Ridefinizione
delle competenze sulle verifiche della L. 46/90
Mario
Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano
Una
importante novità in materia di verifiche degli impianti
è giunta con la pubblicazione sulla G.U. n. 102 del 04.05.2000
del Decreto 6 aprile 2000, riportante "Modifica al decreto
ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi
dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza
degli impianti - L. 5 marzo 1990, n. 46".
Come noto la L. 46/90 sulla sicurezza degli impianti, all'art.
14 prevede la possibilità che gli enti competenti (VV.F.,
ASL, Comuni, ecc.) possano avvalersi dell'ausilio di liberi
professionisti, iscritti agli albi professionali per le rispettive
competenze, per la verifica della conformità degli impianti
alle norme di legge.
Tali professionisti sono riportati in appositi elenchi predisposti
dal Ministero dell'Industria e custoditi presso le Camere di
Commercio.
La novità sostanziale consiste nel fatto che mentre prima
la iscrizione a tali elenchi di verificatori era limitata a
laureati in ingegneria, chimica industriale e diplomati periti
industriali, ora, in base al nuovo decreto, sulla scorta di
quanto stabilito dalla decisione del Consiglio di Stato del
28 novembre 1997 n. 1876, tale possibilità viene estesa
a tutti i professionisti tecnici iscritti nei rispettivi albi
professionali, per le rispettive competenze.
Il Consiglio di stato aveva infatti evidenziato che consentendo
l'attività di verifica solo ad alcune categorie di professionisti
veniva di fatto limitata l'attività di altri tecnici
che ritenessero di poter svolgere operazioni ed incarichi analoghi.
La funzione degli elenchi doveva essere propriamente quella
di raccogliere i nominativi dei professionisti disponibili ad
assumere gli incarichi di verifica, con la specificazione dei
titoli e delle esperienze di ciascuno in modo da consentire
alla autorità di vigilanza una agevole ricerca e la scelta
dei soggetti più idonei alle funzioni da affidare di
volta in volta.
Con l'entrata in vigore del nuovo decreto del 6 aprile, tutti
i professionisti, ingegneri, architetti, periti industriali,
chimici, geometri, ecc. qualora ritengano sotto la propria personale
responsabilità di poter assumere incarichi relativi a
verifiche di impianti di cui alla L. 46/90, nell'ambito delle
proprie competenze, potranno rivolgere apposita istanza alla
Camera di Commercio della provincia di appartenenza, allegando
alla domanda la documentazione relativa alle eventuali esperienze
maturate ed al campo di attività, documentazione che
deve essere attestata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza.
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