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Dichiarazioni di conformità e certificazioni sugli impianti antincendio

Giuseppe Bogani
Libero professionista

Il Decreto del Ministero dell'Interno, datato 4 maggio 1998 (G.U. n° 104 del 7/5/98), applicativo del D.P.R. 37/98, all'allegato II punto 3 - IMPIANTI, indica l'obbligo di effettuare alcune dichiarazioni di conformità e/o certificazioni, da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi al termine dei lavori relativi ad un progetto approvato dai vigili del fuoco, sia esso di nuova realizzazione che riferito a varianti intervenute nell'attività.

Con le presenti note vogliamo indicare meglio quanto è richiesto dal decreto.

È bene rammentare che anche la recente modulistica, elaborata dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno e recentemente divulgata a tutti gli operatori del settore, attraverso gli Ordini professionali ed i Comandi provinciali dei VV.F., riporta alle pagine 3 e 4 del modulo di domanda di rilascio del certificato prevenzione incendi la distinta delle certificazioni che si devono produrre e fra le quali figurano anche quelle relative agli impianti antincendio, in due sezioni distinte e cioè gli impianti ricadenti nella legge 46/90 e quelli al di fuori della stessa legge.

Infatti, sulla base di quanto imposto dal D.M. 4/5/98, oltre che agli impianti antincendio ricadenti nella Legge 46/90 (per tale legge sono soggetti solo gli impianti antincendio destinati all'edilizia civile), ed espressamente indicati al punto 3.1 lettera a) del D.M., al punto 3.2 lettera a) dello stesso decreto vengono indicati anche tutti gli altri impianti antincendio pur non essendo gli stessi ricadenti nella legge 46/90.

In definitiva tale decreto obbliga il titolare dell'attività a procedere, in tutti i casi, come se tutti gli impianti antincendio fossero soggetti alla 46/90, senza distinzione alcuna. Resta solamente diversa la posizione dove indicare le certificazioni sul modulo di domanda di rilascio del certificato prevenzione incendi.

Teniamo però presente che già un circolare ministeriale del 1993, esattamente la Circolare con Prot. N° 1237/4101/sott. 106, del 26/01/93 (riportata in allegato in calce al presente articolo, n.d.r.), con oggetto: Impianti di protezione attiva antincendio, invitava i Comandi provinciali VV.F. a farsi rilasciare, in sede di presentazione di un progetto di prevenzione incendi, anche quello relativo agli impianti antincendio, che doveva essere elaborato secondo le norme di buona tecnica e nello spirito della Legge 46/90.

Tutto quanto sopra è importante per poter determinare, fin dalla progettazione di un intervento soggetto al controllo dei VV.F., e quindi dall'impostazione della richiesta del parere di conformità, cosa avere a disposizione al termine dei lavori, al momento della richiesta del certificato. Vediamo qui di seguito, appunto, cosa si dovrà produrre contestualmente con la domanda di C.P.I., al termine dei lavori, e questo sia nel caso di impianti antincendio soggetti alla Legge 46/90 sia per tutti gli altri.

Per quanto concerne gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90, occorre rilevare che la legge, come stabilito all'art. 1, comma 1, è applicabile per edifici adibiti ad uso civile.

Il successivo D.P.R. 447/91 specifica la tipologia degli edifici civili (art. 1 commi 1 e 6).
Ai fini dell'obbligatorietà della progettazione degli impianti antincendio, essa ricade nell'art. 4 del D.P.R. 447/91.
Tale articolo, alla lettera g), indica quali tipi di impianti sono soggetti alla progettazione: essi sono quelli pertinenti a progetti soggetti al controllo dei VV.F., con 4 o più idranti e/o con 10 o più rivelatori d'incendio).
In definitiva, fra quelli soggetti rientrano:
- Edifici destinati ad abitazione civile con altezza in gronda superiore a 24 metri; voce n. 94 del D.M. 16/2/82.
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, per oltre 100 persone, voce n° 85 del D.M. 16/2/82.
- Ospedali, case di cura e simili, con oltre 25 posti letto, voce n° 86 del D.M. 16/2/82.
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, voce n° 87 del D.M. 16/2/82.
- Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, di cui al Decreto 7/11/1942, n° 1564, voce n° 90 del D.M. 16/2/82.
- Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili, voce n° 92 del D.M. 16/2/82.

In particolare, il Decreto 04/05/98, per gli impianti ricadenti nella Legge 46/90, (edifici civili - sopra elencati), al punto 3.1 lettera b) dell'allegato II richiede:

- Progetto ed allegati, da tenere a disposizione presso la ditta, per eventuali controlli.
- Dichiarazione di conformità, sulla falsariga indicata dal Decreto applicativo della Legge 46/90, il D.P.R. 447, rilasciata dalla ditta installatrice degli impianti antincendio.

A sua volta, il Decreto 04/05/98, per tutti gli altri impianti non ricadenti nella Legge 46/90, al punto 3.2 lettera b) dell'allegato II richiede:

- Progetto ed allegati, da allegare alla dichiarazione che deve essere rilasciata dall'installatore.
- Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore, con i requisiti prestazionali degli impianti previsti dalle norme antincendio esistenti o dalle eventuali prescrizioni del Comando provinciale dei vigili del fuoco, il tutto a firma di professionista.

Qualora non ci fosse il progetto, dovrà essere prodotta una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818 del 1984.

Ciò vuol dire che un progetto è comunque sempre richiesto.
In questo caso, il professionista specialista si assume tutte le responsabilità della buona realizzazione degli impianti.
È anche importante notare che, sulla base della recente modulistica edita dal Ministero dell'Interno, ricadono nelle procedure di cui sopra anche gli impianti antincendio presenti negli edifici civili ma aventi numero di idranti inferiori a 4 e numero di rivelatori inferiori a 10.

Proseguendo, riassumiamo le varie tipologie di impianti antincendio che rientrano fra quelli che necessitano di attestati / certificazioni.

o Reti idranti, esterne e/o interne alle attività, comprensive di eventuali gruppi di pompaggio e accumuli d'acqua, che sono parti integranti degli impianti stessi, con uno o più idranti interni e/o esterni;
o Impianti di protezione antincendio, automatici e/o manuali, quali:
- Impianti a gas inerti (CO2, N2, miscele di gas), sostitutivi degli halon, ecc., impianti sotto le norme NFPA - DIN - EN/UNI ecc.;
- Impianti tipo sprinkler (norme UNI 9489/90);
- Impianti ad acqua nebulizzata (norme NFPA);
- Impianti a schiuma meccanica (Norme NFPA);
- Impianti a polveri chimiche (Norme NFPA);
- Impianti di rivelazione d'incendio (tutti i tipi - Norme EN-UNI), con qualsiasi numero di rivelatori e/o di segnalatori anche manuali.

Per tutti questi impianti, in fase progettuale, le norme fissano i quantitativi minimi di "agente estinguente" che deve essere considerato, il dimensionamento dei collettori principali, i numeri di erogatori minimi ritenuti necessari, i gruppi valvole e tutti gli altri elementi significativi dei singoli impianti quali tubazioni, valvole, ecc. Per quelli di rivelazione vengono fissati il numero minimo di teste di rivelazione, le zone ecc.
Tali elementi dovranno essere riportati, nei casi degli impianti non soggetti alla Legge 46/90, negli attestati di conformità come elementi identificativi e prestazionali degli impianti stessi.

Quindi in definitiva, per tutti gli impianti antincendio si dovranno produrre:
- dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore, come da modello D.P.R. 447/91 per gli impianti contemplati dalla Legge 46/90 (e dal punto 3.1.a del D.M. 4/5/98);
- dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, rilasciata dall'installatore, corredata da progetto come richiesto dal punto 3.2.b del D.M. 4/5/98, per gli impianti non soggetti alla Legge 46/90;

Nei casi di cui sopra e in assenza di progetto:
- Certificazione, a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (Legge 818/84), completa di documentazione esplicativa riportante i requisiti tecnici e prestazionali degli impianti e/o rispondenti ad eventuali prescrizioni da parte dei VV.F.

ALLEGATO A:
Circolare n° 24 del 26/01/1993
Impianti di protezione attiva antincendi
Come è noto gli impianti di protezione attiva antincendi nel loro complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi.
In particolare tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua rilevazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo.
In considerazione pertanto dell'importanza che tali impianti rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio dei certificati di prevenzione incendi, venga particolarmente curato l'aspetto dell'impiantistica antincendio, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
In tale ottica si ravvisa l'opportunità che i Comandi provinciale dei vigili del fuoco acquisiscano - fra la documentazione allegata all'istanza di approvazione preventiva dei progetti, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - il progetto particolareggiato degli impianti antincendio previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell'articolo 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 per attività non normate.
Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell'arte.
Nel richiamare che questo Ministero, per attività soggette a controllo ha già provveduto ad emanare normative relative a tipi di impianto, a caratteristiche generali ed a prestazioni specifiche, si rende noto che sono in via di recepimento con decreti ministeriali, le norme tecniche UNI-VV.F., i cui estremi si riportano in allegato e che nelle more del recepimento stesso, definiscono compiutamente caratteristiche e prestazioni di impianti realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola d'arte.
Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione degli impianti antincendio che costituiscono, quali:
- schema a blocchi dell'impianto con rappresentazione delle parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l'ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell'impianto, con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.
Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia contenuta nel D.M. 30 novembre 1983 e debitamente firmati da professionisti regolarmente abilitati nell'ambito delle specifiche competenze.
Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi i Comandi provinciali, anche per quanto attiene gli impianti di protezione attiva antincendi ed i relativi componenti, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 1, 2° comma della Legge 7 dicembre 1984, n. 818; dovranno inoltre acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell'arte. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992).
Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendio negli edifici di civile abilitazione con altezza in gronda superiore a 24 m, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà del rispetto del disposto normativo del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 in correlazione con le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Norme UNI-VV.F. relative a componenti di impianti:
- UNI-VV.F. 9485 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9486 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti sottosuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa.
- UNI-VV.F. 9488 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.
- UNI-VV.F. 9491 - Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).

Norme UNI-VV.F. relative a impianti:
- UNI-VV.F. 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi , impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, (sprinkler).
- UNI-VV.F. 9490 - Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
- UNI-VV.F. 9494 - Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.
- UNI-VV.F. 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione segnalazione manuale d'incendio.

ALLEGATO B
Decreto Ministeriale del 04/05/1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

ALLEGATO II
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:
a) strutture;
b) finiture;
c) impianti;
d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

(omissis)

3 - Impianti
3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della Legge n. 46 del 1990.
a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:
- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- di protezione contro le scariche atmosferiche;
- di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- di protezione antincendio.
b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della Legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della Legge n. 46 del 1990.
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.
b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n.818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della Legge n. 46 del 1990.
La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio
La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

 



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