Funzioni,
delega e principio di effettività
Pierguido
Soprani
Magistrato
Cassazione
penale, sez. IV, 8 febbraio 2000 (ud. 03.12.1999)
n. 3057
Infortunio
sul lavoro - Macchina trafilatrice - Omessa dotazione di dispositivi
di protezione - Ruolo del dirigente e del preposto - Conoscenza
delle inosservanze infortunistiche - Obbligo di segnalazione
- Limiti - Rilevanza - Sussistenza della delega - Mancanza della
forma scritta -Accertamento in concreto delle funzioni delegate
- Necessità.
Il
dirigente e il preposto di un'azienda non sono responsabili
dell'infortunio occorso a un dipendente, addetto a una macchina
trafilatrice sprovvista dei prescritti dispositivi di protezione,
nonostante la delega verbale ricevuta dal primo, quando sia
provato che essi non avevano, in concreto, poteri di intervento
operativo sul piano economico né il potere di impedire
o di sospendere il lavoro. La mancata segnalazione delle carenze
infortunistiche non è di per se stessa causa di responsabilità,
se risulti che le stesse erano note ai vertici aziendali.
NOTA
Con
la presente pronuncia la Corte di Cassazione è chiamata
a valutare il caso di un infortunio sul lavoro, occorso ad un
lavoratore addetto ad una macchina trafilatrice, priva dei prescritti
dispositivi di protezione.
Nel processo di primo grado, il direttore dello stabilimento
definì la propria posizione patteggiando la pena, mentre
il responsabile della sicurezza del reparto (dirigente tecnico)
e il capo reparto trafile furono mandati assolti con la formula
"per non avere commesso il fatto".
In grado di appello la pronuncia fu invece di segno opposto:
l'evento infortunistico fu ritenuto riferibile anche a loro,
in considerazione del fatto che essi erano al corrente del difetto
di protezione della macchina trafilatrice e, in quanto destinatari
della normativa antinfortunistica (D.P.R. n. 547/55), avrebbero
dovuto attivarsi autonomamente per ovviare alla situazione illecita
e di pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
Nel ricorrere per Cassazione, gli imputati avevano addotto motivazioni
diverse:
o
il dirigente aveva fatto presente che, in mancanza di delega
scritta attributiva di responsabilità in materia di sicurezza,
egli non poteva ritenersi autorizzato a svolgere alcun intervento
operativo, sia di ordine economico, sia legato alla gestione
del personale; e che, nei limiti del proprio ruolo, egli aveva
segnalato, con relazione scritta, la necessità di interventi
a protezione della macchina trafilatrice;
o il preposto aveva lamentato di non avere alcun potere di interdizione
o di coazione sul piano di interruzione del lavoro.
La
Corte dimostra, nel decidere il caso, di accogliere le argomentazioni
dei ricorrenti, riconoscendo valenza scriminante alla circostanza
che entrambi, sul piano dell'effettività delle mansioni,
non avevano alcun potere che consentisse loro di porre rimedio
alla situazione riscontrata, ovvero di impedire la lavorazione
pericolosa. Quanto al preposto, a lui neppure viene imputato
dalla Corte, sotto il profilo della responsabilità, di
avere omesso di segnalare ai vertici dell'azienda che le trafile
erano prive dei necessari dispositivi di sicurezza, essendo
risultato che detta situazione era "ben conosciuta".
Sull'insussistenza di un onere informativo, in presenza di una
situazione illecita conosciuta, Cass. pen., sez. IV, 01.07.83,
Ceccato.
In termini di rilevanza del c.d. "principio di effettività"
delle mansioni svolte, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio
1989, Terranova, secondo cui "In tema di infortuni sul
lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa
normativa deve essere operata sulla base dell'effettività
e concretezza delle mansioni e del ruoli svolti" e Cass.
pen., sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale "In
tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione
dei destinatari dell'obbligo di attivare le norme di sicurezza
va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto
e non alla qualificazione astratta rivestita". Più
recentemente si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti.
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