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Lettera-Circolare prot. n° 855 del 27 luglio 1999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Oggetto: Artt. 56 e ss. D.P.R. 1124/65 - Art. 236 D.Lgs. 51/98. Inchieste infortuni - Nuove competenze - Circolare n. 38/99. Ulteriori chiarimenti.

A seguito delle direttive emanate con Circolare n. 38/99 sono pervenute allo scrivente richieste di chiarimenti in relazioni alle quali, sentito anche il gruppo di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Occorre in primo luogo rilevare la diversa natura giuridica dell'inchiesta amministrativa da quella giudiziaria, l'una volta a verificare se l'evento è da classificare come infortunio sul lavoro, l'altra tesa ad accertare l'eventuale violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e le relative responsabilità. Conseguentemente, l'inchiesta amministrativa non costituisce attività di polizia giudiziaria e non richiede l'osservanza delle norme processuali poste a salvaguardia del diritto di difesa. Ciò è suffragato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 10.12.1973, n. 1989, 11.10.1975, n. 9069, 14.1.1976, n. 60), secondo la quale l'inchiesta in questione non costituisce esplicazione di un'attività giurisdizionale, ma rientra nelle attività statuali di ordine amministrativo, ed è partecipe all'attività funzionale antecedente al processo civile e penale. La stessa Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 57 comma 4 del T.U. n. 1124/65, perché in contrasto con gli art. 2, 3 e 24 Cost., non essendo prevista l'assistenza di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio per la persona informata sull'infortunio del lavoro, ne ha dichiarato, con ordinanza 24-30 giugno 1999, la manifesta inammissibilità, sulla base, tra l'altro, del rilievo che la garanzia costituzionale del diritto alla difesa opera solo nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, mentre le inchieste per gli infortuni sul lavoro ex art. 57 T.U. "avrebbero natura amministrativa".
2. Ferma restando la netta separazione tra le inchieste sopra indicate, resta confermato che, qualora a seguito dell'inchiesta amministrativa, vengano a configurarsi ipotesi di violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, sorge l'obbligo in capo al funzionario delegato di informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria o l'organo di vigilanza competente, secondo i criteri organizzativi e le procedure vigenti localmente.
3. In riferimento alle difficoltà connesse al puntuale espletamento delle procedure in argomento da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, già vistosamente carenti di risorse umane, tenuto conto dello scopo dell'inchiesta amministrativa, come sopra ricordato, si può ritenere che lo spazio, ove l'inchiesta stessa trova soprattutto la sua ragion d'essere, è rapportato al soddisfacimento del predetto compito. In particolare, conformemente alla previsione degli art. 10 e 11 del T.U., sussiste l'esigenza di una preliminare verifica dell'indennizzabilità dell'infortunio in quanto riconducibile o meno ai casi in cui si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione (art. 1, 4, 5 e 205 e ss. T.U. 1124/65) ovvero alla configurabilità o meno dell'infortunio sul lavoro in relazione alla sua dinamica, alla tipologia della lesione ed alla natura specifica dell'attività svolta dal lavoratore. Pertanto, fino al superamento dell'attuale fase congiunturale delle risorse umane, si ritiene che le inchieste possano essere limitate alle esigenze suddette, previa accorta valutazione e selezione delle denunce secondo i criteri indicati, espletando comunque le richieste provenienti da parte del lavoratore infortunato, del superstite o dell'INAIL.
4. Infine, ha suscitato notevoli perplessità, già rappresentate da questo Servizio Centrale nelle sedi opportune, la Circolare 21 maggio 1999 n.142/OG DG/99 del Ministero di Grazia e Giustizia, nella parte in cui (punto 7) stabilisce che "... tutta la procedura riguardante le suddette inchieste è stata attribuita alle Direzioni Provinciali del Lavoro Settore Ispezione del Lavoro - e queste perciò subentrano al Pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di istruzione". Tuttavia, anche per la notevole mole di arretrato, spesso risalente a numerosi anni pregressi, che le Preture, sulla base delle predette indicazioni, stanno trasferendo alle Direzioni Provinciali del Lavoro, si potrà procedere tenendo conto dei criteri precedentemente indicati, trattandosi peraltro prevalentemente di denunce di infortunio inattuali in quanto, verosimilmente, già indennizzate ovvero oggetto di contenzioso e, in alcuni casi, di soluzione in sede giudiziaria. Lo scrivente resta in ogni caso a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti per situazioni che presentino difficoltà operative.

 

 



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