Decreto
23 febbraio 2000
G. U. n. 52 del 03.03.2000
Modalità
di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese
di sicurezza e degli addetti.
IL
MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto
il Codice della Navigazione, emanato con Regio Decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare
gli articoli 133, 134 e 138 del medesimo;
Vista la Legge 10 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto l'art. 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n.
537, recante norme sulle societa' di capitale per la gestione
dei servizi e per la realizzazione delle intrastrutture degli
aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con Decreto Ministeriale 29 gennaio
1999, n. 85, recante norme di attuazione all'art. 5 del Decreto-Legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in
concessione dei servizi di sicurezza;
Visto l'art. 5, comma 5, del predetto Decreto Ministeriale 29
gennaio 1999, n. 85, che stabilisce, tra l'altro, che l'E.N.A.C.
e il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza,
accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di
sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza
secondo modalità fissate con apposito decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione adottato di concerto con il
Ministro dell'Interno;
Visto il Programma nazionale di sicurezza di cui all'art. 19
del Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461;
Considerata la necessità di dare attuazione al disposto
di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto Ministeriale 29 gennaio
1999, n. 85;
Decreta:
Art.
1
Accertamento dei requisiti
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di
sicurezza e del personale addetto ai controlli di sicurezza,
secondo le modalità stabilite nel presente decreto.
Art.
2
Adempimenti delle imprese di sicurezza
1. Le imprese di sicurezza, già in possesso della licenza
di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., al fine di dimostrare il possesso
dei requisiti tecnico-professionali previsti nell'allegato A
del Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, devono produrre,
per il tramite del titolare della ditta per l'impresa individuale,
ovvero del legale rappresentante della società, apposita
istanza all'E.N.A.C.
Per l'esame delle istanze l'E.N.A.C. promuove una conferenza
di servizi con gli uffici di polizia di frontiera competenti
per territorio.
2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione
idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti professionali,
tecnici e finanziari:
A) Requisiti professionali:
a) titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art.
134 T.U.L.P.S., dal Prefetto della provincia nel cui ambito
territoriale è ubicato l'aeroporto;
b) attestazione rilasciata da enti pubblici comprovante una
maturata esperienza di almeno un anno in materia di vigilanza
e di sicurezza svolta in ambito aeroportuale ovvero rilasciata
da enti pubblici o privati, nel settore del trasporto in genere
di passeggeri e/o di merci;
c) possesso, per il direttore tecnico cui sarà affidata
la responsabilità dei controlli di sicurezza, almeno
del titolo di studio del diploma di scuola media superiore,
nonché idonea formazione professionale e giuridica dimostrata
anche con la frequenza di corsi.
B) Requisiti tecnici:
a) certificazione rilasciata dal comitato di cui all'art. 6
del Decreto Ministeriale n. 85/1999, concernente la idoneità
delle apparecchiature che verranno utilizzate dall'impresa di
sicurezza;
b) copia della polizza sottoscritta con una compagnia assicuratrice
per il risarcimento dei danni provocati dal personale dipendente
nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle apparecchiature
di controllo, ai passeggeri, ai loro bagagli e alle merci.
C) Requisiti finanziari:
a) è richiesto, per le società di capitali, il
possesso di un capitale netto pari ad almeno 100 mila Euro.
Le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria secondo
le modalità stabilite dall'E.N.A.C.
3. Il titolare dell'impresa di sicurezza esprime il proprio
consenso all'accesso nei locali adibiti a sede dell'impresa
da parte dei funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e
della navigazione, per lo svolgimento dei controlli di propria
competenza, ferma restando la previsione di cui all'art. 16
del T.U.L.P.S.
4. Il procedimento per l'accertamento dei requisiti delle imprese
di sicurezza deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla
data di ricezione dell'istanza. Nel caso in cui si rendessero
necessari specifici accertamenti d'ufficio, previa apposita
comunicazione all'impresa, il termine è elevato a novanta
giorni.
Art.
3
Formazione del personale
1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le
imprese di sicurezza, in relazione a quanto previsto al punto
1.2, dell'allegato B al Decreto Ministeriale n. 85/1999, devono
provvedere alla formazione professionale del personale addetto
ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze aeroportuali, organizzando
specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni
esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni
alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.
2. L'E.N.A.C., d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, provvede a definire i programmi di
formazione del personale, differenziati a seconda delle mansioni
alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere almeno i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza
dell'aviazione civile;
b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza
con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli
esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia
di frontiera.
3. I programmi si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza
in ambito aeroportuale;
c) al personale addetto a compiti generici di sicurezza, chiamato
a svolgere i servizi indicati all'art. 3, comma 2, lettere b),
d), f), g), nonché quelli di cui alle lettere o) e p)
del Decreto Ministeriale n. 85/1999 che abbiano contenuto esclusivamente
tecnico;
d) al personale addetto ai controlli di sicurezza diversi da
quelli di cui ai precedenti punti b) e c).
Art.
4
Accertamento dei requisiti degli addetti ai controlli di sicurezza
1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le
imprese di sicurezza che risultano idonei devono richiedere
all'E.N.A.C. l'accertamento dei requisiti professionali del
proprio personale da adibire alla sicurezza, a seguito della
frequenza dei corsi di formazione professionale di cui al precedente
art. 3, comma 1.
2. L'accertamento dei requisiti professionali degli addetti
ai controlli di sicurezza è effettuata da una apposita
commissione, istituita dall'E.N.A.C.
Detta commissione, presieduta da un rappresentante dell'E.N.A.C.,
deve prevedere la partecipazione di due rappresentanti dei competenti
uffici periferici del Ministero dell'Interno, nonché
di:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo
di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori
di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector
fissi e portatili;
b) un componente esperto di lingua inglese.
3. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione
e sulla conoscenza della lingua inglese;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto
utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione
alle mansioni di sicurezza aeroportuale che ciascun dipendente
sarà chiamato a svolgere.
4. Al personale giudicato idoneo viene rilasciato da parte dell'E.N.A.C.
un certificato che attesta l'idoneità allo svolgimento
delle mansioni cui detto personale verrà adibito nonché
l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le
quali è stato selezionato.
5. Il personale addetto alla sicurezza deve produrre copia del
certificato, di cui al comma precedente, alla società
di gestione aeroportuale, al vettore o all'impresa di sicurezza,
ai fini della assunzione, nonché per la nomina a guardia
particolare giurata, ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.,
ove richiesto.
Art.
5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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