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Sicurezza nel lavoro temporaneo: divieti e sorveglianza medica speciale

Luigi Caputo
Ispettore del Lavoro

Il D.M. 31/05/1999 ha individuato le lavorazioni vietate per la fornitura del lavoro temporaneo.
Perplessità interpretative sorgono sul termine "sorveglianza medica speciale" in difetto di una definizione non ancora introdotta nella normativa vigente per le lavorazioni "non vietate", secondo i principi della Direttiva n. 91/383

Con l'emanazione del D.M. 31/5/1999 che ha individuato le lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L. 24/6/1997, n. 196, si completa la sfera dei divieti rinvenienti dalla speciale disciplina del lavoro interinale che ha costituito una svolta storica nel modo di concepire il lavoro nel nostro Paese, in un'ottica tesa all'occupazione.
La L. n. 196/97, con gli articoli da 1 a 12, oltre a consentire nel nostro ordinamento tale particolare forma di lavoro, (1) in ritardo rispetto ai partners europei, disciplinando il mercato "elastico" dell'occupazione ha colmato anche, pur con le zone d'ombra di cui si farà cenno di seguito, quelle lacune nelle regole specifiche di sicurezza del lavoro che tenessero conto delle particolari condizioni del lavoro cd. "in affitto". Basti osservare, in proposito, che tra le direttive "particolari" richiamate nella premessa del D.Lgs. n. 626/94 con le rettifiche apportate dal D.Lgs. n. 242/96, se ne ritrova citata una, la n. 91/383/CEE sulla sicurezza dei lavoratori temporanei che, per quanto recepita, non si ritrova, di fatto, disciplinata nel decreto (2).
In ossequio a tale importante direttiva la L. n. 196/97 ha finalmente introdotto e disciplinato la sicurezza in questo particolare settore (3) prevedendo regole, divieti e raccordi con la normativa di sicurezza e igiene del lavoro di carattere generale, secondo criteri del tutto peculiari (4).
La disamina dei precetti normativi che in materia di sicurezza del lavoro temporaneo stabiliscono determinati divieti consente, nel contempo, di poter ricomprendere la L. n. 196/97 in quella branca di istituti normativi che, secondo una svolta di metodo rispetto al passato è finalizzata ad attuare "promiscuamente" sia la tutela "diretta" che quella "indiretta" dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Nella tutela "diretta" sembra possano trovare spazio tutte quelle norme che attuano "strutturalmente" la sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione infortuni e igiene del lavoro in senso "tecnico"). La tutela "indiretta", invece, può ben disciplinare le condizioni di lavoro, ricomprendendo le norme sul regime degli orari e dei riposi, degli appalti e dei sub-appalti, sull'apprendistato e sui minori, sulla tutela previdenziale e contrattuale in senso lato.
Carattere di promiscuità hanno anche i casi in cui, ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della L. n. 196/97, è vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
1) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, da individuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale;
2) per sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
3) per mansioni per le quali entro i dodici mesi precedenti si sia proceduto ai licenziamenti collettivi;
4) per mansioni relative a sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
5) per imprese che non dimostrino alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni (5);
6) per lavorazioni che richiedono "sorveglianza medica speciale" e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Su quest'ultima previsione di divieto si innesta il D.M. 31/05/1999 in argomento, sul cui ambito di applicazione è necessario soffermarsi con le seguenti considerazioni.
È da premettere che, in tema di sorveglianza sanitaria, per il lavoro temporaneo sembrerebbe cogliersi un contrasto giuridico scaturente dai precetti di cui:
- all'art.1, co. 4, lett. f), sulla previsione del citato divieto di fornitura di lavoro temporaneo quando le lavorazioni richiedono una sorveglianza medica speciale (oltre che per i lavori individuati quali particolarmente pericolosi);
- all'art. 6, co. 1, che prevede, invece, l'esecuzione di lavoro temporaneo richiedente una sorveglianza medica speciale purché l'impresa utilizzatrice ne informi il lavoratore.
Sembra pertanto spontaneo chiedersi: i lavori con sorveglianza medica speciale sono vietati oppure no?
Bisogna, intanto, rammentare che il legislatore italiano, con l'art. 1, co. 4, lett. f), si è avvalso della facoltà di limitare i casi di utilizzo del lavoro temporaneo come previsto dall'art. 5, par. 1, della direttiva n. 91/383. (6)
Resta comunque il fatto che la perplessità interpretativa nasce dalla terminologia indefinita usata dal legislatore.
Cosa si intende infatti per sorveglianza medica speciale?
Se questa ha, come sembra possa avere, un ambito più ristretto della sorveglianza sanitaria contemplata obbligatoriamente per i lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente (artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 (7) ne può conseguire che non tutte le lavorazioni soggette a sorveglianza medica speciale debbano essere escluse dalla possibilità di rientrare nel lavoro interinale ma solo quelle individuate dal D.M. 31/05/1999.
Solo in tal modo è possibile ricavare per esclusione lavorazioni non vietate che pur richiedenti una "certa" sorveglianza medica speciale (o comportanti rischi specifici) potranno essere svolte a condizione che sia assolto il citato obbligo di informazione (art. 6, co.1).
Il D.M. 31/05/1999, però, che avrebbe potuto contenere indicazioni più chiare in proposito (8) si è limitato soltanto ad elencare le lavorazioni vietate, senza peraltro usare l'espressione "lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale", invece utilizzata nella norma primaria - art. 1, co. 4, lett. f) della L. n. 196/97- suddividendole in due gruppi (ved. tavola A):
1) lavorazioni considerate particolarmente pericolose;
2) lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.

Lavorazioni vietate nel lavoro interinale individuate dal D.M. 31/05/1999
emanato in applicazione dell'art. 1, co. 4., lett. F) della L. 196/97

LAVORAZIONI CHE ESPONGONO LAVORAZIONI CHE ESPONGONO
A RISCHIO DI GRAVE INFORTUNIO A RISCHIO DI TECNOPATIA GRAVE

- recupero, demolizione, costruzione, Lavorazioni che espongono a:
prospezione effettuati in attività subacquea - agenti cancerogeni (titolo VII del
- manipolazione di materie esplodenti in D.Lgs. 626/94)
attività di produzione, deposito e trasporto - amianto
- cloruro di vinile monomero
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile,
benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali
radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/95)

Note
(1) Ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della L. n.196/97:
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
(2) Cfr. le interessanti osservazioni di M. Tiraboschi, "Salute e sicurezza dei lavoratori temporanei: l'anomalia del caso italiano", in Diritto & Pratica del Lavoro, n.18/1997.
(3) Cfr. il nostro "La sicurezza nel lavoro interinale", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n.1/1998.
(4) Fra le cause che concorrono ad aumentare il rischio di incidenti e malattie professionali per i lavoratori temporanei particolare rilevanza assume la "situazione di insicurezza e disagio legata alla circostanza di non fare parte di una precisa collettività aziendale " ed al frequente cambio di ambiente e condizioni di lavoro, con conseguente perdita della cd. "percezione gruppale del rischio", vale a dire della "possibilità di percepire gli accordi implicitamente o esplicitamente adottati dal gruppo per fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenza", M. Tiraboschi, "Salute e sicurezza…, cit.
(5) Sembra di palmare evidenza il contenuto "attivo" del ruolo di vigilanza nella materia attribuito alla Direzione Provinciale del Lavoro, cui l'impresa utilizzatrice, ai sensi del 1° comma dell'art.1 della L. n.196/97, dovrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Né sembrano potersi condividere quegli orientamenti interpretativi secondo i quali l'organo di vigilanza (Servizio Ispezione del Lavoro) dovrebbe limitarsi "passivamente" a ricevere un atto formale (documento della valutazione dei rischi) che perderebbe ogni finalità di prevenzione, ove non fosse consentito all'organo medesimo di sindacarne la rispondenza o meno alla previsione di legge (art. 4 del D.Lgs. n. 626/94). Peraltro il coinvolgimento nelle competenze in materia di sicurezza del lavoro anche della Direzione Provinciale del Lavoro testimonia la difficoltà, se non l'impossibilità, di frantumare l'ispezione del lavoro: la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non può non rientrare nell'ampia sfera dell'ordinamento sulla tutela "globale" del lavoro, ed esempi tangibili di una certa inversione di tendenza (dopo il trasferimento dei compiti prevenzionistici alle A.S.L. operato dalla Legge n. 833/78), possono obiettivamente cogliersi da una variegata previsione di riattribuzione di compiti ispettivi all'Ispettorato del Lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro) - cfr. il nostro La molteplicità degli organi pubblici di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n° 7 - 8/97 - quali, ad esempio, quelli in materia di controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (art. 13 del D.Lgs. n. 475/1992), delle macchine (art. 7 del D.P.R. n. 459/1996), del materiale elettrico (art. 9 del D.Lgs. n. 626/96), sulla tutela della sicurezza del lavoro dei minori ( artt. 2 e ss del D.Lgs. n. 345/99), in materia di inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro (artt. 56 e ss del T.U. INAIL approvato dal D.P.R. n. 1124/65 con le modifiche apportate dall'art. 236 del D.Lgs. n. 51/1998, sull'istituzione del giudice unico).
(6) L'art. 5, par. 1, della Direttiva n. 91/383 prevede che:
"Gli Stati membri hanno la facoltà di vietare che si faccia ricorso a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 per taluni lavori particolarmente pericolosi per la loro sicurezza o salute secondo la definizione della legislazione nazionale ed in particolare per taluni lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale."
(7) Per una disamina sulla variegata normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria obbligatoria cfr. Leaci-Caputo, "La sorveglianza medico sanitaria dei lavoratori", E.P.C., 1997.
(8) Il par. 2 del citato art. 5 della Direttiva n. 91/383, infatti, stabilisce:
"Quando gli Stati membri non si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 1, essi prendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 della Direttiva 89/391/CEE, le misure necessarie affinché i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 ed a cui si fa appello per lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale beneficino di una appropriata sorveglianza medica speciale."

 



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