Il
sistema sanzionatorio nella normativa sulla sorveglianza sanitaria
obbligatoria
Luigi
Caputo
Ispettore del Lavoro
PREMESSA
Nell'architettura del quadro normativo tracciato dal D.Lgs n.
626/94, l'analisi degli istituti di tutela sanitaria dei lavoratori,
penalmente sanzionati, non può prescindere, nella sua
genesi precettizia, dal basilare obbligo, incombente su ogni
datore di lavoro, della valutazione dei rischi, pilastro della
nuova concezione della sicurezza nei luoghi di lavoro di ispirazione
comunitaria.
È in questa particolare incombenza infatti, che deve
trovare posto un'analisi delle possibili malattie (tecnopatie)
derivanti dalla particolarità del lavoro.
Nella prima fase dell'onere della valutazione dei rischi (art.
4 del D.Lgs. n. 626/94) il datore di lavoro non deve limitarsi
a descrivere i rischi per la sicurezza dei lavoratori bensì
deve individuarli per poterli eliminare.
La giurisprudenza di legittimità ricorda in proposito
(Cass.pen., IV, 3.11.1989, n. 14396) che non costituisce reato
in sé provocare una malattia professionale, bensì
il non avere adottato tutte le misure tecniche possibili per
prevenirla.
In linea, pertanto, con il tenore della previsione dell'art.
4 del D.Lgs. n. 626/94, la valutazione dei rischi deve essere
concepita in modo da individuare le misure che consentano di
eliminare o, almeno, ridurre al minimo tecnicamente fattibile,
i rischi individuati.
A tal proposito però, visto che l'onere della sorveglianza
sanitaria non è secondo legge generalizzato, per espressa
ed inconfutabile previsione dell'art.16, comma 1, del D.Lgs.
n. 626/94, ("la sorveglianza sanitaria è effettuata
nei casi previsti dalla normativa vigente") come è
possibile, in pratica che il datore di lavoro stabilisca "serenamente"
se nel proprio ambiente di lavoro le singole lavorazioni possano
esporre o meno i singoli lavoratori a rischi di tecnopatie?
Di quale immane bagaglio professionale dovrebbe disporre il
"povero" datore di lavoro per essere in grado di rispondere
a tale complesso quesito che lo esporrebbe ad apprezzamenti
dai riflessi "sanitari" di comprensibile e particolare
delicatezza? Come potrebbe, in altri termini, costui avere autonoma
conoscenza dei danni biologici che la prolungata esposizione
a determinate sostanze nocive può provocare e degli effetti
sinergici? Come conoscere adeguatamente i rischi potenziali
delle singole lavorazioni e valutarli in rapporto alle condizioni
soggettive?
In realtà, non è questo che si chiede al vertice
della responsabilità aziendale!
Ragioni di opportunità e diligenza, tuttavia, muoveranno
il datore di lavoro più prudente o quello consapevole
della complessità dei rischi presenti nell'attività
imprenditoriale esercitata a richiedere, ad esempio, in occasione
del non facile impegno della valutazione dei rischi, anche e
soprattutto l'apporto collaborativo di un medico competente.
Ciò non significa che tale prestazione, ove facoltativamente
e sensatamente richiesta, debba necessariamente preludere ad
un vincolo professionale con il sanitario. L'art. 4, comma 6,
in proposito, rammenta che il datore di lavoro ha l'obbligo
di richiedere la collaborazione del medico competente (unitamente
a quella del "responsabile del servizio di prevenzione
e protezione") solo "nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria", intesa necessaria, concettualmente,
ad opera del medico competente, a gestire il rischio residuo
di tecnopatie.
Un consulto facoltativo del professionista sanitario appare
peraltro più che opportuno in sede di ricognizione dei
rischi, laddove, ad esempio, possa servire ad eliminare, qualora
possibile e compatibile con le esigenze tecniche e/o produttive,
talune sostanze pericolose o nocive o, addirittura, determinate
metodiche lavorative, eliminando nel contempo l'onere delle
visite mediche obbligatorie e quindi quello sistematico del
vincolo della sorveglianza sanitaria, in quanto non prevista.
Tanto appare in linea, oltretutto, con il disposto dell'art.
3 del D.Lgs. n. 626/94 che, fra le misure generali di tutela
per la protezione della salute e per la sicurezza, oltre all'eliminazione
o alla riduzione dei rischi, prevede specificamente la "sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso" (1).
Della particolare attenzione e sensibilità del legislatore
del D.Lgs. 626/94 riservate agli indiscussi valori della sorveglianza
sanitaria, inserita con "posto d'onore" nel sistema-sicurezza,
è testimonianza la codificazione di obblighi penalmente
sanzionati.
Il datore di lavoro risponde, ad esempio, ai sensi dell'art.
4, co. 4, lett.c, della mancata nomina del medico competente,
nei casi previsti, con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda
da L. 1 milione a L. 5 milioni (art. 89, co. 2, lett. b). Lo
stesso lavoratore, ai sensi dell'art. 5, co. 2, quando non si
sottoponga ai previsti controlli sanitari o non collabori all'adempimento
di tutti gli obblighi vigenti tesi alla tutela della salute
durante il lavoro è punito con l'arresto fino a 1 mese
o con l'ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000 (art. 93, co. 1,
lett. a). Il medico competente, a differenza di quanto prevedeva
la vecchia normativa, una volta nominato risponde penalmente,
in caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 17, per una serie
di obblighi:
- professionali, come l'effettuazione degli accertamenti sanitari
previsti per legge (penalità: arresto fino a 2 mesi o
ammenda da L. 1 milione a L. 6 milioni - art. 92, lett. a);
- informativi, come le informazioni da fornire ai lavoratori
sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti (penalità: arresto fino a 1 mese o ammenda
da L. 500.000 a L. 3 milioni - art. 92, lett. b);
- collaborativi, con il datore di lavoro, come nella predisposizione
del servizio di pronto soccorso (penalità: arresto fino
a 2 mesi o ammenda da L. 1 milione a L. 6 milioni - art. 92,
lett. a);
La riscoperta e la rivalutazione dell'opera del professionista
sanitario, del quale vengono individuati peculiari requisiti
professionali specialistici e una metodica di intervento attivo
nella realtà produttiva aziendale, è forse la
nota più significativa nelle scelte della nuova disciplina
sulla tutela della salute.
È condivisa, infatti, su tutti i fronti la necessità
di una svolta di metodo nella figura del medico di fabbrica:
non più un professionista sedentario che certifica a
tavolino, come un medico di base, l'effettuazione di frettolose
visite mediche preventive e periodiche), ma una nuova figura
di specialista della prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro,
anch'egli protagonista nel sistema - sicurezza con nuovi e dettagliati
compiti professionali, collaborativi e informativi che lo vogliono
attivamente vicino, anzi inserito, nelle problematiche di reparto.
È questo indubbiamente il riconoscimento più gratificante
per la professionalità e l'impegno del medico del lavoro
che quanto più chiamato ad esperire il suo controllo
sulla fonte del rischio, tanto più potrà dare
il contributo più efficace ed eticamente corretto nell'opera
di prevenzione di tutela della salute dalle tecnopatie.
Non è improprio, a questo proposito menzionare, sull'onda
del perpetuo tributo che la storia della medicina del lavoro
deve riconoscere al primo medico e scienziato della patologia
da lavoro che il lontano secolo XVII conobbe in Bernardino Ramazzini
nato a Carpi (Modena) nel 1633. Nella sua più importante
opera (De morbis artificum diatriba) (2) scritta nell'arco di
almeno 10 anni e terminata a 67 anni di età dopo 40 anni
di pratica medica, costituente il primo trattato sistematico
di patologia del lavoro, lo scienziato precorrendo i tempi affermava
che è di gran lunga più importante e umano preservare
che curare (longe prestantius est praeservare quam curare).
Ramazzini ha l'idea di studiare le malattie dei lavoratori e
di catalogarle (esamina ben 52 tra professioni, arti o mestieri
e categorie sociali) considerandone i rischi e i danni, per
cercare un rimedio.
Per questa sua opera egli non badò alla fatica, studiò
più che potè, si introdusse in ogni ambiente lavorativo,
dai pozzi neri alle vetrerie, dalle miniere alle più
diverse officine.
Il metodo e l'abnegazione di Ramazzini dovettero affrontare
anche non poche difficoltà: il suo modo di studiare e
di operare fu giudicato poco dignitoso ma egli mai si stancò
di raccomandare, lungimirante e ricco di umana comprensione,
ai medici di prevenire i danni vigilando sempre e chiedendo
al paziente notizie sul modo di vivere suo e dei suoi familiari
per sapere quale è il mestiere e quale è la lavorazione!
1.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA - LA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Ma vediamo nell'attuale contesto normativo (pur frammentario
e disomogeneo) come è possibile riportare entro modelli
sistematici gli obblighi penalmente sanzionati delle visite
mediche preventive e periodiche (unitamente ai vari controlli
sanitari di idoneità) che, nel contesto globale della
sorveglianza sanitaria, devono trovare, in modo complementare,
spazio e sistemazione appropriati.
È necessario, a tal fine, tenere concettualmente presente
che:
- la sorveglianza sanitaria è il complesso dell'attività
informativa, valutativa e di accertamento a tutela della salute
dei lavoratori, ove con il termine salute si intende la idoneità
psicofisica specifica a svolgere la mansione lavorativa. Tale
concetto trova puntuale riscontro nella terminologia giuridica
usata al secondo comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94, che
definisce quale contenuto della sorveglianza sanitaria:
- gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
- gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
Detti accertamenti (comma 3) comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari
dal medico competente.
Poiché la sorveglianza sanitaria ha indubbie finalità
di prevenzione è necessario distinguere:
- la prevenzione primaria che è il complesso delle disposizioni
o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
- la prevenzione secondaria quale individuazione dei fattori
di predisposizione e diagnosi delle malattie nonché la
cura dei lavoratori.
In tale distinzione comunemente accettata la sorveglianza sanitaria
rappresenta la massima espressione dell'azione di prevenzione
secondaria.
2.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE VISITE MEDICHE
La disamina della tipologia delle visite mediche (per affrontare
nel contempo aspetti suscettibili di contrasti) ha la preliminare
necessità di pervenire ad una distinzione di massima
tra visite mediche cd. facoltative e visite mediche obbligatorie.
Nel primo gruppo (le facoltative) debbono trovare spazio quelle
visite che possono essere richieste dal datore di lavoro per
i propri dipendenti, finalizzate ad accertare l'idoneità
al lavoro e che debbono essere necessariamente eseguite attraverso
le strutture pubbliche secondo la tutela di cui all'art. 5 dello
Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70).
In tal caso è posto il divieto di accertamenti da parte
del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente (cfr. Cass.pen.,
III, 20.6.1991, n. 6828).
La differenza tra questi accertamenti sanitari e le visite mediche
obbligatorie consiste nel fatto che il controllo cui si riferisce
lo Statuto dei lavoratori essenzialmente riguarda l'inidoneità
fisica generica a riprendere un'attività dopo assenze
per malattie o infortuni extralavorativi, a differenza dell'esistenza
di idoneità specifica a continuare o meno un'attività
industriale che può comportare malattie professionali,
da effettuarsi senza che si sia determinata assenza dal lavoro.
Le visite mediche (preventive e periodiche) obbligatorie eseguite
dal medico competente rappresentano quindi deroghe all'art.
5 della L. n. 300/70 citata, essendo specificamente previste
da una varietà di leggi disseminate, come vedremo, in
un arco di tempo di ampiezza epocale.
A sua volta nella sfera delle visite mediche obbligatorie occorre
distinguere:
- quelle finalizzate alla tutela pubblica;
- quelle finalizzate alla tutela dei lavoratori.
Nel primo caso ci si riferisce a quelle attività nelle
quali motivi di tutela dell'igiene pubblica impongono per legge
obblighi sanitari dei lavoratori. Sono ivi compresi:
- i lavoratori domestici che devono essere provvisti di tessera
sanitaria con obbligo di controllo sanitario periodico in base
agli artt. 1 e 2 della L. n. 1239/1939 e al Regol. n. 1225/1940;
- gli addetti alla preparazione, produzione, manipolazione e
vendita di alimenti e bevande, soggetti all'obbligo di visita
preventiva (art. 262 del R.D. n. 1265/1934) e all'obbligo di
apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla
A.S.L. competente per territorio (art. 37 del D.P.R. n. 327/1980);
- gli addetti alla lavorazione di acque gassate e delle bibite
analcoliche, soggetti a visita medica di controllo annuale,
alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi, nonché
a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari
(art. 28 del Regol. approvato con D.P.R. n. 719/1958);
- lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per
la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (D.P.R.
n. 309/1990) da sottoporsi ad accertamento medico preventivo
e periodico di assenza di tossicodipendenza (art. 125).
3.
LE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
Le visite mediche finalizzate alla prevenzione della salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, da eseguirsi
da parte del medico competente, sono previste come in sintesi
di seguito annotate, da una serie di leggi speciali disseminate
nella planetaria e frammentaria normativa sulla sicurezza e
l'igiene del lavoro.
Esse hanno carattere preventivo, da espletarsi cioè prima
dell'ammissione al lavoro per constatare il possesso dei requisiti
di idoneità all'attività alla quale i lavoratori
da assumere sono destinati, e carattere periodico da eseguirsi
cioè successivamente a determinati intervalli di tempo
durante il rapporto di lavoro, per constatare eventuali danni
psico-fisici derivanti dal lavoro svolto.
Tali obblighi sono assistiti da tutela penale e le relative
infrazioni costituiscono contravvenzioni punite quasi sempre
con la pena dell'ammenda alternativa all'arresto. Esse possono
essere quindi estinte con la procedura prevista negli artt.
20/25 del D.Lgs. n. 758/94, oppure, ove questa non sia applicabile,
con la procedura prevista dall'art. 162 bis C.P.
Tali visite riguardano:
1) Lavorazioni industriali "tabellate" di cui all'art.
33 del D.P.R. n. 303/56 (norme generali per l'igiene del lavoro).
Sono previste, in un'elencazione di 57 cause di rischio, lavorazioni
industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o
infettanti o comunque nocive per le quali vige l'obbligo per
i lavoratori subordinati addetti, senza distinzione di età,
di essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche,
a seconda dei casi, annuali (15 casi) semestrali (95 casi),
trimestrali (86 casi), mensili (3 casi), quindicinali (1 caso),
e settimanale (1 caso). Per talune voci è prevista all'occorrenza
una visita immediata (6 casi).
2) Lavori in cassoni ad aria compressa (D.P.R. n. 321/56 - art.
34).
3) Cave, miniere e trivellazioni (D.P.R. n. 128/1959 - art.
648 e D.P.R. n. 886/79 - art.2).
4) Rischio da tetano (L. n. 292/63, modif. dalla L. n. 419/68
e Regol. approvato dal D.P.R. n. 1301/65).
5) Rischi da silicosi e asbestosi (D.P.R. n. 1124/65 - artt.
157-158-168).
6) Rischi da cloruro di vinile monomero (D.P.R. n. 962/82 -
art. 10).
7) Rischi da piombo, amianto, rumore (D.Lgs. n. 277/91 - artt.
7-15-16-29-44-48).
8) Rischi da agenti chimici, fisici e biologici (D.Lgs. n. 77/92
- art. 5).
9) Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. n. 626/94 - art.
48).
10) Attrezzature munite di videoterminali (D.Lgs. n. 626/94
- art. 55).
11) Rischio da agenti cancerogeni (D.Lgs. n. 626/94 - art. 69).
12) Rischio da agenti biologici (D.Lgs. n. 626/94 - art. 86).
13) Rischio di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/95 - artt.
84-85-91).
14) Lavoratori marittimi (D.Lgs. n. 271/99 - art. 23) (3).
4.
GIUDIZI DI IDONEITÀ
Una disamina a parte deve essere poi riservata a quelle norme
che prevedono l'effettuazione obbligatoria di controlli sanitari
per determinate categorie di lavoratori per i quali devono essere
espressi "giudizi di idoneità". Trattasi di
controlli specifici che sono effettuati da strutture sanitarie
pubbliche e sono rivolte a lavoratori addetti a particolari
impianti o lavorazioni che potrebbero causare infortuni o disastri
derivanti da cause di inidoneità fisica.
Sono ricomprese le seguenti fattispecie:
- Controllo della combustione (R.D. n. 824/27).
- Rischio da gas tossici (R.D. n. 147/27).
- Addetti alle funivie (D.M. n. 1269/29).
- Addetti ai trasporti (R.D. n. 148/31).
- Gente dell'aria (R.D. n. 2496/36).
- Uso degli esplosivi (R.D. n. 635/40)
- Gente di mare e navigazione interna (D.P.R. n. 631/49).
- Impiego degli esplosivi - fochino - (D.P.R. n. 302/56).
5.
LA SORVEGLIANZA MEDICA "SPECIALE"
Forme di tutela sanitaria particolare si rinvengono in determinati
istituti normativi della legislazione speciale che meritano
una trattazione a parte per un necessario raccordo nella materia
con i correlati adempimenti della sorveglianza sanitaria di
carattere generale che spesso viene a sovrapporsi agli adempimenti
di carattere speciale.
5.1.
La tutela dei fanciulli e degli adolescenti
La L. n. 977/67 all'art. 8, come modificato dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 345/99 (4), formula una nuova sistematica delle visite
mediche obbligatorie e dei giudizi di idoneità riservati
ai fanciulli e agli adolescenti.
Viene delineata la seguente ripartizione:
- gli adolescenti (i minori di età compresa tra i 15
e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo
scolastico) adibiti alle attività lavorative soggette
alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in base
al titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/94, sono assogettati
agli obblighi di tale sorveglianza;
- i minori adibiti, invece, ad attività lavorative "diverse"
(sempre che non rientranti nelle (numerose) lavorazioni vietate
elencate nell'apposito allegato I (introdotto dall'art. 15 del
D.Lgs. n. 345/99), sono soggetti a visite mediche di idoneità
preventive e periodiche annuali (art. 8, co. 3) da effettuarsi
a cura e spese del datore di lavoro presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente.
In caso di idoneità parziale, il medico della citata
struttura pubblica deve specificare nell'apposito certificato,
i lavori ai quali il minore non può essere adibito.
5.2.
La tutela dell'apprendistato
A seguito delle significative modifiche apportate alla L. n.
25/55 sulla disciplina dell'apprendistato, dall'art. 16 della
L. n. 196/97 (norme in materia di promozione dell'occupazione)
possono essere assunti in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato, i giovani di età non
inferiore a 16 anni e non superiore a 24 (ovvero a 26 anni nelle
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Va tenuto presente poi, che per esplicita previsione dello stesso
art. 16 (2° periodo) "sono fatti salvi i divieti e
le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela dei fanciulli
e degli adolescenti" che, pertanto, si pone con carattere
di specialità rispetto alla disciplina dell'apprendistato.
Di conseguenza, in tema di visite mediche obbligatorie, per
l'apprendista "non minore", fermo restando l'osservanza
della enunciata disciplina in materia di sorveglianza sanitaria,
ovviamente ove richiamata nei casi previsti dalla normativa
vigente, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art.
4 della citata L. n. 25/55. Tale norma condiziona l'avviamento
al lavoro degli apprendisti presso le imprese "non artigiane"
al previo accertamento con visita sanitaria dell'idoneità
delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale
devono essere assunti.
Anche gli apprendisti assunti da imprese artigiane non possono
essere adibiti al lavoro prima della visita sanitaria che ha
luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'Autorità
sanitaria a seguito di richiesta da parte della competente Sezione
circoscrizionale del lavoro.
Va evidenziato che tale obbligo è sfornito di sanzioni
specifiche in quanto trattasi di atto dovuto da parte della
pubblica Autorità.
5.3.
La tutela degli invalidi
Problemi di non facile raccordo sono scaturiti dalla normativa
sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili sia fisici
che psichici, disciplina riformata recentemente dalla L. 12
marzo 1998, n. 68, e da quella sulla sicurezza del lavoro.
Come conciliare in particolare le valutazioni medico legali
del Comitato tecnico di cui all'art. 2 della L. n. 68/98, in
relazione alle residue capacità lavorative, con le valutazioni
del medico competente di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94?
quali le incombenze del datore di lavoro tenuto ad assumere
l'invalido?
Bisognerà distinguere il caso delle mansioni non soggette
a sorveglianza sanitaria (quelle cioè per le quali la
valutazione dei rischi aziendali non ha evidenziato rischi di
malattie professionali) da quelle invece soggette alla sorveglianza
sanitaria obbligatoria.
Nel primo caso il datore di lavoro, secondo gli obblighi generali
di tutela previsti dall'art. 2087 C.C. dovrà collocare
l'invalido in mansioni che non comportino ulteriore pregiudizio
alle patologie del medesimo.
In tale caso, la Commissione medica prevista dall'art. 4 della
L. n. 104/92 si limiterà a valutare concretamente la
residua capacità lavorativa del disabile (attitudine
del lavoratore a svolgere efficacemente la mansione).
Nel secondo caso, invece, qualora la mansione cui sarà
adibito l'invalido è soggetta a sorveglianza sanitaria
obbligatoria, il datore di lavoro avrà l'obbligo di far
effettuare la visita preassuntiva e di adottare tutte le misure
necessarie per tutelare la salute del disabile come per qualsiasi
altro lavoratore.
In proposito va tenuta presente una recente pronuncia della
Corte Costituzionale (n. 354 del 1997) secondo la quale gli
accertamenti operati dal medico competente non ledono il diritto
al lavoro dell'invalido civile, protetto dall'art. 38 della
Costituzione.
Resta fermo il diritto dell'invalido di ricorrere contro la
valutazione del medico competente che abbia espresso un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore
(comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94) all'organo di vigilanza
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (comma
4).
In definitiva, l'idoneità fisica è quella valutabile
dal medico competente, e tale valutazione deve rimanere rigorosamente
limitata alla esclusione di patologie dell'invalido che potrebbero
aver pregiudizio da rischi di tecnopatie individuati dalla valutazione
dei rischi.
La capacità specifica, invece, vale a dire il complesso
attitudinale del disabile, può essere accertata soltanto
dalla commissione pubblica (art. 4 della L. n. 104/92) in rispetto
della tutela operata dall'art. 5 della L. n. 300/70.
5.4.
La tutela del lavoro interinale
L'esigenza di una sorveglianza medica "speciale",
peraltro non codificata, si è resa necessaria nella L.
n. 196/97 sul lavoro temporaneo (o interinale) laddove sembrerebbe
cogliersi un contrasto giuridico scaturente dai precetti di
cui:
- all'art. 1, co. 4, lett. f), concernente il divieto di fornitura
di lavoro temporaneo, quando le lavorazioni richiedono una "sorveglianza
medica speciale";
- all'art. 6, co. 1, che prevede, invece, l'esecuzione di lavoro
temporaneo richiedente una "sorveglianza medica speciale"
purché l'impresa utilizzatrice ne informi il lavoratore.
- è spontaneo, quindi, chiedersi: i lavori con sorveglianza
medica speciale sono vietati, oppure no?
La risposta al quesito può essere data solo se all'espressione
indefinita usata dal legislatore ("sorveglianza medica
speciale") si possa dare una valenza ed un ambito più
ristretto della sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista
dall'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94. Di conseguenza non tutte
le lavorazioni soggette a sorveglianza medica speciale sarebbero
vietate (come quelle elencate nel D.M. 31.5.1999), potendosene
individuare, per esclusione, alcune non vietate che pur richiedenti
una "certa" sorveglianza medica speciale (comportante
rischi specifici) potranno essere svolte a condizione che sia
assolto l'obbligo di informazione previsto dall'art. 6, co.
1 della L. n. 196/97 (5).
5.5.
La tutela del lavoro notturno
Il D.Lgs. 26.11.1999 n. 532 nel dettare disposizioni in materia
di lavoro notturno (in applicazione della delega di cui all'art.
17, co. 2, della L. 5.2.1999, n. 25) all'art. 5 (rubricato "tutela
della salute") ha generalizzato l'obbligo della sorveglianza
sanitaria per il tramite del medico competente e con specifico
richiamo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/94, prevedendo l'effettuazione
di accertamenti:
1) preventivi;
2) periodici (biennali);
3) straordinari (in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili
con il lavoro notturno).
In caso di inosservanza dei citati obblighi sulla sorveglianza
sanitaria, l'art. 12, co. 1, lett. a, estende al datore di lavoro
e al dirigente le sanzioni previste dall'art. 89, co. 2, lett.
a, del D.Lgs. n. 626/94 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
L. 3 milioni a L. 8 milioni).
6.
CONCLUSIONI
La frammentazione dei variegati precetti normativi e la molteplicità
degli aspetti controversi inerenti la regolamentazione della
sorveglianza sanitaria di cui alla presente disamina senz'altro
necessita di un laborioso ed incisivo intervento" armonizzatore"
del legislatore.
La sede più opportuna per far fronte a tale immane impegno
non può che essere quella del disegno di legge (n. 2389)
sulla delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico delle
Norme generali di sicurezza e salute sul lavoro.
Il testo del disegno di legge, di iniziativa del Sen. Smuraglia,
da alcuni anni in "gestazione", è stato licenziato
dalla Commissione Lavoro del Senato il 2 giugno 1999. In tale
disegno, con le modifiche proposte dalla Commissione, dei 129
punti di cui è composto l'art. 4, sui principi e criteri
direttivi cui sarà informato il Testo Unico, i punti
dal n. 33 al n. 40 sono dedicati alla sorveglianza sanitaria.
In tale contesto è previsto il riordino e l'unificazione
in un unico provvedimento regolamentare (periodicamente da verificarsi
ed aggiornarsi) di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza
sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e
ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche
degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti
stessi, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche
redatte sulla base di dati statistici e non nominativi.
È auspicabile che tale globale e radicale riordino possa
efficacemente inserire la sorveglianza sanitaria nel giusto
e prioritario posto che, nella scala degli interventi della
prevenzione, le compete.
Note:
(1) Cfr. Leaci - Caputo, "La sorveglianza medico sanitaria
dei lavoratori", EPC, Roma, 1997.
(2) Cfr. "LE MALATTIE DEI LAVORATORI" di Bernardino
Ramazzini, a cura di Francesco Carnevale, La Nuova Italia Scientifica,
Roma, 1982.
(3) Cfr. il nostro "Le nuove norme di sicurezza dei lavori
portuali e marittimi", in Prevenzione & Sicurezza,
n. 11-12/1999, n. 1/2000, n. 2/2000.
(4) Cfr. il nostro "Quando la sicurezza sul posto di lavoro
riguarda i giovani", in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro,
n. 2/2000.
(5) Cfr. il nostro "Sicurezza nel lavoro temporaneo: divieti
e sorveglianza speciale", in Prevenzione & Sicurezza,
n. 4/2000.
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