Prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
e mobili
Francesco
Bacchini
Coordinatore ISFoP
PREMESSA
Fin dalle battute iniziali della sua applicazione, il D.Lgs.
494/96 ha costituito fonte di notevoli difficoltà per
interpreti e addetti ai lavori, i quali hanno manifestato l'urgenza
di numerose e sostanziali correzioni al testo vigente, tramite
un nuovo intervento legislativo. Diversi erano i motivi di critiche
e perplessità, che si addensavano principalmente riguardo
a incongruenze, a carenze di coordinamento con il D.Lgs. 626/94,
ad ambiti di operatività troppo estesi, a difformità
di indirizzo rispetto alla direttiva europea di riferimento,
per non parlare delle lacune interpretative denunciate. Le CIRCOLARI
del Ministero del Lavoro, emanate per arginare il coro di lamentele
e superare i problemi più gravi, non sono state sufficienti
a ripristinare un accettabile grado di funzionamento del provvedimento
contestato, bisognoso di interventi di ben altra natura e di
più ampio respiro. Infatti, da più parti era richiesto
di inserire una delega al Governo per poter addivenire alla
correzione in corsa degli aspetti più controversi del
decreto, come era già avvenuto con il D.Lgs. 626/94,
più volte emendato in seguito. Così è stato,
seguendo l'iter di un inserimento nella legge Comunitaria 1995-97
di una delega al Governo, attraverso la quale emanare, entro
il 22 maggio 1999, disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 494/96 (art. 1, commi 1-6, della L. n° 128/1998).
Tale delega, prorogata di tre mesi per le soverchianti difficoltà
di redazione del decreto correttivo, venne ulteriormente prorogata
con l'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 2 agosto 1999,
n. 263.
Nonostante i reiterati rinvii, non vi era, tuttavia, dubbio
che l'attuazione della delega fosse indifferibile e di centrale
importanza, correndosi il rischio, infatti, che la sicurezza
nei cantieri, proprio in considerazione della difficoltà
incontrata dagli addetti ai lavori nell'applicare concretamente
il disposto del D.Lgs. 494/96, perdesse d'efficacia e vincolatività,
lasciando impregiudicato il problema della sicurezza del lavoro
in cantiere. È proprio in tali luoghi, paradossalmente,
che la sicurezza dei lavoratori richiede, invece, l'approntamento
di un sistema di tutela e di una rete di protezione più
efficiente, non potendosi certo ignorare che il settore dell'edilizia
continua ad essere quello colpito dal maggior numero di infortuni
sul lavoro. Gli aspetti che necessitavano di una più
immediata correzione e integrazione, come detto, erano stati
esaurientemente messi in rilievo in sede di critica, interessando
un vasto raggio di argomenti: restringimento dell'ambito di
applicazione del D.Lgs. 494/96 in armonia con la direttiva 92/57
CE, riscrittura del rapporto uomo giorno oltre al quale deve
essere realizzata l'attività di coordinamento, delimitazione
della competenza del coordinatore in fase di esecuzione con
esclusione della vigilanza, revisione e modifica del sistema
sanzionatorio, ridefinizione delle competenze e responsabilità
del committente solo per le attività per le quali è
effettivamente competente, soggetti abilitati, successivamente
alla frequenza obbligatoria del corso di formazione, allo svolgimento
dell'attività di coordinamento progettuale ed esecutivo,
necessità di un collegamento operativo fra il piano di
sicurezza e di coordinamento e l'organizzazione e gestione del
cantiere da parte dell'appaltatore, con conseguente nuova sistemazione
degli obblighi caratterizzanti la figura dell'appaltatore come
datore di lavoro.
Dopo ulteriori e non poche vicissitudini, discussioni, ritardi,
nella seduta del 15 novembre 1999, il Consiglio dei ministri
ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo
concernente "Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei e mobili". Il complesso
iter legislativo fin qui descritto trova, finalmente, la sua
conclusione nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000
dove viene pubblicato il D.Lgs. 528 del 19 novembre 1999 recante,
appunto, le tanto attese Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
494/96.
LE
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 528/99.
Il campo di applicazione.
Nell'ambito della difficoltà interpretativa naturalmente
collegata alla normazione a specificazione progressiva contenuta
nel sistema delle direttive comunitarie, in base alla quale,
nel caso di specie, il legislatore, recependo la direttiva 92/57,
attraverso il D.Lgs. 494/96, integra con norme specifiche la
disciplina di tutela della salute sul luogo di lavoro contenuta
nel D. Lgs. 626/94 (che, a sua volta, recepisce, in primis,
la direttiva 391/89), si è posto, con immediato rilievo,
il problema dell'inquadramento del campo di applicazione della
regolamentazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il D.Lgs. 494/96 predispone, infatti, una organizzazione del
sistema sicurezza nel cantiere che deve tenere conto e armonizzarsi
sia con le statuizioni risultanti dal D.Lgs. 626/94, richiamate
dall'art. 1, comma 2°, sia, in riferimento ai contenuti
tecnici del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale
di sicurezza, alla normativa prevenzionale di settore, in particolar
modo al D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 recante "Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni".
L'allegato I, intitolato "Elenco dei lavori edili o di
genio civile", infatti, riproduce esattamente il secondo
periodo dell'art. 1 del D.P.R. 164/56, concernente il campo
di applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni, indicando qualitativamente al
punto 1 nei lavori e nelle tipologie di attività, compresi
a pieno titolo in ciò che è comunemente considerato
come lavoro edile o di genio civile: "i lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro".
Tuttavia, estendendosi le figure di lavoro edile e di genio
civile, come si dispone nel punto 2 dello stesso allegato I,
agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati,
alla ristrutturazione o equipaggiamento, alla trasformazione,
rinnovamento, riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino
nonché montaggio e smontaggio di impianti comportanti
lavori di cui al comma 1 o all'allegato II, la delimitazione
del campo di applicazione non coincide più esattamente
con la definizione di cui all'art. 1 del D.P.R. 164/56 e finisce
per perdere subito di chiarezza.
All'allegato II, intitolato, "Elenco dei lavori comportanti
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui all'art. 11, comma 1", sono indicati i seguenti
lavori:
o lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o
di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro
o dell'opera;
o lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria;
o lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
o lavori in prossimità di linee elettriche in tensione;
o lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
o lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
o lavori subacquei con respiratori;
o lavori in cassoni ad aria compressa;
o lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
o lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.
All'evidenza,
non rappresentano lavori edili o di genio civile quelli previsti
all'art. 1, comma 3, e quelli di cui al 2° comma dell'allegato
I che non comportano lavori di cui al 1° comma dello stesso
allegato oppure che non comportano lavori di cui all'allegato
II, come non sono lavori edili o di genio civile i lavori di
cui all'allegato II.
Ad aumentare l'incertezza e la difficoltà nell'individuare
concretamente le norme da applicare, contribuiscono i limiti
quantitativi collegati all'obbligo di nomina dei coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 3,
commi 3 e 4), all'obbligo di notifica preliminare (art. 11),
all'obbligo di redazione del piano generale di sicurezza (art.
13), poiché, dal punto di vista quantitativo, l'analisi
testuale conduce a individuare, quali limiti discriminanti per
l'obbligatorietà o meno delle prescrizioni organizzative
del decreto, quelli previsti dall'art. 11:
"a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è
superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente
più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore
a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui
elenco è contenuto nell'allegato II
"
e dall'art. 3:
"a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea se l'entità
presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300
uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13
".
I problemi di carattere interpretativo nella definizione dell'area
di applicazione della normativa sono derivati, in massima parte,
da una scelta assai discutibile da parte del legislatore (suscettibile
di creare disordine e incertezze interpretative) nell'individuare
il campo di applicazione della norma, pervenendo, da un lato,
alla definizione di cantiere temporaneo o mobile tramite un
processo di formazione progressiva di tale definizione, con
un susseguirsi di rimandi a distinti elenchi di lavori, e, dall'altro,
all'individuazione degli adempimenti più significativi
mediante una serie di indicatori dimensionali volti a determinare
l'entità presunta del cantiere (il rapporto uomini/giorni).
Il legislatore non ha espresso una vera definizione di lavori
edili o di genio civile, ricavabile da una serie di elementi
distintivi propri o di caratteristiche intrinseche qualificanti,
ma si è accontentato di fare ricorso alla mera elencazione
di cui all'allegato I. Sebbene estremamente ampia dal punto
di vista descrittivo, talché molte delle attività
elencate stridevano con il concetto di lavoro edile o di genio
civile, tale direttiva, in sintonia con la direttiva 92/57/CEE,
secondo cui i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di
genio civile sono quelli indicati in un elenco ad essa allegato
espressamente qualificato "non esauriente", non poteva,
a rigore, nemmeno dirsi tassativa. La tesi della mera esemplificatività
dell'elencazione è sembrata assai debole e criticabile,
in primo luogo considerando che dall'elenco al quale rimanda
dipende l'applicazione di varie disposizioni assistite da sanzioni
penali e, quindi, nel caso in cui venisse considerato come semplicemente
esemplificativo, si renderebbero possibili estensioni analogiche
non consentite in tema di norme incriminatrici, con la conseguente,
inevitabile violazione del principio di tassatività e
determinatezza dei precetti penali. In secondo luogo, la tesi
di cui sopra appare insoddisfacente riflettendo anche solo sul
fatto che l'elencazione in questione abbraccia una serie di
lavorazioni di natura diversa, non rientranti in categorie fra
loro omogenee.
A confermare la tortuosità di questo sistema a doppio
rimando, ad alto rischio di incomprensioni ed incertezze interpretative,
sta il già citato 2° comma dell'allegato I, secondo
cui: "Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi,
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione,
lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio
e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma
1 o all'allegato II".
Infatti, data la formulazione della seconda parte dell'allegato
I ed, in particolare, stante l'utilizzo del termine "inoltre",
la rigorosa interpretazione del combinato disposto non poteva
che provocare l'assimilazione dei lavori edili di cui all'allegato
I, 1° comma, (già in questo modo individuati dalla
definizione di cui al D.P.R. 164/56), con le attività
di manutenzione ordinaria e di riparazione di impianti, a patto
che ricorressero i particolari rischi di cui all'allegato II.
Al fine di scongiurare una interpretazione eccessivamente letterale
dell'allegato I, 2° comma, in rapporto all'allegato II,
e, con essa, gli effetti paradossali che avrebbe cagionato,
la circolare ministeriale n° 41/97 propone una interpretazione
"contestualizzata" e più consona alla "ratio"
della legge nonché alle intenzioni del legislatore, riducendo
l'ambito di applicazione ai soli lavori, anche se comportanti
rischi particolari di cui all'allegato II, che si svolgono all'interno
di un cantiere edile o di genio civile o connessi all'effettuazione
di lavori edili o di genio civile di cui all'elenco riportato
al punto 1 dell'allegato I.
Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, doveva essere "sottolineato
che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi
particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II
non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione
del campo di applicazione, il quale discende, invece, da una
lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli
artt. 1 e 2, comma 2, lett. a)" (Ministero del Lavoro -
circolare n. 41 del 18 marzo 1997).
Allo stesso modo, il termine "impianti", di cui all'allegato
I p. 2, sempre secondo l'interpretazione ministeriale, doveva
"essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad
opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi
alla produzione industriale, agricola o di servizi. Una diversa
interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti
a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio
civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione
del D.Lgs. 494/96 che, al contrario, ha trasposto nell'ordinamento
giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai
"Cantieri temporanei o mobili" ossia la direttiva
24 giugno 1992, n. 92/57 Cee" (Ministero del Lavoro - circolare
n. 30/98 del 5 marzo 1998).
Ulteriormente, la circolare del Ministero del Lavoro n°
41 del 18 marzo 1997 suggerisce la seguente soluzione interpretativa:
"
le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori
comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano
nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano
all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino
lavori di tale genere. A titolo esemplificativo, l'attività
di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella
ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è
assoggettata alle disposizioni del D.Lgs. 494/96 solo qualora
venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile,
così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale
o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi nei teatri
o in tutti i casi di ripresa cinematografica e televisiva".
Nonostante l'intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro
abbia fatto registrare una indubbia utilità, al fine
di evitare le conseguenze eccessive ed incongrue derivanti da
una visione della norma troppo aderente al dato testuale, esso
non è valso a dirimere del tutto le questioni definitorie
riguardo l'effettiva natura di cantiere temporaneo o mobile,
e, quindi, a fare luce sulla reale estensione del campo di applicazione.
Ciò per il motivo che nulla di quanto sopra oggetto di
interpretazione era scritto nella legge (e neppure nell'allegato
I, punto 2, che della legge è parte integrante), e per
il fatto che la circolare amministrativa, essendo atto secondario
interno alla pubblica amministrazione che la emana, non vincola
le altre amministrazioni.
L'invocato D.Lgs. 528/99 già nelle definizioni (art.
2, D.Lgs. 494/96) rivisita il concetto di cantiere temporaneo
o mobile come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile", acquistando questa modifica,
anche alla luce del nuovo testo dell'allegato I, un preminente
valore operativo e non meramente letterale, poiché sparisce
dal 2° comma, il riferimento, in particolare, al ripristino,
al montaggio ed allo smontaggio di impianti, nonché il
riferimento ai lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II.
In questo senso sono da intendersi lavori edili o di ingegneria
civile esclusivamente:
"1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile.".
Va precisato, tuttavia, che, seppur non a livello definitorio,
il riferimento ai lavori di cui all'allegato II, al quale, al
punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte
le parole: "aeree a conduttori nudi in", ritorna prepotentemente
alla ribalta al 3° comma del nuovo art. 3 del D.Lgs. 494/96,
nel quale si afferma che:
"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari
o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell'allegato II".
Di
notevole rilevanza nelle conseguenze appaiono, altresì,
le innovazioni portate dall'art. 3, commi 3 e 4, incidenti sui
limiti quantitativi agli adempimenti più gravosi previsti
dal D.Lgs. 494/96 (nomina dei coordinatori, piano di sicurezza
e coordinamento ecc.): la nuova formulazione, infatti, dispone
che siano obbligatori soltanto per i cantieri in cui svolgano
attività più imprese, anche non contemporaneamente,
la cui entità presunta raggiunga almeni i duecento uomini-giorno,
nel cui computo vanno ricompresi pure i lavoratori autonomi
prestanti la loro opera nel cantiere interessato (secondo la
nuova definizione dell'art. 2 lett. f-bis), ovvero che comportino
i rischi particolari cui si riferisce l'allegato II.
La norma contenuta nell'art. 3, 3° comma, va nel senso di
un adeguamento della regolamentazione italiana alla direttiva
92/57/CE, la quale disciplina la nomina dei coordinatori e tutto
ciò che ne consegue solo nel caso di presenza di più
imprese.
La direttiva comunitaria, infatti, a riguardo dell'obbligo di
designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione,
non pone alcuna soglia (all'art. 3, comma 1, si legge "un
cantiere in cui sono presenti più imprese") al fine
di ridurre il numero degli infortuni dovuti soprattutto a carenze
di coordinamento tra le diverse imprese operanti nello stesso
cantiere; mentre nel D.Lgs. 494 la designazione, da parte del
committente o del responsabile dei lavori, dei coordinatori,
avveniva nei cantieri in cui era prevista la presenza di più
imprese, ma solo se l'entità presunta dei lavoratori
era pari ad almeno 100 uomini/giorni, spiegandosi tale differenza,
nella relazione al disegno di legge, con la volontà di
evitare aggravi ingiustificati in relazione alle ipotesi di
lavori di lieve entità o comportanti rischi di pericolosità
modesta. Bisogna, in aggiunta, ricordare che, in base al D.Lgs.
494, l'obbligo di designazione scattava anche nell'ipotesi di
cantieri con presenza di una sola impresa, quando si trattava
di lavori particolarmente a rischio. Il riferimento ai rischi
particolari di cui all'allegato II, pur essendo stato riproposto
nella lett. b) del 3° comma, dell'art. 3, determinerà,
oggi, l'insorgenza degli obblighi di designazione dei coordinatori,
soltanto nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non contemporanea.
Argomentando dalle nuove prescrizioni scaturenti dall'art. 3,
comma 8, inoltre, il committente, relativamente ai cantieri
non compresi nell'ambito di cui in precedenza, sarà tenuto
soltanto a verificare l'idoneità tecnico professionale
dell'appaltatore riguardo ai lavori da affidare, nonché
chiedere "alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti". Nel caso in cui, pur
operando nel cantiere una sola impresa, l'entità presunta
dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno, il committente
o il responsabile dei lavori dovrà, ex art. 11, comma
1, lett. c), trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro
ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti,
la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
III.
Per ultimo, sembra doveroso rammentare che per l'art. 3, comma
4-bis, la disposizione relativa alla designazione, prima dell'affidamento
dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione, "si applica
anche al caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o più imprese", ovvero anche nei frequentissimi
casi di sub-appalto.
I
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA
Il
committente ed il responsabile dei lavori
Anche nel settore della ripartizione fra vari soggetti degli
obblighi di sicurezza, ambito che aveva costituito fonte di
numerosi problemi, il D.Lgs. 528/99 si fa portatore di interessanti
novità, cominciando con l'indicazione contenuta nell'art.
2, lettera b), secondo la quale "Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente è il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto".
La definizione di committente nel caso di opere pubbliche, che
si desume dalla lettera sopra riportata, colma una lacuna del
vecchio testo e toglie ogni valore all'interpretazione contenuta
nella circolare del Ministero del Lavoro n. 41/97. Per di più,
l'inquadramento del committente nel caso di opere pubbliche,
come configurato dalla nuova definizione, potrebbe applicarsi
senza difficoltà anche al caso di committenti privati
a struttura complessa e/o decentrata, riecheggiando il tenore
dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 626/94, relativo
al responsabile dell'unità produttiva quale datore di
lavoro in prevenzione.
Ma l'aspetto più significativo dell'innovazione è
da ricercarsi nella circostanza che l'originaria posizione obbligatoria
del committente, discendente dal vecchio testo del D.Lgs. 494/96,
viene a modificarsi nel testo del decreto correttivo. Infatti,
il nuovo art. 6, 1° comma, recependo i dubbi manifestati
riguardo alla responsabilità del committente che, in
base al combinato disposto degli artt. 6 e 20 del D.Lgs. 494/96,
si configurava come una sorta di responsabilità oggettiva
dello stesso, ribalta la prospettiva precedente e sancisce che
la designazione, ancora facoltativa, del responsabile dei lavori,
esonera il committente da tutti gli adempimenti connessi all'incarico
a questi conferito.
A sostegno di quanto detto si veda l'art. 6, così come
modificato dal D.Lgs. 528/99, ancora rubricato "Responsabilità
dei committenti e dei responsabili dei lavori", laddove
al posto della congiuntiva "e" si sarebbe dovuta sostituire
la disgiuntiva "o", nel quale viene sancito, tuttavia,
che "Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori". Tale esonero, in
sintonia con il principio di cui all'art. 1, comma 4-ter, del
D.Lgs. 626/94, rende applicabile, all'interno dei presupposti
e degli elementi formali e sostanziali individuati dalla giurisprudenza,
alla fattispecie in esame il principio della delegabilità
degli adempimenti di sicurezza.
A conferma di ciò vanno, inoltre, tanto il secondo comma
del nuovo art. 6, secondo il quale: "La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione,
non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1,
lettera a)", che, necessariamente, il nuovo art. 20 il
quale, nelle sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori, recita "1. Il committente
o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo
3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma
1; 13, comma 1.".
Secondo il nuovo testo, infatti, il committente, in alternativa
e non più insieme, al responsabile dei lavori, non risponderà
più per l'omesso adempimento degli obblighi dei coordinatori,
come avveniva in passato, bensì soltanto per l'omessa
verifica dell'adempimento di tali obblighi.
La
nuova pianificazione della sicurezza
La pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili subisce alcune sostanziali modifiche per effetto del
D.Lgs. 528/99: accanto al piano di sicurezza e coordinamento
già previsto dal D.Lgs. 494/96, di cui si individua il
contenuto tipico all'art. 12, 1° comma, viene soppresso
il piano generale di cui al precedente art. 13 e si aggiunge
il piano operativo di sicurezza (art. 2, 1° comma, lett.
f-ter), ovvero "il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994 n° 626 e successive
modifiche". Tale piano, in base al nuovo art. 5, 2°
comma, lett. b, deve considerarsi come "piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art
12
". In questo modo l'appaltatore non potrà
più semplicemente aderire al piano redatto dal committente
ma dovrà, adempiendo, invero, all'obbligo di cui all'art.
4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 626/94, redigere il proprio piano
di cantiere secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art.
9, comma 1, lett. c-bis) e comma 2. Infatti, in base al 2°
comma dell'art. 9 del D.Lgs. 494/96, così come sostituito
dal D.Lgs. 528/99, "L'accettazione da parte di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma
1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 626 del 1994".
Pertanto, costituiscono adempimento delle disposizioni generali
in materia di valutazione del rischio, discendenti dall'art.
4, commi 1°, 2° e 7° e dall'art. 7, comma 1°,
lettera b) del D.Lgs. 626/94, non più la semplice accettazione
del Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 12,
che tante giuste critiche aveva sollevato, bensì la correlata
redazione del Piano operativo di sicurezza, da intendersi, dal
punto di vista progettuale e gestionale, quale piano complementare
di dettaglio del primo, ovviamente nei confronti del singolo
cantiere interessato.
La nuova pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili impone una parametrazione ed un coordinamento con la
disciplina dell'appalto pubblico di cui alla Legge n. 109 del
1994. Il rapporto fra il D.Lgs. 494/96, vecchia, ma, soprattutto,
nuova formulazione, e la L. n. 109/94, la c.d. legge Merloni,
modificata nel 1995 con la c.d. legge Merloni bis e nel dicembre
1998 con la c.d. Merloni ter, verte, essenzialmente, sull'art.
31 dedicato ai piani di sicurezza. Inserito in una cornice normativa
finalizzata alla conformazione della disciplina della sicurezza
dell'appalto pubblico alla direttiva quadro 89/391 C.E. ed alla
direttiva particolare 92/57 C.E., nonché alla relativa
normativa nazionale di recepimento (nell'ordine: D.Lgs. 626/94
e D.Lgs. 494/96), rispetto al vecchio testo dell'art. 31, nella
nuova versione, i discostamenti dalla disciplina di cui al D.Lgs.
494/96, così come modificato dal D.Lgs. 528/99 sono,
invero, marginali.
Infatti, proprio mediante l'adeguamento della normativa sulla
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili alla previsione dei
piani operativi di sicurezza, il tenore del nuovo testo dell'art.
31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla L.
n. 415/98, risulta in gran parte congruente rispetto al D.Lgs.
494/96. Infatti, in base al comma 1-bis del nuovo art. 31 "Entro
trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 14
agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale
di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)".
Come risulta evidente, al di là della previsione del
Piano di sicurezza sostitutivo che trova applicazione nel caso
in cui, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.
494, non sia previsto il piano di sicurezza e di coordinamento
(il piano generale di sicurezza è stato abrogato dal
D.Lgs. 528/99), l'obbligo di redazione del piano operativo di
sicurezza da parte delle imprese esecutrici, "da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento", non si discosta dalla previsione di
cui all'art. 2, 1° comma, lett. f-ter ed all'art. 5, 2°
comma, lett. b), del nuovo D.Lgs. 494/96.
La considerazione circa la sintonia fra l'art. 31 L. n. 109/94
nella formulazione della L. 415/98 ed il D.Lgs. 494/96, così
come modificato dal D.Lgs. 528/99, non esclude, tuttavia, il
rilievo critico secondo il quale, dall'analisi delle nuove disposizioni,
emerge il fatto che, tanto nel settore degli appalti pubblici,
quanto in quello degli appalti privati, il baricentro degli
adempimenti e degli obblighi prevenzionali è stato nuovamente
spostato, come avveniva prima dell'emanazione del D.Lgs. n.
494/96 prima formulazione, tendenzialmente sulle imprese.
Riguardo
alla definizione del piano di sicurezza e coordinamento, il
nuovo testo dell'art. 12, proprio sulla base dell'introduzione
del piano operativo di sicurezza, teso a sottolineare l'obbligo
dell'appaltatore di organizzare e gestire in autonomia il cantiere,
cancella il termine "esecutive" collegato alle procedure
ed il termine "operative" collegato alle prescrizioni,
che in esso devono, quindi, essere previste nel dettaglio tecnico
ma non nel dettaglio applicativo, come risulta confermato dall'introduzione
nell'art. 12, quali elementi di dettaglio del contenuto dei
piani di sicurezza e di coordinamento, degli elementi del piano
generale di sicurezza, previsto dalla versione precedente del
D.Lgs. 494/96 all'art. 13 (che nel nuovo testo viene soppresso),
nel caso di lavori di entità superiore a 30.000 uomini
giorno.
Tali elementi, "in relazione alla tipologia del cantiere
interessato" sono i seguenti:
"a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento
da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio
o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del
piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura".
Un
ulteriore aspetto su cui porre attenzione risulta dal dato che
anche nel decreto correttivo viene ribadita la necessità
che il piano di sicurezza e di coordinamento debba contenere
la stima dei costi necessari per darvi attuazione e, analogamente
a quanto già previsto per i lavori pubblici, si stabilisce,
anche per i lavori realizzati a vantaggio della committenza
privata, che tali costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
Di notevole rilevo, ancorché formale, al fine dell'effettiva
contrattualizzazione dell'obbligo di sicurezza, risulta la nuova
previsione di cui al 2° comma dell'art. 12, secondo la quale,
"Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante
del contratto di appalto".
Si è ottenuto, così, il risultato di far divenire
il piano di sicurezza e coordinamento, anche nel caso di appalti
per committenti privati, in analogia a quanto già previsto
per gli appalti pubblici, parte integrante del contratto di
appalto, fornendo al committente, nei confronti dell'appaltatore
che non rispetti le previsioni in esso contenute (in base al
3° comma dello stesso articolo 12, "I datori di lavoro
delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel
piano operativo di sicurezza"), oltre ai rimedi previsti
all'art. 5, comma 1, lett. e), f), del decreto stesso, anche
quelli di tipo contrattuale.
I
coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
Detto questo, dal punto di vista della ripartizione intersoggettiva
degli obblighi di sicurezza, resta da affrontare l'analisi,
in particolare, delle figure dei coordinatori (artt. 4 e 5)
e dei datori di lavoro (art. 9).
La posizione obbligatoria del coordinatore per la progettazione
è stata oggetto di modifiche le quali, al di là
degli elementi tecnici del piano di sicurezza e coordinamento
di cui si è più sopra riferito, sono marginali
ma significative.
In particolare, il comma 1 dell'art. 4 è, infatti, sostituito
dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457".
Il riferimento alla progettazione esecutiva viene, probabilmente
a scanso di equivoci, eliminato, sostituendosi alla locuzione
"progettazione esecutiva" il solo termine "progettazione";
tale mutamento deriva, forse, dalla direttiva comunitari e sembrerebbe
esprimere la necessità che la redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento si verifichi fin dal momento dell'ideazione
dell'opera edile o di ingegneria civile da realizzare, e non
solamente al momento della progettazione esecutiva ovvero del
dettaglio tecnico.
Il legislatore dispone, inoltre, che il Coordinatore per la
progettazione "redige il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12, comma 1", volendo, in tal modo,
chiaramente ovviare agli inconvenienti interpretativi circa
la delegabilità da parte di tale soggetto degli obblighi
di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ai quali
si era esposto il vecchio testo del D.Lgs. 494/96. Infatti,
in base al 1° comma, lett. a), dell'art. 4, che recitava:
"
il Coordinatore per la progettazione: a) redige
o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
",
era sorto il dubbio se tale soggetto, obbligatoriamente in possesso
degli specifici requisiti di cui all'art. 10, dovesse o meno
realizzare personalmente la pianificazione progettuale della
sicurezza dell'opera realizzanda o se, pur facendola propria
sottoscrivendola, potesse affidarne la realizzazione ad altri
soggetti.
Dalle risultanze del nuovo testo parrebbe che il contrasto di
cui sopra sia stato risolto nel senso di una realizzazione di
tale pianificazione in prima persona da parte del coordinatore.
La nuova posizione obbligatoria del coordinatore nella fase
di esecuzione dei lavori appare, invece, di una complessità
ben maggiore, anche in relazione alla valutazione ed al controllo
del piano operativo di sicurezza analizzato in precedenza.
Incombe su di lui, infatti, l'obbligo non solo di sospendere
le singole lavorazioni in tutti i casi di pericolo grave ed
imminente da lui direttamente riscontrati (obbligo penalmente
sanzionato dal nuovo art. 21), ma anche quelli ulteriori di:
verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza
presentato da ogni appaltatore assicurandone la coerenza con
il piano di sicurezza e coordinamento, adeguare, se del caso,
quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, verificare il coinvolgimento
ed il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori
autonomi le inosservanze agli artt. 7, 8, 9, nonché alle
prescrizioni del piano di cui all'art. 12, segnalarle al committente
o al responsabile dei lavori proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, la risoluzione del contratto e, buon ultimo, nel caso
in cui il committente o il responsabile non prendano adeguati
e motivati provvedimenti, denunciare il tutto all'Azienda Sanitaria
Locale o alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competenti.
Se da un lato occorre constatare un complessivo aggravamento
della posizione obbligatoria del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, dall'altro, un'attenta analisi del nuovo testo dell'art.
5, non può omettere di sottolineare la sostituzione del
verbo "assicurare" con il verbo "verificare".
Dalla considerazione di questa sostituzione, tanto nella prescrizione
di cui alla lettera a) che nel nuovo testo di cui alla lettera
b), deriverebbe l'esclusione di qualsivoglia obbligo di intervento
diretto del coordinatore nella realizzazione degli adempimenti
in esse contenuti. Una lettura rigorosa del precedente testo
della lettera a) dell'art. 5, alla luce dell'uso del verbo assicurare,
infatti, non poteva che far ritenere obbligo del coordinatore
il risultato dell'effettiva applicazione di tutte le disposizioni
contenute nei piani e nelle relative procedure di lavoro, con
la conseguenza di pesanti ripercussioni in ordine all'autonomia
delle parti del contratto ed al divieto di ingerenza fra committente
ed appaltatore, costituenti entrambi consolidati principi giurisprudenziali
e dottrinali per l'individuazione della responsabilità
penale in materia di sicurezza del lavoro in appalto.
Invece, ricorrendo all'uso del verbo verificare non potrebbe
riscontrarsi l'imposizione di un obbligo di risultato, bensì
di un obbligo di controllo, mediante opportune azioni di coordinamento,
nell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
presenti in cantiere, del piano di sicurezza e di coordinamento
nonché delle procedure di lavoro. Sull'interpretazione
di tale controllo, tuttavia, bisogna chiarire che il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori non deve presenziare costantemente
all'attività lavorativa nel cantiere, né al fine
di vigilare sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento
nonché delle procedure di lavoro e del piano operativo
di sicurezza, né, tantomeno, al fine di vigilare sul
rispetto delle misure prevenzionali nei confronti dei lavoratori,
compito che resta, e non poteva essere diversamente, necessariamente
a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
dell'impresa appaltatrice, come si dimostrerebbe anche esaminando
il nuovo testo della lett. f) dello stesso art. 5, secondo il
quale, l'obbligo del coordinatore di sospendere in caso di pericolo
grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate,
risulta subordinato alla circostanza che tale pericolo sia stato
dal coordinatore direttamente riscontrato, la qual cosa fa presumere
che la presenza continua del coordinatore in cantiere non sia
obbligatoria.
Va, tuttavia, notato come, in ipotesi di violazione di tale
disposizione, contrariamente a quanto indicato nel testo originario,
sia ora prevista una specifica sanzione.
In quest'ottica, anche l'obbligo previsto dalla lettera b) del
nuovo articolo 5, la quale prevede che il piano operativo di
sicurezza, da considerarsi, come abbiamo visto, non sostitutivo
ma di mero complemento e dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione
per conto del committente, venga, da parte del coordinatore
per l'esecuzione, sottoposto ad una "verifica di idoneità",
si configurerà come di mero controllo, relativo alla
coerenza tra il piano redatto per conto del committente ed i
dettagli esecutivi specificati nel piano operativo redatto dall'impresa
appaltatrice.
Per quanto concerne il nuovo testo della lettera e), invece,
occorre specificare come, non tenendo in debita considerazione
quanto richiesto da più parti in ragione delle difficoltà
pratiche che potranno conseguire nell'attuazione di tale previsione
legislativa, si sia statuito a carico del coordinatore per l'esecuzione
di comunicare alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro
competenti per territorio i casi di inerzia immotivata del committente
a fronte delle proposte del coordinatore per l'esecuzione stesso
in caso di inadempienza delle imprese esecutrici.
Difficoltà realizzative potrebbe comportare anche il
comma 1-bis dell'art. 5, secondo il cui tenore nei casi di cui
all'articolo 3, comma 4-bis, ovvero nel caso in cui dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese, "il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento
e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b)".
Il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice
Il nuovo testo dell'art. 9 stabilisce l'obbligatorietà
della redazione in forma scritta del piano operativo di sicurezza
(inteso quale documento di valutazione ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del D.Lgs. 626/94) anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa esecutrice, sia essa familiare o con
meno di dieci addetti. Inoltre, sempre relativamente alla definizione
degli obblighi del datore di lavoro, si rammenta quanto già
esposto sull'introduzione del piano operativo di sicurezza e
sulle sue conseguenze adempitive.
Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore,
invece, sicuramente molto importante risulta la precisazione
contenuta nella nuova lettera f), dell'art. 2, la quale, risolvendo
in radice un problema interpretativo di indubbio rilievo nell'economia
della gestione del sistema sicurezza nel cantiere temporaneo
o mobile, esclude che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
possa svolgere i compiti di coordinatore per l'esecuzione.
In ogni caso, nonostante la precisazione circa l'incompatibilità
del ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori con quello
di datore di lavoro dell'impresa esecutrice, da più parti
ritenuta imprescindibile, rimangono sul tappeto alcuni problemi,
come quello sulla possibilità, per il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, di continuare a svolgere le funzioni
di responsabile dei lavori o di coordinatore per la progettazione
(ove designato a tal fine dal committente), o come quello a
proposito del divieto di esercitare le funzioni di Coordinatore
per l'esecuzione: riguarda il solo datore di lavoro o anche
altri soggetti da lui designati?
Per concludere esaurientemente la trattazione relativa alla
posizione obbligatoria del datore di lavoro, occorre illustrare
la ripartizione intersoggettiva delle fattispecie sanzionatorie
contravvenzionali, predisposte dal nuovo testo dell'art. 22.
Significativa risulta la specificazione secondo la quale vengono
distinte le sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti, anche se la sua necessità
era da escludersi, data la logica dipendenza, per quanto riguarda
i soggetti datoriali coinvolti, del D.Lgs. 494/96 dal D.Lgs.
626/94 e dalle normative prevenzionali precedenti. In base al
comma 1 del nuovo art. 22 si sancisce che, in linea con quanto
previsto dall'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 626/94, "I datori
di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono
o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono
tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente
decreto". I commi successivi dell'art. 22 prevedono: "2.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione
dell'articolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma
3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma
4; 13, commi 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera
a), 12, comma 3", in modo da confermare l'indirizzo della
indelegabilità di alcuni obblighi datoriali e della delegabilità
di altri, così come previsto dall'art. 1, comma 4-ter,
del D.Lgs. 626/94.
Le
altre innovazioni più significative
I requisiti richiesti per la nomina di coordinatore subiscono
alcune modificazioni, nel nuovo testo dell'art. 10 del D.Lgs.
494/96, aggiungendosi alle lauree in ingegneria o architettura
quelle in geologia, scienze agrarie e forestali, insieme al
requisito dell'attività professionale nel settore delle
costruzioni per almeno un anno oltre, ovviamente, all'obbligo
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza.
Per scongiurare i problemi interpretativi sorti dall'applicabilità
alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 20-23 del
D.Lgs. 494/96 della procedura di estinzione delle contravvenzioni
di cui al D.Lgs. 758/94, originariamente non prevista ma introdotta,
incidentalmente, con l'art. 12, L. n. 135/1997, il quale ha
stabilito che "sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni
di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è
raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art.
20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 758, ed è
ridotta della metà la somma di cui all'art. 21, comma
2, del medesimo Decreto Legislativo, n. 758 del 1994",
si è armonizzato l'apparato sanzionatorio con le nuove
previsioni di legge e vengono specificati i casi in cui è
possibile l'estinzione delle contravvenzioni tramite l'applicazione
delle disposizioni del D.Lgs. 758/94.
Quindi, l'art. 20 del D.Lgs. 528/99 stabilisce che, "Dopo
l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
inserito il seguente: Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni).
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere
a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23,
comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del Decreto
Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758".
Infine,
si ricordano gli artt. 22, 23, 25, 26 del D.Lgs. 528/99, i quali
aggiungono nuove disposizioni all'articolato del D.Lgs. 494/96:
- Art. 22, che, al fine di definire i contenuti minimi del piano
di sicurezza e di coordinamento nonché "l'indicazione
della stima dei costi per la sicurezza", rimanda al futuro
regolamento previsto dal primo comma dell'art. 31 della Legge
n. 109/94 e successive modificazioni, il quale, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1999, all'art. 41 si occupa,
appunto, del contenuto dei piani di sicurezza e coordinamento.
- Art. 23, che prevede l'emanazione di decreti che modifichino
i contenuti dei corsi di formazione rispetto a quanto previsto
dall'allegato V, definendo: "a) i lavori edili o di ingegneria
civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.
494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione
alle specifiche competenze connesse al titolo di studio; b)
i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione di cui al Decreto Legislativo
n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere
nel cantiere". Si precisa, tuttavia, al fine di evitare
qualsivoglia equivoco, che "sono validi i corsi di formazione
completati entro la data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente articolo".
- Art. 25, nel quale il legislatore definisce i casi di applicabilità
delle norme in esso contenute, relativamente ai cantieri in
atto. Si sancisce, in particolare, l'applicabilità delle
disposizioni così come modificate, nei confronti dei
cantieri per i quali, alla data di entrata in vigore delle nuove
norme, non sia conclusa la fase di progettazione, mentre nell'ipotesi
di incarichi di progettazione esecutiva affidati prima del 24
marzo 1997 e nell'ipotesi che tale progettazione sia stata conclusa
entro la data di entrata in vigore del decreto di modifica,
si esclude l'applicabilità della nuova disciplina.
Al fine di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, il legislatore intende conclusa la fase
di progettazione: "a) nel caso di appalti pubblici, con
l'approvazione del progetto esecutivo; b) in tutti gli altri
casi, con la presentazione, alle autorità competenti
per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle
prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di
lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei
lavori stessi".
- Art. 26, che stabilisce, da ultimo, che la nuova normativa
entrerà in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Bibliografia
Caserta, Cosio, Leonardi, Sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in ISL, n. 1, 1998, inserto.
Soprani, La nuova legge sugli appalti pubblici, in ISL, n. 3,
1999, inserto.
Soprani, Corso di formazione professionale per coordinatori,
in ISL, n. 12, 1998.
Soprani, Le interpretazioni del "decreto cantieri",
in ISL, n. 3 1998.
Focareta, La sicurezza del lavoro nei cantieri dopo il D.Lgs.
n. 494/1996, in Lav. Giur., 1996, n° 12.
Culotta , Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro, Milano, 1998.
Saresella, Mettere a fuoco l'ambito facilita l'applicazione,
In Sole-24 ore, 11 marzo 1999, n. 68.
Gigliotti, Sicurezza e cantieri: alcuni casi concreti, in ISL,
n. 12, 1997.
Saresella, Il quadro normativo della sicurezza nei lavori in
edilizia, in Lavoro Sicuro n. 6, Milano, 1997.
Oddo, Petringa Nicolosi, La nuova legislazione per la sicurezza
nei cantieri, Milano, 1998.
Vinci, Il cantiere edile nel "sistema sicurezza",
Roma, 1997.
Marchiano, Le figure professionali introdotte dalla c.d. "Direttiva
cantieri: D.Lgs. 494/96", in Rivista trimestrale degli
appalti, 1997.
Ferrara, Giudici, Murelli, Zappoli, Manuale di sicurezza del
lavoro, Milano, 1997.
Stolfa, Sicurezza nei cantieri, prime riflessioni, in ISL 1997.
Angiello, La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: alcune
osservazioni, in Responsabilità civile e previdenza,
1997.
Cervetti Spriano, Sicurezza e responsabilità nei cantieri,
Milano, 1999.
Speziale, Cantieri. Norme per la sicurezza nelle costruzioni,
Milano, 1997.
Gasparro, Il cantiere e le sue leggi, Roma, 1997.
Prati, Responsabilità del committente e delega di funzioni,
in ISL, n. 7, 1997.
Giudici, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: D.Lgs.
494/96, in ISL, n.1, 1997, inserto.
Lai, Committente e responsabile dei lavori: spunti problematici,
in ISL, n. 9, 1997.
Linee guida per l'applicazione della "Cantieri", in
ISL, n. 12, 1997.
Regione Lazio: Sicurezza nei cantieri. Indicazioni operative
realizzate dal Gruppo di esperti della Regione e di altre Amministrazioni
incaricati di predisporre la linee guida interpretative del
D.Lgs. 494/96, ISL, n. 7.
Bacchini, La sicurezza del lavoro in appalto, in ISL, n. 9,
1998.
Bacchini, Sicurezza nei cantieri. Il D.Lgs.494/96 alla luce
delle recenti proposte di modifica a due anni dalla sua entrata
in vigore, in ISL, n. 10, 1999, inserto.
Marando, Sicurezza del lavoro e responsabilità nell'appalto,
nel contratto d'opera e nella gestione dei cantieri edili, in
Resp. Civ. e Prev., 1998, n. 33.
Gigliotti, I reati previsti dal D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494
in materia di sicurezza nei cantieri, in Riv. Pen. economia,
1997, n. 256.
Lanotte, La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro nei
cantieri temporanei e mobili, in Mass. Giur. Lav., 1997, n.
4-5.
De Falco, Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e la
sicurezza nei cantieri, in Cass. Pen., 1997.
Roja, Appalti, subappalti e doveri di coordinamento nel D.Lgs.
494/1996. Riflessioni critiche, in ISL, n. 7, 1999.
Catanoso, Le modifiche al D.Lgs. n. 494/1996, in Amb.& Sic.
n. 21, 1999.
|