Lettera-Circolare
prot. n° 855 del 27 luglio 1999
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
Oggetto:
Artt. 56 e ss. D.P.R. 1124/65 - Art. 236 D.Lgs. 51/98. Inchieste
infortuni - Nuove competenze - Circolare n. 38/99. Ulteriori
chiarimenti.
A
seguito delle direttive emanate con Circolare n. 38/99 sono
pervenute allo scrivente richieste di chiarimenti in relazioni
alle quali, sentito anche il gruppo di lavoro, si forniscono
le seguenti precisazioni.
1.
Occorre in primo luogo rilevare la diversa natura giuridica
dell'inchiesta amministrativa da quella giudiziaria, l'una volta
a verificare se l'evento è da classificare come infortunio
sul lavoro, l'altra tesa ad accertare l'eventuale violazione
delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e le relative responsabilità.
Conseguentemente, l'inchiesta amministrativa non costituisce
attività di polizia giudiziaria e non richiede l'osservanza
delle norme processuali poste a salvaguardia del diritto di
difesa. Ciò è suffragato dal costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 10.12.1973,
n. 1989, 11.10.1975, n. 9069, 14.1.1976, n. 60), secondo la
quale l'inchiesta in questione non costituisce esplicazione
di un'attività giurisdizionale, ma rientra nelle attività
statuali di ordine amministrativo, ed è partecipe all'attività
funzionale antecedente al processo civile e penale. La stessa
Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità
dell'art. 57 comma 4 del T.U. n. 1124/65, perché in contrasto
con gli art. 2, 3 e 24 Cost., non essendo prevista l'assistenza
di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio
per la persona informata sull'infortunio del lavoro, ne ha dichiarato,
con ordinanza 24-30 giugno 1999, la manifesta inammissibilità,
sulla base, tra l'altro, del rilievo che la garanzia costituzionale
del diritto alla difesa opera solo nell'ambito dei procedimenti
giurisdizionali, mentre le inchieste per gli infortuni sul lavoro
ex art. 57 T.U. "avrebbero natura amministrativa".
2. Ferma restando la netta separazione tra le inchieste sopra
indicate, resta confermato che, qualora a seguito dell'inchiesta
amministrativa, vengano a configurarsi ipotesi di violazione
alle norme di sicurezza sul lavoro, sorge l'obbligo in capo
al funzionario delegato di informare tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria o l'organo di vigilanza competente, secondo i criteri
organizzativi e le procedure vigenti localmente.
3. In riferimento alle difficoltà connesse al puntuale
espletamento delle procedure in argomento da parte delle Direzioni
Provinciali del Lavoro, già vistosamente carenti di risorse
umane, tenuto conto dello scopo dell'inchiesta amministrativa,
come sopra ricordato, si può ritenere che lo spazio,
ove l'inchiesta stessa trova soprattutto la sua ragion d'essere,
è rapportato al soddisfacimento del predetto compito.
In particolare, conformemente alla previsione degli art. 10
e 11 del T.U., sussiste l'esigenza di una preliminare verifica
dell'indennizzabilità dell'infortunio in quanto riconducibile
o meno ai casi in cui si tratti di lavoro soggetto all'obbligo
dell'assicurazione (art. 1, 4, 5 e 205 e ss. T.U. 1124/65) ovvero
alla configurabilità o meno dell'infortunio sul lavoro
in relazione alla sua dinamica, alla tipologia della lesione
ed alla natura specifica dell'attività svolta dal lavoratore.
Pertanto, fino al superamento dell'attuale fase congiunturale
delle risorse umane, si ritiene che le inchieste possano essere
limitate alle esigenze suddette, previa accorta valutazione
e selezione delle denunce secondo i criteri indicati, espletando
comunque le richieste provenienti da parte del lavoratore infortunato,
del superstite o dell'INAIL.
4. Infine, ha suscitato notevoli perplessità, già
rappresentate da questo Servizio Centrale nelle sedi opportune,
la Circolare 21 maggio 1999 n.142/OG DG/99 del Ministero di
Grazia e Giustizia, nella parte in cui (punto 7) stabilisce
che "... tutta la procedura riguardante le suddette inchieste
è stata attribuita alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro - e queste perciò subentrano
al Pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle
in corso di istruzione". Tuttavia, anche per la notevole
mole di arretrato, spesso risalente a numerosi anni pregressi,
che le Preture, sulla base delle predette indicazioni, stanno
trasferendo alle Direzioni Provinciali del Lavoro, si potrà
procedere tenendo conto dei criteri precedentemente indicati,
trattandosi peraltro prevalentemente di denunce di infortunio
inattuali in quanto, verosimilmente, già indennizzate
ovvero oggetto di contenzioso e, in alcuni casi, di soluzione
in sede giudiziaria. Lo scrivente resta in ogni caso a disposizione
per fornire eventuali ulteriori chiarimenti per situazioni che
presentino difficoltà operative.
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