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Assicurazione contro gli infortuni: riflessi sulla sicurezza del lavoro

Luigi Caputo
Capo Sezione Vigilanza Tecnica di Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce

Il D.Lgs. 23/2/2000, n. 38, in attuazione dell'art. 55, co. 1, della L. 17/5/1999, n. 144, costituisce un provvedimento previdenziale che nel riordinare il testo unico INAIL del 1965, il cui apporto alla sicurezza del lavoro è di indubbia efficacia, affronta anche l'aspetto degli investimenti sulla sicurezza, l'entità dei quali comporta una differenziazione della contribuzione obbligatoria. Il miglioramento dei sistemi di sicurezza è promosso attraverso il finanziamento di programmi di concreto adeguamento strutturale e organizzativo alle norme di prevenzione (D.Lgs. n. 626/94) e di progetti per favorire la continua formazione e informazione dei lavoratori.

1. LA SICUREZZA DEL LAVORO E L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI
Il nostro ordinamento positivo ha sempre riconosciuto gli stretti legami naturalmente esistenti tra la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la previdenza (1) degli infortuni medesimi, pur rispettando la reciproca autonomia sia organizzativa che funzionale delle due normative.
Basti pensare che la prima statuizione di un obbligo generale di prevenzione infortuni ha trovato la sua sede nella prima legge sull'assicurazione degli infortuni. Va in proposito ricordato che l'originaria Legge n. 80 del 17 marzo 1898, cui risalgono le radici del nostro sistema prevenzionistico, impose l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ancorché limitata alle industrie pericolose. All'art. 3 di detta legge delega veniva fatto obbligo ai capi o esercenti delle industrie e costruzioni di adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti (successivamente emanati a partire da quello generale di cui al R.D. 18 giugno 1899, n. 230) per prevenire gli infortuni (2).
È anche vero che solo a distanza di mezzo secolo si realizza il passaggio da una "politica di riparazione" del danno economico, in caso di infortunio o malattia professionale, ad una "politica di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore" (così segnata dal dettato costituzionale con gli articoli 32 e 35), tuttavia l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro resta storicamente la matrice normativa che ha dato impulso alla prevenzione.
Il testo unico INAIL del 1965, copia quasi conforme del testo del 1935 che a sua volta riproponeva gli schemi dei precedenti legislativi, contiene, come vedremo meglio con una succinta analisi, previsioni normative di notevole spessore "prevenzionistico" e che vengono arricchite dalle importanti innovazioni apportate dal D.Lgs. 23/2/2000, n. 38. Possiamo dire, in definitiva, che la previdenza degli infortuni costituisce un filone normativo che si affianca quale "tertium genus" alle due branche costituite da quei precetti tesi:
- alla tutela fisica "diretta" (ed esclusiva) del lavoratore (in ispecie la normativa sulla prevenzione "tecnologica oggettiva" degli anni '50 e sulla prevenzione "soggettiva" degli anni '90), comunemente denominata di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- alla tutela fisica "indiretta" (tutela contrattuale, tutela dei minori, dell'apprendistato, delle lavoratrici madri, disciplina dell'orario di lavoro, degli appalti, del lavoro interinale, ecc.).
Tali filoni di normativa di tutela fisica (diretta, indiretta e previdenziale) tendenti comunque, in chiave di concorso, al perseguimento della salute del lavoratore, costituiscono ormai un complesso corpus juris teso alla tutela delle condizioni generali di lavoro (3) che è poi il tratto distintivo della logica della recente normativa comunitaria protesa addirittura alla tutela globale dell'uomo e dell'ambiente (4).
In particolare poi, i settori della sicurezza e dell'igiene del lavoro che sino a qualche decennio fa sono stati in generale oggetto di testi legislativi separati e distinti, non soltanto diventano un tutt'uno ma vengono a fondersi con tutta una serie di altri istituti normativi di tutela indiretta (quale sopra specificata) che, in virtù di una visione globale di tutela, non possono restare fuori dal nuovo contesto normativo della sicurezza del lavoro a trattazione unitaria (5).
Una rapida disamina delle principali norme con diretta valenza prevenzionistica rinvenibili dal T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. n. 1124 del 30/6/1965, deve prioritariamente evidenziare l'istituto della responsabilità civile dell'assicurante. Questo validissimo strumento di "deterrenza prevenzionale" (6), regolamentato dagli artt. 10 e 11 del citato regolamento legislativo dell'assicurazione, riconosce un diritto di regresso all'istituto assicuratore per il recupero delle prestazioni assicurate all'infortunato, ove si possa addebitare al datore di lavoro la colpa dell'infortunio o della malattia professionale. La colpa, desumibile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. scaturirà automaticamente per la violazione di norme antinfortunistiche.
Di indubbia validità sono inoltre i precetti (7) riguardanti le denunce degli infortuni sul lavoro da presentarsi all'istituto assicuratore (art. 53) e all'autorità locale di P.S. (art. 54).
Vanno in proposito evidenziate le modifiche apportate dal D.Lgs. 38/2000 che, con l'art. 25, pone l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 238 e 239 del T.U. sia a carico del datore di lavoro agricolo (per gli operai agricoli a tempo determinato) che a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato (per i lavoratori agricoli autonomi). Prima di tali modifiche detti obblighi di denuncia gravavano sul medico che avesse certificato gli esiti dell'infortunio agricolo.
Per quanto riguarda invece le malattie professionali, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 10 del citato D.Lgs. 38/2000, in aggiunta agli adempimenti già previsti, estende l'onere della trasmissione della copia della denuncia di cui all'art. 139, co. 2, del T.U., oltre che alla A.S.L. anche alla sede dell'INAIL competente per territorio.
Alla trasmissione di detta copia di denuncia dovrà provvedere l'Ispettorato del Lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro) essendo questo il destinatario della denuncia di malattia professionale a carico del medico accertatore.
Altro strumento di notevole finalità prevenzionistica è lo svolgimento dell'inchiesta pretorile di cui agli artt. 56 - 64 - 232 e 240 del T.U., particolarmente funzionale per l'esatta e tempestiva individuazione dell'evento lesivo dell'integrità fisica e della salute del lavoratore, oltre che della sua causalità. Il D.Lgs. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico ha trasferito (art. 236) la funzione delle inchieste infortuni dal Pretore al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro (8).

2. IL RIORDINO DEL T.U. INAIL
Le novità introdotte dal D.Lgs. 38/2000 possono in sintesi così annotarsi:
- introduzione in materia di tariffe e premi di un sistema di bonus - malus sui tassi praticati alle aziende incardinato oltre che sull'andamento infortunistico, anche sulle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza in azienda;
- estensione della sfera dei soggetti assicurati con l'inclusione dei lavoratori parasubordinati, dei dirigenti e degli sportivi professionisti;
- comunicazione istantanea all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti o licenziati;
- disciplina e tutela dell'infortunio "in itinere";
- disciplina e copertura assicurativa del danno biologico.
Il decreto, nel riordinare i predetti e complessi aspetti sulla tutela assicurativa obbligatoria, non poteva non affrontare rilevanti iniziative di promozione e di stimolo per l'attuazione delle norme di sicurezza con specifico richiamo del D.Lgs. 626/94 che costituisce la normativa base di sicurezza ispirata ai principi comunitari.
La normativa di riordino, in attuazione delle specifiche previsioni contenute nei punti l) e q) dell'art. 55 della Legge Delega n.144/99 (9), ha affrontato tali delicati obiettivi secondo una duplicità di soluzioni:
1) introducendo un sistema differenziato delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 3) (10) tenendo conto congiuntamente dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) a mezzo di diversificate tipologie di interventi finanziabili dall'INAIL.
Tale sistema segna il passaggio dal meccanismo finora basato sulla riduzione del premio, in base alle norme dette appunto "premiali" (11), a quello della fruizione di appositi interventi agevolati gestiti dall'INAIL e finalizzati a perseguire una concreta attuazione delle misure di sicurezza (anziché basarsi come nel passato su autodichiarazioni di regolarità del datore di lavoro).
Gli interventi sopraccennati, definiti programmi e progetti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - art. 23 (12) - previsti in via sperimentale per il triennio 1999-2001, riguardano due ordini di soggetti destinatari e due tipi di sostegno:
- programmi di adeguamento della strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro per le piccole e medie imprese e per i settori agricolo e artigianale;
- progetti per favorire l'applicazione delle misure previste dalla normativa di sicurezza dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 (rispettivamente sugli obblighi di informazione e formazione).
È indubbio che la normativa di riordino in argomento abbia toccato, per la materia che qui ci impegna, due "dolenti" note rinvenibili sul cammino del miglioramento delle condizioni di lavoro quale voluto dal nostro legislatore in attuazione dei principi comunitari:
- il problema del costo della sicurezza, particolarmente sentito dalle piccole e medie aziende e in particolare del settore agricolo;
- il problema del ritardo nell'acquisizione della nuova cultura della sicurezza, presupposto basilare per un'efficace attuazione del sistema sicurezza in azienda, con il coinvolgimento partecipativo dei vari protagonisti della prevenzione, in essi compresi , in ispecie, gli stessi lavoratori.
Per tale ultimo aspetto non può non sottolinearsi il ruolo strategico attribuito dal legislatore ai processi di formazione e informazione.
Una particolare attenzione è stata posta, poi, alla realtà agricola con la realizzazione di una banca dati per i rischi professionali in agricoltura (art. 27) in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, nonché informazioni sulle cause e le circostanze degli eventi lesivi. È consentito alle organizzazioni sindacali l'accesso a tale banca dati infortuni.
Ma non può sottacersi, inoltre, laddove il legislatore medesimo rimarca quella sensibilità nei riguardi delle piccole e medie aziende che necessitano di particolari "aiuti" nello sforzo di adeguamento alle misure di sicurezza vigenti, che puntualmente la "rigidità" della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, introdotta dal D.Lgs. 19/12/1994, n. 758, diviene oggetto di "revisioni" e "accomodamenti".
Non equivale infatti a voler rivedere, seppure implicitamente, la rigidità della prescrizione obbligatoria non alternativa alla denuncia penale (art. 20 del D.Lgs. n. 758/94), se il decreto di riordino 38/2000 (ved. artt. 23 - 24) come testé illustrato, introduce la possibilità per il datore di lavoro ancora inadempiente sul piano degli obblighi di sicurezza vigenti, di presentare all'INAIL determinati progetti di adeguamento, peraltro finanziabili con danaro pubblico? Che senso avrebbe se questi non potesse adeguarsi andando indenne da denunce penali concomitanti? Quale datore di lavoro pubblicizzerebbe l'elenco delle sue inosservanze se il relativo programma di adeguamento lo esponesse penalmente ad autodenuncia?
D'altronde va in proposito ricordato che la vecchia diffida dell'Ispettorato del Lavoro (art. 9 del D.P.R. 520/55) alternativa alla denuncia penale, come tutt'ora avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea (13), trovava principalmente valenza in un principio di "utilità sociale" che vedeva preferibile ottenere una rapida eliminazione dell'infrazione accertata, mediante il ravvedimento operoso del responsabile conseguente al formale richiamo della punizione, piuttosto che l'applicazione della pena che non comportava di per sé stessa la cessazione della permanenza del fatto omissivo che era quindi ininfluente alla effettiva eliminazione delle situazioni di pericolo (14).
L'esigenza di eliminare quelle "rigidità" del citato D.Lgs. 758/94 che contrastano con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza del D.Lgs. 626/94 in una logica di partecipazione delle componenti interessate (datore di lavoro e rappresentanze dei lavoratori), era già stata avvertita in passato.
Basti pensare alla decretazione d'urgenza n. 670/96 la quale, benché non convertita, aveva previsto con un ritorno seppur temporaneo alla vecchia "diffida facoltativa", l'estinzione delle contravvenzioni accertate sino al 30 giugno 1997 senza il pagamento della prevista sanzione, una volta verificato l'adempimento della relativa prescrizione.
Inoltre, l'art. 75 della L. 23/12/1998, n. 448 nell'apportare modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, ha previsto la possibilità per il datore di lavoro "in debito" con gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Una volta verificato l'avvenuto adempimento si determina l'estinzione sia dei reati contravvenzionali che delle sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi.
È da ritenere che questo genere di "benefici" che vogliono essere accordati al datore di lavoro ancora inadempiente in materia di sicurezza del lavoro, e che trova giustificazione nelle prioritarie finalità di prevenzione, sarà pure riservato, ancorché non esplicitamente contemplato nella formulazione dei citati artt. 23 e 24 del D.Lgs. 38/2000, a quei datori di lavoro cui sarà accreditata l'ammissione ai previsti finanziamenti da parte dell'INAIL di specifici progetti di adeguamento equivalenti ad un processo di volontaria regolarizzazione delle condizioni di sicurezza.

Note
(1) Piace qui ricordare che la prima forma rinvenibile nell'antichità a livello legislativo, concernente la previdenza in senso proprio, quindi come tutela dei lavoratori, fu l'Editto di Rotari nel 643 d.C. che sembra possa considerarsi la prima realizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori edili, cfr. CIOCCA, "L'evoluzione della previdenza e dell'assistenza", in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, n. 4 - 5/1998, p. 452.
(2) Cfr. il nostro "Sistema sicurezza: cosa, come, quanto è cambiato", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n° 11/1999.
(3) Per il particolare impulso infortunistico in un settore abbisognevole di specifici interventi normativi, è doveroso accennare alla recente legge n. 493 del 2/12/1999, di matrice previdenziale, che estende l'assicurazione contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. Detta legge, nel contempo, conferisce delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (art. 2, co.1).
Per un approfondimento sull'evoluzione della normativa sulla sicurezza domestica cfr. il nostro "Nuove regole nella prevenzione degli infortuni domestici", in Prevenzione & Sicurezza, n. 6/1999, 12.
(4) Cfr. il nostro "Quando la sicurezza sul posto di lavoro riguarda i giovani", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n° 2/2000.
(5) Gli obiettivi di tutela dell'uomo e dell'ambiente, peraltro già presagiti dalla legge di riforma sanitaria (L. 833/78), hanno trovato prioritaria previsione nei principi informatori dello stesso D.Lgs. 626/94 che, all'art. 2, comma 1, lett. g, nel definire il concetto di prevenzione nelle attività Iavorative, non trascura il "rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno". L'art. 4, comma 5, lett. n), inoltre, impone al datore di lavoro tra i vari obblighi, l'adozione di "appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno". Cfr. il nostro - "Le norme di rinvio al D.Lgs 626/94 nelle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n°10/1998.
(6) Cfr. LEACI - CAPUTO - Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, seconda edizione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2000.
(7) Nel T.U. del 1965, in realtà, sono presenti anche numerosi altri precetti pure rilevanti ai fini di prevenzione, quali la previsione dei mezzi dei soccorsi di urgenza e delle visite mediche preventive e periodiche che possono persino essere ripetute per disposizione dell'Ispettorato del Lavoro il quale può altresì disporre che dette visite siano eseguite da medici da esso designati, e dell'onere per il lavoratore di essere allontanato dal lavoro e di non essere rioccupato ove trovato affetto da silicosi ed asbestosi, cfr. LEACI - CAPUTO, "Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali", op. cit., p. 56.
(8) Si vedano sull'argomento, LEACI, "La nuova inchiesta amministrativa in materia di infortuni sul lavoro", in Prevenzione & Sicurezza n. 11-12/1999 e SOPRANI, "La riforma dell'inchiesta infortunistica", in Igiene & Sicurezza del Lavoro, n. 8/1999.
(9) L'art. 55 co. 1, lett. l) e q) della L. n. 144/99 stabilisce quanto segue:
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(………..)
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti Informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo I criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che, annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
(…………)
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera 1), progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
(10) L'art. 3 del D.Lgs. 38/2000 prevede che:
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(11) Norme "premiali" sono state previste:
- nel D.M.18/6/1988 (artt.16 - 17) con la possibilità di una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività, in misura fissa del 15 per cento, in relazione alla effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- nel D.M. 18/3/1996, che ha concesso con decorrenza dall'1/1/1997, per un triennio, la riduzione del 5 per cento del premio INAIL in favore di imprese con meno di sedici addetti risultate in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
- nel D.M. 7/5/1997, modificato dal D.M. 6/8/1997, concernente riduzioni premiali del 10 per cento per un biennio dall'1/1/1997, in favore di imprese edili;
- nella delibera (INAIL) n.1473 del 10/12/1997, contenente regole di attuazione del citato D.M. 7/5/1997.
(12) Articolo 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
(13) Cfr. LEACI-CAPUTO, "La nuova organizzazione per la sicurezza nell'ambito delle normative comunitarie", in Mass. giur. lav., 1996. 142.
(14) Cfr. LEACI-CAPUTO, "Regolarizzazione delle contravvenzioni", in Igiene & Sicurezza del Lavoro, n. 6/1999 e LEACI "La diffida ad adiuvandum e le responsabilità contravvenzionali in materia di sicurezza del lavoro", in Mass. giur. lav., 1997, 520.

 



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