La
prevenzione incendi nei locali di culto
I
luoghi destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento,
secondo i chiarimenti della Circolare del Ministero dell'Interno
n. 52 del 20/11/82; non rientrano quindi tra le attività
di cui al punto 83 del D.M. 16.02.82; ciò è stato
confermato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 42
del 17.12.86; tali ambienti non sono di conseguenza soggetti
al controllo dei VV.F.
Pur tuttavia rimangono soggetti al controllo suddetto tutti
gli altri eventuali luoghi a rischio specifico, generalmente
annessi ai luoghi di culto, considerati dal D.P.R. 689/59 e
dal D.M. 16/02/82.
Si
specifica che per controllo dei VV.F. deve intendersi il controllo
periodico rivolto a quelle attività soggette per legge
all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi.
Si
riporta in proposito uno stralcio della circolare del Ministero
dell'Interno n. 14 del 28/05/85, che affronta l'argomento specifico:
"(omissis) le comunità religiose rientrano negli
obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti
quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità,
siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano
fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto
16 febbraio 1982.
A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme
di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità
religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone
presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come
albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale,
casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento
con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose
nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche
o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche
tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo
di prevenzione incendi."
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