Cartellonistica
di sicurezza e reati di prevenzione incendi
Mario
Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano
La
apposizione di cartellonistica di sicurezza nei luoghi di lavoro
è come noto regolamentata dal Decreto Legislativo del
Governo n° 493 del 14/08/1996, riportante: "Attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
Il campo di applicazione del D.Lgs. 493/96 è specificato
dall'art. 1, co. 1 dello stesso:
"Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei
settori di attività privati o pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in
seguito complessivamente indicati come Decreto Legislativo n.
626/1994".
Le "Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza"
sono riportate dall'Allegato I al D.Lgs. 493/96.
All'art. 7 lo stesso D.Lgs. 493/96 abroga il previgente D.P.R.
524/82.
L'art. 8 del D.P.R. 493/ 96 prevede sanzioni penali per la violazione
del disposto degli artt. 2,3,4, vari commi, ed a tali violazioni
è applicabile la speciale procedura oblativa di cui al
D.Lgs. 758/94.
Ciò in quanto con l'emanazione della Legge 5 febbraio
1999, n. 25 (legge di adeguamento Comunitario per il 1998),
il legislatore, intervenendo con una disposizione di carattere
generale al fine di risolvere in via definitiva il tema della
applicabilità del D.Lgs. n. 758/94 alle normative di
emanazione posteriore al 19/12/94, non inserite nell'elenco
di cui all'Allegato I del D.Lgs. 758/94, ha stabilito, all'art.
2, comma 2 della legge, che "Le disposizioni in materia
di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto
Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni,
si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia
di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda".
Orbene, non sempre e non necessariamente la prescrizione rivolta
dai vigili del fuoco al titolare di attività di installare
o di adeguare la cartellonistica di sicurezza necessita la applicazione
delle sanzioni previste dal D.Lgs. 493/96, con la procedura
di cui al D.Lgs. 758/94. Questo per i seguenti motivi:
1. L'attività ove viene effettuata la prescrizione può
non occupare lavoratori dipendenti;
2. L'attività occupa lavoratori dipendenti ma la situazione
di carenza di cartellonistica non è tale da configurare
reato. Non sempre e non necessariamente la mancanza di un cartello
configura una situazione di reato. Infatti il comportamento
sanzionato penalmente è quello del datore di lavoro che,
mancando alla installazione di cartelli, rende difficile od
impossibile ai lavoratori (od a figure ad essi assimilabili)
la individuazione in emergenza di vie di esodo, presidi antincendio
o attuatori d'allarme. In sostanza non esiste un obbligo sanzionato
penalmente per il datore di lavoro, nella vigente normativa,
di accompagnare ad un estintore o ad un idrante un cartello,
se questi presidi antincendio sono comunque facilmente individuabili.
Lo
stesso art. 2 del D.Lgs. 493/96 genericamente recita:
"Art. 2. Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità
all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 626/1994,
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore
di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo
le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo
di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della
sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza".
Un'ulteriore complicazione deriva dal fatto che in alcune norme
vigenti è tuttora richiamato l'abrogato D.P.R. 524/82
(vedi, ad es., D.M. 11.01.88, D.M. 01.02.86, D.M. 26.08.92,
D.M. 569/92, D.M. 31.03.84, DPR 418/95, ecc.).
In tali casi si ritiene che il D.Lgs. 493/96 abbia sostituito
in via sostanziale le disposizioni precedentemente vigenti,
e per le suddette norme valga ora un implicito riferimento al
sopravvenuto D.Lgs. 493/96.
Tra l'altro l'allegato 1 del D.Lgs. 493/96 può infatti
essere preso come (unico vigente) riferimento di buona tecnica
per la realizzazione di idonea cartellonistica di sicurezza
anche in attività che non occupano lavoratori dipendenti.
Quindi i Comandi potranno legittimamente rivolgere, ove necessario,
la disposizione al titolare dell'attività di adeguare
la cartellonistica al D.Lgs. 493/96, riportando per le attività
che non occupano lavoratori dipendenti, normate o non normate,
la seguente dicitura (anche se la norma di riferimento dell'attività
richiama nel testo l'abrogato D.P.R. 524/82):
"Adeguare la cartellonistica di sicurezza riferendosi,
per analogia, alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al
D.Lgs. 493/96".
A tale disposizione non dovrà accompagnarsi alcuna sanzione
come da D.Lgs. 758/94.
Diversamente, nel caso di attività che occupano lavoratori
dipendenti, occorrerà valutare da parte di chi effettua
il sopralluogo se la mancanza di cartellonistica configura o
meno reato.
Nel caso che si riscontri una situazione di tale carenza dal
punto di vista della sicurezza, da identificare la violazione
dell'art. 2 del D.Lgs. 493/96, allora sarà necessario
mettere in atto la speciale procedura di cui al D.Lgs. 758/94.
Resta inteso che il verbalizzante dovrà dettagliatamente
specificare, nel verbale di sopralluogo, le circostanze negative
che configurano la suddetta violazione, allo scopo di non effettuare
prescrizioni (e ammende) illegittime.
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