Circolare
10 luglio 2000, n. 44
Ministero
del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Oggetto:
D.Lgs. n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature
di lavoro Modalità di conservazione delle relative documentazioni
- Quesito
È
stato posto quesito per conoscere se, nel caso dell'uso di determinate
attrezzature di lavoro (nella fattispecie ponteggi metallici
fissi ed armature per gli scavi) caratterizzate dal fatto di
venire installate in configurazioni di impiego di volta in volta
diverse in relazione alle specifiche caratteristiche del sito
su cui vengono montate o dell'opera servita, la documentazione
relativa alla effettuazione dei controlli previsti dalla regolamentazione
di settore debba - in relazione all'obbligo di cui all'art.
2, c. 4, del D.Lgs. n. 359/99 - essere conservata anche dopo
la messa fuori servizio delle stesse, ovvero se detto obbligo
possa considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento.
Al riguardo, considerato che al citato articolo 2 è chiaramente
indicato che la documentazione va conservata "... sino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura di lavoro..."
e che lo smontaggio delle predette attrezzature di lavoro coincide
con la loro messa fuori servizio (in quanto, come detto, le
stesse ancorché reinstallate non lo saranno in configurazioni
identiche alle precedenti) si ritiene che l'obbligo di conservazione
della documentazione attestante l'esito delle verifiche/controlli
in parola, cessi al momento dello smantellamento dell'attrezzatura
di lavoro in questione. È rimessa, pertanto, esclusivamente
al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l'opportunità
di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale
utile elemento di prova.
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