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Le novità di "Carta 2000": sicurezza sul lavoro

Luigi Caputo
Ispettore del lavoro

Carta 2000 è il manifesto programmatico di governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali, nella conferenza di Genova tenutasi dal 3 al 5 dicembre 1999, al fine di promuovere e realizzare le condizioni legislative e gli strumenti idonei per raggiungere migliori risultati nel settore della sicurezza sul lavoro anche con riferimento ai livelli europei.
Gli accordi promossi, in sintesi, hanno riguardato:
o impegni normativi finalizzati all'armonizzazione della normativa vigente con quella di recepimento delle direttive europee, nonché la conclusione dell'iter della decretazione secondaria a completamento del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 277/91;
o impegni per il Governo di promozione degli obiettivi prevenzionistici, nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000;
o azioni di facilitazione della prevenzione mediante elementi di premialità per le imprese che operano in sicurezza, semplificazione delle procedure, impulso alla cultura della prevenzione, alla formazione e al rafforzamento del ruolo dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
o promozione e controllo della Pubblica Amministrazione sull'igiene, la sicurezza e le condizioni di lavoro.

La circolare prot. n. VII/291 del 23/2/2000 (che si riporta di seguito integralmente) elaborata dall'Amministrazione del Lavoro e della Sanità nonché dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, nel portare a conoscenza degli organi e delle strutture periferiche interessate, le direttive e gli obiettivi tracciati dalla Conferenza, ha dato particolare risalto al fattivo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel sistema pianificato e partecipativo tracciato dal D.Lgs. n. 626/94.
Di tutto rilievo è la precisa indicazione destinata al personale ispettivo degli organi pubblici di vigilanza, che dovrà consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del verbale d'ispezione in modo da rendergli note le irregolarità riscontrate.
Non possono tuttavia, a nostro avviso, non avanzarsi perplessità laddove è previsto che il verbale medesimo dovrà comunque essere "opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali".
È noto, infatti, vigendo la procedura estintiva della contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, introdotta dal D.Lgs. n. 758/94, che le prescrizioni obbligatoriamente impartite dall'organo di vigilanza (art. 20) conseguono necessariamente ad altrettante accertate violazioni di carattere penale configuranti ipotesi contravvenzionali oggetto di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO: "CARTA 2000". SICUREZZA SUL LAVORO
Conferenza dal 3 al 5 dicembre

Si fa seguito alla Conferenza tenutasi a Genova in occasione della quale, come noto, è stata illustrata la "Carta 2000" varata di concerto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali.
Le stesse amministrazioni ritengono che con tale documento - che contiene impegni, sia sul piano legislativo che sul piano operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - vengono individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori riducendo i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale.
A tal proposito si ritiene utile trasmettere alle istituzioni, strutture e associazioni in indirizzo, la direttiva in questione per una più opportuna conoscenza dei criteri e degli obiettivi contenuti nel manifesto programmatico tra governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali, nel delicato settore della sicurezza sul lavoro.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sul punto 4 del capitolo 3 del predetto documento, relativo al rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST) individuati dallo stesso D.Lgs. 626/94 quali soggetti attivi della sicurezza nei luoghi di lavoro e del punto 2 del capitolo 4 relativo al coinvolgimento degli RLS - RLST durante le visite delle autorità competenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 19 co.1 lett.f) ed i) del citato D.Lgs. 626/94.
Al riguardo occorre premettere che l'intervento pubblico nella materia di cui trattasi deve assumere un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali, attraverso il coinvolgimento, nella fase programmatica, degli organismi paritetici e, nella fase ispettiva, dei lavoratori interessati per il tramite delle loro rappresentanze.
Necessita, pertanto, che gli organi e i servizi di ispezione e controllo istituiti in ogni ambito di competenza diano concreta attuazione a quanto previsto nei predetti punti, mediante il diretto coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo.
È evidente, infatti, che solo un tipo di prevenzione che inizi sul luogo di lavoro, con la collaborazione dei soggetti interessati, e che prosegua nella successiva fase dell'intervento ispettivo può garantire un'azione prevenzionistica più incisiva.
Più in particolare, sotto l'aspetto operativo, si sottolinea l'esigenza che le ispezioni siano arricchite da colloqui con il RLS - RLST, il quale può fornire un contributo prezioso e notizie più precise e dettagliate circa le effettive situazioni di rischio grazie alla sua continua osservazione dinamica della situazione aziendale.
Al riguardo, preme sottolineare che, così come previsto dal citato Decreto Legislativo 626/94, un percorso privilegiato deve avere la formazione del rappresentante per la sicurezza; formazione questa che deve riguardare la normativa in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
In coerenza a quanto sopraesposto, appare evidente che il personale ispettivo e di controllo degli organi e dei servizi in indirizzo non solo attingerà notizie e informazioni utili direttamente dal rappresentante della sicurezza - organo legittimato dagli interessi di cui è portatore e alla cui tutela l'attività amministrativa è finalizzata - ma gli parteciperà anche le irregolarità riscontrate tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali.
Il rispetto di tale procedura può contribuire a far raggiungere l'obiettivo primario di prevenire il verificarsi o il ripetersi delle situazioni di rischio, tramite una sistematica verifica delle situazioni stesse nonché una tempestiva eliminazione e rimozione delle cause di pericolo.

 



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