Obbligo
di denuncia degli impianti elettrici agli organi competenti
Sebastiano
Americo
Ispettore ASL Provincia di Milano 1
1.
PREMESSA
Le attività soggette alla presentazione della denuncia
degli impianti ed installazioni in oggetto sono quelle che rientrano
nel campo di applicazione del D.P.R. 27/04/55, n. 547: "Norme
generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Quindi sono soggette tutte le attività alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 547/55, comprese quelle esercitate dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti
pubblici e dagli Istituti di istruzione e beneficenza.
Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sono equiparati ai lavoratori subordinati:
- i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società
e degli enti stessi;
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola
nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili
ed apparecchi in genere.
In base all'art. 2 del D.P.R. 547/55 sono escluse dal campo
di applicazione dello stesso decreto le seguenti attività:
a) esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
c) servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato:
d) esercizio trasporti terrestri pubblici;
e) esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
2.
DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI TERRA: MODELLO B
I datori di lavoro delle attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono denunciare
tramite apposito modello ministeriale, Modello B, al Dipartimento
ISPESL, competente per territorio, l'impianto di terra entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività, art. 3 D.M.
12/09/59 e Decreto 15/10/93, n. 519.
Si riportano alcune attività per le quali non ricorre
l'obbligo di denunciare l'impianto di terra.
- Attività in genere nelle quali vi è presenza
di soli dipendenti di imprese esterne. È il caso degli
edifici di civile abitazione nei quali sono chiamati ad operare
saltuariamente gli addetti alla manutenzione della centrale
termica, dell' ascensore, alle pulizie, alla manutenzione del
prato, ecc.; oppure quando in una abitazione privata lavora
ad esempio il dipendente di un qualunque artigiano.
- Studi professionali che hanno all'interno dell'attività
solo e soltanto praticanti poiché essi in base a due
sentenze, di seguito riportate, non sono da equiparare ai lavoratori
subordinati.
Sentenza del pretore di Asti del 11/02/93, est. Giribaldi:
"La pratica professionale appare incompatibile con il rapporto
di lavoro subordinato, in quanto essa serve principalmente a
fare acquisire al praticante le nozioni e l'esperienza necessarie
per diventare a tutti gli effetti un libero professionista allo
stesso livello del maestro, e cioè un collega".
Sentenza del pretore di Rimini del 26/05/94, est. Ciccarini:
"La circostanza che il praticante percepisca un compenso
non è idonea, di per sé, a trasformare il praticantato
in rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto sia sorto
e si sia sviluppato con le caratteristiche proprie del lavoro
autonomo".
- Imprese familiari, ciò scaturisce dalla sentenza n.
212 del 03/05/93 della Corte Costituzionale in base alla quale
il D.P.R. 547/55 non si applica all'impresa familiare, in quanto:
- non è lecito equiparare i familiari ai lavoratori subordinati,
poiché questo comporterebbe la creazione di un nuovo
reato, non previsto dal D.P.R. 547/55;
- l'impresa familiare è permeata di legami affettivi,
onde sarebbe problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati
attraverso ipotesi di reato procedibili di ufficio.
A questo punto sorge spontanea la seguente domanda: ma quando
un'impresa è familiare?
In base all'art. 230-bis del Codice Civile si ha un'impresa
familiare quando i familiari (e non altri soggetti) prestano
in modo continuativo la propria attività di lavoro nella
famiglia o nell'impresa e non sia configurabile un diverso rapporto.
Si ricorda che per familiari si intendono il coniuge, i parenti
fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni
e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri,
nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell'altro
coniuge).
Non si ha dunque un'impresa familiare nei seguenti casi:
- lavorano nell'impresa altri soggetti estranei ai familiari;
- i familiari aiutano il titolare prestando la propria attività
di lavoro in modo saltuario (in tal caso trattasi di impresa
individuale);
- il rapporto tra familiari che lavorano nella stessa attività
è definito attraverso una delle forme societarie stabilite
dal nostro ordinamento (società a responsabilità
limitata, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice, ecc.);
- il rapporto, pur non essendo disciplinato esplicitamente,
ha le caratteristiche di una società di fatto.
Si ha una società di fatto quando i partecipanti all'attività
agiscono tra loro alla pari, come se fossero tutti i titolari
della società.
Per quanto detto vedasi diagramma di flusso 1.
La denuncia dell'impianto di terra deve essere inoltrata dal
titolare dell'attività ed a nome della stessa e non dal
proprietario dello stabile o dall'installatore elettrico che
ha realizzato l'impianto elettrico.
A tal proposito si ricorda che nel caso di più attività
aventi in comune un unico impianto di terra ciascun datore di
lavoro deve presentare la propria denuncia dell'impianto di
terra.
Il che potrebbe sembrare sovrabbondante trattandosi di un unico
impianto di terra.
In realtà non è proprio così: in comune
i tre impianti elettrici hanno solo e soltanto i dispersori,
ma hanno diversi interruttori differenziali, diversi conduttori
di protezione, diverse masse, ecc.
Quindi anche dal punto di vista tecnico sono giustificate le
denunce.
3.
DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:
MODELLO A
I datori di lavoro delle attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono denunciare
tramite apposito modello ministeriale, Modello A, al Dipartimento
ISPESL competente per territorio, le installazioni ed i dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche entro trenta giorni
dall'inizio dell'attività, art. 2 D.M. 12/09/59 e Decreto
15/10/93, n. 519.
Però a differenza di quanto previsto per l'impianto di
terra, per il quale tutti i datori di lavoro delle attività
soggette al D.P.R. 547/55 devono presentare la denuncia, per
gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche l'obbligo
della denuncia sussiste per:
1. gli edifici e gli impianti relativi alle aziende e alle lavorazioni
pericolose soggette al controllo dei Comandi VV.F., ovvero nelle
quali si producono e si impiegano prodotti infiammabili, combustibili
o esplodenti, oppure che per dimensioni, ubicazione ed altri
motivi presentano in caso d'incendio grave pericolo. La determinazione
di tali aziende e lavorazioni è effettuata dal D.P.R.
26/05/59, n. 689, nelle due tabelle A e B, riportate nell'appendice
B, art. 38 a) del D.P.R. 547/55;
2. i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed
all'altezza, possano costituire pericolo, art. 38 b) del D.P.R.
547/55;
3. le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali,
i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, art. 39 del D.P.R. 547/55.
A proposito del punto 1 è stato riaffermato con la circolare
dell'11/12/85 n. 36 del Ministero dell'Interno che l'individuazione
delle attività interessate non può essere riferita
all'attuale elenco riportato dal D.M. 16/02/82, ma all'elenco
dell'originario D.P.R. 689/59, che non è stato ancora
sostituito da altro decreto o legge, come erroneamente a volte
è invece stato ritenuto.
Quindi se un'azienda è compresa nella tabella A o B del
D.P.R. 689/59 deve presentare denuncia all'ISPESL e se Rd >
Ra occorre l'impianto di protezione.
Invece se Rd < Ra la struttura è autoprotetta; dove
Rd è il rischio imputabile alla fulminazione diretta
e Ra è il rischio massimo tollerabile; per maggiori dettagli
vedasi Norma CEI 81-1 e 81-4.
Per i camini l'obbligo della denuncia ricorre soltanto quando,
in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire
pericolo, e dunque solo se Rd > Ra.
Lo stesso dicasi per le strutture metalliche degli edifici e
delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi situati
all'aperto: ricorre l'obbligo della denuncia solo quando sono
di notevoli dimensioni, e dunque se Rd > Ra.
In tutti gli altri casi, nei quali Rd < Ra non ricorre alcun
obbligo.
Per quanto detto vedasi diagramma di flusso 2.
4.
DENUNCIA DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI PERICOLOSI:
MODELLO C
I luoghi pericolosi sono quelli con pericolo d'esplosione e
d'incendio indicati negli artt. 329 e 331 del D.P.R. 547/55;
i requisiti che devono presentare gli impianti elettrici relativi
sono trattati negli artt. 330, 331 e 332 del decreto stesso.
L'obbligo di denunciare gli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo d'esplosione e d'incendio deriva dall'art. 4 del D.M.
12/09/59: "I datori di lavoro devono denunciare all'Ufficio
competente per territorio dell'Ispettorato del Lavoro le installazioni
elettriche previste dagli articoli 330, 331 e 332 del D.P.R.
547/55, entro trenta giorni dalla messa in servizio su apposito
modello C".
Per note vicissitudini, le ASL sono subentrate all'Ispettorato
del Lavoro e quindi le denunce a tutt'oggi devono essere presentate
a quest'ultime.
Inoltre l'art. 400 del D.P.R. 547/55 aggiunge: "I luoghi
di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di
cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati
con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art.
393".
Il decreto del ministro arrivò il 22/12/58: "Luoghi
di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di
cui agli articoli 329 e 331 del Decreto del Presidente della
Repubblica 27/04/1955 n. 547".
I luoghi sono elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto
stesso.
La tabella A indica i luoghi, di cui all'art. 329, pericolosi
per la presenza di sostanze esplosive o per lo sviluppo di gas
o miscele esplosive.
La tabella B indica i luoghi, di cui all'art. 331, pericolosi
per la presenza di polveri, che in miscela con l'aria possono
dar luogo ad esplosione.
Da quanto sopra esposto si evince che l'obbligo della denuncia
riguarda solo, ed unicamente, gli impianti situati nei luoghi
che rientrano nelle tabelle A e B del D.M. 22/12/58.
Si dà invece il caso che la Norma CEI 31-33 preveda un
impianto AD non solo nei luoghi indicati nel D.M. 22/12/58,
ma anche in altri luoghi pericolosi.
In tali "altri" luoghi si deve effettuare l'impianto
AD, ma non ricorre l'obbligo della denuncia all'ASL.
Per quanto detto vedasi diagrammi di flusso 3 e 4.
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