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Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili

Francesco Bacchini
Coordinatore ISFoP

PREMESSA
Fin dalle battute iniziali della sua applicazione, il D.Lgs. 494/96 ha costituito fonte di notevoli difficoltà per interpreti e addetti ai lavori, i quali hanno manifestato l'urgenza di numerose e sostanziali correzioni al testo vigente, tramite un nuovo intervento legislativo. Diversi erano i motivi di critiche e perplessità, che si addensavano principalmente riguardo a incongruenze, a carenze di coordinamento con il D.Lgs. 626/94, ad ambiti di operatività troppo estesi, a difformità di indirizzo rispetto alla direttiva europea di riferimento, per non parlare delle lacune interpretative denunciate. Le CIRCOLARI del Ministero del Lavoro, emanate per arginare il coro di lamentele e superare i problemi più gravi, non sono state sufficienti a ripristinare un accettabile grado di funzionamento del provvedimento contestato, bisognoso di interventi di ben altra natura e di più ampio respiro. Infatti, da più parti era richiesto di inserire una delega al Governo per poter addivenire alla correzione in corsa degli aspetti più controversi del decreto, come era già avvenuto con il D.Lgs. 626/94, più volte emendato in seguito. Così è stato, seguendo l'iter di un inserimento nella legge Comunitaria 1995-97 di una delega al Governo, attraverso la quale emanare, entro il 22 maggio 1999, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 494/96 (art. 1, commi 1-6, della L. n° 128/1998).
Tale delega, prorogata di tre mesi per le soverchianti difficoltà di redazione del decreto correttivo, venne ulteriormente prorogata con l'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 2 agosto 1999, n. 263.
Nonostante i reiterati rinvii, non vi era, tuttavia, dubbio che l'attuazione della delega fosse indifferibile e di centrale importanza, correndosi il rischio, infatti, che la sicurezza nei cantieri, proprio in considerazione della difficoltà incontrata dagli addetti ai lavori nell'applicare concretamente il disposto del D.Lgs. 494/96, perdesse d'efficacia e vincolatività, lasciando impregiudicato il problema della sicurezza del lavoro in cantiere. È proprio in tali luoghi, paradossalmente, che la sicurezza dei lavoratori richiede, invece, l'approntamento di un sistema di tutela e di una rete di protezione più efficiente, non potendosi certo ignorare che il settore dell'edilizia continua ad essere quello colpito dal maggior numero di infortuni sul lavoro. Gli aspetti che necessitavano di una più immediata correzione e integrazione, come detto, erano stati esaurientemente messi in rilievo in sede di critica, interessando un vasto raggio di argomenti: restringimento dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 in armonia con la direttiva 92/57 CE, riscrittura del rapporto uomo giorno oltre al quale deve essere realizzata l'attività di coordinamento, delimitazione della competenza del coordinatore in fase di esecuzione con esclusione della vigilanza, revisione e modifica del sistema sanzionatorio, ridefinizione delle competenze e responsabilità del committente solo per le attività per le quali è effettivamente competente, soggetti abilitati, successivamente alla frequenza obbligatoria del corso di formazione, allo svolgimento dell'attività di coordinamento progettuale ed esecutivo, necessità di un collegamento operativo fra il piano di sicurezza e di coordinamento e l'organizzazione e gestione del cantiere da parte dell'appaltatore, con conseguente nuova sistemazione degli obblighi caratterizzanti la figura dell'appaltatore come datore di lavoro.
Dopo ulteriori e non poche vicissitudini, discussioni, ritardi, nella seduta del 15 novembre 1999, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo concernente "Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili". Il complesso iter legislativo fin qui descritto trova, finalmente, la sua conclusione nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 dove viene pubblicato il D.Lgs. 528 del 19 novembre 1999 recante, appunto, le tanto attese Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 494/96.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 528/99.
Il campo di applicazione.
Nell'ambito della difficoltà interpretativa naturalmente collegata alla normazione a specificazione progressiva contenuta nel sistema delle direttive comunitarie, in base alla quale, nel caso di specie, il legislatore, recependo la direttiva 92/57, attraverso il D.Lgs. 494/96, integra con norme specifiche la disciplina di tutela della salute sul luogo di lavoro contenuta nel D. Lgs. 626/94 (che, a sua volta, recepisce, in primis, la direttiva 391/89), si è posto, con immediato rilievo, il problema dell'inquadramento del campo di applicazione della regolamentazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il D.Lgs. 494/96 predispone, infatti, una organizzazione del sistema sicurezza nel cantiere che deve tenere conto e armonizzarsi sia con le statuizioni risultanti dal D.Lgs. 626/94, richiamate dall'art. 1, comma 2°, sia, in riferimento ai contenuti tecnici del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, alla normativa prevenzionale di settore, in particolar modo al D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni".
L'allegato I, intitolato "Elenco dei lavori edili o di genio civile", infatti, riproduce esattamente il secondo periodo dell'art. 1 del D.P.R. 164/56, concernente il campo di applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, indicando qualitativamente al punto 1 nei lavori e nelle tipologie di attività, compresi a pieno titolo in ciò che è comunemente considerato come lavoro edile o di genio civile: "i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro".
Tuttavia, estendendosi le figure di lavoro edile e di genio civile, come si dispone nel punto 2 dello stesso allegato I, agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, alla ristrutturazione o equipaggiamento, alla trasformazione, rinnovamento, riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino nonché montaggio e smontaggio di impianti comportanti lavori di cui al comma 1 o all'allegato II, la delimitazione del campo di applicazione non coincide più esattamente con la definizione di cui all'art. 1 del D.P.R. 164/56 e finisce per perdere subito di chiarezza.
All'allegato II, intitolato, "Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1", sono indicati i seguenti lavori:
o lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
o lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
o lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
o lavori in prossimità di linee elettriche in tensione;
o lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
o lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
o lavori subacquei con respiratori;
o lavori in cassoni ad aria compressa;
o lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
o lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

All'evidenza, non rappresentano lavori edili o di genio civile quelli previsti all'art. 1, comma 3, e quelli di cui al 2° comma dell'allegato I che non comportano lavori di cui al 1° comma dello stesso allegato oppure che non comportano lavori di cui all'allegato II, come non sono lavori edili o di genio civile i lavori di cui all'allegato II.
Ad aumentare l'incertezza e la difficoltà nell'individuare concretamente le norme da applicare, contribuiscono i limiti quantitativi collegati all'obbligo di nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 3, commi 3 e 4), all'obbligo di notifica preliminare (art. 11), all'obbligo di redazione del piano generale di sicurezza (art. 13), poiché, dal punto di vista quantitativo, l'analisi testuale conduce a individuare, quali limiti discriminanti per l'obbligatorietà o meno delle prescrizioni organizzative del decreto, quelli previsti dall'art. 11:
"a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II …"
e dall'art. 3:
"a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13 …".
I problemi di carattere interpretativo nella definizione dell'area di applicazione della normativa sono derivati, in massima parte, da una scelta assai discutibile da parte del legislatore (suscettibile di creare disordine e incertezze interpretative) nell'individuare il campo di applicazione della norma, pervenendo, da un lato, alla definizione di cantiere temporaneo o mobile tramite un processo di formazione progressiva di tale definizione, con un susseguirsi di rimandi a distinti elenchi di lavori, e, dall'altro, all'individuazione degli adempimenti più significativi mediante una serie di indicatori dimensionali volti a determinare l'entità presunta del cantiere (il rapporto uomini/giorni).
Il legislatore non ha espresso una vera definizione di lavori edili o di genio civile, ricavabile da una serie di elementi distintivi propri o di caratteristiche intrinseche qualificanti, ma si è accontentato di fare ricorso alla mera elencazione di cui all'allegato I. Sebbene estremamente ampia dal punto di vista descrittivo, talché molte delle attività elencate stridevano con il concetto di lavoro edile o di genio civile, tale direttiva, in sintonia con la direttiva 92/57/CEE, secondo cui i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile sono quelli indicati in un elenco ad essa allegato espressamente qualificato "non esauriente", non poteva, a rigore, nemmeno dirsi tassativa. La tesi della mera esemplificatività dell'elencazione è sembrata assai debole e criticabile, in primo luogo considerando che dall'elenco al quale rimanda dipende l'applicazione di varie disposizioni assistite da sanzioni penali e, quindi, nel caso in cui venisse considerato come semplicemente esemplificativo, si renderebbero possibili estensioni analogiche non consentite in tema di norme incriminatrici, con la conseguente, inevitabile violazione del principio di tassatività e determinatezza dei precetti penali. In secondo luogo, la tesi di cui sopra appare insoddisfacente riflettendo anche solo sul fatto che l'elencazione in questione abbraccia una serie di lavorazioni di natura diversa, non rientranti in categorie fra loro omogenee.
A confermare la tortuosità di questo sistema a doppio rimando, ad alto rischio di incomprensioni ed incertezze interpretative, sta il già citato 2° comma dell'allegato I, secondo cui: "Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II".
Infatti, data la formulazione della seconda parte dell'allegato I ed, in particolare, stante l'utilizzo del termine "inoltre", la rigorosa interpretazione del combinato disposto non poteva che provocare l'assimilazione dei lavori edili di cui all'allegato I, 1° comma, (già in questo modo individuati dalla definizione di cui al D.P.R. 164/56), con le attività di manutenzione ordinaria e di riparazione di impianti, a patto che ricorressero i particolari rischi di cui all'allegato II.
Al fine di scongiurare una interpretazione eccessivamente letterale dell'allegato I, 2° comma, in rapporto all'allegato II, e, con essa, gli effetti paradossali che avrebbe cagionato, la circolare ministeriale n° 41/97 propone una interpretazione "contestualizzata" e più consona alla "ratio" della legge nonché alle intenzioni del legislatore, riducendo l'ambito di applicazione ai soli lavori, anche se comportanti rischi particolari di cui all'allegato II, che si svolgono all'interno di un cantiere edile o di genio civile o connessi all'effettuazione di lavori edili o di genio civile di cui all'elenco riportato al punto 1 dell'allegato I.
Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, doveva essere "sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende, invece, da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli artt. 1 e 2, comma 2, lett. a)" (Ministero del Lavoro - circolare n. 41 del 18 marzo 1997).
Allo stesso modo, il termine "impianti", di cui all'allegato I p. 2, sempre secondo l'interpretazione ministeriale, doveva "essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi. Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 che, al contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili" ossia la direttiva 24 giugno 1992, n. 92/57 Cee" (Ministero del Lavoro - circolare n. 30/98 del 5 marzo 1998).
Ulteriormente, la circolare del Ministero del Lavoro n° 41 del 18 marzo 1997 suggerisce la seguente soluzione interpretativa: "…le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tale genere. A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del D.Lgs. 494/96 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi nei teatri o in tutti i casi di ripresa cinematografica e televisiva".
Nonostante l'intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro abbia fatto registrare una indubbia utilità, al fine di evitare le conseguenze eccessive ed incongrue derivanti da una visione della norma troppo aderente al dato testuale, esso non è valso a dirimere del tutto le questioni definitorie riguardo l'effettiva natura di cantiere temporaneo o mobile, e, quindi, a fare luce sulla reale estensione del campo di applicazione. Ciò per il motivo che nulla di quanto sopra oggetto di interpretazione era scritto nella legge (e neppure nell'allegato I, punto 2, che della legge è parte integrante), e per il fatto che la circolare amministrativa, essendo atto secondario interno alla pubblica amministrazione che la emana, non vincola le altre amministrazioni.
L'invocato D.Lgs. 528/99 già nelle definizioni (art. 2, D.Lgs. 494/96) rivisita il concetto di cantiere temporaneo o mobile come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile", acquistando questa modifica, anche alla luce del nuovo testo dell'allegato I, un preminente valore operativo e non meramente letterale, poiché sparisce dal 2° comma, il riferimento, in particolare, al ripristino, al montaggio ed allo smontaggio di impianti, nonché il riferimento ai lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II. In questo senso sono da intendersi lavori edili o di ingegneria civile esclusivamente:
"1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.".
Va precisato, tuttavia, che, seppur non a livello definitorio, il riferimento ai lavori di cui all'allegato II, al quale, al punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le parole: "aeree a conduttori nudi in", ritorna prepotentemente alla ribalta al 3° comma del nuovo art. 3 del D.Lgs. 494/96, nel quale si afferma che:
"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II".

Di notevole rilevanza nelle conseguenze appaiono, altresì, le innovazioni portate dall'art. 3, commi 3 e 4, incidenti sui limiti quantitativi agli adempimenti più gravosi previsti dal D.Lgs. 494/96 (nomina dei coordinatori, piano di sicurezza e coordinamento ecc.): la nuova formulazione, infatti, dispone che siano obbligatori soltanto per i cantieri in cui svolgano attività più imprese, anche non contemporaneamente, la cui entità presunta raggiunga almeni i duecento uomini-giorno, nel cui computo vanno ricompresi pure i lavoratori autonomi prestanti la loro opera nel cantiere interessato (secondo la nuova definizione dell'art. 2 lett. f-bis), ovvero che comportino i rischi particolari cui si riferisce l'allegato II.
La norma contenuta nell'art. 3, 3° comma, va nel senso di un adeguamento della regolamentazione italiana alla direttiva 92/57/CE, la quale disciplina la nomina dei coordinatori e tutto ciò che ne consegue solo nel caso di presenza di più imprese.
La direttiva comunitaria, infatti, a riguardo dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, non pone alcuna soglia (all'art. 3, comma 1, si legge "un cantiere in cui sono presenti più imprese") al fine di ridurre il numero degli infortuni dovuti soprattutto a carenze di coordinamento tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere; mentre nel D.Lgs. 494 la designazione, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei coordinatori, avveniva nei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese, ma solo se l'entità presunta dei lavoratori era pari ad almeno 100 uomini/giorni, spiegandosi tale differenza, nella relazione al disegno di legge, con la volontà di evitare aggravi ingiustificati in relazione alle ipotesi di lavori di lieve entità o comportanti rischi di pericolosità modesta. Bisogna, in aggiunta, ricordare che, in base al D.Lgs. 494, l'obbligo di designazione scattava anche nell'ipotesi di cantieri con presenza di una sola impresa, quando si trattava di lavori particolarmente a rischio. Il riferimento ai rischi particolari di cui all'allegato II, pur essendo stato riproposto nella lett. b) del 3° comma, dell'art. 3, determinerà, oggi, l'insorgenza degli obblighi di designazione dei coordinatori, soltanto nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.
Argomentando dalle nuove prescrizioni scaturenti dall'art. 3, comma 8, inoltre, il committente, relativamente ai cantieri non compresi nell'ambito di cui in precedenza, sarà tenuto soltanto a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore riguardo ai lavori da affidare, nonché chiedere "alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti". Nel caso in cui, pur operando nel cantiere una sola impresa, l'entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno, il committente o il responsabile dei lavori dovrà, ex art. 11, comma 1, lett. c), trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III.
Per ultimo, sembra doveroso rammentare che per l'art. 3, comma 4-bis, la disposizione relativa alla designazione, prima dell'affidamento dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione, "si applica anche al caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese", ovvero anche nei frequentissimi casi di sub-appalto.

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

Il committente ed il responsabile dei lavori
Anche nel settore della ripartizione fra vari soggetti degli obblighi di sicurezza, ambito che aveva costituito fonte di numerosi problemi, il D.Lgs. 528/99 si fa portatore di interessanti novità, cominciando con l'indicazione contenuta nell'art. 2, lettera b), secondo la quale "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto". La definizione di committente nel caso di opere pubbliche, che si desume dalla lettera sopra riportata, colma una lacuna del vecchio testo e toglie ogni valore all'interpretazione contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 41/97. Per di più, l'inquadramento del committente nel caso di opere pubbliche, come configurato dalla nuova definizione, potrebbe applicarsi senza difficoltà anche al caso di committenti privati a struttura complessa e/o decentrata, riecheggiando il tenore dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 626/94, relativo al responsabile dell'unità produttiva quale datore di lavoro in prevenzione.
Ma l'aspetto più significativo dell'innovazione è da ricercarsi nella circostanza che l'originaria posizione obbligatoria del committente, discendente dal vecchio testo del D.Lgs. 494/96, viene a modificarsi nel testo del decreto correttivo. Infatti, il nuovo art. 6, 1° comma, recependo i dubbi manifestati riguardo alla responsabilità del committente che, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 20 del D.Lgs. 494/96, si configurava come una sorta di responsabilità oggettiva dello stesso, ribalta la prospettiva precedente e sancisce che la designazione, ancora facoltativa, del responsabile dei lavori, esonera il committente da tutti gli adempimenti connessi all'incarico a questi conferito.
A sostegno di quanto detto si veda l'art. 6, così come modificato dal D.Lgs. 528/99, ancora rubricato "Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori", laddove al posto della congiuntiva "e" si sarebbe dovuta sostituire la disgiuntiva "o", nel quale viene sancito, tuttavia, che "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori". Tale esonero, in sintonia con il principio di cui all'art. 1, comma 4-ter, del D.Lgs. 626/94, rende applicabile, all'interno dei presupposti e degli elementi formali e sostanziali individuati dalla giurisprudenza, alla fattispecie in esame il principio della delegabilità degli adempimenti di sicurezza.
A conferma di ciò vanno, inoltre, tanto il secondo comma del nuovo art. 6, secondo il quale: "La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)", che, necessariamente, il nuovo art. 20 il quale, nelle sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori, recita "1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.".
Secondo il nuovo testo, infatti, il committente, in alternativa e non più insieme, al responsabile dei lavori, non risponderà più per l'omesso adempimento degli obblighi dei coordinatori, come avveniva in passato, bensì soltanto per l'omessa verifica dell'adempimento di tali obblighi.

La nuova pianificazione della sicurezza
La pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili subisce alcune sostanziali modifiche per effetto del D.Lgs. 528/99: accanto al piano di sicurezza e coordinamento già previsto dal D.Lgs. 494/96, di cui si individua il contenuto tipico all'art. 12, 1° comma, viene soppresso il piano generale di cui al precedente art. 13 e si aggiunge il piano operativo di sicurezza (art. 2, 1° comma, lett. f-ter), ovvero "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994 n° 626 e successive modifiche". Tale piano, in base al nuovo art. 5, 2° comma, lett. b, deve considerarsi come "piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art 12…". In questo modo l'appaltatore non potrà più semplicemente aderire al piano redatto dal committente ma dovrà, adempiendo, invero, all'obbligo di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 626/94, redigere il proprio piano di cantiere secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 9, comma 1, lett. c-bis) e comma 2. Infatti, in base al 2° comma dell'art. 9 del D.Lgs. 494/96, così come sostituito dal D.Lgs. 528/99, "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 626 del 1994".
Pertanto, costituiscono adempimento delle disposizioni generali in materia di valutazione del rischio, discendenti dall'art. 4, commi 1°, 2° e 7° e dall'art. 7, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. 626/94, non più la semplice accettazione del Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 12, che tante giuste critiche aveva sollevato, bensì la correlata redazione del Piano operativo di sicurezza, da intendersi, dal punto di vista progettuale e gestionale, quale piano complementare di dettaglio del primo, ovviamente nei confronti del singolo cantiere interessato.
La nuova pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili impone una parametrazione ed un coordinamento con la disciplina dell'appalto pubblico di cui alla Legge n. 109 del 1994. Il rapporto fra il D.Lgs. 494/96, vecchia, ma, soprattutto, nuova formulazione, e la L. n. 109/94, la c.d. legge Merloni, modificata nel 1995 con la c.d. legge Merloni bis e nel dicembre 1998 con la c.d. Merloni ter, verte, essenzialmente, sull'art. 31 dedicato ai piani di sicurezza. Inserito in una cornice normativa finalizzata alla conformazione della disciplina della sicurezza dell'appalto pubblico alla direttiva quadro 89/391 C.E. ed alla direttiva particolare 92/57 C.E., nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento (nell'ordine: D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96), rispetto al vecchio testo dell'art. 31, nella nuova versione, i discostamenti dalla disciplina di cui al D.Lgs. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. 528/99 sono, invero, marginali.
Infatti, proprio mediante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili alla previsione dei piani operativi di sicurezza, il tenore del nuovo testo dell'art. 31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla L. n. 415/98, risulta in gran parte congruente rispetto al D.Lgs. 494/96. Infatti, in base al comma 1-bis del nuovo art. 31 "Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)".
Come risulta evidente, al di là della previsione del Piano di sicurezza sostitutivo che trova applicazione nel caso in cui, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, non sia previsto il piano di sicurezza e di coordinamento (il piano generale di sicurezza è stato abrogato dal D.Lgs. 528/99), l'obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, "da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento", non si discosta dalla previsione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. f-ter ed all'art. 5, 2° comma, lett. b), del nuovo D.Lgs. 494/96.
La considerazione circa la sintonia fra l'art. 31 L. n. 109/94 nella formulazione della L. 415/98 ed il D.Lgs. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. 528/99, non esclude, tuttavia, il rilievo critico secondo il quale, dall'analisi delle nuove disposizioni, emerge il fatto che, tanto nel settore degli appalti pubblici, quanto in quello degli appalti privati, il baricentro degli adempimenti e degli obblighi prevenzionali è stato nuovamente spostato, come avveniva prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 494/96 prima formulazione, tendenzialmente sulle imprese.

Riguardo alla definizione del piano di sicurezza e coordinamento, il nuovo testo dell'art. 12, proprio sulla base dell'introduzione del piano operativo di sicurezza, teso a sottolineare l'obbligo dell'appaltatore di organizzare e gestire in autonomia il cantiere, cancella il termine "esecutive" collegato alle procedure ed il termine "operative" collegato alle prescrizioni, che in esso devono, quindi, essere previste nel dettaglio tecnico ma non nel dettaglio applicativo, come risulta confermato dall'introduzione nell'art. 12, quali elementi di dettaglio del contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento, degli elementi del piano generale di sicurezza, previsto dalla versione precedente del D.Lgs. 494/96 all'art. 13 (che nel nuovo testo viene soppresso), nel caso di lavori di entità superiore a 30.000 uomini giorno.
Tali elementi, "in relazione alla tipologia del cantiere interessato" sono i seguenti:
"a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura".

Un ulteriore aspetto su cui porre attenzione risulta dal dato che anche nel decreto correttivo viene ribadita la necessità che il piano di sicurezza e di coordinamento debba contenere la stima dei costi necessari per darvi attuazione e, analogamente a quanto già previsto per i lavori pubblici, si stabilisce, anche per i lavori realizzati a vantaggio della committenza privata, che tali costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Di notevole rilevo, ancorché formale, al fine dell'effettiva contrattualizzazione dell'obbligo di sicurezza, risulta la nuova previsione di cui al 2° comma dell'art. 12, secondo la quale, "Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto".
Si è ottenuto, così, il risultato di far divenire il piano di sicurezza e coordinamento, anche nel caso di appalti per committenti privati, in analogia a quanto già previsto per gli appalti pubblici, parte integrante del contratto di appalto, fornendo al committente, nei confronti dell'appaltatore che non rispetti le previsioni in esso contenute (in base al 3° comma dello stesso articolo 12, "I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza"), oltre ai rimedi previsti all'art. 5, comma 1, lett. e), f), del decreto stesso, anche quelli di tipo contrattuale.

I coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
Detto questo, dal punto di vista della ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza, resta da affrontare l'analisi, in particolare, delle figure dei coordinatori (artt. 4 e 5) e dei datori di lavoro (art. 9).
La posizione obbligatoria del coordinatore per la progettazione è stata oggetto di modifiche le quali, al di là degli elementi tecnici del piano di sicurezza e coordinamento di cui si è più sopra riferito, sono marginali ma significative.
In particolare, il comma 1 dell'art. 4 è, infatti, sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Il riferimento alla progettazione esecutiva viene, probabilmente a scanso di equivoci, eliminato, sostituendosi alla locuzione "progettazione esecutiva" il solo termine "progettazione"; tale mutamento deriva, forse, dalla direttiva comunitari e sembrerebbe esprimere la necessità che la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento si verifichi fin dal momento dell'ideazione dell'opera edile o di ingegneria civile da realizzare, e non solamente al momento della progettazione esecutiva ovvero del dettaglio tecnico.
Il legislatore dispone, inoltre, che il Coordinatore per la progettazione "redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1", volendo, in tal modo, chiaramente ovviare agli inconvenienti interpretativi circa la delegabilità da parte di tale soggetto degli obblighi di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ai quali si era esposto il vecchio testo del D.Lgs. 494/96. Infatti, in base al 1° comma, lett. a), dell'art. 4, che recitava: "…il Coordinatore per la progettazione: a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento…", era sorto il dubbio se tale soggetto, obbligatoriamente in possesso degli specifici requisiti di cui all'art. 10, dovesse o meno realizzare personalmente la pianificazione progettuale della sicurezza dell'opera realizzanda o se, pur facendola propria sottoscrivendola, potesse affidarne la realizzazione ad altri soggetti.
Dalle risultanze del nuovo testo parrebbe che il contrasto di cui sopra sia stato risolto nel senso di una realizzazione di tale pianificazione in prima persona da parte del coordinatore.
La nuova posizione obbligatoria del coordinatore nella fase di esecuzione dei lavori appare, invece, di una complessità ben maggiore, anche in relazione alla valutazione ed al controllo del piano operativo di sicurezza analizzato in precedenza.
Incombe su di lui, infatti, l'obbligo non solo di sospendere le singole lavorazioni in tutti i casi di pericolo grave ed imminente da lui direttamente riscontrati (obbligo penalmente sanzionato dal nuovo art. 21), ma anche quelli ulteriori di: verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza presentato da ogni appaltatore assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, adeguare, se del caso, quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificare il coinvolgimento ed il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi le inosservanze agli artt. 7, 8, 9, nonché alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12, segnalarle al committente o al responsabile dei lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, la risoluzione del contratto e, buon ultimo, nel caso in cui il committente o il responsabile non prendano adeguati e motivati provvedimenti, denunciare il tutto all'Azienda Sanitaria Locale o alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
Se da un lato occorre constatare un complessivo aggravamento della posizione obbligatoria del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dall'altro, un'attenta analisi del nuovo testo dell'art. 5, non può omettere di sottolineare la sostituzione del verbo "assicurare" con il verbo "verificare".
Dalla considerazione di questa sostituzione, tanto nella prescrizione di cui alla lettera a) che nel nuovo testo di cui alla lettera b), deriverebbe l'esclusione di qualsivoglia obbligo di intervento diretto del coordinatore nella realizzazione degli adempimenti in esse contenuti. Una lettura rigorosa del precedente testo della lettera a) dell'art. 5, alla luce dell'uso del verbo assicurare, infatti, non poteva che far ritenere obbligo del coordinatore il risultato dell'effettiva applicazione di tutte le disposizioni contenute nei piani e nelle relative procedure di lavoro, con la conseguenza di pesanti ripercussioni in ordine all'autonomia delle parti del contratto ed al divieto di ingerenza fra committente ed appaltatore, costituenti entrambi consolidati principi giurisprudenziali e dottrinali per l'individuazione della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro in appalto.
Invece, ricorrendo all'uso del verbo verificare non potrebbe riscontrarsi l'imposizione di un obbligo di risultato, bensì di un obbligo di controllo, mediante opportune azioni di coordinamento, nell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, del piano di sicurezza e di coordinamento nonché delle procedure di lavoro. Sull'interpretazione di tale controllo, tuttavia, bisogna chiarire che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non deve presenziare costantemente all'attività lavorativa nel cantiere, né al fine di vigilare sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento nonché delle procedure di lavoro e del piano operativo di sicurezza, né, tantomeno, al fine di vigilare sul rispetto delle misure prevenzionali nei confronti dei lavoratori, compito che resta, e non poteva essere diversamente, necessariamente a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto dell'impresa appaltatrice, come si dimostrerebbe anche esaminando il nuovo testo della lett. f) dello stesso art. 5, secondo il quale, l'obbligo del coordinatore di sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, risulta subordinato alla circostanza che tale pericolo sia stato dal coordinatore direttamente riscontrato, la qual cosa fa presumere che la presenza continua del coordinatore in cantiere non sia obbligatoria.
Va, tuttavia, notato come, in ipotesi di violazione di tale disposizione, contrariamente a quanto indicato nel testo originario, sia ora prevista una specifica sanzione.
In quest'ottica, anche l'obbligo previsto dalla lettera b) del nuovo articolo 5, la quale prevede che il piano operativo di sicurezza, da considerarsi, come abbiamo visto, non sostitutivo ma di mero complemento e dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione per conto del committente, venga, da parte del coordinatore per l'esecuzione, sottoposto ad una "verifica di idoneità", si configurerà come di mero controllo, relativo alla coerenza tra il piano redatto per conto del committente ed i dettagli esecutivi specificati nel piano operativo redatto dall'impresa appaltatrice.
Per quanto concerne il nuovo testo della lettera e), invece, occorre specificare come, non tenendo in debita considerazione quanto richiesto da più parti in ragione delle difficoltà pratiche che potranno conseguire nell'attuazione di tale previsione legislativa, si sia statuito a carico del coordinatore per l'esecuzione di comunicare alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio i casi di inerzia immotivata del committente a fronte delle proposte del coordinatore per l'esecuzione stesso in caso di inadempienza delle imprese esecutrici.
Difficoltà realizzative potrebbe comportare anche il comma 1-bis dell'art. 5, secondo il cui tenore nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, ovvero nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, "il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)".

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
Il nuovo testo dell'art. 9 stabilisce l'obbligatorietà della redazione in forma scritta del piano operativo di sicurezza (inteso quale documento di valutazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94) anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa esecutrice, sia essa familiare o con meno di dieci addetti. Inoltre, sempre relativamente alla definizione degli obblighi del datore di lavoro, si rammenta quanto già esposto sull'introduzione del piano operativo di sicurezza e sulle sue conseguenze adempitive.
Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, invece, sicuramente molto importante risulta la precisazione contenuta nella nuova lettera f), dell'art. 2, la quale, risolvendo in radice un problema interpretativo di indubbio rilievo nell'economia della gestione del sistema sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, esclude che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice possa svolgere i compiti di coordinatore per l'esecuzione.
In ogni caso, nonostante la precisazione circa l'incompatibilità del ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori con quello di datore di lavoro dell'impresa esecutrice, da più parti ritenuta imprescindibile, rimangono sul tappeto alcuni problemi, come quello sulla possibilità, per il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, di continuare a svolgere le funzioni di responsabile dei lavori o di coordinatore per la progettazione (ove designato a tal fine dal committente), o come quello a proposito del divieto di esercitare le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione: riguarda il solo datore di lavoro o anche altri soggetti da lui designati?
Per concludere esaurientemente la trattazione relativa alla posizione obbligatoria del datore di lavoro, occorre illustrare la ripartizione intersoggettiva delle fattispecie sanzionatorie contravvenzionali, predisposte dal nuovo testo dell'art. 22. Significativa risulta la specificazione secondo la quale vengono distinte le sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, anche se la sua necessità era da escludersi, data la logica dipendenza, per quanto riguarda i soggetti datoriali coinvolti, del D.Lgs. 494/96 dal D.Lgs. 626/94 e dalle normative prevenzionali precedenti. In base al comma 1 del nuovo art. 22 si sancisce che, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 626/94, "I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto". I commi successivi dell'art. 22 prevedono: "2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3", in modo da confermare l'indirizzo della indelegabilità di alcuni obblighi datoriali e della delegabilità di altri, così come previsto dall'art. 1, comma 4-ter, del D.Lgs. 626/94.

Le altre innovazioni più significative
I requisiti richiesti per la nomina di coordinatore subiscono alcune modificazioni, nel nuovo testo dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96, aggiungendosi alle lauree in ingegneria o architettura quelle in geologia, scienze agrarie e forestali, insieme al requisito dell'attività professionale nel settore delle costruzioni per almeno un anno oltre, ovviamente, all'obbligo di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza.
Per scongiurare i problemi interpretativi sorti dall'applicabilità alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 20-23 del D.Lgs. 494/96 della procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. 758/94, originariamente non prevista ma introdotta, incidentalmente, con l'art. 12, L. n. 135/1997, il quale ha stabilito che "sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, n. 758 del 1994", si è armonizzato l'apparato sanzionatorio con le nuove previsioni di legge e vengono specificati i casi in cui è possibile l'estinzione delle contravvenzioni tramite l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 758/94.
Quindi, l'art. 20 del D.Lgs. 528/99 stabilisce che, "Dopo l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è inserito il seguente: Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758".

Infine, si ricordano gli artt. 22, 23, 25, 26 del D.Lgs. 528/99, i quali aggiungono nuove disposizioni all'articolato del D.Lgs. 494/96:
- Art. 22, che, al fine di definire i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento nonché "l'indicazione della stima dei costi per la sicurezza", rimanda al futuro regolamento previsto dal primo comma dell'art. 31 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni, il quale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1999, all'art. 41 si occupa, appunto, del contenuto dei piani di sicurezza e coordinamento.
- Art. 23, che prevede l'emanazione di decreti che modifichino i contenuti dei corsi di formazione rispetto a quanto previsto dall'allegato V, definendo: "a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio; b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere". Si precisa, tuttavia, al fine di evitare qualsivoglia equivoco, che "sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo".
- Art. 25, nel quale il legislatore definisce i casi di applicabilità delle norme in esso contenute, relativamente ai cantieri in atto. Si sancisce, in particolare, l'applicabilità delle disposizioni così come modificate, nei confronti dei cantieri per i quali, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, non sia conclusa la fase di progettazione, mentre nell'ipotesi di incarichi di progettazione esecutiva affidati prima del 24 marzo 1997 e nell'ipotesi che tale progettazione sia stata conclusa entro la data di entrata in vigore del decreto di modifica, si esclude l'applicabilità della nuova disciplina.
Al fine di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il legislatore intende conclusa la fase di progettazione: "a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo; b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi".
- Art. 26, che stabilisce, da ultimo, che la nuova normativa entrerà in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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