DECRETO
MINISTERIALE (bozza) - luglio 1998
Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
liquidi.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
VISTA la legge 27 dicembre 194 1, n. 15 70;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
VISTO l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
VISTO l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico;
VISTO il D.P.R 22 dicembre 1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione
della legge n.615/66;
VISTO il D.P.R 8 giugno 1982, n. 400 - Attuazione direttiva
75/716/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili
liquidi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
VISTA la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico
Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
VISTO l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale;
VISTO il D.P.R 21 aprile 1993, 246 - Regolamento di attuazione
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
VISTO il D.P.R 29 agosto 1993, n. 412 - Regolamento legge 10/91;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.L. 27 marzo 1995, n. 115 - Attuazione direttiva 92/59/CEE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
VISTO il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 - Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione.
VISTO il D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione
delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
relative alle macchine;
VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza
degli impianti;
VISTO il D.P.R. 6 dicembre 199 1, n. 447 - Regolamento legge
46/90;
RILEVATA la necessità di aggiornare le disposizioni di
sicurezza antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati
a combustibile liquido;
ESPLETATA la procedura di informazione prevista dalla legge
21 giugno 1986, n. 317;
DECRETA:
Art.
1 - (Campo di applicazione)
1
- Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
riguardanti la. progettazione; la costruzione e l'esercizio
dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto
corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti
disposizioni), alimentati combustibili liquidi ed individua
le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi
descritti nell'articolo 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e /o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale e gli inceneritori.
2 Piu' apparecchi termici alimentati a combustibile liquido,
di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale
o in locali, direttamente, comunicanti sono considerati come
facenti, parte di un unico impianto, di portata termica pari
alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
All'interno di una singola unità immobiliare adibita
ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica
complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata
termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di
cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i, radiatori individuali,
gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria,
anche se alimentati con combustibili diversi.
3 Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione
Art.
2 - (Disposizioni per gli impianti esistenti)
1.
- Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente
tale valore e' assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h
indicato nelle precedenti disposizioni), purche' approvati e
autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco , in base alla preesistente normativa, non è
richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica, purché non superiore al 20% di quella già
approvata od autorizzata e purché realizzata una sola
volta.
In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati
negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. (ex comma 4)
2 - Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto in possesso dell'autorizzazione prevista dalla
legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati alle presenti
disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, accesso,
aerazione ed altezza del locale caldaia per i quali può
essere applicata la preesistente normativa.
3 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché
realizzati in conformità alla preesistente normativa,
non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica tale, in ogni caso, da non comportare
il superamento di 116 kW.
Art.
3 - (Obiettivi)
Ai
fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti
di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo
da:
- evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile
liquido, spandimenti in locali diversi da quello di installazione
ed inquinamento del suolo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini
a quelli contenenti gli impianti.
Art. 4 - (Disposizioni tecniche)
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata
al presente decreto.
Art. 5 - (Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
di sicurezza)
1 - Gli apparecchi devono essere costruiti secondo la legislazione
vigente o le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia
della sicurezza.
Art. 6 - (Commercializzazione CE)
I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della
emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle
porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto
il requisito della resistenza al fuoco, nonché per i
prodotti per i quali è richiesto il requisito della reazione
al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con
i servizi della commissione CE, stabilite nei seguenti decreti
del Ministro dell'interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
Art 7 - Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in
materia dal Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, Il Ministro
ALLEGATO
I - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI
DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
TITOLO I - GENERALITÀ
1.1
TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Ai
fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il D.M.
30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore
e relativo/i bruciatore/i
b) camino: condotto verticale avente lo scopo di disperdere,
a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione
provenienti da un solo apparecchio;
d) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei
fumi dall'apparecchio ed il camino;
e) comignolo: dispositivo che, posto alla bocca del camino la
dispersione dei prodotti della combustione anche in presenza
di avverse condizioni atmosferiche;
f) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria
trattata e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti
c/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
g) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di
tubi rigidi e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti
fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;
h) combustibile liquido: combustibili liquidi derivati dal petrolio
(oli combustibili e gasoli) secondo le norme UNI vigenti o di
origine vegetale;
i) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato
al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in
una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti
dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso
dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;
l) impianto termico: complesso comprendente: il/i serbatoio/i,
le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi
e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche
in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente
separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni
anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito,
purché privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è
a quota non inferiore a quello del piano di riferimento (tavola
n. 1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del
piano di riferimento (tavole nn. 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori
terra né interrato (tavola n.3);
q) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento
di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento,
costituito da una unità monoblocco composta dal tubo
o dal circuito radiante la cui temperatura massima è
compresa tra 300° e 500°C, dall'eventuale riflettore
e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal
bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal
pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e
dagli accessori relativi;
r) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento prodotto
da un fluido vettore a temperatura variabile (100 - 300°C),
funzionante in depressione, circolante all'interno di un circuito
chiuso di condotte aerotermiche stagne rispetto all'ambiente
riscaldato, accoppiato ad unità termica composta da un
bruciatore, da un ventilatore aspiratore, da una camera di combustione,
dai dispositivi di sicurezza, da un quadro di controllo, dall'eventuale
riflettore e relative staffe di supporto.
s) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete
nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
t) portata termica - nominale: quantità di energia termica
assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, a cui
è regolato l'impianto all'atto del progetto espressa
in kilowatt (kW);
u) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile
liquido;
v) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle
condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio
per un tempo prestabilito.
1.2
LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli
apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito;
- in serre.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo
tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni
Nel caso in cui l'asse del bruciatore è ubicato a quota
superiore alla generatrice superiore del serbatoio non è
necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
Nel caso di alimentazione per gravità o a mezzo sifone,
o per circolazione forzata, la tubazione di adduzione del liquido
al bruciatore deve essere munita di dispositivo automatico di
intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto
durante il funzionamento del bruciatore
TITOLO
II - INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 DISPOSIZIONI COMUNI
Gli
apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per
tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti, dagli
agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.
E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete alla quale sono
eventualmente addossati gli apparecchi deve possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con
materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti
degli edifici, oppure - deve essere interposta una struttura
di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori
di almeno 0,5 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente
ed 1 m superiormente.
2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 Limitazioni per i generatori aria calda installati all'aperto.
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a
0,4 persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria
calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco
di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo
termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori al limite
inferiore del campo di infiammabilità non è permesso
il ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere
conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi radianti installati all'aperto
E' permessa l'installazione di moduli con la parte radiante
posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al
di fuori di questi, purche' la parete attraversata sia di classe
0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento radiante.
Per la parte installate all'interno si applica quanto disposto
al punto 4.6.
TITOLO
III - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I
locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali
di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare
i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione
richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi
al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO
IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO
O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO
a)
Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato
a quota inferiore a -10 m al di sotto del piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati,
con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta
non inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga non
meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture di
aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1
lettera b); è consentita la protezione delle aperture
di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia
a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica
complessiva non devono essere inferiori a quanto di seguito
riportato:
a) locali fuori terra: S > o = Q x 3;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano
di riferimento: S > o = Q x 4,5;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di
sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali
di cui al punto 4.2): S > o = Q x 6;
dove "Q" esprime la portata termica,. in kW, e "S"
la superficie, in cm2.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi
e le pareti verticali o orizzontali del locale, nonche' le distanze
fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria.
4.2
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE
DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA
CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I
locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici
4.2.1 Ubicazione
Il generatore termico puo' essere installato in un qualsiasi
vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato ad esso esclusivamente
destinato.
4.2.2 Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad
altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere
realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel
caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore
a 116 kW e' ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a
R 60 e REI 60.
Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo
punto 4.2.4, l'altezza del locale di installazione deve rispettare
le seguenti misure minime, in funzione della portata termica
complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2,00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;
- superiore a 580 kW: 2,90 m."
Qualora la generatrice superiore del/i serbatoio/i si trovi
a quota superiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia
del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al
pavimento. Inoltre il pavimento ed una fascia di almeno 0,20
m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi impermeabili
al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare
un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale
del combustibile.
4.2.3 Aperture di aerazione
Il locale caldaia, ai fini della sicurezza, deve una o piu'
aperture dirette su spazio e cielo libero, aventi sezione complessiva
netta non inferiore a S > o = Q x 3 ("S" esprime
la superficie, in cm2 e "Q" la portata termica, in
kW).
La superficie di aerazione non deve essere in ogni caso inferiore
a 3.000 cm2, ciascuna apertura non deve avere superficie netta
inferiore a 100 cm2.
4.2.4 Disposizione ne degli, impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio
dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni
dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici
a servizio dell'apparecchio. E' consentita l'installazione,
a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
E' consentito che più apparecchi termici a pavimento
o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione,
siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione
che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente
raggiungibili.
4.2.5 Accesso
L'accesso dall'esterno può avvenire da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9
m.
L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno
avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
- resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie in pianta netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio
scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine.
Nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra
specificato e' consentito l'utilizzo di un condotto in materiale
incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al
di sopra della copertura dell'edificio.
L'accesso dei locali ubicati all'interno del volume di fabbricati
destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme,
attivita' comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a
54 m) dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone per m2 deve avvenire solo dall'esterno
o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a
0,9 m
4.2.5.1 Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- avere altezza minima 2 m e larghezza minima 0,8 m;
- essere munite di dispositivo di autochiusura.
Ed inoltre:
Per impianti con portata termica complessiva superiore a 116
kW:
- essere apribili verso l'esterno;
- possedere caratteristiche e di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60.
Per impianti con portata termica complessiva non superiore a
116 kW:
- il senso di apertura delle porte non è vincolato;
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 30.
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non è
richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché
siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 Limitazioni per l'installazione a quota fino a -10 m al
di sotto del piano di riferimento
Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati
su una o più intercapedini antincendio, di cui quella
di passaggio di larghezza non inferiore a 0,9 m, attestate su
spazio scoperto, non comunicanti con altri locali e ad uso esclusivo
del locale destinato agli apparecchi.
4.3
LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI
ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali a essi esclusivamente
destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive,
fino a 116 kW, sono consentite caratteristiche R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8
m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività
stessa, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura
anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad
un sistema di rivelazione incendi.
4.4
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
I
locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3,
devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica
complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI
60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco;
- dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno
0,8 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche
superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo
di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché
asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
E' consentiti la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno
anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico
spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire
esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5 lettera b), indipendentemente dalla
portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione
di pasti
L'installazione di apparecchi di cottura è consentita,
negli stessi locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace
sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.:
cappa aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti
in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri
per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali
condense,
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività
servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo
di autochiusura;
d) Il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite,
tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone
presenti in caso di emergenza.
4.5.
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO
DIRETTO
4.5.1
Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti
al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con
gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche,
che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori al limite
inferiore del campo di infiammabilita' o esplosivita', non e'
permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che
consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio;
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività
E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino
la formazione di gas, vapori o polveri in concentrazioni superiori
al limite inferiore del campo di infiammabilita' o esplosivita'.
Nei locali ove e' gia' consentito l'utilizzo di fiamme libere,
e' ammessa l'installazione all'interno di generatori di aria
calda ed e' consentito il ricircolo dell'aria.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi
devono possedere caratteristiche almeno REI 30 e classe 0 di
reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di resistenza
e di reazione al fuoco, devono essere rispettate le seguenti
distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta
una struttura di schermo di caratteristiche non inferiori a
REI 120 e di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della. proiezione
retta dell'apparecchio
Qualora le pareti e i solai, attraversati dalle condotte di
scarico dei prodotti della combustione, siano di materiale combustibile,
dovranno essere adeguatamente protette al fine di evitare inneschi
di incendi.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria
calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali
materiali combustibili in deposito, deve essere, in ogni caso,
non inferiore a 1,5 m.
Qualora apparecchi siano installati a pavimento od ad una altezza
inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione
metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno
0,6 m e comunque posta in modo da consentire le operazioni di
manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco non superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0 di
reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni
delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non
siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in
cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio
di esplosione e/o incendio.
L'attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia
essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono
hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del
locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti
antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento,
almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella
della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente
da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di più di un compartimento
antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80°C, posti in corrispondenza
delle serrande stesse, negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.6.
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI
E'
vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2,
locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di vapori e/o polveri in concentrazioni superiori al limite
inferiore del campo di infiammabilità o esplosività.
4.6.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi
devono possedere caratteristiche almeno REI 30 e classe 0 di
reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità
o di resistenza al fuoco, l'installazione deve avvenire nel
rispetto delle seguenti distanze:
- 0,6 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 0,2 m tra l'involucro dell'apparecchio e il soffitto.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito, deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie
dei materiali stoccati ai fini dello sviluppo di eventuali incendi
e/o alterazioni o reazioni chimiche.
La distanza trae la superficie esterna del modulo ed il piano
calpestabile non deve essere inferiore a 4 m.
4.7
INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI. ALL'INTERNO DI ALLEVAMENTI
Per
l'installazione di moduli a tubi radianti all'interno di allevamenti
vale quanto indicato al punto 4.6.2 ad esclusione della distanza
tra il piano calpestabile ed il modulo radiante che deve essere
non inferiore a 1,5 m.
4.8
LOCALE DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI
(potranno
essere apportate modifiche per rendere il punto in questione
omogeneo con quanto verrà emanato per gli impianti alimentati
a gas)
I nastri radianti possono essere installati esclusivamente in
ambienti di grande volumetria, nei quali sia garantito un ricambio
naturale di aria non inferiore a 0,5 ricambi/ora, ad altezza
minima di 4 metri misurata dal piano di calpestio al filo inferiore
della linea radiante.
Fatte salve le specifiche regole tecniche delle attività
ove si intenda installare i nastri radianti, è inoltre
vietata l'installazione degli stessi all'interno di locali di
pubblico spettacolo, in locali soggetti ad affollamento superiore
o uguale a 0,1 persone/m2, in locali in cui le lavorazioni o
le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da
riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili
di dare luogo ad incendi e/o esplosioni e in locali interrati
e seminterrati.
4.8.1 Caratteristiche e dei locali
Le sono addossate le unità termiche dei nastri radianti
devono essere non combustibili e comunque di resistenza al fuoco
adeguata alla classe dell'edificio o alle prescrizioni della
regola tecnica che norma l'attivita' riscaldata. Se la distanza
tra l'involucro della unità termica è inferiore
a 0,6 m dalle pareti e a 1,0 m dal soffitto, queste strutture
devono essere almeno R/REI 30 o, in alternativa, essere protette
con interposizione di elementi di resistenza al fuoco non inferiore
a REI 120 fino a 2 m dalla proiezione retta della stessa unita'
termica.
Analoga protezione dovrà essere adottata per le condotte
aerotermiche in presenza di strutture o pareti combustibili;
comunque le stesse condotte devono essere installate a non meno
di 0,20 m dalla struttura e dalle pareti del locale e sempre
in modo tale che la temperatura delle stesse non superi i 50°C.
4.8.2. Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie stessa del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose di detti materiali
ed in ogni caso non inferiore a 2 m.
4.8.3. Aperture di aerazione
Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei locali,
si dovra' prevedere una superficie di aerazione permanente pari
ad almeno quanto indicato al punto 4.1.2.
TITOLO
V - SERRE
5.1 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.
Per l'installazione all'interno di serre di moduli a tubi radianti
vale quanto indicato al punto 4.6.2 ad esclusione della distanza
tra il piano calpestabile ed il modulo radiante che e' senza
limitazione.
E' consentito l'uso di condotte aerotermiche realizzate con
materiale avente classe di reazione al fuoco diverso dallo "0"
a condizione che la temperatura dell'aria di mandata mantenga
la resistenza meccanica delle condotte entro i limiti di sicurezza.
TITOLO
VI - DEPOSITO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO
6.1
UBICAZIONE
Il deposito di combustibile liquido, costituito da uno o piu'
serbatoi, puo' essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio
nel quale e' installato l'impianto termico o all'interno di
serre.
Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono
essere interrati sotto cortile, giardino, strada oppure installati
in vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi
possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati
in vista, in locali aventi caratteristiche di cui al punto 4.1.1.
In ogni caso la posa dei serbatoi, sia fuori terra che interrati,
deve avvenire nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in
materia.
6.2 CAPACITA'
La capacita' di ciascun serbatoio deve essere inferiore a 25
m3.
In relazione all'ubicazione del deposito possono essere installati
uno o piu' serbatoi, purche' siano rispettate le seguenti limitazioni:
a) capacita' complessiva non superiore a 100 m3, per serbatoi
ubicati all'esterno del fabbricato;
b) capacita' complessiva non superiore a 50 m3, per serbatoi
interrati all'interno del fabbricato;
c) capacita' complessiva non superiore a 25 m3, per serbatoi
installati in vista all'interno del fabbricato
Per depositi di capacita' superiore e per quelli costituiti
da serbatoi installati all'aperto, si applica la legislazione
vigente in materia di depositi di combustibile liquido.
6.3 Caratteristiche
A) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI INTERRATI:
i serbatoi devono essere dimensionati e posizionati in modo
tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o
fissi gravanti sul piano di calpestio.
B1) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI A VISTA:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite
selle di analoga resistenza al fuoco, posizionati ad una distanza
reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali
del locale tale da garantire una corretta manutenzione ed ispezione.
La porta di accesso deve avere in ogni caso, la soglia interna
sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento
impermeabile, di volume uguale alla capacita' dei serbatoi.
Non deve esistere alcuna comunicazione tra il locale del deposito
ed altri ambienti.
B2) DEPOSITO ALL'ESTERNO CON SERBATOI A VISTA ALL'APERTO:
i serbatoi devono essere dotati di bacino di contenimento impermeabile
realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo
allo scopo, avente capacità pari ad un quarto della capacità
complessiva dei serbatoi
C) DEPOSITO ALL'INTERNO CON SERBATOI INTERRATI
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI 90.
D) DEPOSITO ALL'INTERNO CON SERBATOIO A VISTA
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120 su apposite
selle di analoga resistenza al fuoco, posizionati ad una distanza
reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali
del locale, tale da garantire una corretta manutenzione ed ispezione.
La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna
sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento
impermeabile, di volume uguale alla capacità complessiva
dei serbatoi.
E) DEPOSITO ALL'INTERNO DI SERRE
i depositi di combustibile liquido possono essere ubicati all'interno
di serre secondo le seguenti modalità:
- in serbatoi interrati, dimensionati e posizionati in modo
tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o
fissi gravanti sul piano di calpestio;
- in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
- in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso
e qualora le serre siano realizzate in materiale combustibile
devono osservarsi le seguenti distanze minime:
- 0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
- 1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della
serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta
una struttura di schermo di caratteristiche non inferiori a
REI 120 e di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione
retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore
deve essere non inferiore a 5 m.
Deve essere inoltre previsto un bacino di contenimento di capacità
non inferiore ad un quarto del volume dei relativi serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre valgono le prescrizioni
di cui ai punti A), B1) e B2).
6.4 Accesso e comunicazioni
L'accesso al locale deposito serbatoi in vista, deve avvenire
esclusivamente e direttamente da spazio a cielo libero.
L'accesso al locale deposito, ubicato all'interno con serbatoi
interrati oppure in vista, puo' avvenire da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9
m;
- filtro a prova di fumo ad uso esclusivo.
I locali adibiti a deposito di combustibile liquido possono
comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste
di dispositivo di autochiusura.
Non è consentito che il locale adibito a deposito abbia
aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro
uso.
6.5 Aperture di aerazione
Il locale deposito deve essere dotato di una o più aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui
al punto 4.1.1 b); è consentita la protezione delle aperture
di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia
a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione
prevista.
Le superfici libere minime non possono essere inferiori ad 1/30
della superficie in pianta del locale.
6.6 Porte
Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di
2 m, larghezza minima 0,8 m, essere apribili verso l'esterno
ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non è
richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché
siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi
I serbatoi per combustibile liquido devono essere costruiti
con materiali approvati dal Ministero dell'interno, alla cui
approvazione sono altresì soggette la forma e le caratteristiche
costruttive dei serbatoi stessi, secondo la legislazione vigente
in materia. In ogni caso essi devono essere ermeticamente chiusi
in modo da risultare a tenuta stagna sotto una pressione di
prova non inferiore a 100 kPa per 24 ore.
L'esito favorevole di tale prova deve essere documentato dal
costruttore del serbatoio.
I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione
e devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente
l'estremità libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino
interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque
ubicato, in modo da evitare che il combustibile, in caso di
spargimento, invada locali sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla
metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore
a 25 mm e sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza
non inferiore a 2,5 m dal piano del praticabile esterno ed a
distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte;
l'estremità del tubo deve essere protetta con dispositivo
arrestafiamma;
c) dispositivo atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso
del combustibile allorquando si raggiunge il 90% della capacità
geometrica del serbatoio.
TITOLO
VII - SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL BRUCIATORE
7.1
L'alimentazione dell'apparecchio può avvenire per aspirazione,
per gravità o per circolazione forzata.
Nel caso di alimentazione per gravità o a mezzo sifone,
o per circolazione forzata, la tubazione di adduzione del liquido
all'apparecchio deve essere munita di dispositivo automatico
di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile
soltanto durante il funzionamento del bruciatore. Tale dispositivo
deve presentare caratteristiche di idoneità in funzione
della pressione a monte del dispositivo stesso.
7.2 La tubazione di alimentazione del combustibile deve sempre
essere provvista di un organo di intercettazione a chiusura
rapida e comandabile a distanza dall'esterno del locale serbatoio
e del locale ove è installato l'apparecchio, quando presente.
7.3 Almeno uno dei dispositivi d'intercettazione di cui ai punti
7.1 e 7.2 deve essere ubicato all'esterno del locale ove è
installato l'apparecchio.
7.4 Nel caso di alimentazione per gravità, direttamente
o a mezzo sifone, la tubazione di ritorno deve essere munita
di valvola di ritegno.
TITOLO VIII - TUBAZIONI
8.1 Caratteristiche
Le tubazioni devono essere rigide, solidamente fissate ed inalterabili
dai liquidi combustibili. E' consentito che il collegamento
della tubazione di alimentazione con il bruciatore sia realizzato
con tubo flessibile purché questo presenti i requisiti
seguenti:
a) essere protetto con idoneo rivestimento di materiale incombustibile;
b) risultare a perfetta tenuta sotto una pressione di prova
pari ad almeno 1,5 volte quella di esercizio e comunque non
inferiore a 400 kPa.
c) essere completamente in vista, avere sviluppo il più
breve possibile ed essere inalterabile all'azione dei liquidi
combustibili.
TITOLO
IX - DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI
9.1
Nell'impianto termico alimentato a combustibile liquido il preriscaldamento
è consentito:
a) nel serbatoio solo se realizzato mediante circolazione di
fluidi (acqua, vapori, oli, ecc.);
b) lungo la tubazione di alimentazione e nel bruciatore solo
se realizzato con dispositivo munito di regolazione termostatica
e con esclusione di fiamma;
c) il dispositivo di preriscaldamento deve essere costruito
con materiale non soggetto a corrosione e deve poter essere
facilmente escluso in caso di necessità.
In ogni caso il combustibile liquido preriscaldato non deve
raggiungere in nessun punto dell'impianto di alimentazione temperature
prossime al punto di infiammabilità del combustibile
usato.
TITOLO X - DISPOSITIVI DI ACCENSIONE E SICUREZZA
10.1 Per gli impianti termici di edifici civili, l'accensione
del combustibile è consentita solo mediante dispositivi
elettrici con esclusione di quelli funzionanti con fluido ausiliario
(benzina, g.p.l., ecc.).
Gli eventuali dispositivi funzionanti a gas devono rispondere
alle norme che regolano gli impianti a gas
10.2 Il bruciatore deve essere dotato di dispositivo, atto ad
intercettare l'afflusso di combustibile.
TITOLO
XI - CAMINI
11.1
Generalità
Ogni impianto termico, deve disporre di uno o più camini,
ai quali non potrà essere collegato alcun altro impianto
od installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento
dei fumi prodotti. L'afflusso dell'aria nei focolari e lo smaltimento
dei fumi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini
o da mezzi meccanici.
E' ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino
solo se situati nello stesso locale e a condizione che lo scarto
di potenzialità tra i singoli focolari non superi il
20%. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore
di sezione pari ad una volta e mezzo quella del camino e dovranno
essere dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione
distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio, asservita
al sistema di avviamento del bruciatore.
E' consentita l'installazione di più camini affiancati,
anche di sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato
ottenuto per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente
disposte, a servizio di un medesimo impianto.
11.2 Caratteristiche
I camini devono essere costruiti con strutture e materiali di
classe 0 di reazione al fuoco, impermeabili ai gas, resistenti
ai fumi e al calore. Uguali requisiti devono essere posseduti
da eventuali elementi prefabbricati impiegati nella costruzione
dei camini, sia singolarmente che nell'insieme.
La temperatura presunta della superficie esterna dei camini
non deve rappresentare elemento di pericolo per gli ambienti
e le strutture attraversati.
11.3 Canali da fumo
Le caratteristiche costruttive dei canali da fumo devono soddisfare
gli stessi requisiti previsti al punto 11.2 per i camini.
TITOLO
XIII - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
12.1
IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità
alla legge 1 marzo 1968, n. 186, e tale conformità deve
essere attestata secondo le procedure previste dalla legge 5
marzo 1990, n. 46, e relativo decreto attuativo D.P.R 6 dicembre
1991, n. 447.
L'interruttore generale nei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1
deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione
segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato
lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente
raggiungibile e segnalata.
12.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In prossimità degli apparecchi deve essere installato,
in posizione segnalata facilmente raggiungibile, uno o più
estintori, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, di
capacità estinguente non inferiore a 21A - 89 BC. I mezzi
di estinzione degli incendi, sia fissi che mobili, devono essere
idonei alle lavorazioni materiali in deposito nei locali ove
questi sono consentiti.
I locali ove sono installati impianti termici con portata termica
complessiva superiore a 1.500 kW devono essere protetti da un
impianto di spegnimento automatico a schiuma con autonomia di
scarica non inferiore a 10 minuti.
12.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui
divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione
della valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore
elettrico generale secondo quanto prescritto dal D.L. 14 agosto
1996. N° 493.
12.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26
agosto 1993 n. 412.
Nei locali di cui al punto 4.2, 5.1, e 6.1 e' vietato depositare
ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non
attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni
affinche', durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso
di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.
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