Protocollo
operativo fra A.S.L. e V.V.F.
Susanna
Cantoni
Responsabile Servizio PSAL - ASL Città di Milano
Norberto
Canciani
Servizio PSAL - ASL Città di Milano
Mario
Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano
La
Lombardia è stata la prima regione ad istituire il Comitato
di coordinamento previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 626/94. Il
Comitato è costituito da Regione, Dipartimento di Prevenzione
A.S.L., I.S.P.E.S.L., Direzione Regionale Lavoro, Ispettorato
regionale VV.F., I.N.A.I.L., Ufficio Sanità Aerea, U.P.I.,
A.N.C.I.
Non nascondiamo il fatto che il Comitato ha avuto difficoltà
ad avviare il proprio lavoro dovendo superare lo scoglio di
una storica incomunicabilità tra enti che a diverso titolo
intervengono nel campo della tutela della salute dei lavoratori.
È quindi di particolare rilievo l'intesa raggiunta tra
Regione e Ispettorato regionale dei vigili del fuoco relativamente
alla vigilanza in materia di prevenzione incendi, documento
che presentiamo in questa sede ritenendo che possa essere di
stimolo anche per altre Regioni.
Obiettivo del protocollo è la definizione di procedure
operative di base per il coordinamento delle azioni di vigilanza
di VV.F. e ASL sulla specifica materia, ad evitare sovrapposizioni
di interventi e divergenze nell'interpretazione della normativa
tecnica, nonché l'avvio di un confronto tecnico tra operatori
dei due enti per la ricerca di sinergie in settori di particolare
interesse sotto il profilo della sicurezza.
Nel documento di intesa le competenze amministrative e di vigilanza
in materia di prevenzione incendi vengono definite avendo come
punto di riferimento, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94
e dalla specifica normativa antincendio, la nota del Ministero
degli Interni del 19/05/98 n. 857/4134 in risposta a specifici
quesiti posti sia dalla Regione Lombardia che dall'Ispettorato
regionale dei VV.F.
In questa nota, dopo aver affermato che la materia è
di competenza dei Comandi provinciali dei VV.F. per tutte le
attività lavorative, il Ministero degli Interni suggerisce
la possibilità di accordi in seno ai Comitati di coordinamento
ex art. 27 del D.Lgs. 626/94 per attuare forme di coordinamento
che tengano conto delle specifiche realtà ed esigenze
territoriali.
Su questa base sono stati puntualmente definiti i casi in cui
la vigilanza verrà svolta dalle ASL in modo diretto.
Nell'ambito della Commissione Provinciale di Coordinamento,
articolazione del Comitato Regionale, gli accordi prevedono
l'ampliamento di questa casistica comprendendo anche tutti gli
aspetti legati all'obbligo di valutazione del rischio incendio
e alla redazione ed organizzazione dei piani di emergenza.
Tra Comando provinciale dei VV.F. e le quattro ASL della provincia
di Milano l'intesa prevede, inoltre, specifici momenti formativi
per gli operatori delle ASL. È stato, inoltre, definito
un nucleo stabile di confronto tra gli operatori delle due istituzioni.
COMITATO
REGIONALE DI COORDINAMENTO
EX ART. 27 D.LGS. 626/94
Protocollo
operativo per l'attività di vigilanza
in materia di prevenzione incendi
Premessa
L'art. 23 del D.Lgs. 626/94 precisa che:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla
unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
".
La nota del Ministero dell'Interno n. 857/4134 del 19/5/98 ha
ribadito che la competenza sulla prevenzione incendi nei luoghi
di lavoro e le conseguenti funzioni di organo di vigilanza sono
attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La legislazione di riferimento (D.Lgs. 626/94 e D.P.R. 547/55)
prescrive obblighi relativi alla prevenzione degli incendi per
tutte le tipologie di attività lavorative. L'elenco di
attività riportato nel D.M. 16/2/82 (attività
sottoposte a controllo amministrativo da parte dei VV.F.) rappresenta
essenzialmente, ai fini dello svolgimento dell'attività
di vigilanza, una discriminante per l'individuazione delle attività
a rischio medio o elevato d'incendio.
La funzione di organo di vigilanza svolta dai Comandi provinciali
dei VV.F. interessa, quindi, tutti i luoghi di lavoro indipendentemente
dalla loro assoggettabilità al procedimento amministrativo
di prevenzione incendi (approvazione progetto e rilascio di
certificato di prevenzione incendi).
I Comandi provinciali dei V V.F., oltre allo svolgimento delle
funzioni di vigilanza sopraindicate, rappresentano il riferimento
tecnico in materia di prevenzione incendi.
Il presente protocollo è stato definito al fine di realizzare
il necessario raccordo tra i diversi organi di vigilanza in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento
alla prevenzione incendi.
Resta confermata la possibilità di intese in base ad
accordi locali che potranno integrare i contenuti del presente
protocollo.
Procedure
operative per l'attività di vigilanza
In caso di accertata violazione alle norme di prevenzioni incendi
durante la normale attività di vigilanza svolta dai funzionari
del Comando provinciale dei VV.F., gli stessi procedono direttamente
applicando, ove necessario, tutte le procedure previste dal
D.Lgs. 758/94: prescrizioni ai sensi dell'art. 20, informativa
all'Autorità Giudiziaria (art. 347 del codice di procedura
penale), verifica circa l'adempimento alla prescrizione e conseguente
applicazione della sanzione in sede amministrativa (art. 21
D.Lgs. 758/94).
Qualora durante la normale attività di vigilanza svolta
dagli operatori della ASL vengano individuate situazioni di
rischio riconducibili a possibili violazioni delle norme di
prevenzione incendi, sono ipotizzabili due differenti modalità
di intervento:
1. In caso di aspetti non suscettibili di dubbi interpretativi
gli operatori UPG della ASL, dopo aver accertato e verificato
le violazioni, procederanno direttamente ai sensi del D.Lgs.
758/94. Il Comando provinciale dei VV.F. verrà informato,
per conoscenza, del procedimento avviato per evitare sovrapposizione
di sopralluoghi e di prescrizioni. Elenco degli aspetti sui
quali i funzionari UPG della ASL procederanno direttamente ai
sensi del D.Lgs. 758/94, indipendentemente dal fatto che si
tratti o meno di attività che rientrano tra quelle indicate
nel D.M. 16/2/82:
- assenza totale di mezzi di estinzione;
- mancata verifica periodica dei mezzi di estinzione;
- uscite di sicurezza chiuse a chiave e sprovviste di autorizzazione;
- vie di esodo e/o uscite di sicurezza ingombre di materiali
che possano ostacolare il deflusso in caso di emergenza.
Nel caso venga accertato che attività soggette al controllo
amministrativo dei Comandi provinciali dei VV.F. (D.M. 16/2/82)
sono in esercizio sprovviste di CPI ovvero che, a fronte di
un progetto approvato dai VV.F., non siano ancora stati realizzati
gli interventi richiesti, gli operatori UPG della ASL procederanno
con una comunicazione diretta al Comando provinciale dei VV.F.,
per gli adempimenti di competenza, relativamente ai quali darà
comunicazione alla ASL.
2. Nel caso di aspetti che possono comportare dubbi interpretativi
(ad esempio in caso di valutazioni del datore di lavoro o di
applicazione in modo non conforme dei criteri indicati dal D.M.
10/3/98) gli operatori UPG della ASL procederanno con una comunicazione
al Comando provinciale dei VV.F. per le valutazioni ed i provvedimenti
di conseguenza. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro della ASL verrà informato dell'esito
degli accertamenti eseguiti dai VV.F.
Procedure
operative per il rilascio di atti autorizzativi
Vengono definite in questo paragrafo le modalità operative
per il rilascio di atti autorizzativi e/o di pareri della ASL
che presuppongono anche una valutazione sulle misure di prevenzione
incendi.
In tutti i casi che riguardano le attività soggette al
controllo amministrativo dei Comandi provinciali dei VV.F. (elenco
D.M. 16/2/82) è indispensabile acquisire preventivamente
dagli interessati gli specifici atti autorizzativi rilasciati
dai VV.F.
In particolare, se l'autorizzazione e/o il parere riguarda una
attività che dovrà essere svolta in una struttura
non ancora realizzata (ad esempio nel caso di parere sanitario
per la concessione edilizia) sarà sufficiente acquisire
dall'interessato l'approvazione del progetto da parte dei VV.F.
Nel caso, invece, di atto autorizzativo, o di parere per atto
autorizzativo rilasciato da altra autorità, che riguarda
la possibilità di esercitare l'attività in oggetto
(parere per nulla-osta all'esercizio di attività, autorizzazioni
sanitarie per la produzione di alimenti, deroghe ex art. 8 del
D.P.R. 303/56, parere per autorizzazione e/o accreditamento
di strutture di ricovero e cura e di laboratori diagnostici,
ecc.) si dovrà sempre preventivamente acquisire dall'interessato
il certificato di prevenzione incendi o l'autorizzazione provvisoria
ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/98.
Per
quanto riguarda le attività non rientranti nel D.M. 16/2/82,
la valutazione degli aspetti relativi alla prevenzione incendi
deve essere effettuata dal datore di lavoro nell'ambito più
generale della valutazione dei rischi (art. 4, comma 5, lettera
q, del D.Lgs. 626/94).
Considerando che il datore di lavoro può effettuare questa
valutazione dopo l'inizio dell'attività l'autorizzazione
o il parere rilasciato dalla ASL non comprende questi aspetti.
Le verifiche sull'attuazione delle idonee misure di prevenzione
verranno eseguite nell'ambito della normale attività
di vigilanza programmata.
Procedure
operative per il rilascio delle deroghe previste dall'art. 13
del D.P.R. 547/55
L'art. 13 del D.P.R. 547/55, così come modificato dall'art.
33 del D.Lgs. 626/94 (vie ed uscite di emergenza), prevede specifiche
autorizzazioni per alcune deroghe agli obblighi previsti.
In particolare il comma 6 consente di avere uscite di emergenza
non apribili verso l'esodo (in caso di pericoli aggiuntivi),
fermo restando che vengano adottati altri accorgimenti specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei VV.F..
Nel caso del comma 7 (chiusura a chiave delle uscite di emergenza)
e del comma 12 (doppia scala per edifici adibiti a lavorazioni
con pericoli di esplosione e di incendio con più di 5
lavoratori) le autorizzazioni devono essere rilasciate rispettivamente
dall'autorità competente e dall'organo di vigilanza.
Sulla base delle premesse definite nel presente documento appare
evidente che, trattandosi di problematiche relative alla prevenzione
incendi, anche nel caso delle autorizzazioni ai sensi dei commi
7 e 12, l'autorità competente e l'organo di vigilanza
debbano essere individuati nel Comando provinciale dei VV.F..
Con nota del 8/10/1999 prot. N. P853/4122 sott. 54 il Ministero
dell'Interno (Direzione Generale della Protezione Civile e dei
Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale), in risposta
ad uno specifico quesito posto dal Servizio di Prevenzione Sanitaria
della Regione Lombardia, ha confermato quanto sopraesposto.
Le autorizzazioni in deroga previste dai commi 6, 7 e 12 dell'art.
13 del D.P.R. 547/55 saranno, quindi, rilasciate sempre dal
Comando Provinciale dei VV.F., indipendentemente dalla tipologia
di attività (rientrante o meno nel D.M. 16/2/82), previa
presentazione di richiesta della parte.
Procedura
operativa per la vigilanza sui contenuti dei piani di emergenza
La vigilanza sui contenuti dei piani di emergenza e sull'organizzazione
dell'emergenza in generale verrà esercitata dai VV.F.
relativamente alla prevenzione incendi; per gli altri aspetti
verrà svolta dalla ASL.
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