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Comunicazione della Regione Lombardia 29 febbraio 2000

Oggetto: D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", D.L. 22 febbraio 2000 n. 31; 12/03/99 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Le leggi richiamate nell'oggetto modificano in modo significativo la materia degli accertamenti di idoneità specifica al lavoro rispettivamente per i minori e per i lavoratori del pubblico impiego, modifiche che sono meritevoli di alcune precisazioni e indicazioni operative.
Il D.Lgs. 345/99 modifica ed integra la Legge 977/67 recependo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Il D.Lgs. 345/99 avrà piena applicazione a partire dal 20 maggio 2000, come indicato dal Decreto-Legge 22 febbraio 2000 n. 31.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 del 5 gennaio 2000 che si aIlega alla presente nota, affronta alcuni problemi interpretativi e fornisce anche alcune indicazioni applicative sostanzialmente condivisibili.
La stessa circolare, comunque, non risolve il delicato e numericamente rilevante problema relativo ai minori già impiegati in attività prima lecite ed oggi vietate in quanto comprese nell'allegato I, rimandando alla prossima emanazione di una direttiva di raccordo che disciplini tali situazioni.
L'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 3 è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro.
La Direzione regionale del lavoro definirà prossimamente i criteri per il rilascio dell'autorizzazione rendendoli noti anche a questo Servizio.
Il D.Lgs. 345/99 all'art. 8 introduce l'obbligo per il datore di lavoro che assuma minori di valutare, prima di adibire gli stessi al lavoro, i rischi specifici e di adottare misure di prevenzione, comprese la formazione e l'informazione, in rapporto alle particolari condizioni dei minori (sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi).
Questi elementi, innovativi rispetto alla precedente normativa, in sintonia con quanto previsto dal D.Lgs. 645/96 per la tutela delle lavoratrici madri, dovranno essere tenuti in considerazione dai Servizi PSAL sia nelle attività di informazione ed assistenza all'utenza che nel corso dei controlli.
L'art. 9 prevede che la ASL territorialmente competente effettui gli accertamenti preventivi e periodici per accertare la idoneità specifica al lavoro dei minori. La periodicità non deve essere superiore ad un anno.
Come già indicato nella circolare regionale n. 63/SAN/98 per ASL territorialmente competente si intende quella nel cui bacino d'utenza ha sede l'impresa.
L'adolescente avviato ad un lavoro compreso nell'allegato I - e per il quale non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria così come stabilito dal Titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94 (es. voce 9,23 del capo Il dell'allegato I) -, all'atto della visita presso la ASL, dovrà esibire copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale al proprio datore di lavoro.
Sul certificato di idoneità rilasciato dalla ASL verrà riportata la indicazione che l'impiego è subordinato all'esistenza delle condizioni previste dall'art. 6, comma 2 e alla specifica autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro prevista dall'art. 6, comma 3.
Nel caso di addetti a lavorazioni per le quali vige invece l'obbligo di sorveglianza sanitaria, così come stabilito dal Titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94, le visite preventive di cui al comma 1 e quelle periodiche di cui al comma 2 sono demandate al medico competente dell'impresa.
Ciò vale solo per i minori apprendisti poiché la condizione di minore, maggiormente tutelata dalla normativa, assorbe quella di apprendista.
Nel caso di apprendisti non minori, per i quali vige l'intera normativa sull'apprendistato che non è stata modificata dal D.Lgs. 345/99, permane attualmente l'obbligo di visita da parte dell'ente pubblico.
I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro abbandoneranno quindi la gestione ed esecuzione diretta degli accertamenti sanitari di minori da adibire o adibiti a lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, così come stabilito dal Titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94, la cui esecuzione è affidata al medico competente, mantenendo la diretta esecuzione di quelli per minori soggetti a rischi per i quali non vige l'obbligo della suddetta sorveglianza sanitaria e per tutti gli apprendisti maggiorenni.
Occorrerà, invece, che venga intensificata l'azione di indirizzo e di controllo nei confronti dei medici competenti, verificando l'adeguatezza dei programmi di sorveglianza sanitaria rispetto ai rischi alla cui valutazione e gestione sono tenuti a concorrere, nonché la corretta gestione degli accertamenti sanitari e dei provvedimenti conseguenti agli esiti degli stessi.
È questo il nuovo ruolo che qualifica l'attività dei Servizi delle ASL, come definito dalla nuova normativa in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro.
La distinzione dei soggetti cui la norma affida il compito della sorveglianza sanitaria del minore (ASL e medico competente) determina la necessità di definire le tipologie di attività in cui si ritiene d'obbligo la sorveglianza sanitaria, al fine di uniformare i comportamenti quantomeno a livello regionale.
Questo tema e i problemi per l'applicazione della nuova normativa comporta per i Servizi PSAL saranno oggetto di una specifica riunione alla quale è richiesta la partecipazione dei responsabili dei Servizi stessi.
La vigilanza sull'applicazione deI D.Lgs. 345/99 è affidata alla Direzione provinciale del lavoro alla quale i Servizi PSAL segnaleranno eventuali riscontri di mercato, rispetto della norma comprese le difformità rispetto al contenuto della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7, comma 3.
Viceversa la Direzione provinciale del lavoro segnalerà alla ASL eventuali inosservanze in materia di applicazione del D.Lgs. 626/94 che dovesse riscontrare sia in fase autorizzativa che di vigilanza. Tale collaborazione è stata concordata con la Direzione regionale del lavoro.
È opportuno che i Dipartimenti di prevenzione e i Servizi PSAL, prima della piena applicazione della normativa (20 maggio 2000), diano la più ampia informazione all'utenza sulle modifiche apportate dal D.Lgs. 345/99 in materia di valutazione dei rischi, misure preventive e sorveglianza sanitaria, anche al fine di consentire una piena e non traumatica applicazione della norma.
Il D.Lgs. 68/99, entrato in vigore il 18 gennaio c.a., all'art. 16, comma 3 abroga le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego, fatti salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni.
Per requisiti specifici, per i quali può essere richiesta una specifica certificazione, si intendono solo quelli previsti da specifiche normative. Pertanto i Dipartimenti di prevenzione rilasceranno certificazioni di idoneità specifica al lavoro solo quando previsti dalle specifiche norme.
È opportuno che i Dipartimenti di prevenzione assumano iniziative di formazione verso le amministrazioni pubbliche ad evitare inutili richieste di certificazione non più dovute.

 

 



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