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Protocollo operativo fra A.S.L. e V.V.F.

Susanna Cantoni
Responsabile Servizio PSAL - ASL Città di Milano

Norberto Canciani
Servizio PSAL - ASL Città di Milano

Mario Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano

La Lombardia è stata la prima regione ad istituire il Comitato di coordinamento previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 626/94. Il Comitato è costituito da Regione, Dipartimento di Prevenzione A.S.L., I.S.P.E.S.L., Direzione Regionale Lavoro, Ispettorato regionale VV.F., I.N.A.I.L., Ufficio Sanità Aerea, U.P.I., A.N.C.I.
Non nascondiamo il fatto che il Comitato ha avuto difficoltà ad avviare il proprio lavoro dovendo superare lo scoglio di una storica incomunicabilità tra enti che a diverso titolo intervengono nel campo della tutela della salute dei lavoratori.
È quindi di particolare rilievo l'intesa raggiunta tra Regione e Ispettorato regionale dei vigili del fuoco relativamente alla vigilanza in materia di prevenzione incendi, documento che presentiamo in questa sede ritenendo che possa essere di stimolo anche per altre Regioni.
Obiettivo del protocollo è la definizione di procedure operative di base per il coordinamento delle azioni di vigilanza di VV.F. e ASL sulla specifica materia, ad evitare sovrapposizioni di interventi e divergenze nell'interpretazione della normativa tecnica, nonché l'avvio di un confronto tecnico tra operatori dei due enti per la ricerca di sinergie in settori di particolare interesse sotto il profilo della sicurezza.
Nel documento di intesa le competenze amministrative e di vigilanza in materia di prevenzione incendi vengono definite avendo come punto di riferimento, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e dalla specifica normativa antincendio, la nota del Ministero degli Interni del 19/05/98 n. 857/4134 in risposta a specifici quesiti posti sia dalla Regione Lombardia che dall'Ispettorato regionale dei VV.F.
In questa nota, dopo aver affermato che la materia è di competenza dei Comandi provinciali dei VV.F. per tutte le attività lavorative, il Ministero degli Interni suggerisce la possibilità di accordi in seno ai Comitati di coordinamento ex art. 27 del D.Lgs. 626/94 per attuare forme di coordinamento che tengano conto delle specifiche realtà ed esigenze territoriali.
Su questa base sono stati puntualmente definiti i casi in cui la vigilanza verrà svolta dalle ASL in modo diretto.
Nell'ambito della Commissione Provinciale di Coordinamento, articolazione del Comitato Regionale, gli accordi prevedono l'ampliamento di questa casistica comprendendo anche tutti gli aspetti legati all'obbligo di valutazione del rischio incendio e alla redazione ed organizzazione dei piani di emergenza.
Tra Comando provinciale dei VV.F. e le quattro ASL della provincia di Milano l'intesa prevede, inoltre, specifici momenti formativi per gli operatori delle ASL. È stato, inoltre, definito un nucleo stabile di confronto tra gli operatori delle due istituzioni.

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
EX ART. 27 D.LGS. 626/94

Protocollo operativo per l'attività di vigilanza
in materia di prevenzione incendi

Premessa
L'art. 23 del D.Lgs. 626/94 precisa che:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco …".
La nota del Ministero dell'Interno n. 857/4134 del 19/5/98 ha ribadito che la competenza sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e le conseguenti funzioni di organo di vigilanza sono attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La legislazione di riferimento (D.Lgs. 626/94 e D.P.R. 547/55) prescrive obblighi relativi alla prevenzione degli incendi per tutte le tipologie di attività lavorative. L'elenco di attività riportato nel D.M. 16/2/82 (attività sottoposte a controllo amministrativo da parte dei VV.F.) rappresenta essenzialmente, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, una discriminante per l'individuazione delle attività a rischio medio o elevato d'incendio.
La funzione di organo di vigilanza svolta dai Comandi provinciali dei VV.F. interessa, quindi, tutti i luoghi di lavoro indipendentemente dalla loro assoggettabilità al procedimento amministrativo di prevenzione incendi (approvazione progetto e rilascio di certificato di prevenzione incendi).
I Comandi provinciali dei V V.F., oltre allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sopraindicate, rappresentano il riferimento tecnico in materia di prevenzione incendi.
Il presente protocollo è stato definito al fine di realizzare il necessario raccordo tra i diversi organi di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla prevenzione incendi.
Resta confermata la possibilità di intese in base ad accordi locali che potranno integrare i contenuti del presente protocollo.

Procedure operative per l'attività di vigilanza
In caso di accertata violazione alle norme di prevenzioni incendi durante la normale attività di vigilanza svolta dai funzionari del Comando provinciale dei VV.F., gli stessi procedono direttamente applicando, ove necessario, tutte le procedure previste dal D.Lgs. 758/94: prescrizioni ai sensi dell'art. 20, informativa all'Autorità Giudiziaria (art. 347 del codice di procedura penale), verifica circa l'adempimento alla prescrizione e conseguente applicazione della sanzione in sede amministrativa (art. 21 D.Lgs. 758/94).
Qualora durante la normale attività di vigilanza svolta dagli operatori della ASL vengano individuate situazioni di rischio riconducibili a possibili violazioni delle norme di prevenzione incendi, sono ipotizzabili due differenti modalità di intervento:
1. In caso di aspetti non suscettibili di dubbi interpretativi gli operatori UPG della ASL, dopo aver accertato e verificato le violazioni, procederanno direttamente ai sensi del D.Lgs. 758/94. Il Comando provinciale dei VV.F. verrà informato, per conoscenza, del procedimento avviato per evitare sovrapposizione di sopralluoghi e di prescrizioni. Elenco degli aspetti sui quali i funzionari UPG della ASL procederanno direttamente ai sensi del D.Lgs. 758/94, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di attività che rientrano tra quelle indicate nel D.M. 16/2/82:
- assenza totale di mezzi di estinzione;
- mancata verifica periodica dei mezzi di estinzione;
- uscite di sicurezza chiuse a chiave e sprovviste di autorizzazione;
- vie di esodo e/o uscite di sicurezza ingombre di materiali che possano ostacolare il deflusso in caso di emergenza.
Nel caso venga accertato che attività soggette al controllo amministrativo dei Comandi provinciali dei VV.F. (D.M. 16/2/82) sono in esercizio sprovviste di CPI ovvero che, a fronte di un progetto approvato dai VV.F., non siano ancora stati realizzati gli interventi richiesti, gli operatori UPG della ASL procederanno con una comunicazione diretta al Comando provinciale dei VV.F., per gli adempimenti di competenza, relativamente ai quali darà comunicazione alla ASL.
2. Nel caso di aspetti che possono comportare dubbi interpretativi (ad esempio in caso di valutazioni del datore di lavoro o di applicazione in modo non conforme dei criteri indicati dal D.M. 10/3/98) gli operatori UPG della ASL procederanno con una comunicazione al Comando provinciale dei VV.F. per le valutazioni ed i provvedimenti di conseguenza. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL verrà informato dell'esito degli accertamenti eseguiti dai VV.F.

Procedure operative per il rilascio di atti autorizzativi
Vengono definite in questo paragrafo le modalità operative per il rilascio di atti autorizzativi e/o di pareri della ASL che presuppongono anche una valutazione sulle misure di prevenzione incendi.
In tutti i casi che riguardano le attività soggette al controllo amministrativo dei Comandi provinciali dei VV.F. (elenco D.M. 16/2/82) è indispensabile acquisire preventivamente dagli interessati gli specifici atti autorizzativi rilasciati dai VV.F.
In particolare, se l'autorizzazione e/o il parere riguarda una attività che dovrà essere svolta in una struttura non ancora realizzata (ad esempio nel caso di parere sanitario per la concessione edilizia) sarà sufficiente acquisire dall'interessato l'approvazione del progetto da parte dei VV.F.
Nel caso, invece, di atto autorizzativo, o di parere per atto autorizzativo rilasciato da altra autorità, che riguarda la possibilità di esercitare l'attività in oggetto (parere per nulla-osta all'esercizio di attività, autorizzazioni sanitarie per la produzione di alimenti, deroghe ex art. 8 del D.P.R. 303/56, parere per autorizzazione e/o accreditamento di strutture di ricovero e cura e di laboratori diagnostici, ecc.) si dovrà sempre preventivamente acquisire dall'interessato il certificato di prevenzione incendi o l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/98.

Per quanto riguarda le attività non rientranti nel D.M. 16/2/82, la valutazione degli aspetti relativi alla prevenzione incendi deve essere effettuata dal datore di lavoro nell'ambito più generale della valutazione dei rischi (art. 4, comma 5, lettera q, del D.Lgs. 626/94).
Considerando che il datore di lavoro può effettuare questa valutazione dopo l'inizio dell'attività l'autorizzazione o il parere rilasciato dalla ASL non comprende questi aspetti.
Le verifiche sull'attuazione delle idonee misure di prevenzione verranno eseguite nell'ambito della normale attività di vigilanza programmata.

Procedure operative per il rilascio delle deroghe previste dall'art. 13 del D.P.R. 547/55
L'art. 13 del D.P.R. 547/55, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 626/94 (vie ed uscite di emergenza), prevede specifiche autorizzazioni per alcune deroghe agli obblighi previsti.
In particolare il comma 6 consente di avere uscite di emergenza non apribili verso l'esodo (in caso di pericoli aggiuntivi), fermo restando che vengano adottati altri accorgimenti specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei VV.F..
Nel caso del comma 7 (chiusura a chiave delle uscite di emergenza) e del comma 12 (doppia scala per edifici adibiti a lavorazioni con pericoli di esplosione e di incendio con più di 5 lavoratori) le autorizzazioni devono essere rilasciate rispettivamente dall'autorità competente e dall'organo di vigilanza.
Sulla base delle premesse definite nel presente documento appare evidente che, trattandosi di problematiche relative alla prevenzione incendi, anche nel caso delle autorizzazioni ai sensi dei commi 7 e 12, l'autorità competente e l'organo di vigilanza debbano essere individuati nel Comando provinciale dei VV.F..
Con nota del 8/10/1999 prot. N. P853/4122 sott. 54 il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale), in risposta ad uno specifico quesito posto dal Servizio di Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia, ha confermato quanto sopraesposto.
Le autorizzazioni in deroga previste dai commi 6, 7 e 12 dell'art. 13 del D.P.R. 547/55 saranno, quindi, rilasciate sempre dal Comando Provinciale dei VV.F., indipendentemente dalla tipologia di attività (rientrante o meno nel D.M. 16/2/82), previa presentazione di richiesta della parte.

Procedura operativa per la vigilanza sui contenuti dei piani di emergenza
La vigilanza sui contenuti dei piani di emergenza e sull'organizzazione dell'emergenza in generale verrà esercitata dai VV.F. relativamente alla prevenzione incendi; per gli altri aspetti verrà svolta dalla ASL.

 



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