Circolare
7 luglio 2000, n. U. di G. MOT n. A 21
G. U. n. 182 del 5 agosto 2000
Ministero
dei Trasporti
e della Navigazione
Consulenti
alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale
4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni,
incidenti
0.
INTRODUZIONE
A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 6 giugno
2000, n. 82T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del
22 giugno 2000, e del successivo Decreto Ministeriale 4 luglio
2000, n. 90T, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
entrambi in attuazione del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000,
n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e disposizioni
applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si illustrano
qui di seguito.
1.
DOMANDA DI ESAME
Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del
capo del dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n.
1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati
nell'allegato II alla presente circolare.
I candidati interessati presenteranno domanda presso uno degli
uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile
di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato
decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti
dei diritti che saranno fissati da un apposito decreto interministeriale.
Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo decreto, come stabilito
dall'ultimo capoverso del punto 1 dell'allegato I al decreto
ministeriale n. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate
anche prive di attestazioni, purché il candidato, in
calce alla domanda, sottoscriva il seguente impegno: "Il
sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi che verranno
stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma
7, del Decreto Legislativo n. 40/2000, secondo le modalità
nello stesso precisate". Le attestazioni dovranno però
essere prodotte in ogni caso prima dello svolgimento dell'esame.
La domanda di esame, essendo contestuale a quella di rilascio
del certificato, dovrà essere in regola con l'assolvimento
dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto, dovrà essere
allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000
per la domanda e L. 20.000 per il certificato) sul c/c postale
n. 4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli
uffici provinciali).
Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice
fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento
informatico.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei
propri statuti speciali (Decreto Legislativo n. 429/1995, per
le province di Trento e Bolzano e Decreto del Presidente della
Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano
autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i
relativi certificati di formazione.
2.
CONVOCAZIONE PER LA SEDUTA DI ESAME
Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute
fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione,
almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i
candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata
a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire
ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno
e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
3.
SVOLGIMENTO DELL'ESAME
Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al
punto 2, dell'allegato I, al decreto ministeriale n. 82T.
Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore
uniformità di comportamento, che eventuali candidati
ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché
siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti
le schede e le tracce dello studio del caso.
I candidati potranno svolgere gli elaborati relativi al proprio
esame nell'ordine che riterranno più opportuno, e dovranno
consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro
assegnato in relazione al tipo di prova.
4.
RILASCIO DEI CERTIFICATI
I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso
cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvederà
ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento,
deterioramento, ecc.).
5.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 40/2000, come
pure la direttiva 96/35/CE, di cui è attuazione, impone
l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "...
effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose oppure
operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".
Mentre risulta chiaro il significato di "operazione di
trasporto", non altrettanto può dirsi per le "operazioni
di carico e scarico".
Al riguardo si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti interpretativi.
5.1.
OPERAZIONI DI CARICO
Per le imprese che effettuano operazioni di "carico",
può sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi
in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attività
inerenti la "spedizione" delle merci, oppure limitando
l'espressione "carico" al significato letterale della
parola, ossia all'attività delle imprese che materialmente
provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del
carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte
da quelle che si occupano della spedizione.
Il problema è stato affrontato in una recente riunione
presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la quale è
emerso l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato delle
Nazioni Unite a Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15,
in cui è stato approvato il testo dell'ADR che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2001), di considerare il campo di
applicazione della direttiva 96/35/CE, relativamente alle operazioni
di "carico", limitato alle operazioni di "carico,
comprese quelle di confezionamento degli imballaggi e di riempimento
delle cisterne e grandi contenitori", escludendo (per il
momento) le operazioni strettamente legate alla sola "spedizione"
delle merci.
Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni esempi:
a) se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici, per il confezionamento
degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui veicoli
o sui carri ferroviari, si serve, anziché di proprio
personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare
il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come
"speditore") non è soggetta a tale obbligo;
b) ancora, se in un deposito di carburanti il riempimento dell'autocisterna
viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente
del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un
servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene
nelle operazioni di riempimento, l'impresa di trasporto è
tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve già
avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che gestisce il
deposito non soggiace a tale obbligo.
Si ritiene indispensabile precisare che le imprese che risultano
esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose
e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo
di applicazione del Decreto Legislativo n. 40/2000, pur non
essendo tenute alla nomina del consulente, sono però
obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID
prevedono espressamente a carico dello speditore.
5.2.
OPERAZIONI DI SCARICO
Per quanto riguarda le operazioni di "scarico", non
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/35 le
imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione
finale"; tale interpretazione è esplicitamente enunciata
in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione
C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in
cui è stato approvato il testo della direttiva, nel quale
viene precisato che la direttiva 96/35/CE "... coinvolge
le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose
solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto;
la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci
alla loro destinazione finale". La motivazione di tale
interpretazione è che quando la merce è arrivata
al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso,
quindi lo scarico di tali merci non influenza più la
sicurezza del trasporto.
Per chiarire cosa si intenda per "destinazione finale",
si ritiene utile fornire alcuni esempi:
a) nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore della merce
od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato),
non v'è dubbio che questi non soggiacciano all'obbligo
di nominare il consulente;
b) nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio,
dal quale la merce verrà poi di nuovo caricata su altri
mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio,
occorre precisare che tale operazione complessa può essere
scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di
trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed
il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni,
se eseguite da imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo
della nomina del consulente; se tutte e tre le operazioni sono
effettuate da un'unica impresa, questa dovrà avere il
consulente in quanto effettua il "carico" per il successivo
viaggio;
c) nel caso di un'impresa che effettua il trasbordo di merci
direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno
stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione
di container da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa,
l'impresa che effettua queste operazioni sottostà all'obbligo
di nomina del consulente, in quanto effettua il "carico"
sul secondo mezzo di trasporto.
6.
ESENZIONI
L'art. 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000
individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente,
mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri
casi, di cui però fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono
distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto
(lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera
b).
È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati
in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera
a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi
annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita
per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale
4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni le imprese, ai sensi dell'art.
2, comma 2, e seguenti, del medesimo decreto ministeriale, devono
darne comunicazione all'ufficio provinciale del dipartimento
dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di
carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura
fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma
di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso
dell'anno.
Anche per le imprese rientranti nei criteri di esenzione suesposti,
vale quanto precisato alla fine del precedente punto 5.1, nel
senso che tutte le imprese coinvolte nel trasporto, carico e
scarico di merci pericolose, pur rientrando nei criteri di esenzione
dalla nomina del consulente, sono però obbligate al rispetto
di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente
a loro carico.
7.
INCIDENTI
Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento
incidentale debba essere considerato "incidente" ai
sensi del comma 4, dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000.
Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia
di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari
(quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante
la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR rettorale del
16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni
Unite.
ALLEGATO
I
DEFINIZIONE DI "INCIDENTE"
Nel
presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente",
che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico
di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione
da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4
dell'art. 4 del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Un "incidente" è da considerare tale, se risponde
ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:
CRITERIO
1
DANNI A PERSONE O COSE
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata,
deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente
di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica
almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o più persone;
b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi
superiore a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore
a cinquemila euro.
CRITERIO
2
PERDITE DI MATERIE PERICOLOSE
Si distinguono i seguenti casi:
a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; è da considerarsi
"incidente" se la quantità di materia fuoriuscita
o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di
carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione,
per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011
dell'ADR;
b) trasporti in imballaggi o GRV; è da considerare "incidente"
qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in condizioni
normali di utilizzo causati da difetti costruttivi dell'imballaggio,
ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta
durante il carico o scarico, od eccessivo logoramento causato
da prolungate vibrazioni durante il trasporto; è da considerare
altresì incidente ogni perdita o spandimento per rottura
dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti
indicati al precedente punto a).
CRITERIO
3
MOTIVI PRECAUZIONALI DI ORDINE PUBBLICO
Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli
eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o
scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia
avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali l'autorità
pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali,
quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al
traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
ALLEGATO
II
COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI "PER LA SICUREZZA DEI
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE"
(DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE 23 GIUGNO 2000)
La
circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione,
rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è
da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato
può liberamente scegliere la commissioni presso cui sostenere
l'esame, qualunque sia la propria residenza.
Commissione n. 1 - (Piemonte - Valle d'Aosta). Sede: Torino,
corso Belsio n. 158, tel. 011/8980933.
Commissione n. 2 - (Lombardia). Sede: Milano, via Cilea n. 119,
tel. 02/353791.
Commissione n. 3 - (Veneto). Sede: Venezia-Mestre, strada della
Motorizzazione n. 13, tel. 041/2388258.
Commissione n. 4 - (Friuli-Venezia Giulia). Sede: Trieste, via
Bellini n. 3, tel. 040/679111.
Commissione n. 5 - (Liguria). Sede: Genova, corso Sardegna n.
36/1d, tel. 010/51631.
Commissione n. 6 - (Emilia-Romagna). Sede: Bologna, zona Roveri,
via dell'Industria n. 13, tel. 051/6018711.
Commissione n. 7 - (Toscana). Sede: Firenze - Sesto Fiorentino
- Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese n. 160,
tel. 055/3068.
Commissione n. 8 - (Marche). Sede: Ancona, via I Maggio n. 142,
tel. 071/2851221.
Commissione n. 9 - (Lazio - Umbria). Sede: Roma - Ufficio operativo
Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel.
06/81691.
Commissione n. 10 - (Abruzzo - Molise). Sede: Pescara - Villa
Raspa di Spoltore, via Francia n. 3, tel. 085/413833.
Commissione n. 11 - (Campania). Sede: Napoli, via Argine n.
422, tel. 081/5911111.
Commissione n. 12 - (Puglia). Sede: Bari - Modugno, via F. De
Blasio zona industriale, tel. 080/5850111.
Commissione n. 13 - (Basilicata - Calabria). Sede: Cosenza,
via del Gallitello - Pal. Ungano, tel. 0971/54726.
Commissione n. 14 - (Sardegna). Sede: Cagliari, strada statale
n. 554, km 1,600, tel. 070/240631.
Nota:
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni
autonome nominate dai rispettivi enti locali.
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