Collaudo
delle macchine e responsabilità del datore di lavoro
Pierguido
Soprani
Magistrato
Cassazione
penale, sez. IV, 8 febbraio 2000
(ud. 24.11.1999), n. 2961.
Infortunio
sul lavoro - Lesioni personali gravi - Macchina Palettizzatrice
- Fase di collaudo - Pericolosità dei rulli trasportatori
- Loro sostituzione all'insaputa del datore di lavoro prima
del collaudo - Sua responsabilità per l'infortunio -
Sussistenza della colpa - Esclusione.
Va
esente da colpa per l'infortunio occorso ad un lavoratore durante
la fase di collaudo finale di una macchina palettizzatrice,
ancora non reinserita nel ciclo produttivo, il datore di lavoro
che non sia stato informato della pericolosità dei nuovi
rulli trainanti, oggetto di sostituzione ad opera dei tecnici
della ditta fornitrice, simili a quelli innocui montati in origine
sulla macchina.
NOTA
La
pronuncia della Corte di cassazione qui all'esame riguarda il
grave infortunio, con lesioni permanenti (schiacciamento della
mano destra), occorso ad un lavoratore per avere appoggiato
inavvertitamente la mano sulla linea di scorrimento di una macchina
palettizzatrice mentre era intento, insieme con il legale rappresentante
della ditta (e datore di lavoro), ad ascoltare le spiegazioni
del tecnico della ditta fornitrice circa le modifiche apportate
alla macchina.
La questio iuris del processo ha investito la sussistenza di
un profilo di colpa in capo al datore di lavoro. Va detto che,
in fatto, era emerso che l'imputato non si era potuto rendere
adeguatamente conto dell'omessa protezione del rullo che, trascinando
la mano del lavoratore, ne aveva determinato l'infortunio, atteso
che questo era stato installato poco tempo prima e che, al momento
dell'infortunio occorso al dipendente, la macchina era stata
messa in funzione al solo fine del collaudo finale, prima della
formale consegna della stessa, a lavori completamente eseguiti.
Con riferimento a questa vicenda infortunistica la Suprema Corte
ritiene di poter cogliere "con sicurezza ed evidenza",
dalle argomentazioni dei giudici di merito, l'assenza di colpa
dell'imputato e, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato,
annulla la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato
l'imputato, giungendo così ad una pronuncia assolutoria
per "inesigibilità del comportamento di cui è
stata contestata l'omissione".
Si legge tra l'altro in motivazione che "quando si verificò
l'incidente, (l'imputato) non aveva ancora reinserito la palettizzatrice
nel ciclo di lavorazione
con impegno di dipendenti alla
stessa macchina", e che "le liste di scorrimento dell'impianto
inizialmente fornito
non presentavano alcun pericolo per
i lavoratori addetti ed anche per i non addetti che in qualunque
modo fossero venuti a contatto con l'impianto".
Ancora rileva la Suprema Corte che "prima che si verificasse
l'incidente (il ricorrente) non fu avvisato della pericolosità
dei rulli di nuova applicazione, né questi si presentavano,
per forma o colore, diversi dai rulli non pericolosi".
Di contro alle argomentazioni del giudice di prima istanza per
il quale "la colpa dell'imputato deve ritenersi lieve",
avendo egli avuto poco tempo per valutare il pericolo derivante
dalle modifiche apportate alla palettizzatrice ed essendo stato
indotto in errore dalla primitiva presenza di altri rulli, della
stessa specie, non pericolosi, la Cassazione lapidariamente
valuta che "poiché prima dell'incidente il prevenuto
nulla seppe della pericolosità dei rulli applicati in
sostituzione dei rulli che c'erano prima, non pericolosi, il
"poco tempo" della valutazione pretorile è
da intendersi come "nessun tempo" e corrispondentemente
la "colpa lieve" si dissolve nella "non colpa"
con conseguente annullamento della sentenza impugnata".
Il tenore della pronuncia sorprende, se si considera che il
profilo della colpa del datore di lavoro andava valutato non
in rapporto alla sua mancata informazione circa l'avvenuta sostituzione
dei rulli, bensì al suo primario dovere di informarsi,
prima di consentire che lavoratori dipendenti operassero - sia
pure passivamente - nell'area di lavoro della macchina. A ciò
si aggiunge un'ulteriore considerazione critica: la circostanza
che la macchina palettizzatrice fosse in fase di collaudo e
non ancora reinserita nel ciclo di lavorazione, non rileva affatto
in chiave prevenzionistica, dal momento che un lavoratore subordinato
era presente (nel senso già chiarito che gli era stato
consentito del datore di lavoro) nell'area di lavoro della macchina.
Nel caso di specie meglio avrebbe fatto la Corte a dichiarare
la prescrizione del reato; infatti la responsabilità
per i reati in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro, che si caratterizzino, come nel caso di specie,
quali reati omissivi, deve essere valutata non solo con riguardo
alle situazioni di illiceità penale conosciute, ma anche
a quelle doverosamente conoscibili.
Sul piano comportamentale, il fondamento della responsabilità
colposa dell'imputato era consistita proprio nell'inerzia rispetto
al dovere di attivazione legislativamente imposto, rispetto
al quale il legislatore, proprio al fine di condizionare positivamente
all'azione i soggetti obbligati, ha connotato il precetto come
dovere di adempimento. Essendo il fondamento della colpa la
prevedibilità (non la previsione) dell'evento del reato,
e posto che si risponde dunque a titolo di colpa di ogni evento
che si poteva e si doveva prevedere, anche se non lo si è
previsto (e spesso proprio perchè non lo si è
previsto), la Cassazione avrebbe dovuto fare riferimento non
alla conoscenza effettiva, bensì alla mera conoscibilità
(intesa quale dovere-potere di conoscere) della deficienza strutturale
-e conseguente pericolosità per i lavoratori- che la
macchina presentava. In questi termini Cass. pen. Sez. III,
29.05.2000, n. 6176, secondo cui "l'inerzia colpevole -nei
reati contravvenzionali omissivi- va misurata con il criterio
del consenso: all'inerzia rispetto al dovere di attivazione
imposto dalla legge, deve affiancarsi non la conoscenza effettiva,
bensì la mera conoscibilità, intesa quale dovere-potere
di conoscere una situazione di cui si ha l'obbligo di conoscenza".
Secondo Cass. pen., sez. IV, 19.06.96, Dal Mas, "Ai fini
dell'applicabilità dell'art. 115 D.P.R. 27 aprile 1955
n. 547, non rileva che l'infortunio sul lavoro sia avvenuto
in una fase di taratura della macchina, anziché in quella
di lavorazione vera e propria. Ed invero, anche nella detta
fase di messa a punto e regolazione, la macchina non deve essere
pericolosa per l'operatore, costituendo la salvaguardia di quest'ultimo
un'esigenza primaria ed imprescindibile che deve essere soddisfatta
in qualsiasi momento. La prestazione di opera del lavoratore,
pertanto, deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme antinfortunistiche
volte ad impedire l'offesa alle mani del predetto, qualora per
un qualsiasi motivo vengano a trovarsi nell'ambito di battitura
dell'organo mobile della macchina cui è addetto".
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