Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale
di Milano
Direttiva
n° 106 del 12/01/1996
Direttive
per l'applicazione normativa vigente relativa alla sicurezza
nell'impiego del gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
QUADRO NORMATIVO.
La
disciplina attualmente vigente è costituita dalla legge
6.12.71 n.1083 e dalle norme di attuazione (norme UNI - CIG);
dalla 1egge 5.3.90 n.46 e relative disposizioni di attuazione
(in particolare il DPR 6.12.91 n.447); dal DPR 18.4.92 n.392
che ha parzialmente modificato la legge n.46/90 (artt.4 - 5
e 15 commi 2° e 3° ) e il DPR n.447/91 ( artt.3 e 7
comma 3 ).
Si richiamano anche i decreti - legge che hanno prorogato il
termine di cui all'art.7 comma 3° della legge n.46/90 ed,
in particolare, l'art.3 comma 1° del decreto - legge 23.12.95
n.547 che ha differito in via generale tale termine al 31.12.1996
e l'art.13 comma 2° del decreto - legge 25.11.1995 n.499
che ha specificamente differito il termine di adeguamento al
30.06.1998 per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà
pubblica.
La pubblicazione e l'entrata in vigore della legge n.46/90 e
delle successive modifiche e integrazioni, legge che riguarda
la sicurezza degli impianti in generale, non hanno avuto effetti
abrogativi neppure parziali sulla L. n.1083/71, che concerne
specificamente i materiali, gli apparecchi, le installazioni
e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico
ed usi similari. Di tale avviso e' anche il Ministero della
Industria del Commercio e dell'Artigianato, che in più
atti ufficiali(circolari e decreti) emanati dopo la entrata
in vigore della legge n.46/90 ha considerato pienamente in vigore
la legge n. 1083/71.
Le disposizioni di rilevanza penale in materia sono le seguenti:
gli artt.1, 3 e 5 della legge n.1083 del 1971; gli artt.483
e 515 c.p..
Di particolare rilievo, da ultimo, è l'ordinanza del
presidente della Regione Lombardia del 9.10.1995 n.3815 (All.n.1).
COMPETENZE.
La
vigilanza e il controllo sulla sicurezza e l'impiego del gas
combustibile appartiene in primo luogo alle Aziende USSL in
virtù delle attribuzioni stabilite dalla legge 23.12.78
n.833. Siffatta competenza trova conferma anche nella citata
ordinanza del Presidente della Regione Lombardia. Per effetto
dell'art.14 della legge n.46/90 tale competenza risulta estesa
ai comuni, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco e all'istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
FATTORI DI RISCHIO.
Nel
corso dell'attività svolta dall'ufficio della Procura
si e constatato che i fattori di rischio più ricorrenti
negli impianti domestici sono principalmente quattro:
- EFFICIENZA DELLE CANNE FUMARIE;
- CORRETTA VENTILAZIONE DEI LOCALI;
- STATO DI MANUTENZIONE DEL GENERATORE DI CALORE AVUTO RIGUARDO
AI PARAMETRI FISSATI DALLE NORME UNI - CIG VIGENTI;
- CUBATURA ED IDONEITA' DEI LOCALI OVE E' INSTALLATO IL GENERATORE
DI CALORE.
Una stima ufficiosa e prudente permette di rilevare che nella
sola città di Milano il 93% degli appartamenti visitati
ha delineato cause strutturali (quali ad esempio l'inidoneità
o l'inefficienza delle canne fumarie e dei sistemi alternativi
di evacuazione dei prodotti della combustione quali i terminali
di tiraggio a parete; la mancanza o l'insufficiente ventilazione
dei locali per assenza o sottodimensionamento della prevista
apertura di ventilazione; l'obsolescenza ovvero il degrado degli
impianti; l'ubicazione. delle apparecchiature a gas di tipo
"A" e "B" in locali inidonei per cubatura
e/o destinazione d'uso quali, bagni, camere da letto e locali
privi di finestra), tali da costituire pericolo grave per la
sicurezza delle persone ivi abitanti.
ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA
L'attivita'
di controllo di routine si sviluppa mediante l'utilizzo della
ispezione amministrativa degli impianti alimentati a gas nei
luoghi ove questi risultano installati.
Quando il controllo concerna interi stabili, nei cui appartamenti
si sospetti la presenza di apparecchi alimentati a gas non conformi
alla normativa vigente e, pertanto, pericolosi per la sicurezza
degli utenti, è opportuno operare di intesa con la amministrazione
dello stabile e previo adeguato avviso agli abitanti dei singoli
appartamenti. Sara', perciò, opportuno apporre un cartello
con il quale gli abitanti dello stabile vengono avvertiti della
verifica di conformita' alle norme di sicurezza sugli apparecchi
alimentati a gas esistenti all'interno del condominio allo scopo
di tutelare la sicurezza e la salute delle persone, indicando
possibilmente i giorni e l'ora della verifica.
L'esecuzione dei sopralluoghi avverrà all'interno dei
singoli appartamenti normalmente con il consenso e in presenza
degli abitanti dei medesimi.
Nel caso di dissenso e di sospetto di non conformità
dell'apparecchiatura e degli impianti alle norme di sicurezza,
si invitera' il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire
l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale
per il reato di cui all'art.340 c.p. (interruzione o turbativa
del regolare svolgimento di una funzione pubblica) cui va incontro,
ove persista nel suo rifiuto.
INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA URGENTE E INDIFFERIBILE PER
RAGIONI DI INCOLUMITA' PUBBLICA.
In
caso di incidente mortale per presunta intossicazione acuta
da monossido di carbonio, o in ogni caso di esplosione causata
dall'impiego di gas combustibile per uso domestico ed usi similari,
dovrà essere adottato il sequestro penale del misuratore
del gas e di tutto l'impianto a valle di esso, apparecchiature
e canne fumarie comprese. L'organo di P.G.procedente non dovra'
consentire che le aziende erogatrici del gas manomettano parti
di impianto o asportino il misuratore di gas ad esso pertinente.
L'intervento di tali aziende dovrà limitarsi esclusivamente
alla sospensione dell'erogazione del gas all'alloggio interessato
al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo. Quanto
sopra si rende necessario per non alterare lo stato dei luoghi
al fine di consentire le successive indagini tecniche.
Nei casi di intossicazione da monossido di carbonio o di fuga
di gas, con conseguenze o pericolo di conseguenze per le persone
sara' necessario intervenire ancora a livello giudiziario, adottando
il sequestro penale dell'apparecchiatura alimentata a gas, del
tratto di impianto di adduzione del gas ad essa relativo, dei
canali da fumo e della canna fumaria costituenti pericolo per
l'incolumità delle persone.
Nel caso di dissenso del titolare dell'appartamento e quando
non sia possibile utilizzare lo strumento della perquisizione
ai sensi dell'art.352 c.p.p.(flagranza del reato), si richiedera'
al sostituto procuratore di turno il decreto di ispezione dell'appartamento
tal fine di entrarvi anche con l'ausilio della forza pubblica),
che sarà notificato al possessore dell'appartamento dissenziente
prima di procedere all'ispezione.
Al termine delle operazioni, le Aziende USSL del circondario
ovvero le altre autorità competenti intervenute invieranno
in un `unico plico a questo ufficio gli atti formati da:
1) il referto redatto ai sensi dell'art.3ó5 c.p. dai
medici operanti nelle strutture sanitarie intervenuti, che segnali
l'ingestione di monossido di carbonio o la presenza di ustioni
o di lesioni attribuibili o riferite al cattivo funzionamento
degli apparecchi alimentati a gas;
2) il verbale di sopralluogo e quello di sequestro dell'apparecchiatura
e dell'impianto alimentato a gas pericolosi per la salute delle
persone;
3) la notizia di reato con la denuncia per la violazione degli
articoli 1, 3, e 5 della legge n.1083/1971 e l'indicazione della
norma UNI - CIG violata nei confronti degli installatori dei
predetti apparecchi alimentati a gas;
4) l'indicazione dell'epoca di installazione dell' apparecchio;
5) oltre al già citato verbale di sequestro dell'apparecchio
alimentato a gas, l'eventuale dissequestro del medesimo se prontamente
adeguato, con la supervisione della autorità di controllo
intervenuta, alle norme di legge. In particolare nel caso in
cui vengano accertate violazioni della legge n.1083/1971, le
autorita' di controllo sequestreranno le apparecchiature e gli
impianti alimentati a gas, affidando gli stessi in giudiziale
custodia al possessore (apponendovi eventualmente i sigilli),
accentrando direttamente presso se medesime le richieste di
dissequestro e provvedendo direttamente al dissequestro che,
all'atto della convalida del sequestro, sarà autorizzato
dal magistrato procedente previo adeguamento dell'apparecchio
alle norme UNI - CIG e previa verifica di tale adeguamento;
6) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
(art.9 L.46/90), con l'accertamento dell'iscrizione dell'installatore
al relativo albo ex art.2 e 6 della L. n.46/90;
7) la visura della Camera di Commercio di Milano relativa alla
ditta installatrice.
INTERVENTO ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Nel
caso in cui le autorità di controllo accertino irregolarità
nelle installazioni e negli impianti alimentati a gas che non
determinino grave ed immediato pericolo per l'incolumità
degli occupanti l'unita immobiliare interessata (ad esempio,
nell'ipotesi di concentrazioni di CO assolutamente trascurabili
e comunque non immediatamente pericolose per la salute, di ventilazione
dei locali esistente ma non regolamentare, ovvero di assenza
di regolare cappa di cucina), provvederanno per via amministrativa
a redigere una relazione con proposta al sindaco di emanazione
di un'ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene
e di sicurezza pubblica nei confronti dell'occupante dell'unita
immobiliare interessata, al fine di imporre l'adeguamento dell'impianto
o delle strutture murarie a quanto previsto dalla legge n.1083/71
e dalle norme UNI - CIG.
A seguito del sopralluogo effettuato allo scadere del termine
di adeguamento previsto dall'ordinanza, l'autorità di
controllo intervenuta, nel caso in cui l'ingiunto non abbia
provveduto provvederà a:
- denunciare alla Procura l'ingiunto inadempiente per il reato
di cui all'art.650 c.p.;
- denunciare comunque e sempre l'installatore dell'apparecchio
alimentato a gas per la violazione degli artt.1, 3 e 5 della
L. n.1083/71, accertando ed indicando anche l'epoca di installazione
dell'apparecchio medesimo;
- adottare il sequestro penale dell'apparecchio alimentato a
gas non adeguato;
- corredare la segnalazione di eventuale dichiarazione di conformita'
ex art.9 L.46/90 e di visura della Camera di Commercio.
ARTICOLI 483 E 515 C.P..
Il
rilascio di una dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati non veritiera da parte del titolare dell'impresa
installatrice comporta, ad avviso di questo ufficio, profili
di responsabilità del dichiarante.
A carico dell'istallatore potrà ipotizzarsi il reato
di cui all'art.515 c.p.nel caso di utilizzo di materiale diverso
per qualità o quantita' rispetto a quella dichiarata
e ceduta in vendita.
Poiche' la dichiarazione in argomento è destinata ex
lege ad essere depositata in comune ed impiegata dal Sindaco
ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato
di abitabilità o agibilità (art.11 L.46/90), si
ritiene che una dichiarazione non veritiera comporti una responsabilità
penale del dichiarante anche ai sensi dell'art.483 c.p., quando
sia utilizzata dal Comune a tale fine.
Pertanto
nel caso in cui si accerti che la dichiarazione di conformità
non veritiera sia stata impiegata per il rilascio di un atto
amministrativo del Comune o di un'altra autorità pubblica,
gli organi accertatori allegheranno alla denuncia di reato di
cui all'art.483 c.p. la copia della falsa dichiarazione di conformità
e quella dell'atto amministrativo conseguente a quest'ultima.
Si
prega di dare compiuta diffusione della presente circolare a
livello di tutti gli uffici e comandi territoriali.
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