DECRETO
LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1999, N. 528
G. U. n. 13 del 18 01 2000
Modifiche
ed integrazioni al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei
o mobili.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE del Consiglio
del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare
nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della Legge 17 maggio 1999, n.
144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma
6, della Legge n. 128 del 1998;
Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie e del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, della Sanità,
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno,
dei Lavori Pubblici e per gli Affari Regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
1. All'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché
tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile."
Art.
2
1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 494 del
1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
"cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
all'allegato I";
b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o della
esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori
è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo
7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche";
d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di
lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 5";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore
di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche".
Art.
3
1. All'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto
Legislativo n. 626 del 1994.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata
di tali lavori o fasi di lavoro";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari
o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell'allegato II";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10";
e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti."
Art.
4
1. All'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della
Legge 5 agosto 1978, n. 457";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, della Sanità e dei Lavori Pubblici,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo
393 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, come sostituito e modificato dal Decreto Legislativo
n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di
cui al comma 1, lettera b)".
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
5
1. All'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza";
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere";
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale territorialmente competente e
alla direzione provinciale del lavoro";
5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento
e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b)";
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art.
6
1. L'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili
dei lavori). - 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o
il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)".
Art.
7
1. All'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 494 del
1996 l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela
di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994,
e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".
Art.
8
1. All'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1,
2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo
n. 626 del 1994.".
Art.
9
1. All'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario
o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì,
in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia
di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini
o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia".
Art.
10
1. All'articolo 11 del citato Decreto Legislativo n. 494 del
1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".
Art.
11
1. L'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito del seguente:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1. Il
piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima
dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le
misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o dei
lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento
da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio
o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del
piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante
del contratto di appalto
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.".
Art.
12
1. L'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente
o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza
e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette
il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
al coordinatore per l'esecuzione.".
Art.
13
1. All'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.";
b) il comma 2 è soppresso.
Art.
14
1. All'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40
del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata
la fonte documentale cui si è fatto riferimento.".
Art.
15
1. All'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto
previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n.
626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per
la sicurezza.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del Decreto Legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata,
a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza."
Art.
16
1. L'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile
dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo
3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma
1; 13, comma 1.".
Art.
17
1. All'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 494
del 1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;".
Art.
18
1. L'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza
delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la
violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma
4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma
3.".
Art.
19
1. L'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi).
- 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione
per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
Art.
20
1. Dopo l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996
è inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle
contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a)
e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23,
comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art.
21
1. L'allegato I del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
sostituito dal seguente:
"Allegato I: ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 1. I lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile".
2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche"
sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".
Art.
22
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996,
e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono
definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma
1, della Legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
Art.
23
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità
e dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di
cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato
V del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei
quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, come modificato
dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze
connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione di cui al Decreto Legislativo
n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere
nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro
la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
articolo.
Art.
24
1. L'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 è
abrogato.
Art.
25
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata
in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di
progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva
sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa
la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si applica la normativa vigente al momento
dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase
di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto
esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità
competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria
civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori;
nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento
dei lavori stessi.
Art.
26
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre
mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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