I
lavoratori autonomi nei cantieri
Luigi
Caiazza
Dirigente Servizio Coordinamento Ispezione del Lavoro
Il
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, modificato dal D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528, ha apportato delle profonde innovazioni nell'ambito
della organizzazione della sicurezza nei cantieri, così
come il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 le ha apportate nell'ambito
dell'organizzazione della sicurezza più in generale.
Un esame globale del decreto 494 non è certamente possibile
con una breve nota di commento che non può limitarsi
che a determinati, particolari aspetti.
Uno di questi, senz'altro innovativo, è rinvenibile nell'art.
7, riferito agli obblighi dei lavoratori autonomi.
Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494, tutte le disposizioni
di legge protezionistiche e, comunque, di tutela fisica, hanno
indirizzato il loro campo di applicazione al lavoro dipendente
ovvero a lavoratori autonomi equiparati a lavoratori dipendenti
(soci delle cooperative di produzione e lavoro, soci di società
di fatto che prestano attività lavorativa all'interno
delle società - art. 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626), a soggetti che pur non essendo lavoratori "stricto
sunsu", svolgano comunque attività in ambienti organizzati
ove sono presenti rischi analoghi a quelli ove viene prestata
attività lavorativa (gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisiologici e biologici).
Una profonda svolta sembra ora segnarla il citato art. 7 del
D.Lgs. 494/96.
In base a tale disposizione vengono imposti alcuni obblighi
ai lavoratori autonomi che esercitano "direttamente"
la propria attività nei cantieri.
Trattasi dunque di una prestazione che il lavoratore autonomo
effettua personalmente nel cantiere, indipendentemente dalla
presenza alle di lui dipendenze di altro personale.
Indipendentemente dunque dalla circostanza che il "lavoratore
autonomo", rispetto all'organizzazione del cantiere, sia
a sua volta datore di lavoro o meno, è tenuto per la
propria personale tutela, ad una serie di obblighi.
Tali obblighi si riferiscono:
A) alla utilizzazione delle attrezzature di lavoro, che dovrà
avvenire in conformità alle disposizioni del Titolo III
del Decreto Legislativo 626/94.
Secondo tali disposizioni esistono degli obblighi a carico dei
datori di lavoro (art. 35) (1) ed altri a carico dei lavoratori
(art. 39).
Riportando poi l'osservazione alle definizioni che dà
l'art. 34 della attrezzatura di lavoro, risulta che come tale
deve intendersi "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro".
Da rilevare ancora che, sempre l'art. 34 definisce l'uso di
una attrezzatura di lavoro: "qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio
o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio".
Premesso tutto quanto sopra, deve ritenersi che allorché
il citato art. 7 dispone che "i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri
utilizzano le attrezzature in conformità alle disposizioni"
di legge sopra richiamate, viene imposto un chiaro precetto
in capo al lavoratore autonomo che è quello, appunto,
del rispetto della norma riguardante le attrezzature di lavoro.
Precetto che si estende altresì all'obbligo di far si
che le stesse attrezzature soddisfino alle "disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori stessi ad essi applicabili", nonché
al regime giuridico delle verifiche, quando previste.
Deve trattarsi in ogni caso, per l'esame della problematica
in questione, di attrezzature di proprietà del lavoratore
autonomo che le pone in uso per la "propria attività
nei cantieri".
Se si trattasse infatti di attrezzature del "datore di
lavoro" tutti gli obblighi di cui è cenno sarebbero
a carico dello stesso datore di lavoro, ciò ai sensi
del terzo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1957, n. 547
allorché è chiaramente sancito che "nel caso
in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso (al lavoratore
autonomo) macchine e attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione
dei lavori (dell'attività professionale o del mestiere
che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare),
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi
di sicurezza previsti dal presente decreto" (D.P.R. 547/55).
Poiché dall'esame dell'art. 7 del D.Lgs. 494/96 citato
emerge che il lavoratore autonomo assorbe in se stesso, in quanto
applicabili, gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore,
occorre soffermare l'attenzione sui predetti distinti obblighi.
Analizzando dunque gli obblighi come datore di lavoro (art.
34), il lavoratore autonomo dovrà:
1) mettere a propria disposizione (fornirsi) attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute;
2) attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro e non utilizzare dette attrezzature per operazioni
(e secondo condizioni) per le quali non sono adatte;
3) all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il lavoratore
autonomo deve prendere in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro
da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4) deve altresì prendere le misure necessarie affinché
le attrezzature siano:
a) installate in conformità delle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) al fine di garantire oggetto di idonea manutenzione nel tempo
le disposizioni legislative e regolamentari e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
Infine, in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore (autonomo) interessato dovrà essere "qualificato"
in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Come lavoratori, i lavoratori autonomi, dovranno attenersi alle
disposizioni previste dall'art. 39. In particolare essi:
- dovranno utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti
(2);
- dovranno avere cura delle attrezzature disponibili;
- non vi dovranno apportare modifiche di propria iniziativa.
I lavoratori autonomi, sempre in merito all'uso delle attrezzature,
dovranno attenersi alle disposizioni previste dal D.P.R. n.
547/55, con particolare riguardo agli artt. 52, 53 e 374 nonché
quelle previste dall'art. 20 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
tenendo conto delle variazioni disposte dall'art. 36 del D.Lgs.
626/94 (3).
B) Alla utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 626/94.
L'art. 40 del D.Lgs. n. 626/94 dà una precisa definizione
del dispositivo di protezione individuale (DPI) ritenendo tale
"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo".
Il successivo art. 42 oltre a dettare alcune modalità
d'uso, richiama poi le disposizioni previste dal Decreto Legislativo
4 dicembre 1992, n. 475. Con tale decreto, infatti, è
stata data attuazione alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio
21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri, appunto, ai dispositivi di protezione individuale.
C) Ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Tali indicazioni riguardano direttamente gli obblighi che l'art.
5 del D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99, pone
a carico del coordinatore per l'esecuzione. Tra questi è
da porre in particolare rilievo, per la parte che qui interessa:
a) la verifica, "con opportune azioni di coordinamento
e controllo l'applicazione, da parte
dei lavoratori autonomi
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 12 (D.Lgs. 494/96) e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro";
b) l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
c) la segnalazione al committente od al responsabile dei lavori,
"previa contestazione scritta
ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni" di cui
all'art. 7 in esame nonché alle "prescrizioni del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12"
e propone la sospensione dei lavori, "l'allontanamento
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto".
Esaminando ora l'art. 23 del D.Lgs. 494/96, emerge che il decreto
legislativo ha previsto apposita ipotesi contravvenzionale a
carico dei lavoratori autonomi. Tali ipotesi riguardano:
- la violazione all'art. 7, comma 1, che fa riferimento al corretto
uso delle attrezzature, secondo gli obblighi individuati nel
Titolo III del D.Lgs. 626/94 e di cui si è fatto sopra
cenno (lett. A);
- la violazione all'art. 12, comma 3.
Tale ultima disposizione richiama l'obbligo dei lavoratori autonomi
di attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento
sopra richiamato nonché nel piano operativo di sicurezza.
Vi è da rilevare in proposito a tale obbligo, che mentre
il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dal
coordinatore per la progettazione, il quale nella sua redazione
tiene conto delle misure di prevenzione e dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più
imprese o "dei lavoratori autonomi" (art. 12, comma
1), il piano operativo di sicurezza è redatto dal datore
di lavoro dell'impresa esecutrice.
Quest'ultima redige il proprio "piano" in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
n. 626/94.
A questo punto occorre però verificare se il "lavoratore
autonomo" presente all'interno del cantiere, operi alle
"dirette dipendenze", cioè con contratto di
appalto d'opera stipulato con il committente i lavori (come
definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), ovvero alle "dirette
dipendenze" dell'impresa esecutrice, con contratto d'opera
stipulato con quest'ultima (come individuato dall'art. 9).
Nella prima ipotesi la violazione ipotizzata dall'art. 23 e
riguardante l'art. 12, comma 3, potrà riferirsi soltanto
alla inosservanza del piano di sicurezza e coordinamento; nella
seconda ipotesi, invece, la inosservanza o le inosservanze possono
riguardare, distintamente, i due piani, quindi anche quello
operativo redatto dal datore di lavoro esecutore dell'opera.
Tutto quanto sopra, porta alla conclusione che nei cantieri
edili, contrariamente a quanto avviene negli altri settori -
con esclusione per l'uso di apparecchi radiogeni, o sostanze
radioattive, (art. 64, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230), anche
da parte dei lavoratori autonomi vi è l'obbligo, sanzionato,
dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione
contro gli infortuni, nei termini e per le ipotesi sopra indicate.
Trattasi di sanzioni penali in quanto esse sono punite con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila ad un milione.
Note
(1) Come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 359, che
attua la direttiva 95/63 CE, che modifica a sua volta la direttiva
89/655 CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute
per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(2) Nell'uso delle attrezzature di lavoro, gli artt. 37 e 38
del D.Lgs. 626/94 fanno obbligo ai datori di lavoro affinché:
- per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
È obbligatorio infine il possesso di una formazione adeguata
all'uso delle attrezzature di lavoro e per quelle che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari, un addestramento
adeguato e specifico che li mette in grado di usare tali attrezzature
in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone.
(3) L'art. 36 del D.Lgs. 626/94, ha integrato con appositi commi
i citati art. 52, 53 e 374 del D.P.R. 547/55, nonché
l'art. 20 del D.P.R. 303/56 con particolare riferimento alle
attrezzature di lavoro.
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