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Le figure dei "collaboratori tecnici necessari" del datore di lavoro

Elio Leaci
Dirigente superiore a.r. Ministero del Lavoro

L'emanazione del D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio u.s. ci consente ancora una volta di tornare sulla necessità di una istituzionalizzazione della figura dell'operatore per la sicurezza (o, per meglio dire, dello "operatore per la sicurezza dei luoghi di lavoro") (1).
Con il decreto in questione il nostro legislatore - peraltro, debitamente recependo la direttiva comunitaria n. 35 del 1996 - ha sentito la necessità di configurare in modo formale la qualificazione professionale dei "consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", mentre lascia ancora senza certificazione ufficiale la capacità professionale di colui che insistiamo ad indicare col nome di "operatore per la sicurezza", al cui ausilio l'imprenditore possa far sicuro affidamento per un corretto adempimento del proprio debito di sicurezza (2) nei confronti dei lavoratori occupati. Ci si preoccupa ancora - così come si è fatto, a suo tempo, per i "coordinatori per la progettazione" e per i "coordinatori per l'esecuzione" nei lavori edili e di ingegneria civile - della qualificazione di figure di consulenti aziendali, tutto sommato, a respiro limitato, mentre si lascia "al libero mercato" la scelta di un collaboratore dell'imprenditore/datore di lavoro destinato allo svolgimento di una attività assolutamente più complessa in quanto tesa a perseguire la "tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici" (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 626/94).
Non ha chi non veda come l'esercizio della consulenza aziendale per la sicurezza comporti la conoscenza di una vasta e complessa normativa speciale (oltre 45 provvedimenti legislativi: dal D.P.R. n. 547/55 al D.P.R.n. 303/56, dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 494/96, al D.Lgs. n. 230/95, ecc., con una articolazione impressionante), mentre il "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose" deve essenzialmente conoscere il "codice della strada" (oggetto del D.Lgs. n. 285/92) ed il D.Lgs. n. 41/99 relativo al trasporto per ferrovia delle merci pericolose. Altrettanto dicasi per i "coordinatori per la progettazione e l'esecuzione" nei lavori edili la cui conoscenza specifica è, anche qui essenzialmente, limitata alle normative speciali del settore, e quindi al D.P.R. n. 164/56, al D.Lgs. n. 494 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 ed alla normativa sui lavori pubblici (da ultimo, la Legge n. 415/98, cd. "Merloni ter").
Va inoltre considerato che la partecipazione collaborativa del "consulente aziendale per la sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro" non può non conoscere la "normativa ambientale", anche solo al fine di valutare l'impatto sull'ambiente dei sempre più vasti rischi degli altrettanto sempre più sofisticati processi industriali, e - quel che più conta - non può essere completamente digiuno dei principi giuridici su cui si fonda il debito di sicurezza e la responsabilità penale, amministrativa e civile del datore di lavoro: non si può correttamente fare sicurezza del lavoro se non si conoscono anche le regole che disciplinano il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo, la materia relativa al delitto colposo ed alle contravvenzioni, il procedimento oblativo delle contravvenzioni, l'assicurazione previdenziale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la vigilanza autoritativa e le forme con cui viene esercitata dagli organi (al plurale e con varietà di poteri!) cui è assegnata.
Vediamo, in estrema sintesi, i caratteri salienti di ognuna delle suddette figure, cominciando proprio dall'ultima istituita.

A) IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
Così come recita la definizione che della figura dà lo stesso decreto, consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (su strada, per ferrovia o per via navigabile) è "ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5" (art.1, co.1, lett. c). Diventa pertanto necessario, per una corretta designazione del proprio collaboratore (3) da parte del "capo dell'impresa" (quale definito nella lett. c dello stesso art.1), che il designando, interno od esterno all'organizzazione aziendale (art. 3, comma 2), sia in possesso di un certificato di formazione professionale che "deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato" (art. 5, co. 3). Il certificato viene rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - a seguito del superamento di un apposito esame (stesso art. 5, co.1) ed ha una validità limitata a 5 anni, con possibilità di rinnovo per altri 5 anni a seguito di esito favorevole di apposita prova di controllo (da effettuarsi nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del termine) volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze "dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia", poste a base del 1° esame, e sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia (sempre art.1, comma 4). Un intero allegato al decreto, il n. II, elenca pedissequamente le "conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato" di cui trattasi, ed in particolare: a) le misure generali di prevenzione e di sicurezza e b) le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali".
Il provvedimento legislativo consente anche una "attestazione con valenza ridotta" mediante una qualificazione limitata a determinati tipi di merci pericolose (esplosivi; gas; materie radioattive; solidi e liquidi; prodotti petroliferi ) o a determinate modalità di trasporto"(art. 5, co. 2).

Il soggetto in questione, così "qualificato", una volta ottenuto l'incarico da parte del "capo dell'impresa" (4), è tenuto all'esame delle prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci (analiticamente indicate nell'allegato I), ed in particolare all'esame:
- delle procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- delle prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- delle procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- del possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- dell'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- del ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- dell'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- della considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- della verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- dell'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- dell'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
- dell'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure sopra indicate (5), redige (a cadenza annuale ovvero ogniqualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure medesime ovvero ancora nel caso di incidente rilevante) una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza (art. 4).

B) L'ESPERTO QUALIFICATO
Come abbiamo appena visto, anche il trasporto di materiale radioattivo, come merce di classe c) (art.5, comma 2, D.Lgs. n. 40/00), impone al "capo dell'impresa" di trasporto di ricorrere obbligatoriamente all'ausilio dello specifico "consulente" (in possesso, per il caso di specie, della semplice "attestazione con valenza ridotta").
Il trasporto di materiale radioattivo trova però specifica regolamentazione anche negli artt. 21, 32 e 125 del D.Lgs. n. 230/95, recante "attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", la quale, a sua volta, prevede come figura di "collaboratore necessario" (artt. 12 e 77) del datore di lavoro delle imprese estrattive, di commercializzazione e utilizzatrice del materiale radioattivo, oltre che di smaltimento dei relativi rifiuti, la figura dell'esperto qualificato, di quella persona cioè che "possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione" (art. 6, comma 1, lett. g).
In altri e più consistenti termini, l'"esperto qualificato" è la persona a cui, con l'eventuale ausilio di addetti specializzati (art. 77, comma 3), deve essere affidata, ove necessaria ai sensi dell'art.75, la sorveglianza fisica dei lavoratori e degli ambienti di lavoro per la prevenzione dei rischi dalle radiazioni ionizzanti, anche con riferimento alla protezione della popolazione. L'esperto qualificato, infatti, ai sensi dell'art. 79 del Decreto 230, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro ed in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 626/94 (art. 80, comma 3), "deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse (art. 61, comma 2);
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente" (6).
L'esperto qualificato, ai sensi del comma 7 dell'art. 75, deve altresì procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i princìpi appositamente previsti.
Va, peraltro, precisato che anche le funzioni prevenzionali dell'esperto qualificato (attività qui non consentita, ex art 59, comma 2, al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto dell'attività estrattiva o utilizzatrice, oltre che ai funzionari addetti alla vigilanza autoritativa), sono munite di tutela sanzionatoria penale (art. 139) alla quale si aggiunge quella amministrativa della sospensione temporanea dalle funzioni e, nei casi più gravi, della cancellazione dagli elenchi di cui diremo appresso (art. 93); provvedimenti questi che determinano la impossibilità di esercitare oltre detta attività professionale (7). Infatti, anche la qualificazione dell'esperto qualificato - come prescrive la legge nel definirne la figura - deve essere "riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto" le quali, nel riservare la attività in questione a specifiche figure di professionisti tecnici, prevedono - a sicura certificazione della capacità tecnica e professionale - il loro inserimento in appositi elenchi nominativi tenuti dall'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro a seguito di un esame di "abilitazione", espletato a cadenza annuale (8).
Gli elenchi in questione hanno riguardo ai seguenti gradi di abilitazione: -a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV; -b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; -c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II dello stesso Decreto n. 230 e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Al I e II grado possono accedere i periti industriali con specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica. Il III grado è, invece, riservato ai laureati in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale ed in ingegneria, che abbiano peraltro esercitato almeno 1 anno l'attività di radioprotezione che siano in possesso di diploma universitario di specializzazione o perfezionamento nella particolare materia (art. 11 del D.P.R. n. 1150/72); anche per essi, quindi, l'abilitazione al I e II grado costituisce il naturale accesso alla specifica professione.
Agli elenchi di I e II grado possono, altresì, accedere i laureati in medicina e chirurgia (con specializzazione in radiologia o in medicina nucleare), ma costoro possono esercitare le funzioni prevenzionali soltanto nell'ambito delle attività sanitarie.

C) I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
Anche queste figure di collaboratori "necessari" del debitore di sicurezza, nel caso di specie rappresentato dal "committente" (9), da colui cioè che appalta i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96, trovano definizione nello stesso decreto (art. 2) come i soggetti che, muniti di:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
sono incaricati dal committente medesimo (definito anch'esso nell'art. 2 del Decreto 494) a svolgere le funzioni prevenzionali indicate nei successivi artt. 4 e 5.
Essi devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza ad apposito corso in materia di sicurezza organizzato da strutture di formazione specificamente indicate (strutture formative regionali, ordini o collegi professionali, università, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ecc.), tranne che possano produrre attestato di servizio presso pubbliche amministrazioni come incaricati delle funzioni di coordinatore o, anche se non più in servizio, attestato di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, oppure ancora certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui sopra oppure, infine, attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
I coordinatori in questione, la cui nomina non è peraltro sempre obbligatoria (10) e la cui funzione può anche essere assunta dal committente o dal responsabile dei lavori se in possesso dei requisiti ed attestati richiesti (art. 3, comma 5) - ma mai dal titolare dell'impresa esecutrice (art. 2, lett. f) - sono chiamati a svolgere, con responsabilità penali dirette (art. 21), i seguenti compiti prevenzionali (11):
- per quanto attiene al coordinatore per la progettazione (art. 4 del D.Lgs. 494 modif.), egli è tenuto alla redazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1, ed alla predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- avuto riguardo al coordinatore per l'esecuzione (art. 5 del D.Lgs. 494 modif.), costui, durante la realizzazione dell'opera, deve provvedere essenzialmente a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
d) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
È questa la figura per antonomasia del collaboratore "necessario" del datore di lavoro (12), per il quale tuttavia il nostro ordinamento giuridico non si è assolutamente preoccupato - come detto in premessa - né di prevedere il possesso di requisiti professionali, né la necessità di una qualsiasi previa qualificazione formativa. Sicché, alla luce della vigente normativa (artt. 8-11 del D.Lgs. n. 626/94), chiunque, pur se privo di qualsivoglia capacità professionale e tecnica, si può improvvisare "operatore per la sicurezza dei luoghi di lavoro" ed offrirsi al "libero mercato" come responsabile del servizio di prevenzione e protezione. È vero che egli dovrà trovare un datore di lavoro che di lui e delle sue prestazioni voglia fidarsi (13), ma è anche vero che le sue "attitudini e capacità" - secondo la prescrizione legislativa (art. 8, commi 3 ed 8) - devono solo "essere adeguate": incaricati di vagliare la "adeguatezza professionale" del soggetto nominato sono gli organi di vigilanza territorialmente competenti, Ispettorato del Lavoro e Unità Sanitarie Locali(14), a cui il datore di lavoro (art. 8, ultimo comma) deve effettuare apposita comunicazione allegando una dichiarazione attestante: a) i compiti dallo stesso svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; e c) il curriculum professionale (15).
Eppure questo soggetto, interno od esterno all'azienda (16), è preposto (art. 9) a compiti di tutto rilievo in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e cioè:
a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) alla elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) alla proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626.

E) L'OPERATORE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
In conclusione, sembra sia matura l'opportunità della istituzionalizzazione della figura del "consulente aziendale per la sicurezza del lavoro", da riservarsi a professionisti "tecnici" (non necessariamente laureati?) i quali - previa apposita formazione - siano inclusi in elenchi speciali ai quali possa far sicuro riferimento l'imprenditore, non solo per la nomina delle particolari figure di "collaboratori necessari" previsti nelle (vigenti e future) normative di sicurezza del lavoro, ma specialmente per l'assistenza generale anche nella fase di predisposizione degli stabilimenti e di iniziative imprenditoriali in genere. In fondo, se vogliamo veramente che la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro diventi una costante operativa, come ci impone persino la normativa comunitaria a tutela anche dell'ambiente esterno alla "fabbrica"; se vogliamo che la spesa per la sicurezza del lavoro assuma la qualità di costo imprenditoriale alla pari di quelli per l'acquisto delle materie prime e per la manodopera, non possiamo pensare che si possa lasciare privo di collaborazione specializzata l'imprenditore, che - per lo specifico - deve avere a disposizione l'operatore per la sicurezza, come ha a disposizione il "commercialista" per la materia societaria e tributaria ed il "consulente del lavoro" per l'amministrazione del personale.

Note
1) Cfr. il nostro precedente "Operatori per la sicurezza in cerca di specializzazione", in Ambiente e sicurezza sul lavoro, n. 9/99.
2) Almeno tale inizialmente, in quanto configurato quale "debito contrattuale" del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e quale corollario del suo "potere direttivo", o meglio del suo diritto di "organizzare" il lavoro del proprio dipendente e, quindi, col consequenziale obbligo di tenere indenne da pericoli lo stesso lavoratore inserito in detta organizzazione aziendale.
3) Anche qui, come per il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (art. 10 del D.Lgs. n. 626/94), il "capo dell'impresa" può nominare se stesso "consulente" (art. 3, co. 2).
4) Il capo dell'impresa è, peraltro, tenuto (obbligo sanzionato) a comunicarne il nominativo all'Ispettorato della motorizzazione (art. 3, comma 3).
5) Il D.Lgs. n. 40/00 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da L.1 milione a L.12 milioni a carico del consulente in questione per il caso di negligente svolgimento dei compiti suoi propri (art. 6).
6) Di tale sua attività l'esperto qualificato è tenuto (art. 81) a formulare e ad aggiornare apposita documentazione, consistente in relazioni, verbali di controllo, schede individuali delle valutazioni; detta documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro ed in caso di cessazione definitiva dell'impresa una parte di essa deve essere tempestivamente consegnata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
7) Anche a tale scopo il nominativo dell'esperto nominato va comunicato dall'imprenditore all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio (art. 77, comma 2).
8) In realtà, il decreto attuativo previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 230 non ha mai visto la luce (né verrà più emesso attesa la prossima modifica legislativa della materia), per cui la iscrizione degli esperti qualificati negli elenchi (peraltro ora tenuti dall'organizzazione centrale del Ministero del lavoro dopo la soppressione dell'Ispettorato medico centrale) viene ancora regolata dagli artt. 9 e seguenti del D.P.R. n. 1150/72, attuativo della normativa n. 185/64 precedente il D.Lgs. n. 230/95.
9) Il committente prima del D.Lgs. n. 494/96 non aveva responsabilità nella predisposizione del "cantiere sicuro", tranne che si intromettesse fattivamente nella organizzazione dei lavori; cfr. Cass. pen., IV, 25 febbraio 1994, n. 2502, in LEACI-CAPUTO, Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, Il Sole-24 ore, II ediz., 231.
10) In realtà, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528/99, la nomina dei coordinatori è obbligatoria solo (art. 3, commi 3 e 4) nei grossi lavori, cioè in quei cantieri nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese oppure anche nei cantieri "a mono-impresa" i cui lavori comportino i rischi particolari elencati in un apposito allegato, il II, purché - in ogni caso - l'entità presunta del cantiere sia comunque pari o superiore a 200 uomini-giorno. Per questi lavori il committente è tenuto a produrre anche la notifica preliminare prevista nell'art. 11. Quest'ultimo adempimento, invece, conclude l'obbligo del committente, oltre che nei grossi lavori "urgenti"(art. 12, comma 6), nei lavori medi, cioè nei cantieri in cui deve presuntivamente operare una sola impresa per almeno 200 uomini/giorno. Restano i lavori piccoli, cioè tutti quei cantieri per l'esecuzione di lavori la cui entità presunta non sia superiore a 200 uomini/giorno, qualsiasi sia il numero delle imprese appaltatrici chiamate ad operarvi e qualsiasi sia il lavoro da compiere, persino se a rischio particolare: per questi lavori il committente è tenuto semplicemente alla previsione ed alla comunicazione agli organi di vigilanza (A.S.L. e Direzione Prov.le del Lavoro) della durata dei lavori o delle fasi dei lavori (art. 3, comma 1), oltre che agli adempimenti di verifica prevenzionale e di regolarità previdenziale previsti nell'ultimo comma dell'art. 3.
11) Occorre tener presente la vigenza contemporanea del regime di cui al D.Lgs. 494 del 1996 e di quello significativamente più semplificato, oltre che più razionale, risultante dalle modifiche apportate alla normativa sui cantieri edili e di ingegneria civile dal D.Lgs. n. 528 del 1999, peraltro in vigore solo dal 19 aprile 2000.
12) Il datore di lavoro deve, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a, del D.Lgs. n. 626/94, provvedere personalmente alla sua nomina attesa la "indelegabilità" dell'adempimento (art.1, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 626 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96) ed in difetto è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da L. 3 milioni a L. 8 milioni; la conseguenziale mancata comunicazione agli organi di vigilanza del nominativo del designato (art. 8, comma 11) è, a sua volta, punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 1 milione a L. 6 milioni (art. 89, comma 3).
13) La figura del "responsabile S.P.P." è inserita in un contesto operativo, il "Servizio di prevenzione e di protezione", formato di addetti (ivi incluso lo stesso responsabile) in possesso - ex art. 8, comma 2 - di "attitudine e capacità adeguate" (sic!), da reperirsi nell'organico aziendale sempre e obbligatoriamente nelle ipotesi indicate nel 5° comma dello stesso art. 8. In tutti gli altri casi il datore di lavoro può anche avvalersi di persone esterne all'azienda, purché "in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione" (art. 8, comma 4). Per quanto riguarda il responsabile del servizio, invece, attesa anche la sua individualità ordinamentale, v'è una maggiore possibilità di assegnazione dell'incarico a soggetto esterno.
14) Ovviamente, al di là del pur possibile giudizio diversificato tra i due organi di vigilanza, sembra improprio che sulla capacità professionale di un professionista, ad esempio un ingegnere, quale potrebbe essere un responsabile esterno, si pronunci un soggetto diverso dall'albo o ordine di appartenenza.
15) L'adempimento è necessario, persino in forma più articolata, allorché, nelle aziende "minime", il datore di lavoro, previa partecipazione ad apposito corso di formazione (v'è un apposito decreto ministeriale che ha fissato durata e materie del corso), assume "lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi" (art. 10).
16) Il responsabile del Servizio è privo di responsabilità penali per eventuali imperizia o negligenze nello svolgimento dei compiti che la legge gli assegna (cfr. art. 8, comma 10) e, forse anche proprio per questo, la sua formazione (ovviamente limitata al soggetto interno) è trattata unitamente a quella prevista nell'art. 21 per la generalità dei lavoratori occupati.

Allegato II al D.Lgs. n. 40/00

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
- conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
- procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
- struttura dell'enumerazione delle materie;
- classi di merci pericolose e principi di classificazione;
- natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
- proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
- tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
- stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
- iscrizione sulle etichette di pericolo;
- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
- segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
- informazioni contenute nei documenti di trasporto;
- dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
- carico completo;
- trasporto alla rinfusa;
- trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
- trasporto in contenitori;
- trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
- carico e scarico (tasso di riempimento);
- sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
- documenti di trasporto;
- consegne scritte;
- certificato di autorizzazione del veicolo;
- certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
- attestato di formazione per la navigazione interna;
- copia di qualsiasi deroga;
- altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.


Art. 12 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova di idoneità per il primo grado di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: dosimetria dei raggi X, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima, applicata al tubo, fino a 400 kV; disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve, altresì, dimostrare di conoscere gli elementi essenziali concernenti gli effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti.

Art. 13 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova d'idoneità per il secondo grado di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie ed argomenti indicati al precedente art. 12 per l'accesso al primo grado di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature contenenti sorgenti radioattive.

Art. 14 - D.P.R. n. 1150/72 - Contenuto della prova di idoneità per il grado terzo di abilitazione.
Il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie e argomenti indicati nei precedenti articoli 12 e 13 per l'accesso ai primi due gradi di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei neutroni, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica; caratteristiche di installazione e di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di qualunque tipo emittenti neutroni, degli impianti nucleari di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonché di qualsiasi altro impianto o apparecchiatura emittente neutroni.

ALLEGATO V AL D.LGS. N. 494/96
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile ex art.10 D.Lgs. 494/96
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei D.p.i., ponteggi e opere provvisionali, etc.);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

 



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