Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano

Direttiva n° 106 del 12/01/1996

Direttive per l'applicazione normativa vigente relativa alla sicurezza nell'impiego del gas combustibile per uso domestico ed usi similari.


QUADRO NORMATIVO.

La disciplina attualmente vigente è costituita dalla legge 6.12.71 n.1083 e dalle norme di attuazione (norme UNI - CIG); dalla 1egge 5.3.90 n.46 e relative disposizioni di attuazione (in particolare il DPR 6.12.91 n.447); dal DPR 18.4.92 n.392 che ha parzialmente modificato la legge n.46/90 (artt.4 - 5 e 15 commi 2° e 3° ) e il DPR n.447/91 ( artt.3 e 7 comma 3 ).
Si richiamano anche i decreti - legge che hanno prorogato il termine di cui all'art.7 comma 3° della legge n.46/90 ed, in particolare, l'art.3 comma 1° del decreto - legge 23.12.95 n.547 che ha differito in via generale tale termine al 31.12.1996 e l'art.13 comma 2° del decreto - legge 25.11.1995 n.499 che ha specificamente differito il termine di adeguamento al 30.06.1998 per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.
La pubblicazione e l'entrata in vigore della legge n.46/90 e delle successive modifiche e integrazioni, legge che riguarda la sicurezza degli impianti in generale, non hanno avuto effetti abrogativi neppure parziali sulla L. n.1083/71, che concerne specificamente i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari. Di tale avviso e' anche il Ministero della Industria del Commercio e dell'Artigianato, che in più atti ufficiali(circolari e decreti) emanati dopo la entrata in vigore della legge n.46/90 ha considerato pienamente in vigore la legge n. 1083/71.
Le disposizioni di rilevanza penale in materia sono le seguenti: gli artt.1, 3 e 5 della legge n.1083 del 1971; gli artt.483 e 515 c.p..
Di particolare rilievo, da ultimo, è l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 9.10.1995 n.3815 (All.n.1).


COMPETENZE.

La vigilanza e il controllo sulla sicurezza e l'impiego del gas combustibile appartiene in primo luogo alle Aziende USSL in virtù delle attribuzioni stabilite dalla legge 23.12.78 n.833. Siffatta competenza trova conferma anche nella citata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia. Per effetto dell'art.14 della legge n.46/90 tale competenza risulta estesa ai comuni, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco e all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).


FATTORI DI RISCHIO.

Nel corso dell'attività svolta dall'ufficio della Procura si e constatato che i fattori di rischio più ricorrenti negli impianti domestici sono principalmente quattro:
- EFFICIENZA DELLE CANNE FUMARIE;
- CORRETTA VENTILAZIONE DEI LOCALI;
- STATO DI MANUTENZIONE DEL GENERATORE DI CALORE AVUTO RIGUARDO AI PARAMETRI FISSATI DALLE NORME UNI - CIG VIGENTI;
- CUBATURA ED IDONEITA' DEI LOCALI OVE E' INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE.
Una stima ufficiosa e prudente permette di rilevare che nella sola città di Milano il 93% degli appartamenti visitati ha delineato cause strutturali (quali ad esempio l'inidoneità o l'inefficienza delle canne fumarie e dei sistemi alternativi di evacuazione dei prodotti della combustione quali i terminali di tiraggio a parete; la mancanza o l'insufficiente ventilazione dei locali per assenza o sottodimensionamento della prevista apertura di ventilazione; l'obsolescenza ovvero il degrado degli impianti; l'ubicazione. delle apparecchiature a gas di tipo "A" e "B" in locali inidonei per cubatura e/o destinazione d'uso quali, bagni, camere da letto e locali privi di finestra), tali da costituire pericolo grave per la sicurezza delle persone ivi abitanti.


ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA

L'attivita' di controllo di routine si sviluppa mediante l'utilizzo della ispezione amministrativa degli impianti alimentati a gas nei luoghi ove questi risultano installati.
Quando il controllo concerna interi stabili, nei cui appartamenti si sospetti la presenza di apparecchi alimentati a gas non conformi alla normativa vigente e, pertanto, pericolosi per la sicurezza degli utenti, è opportuno operare di intesa con la amministrazione dello stabile e previo adeguato avviso agli abitanti dei singoli appartamenti. Sara', perciò, opportuno apporre un cartello con il quale gli abitanti dello stabile vengono avvertiti della verifica di conformita' alle norme di sicurezza sugli apparecchi alimentati a gas esistenti all'interno del condominio allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute delle persone, indicando possibilmente i giorni e l'ora della verifica.
L'esecuzione dei sopralluoghi avverrà all'interno dei singoli appartamenti normalmente con il consenso e in presenza degli abitanti dei medesimi.
Nel caso di dissenso e di sospetto di non conformità dell'apparecchiatura e degli impianti alle norme di sicurezza, si invitera' il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art.340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) cui va incontro, ove persista nel suo rifiuto.


INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA URGENTE E INDIFFERIBILE PER RAGIONI DI INCOLUMITA' PUBBLICA.

In caso di incidente mortale per presunta intossicazione acuta da monossido di carbonio, o in ogni caso di esplosione causata dall'impiego di gas combustibile per uso domestico ed usi similari, dovrà essere adottato il sequestro penale del misuratore del gas e di tutto l'impianto a valle di esso, apparecchiature e canne fumarie comprese. L'organo di P.G.procedente non dovra' consentire che le aziende erogatrici del gas manomettano parti di impianto o asportino il misuratore di gas ad esso pertinente. L'intervento di tali aziende dovrà limitarsi esclusivamente alla sospensione dell'erogazione del gas all'alloggio interessato al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo. Quanto sopra si rende necessario per non alterare lo stato dei luoghi al fine di consentire le successive indagini tecniche.
Nei casi di intossicazione da monossido di carbonio o di fuga di gas, con conseguenze o pericolo di conseguenze per le persone sara' necessario intervenire ancora a livello giudiziario, adottando il sequestro penale dell'apparecchiatura alimentata a gas, del tratto di impianto di adduzione del gas ad essa relativo, dei canali da fumo e della canna fumaria costituenti pericolo per l'incolumità delle persone.
Nel caso di dissenso del titolare dell'appartamento e quando non sia possibile utilizzare lo strumento della perquisizione ai sensi dell'art.352 c.p.p.(flagranza del reato), si richiedera' al sostituto procuratore di turno il decreto di ispezione dell'appartamento tal fine di entrarvi anche con l'ausilio della forza pubblica), che sarà notificato al possessore dell'appartamento dissenziente prima di procedere all'ispezione.
Al termine delle operazioni, le Aziende USSL del circondario ovvero le altre autorità competenti intervenute invieranno in un `unico plico a questo ufficio gli atti formati da:
1) il referto redatto ai sensi dell'art.3ó5 c.p. dai medici operanti nelle strutture sanitarie intervenuti, che segnali l'ingestione di monossido di carbonio o la presenza di ustioni o di lesioni attribuibili o riferite al cattivo funzionamento degli apparecchi alimentati a gas;
2) il verbale di sopralluogo e quello di sequestro dell'apparecchiatura e dell'impianto alimentato a gas pericolosi per la salute delle persone;
3) la notizia di reato con la denuncia per la violazione degli articoli 1, 3, e 5 della legge n.1083/1971 e l'indicazione della norma UNI - CIG violata nei confronti degli installatori dei predetti apparecchi alimentati a gas;
4) l'indicazione dell'epoca di installazione dell' apparecchio;
5) oltre al già citato verbale di sequestro dell'apparecchio alimentato a gas, l'eventuale dissequestro del medesimo se prontamente adeguato, con la supervisione della autorità di controllo intervenuta, alle norme di legge. In particolare nel caso in cui vengano accertate violazioni della legge n.1083/1971, le autorita' di controllo sequestreranno le apparecchiature e gli impianti alimentati a gas, affidando gli stessi in giudiziale custodia al possessore (apponendovi eventualmente i sigilli), accentrando direttamente presso se medesime le richieste di dissequestro e provvedendo direttamente al dissequestro che, all'atto della convalida del sequestro, sarà autorizzato dal magistrato procedente previo adeguamento dell'apparecchio alle norme UNI - CIG e previa verifica di tale adeguamento;
6) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art.9 L.46/90), con l'accertamento dell'iscrizione dell'installatore al relativo albo ex art.2 e 6 della L. n.46/90;
7) la visura della Camera di Commercio di Milano relativa alla ditta installatrice.


INTERVENTO ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel caso in cui le autorità di controllo accertino irregolarità nelle installazioni e negli impianti alimentati a gas che non determinino grave ed immediato pericolo per l'incolumità degli occupanti l'unita immobiliare interessata (ad esempio, nell'ipotesi di concentrazioni di CO assolutamente trascurabili e comunque non immediatamente pericolose per la salute, di ventilazione dei locali esistente ma non regolamentare, ovvero di assenza di regolare cappa di cucina), provvederanno per via amministrativa a redigere una relazione con proposta al sindaco di emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e di sicurezza pubblica nei confronti dell'occupante dell'unita immobiliare interessata, al fine di imporre l'adeguamento dell'impianto o delle strutture murarie a quanto previsto dalla legge n.1083/71 e dalle norme UNI - CIG.
A seguito del sopralluogo effettuato allo scadere del termine di adeguamento previsto dall'ordinanza, l'autorità di controllo intervenuta, nel caso in cui l'ingiunto non abbia provveduto provvederà a:
- denunciare alla Procura l'ingiunto inadempiente per il reato di cui all'art.650 c.p.;
- denunciare comunque e sempre l'installatore dell'apparecchio alimentato a gas per la violazione degli artt.1, 3 e 5 della L. n.1083/71, accertando ed indicando anche l'epoca di installazione dell'apparecchio medesimo;
- adottare il sequestro penale dell'apparecchio alimentato a gas non adeguato;
- corredare la segnalazione di eventuale dichiarazione di conformita' ex art.9 L.46/90 e di visura della Camera di Commercio.


ARTICOLI 483 E 515 C.P..

Il rilascio di una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati non veritiera da parte del titolare dell'impresa installatrice comporta, ad avviso di questo ufficio, profili di responsabilità del dichiarante.
A carico dell'istallatore potrà ipotizzarsi il reato di cui all'art.515 c.p.nel caso di utilizzo di materiale diverso per qualità o quantita' rispetto a quella dichiarata e ceduta in vendita.
Poiche' la dichiarazione in argomento è destinata ex lege ad essere depositata in comune ed impiegata dal Sindaco ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (art.11 L.46/90), si ritiene che una dichiarazione non veritiera comporti una responsabilità penale del dichiarante anche ai sensi dell'art.483 c.p., quando sia utilizzata dal Comune a tale fine.

Pertanto nel caso in cui si accerti che la dichiarazione di conformità non veritiera sia stata impiegata per il rilascio di un atto amministrativo del Comune o di un'altra autorità pubblica, gli organi accertatori allegheranno alla denuncia di reato di cui all'art.483 c.p. la copia della falsa dichiarazione di conformità e quella dell'atto amministrativo conseguente a quest'ultima.

Si prega di dare compiuta diffusione della presente circolare a livello di tutti gli uffici e comandi territoriali.


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