore ha attribuito al sistema di
gestione della sicurezza viene ribadita anche dal fatto che
la sua mancata attuazione è sanzionata con l'arresto
da 3 mesi ad un anno ed il mancato aggiornamento del documento
che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
con l'arresto fino a 3 mesi (tab. 2).
Il D.Lgs. chiarisce le competenze e i ruoli dei vari enti-ministeri
interessati in accordo con la riorganizzazione dell'apparato
ministeriale; si osserva tuttavia che ancora una volta le competenze
risultano frazionate tra più autorità (come nel
precedente D.P.R. 175/88). Appare inoltre appesantita anche
la classificazione delle aziende: 4 classi con obblighi, adempimenti
e organi controllanti differenti. Non passa neppure inosservato
il fatto che la reale e completa applicazione della nuova normativa
è rinviata all'emanazione di ben 10 regolamenti/decreti
attuativi (tab. 3): sorge in definitiva la perplessità
che ancora una volta la disciplina risulti di difficile attuazione
e comporti un apparato burocratico complesso disattendendo alle
aspettative che non solo in sede europea ma anche in sede industriale
si auspicano per un controllo reale dei rischi industriali.
ARTICOLO 27 ADEMPIMENTO SANZIONE
Comma 1 Omessa presentazione da parte del gestore della notifica
Arresto fino ad 1 anno
o del rapporto di sicurezza, ovvero omessa redazione
del documento che definisce la politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti
Comma 2 Omessa presentazione da parte del gestore della Arresto
fino a 3 anni
scheda informativa
Comma 3 Mancata realizzazione da parte del gestore delle Arresto
da 6 mesi a 3 anni
prescrizioni indicate dal rapporto di sicurezza o nelle
eventuali misure integrative prescritte dall'autorità
competente o mancato adempimento degli obblighi
previsti dall'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 334/99
Comma 4 Mancata presentazione del rapporto di sicurezza, Diffida
per il gestore ad adottare le
mancato rispetto delle misure di sicurezza previste misure necessarie.
nel rapporto o delle misure integrative indicative Sospensione
dell'attività per il
indicate dall'autorità competente tempo necesario all'adeguamento
degli impianti in caso di mancata
ottemperanza (comunque per un
periodo non superiore a 6 mesi).
Chiusura dello stabilimento di un
singolo impianto o di una parte di
esso ove il gestore continui a non
adeguarsi alle prescrizioni indicate.
Comma
5 Mancata attuazione del sistema di gestione Arresto da 3 mesi
ad 1 anno
Comma
6 Mancato aggiornamento da parte del gestore Arresto fino a
3 mesi
del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o
del documento che definisce la politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti
Comma
7 Mancata effettuazione degli adempimenti Sanzione amministrativa
di cui all'art. 5 comma 3,di cui all'art. 11, di cui pecuniaria
da 30 a 180 milioni
all'art. 12, comma 2 e di cui all'art. 14,
comma 5 del D.Lgs. n. 334/99
Comma
8 Diffusione dei dati e delle informazioni riservate Reclusione
fino a 2 anni ex art.
di cui all'art. 22,comma 2, da parte di chiunque 623 c.p.
ne venga a conoscenza per motivi attinenti
al suo ufficio
Tab.
2: Sanzioni previste dal D.Lgs. 334/99
Articolo D.Lgs. 334/99 Tipologia del Finalità Ministeri/Enti
preposti Emissione
provvedimento
1 Art. 4 comma 3 Regolamento Il regolamento Ministeri dell'Ambiente,
Entro 90 gg
(Esclusioni) interdisciplinare dovrà garantire Trasporti
e Navigazione, dalla data
livelli di sicurezza Sanità di entrata
equivalenti a quelli in vigore
stabiliti specificando del D.Lgs. 334
le modalità del rapporto
di sicurezza, del piano di
emergenza e dei sistemi
di controllo nei porti
industriali e petroliferi
2 Art. 7 comma 3 Linee Guida Attuazione del sistema Ministeri
dell'Ambiente, Entro 3 mesi dalla
(Politica di prevenzione di gestione dell'Interno, della Sanità
data di entrata in
degli incidenti rilevanti) della sicurezza e dell'Industria,
del Commercio vigore del D.Lgs. 334
e dell'Artigianato, d'intesa
con la Conferenza Unificata
3
Art. 8 comma 4 Decreti (uno o più) Definizione dei criteri,
Ministeri dell'Ambiente, -
(Rapporto di sicurezza) dei dati e delle dell'Interno, della
Sanità
informazioni per la e dell'Industria, del Commercio
redazione del e dell'Artigianato, sentita la
rapporto di sicurezza Conferenza Stato-Regioni
4 Art. 10 comma 1 Decreto Individuazione delle Ministeri dell'Ambiente,
Entro 3 mesi dalla
(modifiche di uno modifiche di impianti dell'Interno, della
Sanità data di entrata in
stabilimento) e di depositi, di processi e dell'Industria, del
vigore del D.Lgs. 334
industriali, della natura Commercio
o dei quantitativi di e dell'Artigianato
sostanze pericolose
che potrebbero costituire
aggravio del preesistente
livello di rischio.
5
Art. 11 comma 5 Regolamento Disciplinare le forme di Ministero
dell'Ambiente -
(Piano di emergenza consultazione del
interno) personale che lavora
nello stabilimento per la
predisposizione
del piano di emergenza
interno
6
Art. 13 comma 2 Decreti Criteri per Ministeri dell'Ambiente,
-
(Aree ad elevata l'individuazione e la dell'Interno, della Sanità
concentrazione perimetrazione delle e dell'Industria, del Commercio
di stabilimenti) aree ad elevata e dell'Artigianato, sentita
concentrazione la Conferenza Stato-Regioni
di stabilimenti
pericolosi nelle quali
il possibile effetto
domino coinvolga
gruppi di stabilimenti.
Procedure per lo scambio
delle informazioni fra
gestori e per la
predisposizione e la
valutazione dello
studio di sicurezza
integrato.
Procedure per la
diffusione delle
informazione alla
popolazione.
Linee guida per la
predisposizione
del piano di intervento
integrato.
7
Art. 14 comma 1 Decreto Individuazione dei Ministeri dei Lavori
Pubblici, Entro 6 mesi dalla
(Controllo dell'urbaniz- requisiti minimi di dell'Interno, dell'Ambiente,
data di entrata in
zazione) sicurezza in materia di dell'Industria, del Commercio
vigore del
pianificazione e dell'Artigianato, la Conferenza D.Lgs. 334/99
territoriale Stato-Regioni
8 Art. 15 comma 1 Decreti Norme tecniche di Ministeri dell'Ambiente,
-
(Funzioni del Ministero sicurezza per la dell'Interno, della
Sanità
dell'Ambiente) prevenzione di incidenti e dell'Industria, del
Commercio
rilevanti e dell'Artigianato, d'intesa con
la Conferenza Unificata
9 Art. 25 comma 3 Decreti Criteri delle verifiche Ministeri
dell'Ambiente, Entro 1 anno dalla
(Misure di controllo) ispettive dell'Interno, della Sanità
e data di entrata in
dell'Industria, del Commercio vigore del D.Lgs.
e dell'Artigianato, sentita la 334/99
Conferenza Stato-Regioni
10
Art. 26 comma 2 Decreto Procedure semplificate Ministro dell'Interno
Entro 3 mesi dalla (Procedure semplificate) di prevenzione data
di entrata in
incendi per gli vigore del D.Lgs.
stabilimenti soggetti 334/99
Tab. 3: Provvedimenti da emanare per l'applicazione del D.Lgs.
334/99
Note
[1] D.P.R. 175: Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa
ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.
[2] Direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
[3] Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali.
[4] Direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 sull'avvicinamento
di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi relativi
alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze
pericolose.
[5] Direttiva 88/379/CEE sull'avvicinamento di leggi, regolamenti
provvedimenti amministrativi relativa alla classificazione,
imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.
[6] D.P.C.M. 31.3.1989: Applicazione dell'art. 12 del D.P.R.
17/5/88, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi
a determinate attività industriali.
[7] D.M. 16.3.1998: Modalità con le quali i fabbricanti
per le attività industriali a rischio di incidente rilevante
devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ. G.U. n. 74 del 30/3/1998.
[8] Legge 137 del 19.5.1997: Sanatoria dei decreti-legge recanti
modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali.
[9] Norma UNI 10616: Gestione della sicurezza nell'esercizio
- Criteri fondamentali nell'esercizio - maggio 1997.
[10] Norma UNI 10617: Sistema di gestione della sicurezza -
requisiti essenziali - maggio 1997.
[11] Linee guida per la pianificazione di emergenza - dipartimento
della protezione civile - 1995.
[12] Linee guida per l'informazione della popolazione - dipartimento
della protezione civile 1995.
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