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Le "nuove" verifiche di sicurezza della legge 46/90

Giulio Benedetti
Magistrato

La Legge 5/3/1990 n. 46 all'art. 14 individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti: il decreto del 6/4/2000 modifica il sistema vigente prevedendo che per effettuare le verifiche non è sufficiente l'abilitazione professionale dei professionisti, ma è necessaria una esplicita domanda provvista di autocertificazione dei titoli posseduti.

A) I SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 5/3/1990 N. 46
Sono abilitate (art. 2 della legge 5/3/90 n. 46) all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti indicati all'art. 1 della legge 46/90 le imprese iscritte:
- nel registro delle ditte del R.D. 20/9/1934 n. 2011;
- nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n. 443.

Le predette imprese che dimostrino la loro iscrizione nei predetti albi almeno da un anno dalla data di entrata in vigore della legge 46/90 hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali previa domanda (art. 5 L. 46/90).
L'esercizio di tali attività è, inoltre, subordinato (artt. 3, 4, 5 della Legge 46/90) al possesso dei requisiti tecnico professionali (laurea in materia tecnica, diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica, attestato di formazione professionale, prestazione svolta alle dipendenze di azienda del settore per un periodo non inferiore a tre anni) il cui accertamento viene espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato, per tutte le altre imprese da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, le quali rilasciano il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (art. 3 D.P.R. 6/12/1991 n. 447). Per la progettazione degli impianti (art. 6 L. 46/90 - art. 4 del D.P.R. 6/12/1991 n. 447) è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Al termine dei lavori (articoli 9 L. 46/90 e 7 D.P.R. 1991/447) l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (redatta sulla base del modello predisposto con decreto 20/2/1992 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della Legge 46/90. Il Sindaco (art. 11 L. 46/90) rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati. La dichiarazione (art. 13 L. 46/90) deve essere depositata nel comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori qualora il nuovo impianto sia installato in un edificio per il quale è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, mentre nel caso di rifacimento parziale di impianti il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.

B) LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE DEL LIBERO PROFESSIONISTA INCARICATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ DEI COLLAUDI E DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/90
L'art. 14 della Legge 46/90 si occupa delle verifiche di conformità degli impianti ai principi di sicurezza stabiliti dalla stessa legge e prevede il principio generale della "deregulation". Infatti il legislatore è conscio del grande numero degli impianti da esaminare e che pertanto, a tal fine, non sono sufficienti le forze degli organi istituzionalmente deputati al controllo. Pertanto al fine di eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della Legge 46/90 e della normativa vigente i comuni, le aziende sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. D'altra parte l'operato degli stessi è comunque necessario, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 46/90, per la redazione del progetto inerente all'installazione, la trasformazione, e l'ampliamento degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, e, g e comma 2 della Legge 46/90. I liberi professionisti allorquando sono incaricati dall'ente pubblico dei collaudi o delle verifiche di conformità degli impianti alle norme di sicurezza sono pubblici ufficiali.
La scelta del legislatore di attribuire al verificatore tali funzioni descrittive, certificative ed espressamente prescrittive, nonché di preminenza del verificatore sul cittadino, in relazione all'impianto termico verificato, comporta l'assunzione, in capo al verificatore di impianti termici, della qualifica giuridica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. in quanto esercita, certamente, una funzione amministrativa nei confronti del cittadino.
A tali conclusioni previene la recente giurisprudenza con le seguenti pronunce:
- (Sent. C. Cass. n. 1407 del 5/11/1998 - udienza. 3/2/1999) "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, cui il sindaco affida l'incarico di accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata nello svolgimento di detta attività delegata, agisce in qualità di pubblico ufficiale, ed ha il preciso obbligo di denunciare allo stesso sindaco (che, a sua volta, ne deve immediatamente informare l'autorità giudiziaria) eventuali abusi penalmente perseguibili";
- (Sent. C. Cass. n. 11265 del 7/10/1998 - udienza. 26/10/98) "deve considerarsi pubblico ufficiale il libero professionista cui l'ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico di svolgere attività amministrative in senso oggettivo, proprie dell'ente, e come tali aventi lo scopo di assicurare la protezione di un interesse pubblico, istituzionalmente affidato all'ente committente. (Nel caso di specie trattavasi di incarico per lo studio e l'elaborazione di un progetto per l'arredo degli uffici dell'ente e per la realizzazione delle opere inerenti)";
- (Sent. C. Cass. n. 896 del 28/10/97 - udienza. 23/1/1998) "pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente";
- (Sent. C. Cass. n. 5575 del 19/3/1998 - udienza. 13/5/1998) "ai sensi dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche".

Il predetto verificatore, in quanto pubblico ufficiale durante lo svolgimento dell'attività di servizio, è tenuto, ai sensi dell'art. 361 c.p., a denunciare all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) i reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni e nel caso non compia la denuncia è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.
La denuncia dei reati eventualmente riscontrati (per esempio in relazione agli articoli 1,3,5 della Legge 6/12/1971 n. 1083) nel corso dell'attività di verifica deve essere trasmessa (art. 331 c.p.p.), senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e (art. 332 c.p.p.) deve:
- contenere gli elementi essenziali del fatto;
- indicare il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note;
- contenere, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Inoltre la qualifica di pubblico ufficiale del verificatore consente al pubblico ministero di formulare, ove ne ricorrano gli estremi, nei suoi confronti i seguenti capi di imputazione:
- art. 328 c.p. rifiuto di atti d'ufficio ed omissione di atti d'ufficio;
- art. 323 c.p. abuso di ufficio;
- art. 317 c.p., concussione;
- art. 318 - 321 c.p., corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 477, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati;
- art. 480 c.p. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati.

C) I SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE SECONDO IL SISTEMA PREVISTO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 6/12/1991 N. 447 E DEL D.M . 3/8/1995
L'art. 9 del D.P.R. 447/1991 afferma che, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 14 della Legge 46/90, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi, successivamente approvati dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. In particolare l'inserimento negli elenchi del libero professionista ha durata annuale sulla base di una domanda di iscrizione. Inoltre, mediante un decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
Il decreto 3/8/95 (pubblicato su G.U. 288 del 11/12/1995) stabilisce, secondo due modelli A e B, la formazione dei predetti elenchi distinguendoli per i laureati in ingegneria, i laureati in chimica industriale e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti dalla legge. Al fine di fare parte di tali elenchi i richiedenti debbono rivolgere la domanda alla locale camera di commercio, anche con il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola dei documenti, specificati nell'allegato C, con la precisazione della categoria e della sezione di interesse.

D) IL NUOVO DECRETO DEL 6/4/2000
Il Decreto del 6/4/2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato abroga il precedente Decreto del 3/8/1995 e, in tema di formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, introduce una diversa disciplina. Infatti prevede, con riferimento ai settori indicati da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e 2 della Legge 5/3/1990 n. 46, la distinzione degli elenchi nei seguenti modelli:
- sezione a): impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera a) comma 1 e 2;
- sezione b): impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche - art. 1 lettera b) comma 1;
- sezione c): impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie - art. 1 lettera c) comma 1; - sezione d): impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera d) comma 1;
- sezione e): impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore - art. 1 lettera e) comma 1;
- sezione f): impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili - art. 1 lettera f) comma 1;
- sezione g): impianti di protezione antincendio - art. 1 lettera g) comma 1.

I moduli sono inoltre divisi nelle parti attinenti: il nome e cognome, il titolo di studio e la data di conseguimento, il numero e la data di iscrizione al collegio, l'ordine ed il collegio di appartenenza ed, infine, il codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze. Gli elenchi sopra indicati sono formati dalla Camera di Commercio e sono inviati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla Camera di Commercio con osservazioni.

E) L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUI TITOLI PROFESSIONALI POSSEDUTI : LA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Il decreto del 6/4/2000, rispetto al precedente del 3/8/1995, contiene la novità di prevedere espressamente l'obbligo per i professionisti di indicare, all'atto della presentazione della domanda alla Camera di Commercio, i seguenti dati:
- la sezione o le sezioni in cui chiedono di essere iscritti;
- i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;
- l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione;

Alla domanda il professionista deve allegare la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in ordine alle quali chiede l'iscrizione nelle sezioni. L'ordine professionale o il collegio, attraverso i quali il richiedente può inoltrare la domanda, sono tenuti ad attestare la documentazione predetta al fine di garantire l'effettività e rispondenza al vero delle esperienze professionali vantate dal professionista. Infine il decreto, proprio al fine di assicurare i cittadini sulla reale competenza professionale dei soggetti incaricati delle verifiche della Legge 46/90, afferma che l'autocertificazione sui titoli posseduti deve essere compiuta dai professionisti sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 348 del codice penale che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione l'esercizio abusivo di una professione per la quale lo Stato richiede una specifica abilitazione o un esame. La previsione del decreto di una responsabilità penale, già contemplata dal codice penale, è un esplicito monito rivolto ai professionisti a non dichiarare falsamente di possedere capacità, abilitazioni e conoscenze inesistenti in una materia delicatissima, quale quella prevista dalla Legge 46/1990, che attiene direttamente la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
Infine notasi che la grande responsabilità, attribuita dal Decreto del 6/4/2000 ai collegi ed ordini professionali, relativa all'attestazione della documentazione presentata dagli iscritti per l'inclusione negli elenchi previsti dall'art. 9 del D.P.R. 447/1991, impone notevoli problemi organizzativi. Infatti i collegi ed ordini professionali sono obbligati, d'ora in poi, ad espletare un'istruttoria preventiva in ordine alla idoneità del proprio iscritti ad essere inseriti negli elenchi poiché il decreto 6/4/2000 abbandona l'automatismo dell'inclusione, prevista dal precedente decreto del 3/8/1995. Inoltre notevoli problemi organizzativi impone, parimenti, l'attestazione della documentazione presentata dall'iscritto. D'altro canto questa precisa assunzione di responsabilità che il legislatore attribuisce agli ordini professionali rappresenta una significativa alternativa al progetto di sistema di controllo di sicurezza del gas previsto dal progetto di decreto legislativo, attualmente in discussione in sede parlamentare, attuativo della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' art. 41 della Legge 17/5/1999 n. 144. Il progetto del predetto decreto legislativo affida (art. 16) alle imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi o artigianali, e nel caso di modifiche contrattuali di analoghi impianti già allacciati, o comunque qualora ne ravvisino l'opportunità, i seguenti compiti:
- l'accertamento, con proprio personale tecnico, che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- la negazione o la sospensione della fornitura del gas nel caso in cui il predetto accertamento di sicurezza non sia positivo o non sia consentito;
- la sospensione della fornitura di gas negli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli, previsti dall'art. 31, comma 3, della Legge 9/1/1991 n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli previsti dalla Legge 10/1991;
- il perseguimento del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo modalità ed obiettivi determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dell'Ambiente.

È chiaro che se l'art. 16 del predetto decreto legislativo sarà approvato nella formulazione sopra indicata, nei termini che contrastano espressamente con il disposto della Legge 10/1991 e dei D.P.R. 412/1993 e 551/1999, dall'intervento di sicurezza sul gas verranno escluse intere categorie professionali che da sempre si occupano, stabilmente e professionalmente, dei problemi giuridici e tecnici inerenti agli impianti alimentati a gas per uso domestico e industriale. Inoltre nella materie del controllo della sicurezza del gas si confonderanno le figure del controllore e del controllato con inevitabili ricadute negative sulla qualità e reale efficacia dei controlli effettuati.

 



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