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Funzioni, delega e principio di effettività

Pierguido Soprani
Magistrato

Cassazione penale, sez. IV, 8 febbraio 2000 (ud. 03.12.1999)
n. 3057

Infortunio sul lavoro - Macchina trafilatrice - Omessa dotazione di dispositivi di protezione - Ruolo del dirigente e del preposto - Conoscenza delle inosservanze infortunistiche - Obbligo di segnalazione - Limiti - Rilevanza - Sussistenza della delega - Mancanza della forma scritta -Accertamento in concreto delle funzioni delegate - Necessità.

Il dirigente e il preposto di un'azienda non sono responsabili dell'infortunio occorso a un dipendente, addetto a una macchina trafilatrice sprovvista dei prescritti dispositivi di protezione, nonostante la delega verbale ricevuta dal primo, quando sia provato che essi non avevano, in concreto, poteri di intervento operativo sul piano economico né il potere di impedire o di sospendere il lavoro. La mancata segnalazione delle carenze infortunistiche non è di per se stessa causa di responsabilità, se risulti che le stesse erano note ai vertici aziendali.

NOTA

Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione è chiamata a valutare il caso di un infortunio sul lavoro, occorso ad un lavoratore addetto ad una macchina trafilatrice, priva dei prescritti dispositivi di protezione.
Nel processo di primo grado, il direttore dello stabilimento definì la propria posizione patteggiando la pena, mentre il responsabile della sicurezza del reparto (dirigente tecnico) e il capo reparto trafile furono mandati assolti con la formula "per non avere commesso il fatto".
In grado di appello la pronuncia fu invece di segno opposto: l'evento infortunistico fu ritenuto riferibile anche a loro, in considerazione del fatto che essi erano al corrente del difetto di protezione della macchina trafilatrice e, in quanto destinatari della normativa antinfortunistica (D.P.R. n. 547/55), avrebbero dovuto attivarsi autonomamente per ovviare alla situazione illecita e di pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
Nel ricorrere per Cassazione, gli imputati avevano addotto motivazioni diverse:

o il dirigente aveva fatto presente che, in mancanza di delega scritta attributiva di responsabilità in materia di sicurezza, egli non poteva ritenersi autorizzato a svolgere alcun intervento operativo, sia di ordine economico, sia legato alla gestione del personale; e che, nei limiti del proprio ruolo, egli aveva segnalato, con relazione scritta, la necessità di interventi a protezione della macchina trafilatrice;
o il preposto aveva lamentato di non avere alcun potere di interdizione o di coazione sul piano di interruzione del lavoro.

La Corte dimostra, nel decidere il caso, di accogliere le argomentazioni dei ricorrenti, riconoscendo valenza scriminante alla circostanza che entrambi, sul piano dell'effettività delle mansioni, non avevano alcun potere che consentisse loro di porre rimedio alla situazione riscontrata, ovvero di impedire la lavorazione pericolosa. Quanto al preposto, a lui neppure viene imputato dalla Corte, sotto il profilo della responsabilità, di avere omesso di segnalare ai vertici dell'azienda che le trafile erano prive dei necessari dispositivi di sicurezza, essendo risultato che detta situazione era "ben conosciuta".
Sull'insussistenza di un onere informativo, in presenza di una situazione illecita conosciuta, Cass. pen., sez. IV, 01.07.83, Ceccato.
In termini di rilevanza del c.d. "principio di effettività" delle mansioni svolte, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1989, Terranova, secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e del ruoli svolti" e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita". Più recentemente si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti.

 

 



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