chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
13 LUGLIO 2000

Oggetto: Vigilanza infortuni sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri del 12 maggio u.s. ha approvato le linee di azione per la sicurezza sui luoghi di lavoro che, oltre a misure promozionali volte a diffondere la cultura della prevenzione, prevedono un maggiore coordinamento dei vari soggetti istituzionali operanti nel particolare settore della vigilanza, al fine di realizzare un migliore utilizzo di tutte le risorse strumentali ed umane disponibili.
In attesa di una più razionale definizione dei rapporti tra tutti i soggetti preposti all'ispezione nei luoghi di lavoro, ed in particolare con le Regioni, si è rivelato indispensabile avviare immediatamente una vigilanza nelle realtà locali caratterizzate da una maggiore incidenza e gravità del fenomeno infortunistico.
Tanto premesso si forniscono le direttive operative - concordate con la Direzione Generale dell'INAIL - come di seguito riportate, finalizzate alla rapidità dell'azione di vigilanza e alla tempestiva conclusione degli accertamenti.

1. Territori interessati e durata attività
Da un primo esame dei dati infortunistici forniti dall'INAIL, si è ritenuto di porre inizio allo speciale intervento che interesserà le regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia.
Tale vigilanza avrà inizio dal 17 luglio p.v. e si svilupperà in un arco di tempo di otto settimane. Tenendo conto della pausa estiva, con la conseguente chiusura delle aziende, la conclusione è preventivata per la seconda settimana del mese di ottobre.

2. Individuazione degli interventi
Ciascuna regione, come sopra individuata, dovrà programmare gli interventi, tenendo conto dei casi da verificare, cui corrisponderanno le rispettive aziende che saranno individuate sulla base dei dati forniti dalle competenti sedi provinciali dell'INAIL.
I casi riportati a fianco di ciascuna regione sottoindicata riguarderanno le province riportare nell'allegato prospetto:
- PIEMONTE n. 38 casi da verificare
- LOMBARDIA n. 80 casi
- VENETO n. 32 casi
- LAZIO n. 32 casi
- SICILIA n. 40 casi

3. Organizzazione dei gruppi
I gruppi ispettivi saranno costituiti da un ispettore del lavoro, da uno o più ispettori dell'INAIL e da un tecnico professionista dell'INAIL.
Stimando un tempo di circa due giorni per ciascun caso e l'arco di tempo in cui occorre concludere gli accertamenti, salvo particolari determinazioni che potranno essere valutate localmente, si ritiene che debbano essere costituiti i seguenti gruppi ispettivi:
- PIEMONTE n. 2 gruppi
- LOMBARDIA n. 5 gruppi
- VENETO n. 4 gruppi
- LAZIO n. 2 gruppi
- SICILIA n. 3 gruppi
Per garantire la costituzione dei gruppi le SS.LL. potranno avvalersi della mobilità a livello regionale delle unità ispettive necessarie.

4. Finalità dell'intervento
Atteso che ciascun caso sarà stato già oggetto di indagini di P.G. tese ad individuare eventuali responsabilità in merito all'evento, l'intervento richiesto è finalizzato invece a:
- verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato. Ove tale accertamento sia stato già effettuato della D.P.L., o dall'INAIL, potranno essere acquisite le necessarie notizie ai fini della costituzione del "dossier";
- individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio: inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali, rapporti tra le parti, ecc.;
- verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza", secondo i parametri legislativi;
- verificare se è stata data attuazione operativa al sistema sicurezza;
- verificare le procedure operative effettivamente utilizzate;
- verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo documento sulla sicurezza;
- all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo.

5. Iniziative per altre violazioni
Al fine di garantire la rapida e tempestiva chiusura degli accertamenti, ove tuttavia dovessero verificarsi irregolarità sotto gli aspetti contributivi e fiscali di una certa entità, su segnalazione il gruppo relazionerà alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'ulteriore sviluppo delle indagini con la collaborazione, se del caso, anche di funzionari dell'INPS e della Guardia di Finanza.

6. Comunicazioni
Le risultanze di cui al punto 4, sintetizzate in un'unica nota, eventualmente articolata per categorie merceologiche, saranno trasmesse, ove esistenti, ai Comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 626/94 per le eventuali valutazioni ed iniziative che questi ultimi intenderanno intraprendere.

7. Programmazione
Le SS.LL. provvederanno ad assumere tutte le iniziative da concordare con i Direttori delle Sedi regionali dell'INAIL, al fine di garantire la costituzione di gruppi come sopra individuati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

8. Scheda sintetica
È stata predisposta l'allegata scheda sintetica (omessa) contenente i dati richiesti e relativa ad ogni accesso ispettivo; la predetta scheda si completa con quella elaborata dall'INAIL. Sarà cura di codeste Direzioni Regionali fornire alla Direzione Generale AA.GG. e del Personale-Divisione VII, al termine dell'attività di cui trattasi, una relazione riepilogativa dei dati più significativi relativi agli accessi effettuati con allegate le relative schede.

Si confida nella più fattiva collaborazione delle SS.LL. e si resta in attesa di riscontro.

 

 



     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design