DECRETO
LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 1999, N. 532
G.U. n. 16 del 21 01 2000
Disposizioni
in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma
2, della Legge 5 febbraio 1999, n. 25.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre
1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della Legge 5 febbraio 1999, n.
25;
Visto l'articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge
2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 10 luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della
Sanità, degli Affari Esteri, della Giustizia, del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, per la Funzione
Pubblica e per gli Affari Regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti
nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo,
della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre
attività in mare, nonché delle attività
dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente
e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione
familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti
ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione
la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi
di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina
del rapporto di impiego, con le modalità individuate
con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità,
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e
per la Funzione Pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intende per:
a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;
il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi
di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di
cui al comma 1, lettere a) e b).
Art.
3
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta
i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto
conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo
17, comma 1, della Legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo
15 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione
del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto
a quelle di cui al comma 1.
Art.
4
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano
un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento
più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di
ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli
1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso
in considerazione per il computo della media se cade nel periodo
di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.
Art.
5
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente
di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo
1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
Art.
6
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata
tramite il medico competente, è garantita al lavoratore
l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità
di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua
le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato
comma non risulti applicabile.
Art.
7
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario
di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede
a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma
1.
Art.
8
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale; la consultazione è effettuata e conclusa
entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore
di lavoro.
Art.
9
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa
i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui
maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno,
ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi
per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni
che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma
2.
Art.
10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio,
con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici,
quando esso non sia previsto dal contratto collettivo;
tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di
cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
12 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Art.
11
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura
un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli
40 e seguenti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni
che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito
dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale
e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalità
e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni
di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali
quelle individuate con riferimento alla Legge 5 giugno 1990,
n. 135, e alla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art.
12
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera
a), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la
violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000
per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno
oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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