Dichiarazioni
di conformità e certificazioni sugli impianti antincendio
Giuseppe
Bogani
Libero professionista
Il
Decreto del Ministero dell'Interno, datato 4 maggio 1998 (G.U.
n° 104 del 7/5/98), applicativo del D.P.R. 37/98, all'allegato
II punto 3 - IMPIANTI, indica l'obbligo di effettuare alcune
dichiarazioni di conformità e/o certificazioni, da allegare
alla domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato
di prevenzione incendi al termine dei lavori relativi ad un
progetto approvato dai vigili del fuoco, sia esso di nuova realizzazione
che riferito a varianti intervenute nell'attività.
Con
le presenti note vogliamo indicare meglio quanto è richiesto
dal decreto.
È
bene rammentare che anche la recente modulistica, elaborata
dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno
e recentemente divulgata a tutti gli operatori del settore,
attraverso gli Ordini professionali ed i Comandi provinciali
dei VV.F., riporta alle pagine 3 e 4 del modulo di domanda di
rilascio del certificato prevenzione incendi la distinta delle
certificazioni che si devono produrre e fra le quali figurano
anche quelle relative agli impianti antincendio, in due sezioni
distinte e cioè gli impianti ricadenti nella legge 46/90
e quelli al di fuori della stessa legge.
Infatti,
sulla base di quanto imposto dal D.M. 4/5/98, oltre che agli
impianti antincendio ricadenti nella Legge 46/90 (per tale legge
sono soggetti solo gli impianti antincendio destinati all'edilizia
civile), ed espressamente indicati al punto 3.1 lettera a) del
D.M., al punto 3.2 lettera a) dello stesso decreto vengono indicati
anche tutti gli altri impianti antincendio pur non essendo gli
stessi ricadenti nella legge 46/90.
In
definitiva tale decreto obbliga il titolare dell'attività
a procedere, in tutti i casi, come se tutti gli impianti antincendio
fossero soggetti alla 46/90, senza distinzione alcuna. Resta
solamente diversa la posizione dove indicare le certificazioni
sul modulo di domanda di rilascio del certificato prevenzione
incendi.
Teniamo
però presente che già un circolare ministeriale
del 1993, esattamente la Circolare con Prot. N° 1237/4101/sott.
106, del 26/01/93 (riportata in allegato in calce al presente
articolo, n.d.r.), con oggetto: Impianti di protezione attiva
antincendio, invitava i Comandi provinciali VV.F. a farsi rilasciare,
in sede di presentazione di un progetto di prevenzione incendi,
anche quello relativo agli impianti antincendio, che doveva
essere elaborato secondo le norme di buona tecnica e nello spirito
della Legge 46/90.
Tutto
quanto sopra è importante per poter determinare, fin
dalla progettazione di un intervento soggetto al controllo dei
VV.F., e quindi dall'impostazione della richiesta del parere
di conformità, cosa avere a disposizione al termine dei
lavori, al momento della richiesta del certificato. Vediamo
qui di seguito, appunto, cosa si dovrà produrre contestualmente
con la domanda di C.P.I., al termine dei lavori, e questo sia
nel caso di impianti antincendio soggetti alla Legge 46/90 sia
per tutti gli altri.
Per
quanto concerne gli impianti ricadenti nel campo di applicazione
della L. 46/90, occorre rilevare che la legge, come stabilito
all'art. 1, comma 1, è applicabile per edifici adibiti
ad uso civile.
Il
successivo D.P.R. 447/91 specifica la tipologia degli edifici
civili (art. 1 commi 1 e 6).
Ai fini dell'obbligatorietà della progettazione degli
impianti antincendio, essa ricade nell'art. 4 del D.P.R. 447/91.
Tale articolo, alla lettera g), indica quali tipi di impianti
sono soggetti alla progettazione: essi sono quelli pertinenti
a progetti soggetti al controllo dei VV.F., con 4 o più
idranti e/o con 10 o più rivelatori d'incendio).
In definitiva, fra quelli soggetti rientrano:
- Edifici destinati ad abitazione civile con altezza in gronda
superiore a 24 metri; voce n. 94 del D.M. 16/2/82.
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, per oltre 100 persone,
voce n° 85 del D.M. 16/2/82.
- Ospedali, case di cura e simili, con oltre 25 posti letto,
voce n° 86 del D.M. 16/2/82.
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al
dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, voce n°
87 del D.M. 16/2/82.
- Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque
oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello
Stato, di cui al Decreto 7/11/1942, n° 1564, voce n°
90 del D.M. 16/2/82.
- Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse
pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili, voce n°
92 del D.M. 16/2/82.
In
particolare, il Decreto 04/05/98, per gli impianti ricadenti
nella Legge 46/90, (edifici civili - sopra elencati), al punto
3.1 lettera b) dell'allegato II richiede:
-
Progetto ed allegati, da tenere a disposizione presso la ditta,
per eventuali controlli.
- Dichiarazione di conformità, sulla falsariga indicata
dal Decreto applicativo della Legge 46/90, il D.P.R. 447, rilasciata
dalla ditta installatrice degli impianti antincendio.
A
sua volta, il Decreto 04/05/98, per tutti gli altri impianti
non ricadenti nella Legge 46/90, al punto 3.2 lettera b) dell'allegato
II richiede:
-
Progetto ed allegati, da allegare alla dichiarazione che deve
essere rilasciata dall'installatore.
- Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore,
con i requisiti prestazionali degli impianti previsti dalle
norme antincendio esistenti o dalle eventuali prescrizioni del
Comando provinciale dei vigili del fuoco, il tutto a firma di
professionista.
Qualora
non ci fosse il progetto, dovrà essere prodotta una certificazione
(completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di
professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818
del 1984.
Ciò
vuol dire che un progetto è comunque sempre richiesto.
In questo caso, il professionista specialista si assume tutte
le responsabilità della buona realizzazione degli impianti.
È anche importante notare che, sulla base della recente
modulistica edita dal Ministero dell'Interno, ricadono nelle
procedure di cui sopra anche gli impianti antincendio presenti
negli edifici civili ma aventi numero di idranti inferiori a
4 e numero di rivelatori inferiori a 10.
Proseguendo,
riassumiamo le varie tipologie di impianti antincendio che rientrano
fra quelli che necessitano di attestati / certificazioni.
o
Reti idranti, esterne e/o interne alle attività, comprensive
di eventuali gruppi di pompaggio e accumuli d'acqua, che sono
parti integranti degli impianti stessi, con uno o più
idranti interni e/o esterni;
o Impianti di protezione antincendio, automatici e/o manuali,
quali:
- Impianti a gas inerti (CO2, N2, miscele di gas), sostitutivi
degli halon, ecc., impianti sotto le norme NFPA - DIN - EN/UNI
ecc.;
- Impianti tipo sprinkler (norme UNI 9489/90);
- Impianti ad acqua nebulizzata (norme NFPA);
- Impianti a schiuma meccanica (Norme NFPA);
- Impianti a polveri chimiche (Norme NFPA);
- Impianti di rivelazione d'incendio (tutti i tipi - Norme EN-UNI),
con qualsiasi numero di rivelatori e/o di segnalatori anche
manuali.
Per
tutti questi impianti, in fase progettuale, le norme fissano
i quantitativi minimi di "agente estinguente" che
deve essere considerato, il dimensionamento dei collettori principali,
i numeri di erogatori minimi ritenuti necessari, i gruppi valvole
e tutti gli altri elementi significativi dei singoli impianti
quali tubazioni, valvole, ecc. Per quelli di rivelazione vengono
fissati il numero minimo di teste di rivelazione, le zone ecc.
Tali elementi dovranno essere riportati, nei casi degli impianti
non soggetti alla Legge 46/90, negli attestati di conformità
come elementi identificativi e prestazionali degli impianti
stessi.
Quindi
in definitiva, per tutti gli impianti antincendio si dovranno
produrre:
- dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore,
come da modello D.P.R. 447/91 per gli impianti contemplati dalla
Legge 46/90 (e dal punto 3.1.a del D.M. 4/5/98);
- dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, rilasciata
dall'installatore, corredata da progetto come richiesto dal
punto 3.2.b del D.M. 4/5/98, per gli impianti non soggetti alla
Legge 46/90;
Nei
casi di cui sopra e in assenza di progetto:
- Certificazione, a firma di professionista iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno (Legge 818/84), completa di documentazione
esplicativa riportante i requisiti tecnici e prestazionali degli
impianti e/o rispondenti ad eventuali prescrizioni da parte
dei VV.F.
ALLEGATO
A:
Circolare n° 24 del 26/01/1993
Impianti di protezione attiva antincendi
Come è noto gli impianti di protezione attiva antincendi
nel loro complesso costituiscono una delle misure fondamentali
per il conseguimento delle finalità della prevenzione
incendi.
In particolare tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti
intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della
sua rilevazione precoce e della estinzione rapida nella prima
fase del suo sviluppo.
In considerazione pertanto dell'importanza che tali impianti
rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni
affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio
dei certificati di prevenzione incendi, venga particolarmente
curato l'aspetto dell'impiantistica antincendio, anche in correlazione
con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli
impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre
1991, n. 447.
In tale ottica si ravvisa l'opportunità che i Comandi
provinciale dei vigili del fuoco acquisiscano - fra la documentazione
allegata all'istanza di approvazione preventiva dei progetti,
per le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi - il progetto particolareggiato degli impianti antincendio
previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti
dai Comandi stessi in virtù dell'articolo 3 del D.P.R.
29 luglio 1982, n. 577 per attività non normate.
Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto
delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la
regola dell'arte.
Nel richiamare che questo Ministero, per attività soggette
a controllo ha già provveduto ad emanare normative relative
a tipi di impianto, a caratteristiche generali ed a prestazioni
specifiche, si rende noto che sono in via di recepimento con
decreti ministeriali, le norme tecniche UNI-VV.F., i cui estremi
si riportano in allegato e che nelle more del recepimento stesso,
definiscono compiutamente caratteristiche e prestazioni di impianti
realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola d'arte.
Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie
di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione
degli impianti antincendio che costituiscono, quali:
- schema a blocchi dell'impianto con rappresentazione delle
parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione
grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l'ubicazione
delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell'impianto,
con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza
degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico
effettuato secondo le norme di riferimento.
Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere
redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia
contenuta nel D.M. 30 novembre 1983 e debitamente firmati da
professionisti regolarmente abilitati nell'ambito delle specifiche
competenze.
Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
i Comandi provinciali, anche per quanto attiene gli impianti
di protezione attiva antincendi ed i relativi componenti, oltre
agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite,
potranno richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori
o professionisti autorizzati ed iscritti negli elenchi del Ministero
dell'Interno ai sensi dell'articolo 1, 2° comma della Legge
7 dicembre 1984, n. 818; dovranno inoltre acquisire la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la
regola dell'arte. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata
dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al D.M.
20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992).
Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendio
negli edifici di civile abilitazione con altezza in gronda superiore
a 24 m, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
del punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si richiama l'attenzione
sull'obbligatorietà del rispetto del disposto normativo
del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 in correlazione con le disposizioni
di cui all'art. 14 della Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Norme
UNI-VV.F. relative a componenti di impianti:
- UNI-VV.F. 9485 - Apparecchiature per estinzione incendi -
Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9486 - Apparecchiature per estinzione incendi -
Idranti sottosuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi -
Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni
di esercizio fino a 1.2 MPa.
- UNI-VV.F. 9488 - Apparecchiature per estinzione incendi -
Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.
- UNI-VV.F. 9491 - Apparecchiature per estinzione incendi, impianti
fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).
Norme
UNI-VV.F. relative a impianti:
- UNI-VV.F. 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi ,
impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, (sprinkler).
- UNI-VV.F. 9490 - Apparecchiature per estinzione incendi -
Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
- UNI-VV.F. 9494 - Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche,
dimensionamento e prove.
- UNI-VV.F. 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione segnalazione
manuale d'incendio.
ALLEGATO
B
Decreto Ministeriale del 04/05/1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione
ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco.
ALLEGATO
II
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO
La
documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità
delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:
a) strutture;
b) finiture;
c) impianti;
d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione
ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito
specificato.
(omissis)
3
- Impianti
3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi,
ricadenti nel campo di applicazione della Legge n. 46 del 1990.
a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi
gli impianti:
- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica;
- di protezione contro le scariche atmosferiche;
- di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- di protezione antincendio.
b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo
è la dichiarazione di conformità prevista dall'art.
9 della Legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori
sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale
dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi
a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati
separatamente, e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.
626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature
elettriche.
3.2.
Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le
scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione
della Legge n. 46 del 1990.
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.
b) La documentazione è costituita da una dichiarazione
di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore,
corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto
e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni
vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma
di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà
essere presentata una certificazione (completa di documentazione
tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli
elenchi di cui alla Legge n.818 del 1984 relativa agli stessi
aspetti.
3.3.
Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi
infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo
di applicazione della Legge n. 46 del 1990.
La documentazione è costituita dalla dichiarazione di
conformità a firma dell'installatore ed è corredata
da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori.
Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche
il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda
la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità
dei dispositivi installati separatamente.
4
- Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione
ai fini della sicurezza antincendio
La documentazione è costituita da una dichiarazione di
corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale
è allegata la documentazione attestante la conformità
del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato
dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la
conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
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