Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano

Direttiva n° 34 del 26/10/2000

Direttive per l'applicazione della normativa vigente relativa alla sicurezza nell'impiego del gas combustibile per uso domestico ed usi similari (aggiornamento della circolare n. 106/96 del 12.1.96).


PREMESSA GENERALE. La presente circolare aggiorna e sostituisce la precedente n. 106/96 emessa, con lo stesso oggetto, il 12/1/1996 dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, in seguito all'entrata in vigore delle seguenti norme successive: il D.P.R. 15/11/1996 n. 661, il D.P.R 13/5/1998 n. 218, il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, il D.P.R. 21/12/1999 n 551, il D.Lvo 23/5/2000 n. 164.

QUADRO NORMATIVO. La disciplina attualmente vigente è costituita dalla legge 6/12/71 n. 1083 e dalle norme specifiche per la sicurezza richiamate dall'art. 3, pubblicate dall'Ente di unificazione (UNI) sotto forma di tabelle denominate UNI approvate con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio ed Artigianato;
dalla legge 5/03/90 n. 46 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91, dal DPR 18.4.92 n. 392 che ha parzialmente modificato la legge n. 46/90 (artt. 4-5 e 15 commi 2° e 3°) e il DPR 447/91 (artt. 3 e 7 comma 3°).

Si richiamano, pertanto, la legge n. 25 del 5/01/1996 avente per oggetto il differimento dei termini per le disposizioni di legge e le relative sanzioni amministrative, nonché il D.P.R. 13/5/1998 n. 218 (regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentata a gas combustibile per uso domestico), che ha ribadito la scadenza di adeguamento, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, per il 31/12/1998; il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato consistente nell'approvazione di tabelle UNI, di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo).

Viene altresì richiamato il D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 (regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas), per quanto attiene i requisiti di sicurezza delle apparecchiature con particolare riferimento alle norme UNI - EN armonizzate, immediatamente applicabili ed emesse ai sensi della predetta direttiva o, in mancanza di queste, ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I del D.P.R, 661/96.
I decreti e le disposizioni legislative succedutesi dal 1996 ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno affermato la piena vigenza della legge 1083/71 anche dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.
La legge 46/90 riguarda infatti la sicurezza di tutti gli impianti in generale, elencati nell'art. 1 dalla legge medesima, diversamente dalla legge 1083/71 che ha come oggetto la sicurezza dell'impiego del gas combustibile per quanto attiene tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti.
Ne consegue pertanto che gli impianti oggetto della legge 1083/71 debbono essere sicuri indipendentemente dai termini di proroga fissati dalla legge 46/90.

Di tale avviso è anche il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, che, in più atti ufficiali (circolari e decreti) emanati dopo l'entrata in vigore della legge n° 46/90, ha considerato pienamente in vigore la legge 1083/71.
Dell'argomento tratta anche l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 9.10.1995 n° 3815.
Va menzionata la legge 9/1/1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e il relativo regolamento di esecuzione il D.P.R. 412 del 26.08.1993 (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4 della legge 9/1/1991 n. 10) ampiamente modificato dal recente D.P.R. 551 del 21/12/1999 (pubblicato su G.U. n. 81 del 6/4/2000, recante il titolo "Modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412: regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici di edifici al fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 1991 n. 10").

Da menzionare ancora il D.Lvo 23.5.2000 n. 164 (G.U. n. 142 del 20.6.2000) in riferimento a quanto contemplato dall'art. 16, commi 5 e 6.

Le norme penali in materia sono le seguenti: gli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71; gli artt. 423, 449, 451, 483, 515, 589, 590 e l'art. 674 c.p., quest'ultimo in relazione alle modalità di scarico dei prodotti della combustione delle apparecchiature indicate dai locali regolamenti d'igiene e dalle prescrizioni contenute nella normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 412/93.

COMPETENZE. La vigilanza ed il controllo sulla sicurezza e l'impiego del gas combustibile appartengono in primo luogo alle Aziende ASL in virtù delle attribuzioni stabilito dalla legge 23.12.78 n. 833. Siffatta competenza trova conferma anche nella citata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia.
Per effetto dell'art. 14 della legge n. 46/90, la competenza per accertare la conformità degli impianti risulta estesa anche ai comuni, ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), con le modalità previste dalla stessa legge.
Significative sono altresì le competenze assegnate ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per effetto della L.n. 10/91 (art. 31 co.3°) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 412/93, come modificato dal D.P.R. n. 551/99) in materia di controlli di impianti termici, come definiti dall'art. 1 lett. F del D.P.R. n. 412/93, nei limiti in cui tra tali impianti rientrino anche quelli alimentati a gas per uso domestico ed usi similari.

Tali controlli possono essere effettuati mediante affidamento ad organismi esterni con le forme di cui all'art. 11, commi 18, 19 e 20 D.P.R. 412/93 (come modificati rispettivamente dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 551/99).
I verificatori della combustione nello svolgimento della prefata attività di controllo, che ha le caratteristiche della pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p., rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.
Degno di menzione, infine, è il compito delle imprese di distribuzione del gas di negare ovvero sospendere la fornitura del gas medesimo ove accertino, nel corso degli interventi previsti, le condizioni di irregolarità indicate dall'art. 16, commi 5°e 6°, D.L.vo n. 164/2000,

FATTORI DI RISCHIO. Nel corso dell'attività sin qui svolta dall'ufficio della Procura, sono stati acquisiti dati confermanti che i fattori di rischio più ricorrenti negli impianti domestici sono connessi alla mancata conformità degli impianti ai seguenti requisiti di sicurezza:
- EFFICIENZA DEI CAMINI E DELLE CANNE FUMARIE;
- CORRETTA VENTILAZIONE DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE;
- STATO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO ALIMENTATO A GAS;
- IDONEITA' DEI LOCALI OVE E' INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE.

Una stima ufficiosa e prudente, derivante dall'attività di Polizia Giudiziaria svolta sino ad oggi, permette di rilevare che nella sola città di Milano e nel suo circondario, dove sono presenti circa 960.000 impianti alimentati a gas per uso domestico e similare, il maggior numero di installazioni (circa 93%) negli appartamenti visitati ha delineato cause strutturali (ad esempio l'inefficienza dei camini, delle canne fumarie e dei sistemi alternativi di evacuazione dei prodotti della combustione quali i terminali di tiraggio a parete; la mancanza o l'insufficiente ventilazione dei locali per l'assenza o l'errato dimensionamento dell'apertura di ventilazione; l'obsolescenza o il degrado degli impianti e degli apparecchi per carenza di manutenzione; l'ubicazione delle apparecchiature a gas di tipo "A" e "B" in locali inidonei per dimensioni e/o destinazione d'uso quali bagni, camere da letto e monolocali, ovvero in un vano unico adibito indifferentemente a luogo di soggiorno, pernottamento, preparazione e assunzione di cibi freddi/cotti) tali da costituire pericolo grave per la sicurezza delle persone ivi abitanti.

ATTIVITÀ ORDINARIA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO. L'attività di controllo ordinaria si sviluppa mediante l'utilizzo dell'ispezione amministrativa degli impianti alimentati a gas nei luoghi ove questi risultano installati. Quando il controllo concerne interi stabili, nei cui appartamenti si sospetti la presenza di impianti e installazioni di apparecchiature alimentate a gas non conformi alla normativa vigente e, pertanto, pericolosi per la sicurezza degli utenti, è opportuno operare d'intesa con l'amministrazione dello stabile e previo adeguato avviso agli abitanti dei singoli appartamenti.
Sarà, perciò, opportuno apporre un cartello con il quale gli abitanti dello stabile vengano avvertiti della verifica di conformità alle norme di sicurezza sugli impianti alimentati a gas, esistenti all'interno del condominio allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute delle persone, indicando il giorno e l'ora della verifica.
L'esecuzione dei sopralluoghi avverrà all'interno dei singoli appartamenti normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti medesimi.
Nel caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle installazioni e degli impianti alle norme di sicurezza, si inviterà il titolare dell'appartamento, dissenziente, a consentire l'ispezione avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art, 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) cui va incontro ove persista nel suo rifiuto.

INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA URGENTE E INDIFFERIBILE PER RAGIONI DI INCOLUMITA' PUBBLICA (violazione degli artt. 423 - 449, 590 - 589 c.p. e artt. 1, 3 e 5 legge 1083/71) E IN CASO DI INCIDENTE MORTALE PER PRESUNTA INTOSSICAZIONE ACUTA PROVOCATA DA INALAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO O DI ESPLOSIONE CAUSATA DALL'USO DI GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO ED USI SIMILARI.

In caso di incidente mortale per presunta intossicazione acuta da monossido di carbonio, o in ogni caso di esplosione causata dall'impiego di gas combustibile per uso domestico ed usi similari e nel caso in cui si realizzino le fattispecie penali previste e punite dagli articoli 423 - 449, 589, 590 c.p. e 1, 3, 5 della legge 6/12/1971 n. 1083, dovrà essere adottato il sequestro penale del misuratore del gas e di tutto l'impianto a valle di esso, apparecchiature, aperture di ventilazione, camini e/o canne fumarie comprese o, se l'impianto è alimentato a GPL, il bidone o i serbatoi fissi dei gas.
In caso di rilevante fuga di gas o di esplosione dovuta alla fuoriuscita di gas combustibile, l'organo di PG, che interviene nell'immediatezza del fatto, dovrà:
1) chiudere l'organo di intercettazione del gas prima di compiere qualsiasi intervento, che sarà comunque compiuto con le dotazioni di sicurezza (DPI, maschere, tute ignifughe, etc);
2) accertare se l'organo di intercettazione del gas posto sulla tubazione di adduzione del gas risponda alle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla norma UNI CIG 9860 edizione giugno '91 (D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8/8/1995) e successive edizioni (UNI 9860 settembre '98) e dal D.M. 12/4/1996 del Ministero dell'Interno, e in caso di difformità provvederà, dopo averlo posto in sicurezza, a sequestrarlo per la violazione degli artt. 1, 3, 5 della L. 6/12/1971 n. 1083;
3) darne avviso alla Stazione Sperimentale per i Combustibili Laboratorio Gas tel. (02/516041), affinché i tecnici del citato laboratorio, che all'uopo verranno nominati Ausiliari di PG, procedano al prelievo e campionamento del gas immesso in rete o, qualora ve ne sia residuo, nei bidoni trasportabili di GPL, per le successive analisi riguardanti l'odorizzazione allo scopo dell'eventuale accertamento della fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 1083/71. Qualora l'esplosione avvenga in un orario in cui vi sia l'indisponibilità del citato personale, tale procedura dovrà essere effettuata successivamente nel più breve arco di tempo.
L'organo di Polizia Giudiziaria procedente non dovrà consentire che le aziende erogatrici del gas manomettano parti d'impianto od asportino il misuratore di gas ad esso pertinente.
L'intervento di tali aziende dovrà limitarsi esclusivamente alla sospensione, eventualmente temporanea, dell'erogazione del gas all'alloggio interessato al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo.
Quanto sopra si rende necessario per non alterare lo stato dei luoghi al fine di consentire le successive indagini tecniche.
Nei casi di intossicazione da monossido di carbonio o di fuga di gas, con conseguenze o pericolo di conseguenze per le persone, sarà necessario intervenire a livello giudiziario adottando il sequestro penale dell'apparecchiatura alimentata a gas, del tratto di impianto di adduzione del gas ad essa relativo, dei canali da fumo e della canna fumaria costituenti pericolo per l'incolumità delle persone.
Nel caso di dissenso del titolare dell'appartamento e quando non sia possibile utilizzare lo strumento della perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p. (flagranza di reato), si richiederà al Sostituto Procuratore di turno il Decreto di ispezione dell'appartamento (al fine di entrarvi anche con l'ausilio della forza pubblica), che sarà notificato all'occupante dell'appartamento prima di procedere all'ispezione.

Al termine delle operazioni, le Aziende ASL del circondario ovvero le altre autorità competenti intervenute invieranno in un unico plico a questo ufficio gli atti formati da.
1) il referto redatto ai sensi dell'art. 365 c.p. dai medici operanti nelle strutture sanitarie intervenuti che segnali l'inalazione di monossido di carbonio e la presenza di ustioni o di lesioni attribuibili o riferite al cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature alimentate a gas;
2) il verbale di sopralluogo e quello di sequestro dell'apparecchiatura e dell'impianto alimentato a gas, pericolosi per la salute delle persone;
3) la notizia di reato con la denuncia per la violazione degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71 e l'indicazione della norma UNI - CIG violata nei confronti degli installatoti e/o dei manutentori dei predetti apparecchi alimentati a gas corredata, ove possibile, dai rilievi tecnici necessari per l'eventuale formazione degli elementi di prova (fotografie, misurazioni e rilievi strumentali);
4) l'indicazione dell'epoca di realizzazione dell'impianto e di installazione delle apparecchiature ed eventualmente degli interventi di manutenzione e/o trasformazione succedutisi; la documentazione detenuta dal proprietario occupante l'unità immobiliare relativa all'impianto e/o alle apparecchiature, consistente in: libretto centrale o impianto se esistente, rapporti di manutenzione e controllo, rapporti di prova rilasciati da controllori e verificatori ex L. 46/90 e D.P.R. 412/93, ogni altro documento anche di natura fiscale comprovante l'intervento di un operatore esterno;
5) oltre al già citato verbale di sequestro impianto, l'eventuale verbale di dissequestro del medesimo qualora venga successivamente adeguato alle norme di legge vigenti e corredato, ove prescritta, della dichiarazione di conformità ex legge 46/90; le verifiche della conformità dovranno essere effettuate dall'autorità di controllo intervenuta secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 46/1990.
In particolare, nel caso in cui vengano accertate violazioni della legge n. 1083/71, le autorità di controllo sequestreranno le apparecchiature e gli impianti alimentati a gas, affidando gli stessi in giudiziale custodia al proprietario od occupante l'alloggio a qualsiasi titolo (apponendovi i sigilli), accentrando direttamente presso di sé medesimo le richieste di dissequestro e provvedendo direttamente al dissequestro che, all'atto della convalida del sequestro, sarà contestualmente autorizzato dal magistrato procedente allorquando sia posto in sicurezza l'impianto.
In nessun caso dovrà essere dissequestrato l'impianto prima dell'espletamento dei necessari rilievi tecnici e strumentali anche a norma dell'articolo 346 c.p.p.:
6) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 9 L. 46/90), con l'accertamento dell'iscrizione dell'installatore al relativo albo ex artt. 2 e 6 della L.n. 46/90;
7) la visura della Camera di Commercio di Milano relativa alla ditta installatrice.

INTERVENTO ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA (violazione artt. 1, 3 e 5 L. 1083/71,674 e 650 c.p.) IN ASSENZA DI INCIDENTE MORTALE.

Nel caso in cui le autorità di controllo accertino irregolarita' nelle installazioni e negli impianti alimentati a gas che non determino grave ed immediato pericolo per l'incolumità degli occupanti l'unità immobiliare interessata (ad esempio, nell'ipotesi di ventilazione dei locali esistenti ma non correttamente dimensionata entro limiti che, non arrechino immediato pericolo agli occupanti dei locali; ovvero nel caso in cui non siano rispettate le norme relative alle scarico dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura limitatamente agli impianti per uso domestico; oppure nell'ipotesi di difformità dell'impianto che non creino immediato pericolo agli occupanti l'alloggio e che risultino sanabili con opere di bonifica eseguibili in tempi brevi), esse provvederanno per via amministrativa a redigere una relazione con proposta al Sindaco di emanazione di un'Ordinanza contingibile ed urgente per motivi d'igiene e di sicurezza pubblica nei confronti dell'occupante dell'unità immobiliare interessata, al fine d'imporre la regolarizzazione degli impianti.
A seguito del controllo e/o sopralluogo, effettuato allo scadere del termine di adeguamento previsto dall'Ordinanza, l'autorita' di controllo intervenuta, nel caso in cui l'ingiunto non abbia provveduto, provvederà a:
- denunciare alla Procura l'ingiunto inadempiente per il reato di cui all'art. 650 c.p.;
- qualora non sia noto, identificare l'installatore degli impianti o delle apparecchiature alimentati a gas procedendo altresì all'identificazione di eventuali manutentori successivamente intervenuti, per la violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71. Nell'informativa dovrà sempre essere indicata l'epoca di installazione degli impianti e/o apparecchiature oggetto della violazione;
- adottare il sequestro penale dell'impianto o dell'apparecchiatura alimentati a gas, non adeguati;
- allegare alla comunicazione di notizia di reato l'eventuale dichiarazione di conformità ex art. 9 legge 46/90 e la visura camerale della ditta installatrice;
- allegare alla comunicazione della notizia di reato il certificato anagrafico dell'indagato.

Al fine di rendere sollecito lo svolgimento delle indagini inerenti alle fattispecie penali previste dagli articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083 e dall'articolo 674 c.p., in considerazione del breve termine prescrizionale dei reati contravvenzionali, ancorché l'impianto sia stato originariamente posto sotto sequestro penale, la A.S.L. competente, anche a seguito di conforme richiesta della Polizia Giudiziaria originariamente delegata alle indagini, valuterà l'opportunità di proporre al Sindaco competente l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente che prescriva la messa in sicurezza o la regolarizzazione dell'impianto a gas per uso domestico e similare, pericoloso per la pubblica incolumità.
Una volta emessa la predetta ordinanza, alla scadenza dei termini prescritti per la messa in sicurezza o la regolarizzazione dell'impianto, seguirà l'ordinario controllo dell'avvenuto adeguamento ad opera della A.S.L. medesima.

ARTICOLI 483 E 515 C.P.

Il rilascio di una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati non veritiera da parte del titolare dell'impresa installatrice comporta, ad avviso di questo Ufficio, profili di responsabilità del dichiarante.
A carico dell'installatore potrà ipotizzarsi il reato di cui all'art. 515 c.p. nel caso di utilizzo di materiale diverso per qualità o quantità rispetto a quella dichiarata e ceduta in vendita.
Poiché la dichiarazione in argomento è destinata per legge ad essere depositata in Comune ed impiegata dal Sindaco ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (art. 11 L. 46/90), si ritiene che una dichiarazione non veritiera comporti una responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'art. 483 c.p., quando sia utilizzata dal Comune a tale fine.
Nei casi in cui la legge prevede il rilascio della dichiarazione di conformità, laddove si accerti che questa risulti non veritiera e sia stata impiegata per il perfezionamento di un atto amministrativo del Comune o di un'altra autorità pubblica, gli organi accertatori allegheranno alla denuncia di reato di cui all'articolo 483 c.p. la copia della falsa dichiarazione di conformità e quella dell'atto amministrativo conseguente a quest'ultima.

INTERVENTO ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 46/90 IN ASSENZA DI INCIDENTE MORTALE

Il D.P.R. 218 del 13/05/1998 e il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno stabilito i requisiti di sicurezza e i requisiti necessari per l'utilizzazione degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13/3/1990. Da ciò consegue che si intendono adeguati alla vigente normativa di sicurezza gli impianti preesistenti alla data del 13/3/1990 che rispondono ai requisiti essenziali indicati nell'art. 2 del D.P.R. 218/1998.
Il D.M. 26/11/1998 - emanato ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 218/98 - ha recepito la norma UNI 10738 che indica le modalità di verifica degli impianti preesistenti alla data del 13/3/1990.
Nel corso dell'attività di Polizia Giudiziaria, durante il controllo ordinario o a seguito di incidente, l'accertamento dovrà pertanto considerare la data di realizzazione dell'impianto ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali prescrizioni per la regolarizzazione del medesimo, atteso che sono da considerarsi adeguati gli impianti, preesistenti alla data del 13/3/1990, che rispondano ai requisiti minimi di sicurezza elencati nel prefato D.P.R. 218/98.

La sostituzione delle apparecchiature a gas negli impianti esistenti comporta che le apparecchiature inserite in sostituzione devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti all'atto della sostituzione medesima.
Devono essere altresì conformi alle norme UNI vigenti le modalità della installazione.





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