Quando
manca la conformità
Che
cosa succede se l'impianto domestico a gas è privo di
dichiarazione di conformità e tale dichiarazione viene
inoltre richiesta da un ente quale l'azienda distributrice del
gas?
Occorre
premettere che ai sensi della L. 46/90 la dichiarazione di conformità
deve essere consegnata al committente, al comune ed alla camera
di commercio.
Non è quindi a rigore di legge prevista la consegna di
una copia della dichiarazione di conformità all'azienda
distributrice del gas.
Infatti la L. 46/90 stabilisce, all'articolo 9, che: "Al
termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
. Di
tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto
".
Sempre
la L. 46/90 stabilisce all'art. 11 che: "Il sindaco rilascia
il certificato di abitabilità o di agibilità dopo
aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti."
In
merito al problema esposto, relativo alla presenza di un impianto
domestico a gas destinato al riscaldamento e/o alla produzione
di acqua calda sanitaria, occorre distinguere tra il caso in
cui l'impianto sia stato realizzato in data precedente o successiva
alla entrata in vigore della L. 46/90 (il 13 marzo 1990).
Se l'impianto è stato realizzato in data precedente al
13.03.1990 occorre ricordare quanto disposto dall'art. 6 del
Decreto del Presidente della Repubblica n° 392 del 18/04/1994
riportante "Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza."
Tale articolo afferma che per gli impianti delle unità
abitative già conformi alle norme tecniche vigenti al
momento della entrata in vigore della L. 46/90, è possibile
per il proprietario dell'abitazione produrre atto di notorietà,
sottoscritto davanti a pubblico ufficiale, che ha valore sostitutivo
della dichiarazione di conformità prevista dall'art.
9 della L. 46/90.
Inoltre, per gli impianti preesistenti al 1990 si possono applicare
le disposizioni del D.P.R. 218/98 e della norma UNI - CIG 10738/98
avente per oggetto: "Impianti alimentati a gas combustibile
per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 -
Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali"
recepita con D.M. 26/11/98.
In
tal senso, effettuati i necessari controlli sull'impianto, il
verificatore redige una "scheda di presentazione dei risultati"
nella quale l'impianto viene dichiarato idoneo oppure non idoneo
a funzionare in sicurezza.
Se viceversa l'impianto domestico alimentato a gas è
stato installato dopo l'entrata in vigore della L. 46/90, ma
per esso non è stata rilasciata la dichiarazione di conformità,
si configura la violazione degli artt. 9 e 10 della L. 46/90.
Come
noto, l'art. 9 stabilisce l'obbligo per l'impresa di rilasciare
la dichiarazione di conformità a lavori ultimati e l'art.
10 l'obbligo per il committente di affidare i lavori di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione ad imprese abilitate,
aventi i requisiti previsti dalla stessa legge.
In realtà non è previsto dalle norme vigenti il
fatto che un impianto sia stato realizzato dopo il 1990 e non
sia provvisto della dichiarazione di conformità.
La risoluzione del problema quindi è a carattere pratico
ed in termini di buon senso e non trova una risposta di legge.
A rigore il titolare, per dimostrare la conformità del
suo impianto alla regola d'arte, dovrebbe rivolgersi alla ditta
installatrice dello stesso pretendendo il rilascio della dichiarazione
di conformità.
Diversamente, nell'impossibilità di reperire la ditta,
la soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi ad altro installatore
qualificato che, effettuate tutte le verifiche (ed eventuali
modifiche) necessarie, rilascerà dichiarazione di conformità
per l'impianto come se questo fosse stato da lui installato
ex novo.
Ancora, ma siamo sempre nel campo del buon senso, il titolare
dell'impianto potrebbe decidere di ricorrere ad un professionista
abilitato ai sensi della L. 46/90 e decreti attuativi in grado
di effettuare una verifica della conformità alla regola
d'arte dell'impianto, rilasciando poi una "attestazione"
di conformità dello stesso alle norme vigenti.
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