Comunicazione
della Regione Lombardia 29 febbraio 2000
Oggetto:
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 "Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro",
D.L. 22 febbraio 2000 n. 31; 12/03/99 n. 68 "Norme per
il diritto al lavoro dei disabili".
Le
leggi richiamate nell'oggetto modificano in modo significativo
la materia degli accertamenti di idoneità specifica al
lavoro rispettivamente per i minori e per i lavoratori del pubblico
impiego, modifiche che sono meritevoli di alcune precisazioni
e indicazioni operative.
Il D.Lgs. 345/99 modifica ed integra la Legge 977/67 recependo
la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro.
Il D.Lgs. 345/99 avrà piena applicazione a partire dal
20 maggio 2000, come indicato dal Decreto-Legge 22 febbraio
2000 n. 31.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 del 5 gennaio
2000 che si aIlega alla presente nota, affronta alcuni problemi
interpretativi e fornisce anche alcune indicazioni applicative
sostanzialmente condivisibili.
La stessa circolare, comunque, non risolve il delicato e numericamente
rilevante problema relativo ai minori già impiegati in
attività prima lecite ed oggi vietate in quanto comprese
nell'allegato I, rimandando alla prossima emanazione di una
direttiva di raccordo che disciplini tali situazioni.
L'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 3 è rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro.
La Direzione regionale del lavoro definirà prossimamente
i criteri per il rilascio dell'autorizzazione rendendoli noti
anche a questo Servizio.
Il D.Lgs. 345/99 all'art. 8 introduce l'obbligo per il datore
di lavoro che assuma minori di valutare, prima di adibire gli
stessi al lavoro, i rischi specifici e di adottare misure di
prevenzione, comprese la formazione e l'informazione, in rapporto
alle particolari condizioni dei minori (sviluppo non ancora
completo, mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi
dei rischi lavorativi).
Questi elementi, innovativi rispetto alla precedente normativa,
in sintonia con quanto previsto dal D.Lgs. 645/96 per la tutela
delle lavoratrici madri, dovranno essere tenuti in considerazione
dai Servizi PSAL sia nelle attività di informazione ed
assistenza all'utenza che nel corso dei controlli.
L'art. 9 prevede che la ASL territorialmente competente effettui
gli accertamenti preventivi e periodici per accertare la idoneità
specifica al lavoro dei minori. La periodicità non deve
essere superiore ad un anno.
Come già indicato nella circolare regionale n. 63/SAN/98
per ASL territorialmente competente si intende quella nel cui
bacino d'utenza ha sede l'impresa.
L'adolescente avviato ad un lavoro compreso nell'allegato I
- e per il quale non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria
così come stabilito dal Titolo I, capo IV del D.Lgs.
626/94 (es. voce 9,23 del capo Il dell'allegato I) -, all'atto
della visita presso la ASL, dovrà esibire copia dell'autorizzazione
rilasciata dalla Direzione provinciale al proprio datore di
lavoro.
Sul certificato di idoneità rilasciato dalla ASL verrà
riportata la indicazione che l'impiego è subordinato
all'esistenza delle condizioni previste dall'art. 6, comma 2
e alla specifica autorizzazione della Direzione provinciale
del lavoro prevista dall'art. 6, comma 3.
Nel caso di addetti a lavorazioni per le quali vige invece l'obbligo
di sorveglianza sanitaria, così come stabilito dal Titolo
I, capo IV del D.Lgs. 626/94, le visite preventive di cui al
comma 1 e quelle periodiche di cui al comma 2 sono demandate
al medico competente dell'impresa.
Ciò vale solo per i minori apprendisti poiché
la condizione di minore, maggiormente tutelata dalla normativa,
assorbe quella di apprendista.
Nel caso di apprendisti non minori, per i quali vige l'intera
normativa sull'apprendistato che non è stata modificata
dal D.Lgs. 345/99, permane attualmente l'obbligo di visita da
parte dell'ente pubblico.
I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
abbandoneranno quindi la gestione ed esecuzione diretta degli
accertamenti sanitari di minori da adibire o adibiti a lavorazioni
per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, così
come stabilito dal Titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94, la cui
esecuzione è affidata al medico competente, mantenendo
la diretta esecuzione di quelli per minori soggetti a rischi
per i quali non vige l'obbligo della suddetta sorveglianza sanitaria
e per tutti gli apprendisti maggiorenni.
Occorrerà, invece, che venga intensificata l'azione di
indirizzo e di controllo nei confronti dei medici competenti,
verificando l'adeguatezza dei programmi di sorveglianza sanitaria
rispetto ai rischi alla cui valutazione e gestione sono tenuti
a concorrere, nonché la corretta gestione degli accertamenti
sanitari e dei provvedimenti conseguenti agli esiti degli stessi.
È questo il nuovo ruolo che qualifica l'attività
dei Servizi delle ASL, come definito dalla nuova normativa in
materia di prevenzione nei luoghi di lavoro.
La distinzione dei soggetti cui la norma affida il compito della
sorveglianza sanitaria del minore (ASL e medico competente)
determina la necessità di definire le tipologie di attività
in cui si ritiene d'obbligo la sorveglianza sanitaria, al fine
di uniformare i comportamenti quantomeno a livello regionale.
Questo tema e i problemi per l'applicazione della nuova normativa
comporta per i Servizi PSAL saranno oggetto di una specifica
riunione alla quale è richiesta la partecipazione dei
responsabili dei Servizi stessi.
La vigilanza sull'applicazione deI D.Lgs. 345/99 è affidata
alla Direzione provinciale del lavoro alla quale i Servizi PSAL
segnaleranno eventuali riscontri di mercato, rispetto della
norma comprese le difformità rispetto al contenuto della
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7, comma 3.
Viceversa la Direzione provinciale del lavoro segnalerà
alla ASL eventuali inosservanze in materia di applicazione del
D.Lgs. 626/94 che dovesse riscontrare sia in fase autorizzativa
che di vigilanza. Tale collaborazione è stata concordata
con la Direzione regionale del lavoro.
È opportuno che i Dipartimenti di prevenzione e i Servizi
PSAL, prima della piena applicazione della normativa (20 maggio
2000), diano la più ampia informazione all'utenza sulle
modifiche apportate dal D.Lgs. 345/99 in materia di valutazione
dei rischi, misure preventive e sorveglianza sanitaria, anche
al fine di consentire una piena e non traumatica applicazione
della norma.
Il D.Lgs. 68/99, entrato in vigore il 18 gennaio c.a., all'art.
16, comma 3 abroga le norme che richiedono il requisito della
sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per
il pubblico impiego, fatti salvi i requisiti di idoneità
specifica per singole funzioni.
Per requisiti specifici, per i quali può essere richiesta
una specifica certificazione, si intendono solo quelli previsti
da specifiche normative. Pertanto i Dipartimenti di prevenzione
rilasceranno certificazioni di idoneità specifica al
lavoro solo quando previsti dalle specifiche norme.
È opportuno che i Dipartimenti di prevenzione assumano
iniziative di formazione verso le amministrazioni pubbliche
ad evitare inutili richieste di certificazione non più
dovute.
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