chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

Collaudo delle macchine e responsabilità del datore di lavoro

Pierguido Soprani
Magistrato

Cassazione penale, sez. IV, 8 febbraio 2000
(ud. 24.11.1999), n. 2961.

Infortunio sul lavoro - Lesioni personali gravi - Macchina Palettizzatrice - Fase di collaudo - Pericolosità dei rulli trasportatori - Loro sostituzione all'insaputa del datore di lavoro prima del collaudo - Sua responsabilità per l'infortunio - Sussistenza della colpa - Esclusione.

Va esente da colpa per l'infortunio occorso ad un lavoratore durante la fase di collaudo finale di una macchina palettizzatrice, ancora non reinserita nel ciclo produttivo, il datore di lavoro che non sia stato informato della pericolosità dei nuovi rulli trainanti, oggetto di sostituzione ad opera dei tecnici della ditta fornitrice, simili a quelli innocui montati in origine sulla macchina.

NOTA

La pronuncia della Corte di cassazione qui all'esame riguarda il grave infortunio, con lesioni permanenti (schiacciamento della mano destra), occorso ad un lavoratore per avere appoggiato inavvertitamente la mano sulla linea di scorrimento di una macchina palettizzatrice mentre era intento, insieme con il legale rappresentante della ditta (e datore di lavoro), ad ascoltare le spiegazioni del tecnico della ditta fornitrice circa le modifiche apportate alla macchina.
La questio iuris del processo ha investito la sussistenza di un profilo di colpa in capo al datore di lavoro. Va detto che, in fatto, era emerso che l'imputato non si era potuto rendere adeguatamente conto dell'omessa protezione del rullo che, trascinando la mano del lavoratore, ne aveva determinato l'infortunio, atteso che questo era stato installato poco tempo prima e che, al momento dell'infortunio occorso al dipendente, la macchina era stata messa in funzione al solo fine del collaudo finale, prima della formale consegna della stessa, a lavori completamente eseguiti.
Con riferimento a questa vicenda infortunistica la Suprema Corte ritiene di poter cogliere "con sicurezza ed evidenza", dalle argomentazioni dei giudici di merito, l'assenza di colpa dell'imputato e, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato, annulla la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato l'imputato, giungendo così ad una pronuncia assolutoria per "inesigibilità del comportamento di cui è stata contestata l'omissione".
Si legge tra l'altro in motivazione che "quando si verificò l'incidente, (l'imputato) non aveva ancora reinserito la palettizzatrice nel ciclo di lavorazione…con impegno di dipendenti alla stessa macchina", e che "le liste di scorrimento dell'impianto inizialmente fornito…non presentavano alcun pericolo per i lavoratori addetti ed anche per i non addetti che in qualunque modo fossero venuti a contatto con l'impianto".
Ancora rileva la Suprema Corte che "prima che si verificasse l'incidente (il ricorrente) non fu avvisato della pericolosità dei rulli di nuova applicazione, né questi si presentavano, per forma o colore, diversi dai rulli non pericolosi".
Di contro alle argomentazioni del giudice di prima istanza per il quale "la colpa dell'imputato deve ritenersi lieve", avendo egli avuto poco tempo per valutare il pericolo derivante dalle modifiche apportate alla palettizzatrice ed essendo stato indotto in errore dalla primitiva presenza di altri rulli, della stessa specie, non pericolosi, la Cassazione lapidariamente valuta che "poiché prima dell'incidente il prevenuto nulla seppe della pericolosità dei rulli applicati in sostituzione dei rulli che c'erano prima, non pericolosi, il "poco tempo" della valutazione pretorile è da intendersi come "nessun tempo" e corrispondentemente la "colpa lieve" si dissolve nella "non colpa" con conseguente annullamento della sentenza impugnata".
Il tenore della pronuncia sorprende, se si considera che il profilo della colpa del datore di lavoro andava valutato non in rapporto alla sua mancata informazione circa l'avvenuta sostituzione dei rulli, bensì al suo primario dovere di informarsi, prima di consentire che lavoratori dipendenti operassero - sia pure passivamente - nell'area di lavoro della macchina. A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione critica: la circostanza che la macchina palettizzatrice fosse in fase di collaudo e non ancora reinserita nel ciclo di lavorazione, non rileva affatto in chiave prevenzionistica, dal momento che un lavoratore subordinato era presente (nel senso già chiarito che gli era stato consentito del datore di lavoro) nell'area di lavoro della macchina.
Nel caso di specie meglio avrebbe fatto la Corte a dichiarare la prescrizione del reato; infatti la responsabilità per i reati in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, che si caratterizzino, come nel caso di specie, quali reati omissivi, deve essere valutata non solo con riguardo alle situazioni di illiceità penale conosciute, ma anche a quelle doverosamente conoscibili.
Sul piano comportamentale, il fondamento della responsabilità colposa dell'imputato era consistita proprio nell'inerzia rispetto al dovere di attivazione legislativamente imposto, rispetto al quale il legislatore, proprio al fine di condizionare positivamente all'azione i soggetti obbligati, ha connotato il precetto come dovere di adempimento. Essendo il fondamento della colpa la prevedibilità (non la previsione) dell'evento del reato, e posto che si risponde dunque a titolo di colpa di ogni evento che si poteva e si doveva prevedere, anche se non lo si è previsto (e spesso proprio perchè non lo si è previsto), la Cassazione avrebbe dovuto fare riferimento non alla conoscenza effettiva, bensì alla mera conoscibilità (intesa quale dovere-potere di conoscere) della deficienza strutturale -e conseguente pericolosità per i lavoratori- che la macchina presentava. In questi termini Cass. pen. Sez. III, 29.05.2000, n. 6176, secondo cui "l'inerzia colpevole -nei reati contravvenzionali omissivi- va misurata con il criterio del consenso: all'inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale dovere-potere di conoscere una situazione di cui si ha l'obbligo di conoscenza".
Secondo Cass. pen., sez. IV, 19.06.96, Dal Mas, "Ai fini dell'applicabilità dell'art. 115 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, non rileva che l'infortunio sul lavoro sia avvenuto in una fase di taratura della macchina, anziché in quella di lavorazione vera e propria. Ed invero, anche nella detta fase di messa a punto e regolazione, la macchina non deve essere pericolosa per l'operatore, costituendo la salvaguardia di quest'ultimo un'esigenza primaria ed imprescindibile che deve essere soddisfatta in qualsiasi momento. La prestazione di opera del lavoratore, pertanto, deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme antinfortunistiche volte ad impedire l'offesa alle mani del predetto, qualora per un qualsiasi motivo vengano a trovarsi nell'ambito di battitura dell'organo mobile della macchina cui è addetto".

 

 



     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design