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Il sistema sanzionatorio nella normativa sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria

Luigi Caputo
Ispettore del Lavoro

PREMESSA
Nell'architettura del quadro normativo tracciato dal D.Lgs n. 626/94, l'analisi degli istituti di tutela sanitaria dei lavoratori, penalmente sanzionati, non può prescindere, nella sua genesi precettizia, dal basilare obbligo, incombente su ogni datore di lavoro, della valutazione dei rischi, pilastro della nuova concezione della sicurezza nei luoghi di lavoro di ispirazione comunitaria.
È in questa particolare incombenza infatti, che deve trovare posto un'analisi delle possibili malattie (tecnopatie) derivanti dalla particolarità del lavoro.
Nella prima fase dell'onere della valutazione dei rischi (art. 4 del D.Lgs. n. 626/94) il datore di lavoro non deve limitarsi a descrivere i rischi per la sicurezza dei lavoratori bensì deve individuarli per poterli eliminare.
La giurisprudenza di legittimità ricorda in proposito (Cass.pen., IV, 3.11.1989, n. 14396) che non costituisce reato in sé provocare una malattia professionale, bensì il non avere adottato tutte le misure tecniche possibili per prevenirla.
In linea, pertanto, con il tenore della previsione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, la valutazione dei rischi deve essere concepita in modo da individuare le misure che consentano di eliminare o, almeno, ridurre al minimo tecnicamente fattibile, i rischi individuati.
A tal proposito però, visto che l'onere della sorveglianza sanitaria non è secondo legge generalizzato, per espressa ed inconfutabile previsione dell'art.16, comma 1, del D.Lgs. n. 626/94, ("la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente") come è possibile, in pratica che il datore di lavoro stabilisca "serenamente" se nel proprio ambiente di lavoro le singole lavorazioni possano esporre o meno i singoli lavoratori a rischi di tecnopatie? Di quale immane bagaglio professionale dovrebbe disporre il "povero" datore di lavoro per essere in grado di rispondere a tale complesso quesito che lo esporrebbe ad apprezzamenti dai riflessi "sanitari" di comprensibile e particolare delicatezza? Come potrebbe, in altri termini, costui avere autonoma conoscenza dei danni biologici che la prolungata esposizione a determinate sostanze nocive può provocare e degli effetti sinergici? Come conoscere adeguatamente i rischi potenziali delle singole lavorazioni e valutarli in rapporto alle condizioni soggettive?
In realtà, non è questo che si chiede al vertice della responsabilità aziendale!
Ragioni di opportunità e diligenza, tuttavia, muoveranno il datore di lavoro più prudente o quello consapevole della complessità dei rischi presenti nell'attività imprenditoriale esercitata a richiedere, ad esempio, in occasione del non facile impegno della valutazione dei rischi, anche e soprattutto l'apporto collaborativo di un medico competente.
Ciò non significa che tale prestazione, ove facoltativamente e sensatamente richiesta, debba necessariamente preludere ad un vincolo professionale con il sanitario. L'art. 4, comma 6, in proposito, rammenta che il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la collaborazione del medico competente (unitamente a quella del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione") solo "nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria", intesa necessaria, concettualmente, ad opera del medico competente, a gestire il rischio residuo di tecnopatie.
Un consulto facoltativo del professionista sanitario appare peraltro più che opportuno in sede di ricognizione dei rischi, laddove, ad esempio, possa servire ad eliminare, qualora possibile e compatibile con le esigenze tecniche e/o produttive, talune sostanze pericolose o nocive o, addirittura, determinate metodiche lavorative, eliminando nel contempo l'onere delle visite mediche obbligatorie e quindi quello sistematico del vincolo della sorveglianza sanitaria, in quanto non prevista. Tanto appare in linea, oltretutto, con il disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 che, fra le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza, oltre all'eliminazione o alla riduzione dei rischi, prevede specificamente la "sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso" (1).
Della particolare attenzione e sensibilità del legislatore del D.Lgs. 626/94 riservate agli indiscussi valori della sorveglianza sanitaria, inserita con "posto d'onore" nel sistema-sicurezza, è testimonianza la codificazione di obblighi penalmente sanzionati.
Il datore di lavoro risponde, ad esempio, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett.c, della mancata nomina del medico competente, nei casi previsti, con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da L. 1 milione a L. 5 milioni (art. 89, co. 2, lett. b). Lo stesso lavoratore, ai sensi dell'art. 5, co. 2, quando non si sottoponga ai previsti controlli sanitari o non collabori all'adempimento di tutti gli obblighi vigenti tesi alla tutela della salute durante il lavoro è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000 (art. 93, co. 1, lett. a). Il medico competente, a differenza di quanto prevedeva la vecchia normativa, una volta nominato risponde penalmente, in caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 17, per una serie di obblighi:
- professionali, come l'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti per legge (penalità: arresto fino a 2 mesi o ammenda da L. 1 milione a L. 6 milioni - art. 92, lett. a);
- informativi, come le informazioni da fornire ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti (penalità: arresto fino a 1 mese o ammenda da L. 500.000 a L. 3 milioni - art. 92, lett. b);
- collaborativi, con il datore di lavoro, come nella predisposizione del servizio di pronto soccorso (penalità: arresto fino a 2 mesi o ammenda da L. 1 milione a L. 6 milioni - art. 92, lett. a);
La riscoperta e la rivalutazione dell'opera del professionista sanitario, del quale vengono individuati peculiari requisiti professionali specialistici e una metodica di intervento attivo nella realtà produttiva aziendale, è forse la nota più significativa nelle scelte della nuova disciplina sulla tutela della salute.
È condivisa, infatti, su tutti i fronti la necessità di una svolta di metodo nella figura del medico di fabbrica: non più un professionista sedentario che certifica a tavolino, come un medico di base, l'effettuazione di frettolose visite mediche preventive e periodiche), ma una nuova figura di specialista della prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro, anch'egli protagonista nel sistema - sicurezza con nuovi e dettagliati compiti professionali, collaborativi e informativi che lo vogliono attivamente vicino, anzi inserito, nelle problematiche di reparto.
È questo indubbiamente il riconoscimento più gratificante per la professionalità e l'impegno del medico del lavoro che quanto più chiamato ad esperire il suo controllo sulla fonte del rischio, tanto più potrà dare il contributo più efficace ed eticamente corretto nell'opera di prevenzione di tutela della salute dalle tecnopatie.
Non è improprio, a questo proposito menzionare, sull'onda del perpetuo tributo che la storia della medicina del lavoro deve riconoscere al primo medico e scienziato della patologia da lavoro che il lontano secolo XVII conobbe in Bernardino Ramazzini nato a Carpi (Modena) nel 1633. Nella sua più importante opera (De morbis artificum diatriba) (2) scritta nell'arco di almeno 10 anni e terminata a 67 anni di età dopo 40 anni di pratica medica, costituente il primo trattato sistematico di patologia del lavoro, lo scienziato precorrendo i tempi affermava che è di gran lunga più importante e umano preservare che curare (longe prestantius est praeservare quam curare).
Ramazzini ha l'idea di studiare le malattie dei lavoratori e di catalogarle (esamina ben 52 tra professioni, arti o mestieri e categorie sociali) considerandone i rischi e i danni, per cercare un rimedio.
Per questa sua opera egli non badò alla fatica, studiò più che potè, si introdusse in ogni ambiente lavorativo, dai pozzi neri alle vetrerie, dalle miniere alle più diverse officine.
Il metodo e l'abnegazione di Ramazzini dovettero affrontare anche non poche difficoltà: il suo modo di studiare e di operare fu giudicato poco dignitoso ma egli mai si stancò di raccomandare, lungimirante e ricco di umana comprensione, ai medici di prevenire i danni vigilando sempre e chiedendo al paziente notizie sul modo di vivere suo e dei suoi familiari per sapere quale è il mestiere e quale è la lavorazione!

1. LA SORVEGLIANZA SANITARIA - LA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Ma vediamo nell'attuale contesto normativo (pur frammentario e disomogeneo) come è possibile riportare entro modelli sistematici gli obblighi penalmente sanzionati delle visite mediche preventive e periodiche (unitamente ai vari controlli sanitari di idoneità) che, nel contesto globale della sorveglianza sanitaria, devono trovare, in modo complementare, spazio e sistemazione appropriati.
È necessario, a tal fine, tenere concettualmente presente che:
- la sorveglianza sanitaria è il complesso dell'attività informativa, valutativa e di accertamento a tutela della salute dei lavoratori, ove con il termine salute si intende la idoneità psicofisica specifica a svolgere la mansione lavorativa. Tale concetto trova puntuale riscontro nella terminologia giuridica usata al secondo comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94, che definisce quale contenuto della sorveglianza sanitaria:
- gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Detti accertamenti (comma 3) comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.
Poiché la sorveglianza sanitaria ha indubbie finalità di prevenzione è necessario distinguere:
- la prevenzione primaria che è il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- la prevenzione secondaria quale individuazione dei fattori di predisposizione e diagnosi delle malattie nonché la cura dei lavoratori.
In tale distinzione comunemente accettata la sorveglianza sanitaria rappresenta la massima espressione dell'azione di prevenzione secondaria.

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE VISITE MEDICHE
La disamina della tipologia delle visite mediche (per affrontare nel contempo aspetti suscettibili di contrasti) ha la preliminare necessità di pervenire ad una distinzione di massima tra visite mediche cd. facoltative e visite mediche obbligatorie.
Nel primo gruppo (le facoltative) debbono trovare spazio quelle visite che possono essere richieste dal datore di lavoro per i propri dipendenti, finalizzate ad accertare l'idoneità al lavoro e che debbono essere necessariamente eseguite attraverso le strutture pubbliche secondo la tutela di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70).
In tal caso è posto il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente (cfr. Cass.pen., III, 20.6.1991, n. 6828).
La differenza tra questi accertamenti sanitari e le visite mediche obbligatorie consiste nel fatto che il controllo cui si riferisce lo Statuto dei lavoratori essenzialmente riguarda l'inidoneità fisica generica a riprendere un'attività dopo assenze per malattie o infortuni extralavorativi, a differenza dell'esistenza di idoneità specifica a continuare o meno un'attività industriale che può comportare malattie professionali, da effettuarsi senza che si sia determinata assenza dal lavoro.
Le visite mediche (preventive e periodiche) obbligatorie eseguite dal medico competente rappresentano quindi deroghe all'art. 5 della L. n. 300/70 citata, essendo specificamente previste da una varietà di leggi disseminate, come vedremo, in un arco di tempo di ampiezza epocale.
A sua volta nella sfera delle visite mediche obbligatorie occorre distinguere:
- quelle finalizzate alla tutela pubblica;
- quelle finalizzate alla tutela dei lavoratori.
Nel primo caso ci si riferisce a quelle attività nelle quali motivi di tutela dell'igiene pubblica impongono per legge obblighi sanitari dei lavoratori. Sono ivi compresi:
- i lavoratori domestici che devono essere provvisti di tessera sanitaria con obbligo di controllo sanitario periodico in base agli artt. 1 e 2 della L. n. 1239/1939 e al Regol. n. 1225/1940;
- gli addetti alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, soggetti all'obbligo di visita preventiva (art. 262 del R.D. n. 1265/1934) e all'obbligo di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio (art. 37 del D.P.R. n. 327/1980);
- gli addetti alla lavorazione di acque gassate e delle bibite analcoliche, soggetti a visita medica di controllo annuale, alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi, nonché a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari (art. 28 del Regol. approvato con D.P.R. n. 719/1958);
- lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (D.P.R. n. 309/1990) da sottoporsi ad accertamento medico preventivo e periodico di assenza di tossicodipendenza (art. 125).

3. LE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
Le visite mediche finalizzate alla prevenzione della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, da eseguirsi da parte del medico competente, sono previste come in sintesi di seguito annotate, da una serie di leggi speciali disseminate nella planetaria e frammentaria normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro.
Esse hanno carattere preventivo, da espletarsi cioè prima dell'ammissione al lavoro per constatare il possesso dei requisiti di idoneità all'attività alla quale i lavoratori da assumere sono destinati, e carattere periodico da eseguirsi cioè successivamente a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro, per constatare eventuali danni psico-fisici derivanti dal lavoro svolto.
Tali obblighi sono assistiti da tutela penale e le relative infrazioni costituiscono contravvenzioni punite quasi sempre con la pena dell'ammenda alternativa all'arresto. Esse possono essere quindi estinte con la procedura prevista negli artt. 20/25 del D.Lgs. n. 758/94, oppure, ove questa non sia applicabile, con la procedura prevista dall'art. 162 bis C.P.
Tali visite riguardano:
1) Lavorazioni industriali "tabellate" di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 303/56 (norme generali per l'igiene del lavoro). Sono previste, in un'elencazione di 57 cause di rischio, lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive per le quali vige l'obbligo per i lavoratori subordinati addetti, senza distinzione di età, di essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche, a seconda dei casi, annuali (15 casi) semestrali (95 casi), trimestrali (86 casi), mensili (3 casi), quindicinali (1 caso), e settimanale (1 caso). Per talune voci è prevista all'occorrenza una visita immediata (6 casi).
2) Lavori in cassoni ad aria compressa (D.P.R. n. 321/56 - art. 34).
3) Cave, miniere e trivellazioni (D.P.R. n. 128/1959 - art. 648 e D.P.R. n. 886/79 - art.2).
4) Rischio da tetano (L. n. 292/63, modif. dalla L. n. 419/68 e Regol. approvato dal D.P.R. n. 1301/65).
5) Rischi da silicosi e asbestosi (D.P.R. n. 1124/65 - artt. 157-158-168).
6) Rischi da cloruro di vinile monomero (D.P.R. n. 962/82 - art. 10).
7) Rischi da piombo, amianto, rumore (D.Lgs. n. 277/91 - artt. 7-15-16-29-44-48).
8) Rischi da agenti chimici, fisici e biologici (D.Lgs. n. 77/92 - art. 5).
9) Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. n. 626/94 - art. 48).
10) Attrezzature munite di videoterminali (D.Lgs. n. 626/94 - art. 55).
11) Rischio da agenti cancerogeni (D.Lgs. n. 626/94 - art. 69).
12) Rischio da agenti biologici (D.Lgs. n. 626/94 - art. 86).
13) Rischio di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/95 - artt. 84-85-91).
14) Lavoratori marittimi (D.Lgs. n. 271/99 - art. 23) (3).

4. GIUDIZI DI IDONEITÀ
Una disamina a parte deve essere poi riservata a quelle norme che prevedono l'effettuazione obbligatoria di controlli sanitari per determinate categorie di lavoratori per i quali devono essere espressi "giudizi di idoneità". Trattasi di controlli specifici che sono effettuati da strutture sanitarie pubbliche e sono rivolte a lavoratori addetti a particolari impianti o lavorazioni che potrebbero causare infortuni o disastri derivanti da cause di inidoneità fisica.
Sono ricomprese le seguenti fattispecie:
- Controllo della combustione (R.D. n. 824/27).
- Rischio da gas tossici (R.D. n. 147/27).
- Addetti alle funivie (D.M. n. 1269/29).
- Addetti ai trasporti (R.D. n. 148/31).
- Gente dell'aria (R.D. n. 2496/36).
- Uso degli esplosivi (R.D. n. 635/40)
- Gente di mare e navigazione interna (D.P.R. n. 631/49).
- Impiego degli esplosivi - fochino - (D.P.R. n. 302/56).

5. LA SORVEGLIANZA MEDICA "SPECIALE"
Forme di tutela sanitaria particolare si rinvengono in determinati istituti normativi della legislazione speciale che meritano una trattazione a parte per un necessario raccordo nella materia con i correlati adempimenti della sorveglianza sanitaria di carattere generale che spesso viene a sovrapporsi agli adempimenti di carattere speciale.

5.1. La tutela dei fanciulli e degli adolescenti
La L. n. 977/67 all'art. 8, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 345/99 (4), formula una nuova sistematica delle visite mediche obbligatorie e dei giudizi di idoneità riservati ai fanciulli e agli adolescenti.
Viene delineata la seguente ripartizione:
- gli adolescenti (i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico) adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in base al titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/94, sono assogettati agli obblighi di tale sorveglianza;
- i minori adibiti, invece, ad attività lavorative "diverse" (sempre che non rientranti nelle (numerose) lavorazioni vietate elencate nell'apposito allegato I (introdotto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 345/99), sono soggetti a visite mediche di idoneità preventive e periodiche annuali (art. 8, co. 3) da effettuarsi a cura e spese del datore di lavoro presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
In caso di idoneità parziale, il medico della citata struttura pubblica deve specificare nell'apposito certificato, i lavori ai quali il minore non può essere adibito.

5.2. La tutela dell'apprendistato
A seguito delle significative modifiche apportate alla L. n. 25/55 sulla disciplina dell'apprendistato, dall'art. 16 della L. n. 196/97 (norme in materia di promozione dell'occupazione) possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 (ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Va tenuto presente poi, che per esplicita previsione dello stesso art. 16 (2° periodo) "sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti" che, pertanto, si pone con carattere di specialità rispetto alla disciplina dell'apprendistato.
Di conseguenza, in tema di visite mediche obbligatorie, per l'apprendista "non minore", fermo restando l'osservanza della enunciata disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, ovviamente ove richiamata nei casi previsti dalla normativa vigente, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 4 della citata L. n. 25/55. Tale norma condiziona l'avviamento al lavoro degli apprendisti presso le imprese "non artigiane" al previo accertamento con visita sanitaria dell'idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Anche gli apprendisti assunti da imprese artigiane non possono essere adibiti al lavoro prima della visita sanitaria che ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'Autorità sanitaria a seguito di richiesta da parte della competente Sezione circoscrizionale del lavoro.
Va evidenziato che tale obbligo è sfornito di sanzioni specifiche in quanto trattasi di atto dovuto da parte della pubblica Autorità.

5.3. La tutela degli invalidi
Problemi di non facile raccordo sono scaturiti dalla normativa sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili sia fisici che psichici, disciplina riformata recentemente dalla L. 12 marzo 1998, n. 68, e da quella sulla sicurezza del lavoro.
Come conciliare in particolare le valutazioni medico legali del Comitato tecnico di cui all'art. 2 della L. n. 68/98, in relazione alle residue capacità lavorative, con le valutazioni del medico competente di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94? quali le incombenze del datore di lavoro tenuto ad assumere l'invalido?
Bisognerà distinguere il caso delle mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria (quelle cioè per le quali la valutazione dei rischi aziendali non ha evidenziato rischi di malattie professionali) da quelle invece soggette alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Nel primo caso il datore di lavoro, secondo gli obblighi generali di tutela previsti dall'art. 2087 C.C. dovrà collocare l'invalido in mansioni che non comportino ulteriore pregiudizio alle patologie del medesimo.
In tale caso, la Commissione medica prevista dall'art. 4 della L. n. 104/92 si limiterà a valutare concretamente la residua capacità lavorativa del disabile (attitudine del lavoratore a svolgere efficacemente la mansione).
Nel secondo caso, invece, qualora la mansione cui sarà adibito l'invalido è soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria, il datore di lavoro avrà l'obbligo di far effettuare la visita preassuntiva e di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute del disabile come per qualsiasi altro lavoratore.
In proposito va tenuta presente una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 354 del 1997) secondo la quale gli accertamenti operati dal medico competente non ledono il diritto al lavoro dell'invalido civile, protetto dall'art. 38 della Costituzione.
Resta fermo il diritto dell'invalido di ricorrere contro la valutazione del medico competente che abbia espresso un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore (comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94) all'organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (comma 4).
In definitiva, l'idoneità fisica è quella valutabile dal medico competente, e tale valutazione deve rimanere rigorosamente limitata alla esclusione di patologie dell'invalido che potrebbero aver pregiudizio da rischi di tecnopatie individuati dalla valutazione dei rischi.
La capacità specifica, invece, vale a dire il complesso attitudinale del disabile, può essere accertata soltanto dalla commissione pubblica (art. 4 della L. n. 104/92) in rispetto della tutela operata dall'art. 5 della L. n. 300/70.

5.4. La tutela del lavoro interinale
L'esigenza di una sorveglianza medica "speciale", peraltro non codificata, si è resa necessaria nella L. n. 196/97 sul lavoro temporaneo (o interinale) laddove sembrerebbe cogliersi un contrasto giuridico scaturente dai precetti di cui:
- all'art. 1, co. 4, lett. f), concernente il divieto di fornitura di lavoro temporaneo, quando le lavorazioni richiedono una "sorveglianza medica speciale";
- all'art. 6, co. 1, che prevede, invece, l'esecuzione di lavoro temporaneo richiedente una "sorveglianza medica speciale" purché l'impresa utilizzatrice ne informi il lavoratore.
- è spontaneo, quindi, chiedersi: i lavori con sorveglianza medica speciale sono vietati, oppure no?
La risposta al quesito può essere data solo se all'espressione indefinita usata dal legislatore ("sorveglianza medica speciale") si possa dare una valenza ed un ambito più ristretto della sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94. Di conseguenza non tutte le lavorazioni soggette a sorveglianza medica speciale sarebbero vietate (come quelle elencate nel D.M. 31.5.1999), potendosene individuare, per esclusione, alcune non vietate che pur richiedenti una "certa" sorveglianza medica speciale (comportante rischi specifici) potranno essere svolte a condizione che sia assolto l'obbligo di informazione previsto dall'art. 6, co. 1 della L. n. 196/97 (5).

5.5. La tutela del lavoro notturno
Il D.Lgs. 26.11.1999 n. 532 nel dettare disposizioni in materia di lavoro notturno (in applicazione della delega di cui all'art. 17, co. 2, della L. 5.2.1999, n. 25) all'art. 5 (rubricato "tutela della salute") ha generalizzato l'obbligo della sorveglianza sanitaria per il tramite del medico competente e con specifico richiamo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94, prevedendo l'effettuazione di accertamenti:
1) preventivi;
2) periodici (biennali);
3) straordinari (in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno).
In caso di inosservanza dei citati obblighi sulla sorveglianza sanitaria, l'art. 12, co. 1, lett. a, estende al datore di lavoro e al dirigente le sanzioni previste dall'art. 89, co. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 626/94 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da L. 3 milioni a L. 8 milioni).

6. CONCLUSIONI
La frammentazione dei variegati precetti normativi e la molteplicità degli aspetti controversi inerenti la regolamentazione della sorveglianza sanitaria di cui alla presente disamina senz'altro necessita di un laborioso ed incisivo intervento" armonizzatore" del legislatore.
La sede più opportuna per far fronte a tale immane impegno non può che essere quella del disegno di legge (n. 2389) sulla delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico delle Norme generali di sicurezza e salute sul lavoro.
Il testo del disegno di legge, di iniziativa del Sen. Smuraglia, da alcuni anni in "gestazione", è stato licenziato dalla Commissione Lavoro del Senato il 2 giugno 1999. In tale disegno, con le modifiche proposte dalla Commissione, dei 129 punti di cui è composto l'art. 4, sui principi e criteri direttivi cui sarà informato il Testo Unico, i punti dal n. 33 al n. 40 sono dedicati alla sorveglianza sanitaria.
In tale contesto è previsto il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare (periodicamente da verificarsi ed aggiornarsi) di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti stessi, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi.
È auspicabile che tale globale e radicale riordino possa efficacemente inserire la sorveglianza sanitaria nel giusto e prioritario posto che, nella scala degli interventi della prevenzione, le compete.

Note:
(1) Cfr. Leaci - Caputo, "La sorveglianza medico sanitaria dei lavoratori", EPC, Roma, 1997.
(2) Cfr. "LE MALATTIE DEI LAVORATORI" di Bernardino Ramazzini, a cura di Francesco Carnevale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1982.
(3) Cfr. il nostro "Le nuove norme di sicurezza dei lavori portuali e marittimi", in Prevenzione & Sicurezza, n. 11-12/1999, n. 1/2000, n. 2/2000.
(4) Cfr. il nostro "Quando la sicurezza sul posto di lavoro riguarda i giovani", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n. 2/2000.
(5) Cfr. il nostro "Sicurezza nel lavoro temporaneo: divieti e sorveglianza speciale", in Prevenzione & Sicurezza, n. 4/2000.

 



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