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Obbligo di denuncia degli impianti elettrici agli organi competenti

Sebastiano Americo
Ispettore ASL Provincia di Milano 1

1. PREMESSA
Le attività soggette alla presentazione della denuncia degli impianti ed installazioni in oggetto sono quelle che rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 27/04/55, n. 547: "Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Quindi sono soggette tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 547/55, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e beneficenza.
Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sono equiparati ai lavoratori subordinati:
- i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
In base all'art. 2 del D.P.R. 547/55 sono escluse dal campo di applicazione dello stesso decreto le seguenti attività:
a) esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
c) servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato:
d) esercizio trasporti terrestri pubblici;
e) esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

2. DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI TERRA: MODELLO B
I datori di lavoro delle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono denunciare tramite apposito modello ministeriale, Modello B, al Dipartimento ISPESL, competente per territorio, l'impianto di terra entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, art. 3 D.M. 12/09/59 e Decreto 15/10/93, n. 519.
Si riportano alcune attività per le quali non ricorre l'obbligo di denunciare l'impianto di terra.
- Attività in genere nelle quali vi è presenza di soli dipendenti di imprese esterne. È il caso degli edifici di civile abitazione nei quali sono chiamati ad operare saltuariamente gli addetti alla manutenzione della centrale termica, dell' ascensore, alle pulizie, alla manutenzione del prato, ecc.; oppure quando in una abitazione privata lavora ad esempio il dipendente di un qualunque artigiano.
- Studi professionali che hanno all'interno dell'attività solo e soltanto praticanti poiché essi in base a due sentenze, di seguito riportate, non sono da equiparare ai lavoratori subordinati.
Sentenza del pretore di Asti del 11/02/93, est. Giribaldi:
"La pratica professionale appare incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto essa serve principalmente a fare acquisire al praticante le nozioni e l'esperienza necessarie per diventare a tutti gli effetti un libero professionista allo stesso livello del maestro, e cioè un collega".
Sentenza del pretore di Rimini del 26/05/94, est. Ciccarini:
"La circostanza che il praticante percepisca un compenso non è idonea, di per sé, a trasformare il praticantato in rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto sia sorto e si sia sviluppato con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo".
- Imprese familiari, ciò scaturisce dalla sentenza n. 212 del 03/05/93 della Corte Costituzionale in base alla quale il D.P.R. 547/55 non si applica all'impresa familiare, in quanto:
- non è lecito equiparare i familiari ai lavoratori subordinati, poiché questo comporterebbe la creazione di un nuovo reato, non previsto dal D.P.R. 547/55;
- l'impresa familiare è permeata di legami affettivi, onde sarebbe problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili di ufficio.
A questo punto sorge spontanea la seguente domanda: ma quando un'impresa è familiare?
In base all'art. 230-bis del Codice Civile si ha un'impresa familiare quando i familiari (e non altri soggetti) prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa e non sia configurabile un diverso rapporto.
Si ricorda che per familiari si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell'altro coniuge).
Non si ha dunque un'impresa familiare nei seguenti casi:
- lavorano nell'impresa altri soggetti estranei ai familiari;
- i familiari aiutano il titolare prestando la propria attività di lavoro in modo saltuario (in tal caso trattasi di impresa individuale);
- il rapporto tra familiari che lavorano nella stessa attività è definito attraverso una delle forme societarie stabilite dal nostro ordinamento (società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.);
- il rapporto, pur non essendo disciplinato esplicitamente, ha le caratteristiche di una società di fatto.
Si ha una società di fatto quando i partecipanti all'attività agiscono tra loro alla pari, come se fossero tutti i titolari della società.
Per quanto detto vedasi diagramma di flusso 1.


La denuncia dell'impianto di terra deve essere inoltrata dal titolare dell'attività ed a nome della stessa e non dal proprietario dello stabile o dall'installatore elettrico che ha realizzato l'impianto elettrico.
A tal proposito si ricorda che nel caso di più attività aventi in comune un unico impianto di terra ciascun datore di lavoro deve presentare la propria denuncia dell'impianto di terra.
Il che potrebbe sembrare sovrabbondante trattandosi di un unico impianto di terra.
In realtà non è proprio così: in comune i tre impianti elettrici hanno solo e soltanto i dispersori, ma hanno diversi interruttori differenziali, diversi conduttori di protezione, diverse masse, ecc.
Quindi anche dal punto di vista tecnico sono giustificate le denunce.

3. DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: MODELLO A
I datori di lavoro delle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono denunciare tramite apposito modello ministeriale, Modello A, al Dipartimento ISPESL competente per territorio, le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, art. 2 D.M. 12/09/59 e Decreto 15/10/93, n. 519.
Però a differenza di quanto previsto per l'impianto di terra, per il quale tutti i datori di lavoro delle attività soggette al D.P.R. 547/55 devono presentare la denuncia, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche l'obbligo della denuncia sussiste per:
1. gli edifici e gli impianti relativi alle aziende e alle lavorazioni pericolose soggette al controllo dei Comandi VV.F., ovvero nelle quali si producono e si impiegano prodotti infiammabili, combustibili o esplodenti, oppure che per dimensioni, ubicazione ed altri motivi presentano in caso d'incendio grave pericolo. La determinazione di tali aziende e lavorazioni è effettuata dal D.P.R. 26/05/59, n. 689, nelle due tabelle A e B, riportate nell'appendice B, art. 38 a) del D.P.R. 547/55;
2. i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed all'altezza, possano costituire pericolo, art. 38 b) del D.P.R. 547/55;
3. le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni, situati all'aperto, art. 39 del D.P.R. 547/55.
A proposito del punto 1 è stato riaffermato con la circolare dell'11/12/85 n. 36 del Ministero dell'Interno che l'individuazione delle attività interessate non può essere riferita all'attuale elenco riportato dal D.M. 16/02/82, ma all'elenco dell'originario D.P.R. 689/59, che non è stato ancora sostituito da altro decreto o legge, come erroneamente a volte è invece stato ritenuto.
Quindi se un'azienda è compresa nella tabella A o B del D.P.R. 689/59 deve presentare denuncia all'ISPESL e se Rd > Ra occorre l'impianto di protezione.
Invece se Rd < Ra la struttura è autoprotetta; dove Rd è il rischio imputabile alla fulminazione diretta e Ra è il rischio massimo tollerabile; per maggiori dettagli vedasi Norma CEI 81-1 e 81-4.
Per i camini l'obbligo della denuncia ricorre soltanto quando, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo, e dunque solo se Rd > Ra.
Lo stesso dicasi per le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi situati all'aperto: ricorre l'obbligo della denuncia solo quando sono di notevoli dimensioni, e dunque se Rd > Ra.
In tutti gli altri casi, nei quali Rd < Ra non ricorre alcun obbligo.
Per quanto detto vedasi diagramma di flusso 2.

4. DENUNCIA DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI PERICOLOSI: MODELLO C
I luoghi pericolosi sono quelli con pericolo d'esplosione e d'incendio indicati negli artt. 329 e 331 del D.P.R. 547/55; i requisiti che devono presentare gli impianti elettrici relativi sono trattati negli artt. 330, 331 e 332 del decreto stesso.
L'obbligo di denunciare gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione e d'incendio deriva dall'art. 4 del D.M. 12/09/59: "I datori di lavoro devono denunciare all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del Lavoro le installazioni elettriche previste dagli articoli 330, 331 e 332 del D.P.R. 547/55, entro trenta giorni dalla messa in servizio su apposito modello C".
Per note vicissitudini, le ASL sono subentrate all'Ispettorato del Lavoro e quindi le denunce a tutt'oggi devono essere presentate a quest'ultime.
Inoltre l'art. 400 del D.P.R. 547/55 aggiunge: "I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
Il decreto del ministro arrivò il 22/12/58: "Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1955 n. 547".
I luoghi sono elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso.
La tabella A indica i luoghi, di cui all'art. 329, pericolosi per la presenza di sostanze esplosive o per lo sviluppo di gas o miscele esplosive.
La tabella B indica i luoghi, di cui all'art. 331, pericolosi per la presenza di polveri, che in miscela con l'aria possono dar luogo ad esplosione.
Da quanto sopra esposto si evince che l'obbligo della denuncia riguarda solo, ed unicamente, gli impianti situati nei luoghi che rientrano nelle tabelle A e B del D.M. 22/12/58.
Si dà invece il caso che la Norma CEI 31-33 preveda un impianto AD non solo nei luoghi indicati nel D.M. 22/12/58, ma anche in altri luoghi pericolosi.
In tali "altri" luoghi si deve effettuare l'impianto AD, ma non ricorre l'obbligo della denuncia all'ASL.
Per quanto detto vedasi diagrammi di flusso 3 e 4.


 



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