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Cartellonistica di sicurezza e reati di prevenzione incendi

Mario Abate
Ispettore antincendi - VV.F. Milano

La apposizione di cartellonistica di sicurezza nei luoghi di lavoro è come noto regolamentata dal Decreto Legislativo del Governo n° 493 del 14/08/1996, riportante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
Il campo di applicazione del D.Lgs. 493/96 è specificato dall'art. 1, co. 1 dello stesso:
"Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come Decreto Legislativo n. 626/1994".
Le "Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza" sono riportate dall'Allegato I al D.Lgs. 493/96.
All'art. 7 lo stesso D.Lgs. 493/96 abroga il previgente D.P.R. 524/82.
L'art. 8 del D.P.R. 493/ 96 prevede sanzioni penali per la violazione del disposto degli artt. 2,3,4, vari commi, ed a tali violazioni è applicabile la speciale procedura oblativa di cui al D.Lgs. 758/94.
Ciò in quanto con l'emanazione della Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge di adeguamento Comunitario per il 1998), il legislatore, intervenendo con una disposizione di carattere generale al fine di risolvere in via definitiva il tema della applicabilità del D.Lgs. n. 758/94 alle normative di emanazione posteriore al 19/12/94, non inserite nell'elenco di cui all'Allegato I del D.Lgs. 758/94, ha stabilito, all'art. 2, comma 2 della legge, che "Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
Orbene, non sempre e non necessariamente la prescrizione rivolta dai vigili del fuoco al titolare di attività di installare o di adeguare la cartellonistica di sicurezza necessita la applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 493/96, con la procedura di cui al D.Lgs. 758/94. Questo per i seguenti motivi:
1. L'attività ove viene effettuata la prescrizione può non occupare lavoratori dipendenti;
2. L'attività occupa lavoratori dipendenti ma la situazione di carenza di cartellonistica non è tale da configurare reato. Non sempre e non necessariamente la mancanza di un cartello configura una situazione di reato. Infatti il comportamento sanzionato penalmente è quello del datore di lavoro che, mancando alla installazione di cartelli, rende difficile od impossibile ai lavoratori (od a figure ad essi assimilabili) la individuazione in emergenza di vie di esodo, presidi antincendio o attuatori d'allarme. In sostanza non esiste un obbligo sanzionato penalmente per il datore di lavoro, nella vigente normativa, di accompagnare ad un estintore o ad un idrante un cartello, se questi presidi antincendio sono comunque facilmente individuabili.

Lo stesso art. 2 del D.Lgs. 493/96 genericamente recita:
"Art. 2. Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza".
Un'ulteriore complicazione deriva dal fatto che in alcune norme vigenti è tuttora richiamato l'abrogato D.P.R. 524/82 (vedi, ad es., D.M. 11.01.88, D.M. 01.02.86, D.M. 26.08.92, D.M. 569/92, D.M. 31.03.84, DPR 418/95, ecc.).
In tali casi si ritiene che il D.Lgs. 493/96 abbia sostituito in via sostanziale le disposizioni precedentemente vigenti, e per le suddette norme valga ora un implicito riferimento al sopravvenuto D.Lgs. 493/96.
Tra l'altro l'allegato 1 del D.Lgs. 493/96 può infatti essere preso come (unico vigente) riferimento di buona tecnica per la realizzazione di idonea cartellonistica di sicurezza anche in attività che non occupano lavoratori dipendenti.
Quindi i Comandi potranno legittimamente rivolgere, ove necessario, la disposizione al titolare dell'attività di adeguare la cartellonistica al D.Lgs. 493/96, riportando per le attività che non occupano lavoratori dipendenti, normate o non normate, la seguente dicitura (anche se la norma di riferimento dell'attività richiama nel testo l'abrogato D.P.R. 524/82):
"Adeguare la cartellonistica di sicurezza riferendosi, per analogia, alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al D.Lgs. 493/96".
A tale disposizione non dovrà accompagnarsi alcuna sanzione come da D.Lgs. 758/94.
Diversamente, nel caso di attività che occupano lavoratori dipendenti, occorrerà valutare da parte di chi effettua il sopralluogo se la mancanza di cartellonistica configura o meno reato.
Nel caso che si riscontri una situazione di tale carenza dal punto di vista della sicurezza, da identificare la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 493/96, allora sarà necessario mettere in atto la speciale procedura di cui al D.Lgs. 758/94.
Resta inteso che il verbalizzante dovrà dettagliatamente specificare, nel verbale di sopralluogo, le circostanze negative che configurano la suddetta violazione, allo scopo di non effettuare prescrizioni (e ammende) illegittime.

 



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