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La prevenzione incendi nei locali di culto

I luoghi destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti della Circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20/11/82; non rientrano quindi tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16.02.82; ciò è stato confermato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17.12.86; tali ambienti non sono di conseguenza soggetti al controllo dei VV.F.
Pur tuttavia rimangono soggetti al controllo suddetto tutti gli altri eventuali luoghi a rischio specifico, generalmente annessi ai luoghi di culto, considerati dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/02/82.

Si specifica che per controllo dei VV.F. deve intendersi il controllo periodico rivolto a quelle attività soggette per legge all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi.

Si riporta in proposito uno stralcio della circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 28/05/85, che affronta l'argomento specifico:
"(omissis) le comunità religiose rientrano negli obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982.
A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi."

 



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