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Ridefinizione delle competenze sulle verifiche della L. 46/90

Mario Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano

Una importante novità in materia di verifiche degli impianti è giunta con la pubblicazione sulla G.U. n. 102 del 04.05.2000 del Decreto 6 aprile 2000, riportante "Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti - L. 5 marzo 1990, n. 46".
Come noto la L. 46/90 sulla sicurezza degli impianti, all'art. 14 prevede la possibilità che gli enti competenti (VV.F., ASL, Comuni, ecc.) possano avvalersi dell'ausilio di liberi professionisti, iscritti agli albi professionali per le rispettive competenze, per la verifica della conformità degli impianti alle norme di legge.
Tali professionisti sono riportati in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Industria e custoditi presso le Camere di Commercio.
La novità sostanziale consiste nel fatto che mentre prima la iscrizione a tali elenchi di verificatori era limitata a laureati in ingegneria, chimica industriale e diplomati periti industriali, ora, in base al nuovo decreto, sulla scorta di quanto stabilito dalla decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997 n. 1876, tale possibilità viene estesa a tutti i professionisti tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, per le rispettive competenze.
Il Consiglio di stato aveva infatti evidenziato che consentendo l'attività di verifica solo ad alcune categorie di professionisti veniva di fatto limitata l'attività di altri tecnici che ritenessero di poter svolgere operazioni ed incarichi analoghi.
La funzione degli elenchi doveva essere propriamente quella di raccogliere i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere gli incarichi di verifica, con la specificazione dei titoli e delle esperienze di ciascuno in modo da consentire alla autorità di vigilanza una agevole ricerca e la scelta dei soggetti più idonei alle funzioni da affidare di volta in volta.
Con l'entrata in vigore del nuovo decreto del 6 aprile, tutti i professionisti, ingegneri, architetti, periti industriali, chimici, geometri, ecc. qualora ritengano sotto la propria personale responsabilità di poter assumere incarichi relativi a verifiche di impianti di cui alla L. 46/90, nell'ambito delle proprie competenze, potranno rivolgere apposita istanza alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza, allegando alla domanda la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate ed al campo di attività, documentazione che deve essere attestata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza.

 



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