Assicurazione
contro gli infortuni: riflessi sulla sicurezza del lavoro
Luigi
Caputo
Capo Sezione Vigilanza Tecnica di Prevenzione Infortuni e Igiene
del Lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce
Il
D.Lgs. 23/2/2000, n. 38, in attuazione dell'art. 55, co. 1,
della L. 17/5/1999, n. 144, costituisce un provvedimento previdenziale
che nel riordinare il testo unico INAIL del 1965, il cui apporto
alla sicurezza del lavoro è di indubbia efficacia, affronta
anche l'aspetto degli investimenti sulla sicurezza, l'entità
dei quali comporta una differenziazione della contribuzione
obbligatoria. Il miglioramento dei sistemi di sicurezza è
promosso attraverso il finanziamento di programmi di concreto
adeguamento strutturale e organizzativo alle norme di prevenzione
(D.Lgs. n. 626/94) e di progetti per favorire la continua formazione
e informazione dei lavoratori.
1.
LA SICUREZZA DEL LAVORO E L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI
Il nostro ordinamento positivo ha sempre riconosciuto gli stretti
legami naturalmente esistenti tra la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e la previdenza (1) degli infortuni medesimi, pur
rispettando la reciproca autonomia sia organizzativa che funzionale
delle due normative.
Basti pensare che la prima statuizione di un obbligo generale
di prevenzione infortuni ha trovato la sua sede nella prima
legge sull'assicurazione degli infortuni. Va in proposito ricordato
che l'originaria Legge n. 80 del 17 marzo 1898, cui risalgono
le radici del nostro sistema prevenzionistico, impose l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ancorché
limitata alle industrie pericolose. All'art. 3 di detta legge
delega veniva fatto obbligo ai capi o esercenti delle industrie
e costruzioni di adottare le misure prescritte dalle leggi e
dai regolamenti (successivamente emanati a partire da quello
generale di cui al R.D. 18 giugno 1899, n. 230) per prevenire
gli infortuni (2).
È anche vero che solo a distanza di mezzo secolo si realizza
il passaggio da una "politica di riparazione" del
danno economico, in caso di infortunio o malattia professionale,
ad una "politica di tutela della personalità fisica
e morale del lavoratore" (così segnata dal dettato
costituzionale con gli articoli 32 e 35), tuttavia l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro resta storicamente
la matrice normativa che ha dato impulso alla prevenzione.
Il testo unico INAIL del 1965, copia quasi conforme del testo
del 1935 che a sua volta riproponeva gli schemi dei precedenti
legislativi, contiene, come vedremo meglio con una succinta
analisi, previsioni normative di notevole spessore "prevenzionistico"
e che vengono arricchite dalle importanti innovazioni apportate
dal D.Lgs. 23/2/2000, n. 38. Possiamo dire, in definitiva, che
la previdenza degli infortuni costituisce un filone normativo
che si affianca quale "tertium genus" alle due branche
costituite da quei precetti tesi:
- alla tutela fisica "diretta" (ed esclusiva) del
lavoratore (in ispecie la normativa sulla prevenzione "tecnologica
oggettiva" degli anni '50 e sulla prevenzione "soggettiva"
degli anni '90), comunemente denominata di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro;
- alla tutela fisica "indiretta" (tutela contrattuale,
tutela dei minori, dell'apprendistato, delle lavoratrici madri,
disciplina dell'orario di lavoro, degli appalti, del lavoro
interinale, ecc.).
Tali filoni di normativa di tutela fisica (diretta, indiretta
e previdenziale) tendenti comunque, in chiave di concorso, al
perseguimento della salute del lavoratore, costituiscono ormai
un complesso corpus juris teso alla tutela delle condizioni
generali di lavoro (3) che è poi il tratto distintivo
della logica della recente normativa comunitaria protesa addirittura
alla tutela globale dell'uomo e dell'ambiente (4).
In particolare poi, i settori della sicurezza e dell'igiene
del lavoro che sino a qualche decennio fa sono stati in generale
oggetto di testi legislativi separati e distinti, non soltanto
diventano un tutt'uno ma vengono a fondersi con tutta una serie
di altri istituti normativi di tutela indiretta (quale sopra
specificata) che, in virtù di una visione globale di
tutela, non possono restare fuori dal nuovo contesto normativo
della sicurezza del lavoro a trattazione unitaria (5).
Una rapida disamina delle principali norme con diretta valenza
prevenzionistica rinvenibili dal T.U. sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. n. 1124
del 30/6/1965, deve prioritariamente evidenziare l'istituto
della responsabilità civile dell'assicurante. Questo
validissimo strumento di "deterrenza prevenzionale"
(6), regolamentato dagli artt. 10 e 11 del citato regolamento
legislativo dell'assicurazione, riconosce un diritto di regresso
all'istituto assicuratore per il recupero delle prestazioni
assicurate all'infortunato, ove si possa addebitare al datore
di lavoro la colpa dell'infortunio o della malattia professionale.
La colpa, desumibile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. scaturirà
automaticamente per la violazione di norme antinfortunistiche.
Di indubbia validità sono inoltre i precetti (7) riguardanti
le denunce degli infortuni sul lavoro da presentarsi all'istituto
assicuratore (art. 53) e all'autorità locale di P.S.
(art. 54).
Vanno in proposito evidenziate le modifiche apportate dal D.Lgs.
38/2000 che, con l'art. 25, pone l'obbligo di denuncia degli
infortuni sul lavoro di cui agli artt. 238 e 239 del T.U. sia
a carico del datore di lavoro agricolo (per gli operai agricoli
a tempo determinato) che a carico del titolare del nucleo di
appartenenza dell'infortunato (per i lavoratori agricoli autonomi).
Prima di tali modifiche detti obblighi di denuncia gravavano
sul medico che avesse certificato gli esiti dell'infortunio
agricolo.
Per quanto riguarda invece le malattie professionali, il terzo
periodo del quarto comma dell'art. 10 del citato D.Lgs. 38/2000,
in aggiunta agli adempimenti già previsti, estende l'onere
della trasmissione della copia della denuncia di cui all'art.
139, co. 2, del T.U., oltre che alla A.S.L. anche alla sede
dell'INAIL competente per territorio.
Alla trasmissione di detta copia di denuncia dovrà provvedere
l'Ispettorato del Lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro
della Direzione Provinciale del Lavoro) essendo questo il destinatario
della denuncia di malattia professionale a carico del medico
accertatore.
Altro strumento di notevole finalità prevenzionistica
è lo svolgimento dell'inchiesta pretorile di cui agli
artt. 56 - 64 - 232 e 240 del T.U., particolarmente funzionale
per l'esatta e tempestiva individuazione dell'evento lesivo
dell'integrità fisica e della salute del lavoratore,
oltre che della sua causalità. Il D.Lgs. 51 del 1998
istitutivo del giudice unico ha trasferito (art. 236) la funzione
delle inchieste infortuni dal Pretore al Servizio Ispezione
del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro (8).
2.
IL RIORDINO DEL T.U. INAIL
Le novità introdotte dal D.Lgs. 38/2000 possono in sintesi
così annotarsi:
- introduzione in materia di tariffe e premi di un sistema di
bonus - malus sui tassi praticati alle aziende incardinato oltre
che sull'andamento infortunistico, anche sulle iniziative finalizzate
al miglioramento della sicurezza in azienda;
- estensione della sfera dei soggetti assicurati con l'inclusione
dei lavoratori parasubordinati, dei dirigenti e degli sportivi
professionisti;
- comunicazione istantanea all'INAIL del codice fiscale dei
lavoratori assunti o licenziati;
- disciplina e tutela dell'infortunio "in itinere";
- disciplina e copertura assicurativa del danno biologico.
Il decreto, nel riordinare i predetti e complessi aspetti sulla
tutela assicurativa obbligatoria, non poteva non affrontare
rilevanti iniziative di promozione e di stimolo per l'attuazione
delle norme di sicurezza con specifico richiamo del D.Lgs. 626/94
che costituisce la normativa base di sicurezza ispirata ai principi
comunitari.
La normativa di riordino, in attuazione delle specifiche previsioni
contenute nei punti l) e q) dell'art. 55 della Legge Delega
n.144/99 (9), ha affrontato tali delicati obiettivi secondo
una duplicità di soluzioni:
1) introducendo un sistema differenziato delle tariffe dei premi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (art. 3) (10) tenendo conto congiuntamente dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui
al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) a mezzo di diversificate tipologie di interventi finanziabili
dall'INAIL.
Tale sistema segna il passaggio dal meccanismo finora basato
sulla riduzione del premio, in base alle norme dette appunto
"premiali" (11), a quello della fruizione di appositi
interventi agevolati gestiti dall'INAIL e finalizzati a perseguire
una concreta attuazione delle misure di sicurezza (anziché
basarsi come nel passato su autodichiarazioni di regolarità
del datore di lavoro).
Gli interventi sopraccennati, definiti programmi e progetti
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - art. 23 (12)
- previsti in via sperimentale per il triennio 1999-2001, riguardano
due ordini di soggetti destinatari e due tipi di sostegno:
- programmi di adeguamento della strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro per le piccole
e medie imprese e per i settori agricolo e artigianale;
- progetti per favorire l'applicazione delle misure previste
dalla normativa di sicurezza dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs.
626/94 (rispettivamente sugli obblighi di informazione e formazione).
È indubbio che la normativa di riordino in argomento
abbia toccato, per la materia che qui ci impegna, due "dolenti"
note rinvenibili sul cammino del miglioramento delle condizioni
di lavoro quale voluto dal nostro legislatore in attuazione
dei principi comunitari:
- il problema del costo della sicurezza, particolarmente sentito
dalle piccole e medie aziende e in particolare del settore agricolo;
- il problema del ritardo nell'acquisizione della nuova cultura
della sicurezza, presupposto basilare per un'efficace attuazione
del sistema sicurezza in azienda, con il coinvolgimento partecipativo
dei vari protagonisti della prevenzione, in essi compresi ,
in ispecie, gli stessi lavoratori.
Per tale ultimo aspetto non può non sottolinearsi il
ruolo strategico attribuito dal legislatore ai processi di formazione
e informazione.
Una particolare attenzione è stata posta, poi, alla realtà
agricola con la realizzazione di una banca dati per i rischi
professionali in agricoltura (art. 27) in modo da rilevare informazioni
su specifici andamenti infortunistici, nonché informazioni
sulle cause e le circostanze degli eventi lesivi. È consentito
alle organizzazioni sindacali l'accesso a tale banca dati infortuni.
Ma non può sottacersi, inoltre, laddove il legislatore
medesimo rimarca quella sensibilità nei riguardi delle
piccole e medie aziende che necessitano di particolari "aiuti"
nello sforzo di adeguamento alle misure di sicurezza vigenti,
che puntualmente la "rigidità" della procedura
estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, introdotta dal D.Lgs. 19/12/1994, n. 758,
diviene oggetto di "revisioni" e "accomodamenti".
Non equivale infatti a voler rivedere, seppure implicitamente,
la rigidità della prescrizione obbligatoria non alternativa
alla denuncia penale (art. 20 del D.Lgs. n. 758/94), se il decreto
di riordino 38/2000 (ved. artt. 23 - 24) come testé illustrato,
introduce la possibilità per il datore di lavoro ancora
inadempiente sul piano degli obblighi di sicurezza vigenti,
di presentare all'INAIL determinati progetti di adeguamento,
peraltro finanziabili con danaro pubblico? Che senso avrebbe
se questi non potesse adeguarsi andando indenne da denunce penali
concomitanti? Quale datore di lavoro pubblicizzerebbe l'elenco
delle sue inosservanze se il relativo programma di adeguamento
lo esponesse penalmente ad autodenuncia?
D'altronde va in proposito ricordato che la vecchia diffida
dell'Ispettorato del Lavoro (art. 9 del D.P.R. 520/55) alternativa
alla denuncia penale, come tutt'ora avviene negli altri Paesi
dell'Unione Europea (13), trovava principalmente valenza in
un principio di "utilità sociale" che vedeva
preferibile ottenere una rapida eliminazione dell'infrazione
accertata, mediante il ravvedimento operoso del responsabile
conseguente al formale richiamo della punizione, piuttosto che
l'applicazione della pena che non comportava di per sé
stessa la cessazione della permanenza del fatto omissivo che
era quindi ininfluente alla effettiva eliminazione delle situazioni
di pericolo (14).
L'esigenza di eliminare quelle "rigidità" del
citato D.Lgs. 758/94 che contrastano con l'obiettivo del miglioramento
delle condizioni di sicurezza del D.Lgs. 626/94 in una logica
di partecipazione delle componenti interessate (datore di lavoro
e rappresentanze dei lavoratori), era già stata avvertita
in passato.
Basti pensare alla decretazione d'urgenza n. 670/96 la quale,
benché non convertita, aveva previsto con un ritorno
seppur temporaneo alla vecchia "diffida facoltativa",
l'estinzione delle contravvenzioni accertate sino al 30 giugno
1997 senza il pagamento della prevista sanzione, una volta verificato
l'adempimento della relativa prescrizione.
Inoltre, l'art. 75 della L. 23/12/1998, n. 448 nell'apportare
modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo, ha previsto la possibilità per il datore
di lavoro "in debito" con gli obblighi in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di
chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di
un termine per la regolarizzazione. Una volta verificato l'avvenuto
adempimento si determina l'estinzione sia dei reati contravvenzionali
che delle sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi.
È da ritenere che questo genere di "benefici"
che vogliono essere accordati al datore di lavoro ancora inadempiente
in materia di sicurezza del lavoro, e che trova giustificazione
nelle prioritarie finalità di prevenzione, sarà
pure riservato, ancorché non esplicitamente contemplato
nella formulazione dei citati artt. 23 e 24 del D.Lgs. 38/2000,
a quei datori di lavoro cui sarà accreditata l'ammissione
ai previsti finanziamenti da parte dell'INAIL di specifici progetti
di adeguamento equivalenti ad un processo di volontaria regolarizzazione
delle condizioni di sicurezza.
Note
(1) Piace qui ricordare che la prima forma rinvenibile nell'antichità
a livello legislativo, concernente la previdenza in senso proprio,
quindi come tutela dei lavoratori, fu l'Editto di Rotari nel
643 d.C. che sembra possa considerarsi la prima realizzazione
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori
edili, cfr. CIOCCA, "L'evoluzione della previdenza e dell'assistenza",
in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, n.
4 - 5/1998, p. 452.
(2) Cfr. il nostro "Sistema sicurezza: cosa, come, quanto
è cambiato", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro,
n° 11/1999.
(3) Per il particolare impulso infortunistico in un settore
abbisognevole di specifici interventi normativi, è doveroso
accennare alla recente legge n. 493 del 2/12/1999, di matrice
previdenziale, che estende l'assicurazione contro il rischio
infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
Detta legge, nel contempo, conferisce delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione (art. 2, co.1).
Per un approfondimento sull'evoluzione della normativa sulla
sicurezza domestica cfr. il nostro "Nuove regole nella
prevenzione degli infortuni domestici", in Prevenzione
& Sicurezza, n. 6/1999, 12.
(4) Cfr. il nostro "Quando la sicurezza sul posto di lavoro
riguarda i giovani", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro,
n° 2/2000.
(5) Gli obiettivi di tutela dell'uomo e dell'ambiente, peraltro
già presagiti dalla legge di riforma sanitaria (L. 833/78),
hanno trovato prioritaria previsione nei principi informatori
dello stesso D.Lgs. 626/94 che, all'art. 2, comma 1, lett. g,
nel definire il concetto di prevenzione nelle attività
Iavorative, non trascura il "rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".
L'art. 4, comma 5, lett. n), inoltre, impone al datore di lavoro
tra i vari obblighi, l'adozione di "appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno". Cfr. il nostro - "Le norme di rinvio al
D.Lgs 626/94 nelle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e igiene del lavoro", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro,
n°10/1998.
(6) Cfr. LEACI - CAPUTO - Sicurezza sul lavoro e responsabilità
penali, seconda edizione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2000.
(7) Nel T.U. del 1965, in realtà, sono presenti anche
numerosi altri precetti pure rilevanti ai fini di prevenzione,
quali la previsione dei mezzi dei soccorsi di urgenza e delle
visite mediche preventive e periodiche che possono persino essere
ripetute per disposizione dell'Ispettorato del Lavoro il quale
può altresì disporre che dette visite siano eseguite
da medici da esso designati, e dell'onere per il lavoratore
di essere allontanato dal lavoro e di non essere rioccupato
ove trovato affetto da silicosi ed asbestosi, cfr. LEACI - CAPUTO,
"Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali",
op. cit., p. 56.
(8) Si vedano sull'argomento, LEACI, "La nuova inchiesta
amministrativa in materia di infortuni sul lavoro", in
Prevenzione & Sicurezza n. 11-12/1999 e SOPRANI, "La
riforma dell'inchiesta infortunistica", in Igiene &
Sicurezza del Lavoro, n. 8/1999.
(9) L'art. 55 co. 1, lett. l) e q) della L. n. 144/99 stabilisce
quanto segue:
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(
..)
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione
di congrue risorse economiche, la cui entità sarà
definita con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, dirette a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture
e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene
del lavoro, in attuazione del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per
favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti
e prodotti Informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio
di amministrazione dell'Istituto secondo I criteri di priorità
che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro
da approvare, da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto
di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalità di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonché l'entità
delle risorse che, annualmente l'Istituto destinerà al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene;
(
)
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme
annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere
o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità
approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga
a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera 1), progetti
per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono
tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
(10) L'art. 3 del D.Lgs. 38/2000 prevede che:
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo
1 sono approvate, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, le relative modalità di applicazione,
tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma
1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di
entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in
essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente
al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere
finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo
unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività
espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori
autonomi artigiani, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli
tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria,
consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche
in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare
il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti
dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione
delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo
44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95
per cento dell'importo così determinato. Limitatamente
all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma,
e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive
modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale
di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative
modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta
al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura
è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire
700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera
o), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni
attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi
annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
(11) Norme "premiali" sono state previste:
- nel D.M.18/6/1988 (artt.16 - 17) con la possibilità
di una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa nei
primi due anni dalla data di inizio dell'attività, in
misura fissa del 15 per cento, in relazione alla effettiva situazione
dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- nel D.M. 18/3/1996, che ha concesso con decorrenza dall'1/1/1997,
per un triennio, la riduzione del 5 per cento del premio INAIL
in favore di imprese con meno di sedici addetti risultate in
regola con le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
- nel D.M. 7/5/1997, modificato dal D.M. 6/8/1997, concernente
riduzioni premiali del 10 per cento per un biennio dall'1/1/1997,
in favore di imprese edili;
- nella delibera (INAIL) n.1473 del 10/12/1997, contenente regole
di attuazione del citato D.M. 7/5/1997.
(12) Articolo 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza
e igiene del lavoro
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL,
apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa
comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole
e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e
22 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da
rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo
di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sono determinate, in misura percentuale,
sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche
da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti,
avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta
più accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle
finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai
programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei
principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di
cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
(13) Cfr. LEACI-CAPUTO, "La nuova organizzazione per la
sicurezza nell'ambito delle normative comunitarie", in
Mass. giur. lav., 1996. 142.
(14) Cfr. LEACI-CAPUTO, "Regolarizzazione delle contravvenzioni",
in Igiene & Sicurezza del Lavoro, n. 6/1999 e LEACI "La
diffida ad adiuvandum e le responsabilità contravvenzionali
in materia di sicurezza del lavoro", in Mass. giur. lav.,
1997, 520.
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