Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Milano
Direttiva
n° 34 del 26/10/2000
Direttive
per l'applicazione della normativa vigente relativa alla sicurezza
nell'impiego del gas combustibile per uso domestico ed usi similari
(aggiornamento della circolare n. 106/96 del 12.1.96).
PREMESSA GENERALE. La presente circolare aggiorna e sostituisce
la precedente n. 106/96 emessa, con lo stesso oggetto, il 12/1/1996
dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale
di Milano, in seguito all'entrata in vigore delle seguenti norme
successive: il D.P.R. 15/11/1996 n. 661, il D.P.R 13/5/1998
n. 218, il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, il D.P.R. 21/12/1999 n 551, il
D.Lvo 23/5/2000 n. 164.
QUADRO
NORMATIVO. La disciplina attualmente vigente è costituita
dalla legge 6/12/71 n. 1083 e dalle norme specifiche per la
sicurezza richiamate dall'art. 3, pubblicate dall'Ente di unificazione
(UNI) sotto forma di tabelle denominate UNI approvate con decreto
del Ministero dell'Industria del Commercio ed Artigianato;
dalla legge 5/03/90 n. 46 e dal relativo regolamento di attuazione
D.P.R. 447/91, dal DPR 18.4.92 n. 392 che ha parzialmente modificato
la legge n. 46/90 (artt. 4-5 e 15 commi 2° e 3°) e il
DPR 447/91 (artt. 3 e 7 comma 3°).
Si
richiamano, pertanto, la legge n. 25 del 5/01/1996 avente per
oggetto il differimento dei termini per le disposizioni di legge
e le relative sanzioni amministrative, nonché il D.P.R.
13/5/1998 n. 218 (regolamento recante disposizioni in materia
di sicurezza degli impianti alimentata a gas combustibile per
uso domestico), che ha ribadito la scadenza di adeguamento,
per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della
legge 46/90, per il 31/12/1998; il D.M. 26/11/1998 del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato consistente
nell'approvazione di tabelle UNI, di cui alla legge 6/12/1971
n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile (18° gruppo).
Viene
altresì richiamato il D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661
(regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente
gli apparecchi a gas), per quanto attiene i requisiti di sicurezza
delle apparecchiature con particolare riferimento alle norme
UNI - EN armonizzate, immediatamente applicabili ed emesse ai
sensi della predetta direttiva o, in mancanza di queste, ai
requisiti essenziali elencati nell'allegato I del D.P.R, 661/96.
I decreti e le disposizioni legislative succedutesi dal 1996
ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno
affermato la piena vigenza della legge 1083/71 anche dopo l'entrata
in vigore della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.
La legge 46/90 riguarda infatti la sicurezza di tutti gli impianti
in generale, elencati nell'art. 1 dalla legge medesima, diversamente
dalla legge 1083/71 che ha come oggetto la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile per quanto attiene tutti i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti.
Ne consegue pertanto che gli impianti oggetto della legge 1083/71
debbono essere sicuri indipendentemente dai termini di proroga
fissati dalla legge 46/90.
Di
tale avviso è anche il Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato, che, in più atti ufficiali (circolari
e decreti) emanati dopo l'entrata in vigore della legge n°
46/90, ha considerato pienamente in vigore la legge 1083/71.
Dell'argomento tratta anche l'Ordinanza del Presidente della
Regione Lombardia del 9.10.1995 n° 3815.
Va menzionata la legge 9/1/1991 n. 10 (Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia) e il relativo regolamento di esecuzione il D.P.R.
412 del 26.08.1993 (regolamento recante norme per la progettazione,
installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione
dell'art. 4 della legge 9/1/1991 n. 10) ampiamente modificato
dal recente D.P.R. 551 del 21/12/1999 (pubblicato su G.U. n.
81 del 6/4/2000, recante il titolo "Modifiche al D.P.R.
26/8/1993 n. 412: regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici di edifici al fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 1991 n. 10").
Da
menzionare ancora il D.Lvo 23.5.2000 n. 164 (G.U. n. 142 del
20.6.2000) in riferimento a quanto contemplato dall'art. 16,
commi 5 e 6.
Le
norme penali in materia sono le seguenti: gli artt. 1, 3 e 5
della legge n. 1083/71; gli artt. 423, 449, 451, 483, 515, 589,
590 e l'art. 674 c.p., quest'ultimo in relazione alle modalità
di scarico dei prodotti della combustione delle apparecchiature
indicate dai locali regolamenti d'igiene e dalle prescrizioni
contenute nella normativa tecnica vigente, nonché dalle
prescrizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 412/93.
COMPETENZE.
La vigilanza ed il controllo sulla sicurezza e l'impiego del
gas combustibile appartengono in primo luogo alle Aziende ASL
in virtù delle attribuzioni stabilito dalla legge 23.12.78
n. 833. Siffatta competenza trova conferma anche nella citata
ordinanza del Presidente della Regione Lombardia.
Per effetto dell'art. 14 della legge n. 46/90, la competenza
per accertare la conformità degli impianti risulta estesa
anche ai comuni, ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL), con le modalità previste dalla stessa
legge.
Significative sono altresì le competenze assegnate ai
comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per
effetto della L.n. 10/91 (art. 31 co.3°) e del relativo
regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 412/93, come modificato
dal D.P.R. n. 551/99) in materia di controlli di impianti termici,
come definiti dall'art. 1 lett. F del D.P.R. n. 412/93, nei
limiti in cui tra tali impianti rientrino anche quelli alimentati
a gas per uso domestico ed usi similari.
Tali
controlli possono essere effettuati mediante affidamento ad
organismi esterni con le forme di cui all'art. 11, commi 18,
19 e 20 D.P.R. 412/93 (come modificati rispettivamente dagli
artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 551/99).
I verificatori della combustione nello svolgimento della prefata
attività di controllo, che ha le caratteristiche della
pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p., rivestono la
qualifica di pubblici ufficiali.
Degno di menzione, infine, è il compito delle imprese
di distribuzione del gas di negare ovvero sospendere la fornitura
del gas medesimo ove accertino, nel corso degli interventi previsti,
le condizioni di irregolarità indicate dall'art. 16,
commi 5°e 6°, D.L.vo n. 164/2000,
FATTORI
DI RISCHIO. Nel corso dell'attività sin qui svolta dall'ufficio
della Procura, sono stati acquisiti dati confermanti che i fattori
di rischio più ricorrenti negli impianti domestici sono
connessi alla mancata conformità degli impianti ai seguenti
requisiti di sicurezza:
- EFFICIENZA DEI CAMINI E DELLE CANNE FUMARIE;
- CORRETTA VENTILAZIONE DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE;
- STATO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO ALIMENTATO A GAS;
- IDONEITA' DEI LOCALI OVE E' INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE.
Una
stima ufficiosa e prudente, derivante dall'attività di
Polizia Giudiziaria svolta sino ad oggi, permette di rilevare
che nella sola città di Milano e nel suo circondario,
dove sono presenti circa 960.000 impianti alimentati a gas per
uso domestico e similare, il maggior numero di installazioni
(circa 93%) negli appartamenti visitati ha delineato cause strutturali
(ad esempio l'inefficienza dei camini, delle canne fumarie e
dei sistemi alternativi di evacuazione dei prodotti della combustione
quali i terminali di tiraggio a parete; la mancanza o l'insufficiente
ventilazione dei locali per l'assenza o l'errato dimensionamento
dell'apertura di ventilazione; l'obsolescenza o il degrado degli
impianti e degli apparecchi per carenza di manutenzione; l'ubicazione
delle apparecchiature a gas di tipo "A" e "B"
in locali inidonei per dimensioni e/o destinazione d'uso quali
bagni, camere da letto e monolocali, ovvero in un vano unico
adibito indifferentemente a luogo di soggiorno, pernottamento,
preparazione e assunzione di cibi freddi/cotti) tali da costituire
pericolo grave per la sicurezza delle persone ivi abitanti.
ATTIVITÀ
ORDINARIA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO. L'attività di
controllo ordinaria si sviluppa mediante l'utilizzo dell'ispezione
amministrativa degli impianti alimentati a gas nei luoghi ove
questi risultano installati. Quando il controllo concerne interi
stabili, nei cui appartamenti si sospetti la presenza di impianti
e installazioni di apparecchiature alimentate a gas non conformi
alla normativa vigente e, pertanto, pericolosi per la sicurezza
degli utenti, è opportuno operare d'intesa con l'amministrazione
dello stabile e previo adeguato avviso agli abitanti dei singoli
appartamenti.
Sarà, perciò, opportuno apporre un cartello con
il quale gli abitanti dello stabile vengano avvertiti della
verifica di conformità alle norme di sicurezza sugli
impianti alimentati a gas, esistenti all'interno del condominio
allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute delle persone,
indicando il giorno e l'ora della verifica.
L'esecuzione dei sopralluoghi avverrà all'interno dei
singoli appartamenti normalmente con il consenso ed in presenza
degli occupanti medesimi.
Nel caso di dissenso e di sospetto di non conformità
delle installazioni e degli impianti alle norme di sicurezza,
si inviterà il titolare dell'appartamento, dissenziente,
a consentire l'ispezione avvertendolo della responsabilità
penale per il reato di cui all'art, 340 c.p. (interruzione o
turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica)
cui va incontro ove persista nel suo rifiuto.
INTERVENTO
DI POLIZIA GIUDIZIARIA URGENTE E INDIFFERIBILE PER RAGIONI DI
INCOLUMITA' PUBBLICA (violazione degli artt. 423 - 449, 590
- 589 c.p. e artt. 1, 3 e 5 legge 1083/71) E IN CASO DI INCIDENTE
MORTALE PER PRESUNTA INTOSSICAZIONE ACUTA PROVOCATA DA INALAZIONE
DI MONOSSIDO DI CARBONIO O DI ESPLOSIONE CAUSATA DALL'USO DI
GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO ED USI SIMILARI.
In
caso di incidente mortale per presunta intossicazione acuta
da monossido di carbonio, o in ogni caso di esplosione causata
dall'impiego di gas combustibile per uso domestico ed usi similari
e nel caso in cui si realizzino le fattispecie penali previste
e punite dagli articoli 423 - 449, 589, 590 c.p. e 1, 3, 5 della
legge 6/12/1971 n. 1083, dovrà essere adottato il sequestro
penale del misuratore del gas e di tutto l'impianto a valle
di esso, apparecchiature, aperture di ventilazione, camini e/o
canne fumarie comprese o, se l'impianto è alimentato
a GPL, il bidone o i serbatoi fissi dei gas.
In caso di rilevante fuga di gas o di esplosione dovuta alla
fuoriuscita di gas combustibile, l'organo di PG, che interviene
nell'immediatezza del fatto, dovrà:
1) chiudere l'organo di intercettazione del gas prima di compiere
qualsiasi intervento, che sarà comunque compiuto con
le dotazioni di sicurezza (DPI, maschere, tute ignifughe, etc);
2) accertare se l'organo di intercettazione del gas posto sulla
tubazione di adduzione del gas risponda alle caratteristiche
tecniche e di sicurezza previste dalla norma UNI CIG 9860 edizione
giugno '91 (D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dell'8/8/1995) e successive edizioni (UNI 9860 settembre '98)
e dal D.M. 12/4/1996 del Ministero dell'Interno, e in caso di
difformità provvederà, dopo averlo posto in sicurezza,
a sequestrarlo per la violazione degli artt. 1, 3, 5 della L.
6/12/1971 n. 1083;
3) darne avviso alla Stazione Sperimentale per i Combustibili
Laboratorio Gas tel. (02/516041), affinché i tecnici
del citato laboratorio, che all'uopo verranno nominati Ausiliari
di PG, procedano al prelievo e campionamento del gas immesso
in rete o, qualora ve ne sia residuo, nei bidoni trasportabili
di GPL, per le successive analisi riguardanti l'odorizzazione
allo scopo dell'eventuale accertamento della fattispecie prevista
dall'art. 2 della legge 1083/71. Qualora l'esplosione avvenga
in un orario in cui vi sia l'indisponibilità del citato
personale, tale procedura dovrà essere effettuata successivamente
nel più breve arco di tempo.
L'organo di Polizia Giudiziaria procedente non dovrà
consentire che le aziende erogatrici del gas manomettano parti
d'impianto od asportino il misuratore di gas ad esso pertinente.
L'intervento di tali aziende dovrà limitarsi esclusivamente
alla sospensione, eventualmente temporanea, dell'erogazione
del gas all'alloggio interessato al fine di evitare ulteriori
situazioni di pericolo.
Quanto sopra si rende necessario per non alterare lo stato dei
luoghi al fine di consentire le successive indagini tecniche.
Nei casi di intossicazione da monossido di carbonio o di fuga
di gas, con conseguenze o pericolo di conseguenze per le persone,
sarà necessario intervenire a livello giudiziario adottando
il sequestro penale dell'apparecchiatura alimentata a gas, del
tratto di impianto di adduzione del gas ad essa relativo, dei
canali da fumo e della canna fumaria costituenti pericolo per
l'incolumità delle persone.
Nel caso di dissenso del titolare dell'appartamento e quando
non sia possibile utilizzare lo strumento della perquisizione
ai sensi dell'art. 352 c.p.p. (flagranza di reato), si richiederà
al Sostituto Procuratore di turno il Decreto di ispezione dell'appartamento
(al fine di entrarvi anche con l'ausilio della forza pubblica),
che sarà notificato all'occupante dell'appartamento prima
di procedere all'ispezione.
Al
termine delle operazioni, le Aziende ASL del circondario ovvero
le altre autorità competenti intervenute invieranno in
un unico plico a questo ufficio gli atti formati da.
1) il referto redatto ai sensi dell'art. 365 c.p. dai medici
operanti nelle strutture sanitarie intervenuti che segnali l'inalazione
di monossido di carbonio e la presenza di ustioni o di lesioni
attribuibili o riferite al cattivo funzionamento degli impianti
e delle apparecchiature alimentate a gas;
2) il verbale di sopralluogo e quello di sequestro dell'apparecchiatura
e dell'impianto alimentato a gas, pericolosi per la salute delle
persone;
3) la notizia di reato con la denuncia per la violazione degli
articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71 e l'indicazione della
norma UNI - CIG violata nei confronti degli installatoti e/o
dei manutentori dei predetti apparecchi alimentati a gas corredata,
ove possibile, dai rilievi tecnici necessari per l'eventuale
formazione degli elementi di prova (fotografie, misurazioni
e rilievi strumentali);
4) l'indicazione dell'epoca di realizzazione dell'impianto e
di installazione delle apparecchiature ed eventualmente degli
interventi di manutenzione e/o trasformazione succedutisi; la
documentazione detenuta dal proprietario occupante l'unità
immobiliare relativa all'impianto e/o alle apparecchiature,
consistente in: libretto centrale o impianto se esistente, rapporti
di manutenzione e controllo, rapporti di prova rilasciati da
controllori e verificatori ex L. 46/90 e D.P.R. 412/93, ogni
altro documento anche di natura fiscale comprovante l'intervento
di un operatore esterno;
5) oltre al già citato verbale di sequestro impianto,
l'eventuale verbale di dissequestro del medesimo qualora venga
successivamente adeguato alle norme di legge vigenti e corredato,
ove prescritta, della dichiarazione di conformità ex
legge 46/90; le verifiche della conformità dovranno essere
effettuate dall'autorità di controllo intervenuta secondo
quanto previsto dall'art. 14 della legge 46/1990.
In particolare, nel caso in cui vengano accertate violazioni
della legge n. 1083/71, le autorità di controllo sequestreranno
le apparecchiature e gli impianti alimentati a gas, affidando
gli stessi in giudiziale custodia al proprietario od occupante
l'alloggio a qualsiasi titolo (apponendovi i sigilli), accentrando
direttamente presso di sé medesimo le richieste di dissequestro
e provvedendo direttamente al dissequestro che, all'atto della
convalida del sequestro, sarà contestualmente autorizzato
dal magistrato procedente allorquando sia posto in sicurezza
l'impianto.
In nessun caso dovrà essere dissequestrato l'impianto
prima dell'espletamento dei necessari rilievi tecnici e strumentali
anche a norma dell'articolo 346 c.p.p.:
6) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
(art. 9 L. 46/90), con l'accertamento dell'iscrizione dell'installatore
al relativo albo ex artt. 2 e 6 della L.n. 46/90;
7) la visura della Camera di Commercio di Milano relativa alla
ditta installatrice.
INTERVENTO
ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA (violazione artt. 1, 3 e 5
L. 1083/71,674 e 650 c.p.) IN ASSENZA DI INCIDENTE MORTALE.
Nel
caso in cui le autorità di controllo accertino irregolarita'
nelle installazioni e negli impianti alimentati a gas che non
determino grave ed immediato pericolo per l'incolumità
degli occupanti l'unità immobiliare interessata (ad esempio,
nell'ipotesi di ventilazione dei locali esistenti ma non correttamente
dimensionata entro limiti che, non arrechino immediato pericolo
agli occupanti dei locali; ovvero nel caso in cui non siano
rispettate le norme relative alle scarico dei prodotti della
combustione degli apparecchi di cottura limitatamente agli impianti
per uso domestico; oppure nell'ipotesi di difformità
dell'impianto che non creino immediato pericolo agli occupanti
l'alloggio e che risultino sanabili con opere di bonifica eseguibili
in tempi brevi), esse provvederanno per via amministrativa a
redigere una relazione con proposta al Sindaco di emanazione
di un'Ordinanza contingibile ed urgente per motivi d'igiene
e di sicurezza pubblica nei confronti dell'occupante dell'unità
immobiliare interessata, al fine d'imporre la regolarizzazione
degli impianti.
A seguito del controllo e/o sopralluogo, effettuato allo scadere
del termine di adeguamento previsto dall'Ordinanza, l'autorita'
di controllo intervenuta, nel caso in cui l'ingiunto non abbia
provveduto, provvederà a:
- denunciare alla Procura l'ingiunto inadempiente per il reato
di cui all'art. 650 c.p.;
- qualora non sia noto, identificare l'installatore degli impianti
o delle apparecchiature alimentati a gas procedendo altresì
all'identificazione di eventuali manutentori successivamente
intervenuti, per la violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge
n. 1083/71. Nell'informativa dovrà sempre essere indicata
l'epoca di installazione degli impianti e/o apparecchiature
oggetto della violazione;
- adottare il sequestro penale dell'impianto o dell'apparecchiatura
alimentati a gas, non adeguati;
- allegare alla comunicazione di notizia di reato l'eventuale
dichiarazione di conformità ex art. 9 legge 46/90 e la
visura camerale della ditta installatrice;
- allegare alla comunicazione della notizia di reato il certificato
anagrafico dell'indagato.
Al
fine di rendere sollecito lo svolgimento delle indagini inerenti
alle fattispecie penali previste dagli articoli 1,3,5 della
legge 6/12/1971 n. 1083 e dall'articolo 674 c.p., in considerazione
del breve termine prescrizionale dei reati contravvenzionali,
ancorché l'impianto sia stato originariamente posto sotto
sequestro penale, la A.S.L. competente, anche a seguito di conforme
richiesta della Polizia Giudiziaria originariamente delegata
alle indagini, valuterà l'opportunità di proporre
al Sindaco competente l'emissione di un'ordinanza contingibile
ed urgente che prescriva la messa in sicurezza o la regolarizzazione
dell'impianto a gas per uso domestico e similare, pericoloso
per la pubblica incolumità.
Una volta emessa la predetta ordinanza, alla scadenza dei termini
prescritti per la messa in sicurezza o la regolarizzazione dell'impianto,
seguirà l'ordinario controllo dell'avvenuto adeguamento
ad opera della A.S.L. medesima.
ARTICOLI
483 E 515 C.P.
Il
rilascio di una dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati non veritiera da parte del titolare dell'impresa
installatrice comporta, ad avviso di questo Ufficio, profili
di responsabilità del dichiarante.
A carico dell'installatore potrà ipotizzarsi il reato
di cui all'art. 515 c.p. nel caso di utilizzo di materiale diverso
per qualità o quantità rispetto a quella dichiarata
e ceduta in vendita.
Poiché la dichiarazione in argomento è destinata
per legge ad essere depositata in Comune ed impiegata dal Sindaco
ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato
di abitabilità o agibilità (art. 11 L. 46/90),
si ritiene che una dichiarazione non veritiera comporti una
responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'art.
483 c.p., quando sia utilizzata dal Comune a tale fine.
Nei casi in cui la legge prevede il rilascio della dichiarazione
di conformità, laddove si accerti che questa risulti
non veritiera e sia stata impiegata per il perfezionamento di
un atto amministrativo del Comune o di un'altra autorità
pubblica, gli organi accertatori allegheranno alla denuncia
di reato di cui all'articolo 483 c.p. la copia della falsa dichiarazione
di conformità e quella dell'atto amministrativo conseguente
a quest'ultima.
INTERVENTO
ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE 46/90 IN ASSENZA DI INCIDENTE MORTALE
Il
D.P.R. 218 del 13/05/1998 e il D.M. 26/11/1998 del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno stabilito
i requisiti di sicurezza e i requisiti necessari per l'utilizzazione
degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico
preesistenti alla data del 13/3/1990. Da ciò consegue
che si intendono adeguati alla vigente normativa di sicurezza
gli impianti preesistenti alla data del 13/3/1990 che rispondono
ai requisiti essenziali indicati nell'art. 2 del D.P.R. 218/1998.
Il D.M. 26/11/1998 - emanato ai sensi dell'articolo 3 del DPR
n. 218/98 - ha recepito la norma UNI 10738 che indica le modalità
di verifica degli impianti preesistenti alla data del 13/3/1990.
Nel corso dell'attività di Polizia Giudiziaria, durante
il controllo ordinario o a seguito di incidente, l'accertamento
dovrà pertanto considerare la data di realizzazione dell'impianto
ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle
eventuali prescrizioni per la regolarizzazione del medesimo,
atteso che sono da considerarsi adeguati gli impianti, preesistenti
alla data del 13/3/1990, che rispondano ai requisiti minimi
di sicurezza elencati nel prefato D.P.R. 218/98.
La
sostituzione delle apparecchiature a gas negli impianti esistenti
comporta che le apparecchiature inserite in sostituzione devono
possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti
all'atto della sostituzione medesima.
Devono essere altresì conformi alle norme UNI vigenti
le modalità della installazione.
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