DIRETTIVA
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
13 LUGLIO 2000
Oggetto:
Vigilanza infortuni sul lavoro
Il
Consiglio dei Ministri del 12 maggio u.s. ha approvato le linee
di azione per la sicurezza sui luoghi di lavoro che, oltre a
misure promozionali volte a diffondere la cultura della prevenzione,
prevedono un maggiore coordinamento dei vari soggetti istituzionali
operanti nel particolare settore della vigilanza, al fine di
realizzare un migliore utilizzo di tutte le risorse strumentali
ed umane disponibili.
In attesa di una più razionale definizione dei rapporti
tra tutti i soggetti preposti all'ispezione nei luoghi di lavoro,
ed in particolare con le Regioni, si è rivelato indispensabile
avviare immediatamente una vigilanza nelle realtà locali
caratterizzate da una maggiore incidenza e gravità del
fenomeno infortunistico.
Tanto premesso si forniscono le direttive operative - concordate
con la Direzione Generale dell'INAIL - come di seguito riportate,
finalizzate alla rapidità dell'azione di vigilanza e
alla tempestiva conclusione degli accertamenti.
1.
Territori interessati e durata attività
Da un primo esame dei dati infortunistici forniti dall'INAIL,
si è ritenuto di porre inizio allo speciale intervento
che interesserà le regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto,
Lazio e Sicilia.
Tale vigilanza avrà inizio dal 17 luglio p.v. e si svilupperà
in un arco di tempo di otto settimane. Tenendo conto della pausa
estiva, con la conseguente chiusura delle aziende, la conclusione
è preventivata per la seconda settimana del mese di ottobre.
2.
Individuazione degli interventi
Ciascuna regione, come sopra individuata, dovrà programmare
gli interventi, tenendo conto dei casi da verificare, cui corrisponderanno
le rispettive aziende che saranno individuate sulla base dei
dati forniti dalle competenti sedi provinciali dell'INAIL.
I casi riportati a fianco di ciascuna regione sottoindicata
riguarderanno le province riportare nell'allegato prospetto:
- PIEMONTE n. 38 casi da verificare
- LOMBARDIA n. 80 casi
- VENETO n. 32 casi
- LAZIO n. 32 casi
- SICILIA n. 40 casi
3.
Organizzazione dei gruppi
I gruppi ispettivi saranno costituiti da un ispettore del lavoro,
da uno o più ispettori dell'INAIL e da un tecnico professionista
dell'INAIL.
Stimando un tempo di circa due giorni per ciascun caso e l'arco
di tempo in cui occorre concludere gli accertamenti, salvo particolari
determinazioni che potranno essere valutate localmente, si ritiene
che debbano essere costituiti i seguenti gruppi ispettivi:
- PIEMONTE n. 2 gruppi
- LOMBARDIA n. 5 gruppi
- VENETO n. 4 gruppi
- LAZIO n. 2 gruppi
- SICILIA n. 3 gruppi
Per garantire la costituzione dei gruppi le SS.LL. potranno
avvalersi della mobilità a livello regionale delle unità
ispettive necessarie.
4.
Finalità dell'intervento
Atteso che ciascun caso sarà stato già oggetto
di indagini di P.G. tese ad individuare eventuali responsabilità
in merito all'evento, l'intervento richiesto è finalizzato
invece a:
- verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato.
Ove tale accertamento sia stato già effettuato della
D.P.L., o dall'INAIL, potranno essere acquisite le necessarie
notizie ai fini della costituzione del "dossier";
- individuare il contesto aziendale in cui si è verificato
l'infortunio: inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi
sindacali aziendali, rapporti tra le parti, ecc.;
- verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema
sicurezza", secondo i parametri legislativi;
- verificare se è stata data attuazione operativa al
sistema sicurezza;
- verificare le procedure operative effettivamente utilizzate;
- verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione
del rischio e nel relativo documento sulla sicurezza;
- all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo
produttivo.
5.
Iniziative per altre violazioni
Al fine di garantire la rapida e tempestiva chiusura degli accertamenti,
ove tuttavia dovessero verificarsi irregolarità sotto
gli aspetti contributivi e fiscali di una certa entità,
su segnalazione il gruppo relazionerà alla Direzione
Provinciale del Lavoro per l'ulteriore sviluppo delle indagini
con la collaborazione, se del caso, anche di funzionari dell'INPS
e della Guardia di Finanza.
6.
Comunicazioni
Le risultanze di cui al punto 4, sintetizzate in un'unica nota,
eventualmente articolata per categorie merceologiche, saranno
trasmesse, ove esistenti, ai Comitati regionali di coordinamento
previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 626/94 per le eventuali
valutazioni ed iniziative che questi ultimi intenderanno intraprendere.
7.
Programmazione
Le SS.LL. provvederanno ad assumere tutte le iniziative da concordare
con i Direttori delle Sedi regionali dell'INAIL, al fine di
garantire la costituzione di gruppi come sopra individuati ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8.
Scheda sintetica
È stata predisposta l'allegata scheda sintetica (omessa)
contenente i dati richiesti e relativa ad ogni accesso ispettivo;
la predetta scheda si completa con quella elaborata dall'INAIL.
Sarà cura di codeste Direzioni Regionali fornire alla
Direzione Generale AA.GG. e del Personale-Divisione VII, al
termine dell'attività di cui trattasi, una relazione
riepilogativa dei dati più significativi relativi agli
accessi effettuati con allegate le relative schede.
Si
confida nella più fattiva collaborazione delle SS.LL.
e si resta in attesa di riscontro.
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