DECRETO MINISTERIALE (bozza) - luglio 1998

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTA la legge 27 dicembre 194 1, n. 15 70;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
VISTO l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
VISTO l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
VISTO il D.P.R 22 dicembre 1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della legge n.615/66;
VISTO il D.P.R 8 giugno 1982, n. 400 - Attuazione direttiva 75/716/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
VISTA la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
VISTO l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;
VISTO il D.P.R 21 aprile 1993, 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
VISTO il D.P.R 29 agosto 1993, n. 412 - Regolamento legge 10/91;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.L. 27 marzo 1995, n. 115 - Attuazione direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
VISTO il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 - Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
VISTO il D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE relative alle macchine;
VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;
VISTO il D.P.R. 6 dicembre 199 1, n. 447 - Regolamento legge 46/90;
RILEVATA la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati a combustibile liquido;
ESPLETATA la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
DECRETA:

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1 - Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la. progettazione; la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati combustibili liquidi ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'articolo 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e /o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.
2 Piu' apparecchi termici alimentati a combustibile liquido, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali, direttamente, comunicanti sono considerati come facenti, parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i, radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria, anche se alimentati con combustibili diversi.
3 Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione

Art. 2 - (Disposizioni per gli impianti esistenti)

1. - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purche' approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco , in base alla preesistente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto. (ex comma 4)
2 - Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati alle presenti disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, accesso, aerazione ed altezza del locale caldaia per i quali può essere applicata la preesistente normativa.
3 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla preesistente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale, in ogni caso, da non comportare il superamento di 116 kW.

Art. 3 - (Obiettivi)

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
- evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile liquido, spandimenti in locali diversi da quello di installazione ed inquinamento del suolo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Art. 4 - (Disposizioni tecniche)
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5 - (Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi di sicurezza)
1 - Gli apparecchi devono essere costruiti secondo la legislazione vigente o le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza.
Art. 6 - (Commercializzazione CE)
I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, nonché per i prodotti per i quali è richiesto il requisito della reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art 7 - Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, Il Ministro

ALLEGATO I - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
TITOLO I - GENERALITÀ

1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i
b) camino: condotto verticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio;
d) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi dall'apparecchio ed il camino;
e) comignolo: dispositivo che, posto alla bocca del camino la dispersione dei prodotti della combustione anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche;
f) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti c/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
g) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubi rigidi e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;
h) combustibile liquido: combustibili liquidi derivati dal petrolio (oli combustibili e gasoli) secondo le norme UNI vigenti o di origine vegetale;
i) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;
l) impianto termico: complesso comprendente: il/i serbatoio/i, le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purché privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento (tavola n. 1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento (tavole nn. 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato (tavola n.3);
q) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante la cui temperatura massima è compresa tra 300° e 500°C, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;
r) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento prodotto da un fluido vettore a temperatura variabile (100 - 300°C), funzionante in depressione, circolante all'interno di un circuito chiuso di condotte aerotermiche stagne rispetto all'ambiente riscaldato, accoppiato ad unità termica composta da un bruciatore, da un ventilatore aspiratore, da una camera di combustione, dai dispositivi di sicurezza, da un quadro di controllo, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto.
s) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
t) portata termica - nominale: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, a cui è regolato l'impianto all'atto del progetto espressa in kilowatt (kW);
u) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;
v) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito.

1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito;
- in serre.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni
Nel caso in cui l'asse del bruciatore è ubicato a quota superiore alla generatrice superiore del serbatoio non è necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
Nel caso di alimentazione per gravità o a mezzo sifone, o per circolazione forzata, la tubazione di adduzione del liquido al bruciatore deve essere munita di dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il funzionamento del bruciatore

TITOLO II - INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 DISPOSIZIONI COMUNI

Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti, dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.
E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni: la parete alla quale sono eventualmente addossati gli apparecchi deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti: - gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure - deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 Limitazioni per i generatori aria calda installati all'aperto.
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori al limite inferiore del campo di infiammabilità non è permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi radianti installati all'aperto
E' permessa l'installazione di moduli con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purche' la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la parte installate all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6.

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.

TITOLO IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a -10 m al di sotto del piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1 lettera b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato:
a) locali fuori terra: S > o = Q x 3;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S > o = Q x 4,5;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali di cui al punto 4.2): S > o = Q x 6;
dove "Q" esprime la portata termica,. in kW, e "S" la superficie, in cm2.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali o orizzontali del locale, nonche' le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria.

4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE

I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici
4.2.1 Ubicazione
Il generatore termico puo' essere installato in un qualsiasi vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato.
4.2.2 Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 kW e' ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60.
Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo punto 4.2.4, l'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2,00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;
- superiore a 580 kW: 2,90 m."
Qualora la generatrice superiore del/i serbatoio/i si trovi a quota superiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale del combustibile.
4.2.3 Aperture di aerazione
Il locale caldaia, ai fini della sicurezza, deve una o piu' aperture dirette su spazio e cielo libero, aventi sezione complessiva netta non inferiore a S > o = Q x 3 ("S" esprime la superficie, in cm2 e "Q" la portata termica, in kW).
La superficie di aerazione non deve essere in ogni caso inferiore a 3.000 cm2, ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.
4.2.4 Disposizione ne degli, impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio. E' consentita l'installazione, a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
E' consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.
4.2.5 Accesso
L'accesso dall'esterno può avvenire da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
- resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie in pianta netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine.
Nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra specificato e' consentito l'utilizzo di un condotto in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio.
L'accesso dei locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attivita' comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2 deve avvenire solo dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m
4.2.5.1 Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- avere altezza minima 2 m e larghezza minima 0,8 m;
- essere munite di dispositivo di autochiusura.
Ed inoltre:
Per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
- essere apribili verso l'esterno;
- possedere caratteristiche e di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
Per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:
- il senso di apertura delle porte non è vincolato;
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30.
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 Limitazioni per l'installazione a quota fino a -10 m al di sotto del piano di riferimento
Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati su una o più intercapedini antincendio, di cui quella di passaggio di larghezza non inferiore a 0,9 m, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con altri locali e ad uso esclusivo del locale destinato agli apparecchi.

4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali a essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive, fino a 116 kW, sono consentite caratteristiche R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE

I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
E' consentiti la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 lettera b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti
L'installazione di apparecchi di cottura è consentita, negli stessi locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense,
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
d) Il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

4.5. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO

4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori al limite inferiore del campo di infiammabilita' o esplosivita', non e' permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio;
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività
E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori al limite inferiore del campo di infiammabilita' o esplosivita'.
Nei locali ove e' gia' consentito l'utilizzo di fiamme libere, e' ammessa l'installazione all'interno di generatori di aria calda ed e' consentito il ricircolo dell'aria.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di resistenza e di reazione al fuoco, devono essere rispettate le seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo di caratteristiche non inferiori a REI 120 e di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della. proiezione retta dell'apparecchio
Qualora le pareti e i solai, attraversati dalle condotte di scarico dei prodotti della combustione, siano di materiale combustibile, dovranno essere adeguatamente protette al fine di evitare inneschi di incendi.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali materiali combustibili in deposito, deve essere, in ogni caso, non inferiore a 1,5 m.
Qualora apparecchi siano installati a pavimento od ad una altezza inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco non superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio.
L'attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80°C, posti in corrispondenza delle serrande stesse, negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI

E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri in concentrazioni superiori al limite inferiore del campo di infiammabilità o esplosività.
4.6.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,6 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 0,2 m tra l'involucro dell'apparecchio e il soffitto.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito, deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stoccati ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o alterazioni o reazioni chimiche.
La distanza trae la superficie esterna del modulo ed il piano calpestabile non deve essere inferiore a 4 m.

4.7 INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI. ALL'INTERNO DI ALLEVAMENTI

Per l'installazione di moduli a tubi radianti all'interno di allevamenti vale quanto indicato al punto 4.6.2 ad esclusione della distanza tra il piano calpestabile ed il modulo radiante che deve essere non inferiore a 1,5 m.

4.8 LOCALE DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI

(potranno essere apportate modifiche per rendere il punto in questione omogeneo con quanto verrà emanato per gli impianti alimentati a gas)
I nastri radianti possono essere installati esclusivamente in ambienti di grande volumetria, nei quali sia garantito un ricambio naturale di aria non inferiore a 0,5 ricambi/ora, ad altezza minima di 4 metri misurata dal piano di calpestio al filo inferiore della linea radiante.
Fatte salve le specifiche regole tecniche delle attività ove si intenda installare i nastri radianti, è inoltre vietata l'installazione degli stessi all'interno di locali di pubblico spettacolo, in locali soggetti ad affollamento superiore o uguale a 0,1 persone/m2, in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni e in locali interrati e seminterrati.
4.8.1 Caratteristiche e dei locali
Le sono addossate le unità termiche dei nastri radianti devono essere non combustibili e comunque di resistenza al fuoco adeguata alla classe dell'edificio o alle prescrizioni della regola tecnica che norma l'attivita' riscaldata. Se la distanza tra l'involucro della unità termica è inferiore a 0,6 m dalle pareti e a 1,0 m dal soffitto, queste strutture devono essere almeno R/REI 30 o, in alternativa, essere protette con interposizione di elementi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120 fino a 2 m dalla proiezione retta della stessa unita' termica.
Analoga protezione dovrà essere adottata per le condotte aerotermiche in presenza di strutture o pareti combustibili; comunque le stesse condotte devono essere installate a non meno di 0,20 m dalla struttura e dalle pareti del locale e sempre in modo tale che la temperatura delle stesse non superi i 50°C.
4.8.2. Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie stessa del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose di detti materiali ed in ogni caso non inferiore a 2 m.
4.8.3. Aperture di aerazione
Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei locali, si dovra' prevedere una superficie di aerazione permanente pari ad almeno quanto indicato al punto 4.1.2.

TITOLO V - SERRE
5.1 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di superficie non inferiore a 100 cm2.
Per l'installazione all'interno di serre di moduli a tubi radianti vale quanto indicato al punto 4.6.2 ad esclusione della distanza tra il piano calpestabile ed il modulo radiante che e' senza limitazione.
E' consentito l'uso di condotte aerotermiche realizzate con materiale avente classe di reazione al fuoco diverso dallo "0" a condizione che la temperatura dell'aria di mandata mantenga la resistenza meccanica delle condotte entro i limiti di sicurezza.

TITOLO VI - DEPOSITO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

6.1 UBICAZIONE
Il deposito di combustibile liquido, costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e' installato l'impianto termico o all'interno di serre.
Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino, strada oppure installati in vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati in vista, in locali aventi caratteristiche di cui al punto 4.1.1.
In ogni caso la posa dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, deve avvenire nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia.
6.2 CAPACITA'
La capacita' di ciascun serbatoio deve essere inferiore a 25 m3.
In relazione all'ubicazione del deposito possono essere installati uno o piu' serbatoi, purche' siano rispettate le seguenti limitazioni:
a) capacita' complessiva non superiore a 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) capacita' complessiva non superiore a 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) capacita' complessiva non superiore a 25 m3, per serbatoi installati in vista all'interno del fabbricato
Per depositi di capacita' superiore e per quelli costituiti da serbatoi installati all'aperto, si applica la legislazione vigente in materia di depositi di combustibile liquido.
6.3 Caratteristiche
A) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI INTERRATI:
i serbatoi devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio.
B1) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI A VISTA:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite selle di analoga resistenza al fuoco, posizionati ad una distanza reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali del locale tale da garantire una corretta manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume uguale alla capacita' dei serbatoi. Non deve esistere alcuna comunicazione tra il locale del deposito ed altri ambienti.
B2) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI A VISTA ALL'APERTO:
i serbatoi devono essere dotati di bacino di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo allo scopo, avente capacità pari ad un quarto della capacità complessiva dei serbatoi
C) DEPOSITO ALL'INTERNO CON SERBATOI INTERRATI
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90.
D) DEPOSITO ALL'INTERNO CON SERBATOIO A VISTA
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120 su apposite selle di analoga resistenza al fuoco, posizionati ad una distanza reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire una corretta manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume uguale alla capacità complessiva dei serbatoi.
E) DEPOSITO ALL'INTERNO DI SERRE
i depositi di combustibile liquido possono essere ubicati all'interno di serre secondo le seguenti modalità:
- in serbatoi interrati, dimensionati e posizionati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
- in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
- in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso e qualora le serre siano realizzate in materiale combustibile devono osservarsi le seguenti distanze minime:
- 0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
- 1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo di caratteristiche non inferiori a REI 120 e di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve essere non inferiore a 5 m.
Deve essere inoltre previsto un bacino di contenimento di capacità non inferiore ad un quarto del volume dei relativi serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre valgono le prescrizioni di cui ai punti A), B1) e B2).
6.4 Accesso e comunicazioni
L'accesso al locale deposito serbatoi in vista, deve avvenire esclusivamente e direttamente da spazio a cielo libero.
L'accesso al locale deposito, ubicato all'interno con serbatoi interrati oppure in vista, puo' avvenire da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
- filtro a prova di fumo ad uso esclusivo.
I locali adibiti a deposito di combustibile liquido possono comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste di dispositivo di autochiusura.
Non è consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione
Il locale deposito deve essere dotato di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1 b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
Le superfici libere minime non possono essere inferiori ad 1/30 della superficie in pianta del locale.
6.6 Porte
Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi
I serbatoi per combustibile liquido devono essere costruiti con materiali approvati dal Ministero dell'interno, alla cui approvazione sono altresì soggette la forma e le caratteristiche costruttive dei serbatoi stessi, secondo la legislazione vigente in materia. In ogni caso essi devono essere ermeticamente chiusi in modo da risultare a tenuta stagna sotto una pressione di prova non inferiore a 100 kPa per 24 ore.
L'esito favorevole di tale prova deve essere documentato dal costruttore del serbatoio.
I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremità libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato, in modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm e sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano del praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte;
l'estremità del tubo deve essere protetta con dispositivo arrestafiamma;
c) dispositivo atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile allorquando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio.

TITOLO VII - SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL BRUCIATORE

7.1 L'alimentazione dell'apparecchio può avvenire per aspirazione, per gravità o per circolazione forzata.
Nel caso di alimentazione per gravità o a mezzo sifone, o per circolazione forzata, la tubazione di adduzione del liquido all'apparecchio deve essere munita di dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il funzionamento del bruciatore. Tale dispositivo deve presentare caratteristiche di idoneità in funzione della pressione a monte del dispositivo stesso.
7.2 La tubazione di alimentazione del combustibile deve sempre essere provvista di un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove è installato l'apparecchio, quando presente.
7.3 Almeno uno dei dispositivi d'intercettazione di cui ai punti 7.1 e 7.2 deve essere ubicato all'esterno del locale ove è installato l'apparecchio.
7.4 Nel caso di alimentazione per gravità, direttamente o a mezzo sifone, la tubazione di ritorno deve essere munita di valvola di ritegno.
TITOLO VIII - TUBAZIONI
8.1 Caratteristiche
Le tubazioni devono essere rigide, solidamente fissate ed inalterabili dai liquidi combustibili. E' consentito che il collegamento della tubazione di alimentazione con il bruciatore sia realizzato con tubo flessibile purché questo presenti i requisiti seguenti:
a) essere protetto con idoneo rivestimento di materiale incombustibile;
b) risultare a perfetta tenuta sotto una pressione di prova pari ad almeno 1,5 volte quella di esercizio e comunque non inferiore a 400 kPa.
c) essere completamente in vista, avere sviluppo il più breve possibile ed essere inalterabile all'azione dei liquidi combustibili.

TITOLO IX - DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI

9.1 Nell'impianto termico alimentato a combustibile liquido il preriscaldamento è consentito:
a) nel serbatoio solo se realizzato mediante circolazione di fluidi (acqua, vapori, oli, ecc.);
b) lungo la tubazione di alimentazione e nel bruciatore solo se realizzato con dispositivo munito di regolazione termostatica e con esclusione di fiamma;
c) il dispositivo di preriscaldamento deve essere costruito con materiale non soggetto a corrosione e deve poter essere facilmente escluso in caso di necessità.
In ogni caso il combustibile liquido preriscaldato non deve raggiungere in nessun punto dell'impianto di alimentazione temperature prossime al punto di infiammabilità del combustibile usato.
TITOLO X - DISPOSITIVI DI ACCENSIONE E SICUREZZA
10.1 Per gli impianti termici di edifici civili, l'accensione del combustibile è consentita solo mediante dispositivi elettrici con esclusione di quelli funzionanti con fluido ausiliario (benzina, g.p.l., ecc.).
Gli eventuali dispositivi funzionanti a gas devono rispondere alle norme che regolano gli impianti a gas
10.2 Il bruciatore deve essere dotato di dispositivo, atto ad intercettare l'afflusso di combustibile.

TITOLO XI - CAMINI

11.1 Generalità
Ogni impianto termico, deve disporre di uno o più camini, ai quali non potrà essere collegato alcun altro impianto od installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi prodotti. L'afflusso dell'aria nei focolari e lo smaltimento dei fumi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.
E' ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino solo se situati nello stesso locale e a condizione che lo scarto di potenzialità tra i singoli focolari non superi il 20%. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di sezione pari ad una volta e mezzo quella del camino e dovranno essere dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio, asservita al sistema di avviamento del bruciatore.
E' consentita l'installazione di più camini affiancati, anche di sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato ottenuto per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente disposte, a servizio di un medesimo impianto.
11.2 Caratteristiche
I camini devono essere costruiti con strutture e materiali di classe 0 di reazione al fuoco, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi e al calore. Uguali requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi prefabbricati impiegati nella costruzione dei camini, sia singolarmente che nell'insieme.
La temperatura presunta della superficie esterna dei camini non deve rappresentare elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversati.
11.3 Canali da fumo
Le caratteristiche costruttive dei canali da fumo devono soddisfare gli stessi requisiti previsti al punto 11.2 per i camini.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

12.1 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo decreto attuativo D.P.R 6 dicembre 1991, n. 447.
L'interruttore generale nei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1 deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
12.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In prossimità degli apparecchi deve essere installato, in posizione segnalata facilmente raggiungibile, uno o più estintori, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, di capacità estinguente non inferiore a 21A - 89 BC. I mezzi di estinzione degli incendi, sia fissi che mobili, devono essere idonei alle lavorazioni materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.
I locali ove sono installati impianti termici con portata termica complessiva superiore a 1.500 kW devono essere protetti da un impianto di spegnimento automatico a schiuma con autonomia di scarica non inferiore a 10 minuti.
12.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore elettrico generale secondo quanto prescritto dal D.L. 14 agosto 1996. N° 493.
12.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.
Nei locali di cui al punto 4.2, 5.1, e 6.1 e' vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affinche', durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.


 





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