Le
figure dei "collaboratori tecnici necessari" del datore
di lavoro
Elio
Leaci
Dirigente superiore a.r. Ministero del Lavoro
L'emanazione
del D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio u.s. ci consente ancora una
volta di tornare sulla necessità di una istituzionalizzazione
della figura dell'operatore per la sicurezza (o, per meglio
dire, dello "operatore per la sicurezza dei luoghi di lavoro")
(1).
Con il decreto in questione il nostro legislatore - peraltro,
debitamente recependo la direttiva comunitaria n. 35 del 1996
- ha sentito la necessità di configurare in modo formale
la qualificazione professionale dei "consulenti per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose", mentre lascia
ancora senza certificazione ufficiale la capacità professionale
di colui che insistiamo ad indicare col nome di "operatore
per la sicurezza", al cui ausilio l'imprenditore possa
far sicuro affidamento per un corretto adempimento del proprio
debito di sicurezza (2) nei confronti dei lavoratori occupati.
Ci si preoccupa ancora - così come si è fatto,
a suo tempo, per i "coordinatori per la progettazione"
e per i "coordinatori per l'esecuzione" nei lavori
edili e di ingegneria civile - della qualificazione di figure
di consulenti aziendali, tutto sommato, a respiro limitato,
mentre si lascia "al libero mercato" la scelta di
un collaboratore dell'imprenditore/datore di lavoro destinato
allo svolgimento di una attività assolutamente più
complessa in quanto tesa a perseguire la "tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti
i settori di attività privati e pubblici" (art.
1, comma 1, del D.Lgs. n. 626/94).
Non ha chi non veda come l'esercizio della consulenza aziendale
per la sicurezza comporti la conoscenza di una vasta e complessa
normativa speciale (oltre 45 provvedimenti legislativi: dal
D.P.R. n. 547/55 al D.P.R.n. 303/56, dal D.Lgs. n. 626/94 al
D.Lgs. n. 494/96, al D.Lgs. n. 230/95, ecc., con una articolazione
impressionante), mentre il "consulente per la sicurezza
dei trasporti di merci pericolose" deve essenzialmente
conoscere il "codice della strada" (oggetto del D.Lgs.
n. 285/92) ed il D.Lgs. n. 41/99 relativo al trasporto per ferrovia
delle merci pericolose. Altrettanto dicasi per i "coordinatori
per la progettazione e l'esecuzione" nei lavori edili la
cui conoscenza specifica è, anche qui essenzialmente,
limitata alle normative speciali del settore, e quindi al D.P.R.
n. 164/56, al D.Lgs. n. 494 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99
ed alla normativa sui lavori pubblici (da ultimo, la Legge n.
415/98, cd. "Merloni ter").
Va inoltre considerato che la partecipazione collaborativa del
"consulente aziendale per la sicurezza del lavoro e dei
luoghi di lavoro" non può non conoscere la "normativa
ambientale", anche solo al fine di valutare l'impatto sull'ambiente
dei sempre più vasti rischi degli altrettanto sempre
più sofisticati processi industriali, e - quel che più
conta - non può essere completamente digiuno dei principi
giuridici su cui si fonda il debito di sicurezza e la responsabilità
penale, amministrativa e civile del datore di lavoro: non si
può correttamente fare sicurezza del lavoro se non si
conoscono anche le regole che disciplinano il lavoro subordinato
ed il lavoro autonomo, la materia relativa al delitto colposo
ed alle contravvenzioni, il procedimento oblativo delle contravvenzioni,
l'assicurazione previdenziale contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, la vigilanza autoritativa e le
forme con cui viene esercitata dagli organi (al plurale e con
varietà di poteri!) cui è assegnata.
Vediamo, in estrema sintesi, i caratteri salienti di ognuna
delle suddette figure, cominciando proprio dall'ultima istituita.
A)
IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
Così come recita la definizione che della figura dà
lo stesso decreto, consulente per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose (su strada, per ferrovia o per via navigabile)
è "ogni persona designata dal capo dell'impresa
per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo
4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5"
(art.1, co.1, lett. c). Diventa pertanto necessario, per una
corretta designazione del proprio collaboratore (3) da parte
del "capo dell'impresa" (quale definito nella lett.
c dello stesso art.1), che il designando, interno od esterno
all'organizzazione aziendale (art. 3, comma 2), sia in possesso
di un certificato di formazione professionale che "deve
indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità
di trasporto per le quali è stato rilasciato" (art.
5, co. 3). Il certificato viene rilasciato dal Ministero dei
Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri
- a seguito del superamento di un apposito esame (stesso art.
5, co.1) ed ha una validità limitata a 5 anni, con possibilità
di rinnovo per altri 5 anni a seguito di esito favorevole di
apposita prova di controllo (da effettuarsi nel corso dell'anno
immediatamente precedente la scadenza del termine) volta ad
accertare sia il permanere delle conoscenze "dei rischi
inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di
merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia",
poste a base del 1° esame, e sia l'acquisizione della conoscenza
delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia
(sempre art.1, comma 4). Un intero allegato al decreto, il n.
II, elenca pedissequamente le "conoscenze da verificare
ai fini del rilascio del certificato" di cui trattasi,
ed in particolare: a) le misure generali di prevenzione e di
sicurezza e b) le disposizioni relative al modo di trasporto
utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie,
dalle convenzioni e dagli accordi internazionali".
Il provvedimento legislativo consente anche una "attestazione
con valenza ridotta" mediante una qualificazione limitata
a determinati tipi di merci pericolose (esplosivi; gas; materie
radioattive; solidi e liquidi; prodotti petroliferi ) o a determinate
modalità di trasporto"(art. 5, co. 2).
Il
soggetto in questione, così "qualificato",
una volta ottenuto l'incarico da parte del "capo dell'impresa"
(4), è tenuto all'esame delle prassi e procedure relative
alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di
merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali
merci (analiticamente indicate nell'allegato I), ed in particolare
all'esame:
- delle procedure volte a far rispettare le norme in materia
di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- delle prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione,
all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi
particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- delle procedure di verifica del materiale utilizzato per il
trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico
o scarico;
- del possesso, da parte del personale interessato dell'impresa,
di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- dell'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali
incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza
durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di
carico o scarico;
- del ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni
sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi
constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o
durante le operazioni di carico o scarico;
- dell'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione
di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- della considerazione delle disposizioni legislative e delle
particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose,
per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o
altri interessati;
- della verifica che il personale incaricato del trasporto di
merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci
disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- dell'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi
al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali
merci;
- dell'istituzione di procedure di verifica volte a garantire
la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e
delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto
e la loro conformità alle normative;
- dell'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza
delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
Il
consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose,
in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure sopra
indicate (5), redige (a cadenza annuale ovvero ogniqualvolta
intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure
medesime ovvero ancora nel caso di incidente rilevante) una
relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività
dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero
strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia
di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché
per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni
ottimali di sicurezza (art. 4).
B)
L'ESPERTO QUALIFICATO
Come abbiamo appena visto, anche il trasporto di materiale radioattivo,
come merce di classe c) (art.5, comma 2, D.Lgs. n. 40/00), impone
al "capo dell'impresa" di trasporto di ricorrere obbligatoriamente
all'ausilio dello specifico "consulente" (in possesso,
per il caso di specie, della semplice "attestazione con
valenza ridotta").
Il trasporto di materiale radioattivo trova però specifica
regolamentazione anche negli artt. 21, 32 e 125 del D.Lgs. n.
230/95, recante "attuazione delle direttive Euratom 80/836,
84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti", la quale, a sua volta, prevede come figura
di "collaboratore necessario" (artt. 12 e 77) del
datore di lavoro delle imprese estrattive, di commercializzazione
e utilizzatrice del materiale radioattivo, oltre che di smaltimento
dei relativi rifiuti, la figura dell'esperto qualificato, di
quella persona cioè che "possiede le cognizioni
e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni,
esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico
o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento
dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione"
(art. 6, comma 1, lett. g).
In altri e più consistenti termini, l'"esperto qualificato"
è la persona a cui, con l'eventuale ausilio di addetti
specializzati (art. 77, comma 3), deve essere affidata, ove
necessaria ai sensi dell'art.75, la sorveglianza fisica dei
lavoratori e degli ambienti di lavoro per la prevenzione dei
rischi dalle radiazioni ionizzanti, anche con riferimento alla
protezione della popolazione. L'esperto qualificato, infatti,
ai sensi dell'art. 79 del Decreto 230, nell'esercizio della
sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro ed in collaborazione
con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8 del D.Lgs. n. 626/94 (art. 80, comma 3), "deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art.
61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei
compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli
previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei
dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare,
dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di
installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione
delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a
tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni
le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza
fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate
alle stesse (art. 61, comma 2);
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi
e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione
nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni
di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore
di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da
compiere in caso di incidente" (6).
L'esperto qualificato, ai sensi del comma 7 dell'art. 75, deve
altresì procedere alle analisi e valutazioni necessarie
ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione
secondo i princìpi appositamente previsti.
Va, peraltro, precisato che anche le funzioni prevenzionali
dell'esperto qualificato (attività qui non consentita,
ex art 59, comma 2, al datore di lavoro, al dirigente ed al
preposto dell'attività estrattiva o utilizzatrice, oltre
che ai funzionari addetti alla vigilanza autoritativa), sono
munite di tutela sanzionatoria penale (art. 139) alla quale
si aggiunge quella amministrativa della sospensione temporanea
dalle funzioni e, nei casi più gravi, della cancellazione
dagli elenchi di cui diremo appresso (art. 93); provvedimenti
questi che determinano la impossibilità di esercitare
oltre detta attività professionale (7). Infatti, anche
la qualificazione dell'esperto qualificato - come prescrive
la legge nel definirne la figura - deve essere "riconosciuta
secondo le procedure stabilite nel presente decreto" le
quali, nel riservare la attività in questione a specifiche
figure di professionisti tecnici, prevedono - a sicura certificazione
della capacità tecnica e professionale - il loro inserimento
in appositi elenchi nominativi tenuti dall'Ispettorato Medico
Centrale del Lavoro a seguito di un esame di "abilitazione",
espletato a cadenza annuale (8).
Gli elenchi in questione hanno riguardo ai seguenti gradi di
abilitazione: -a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che
accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo,
inferiore a 400 kV; -b) abilitazione di secondo grado, per la
sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene
con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV
e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni
la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido,
sia non superiore a 104 neutroni al secondo; -c) abilitazione
di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come
definiti all'art. 7 del capo II dello stesso Decreto n. 230
e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b).
Al I e II grado possono accedere i periti industriali con specializzazione
elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica,
radiotecnica, chimica, fisica o meccanica. Il III grado è,
invece, riservato ai laureati in fisica, in fisica e matematica,
in chimica, in chimica industriale ed in ingegneria, che abbiano
peraltro esercitato almeno 1 anno l'attività di radioprotezione
che siano in possesso di diploma universitario di specializzazione
o perfezionamento nella particolare materia (art. 11 del D.P.R.
n. 1150/72); anche per essi, quindi, l'abilitazione al I e II
grado costituisce il naturale accesso alla specifica professione.
Agli elenchi di I e II grado possono, altresì, accedere
i laureati in medicina e chirurgia (con specializzazione in
radiologia o in medicina nucleare), ma costoro possono esercitare
le funzioni prevenzionali soltanto nell'ambito delle attività
sanitarie.
C)
I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
Anche queste figure di collaboratori "necessari" del
debitore di sicurezza, nel caso di specie rappresentato dal
"committente" (9), da colui cioè che appalta
i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
494/96, trovano definizione nello stesso decreto (art. 2) come
i soggetti che, muniti di:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura, nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario
o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
sono incaricati dal committente medesimo (definito anch'esso
nell'art. 2 del Decreto 494) a svolgere le funzioni prevenzionali
indicate nei successivi artt. 4 e 5.
Essi devono essere, altresì, in possesso di attestato
di frequenza ad apposito corso in materia di sicurezza organizzato
da strutture di formazione specificamente indicate (strutture
formative regionali, ordini o collegi professionali, università,
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ecc.), tranne che possano produrre attestato di servizio presso
pubbliche amministrazioni come incaricati delle funzioni di
coordinatore o, anche se non più in servizio, attestato
di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità
di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio,
oppure ancora certificato universitario attestante il superamento
di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti
ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui sopra
oppure, infine, attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
I coordinatori in questione, la cui nomina non è peraltro
sempre obbligatoria (10) e la cui funzione può anche
essere assunta dal committente o dal responsabile dei lavori
se in possesso dei requisiti ed attestati richiesti (art. 3,
comma 5) - ma mai dal titolare dell'impresa esecutrice (art.
2, lett. f) - sono chiamati a svolgere, con responsabilità
penali dirette (art. 21), i seguenti compiti prevenzionali (11):
- per quanto attiene al coordinatore per la progettazione (art.
4 del D.Lgs. 494 modif.), egli è tenuto alla redazione,
durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1, ed alla predisposizione
di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;
- avuto riguardo al coordinatore per l'esecuzione (art. 5 del
D.Lgs. 494 modif.), costui, durante la realizzazione dell'opera,
deve provvedere essenzialmente a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività,
nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e
alla Direzione Provinciale del Lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
d) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
È questa la figura per antonomasia del collaboratore
"necessario" del datore di lavoro (12), per il quale
tuttavia il nostro ordinamento giuridico non si è assolutamente
preoccupato - come detto in premessa - né di prevedere
il possesso di requisiti professionali, né la necessità
di una qualsiasi previa qualificazione formativa. Sicché,
alla luce della vigente normativa (artt. 8-11 del D.Lgs. n.
626/94), chiunque, pur se privo di qualsivoglia capacità
professionale e tecnica, si può improvvisare "operatore
per la sicurezza dei luoghi di lavoro" ed offrirsi al "libero
mercato" come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione. È vero che egli dovrà trovare un
datore di lavoro che di lui e delle sue prestazioni voglia fidarsi
(13), ma è anche vero che le sue "attitudini e capacità"
- secondo la prescrizione legislativa (art. 8, commi 3 ed 8)
- devono solo "essere adeguate": incaricati di vagliare
la "adeguatezza professionale" del soggetto nominato
sono gli organi di vigilanza territorialmente competenti, Ispettorato
del Lavoro e Unità Sanitarie Locali(14), a cui il datore
di lavoro (art. 8, ultimo comma) deve effettuare apposita comunicazione
allegando una dichiarazione attestante: a) i compiti dallo stesso
svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo
nel quale tali compiti sono stati svolti; e c) il curriculum
professionale (15).
Eppure questo soggetto, interno od esterno all'azienda (16),
è preposto (art. 9) a compiti di tutto rilievo in materia
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
e cioè:
a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) alla elaborazione, per quanto di competenza, delle misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma
2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) alla proposizione dei programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21
del D.Lgs. 626.
E)
L'OPERATORE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
In conclusione, sembra sia matura l'opportunità della
istituzionalizzazione della figura del "consulente aziendale
per la sicurezza del lavoro", da riservarsi a professionisti
"tecnici" (non necessariamente laureati?) i quali
- previa apposita formazione - siano inclusi in elenchi speciali
ai quali possa far sicuro riferimento l'imprenditore, non solo
per la nomina delle particolari figure di "collaboratori
necessari" previsti nelle (vigenti e future) normative
di sicurezza del lavoro, ma specialmente per l'assistenza generale
anche nella fase di predisposizione degli stabilimenti e di
iniziative imprenditoriali in genere. In fondo, se vogliamo
veramente che la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro diventi una costante operativa, come ci impone persino
la normativa comunitaria a tutela anche dell'ambiente esterno
alla "fabbrica"; se vogliamo che la spesa per la sicurezza
del lavoro assuma la qualità di costo imprenditoriale
alla pari di quelli per l'acquisto delle materie prime e per
la manodopera, non possiamo pensare che si possa lasciare privo
di collaborazione specializzata l'imprenditore, che - per lo
specifico - deve avere a disposizione l'operatore per la sicurezza,
come ha a disposizione il "commercialista" per la
materia societaria e tributaria ed il "consulente del lavoro"
per l'amministrazione del personale.
Note
1) Cfr. il nostro precedente "Operatori per la sicurezza
in cerca di specializzazione", in Ambiente e sicurezza
sul lavoro, n. 9/99.
2) Almeno tale inizialmente, in quanto configurato quale "debito
contrattuale" del datore di lavoro nei confronti dei propri
dipendenti e quale corollario del suo "potere direttivo",
o meglio del suo diritto di "organizzare" il lavoro
del proprio dipendente e, quindi, col consequenziale obbligo
di tenere indenne da pericoli lo stesso lavoratore inserito
in detta organizzazione aziendale.
3) Anche qui, come per il "responsabile del servizio di
prevenzione e protezione" (art. 10 del D.Lgs. n. 626/94),
il "capo dell'impresa" può nominare se stesso
"consulente" (art. 3, co. 2).
4) Il capo dell'impresa è, peraltro, tenuto (obbligo
sanzionato) a comunicarne il nominativo all'Ispettorato della
motorizzazione (art. 3, comma 3).
5) Il D.Lgs. n. 40/00 prevede sanzioni amministrative pecuniarie
da L.1 milione a L.12 milioni a carico del consulente in questione
per il caso di negligente svolgimento dei compiti suoi propri
(art. 6).
6) Di tale sua attività l'esperto qualificato è
tenuto (art. 81) a formulare e ad aggiornare apposita documentazione,
consistente in relazioni, verbali di controllo, schede individuali
delle valutazioni; detta documentazione deve essere conservata
dal datore di lavoro ed in caso di cessazione definitiva dell'impresa
una parte di essa deve essere tempestivamente consegnata all'Ispettorato
del lavoro competente per territorio.
7) Anche a tale scopo il nominativo dell'esperto nominato va
comunicato dall'imprenditore all'Ispettorato del Lavoro competente
per territorio (art. 77, comma 2).
8) In realtà, il decreto attuativo previsto dall'art.
78 del D.Lgs. 230 non ha mai visto la luce (né verrà
più emesso attesa la prossima modifica legislativa della
materia), per cui la iscrizione degli esperti qualificati negli
elenchi (peraltro ora tenuti dall'organizzazione centrale del
Ministero del lavoro dopo la soppressione dell'Ispettorato medico
centrale) viene ancora regolata dagli artt. 9 e seguenti del
D.P.R. n. 1150/72, attuativo della normativa n. 185/64 precedente
il D.Lgs. n. 230/95.
9) Il committente prima del D.Lgs. n. 494/96 non aveva responsabilità
nella predisposizione del "cantiere sicuro", tranne
che si intromettesse fattivamente nella organizzazione dei lavori;
cfr. Cass. pen., IV, 25 febbraio 1994, n. 2502, in LEACI-CAPUTO,
Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, Il Sole-24
ore, II ediz., 231.
10) In realtà, con le modifiche apportate dal D.Lgs.
n. 528/99, la nomina dei coordinatori è obbligatoria
solo (art. 3, commi 3 e 4) nei grossi lavori, cioè in
quei cantieri nei quali sia prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese oppure anche nei cantieri
"a mono-impresa" i cui lavori comportino i rischi
particolari elencati in un apposito allegato, il II, purché
- in ogni caso - l'entità presunta del cantiere sia comunque
pari o superiore a 200 uomini-giorno. Per questi lavori il committente
è tenuto a produrre anche la notifica preliminare prevista
nell'art. 11. Quest'ultimo adempimento, invece, conclude l'obbligo
del committente, oltre che nei grossi lavori "urgenti"(art.
12, comma 6), nei lavori medi, cioè nei cantieri in cui
deve presuntivamente operare una sola impresa per almeno 200
uomini/giorno. Restano i lavori piccoli, cioè tutti quei
cantieri per l'esecuzione di lavori la cui entità presunta
non sia superiore a 200 uomini/giorno, qualsiasi sia il numero
delle imprese appaltatrici chiamate ad operarvi e qualsiasi
sia il lavoro da compiere, persino se a rischio particolare:
per questi lavori il committente è tenuto semplicemente
alla previsione ed alla comunicazione agli organi di vigilanza
(A.S.L. e Direzione Prov.le del Lavoro) della durata dei lavori
o delle fasi dei lavori (art. 3, comma 1), oltre che agli adempimenti
di verifica prevenzionale e di regolarità previdenziale
previsti nell'ultimo comma dell'art. 3.
11) Occorre tener presente la vigenza contemporanea del regime
di cui al D.Lgs. 494 del 1996 e di quello significativamente
più semplificato, oltre che più razionale, risultante
dalle modifiche apportate alla normativa sui cantieri edili
e di ingegneria civile dal D.Lgs. n. 528 del 1999, peraltro
in vigore solo dal 19 aprile 2000.
12) Il datore di lavoro deve, ai sensi dell'art. 4, comma 4,
lett. a, del D.Lgs. n. 626/94, provvedere personalmente alla
sua nomina attesa la "indelegabilità" dell'adempimento
(art.1, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 626 come modificato dal D.Lgs.
n. 242/96) ed in difetto è punito con l'arresto da 3
a 6 mesi o con l'ammenda da L. 3 milioni a L. 8 milioni; la
conseguenziale mancata comunicazione agli organi di vigilanza
del nominativo del designato (art. 8, comma 11) è, a
sua volta, punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da L. 1 milione a L. 6 milioni (art. 89, comma 3).
13) La figura del "responsabile S.P.P." è inserita
in un contesto operativo, il "Servizio di prevenzione e
di protezione", formato di addetti (ivi incluso lo stesso
responsabile) in possesso - ex art. 8, comma 2 - di "attitudine
e capacità adeguate" (sic!), da reperirsi nell'organico
aziendale sempre e obbligatoriamente nelle ipotesi indicate
nel 5° comma dello stesso art. 8. In tutti gli altri casi
il datore di lavoro può anche avvalersi di persone esterne
all'azienda, purché "in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
e protezione" (art. 8, comma 4). Per quanto riguarda il
responsabile del servizio, invece, attesa anche la sua individualità
ordinamentale, v'è una maggiore possibilità di
assegnazione dell'incarico a soggetto esterno.
14) Ovviamente, al di là del pur possibile giudizio diversificato
tra i due organi di vigilanza, sembra improprio che sulla capacità
professionale di un professionista, ad esempio un ingegnere,
quale potrebbe essere un responsabile esterno, si pronunci un
soggetto diverso dall'albo o ordine di appartenenza.
15) L'adempimento è necessario, persino in forma più
articolata, allorché, nelle aziende "minime",
il datore di lavoro, previa partecipazione ad apposito corso
di formazione (v'è un apposito decreto ministeriale che
ha fissato durata e materie del corso), assume "lo svolgimento
diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi"
(art. 10).
16) Il responsabile del Servizio è privo di responsabilità
penali per eventuali imperizia o negligenze nello svolgimento
dei compiti che la legge gli assegna (cfr. art. 8, comma 10)
e, forse anche proprio per questo, la sua formazione (ovviamente
limitata al soggetto interno) è trattata unitamente a
quella prevista nell'art. 21 per la generalità dei lavoratori
occupati.
Allegato
II al D.Lgs. n. 40/00
ELENCO
DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato
devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate
da un incidente che coinvolge merci pericolose;
- conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato
dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle
convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per
quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
- procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
- struttura dell'enumerazione delle materie;
- classi di merci pericolose e principi di classificazione;
- natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
- proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne
e i contenitori:
- tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti
le prove sugli imballaggi;
- stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
- iscrizione sulle etichette di pericolo;
- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
- segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
- informazioni contenute nei documenti di trasporto;
- dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
- carico completo;
- trasporto alla rinfusa;
- trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
- trasporto in contenitori;
- trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi
esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
- carico e scarico (tasso di riempimento);
- sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo
scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
- documenti di trasporto;
- consegne scritte;
- certificato di autorizzazione del veicolo;
- certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
- attestato di formazione per la navigazione interna;
- copia di qualsiasi deroga;
- altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni
e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione
o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
Art. 12 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova di idoneità
per il primo grado di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve
dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:
dosimetria dei raggi X, con specifico riguardo ai principi,
metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei
raggi X; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio
da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi
X e funzionanti con tensione massima, applicata al tubo, fino
a 400 kV; disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela
contro il rischio da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve,
altresì, dimostrare di conoscere gli elementi essenziali
concernenti gli effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti.
Art.
13 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova d'idoneità
per il secondo grado di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che
delle materie ed argomenti indicati al precedente art. 12 per
l'accesso al primo grado di abilitazione, anche in materia di:
dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma
e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo
ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel
campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari
cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi;
trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze
radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al
rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti
raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature
contenenti sorgenti radioattive.
Art.
14 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova di idoneità
per il grado terzo di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve
dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle
materie e argomenti indicati nei precedenti articoli 12 e 13
per l'accesso ai primi due gradi di abilitazione, anche in materia
di: dosimetria dei neutroni, con specifico riguardo ai principi,
metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dell'irradiazione
neutronica; caratteristiche di installazione e di funzionamento,
in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti
di qualunque tipo emittenti neutroni, degli impianti nucleari
di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, nonché di qualsiasi altro impianto
o apparecchiatura emittente neutroni.
ALLEGATO
V AL D.LGS. N. 494/96
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore
edile ex art.10 D.Lgs. 494/96
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle
macchine, dei D.p.i., ponteggi e opere provvisionali, etc.);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.
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