Le
"nuove" verifiche di sicurezza della legge 46/90
Giulio
Benedetti
Magistrato
La
Legge 5/3/1990 n. 46 all'art. 14 individua i soggetti abilitati
alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti: il decreto
del 6/4/2000 modifica il sistema vigente prevedendo che per
effettuare le verifiche non è sufficiente l'abilitazione
professionale dei professionisti, ma è necessaria una
esplicita domanda provvista di autocertificazione dei titoli
posseduti.
A)
I SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ AI
SENSI DELLA LEGGE 5/3/1990 N. 46
Sono abilitate (art. 2 della legge 5/3/90 n. 46) all'installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti indicati
all'art. 1 della legge 46/90 le imprese iscritte:
- nel registro delle ditte del R.D. 20/9/1934 n. 2011;
- nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8/8/1985 n. 443.
Le
predette imprese che dimostrino la loro iscrizione nei predetti
albi almeno da un anno dalla data di entrata in vigore della
legge 46/90 hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico - professionali previa domanda (art. 5 L.
46/90).
L'esercizio di tali attività è, inoltre, subordinato
(artt. 3, 4, 5 della Legge 46/90) al possesso dei requisiti
tecnico professionali (laurea in materia tecnica, diploma di
scuola secondaria superiore in materia tecnica, attestato di
formazione professionale, prestazione svolta alle dipendenze
di azienda del settore per un periodo non inferiore a tre anni)
il cui accertamento viene espletato per le imprese artigiane
dalle commissioni provinciali per l'artigianato, per tutte le
altre imprese da una commissione nominata dalla giunta della
camera di commercio, le quali rilasciano il certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico professionali (art. 3 D.P.R. 6/12/1991
n. 447). Per la progettazione degli impianti (art. 6 L. 46/90
- art. 4 del D.P.R. 6/12/1991 n. 447) è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Al termine dei lavori (articoli 9 L. 46/90 e 7 D.P.R. 1991/447)
l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità (redatta sulla base del modello predisposto
con decreto 20/2/1992 del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato) degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'art. 7 della Legge 46/90. Il Sindaco (art.
11 L. 46/90) rilascia il certificato di abitabilità o
di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati. La dichiarazione (art. 13 L. 46/90) deve essere
depositata nel comune entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori qualora il nuovo impianto sia installato in un edificio
per il quale è già stato rilasciato il certificato
di abitabilità, mentre nel caso di rifacimento parziale
di impianti il progetto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
B)
LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE DEL LIBERO PROFESSIONISTA
INCARICATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ DEI COLLAUDI E DELLE
VERIFICHE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE
46/90
L'art. 14 della Legge 46/90 si occupa delle verifiche di conformità
degli impianti ai principi di sicurezza stabiliti dalla stessa
legge e prevede il principio generale della "deregulation".
Infatti il legislatore è conscio del grande numero degli
impianti da esaminare e che pertanto, a tal fine, non sono sufficienti
le forze degli organi istituzionalmente deputati al controllo.
Pertanto al fine di eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
della Legge 46/90 e della normativa vigente i comuni, le aziende
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze. D'altra parte l'operato degli stessi è comunque
necessario, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 46/90,
per la redazione del progetto inerente all'installazione, la
trasformazione, e l'ampliamento degli impianti previsti dall'articolo
1, comma 1, lettere a, b, c, e, g e comma 2 della Legge 46/90.
I liberi professionisti allorquando sono incaricati dall'ente
pubblico dei collaudi o delle verifiche di conformità
degli impianti alle norme di sicurezza sono pubblici ufficiali.
La scelta del legislatore di attribuire al verificatore tali
funzioni descrittive, certificative ed espressamente prescrittive,
nonché di preminenza del verificatore sul cittadino,
in relazione all'impianto termico verificato, comporta l'assunzione,
in capo al verificatore di impianti termici, della qualifica
giuridica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.
in quanto esercita, certamente, una funzione amministrativa
nei confronti del cittadino.
A tali conclusioni previene la recente giurisprudenza con le
seguenti pronunce:
- (Sent. C. Cass. n. 1407 del 5/11/1998 - udienza. 3/2/1999)
"il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, cui il sindaco
affida l'incarico di accertare se una costruzione sia stata
abusivamente realizzata nello svolgimento di detta attività
delegata, agisce in qualità di pubblico ufficiale, ed
ha il preciso obbligo di denunciare allo stesso sindaco (che,
a sua volta, ne deve immediatamente informare l'autorità
giudiziaria) eventuali abusi penalmente perseguibili";
- (Sent. C. Cass. n. 11265 del 7/10/1998 - udienza. 26/10/98)
"deve considerarsi pubblico ufficiale il libero professionista
cui l'ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi
l'incarico di svolgere attività amministrative in senso
oggettivo, proprie dell'ente, e come tali aventi lo scopo di
assicurare la protezione di un interesse pubblico, istituzionalmente
affidato all'ente committente. (Nel caso di specie trattavasi
di incarico per lo studio e l'elaborazione di un progetto per
l'arredo degli uffici dell'ente e per la realizzazione delle
opere inerenti)";
- (Sent. C. Cass. n. 896 del 28/10/97 - udienza. 23/1/1998)
"pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica
funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico
o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi,
indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente";
- (Sent. C. Cass. n. 5575 del 19/3/1998 - udienza. 13/5/1998)
"ai sensi dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale
non solo colui il quale con la sua attività concorre
a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma
anche chi è chiamato a svolgere attività avente
carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli
enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso
l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura
ridotta, alla formazione della volontà della pubblica
amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica
di pubblico ufficiale non è indispensabile svolgere un'attività
che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso
cioè che caratteristica della pubblica funzione debba
essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima
- giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio,
che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i
suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure
destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione,
comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale
dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato
dall'intero contesto delle funzioni pubbliche".
Il
predetto verificatore, in quanto pubblico ufficiale durante
lo svolgimento dell'attività di servizio, è tenuto,
ai sensi dell'art. 361 c.p., a denunciare all'autorità
giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo
di riferire all'autorità giudiziaria) i reati di cui
abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni
e nel caso non compia la denuncia è punito con la multa
da lire sessantamila ad un milione.
La denuncia dei reati eventualmente riscontrati (per esempio
in relazione agli articoli 1,3,5 della Legge 6/12/1971 n. 1083)
nel corso dell'attività di verifica deve essere trasmessa
(art. 331 c.p.p.), senza ritardo al pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia giudiziaria e (art. 332 c.p.p.) deve:
- contenere gli elementi essenziali del fatto;
- indicare il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché
le fonti di prova già note;
- contenere, quando è possibile, le generalità,
il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della
persona alla quale il fatto è attribuito, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Inoltre
la qualifica di pubblico ufficiale del verificatore consente
al pubblico ministero di formulare, ove ne ricorrano gli estremi,
nei suoi confronti i seguenti capi di imputazione:
- art. 328 c.p. rifiuto di atti d'ufficio ed omissione di atti
d'ufficio;
- art. 323 c.p. abuso di ufficio;
- art. 317 c.p., concussione;
- art. 318 - 321 c.p., corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 477, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in certificati;
- art. 480 c.p. falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in certificati.
C)
I SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE SECONDO IL SISTEMA PREVISTO
DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 6/12/1991 N. 447 E DEL D.M . 3/8/1995
L'art. 9 del D.P.R. 447/1991 afferma che, ai fini dell'esercizio
delle facoltà previste dall'art. 14 della Legge 46/90,
gli enti interessati operano la scelta del libero professionista
nell'ambito di appositi elenchi, successivamente approvati dal
Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, conservati presso
le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo
le rispettive competenze. In particolare l'inserimento negli
elenchi del libero professionista ha durata annuale sulla base
di una domanda di iscrizione. Inoltre, mediante un decreto del
Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, sentiti gli ordini
e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di
elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e
le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
Il decreto 3/8/95 (pubblicato su G.U. 288 del 11/12/1995) stabilisce,
secondo due modelli A e B, la formazione dei predetti elenchi
distinguendoli per i laureati in ingegneria, i laureati in chimica
industriale e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi
ambiti di competenza attribuiti dalla legge. Al fine di fare
parte di tali elenchi i richiedenti debbono rivolgere la domanda
alla locale camera di commercio, anche con il tramite degli
ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola
dei documenti, specificati nell'allegato C, con la precisazione
della categoria e della sezione di interesse.
D)
IL NUOVO DECRETO DEL 6/4/2000
Il Decreto del 6/4/2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato abroga il precedente Decreto del 3/8/1995
e, in tema di formazione degli elenchi dei soggetti abilitati
alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, introduce
una diversa disciplina. Infatti prevede, con riferimento ai
settori indicati da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e 2 della Legge
5/3/1990 n. 46, la distinzione degli elenchi nei seguenti modelli:
- sezione a): impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore - art. 1 lettera a) comma 1 e 2;
- sezione b): impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
- art. 1 lettera b) comma 1;
- sezione c): impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie - art. 1 lettera c) comma 1; - sezione d): impianti
idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore - art. 1 lettera d) comma 1;
- sezione e): impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore - art. 1 lettera e) comma 1;
- sezione f): impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- art. 1 lettera f) comma 1;
- sezione g): impianti di protezione antincendio - art. 1 lettera
g) comma 1.
I
moduli sono inoltre divisi nelle parti attinenti: il nome e
cognome, il titolo di studio e la data di conseguimento, il
numero e la data di iscrizione al collegio, l'ordine ed il collegio
di appartenenza ed, infine, il codice di archiviazione presso
la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze.
Gli elenchi sopra indicati sono formati dalla Camera di Commercio
e sono inviati al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta
giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla Camera di Commercio
con osservazioni.
E)
L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUI TITOLI PROFESSIONALI
POSSEDUTI : LA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA VERIDICITÀ
DELLE DICHIARAZIONI
Il decreto del 6/4/2000, rispetto al precedente del 3/8/1995,
contiene la novità di prevedere espressamente l'obbligo
per i professionisti di indicare, all'atto della presentazione
della domanda alla Camera di Commercio, i seguenti dati:
- la sezione o le sezioni in cui chiedono di essere iscritti;
- i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;
- l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di
iscrizione;
Alla
domanda il professionista deve allegare la documentazione relativa
alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività
in ordine alle quali chiede l'iscrizione nelle sezioni. L'ordine
professionale o il collegio, attraverso i quali il richiedente
può inoltrare la domanda, sono tenuti ad attestare la
documentazione predetta al fine di garantire l'effettività
e rispondenza al vero delle esperienze professionali vantate
dal professionista. Infine il decreto, proprio al fine di assicurare
i cittadini sulla reale competenza professionale dei soggetti
incaricati delle verifiche della Legge 46/90, afferma che l'autocertificazione
sui titoli posseduti deve essere compiuta dai professionisti
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 348
del codice penale che punisce con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa da lire duecentomila a un milione l'esercizio
abusivo di una professione per la quale lo Stato richiede una
specifica abilitazione o un esame. La previsione del decreto
di una responsabilità penale, già contemplata
dal codice penale, è un esplicito monito rivolto ai professionisti
a non dichiarare falsamente di possedere capacità, abilitazioni
e conoscenze inesistenti in una materia delicatissima, quale
quella prevista dalla Legge 46/1990, che attiene direttamente
la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
Infine notasi che la grande responsabilità, attribuita
dal Decreto del 6/4/2000 ai collegi ed ordini professionali,
relativa all'attestazione della documentazione presentata dagli
iscritti per l'inclusione negli elenchi previsti dall'art. 9
del D.P.R. 447/1991, impone notevoli problemi organizzativi.
Infatti i collegi ed ordini professionali sono obbligati, d'ora
in poi, ad espletare un'istruttoria preventiva in ordine alla
idoneità del proprio iscritti ad essere inseriti negli
elenchi poiché il decreto 6/4/2000 abbandona l'automatismo
dell'inclusione, prevista dal precedente decreto del 3/8/1995.
Inoltre notevoli problemi organizzativi impone, parimenti, l'attestazione
della documentazione presentata dall'iscritto. D'altro canto
questa precisa assunzione di responsabilità che il legislatore
attribuisce agli ordini professionali rappresenta una significativa
alternativa al progetto di sistema di controllo di sicurezza
del gas previsto dal progetto di decreto legislativo, attualmente
in discussione in sede parlamentare, attuativo della Direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell' art. 41 della Legge 17/5/1999 n. 144.
Il progetto del predetto decreto legislativo affida (art. 16)
alle imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione
di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza
non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi o artigianali,
e nel caso di modifiche contrattuali di analoghi impianti già
allacciati, o comunque qualora ne ravvisino l'opportunità,
i seguenti compiti:
- l'accertamento, con proprio personale tecnico, che gli stessi
impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di
sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- la negazione o la sospensione della fornitura del gas nel
caso in cui il predetto accertamento di sicurezza non sia positivo
o non sia consentito;
- la sospensione della fornitura di gas negli impianti su richiesta
dell'ente locale competente per i controlli, previsti dall'art.
31, comma 3, della Legge 9/1/1991 n. 10, motivata dalla riscontrata
non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato
rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli
previsti dalla Legge 10/1991;
- il perseguimento del risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili secondo modalità ed obiettivi determinati
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
di concerto con il Ministero dell'Ambiente.
È
chiaro che se l'art. 16 del predetto decreto legislativo sarà
approvato nella formulazione sopra indicata, nei termini che
contrastano espressamente con il disposto della Legge 10/1991
e dei D.P.R. 412/1993 e 551/1999, dall'intervento di sicurezza
sul gas verranno escluse intere categorie professionali che
da sempre si occupano, stabilmente e professionalmente, dei
problemi giuridici e tecnici inerenti agli impianti alimentati
a gas per uso domestico e industriale. Inoltre nella materie
del controllo della sicurezza del gas si confonderanno le figure
del controllore e del controllato con inevitabili ricadute negative
sulla qualità e reale efficacia dei controlli effettuati.
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