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Nuove disposizioni in materia di porte tagliafuoco di grandi dimensioni

Mario Abate
Ispettore Antincendi - Milano

È di recentissima pubblicazione il Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2000, inserito nella G.U. n. 55 del 07/03/2000.
In base alle disposizioni del nuovo decreto è consentita, a determinate condizioni, l'installazione di porte tagliafuoco di grandi dimensioni fino al 31/12/2001 e fino al 31/12/2002 rispettivamente per quelle porte antincendio che devono essere provviste di "benestare alla singola installazione" o di "benestare di tipo" rilasciato dal Ministero dell'Interno.
Ma andiamo con ordine. È necessario infatti effettuare un rapido riassunto di quanto prescritto dalle norme di prevenzione incendi in materia di porte tagliafuoco. Innanzitutto occorre dire che le porte tagliafuoco devono essere "omologate" (vedi Decreto del Ministero dell'Interno 14/12/1993). Una porta tagliafuoco è "omologata" quando un esemplare della porta stessa è stato provato, è stata attestata la sua capacità di resistere al fuoco per un determinato periodo di tempo (definito classe di resistenza al fuoco) ed è stato infine emesso da parte del Ministero dell'Interno un provvedimento di autorizzazione alla riproduzione della porta da parte del costruttore in maniera del tutto conforme al prototipo provato.

Ogni porta omologata deve essere provvista del "marchio di conformità" apposto dal costruttore e riportante gli estremi dell'atto di omologazione. Ovviamente il costruttore è obbligato a garantire la conformità delle porte che costruisce al prototipo per il quale ha ottenuto la omologazione, e lo fa sotto la sua piena responsabilità civile e penale.
È importante specificare che il termine "costruttore" è qui usato in maniera impropria; tale termine infatti può includere non solo il fabbricante della porta ma anche chiunque si presenti come fabbricante o comunque la commercializzi (in realtà tale figura si definisce esattamente come "produttore").

L'omologazione delle porte tagliafuoco vale per cinque anni ed è rinnovabile.
La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723: 1990/A1.

Qualche problema sorge quando le dimensioni della porta da omologare superano le dimensioni del forno di prova.

In base all'art. 2 del Decreto Ministeriale 27/01/99 devono essere comunque omologate (secondo la procedura tecnico-amministrativa di cui al citato decreto ministeriale 14 dicembre 1993), le porte antincendio aventi dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi:
a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli):
1. Fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;
2. Fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;
b) per porte scorrevoli aventi dimensioni fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova.

Per le porte di dimensioni maggiori, in attesa dell'emanazione di norme specifiche, il costruttore deve presentare al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco (Ministero dell'Interno) apposita istanza, corredata di opportuna documentazione tecnica, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco.

Acquisito il parere favorevole, il Ministero dell'Interno rilascia al costruttore un cosiddetto "benestare di tipo" per l'installazione di porte fino ai seguenti limiti massimi:
a) per le porte con chiusure scorrevoli aventi larghezza non superiore ad 8 metri, altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 mq;
b) per le porte con chiusure ad anta a rotazione verticale aventi larghezza non superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 16 mq;
c) per le porte caratterizzate da chiusure complesse ed aventi larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18 mq.

Diversamente, verrà rilasciato un "benestare alla singola installazione" per porte con dimensioni maggiori rispetto a quelle precedenti.

Per tali porte di grandi dimensioni che il recente decreto 28/02/2000, citato in apertura, ha spostato i termini ultimi entro i quali è consentita l'installazione delle porte stesse.

Come già detto quindi l'installazione di tali porte è consentita fino al 31/12/2001 per le porte che devono essere provviste di "benestare alla singola installazione" e fino al 31/12/2002 per le porte per le quali è sufficiente il "benestare di tipo".

Un discorso a parte meritano i sipari di sicurezza dei teatri, previsti dal D.M. 19/08/1996 riportante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Come noto tale sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco per almeno un'ora, tra la sala e il palcoscenico.

Per tale sipario il nuovo decreto 28/02/2000 prescrive sempre e comunque il "benestare alla singola installazione" (il nuovo decreto richiama erroneamente al termine dell'art. 3 un inesistente decreto 12 settembre 1996; in realtà occorre leggere: decreto ministeriale 19 agosto 1996).

 



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