LEGGE
3 DICEMBRE 1999, N. 493
G.U. 28 dicembre 1999 n. 303
Norme
per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici
LA
CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL
PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare
la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause
di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile
abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro
il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito
domestico.
Art.
2
(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione
negli ambienti di civile abitazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri
del Lavoro e della Previdenza Sociale, dei Lavori Pubblici,
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'Ambiente,
un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione
degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando
le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni
stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano
il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
CAPO
II - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE
Art. 3
(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).
1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere
a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti
di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui
all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione
ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività
e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del
dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria
locale, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo
20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile
e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività
e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che
si possono determinare nei predetti ambienti;
c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione
sanitaria nei confronti della popolazione;
d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento
dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi
ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza
nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito
del fondo sanitario nazionale.
4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie
locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia
regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove
istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi
di una singola unità sanitaria locale.
5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio
delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento
per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria
locale è preposto alla realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al
fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli
interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità
delle risorse ad essi destinate.
Art.
4
(Sistema informativo)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso l'Istituto superiore di sanità è
attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto
delle disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile
abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali,
in collaborazione con le unità sanitarie locali, per
i seguenti obiettivi:
a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione
e di educazione sanitaria messe in atto;
c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e
diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;
d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni
e sulle loro cause.
2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti
nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il
comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette
annualmente al Ministro della Sanità proposte in tema
di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione
degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente
articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per
il 1999. Il Ministro della Sanità ripartisce annualmente,
con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, le predette risorse fra le
amministrazioni centrali e le regioni.
Art.
5
(Attività di informazione e di educazione)
1. Il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti,
di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale,
della Pubblica Istruzione e per le Pari Opportunità,
le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza
e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale
finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti
di civile abitazione ai sensi della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle
linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi
informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti
di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente
ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono
la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle
soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini
e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle
organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste,
femminili e familiari più rappresentative.
3. Il Ministro della Sanità riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito
della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì
elementi di valutazione dell'efficacia delle attività
di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
CAPO
III - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
Art.
6
(Finalità e definizioni)
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico,
affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili
vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.
A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla
tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente
derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende
l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate
alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli
immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove
dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile
faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende
anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via
esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività
che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza
sociale.
Art.
7
(Assicurazione obbligatoria)
1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela
dal rischio infortunistico per invalidità permanente
derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito
denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione
le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono
in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito
domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia
derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore
al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito
il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo
10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma
3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del fondo
consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio
mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari.
Art.
8
(Premi assicurativi).
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di
cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000.
annue, esenti da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato
per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano
in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a
lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo
lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma
1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma
aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio
stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge non si applica la disposizione
di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono
essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti
per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
Art.
9
(Prestazioni)
1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità
permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha
provocato una riduzione della capacità lavorativa nella
misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo
102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata
su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua
minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale,
rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico,
e successive modificazioni.
2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta
con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione
del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura
proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità
medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7
allegate al citato testo unico emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante
valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78
del medesimo testo unico.
3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità
delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione
e delle specificità del lavoro svolto In ambito domestico,
l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato
e dei componenti il suo nucleo familiare.
Art.
10
(Fondo autonomo speciale)
1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è
istituito presso l'INAIL un fondo autonomo speciale con contabilità
separata, di seguito denominato "fondo".
2. Al fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura
in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore
generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, da un rappresentante del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
da un rappresentante del Ministero della Sanità e da
sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria
comparativamente più rappresentative su base nazionale,
nominati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati
dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati
consecutivi.
3. Il comitato amministratore del fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento
delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
e di prestazioni del fondo. Il termine per ricorrere al comitato
è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione
del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità
giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del fondo, al netto degli
accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate
al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo
7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo
9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al
bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione
dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di
cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione
di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla
prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
Art.
11
(Disposizioni finali)
1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli
articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentito
il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità
stabilite con uno o più decreti del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri dell'Interno
e delle Finanze, per l'individuazione delle persone soggette
all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3,
e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma
2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso
termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, sentito il parere del comitato amministratore del
fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i
limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2
dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario
ed economico del Fondo medesimo.
4. Il comitato amministratore del fondo è istituito entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto
alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese
successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo.
CAPO
IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
12
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire
42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "fondo speciale " dello
stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri;
b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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