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Decreto 23 febbraio 2000
G. U. n. 52 del 03.03.2000

Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il Codice della Navigazione, emanato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare gli articoli 133, 134 e 138 del medesimo;
Vista la Legge 10 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto l'art. 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle intrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione all'art. 5 del Decreto-Legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
Visto l'art. 5, comma 5, del predetto Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che stabilisce, tra l'altro, che l'E.N.A.C. e il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza secondo modalità fissate con apposito decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'Interno;
Visto il Programma nazionale di sicurezza di cui all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;
Considerata la necessità di dare attuazione al disposto di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85;

Decreta:

Art. 1
Accertamento dei requisiti
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e del personale addetto ai controlli di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 2
Adempimenti delle imprese di sicurezza
1. Le imprese di sicurezza, già in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti nell'allegato A del Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, devono produrre, per il tramite del titolare della ditta per l'impresa individuale, ovvero del legale rappresentante della società, apposita istanza all'E.N.A.C.
Per l'esame delle istanze l'E.N.A.C. promuove una conferenza di servizi con gli uffici di polizia di frontiera competenti per territorio.
2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti professionali, tecnici e finanziari:
A) Requisiti professionali:
a) titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., dal Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale è ubicato l'aeroporto;
b) attestazione rilasciata da enti pubblici comprovante una maturata esperienza di almeno un anno in materia di vigilanza e di sicurezza svolta in ambito aeroportuale ovvero rilasciata da enti pubblici o privati, nel settore del trasporto in genere di passeggeri e/o di merci;
c) possesso, per il direttore tecnico cui sarà affidata la responsabilità dei controlli di sicurezza, almeno del titolo di studio del diploma di scuola media superiore, nonché idonea formazione professionale e giuridica dimostrata anche con la frequenza di corsi.
B) Requisiti tecnici:
a) certificazione rilasciata dal comitato di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 85/1999, concernente la idoneità delle apparecchiature che verranno utilizzate dall'impresa di sicurezza;
b) copia della polizza sottoscritta con una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni provocati dal personale dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle apparecchiature di controllo, ai passeggeri, ai loro bagagli e alle merci.
C) Requisiti finanziari:
a) è richiesto, per le società di capitali, il possesso di un capitale netto pari ad almeno 100 mila Euro. Le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'E.N.A.C.
3. Il titolare dell'impresa di sicurezza esprime il proprio consenso all'accesso nei locali adibiti a sede dell'impresa da parte dei funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, ferma restando la previsione di cui all'art. 16 del T.U.L.P.S.
4. Il procedimento per l'accertamento dei requisiti delle imprese di sicurezza deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Nel caso in cui si rendessero necessari specifici accertamenti d'ufficio, previa apposita comunicazione all'impresa, il termine è elevato a novanta giorni.

Art. 3
Formazione del personale
1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di sicurezza, in relazione a quanto previsto al punto 1.2, dell'allegato B al Decreto Ministeriale n. 85/1999, devono provvedere alla formazione professionale del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze aeroportuali, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.
2. L'E.N.A.C., d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, provvede a definire i programmi di formazione del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere almeno i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza dell'aviazione civile;
b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza in ambito aeroportuale;
c) al personale addetto a compiti generici di sicurezza, chiamato a svolgere i servizi indicati all'art. 3, comma 2, lettere b), d), f), g), nonché quelli di cui alle lettere o) e p) del Decreto Ministeriale n. 85/1999 che abbiano contenuto esclusivamente tecnico;
d) al personale addetto ai controlli di sicurezza diversi da quelli di cui ai precedenti punti b) e c).

Art. 4
Accertamento dei requisiti degli addetti ai controlli di sicurezza
1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di sicurezza che risultano idonei devono richiedere all'E.N.A.C. l'accertamento dei requisiti professionali del proprio personale da adibire alla sicurezza, a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale di cui al precedente art. 3, comma 1.
2. L'accertamento dei requisiti professionali degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuata da una apposita commissione, istituita dall'E.N.A.C.
Detta commissione, presieduta da un rappresentante dell'E.N.A.C., deve prevedere la partecipazione di due rappresentanti dei competenti uffici periferici del Ministero dell'Interno, nonché di:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di lingua inglese.
3. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua inglese;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza aeroportuale che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.
4. Al personale giudicato idoneo viene rilasciato da parte dell'E.N.A.C. un certificato che attesta l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui detto personale verrà adibito nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato selezionato.
5. Il personale addetto alla sicurezza deve produrre copia del certificato, di cui al comma precedente, alla società di gestione aeroportuale, al vettore o all'impresa di sicurezza, ai fini della assunzione, nonché per la nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., ove richiesto.

Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 



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