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Quando manca la conformità

Che cosa succede se l'impianto domestico a gas è privo di dichiarazione di conformità e tale dichiarazione viene inoltre richiesta da un ente quale l'azienda distributrice del gas?

Occorre premettere che ai sensi della L. 46/90 la dichiarazione di conformità deve essere consegnata al committente, al comune ed alla camera di commercio.
Non è quindi a rigore di legge prevista la consegna di una copia della dichiarazione di conformità all'azienda distributrice del gas.
Infatti la L. 46/90 stabilisce, all'articolo 9, che: "Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme …. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto …".

Sempre la L. 46/90 stabilisce all'art. 11 che: "Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti."

In merito al problema esposto, relativo alla presenza di un impianto domestico a gas destinato al riscaldamento e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, occorre distinguere tra il caso in cui l'impianto sia stato realizzato in data precedente o successiva alla entrata in vigore della L. 46/90 (il 13 marzo 1990).
Se l'impianto è stato realizzato in data precedente al 13.03.1990 occorre ricordare quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 392 del 18/04/1994 riportante "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza."
Tale articolo afferma che per gli impianti delle unità abitative già conformi alle norme tecniche vigenti al momento della entrata in vigore della L. 46/90, è possibile per il proprietario dell'abitazione produrre atto di notorietà, sottoscritto davanti a pubblico ufficiale, che ha valore sostitutivo della dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della L. 46/90.
Inoltre, per gli impianti preesistenti al 1990 si possono applicare le disposizioni del D.P.R. 218/98 e della norma UNI - CIG 10738/98 avente per oggetto: "Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali" recepita con D.M. 26/11/98.

In tal senso, effettuati i necessari controlli sull'impianto, il verificatore redige una "scheda di presentazione dei risultati" nella quale l'impianto viene dichiarato idoneo oppure non idoneo a funzionare in sicurezza.
Se viceversa l'impianto domestico alimentato a gas è stato installato dopo l'entrata in vigore della L. 46/90, ma per esso non è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, si configura la violazione degli artt. 9 e 10 della L. 46/90.

Come noto, l'art. 9 stabilisce l'obbligo per l'impresa di rilasciare la dichiarazione di conformità a lavori ultimati e l'art. 10 l'obbligo per il committente di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione ad imprese abilitate, aventi i requisiti previsti dalla stessa legge.
In realtà non è previsto dalle norme vigenti il fatto che un impianto sia stato realizzato dopo il 1990 e non sia provvisto della dichiarazione di conformità.
La risoluzione del problema quindi è a carattere pratico ed in termini di buon senso e non trova una risposta di legge.
A rigore il titolare, per dimostrare la conformità del suo impianto alla regola d'arte, dovrebbe rivolgersi alla ditta installatrice dello stesso pretendendo il rilascio della dichiarazione di conformità.
Diversamente, nell'impossibilità di reperire la ditta, la soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi ad altro installatore qualificato che, effettuate tutte le verifiche (ed eventuali modifiche) necessarie, rilascerà dichiarazione di conformità per l'impianto come se questo fosse stato da lui installato ex novo.
Ancora, ma siamo sempre nel campo del buon senso, il titolare dell'impianto potrebbe decidere di ricorrere ad un professionista abilitato ai sensi della L. 46/90 e decreti attuativi in grado di effettuare una verifica della conformità alla regola d'arte dell'impianto, rilasciando poi una "attestazione" di conformità dello stesso alle norme vigenti.

 



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