Le
novità di "Carta 2000": sicurezza sul lavoro
Luigi
Caputo
Ispettore del lavoro
Carta
2000 è il manifesto programmatico di governo, istituzioni,
amministrazioni locali e parti sociali, nella conferenza di
Genova tenutasi dal 3 al 5 dicembre 1999, al fine di promuovere
e realizzare le condizioni legislative e gli strumenti idonei
per raggiungere migliori risultati nel settore della sicurezza
sul lavoro anche con riferimento ai livelli europei.
Gli accordi promossi, in sintesi, hanno riguardato:
o impegni normativi finalizzati all'armonizzazione della normativa
vigente con quella di recepimento delle direttive europee, nonché
la conclusione dell'iter della decretazione secondaria a completamento
del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 277/91;
o impegni per il Governo di promozione degli obiettivi prevenzionistici,
nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000;
o azioni di facilitazione della prevenzione mediante elementi
di premialità per le imprese che operano in sicurezza,
semplificazione delle procedure, impulso alla cultura della
prevenzione, alla formazione e al rafforzamento del ruolo dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
o promozione e controllo della Pubblica Amministrazione sull'igiene,
la sicurezza e le condizioni di lavoro.
La
circolare prot. n. VII/291 del 23/2/2000 (che si riporta di
seguito integralmente) elaborata dall'Amministrazione del Lavoro
e della Sanità nonché dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome, nel portare a conoscenza
degli organi e delle strutture periferiche interessate, le direttive
e gli obiettivi tracciati dalla Conferenza, ha dato particolare
risalto al fattivo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza nel sistema pianificato e partecipativo tracciato
dal D.Lgs. n. 626/94.
Di tutto rilievo è la precisa indicazione destinata al
personale ispettivo degli organi pubblici di vigilanza, che
dovrà consegnare al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza copia del verbale d'ispezione in modo da rendergli
note le irregolarità riscontrate.
Non possono tuttavia, a nostro avviso, non avanzarsi perplessità
laddove è previsto che il verbale medesimo dovrà
comunque essere "opportunamente depurato degli aspetti
strettamente penali".
È noto, infatti, vigendo la procedura estintiva della
contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
introdotta dal D.Lgs. n. 758/94, che le prescrizioni obbligatoriamente
impartite dall'organo di vigilanza (art. 20) conseguono necessariamente
ad altrettante accertate violazioni di carattere penale configuranti
ipotesi contravvenzionali oggetto di notizie di reato all'Autorità
Giudiziaria.
ALLEGATO:
"CARTA 2000". SICUREZZA SUL LAVORO
Conferenza dal 3 al 5 dicembre
Si
fa seguito alla Conferenza tenutasi a Genova in occasione della
quale, come noto, è stata illustrata la "Carta 2000"
varata di concerto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali.
Le stesse amministrazioni ritengono che con tale documento -
che contiene impegni, sia sul piano legislativo che sul piano
operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - vengono
individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri
europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori riducendo
i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie
professionali ed il loro costo sociale.
A tal proposito si ritiene utile trasmettere alle istituzioni,
strutture e associazioni in indirizzo, la direttiva in questione
per una più opportuna conoscenza dei criteri e degli
obiettivi contenuti nel manifesto programmatico tra governo,
istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali, nel delicato
settore della sicurezza sul lavoro.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sul punto 4 del capitolo
3 del predetto documento, relativo al rafforzamento del ruolo
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST)
individuati dallo stesso D.Lgs. 626/94 quali soggetti attivi
della sicurezza nei luoghi di lavoro e del punto 2 del capitolo
4 relativo al coinvolgimento degli RLS - RLST durante le visite
delle autorità competenti al fine di dare piena attuazione
a quanto disposto dall'art. 19 co.1 lett.f) ed i) del citato
D.Lgs. 626/94.
Al riguardo occorre premettere che l'intervento pubblico nella
materia di cui trattasi deve assumere un maggiore contenuto
partecipativo delle componenti sociali, attraverso il coinvolgimento,
nella fase programmatica, degli organismi paritetici e, nella
fase ispettiva, dei lavoratori interessati per il tramite delle
loro rappresentanze.
Necessita, pertanto, che gli organi e i servizi di ispezione
e controllo istituiti in ogni ambito di competenza diano concreta
attuazione a quanto previsto nei predetti punti, mediante il
diretto coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo.
È evidente, infatti, che solo un tipo di prevenzione
che inizi sul luogo di lavoro, con la collaborazione dei soggetti
interessati, e che prosegua nella successiva fase dell'intervento
ispettivo può garantire un'azione prevenzionistica più
incisiva.
Più in particolare, sotto l'aspetto operativo, si sottolinea
l'esigenza che le ispezioni siano arricchite da colloqui con
il RLS - RLST, il quale può fornire un contributo prezioso
e notizie più precise e dettagliate circa le effettive
situazioni di rischio grazie alla sua continua osservazione
dinamica della situazione aziendale.
Al riguardo, preme sottolineare che, così come previsto
dal citato Decreto Legislativo 626/94, un percorso privilegiato
deve avere la formazione del rappresentante per la sicurezza;
formazione questa che deve riguardare la normativa in materia
di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
In coerenza a quanto sopraesposto, appare evidente che il personale
ispettivo e di controllo degli organi e dei servizi in indirizzo
non solo attingerà notizie e informazioni utili direttamente
dal rappresentante della sicurezza - organo legittimato dagli
interessi di cui è portatore e alla cui tutela l'attività
amministrativa è finalizzata - ma gli parteciperà
anche le irregolarità riscontrate tramite consegna della
copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli
aspetti strettamente penali.
Il rispetto di tale procedura può contribuire a far raggiungere
l'obiettivo primario di prevenire il verificarsi o il ripetersi
delle situazioni di rischio, tramite una sistematica verifica
delle situazioni stesse nonché una tempestiva eliminazione
e rimozione delle cause di pericolo.
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