Internet: l'e-mail diventa "Posta elettronica certificata"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata allo scopo di dare valore giuridico, e quindi di rendere opponibile a terzi, la trasmissione dei messaggi informatici. Il decreto è costituito da 16 articoli che disciplinano, da un lato, l'aspetto probatorio relativo all'invio e alla ricezione dei documenti informatici e, dall'altro, il ruolo e i compiti dei gestori del servizio di posta certificata.

                                                COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di DPR, elaborato dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie,
che riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica

 

La posta elettronica può diventare "posta certificata", come una normale raccomandata con avviso di ricevimento, così che l'invio e la ricezione di documenti con strumenti informatici (e-mail) avrà valore legale. Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Lucio Stanca, ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, e Luigi Mazzella, ministro per la Funzione Pubblica, ha infatti approvato uno schema di Dpr che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra cittadini. Essa sarà resa disponibile dai gestori di posta elettronica come un ulteriore servizio.

"Il provvedimento è un atto di modernità", ha detto Stanca. "La posta elettronica sta diventando sempre di più strumento quotidiano di comunicazione. La disposizione approvata oggi introduce la posta elettronica certificata dando maggior certezza della spedizione e ricezione del messaggio elettronico rafforzando, quindi, la validità giuridica della stessa comunicazione telematica, come del resto già avviene con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento rispetto alla lettera con affrancatura ordinaria. Con questo decreto abbiamo posto le condizioni per una ulteriore maggiore diffusione di questo moderno strumento di comunicazione nel Paese. Ad esempio, anche nella stessa Pubblica amministrazione la posta elettronica sta avendo un sempre più ampio utilizzo: i messaggi elettronici scambiati fra amministrazioni e fra queste e l'esterno nel 2003 sono stati oltre 31 milioni, rispetto ai 14,6 milioni del 2002 ". Il ministro Stanca ha posto in evidenza "le rilevanti conseguenze non solo in termini di velocità e di efficienza, ma anche di risparmi. Ad esempio, ogni lettera che la Pubblica Amministrazione invia con i sistemi tradizionali comporta un costo stimato in almeno 20 €, contro i circa 2 € di una e-mail. Il Ministero degli Esteri con il passaggio dai tradizionali telegrammi (e la loro conservazione su carta) all'e-mail ha diminuito di oltre 17 tonn. la carta".

Da parte sua il Ministro per la Funzione Pubblica, Luigi Mazzella, ha affermato che "il premio ricevuto all'ONU come migliore amministrazione europea per le innovazioni apportate al nostro apparato burocratico non la considero una meta ma uno stimolo a raggiungere altre tappe. In questo quadro il provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri rappresenta un punto di grande significato per il quale non posso che esprimere la più piena soddisfazione". Il decreto pone in rilievo i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione. "Certificare" queste due fasi significa che il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione della data e dell'orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio.

Il decreto stabilisce inoltre che, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per ventiquattro mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.

Viene anche istituito un elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), al quale sono assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti.

La Pubblica Amministrazione centrale già dispone di un servizio di posta elettronica certificata, mentre per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni locali ben 50 progetti (dei 134 ammessi al cofinanziamento del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie per i progetti di e-Government per gli Enti Locali) prevedono la realizzazione di servizi di posta certificata. Sono oltre una ventina le società tecnologicamente pronte che hanno già richiesto di essere inserite nell'elenco dei gestori.

 

 

Roma, 25 marzo 2004

IL D. P. R.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ESAME PRELIMINARE

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO – Lo schema di regolamento è stato adottato dal Governo sulla base di una serie di disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000 concernenti il documento informatico e le modalità della sua trasmissione.

Il provvedimento, oggetto dello schema di decreto, disciplina l’utilizzo della posta elettronica certificata allo scopo precipuo di dotare di valore giuridico, e quindi di rendere opponibile a terzi, la trasmissione dei messaggi informatici.

Lo schema regolamentare è costituito da 16 articoli che disciplinano, da una parte, l’aspetto probatorio relativo all’invio e alla ricezione dei documenti informatici e, dall’altra, il ruolo dei gestori che possono svolgere il servizio di posta certificata.

Sotto il primo profilo rilevano le seguenti disposizioni:

1) il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso;

2) il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile sul proprio pc all’indirizzo di posta da questi dichiarato; a tal fine, in mancanza di un “domicilio elettronico”, il singolo cittadino deve espressamente acconsentire all’invio di messaggi attraverso la posta elettronica certificata da parte del mittente per ciascun procedimento o per ciascun rapporto instaurato con una pubblica amministrazione o con un altro privato 3) sia le ricevute dei messaggi sia le buste che contengono la posta certificata sono firmati elettronicamente al fine di verificare la provenienza, l’integrità e l’autenticità del documento.

Sotto il secondo profilo, il provvedimento in parola attribuisce ai gestori del servizio (pubblici o privati), iscritti in un apposito albo, i seguenti compiti:

1) rilascio al mittente della ricevuta di spedizione alla quale può eventualmente essere allegata la copia completa del testo del messaggio consegnato;

2) rilascio al mittente della ricevuta di avvenuta consegna (ovvero di mancata consegna) con l’indicazione dell’ora esatta in cui il messaggio è pervenuto all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dalla sua lettura;

3) conservazione per un periodo di almeno 30 mesi in un apposito registro informatico della traccia delle operazioni svolte; tale traccia costituisce oggetto di prova in caso di smarrimento delle ricevute da parte del mittente.

Si rileva, infine, che la disciplina della posta certificata, contenuta nello schema di regolamento in parola non si applica all’utilizzo della posta certificata nel processo civile, penale, amministrativo, tributario e in quello dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.


Consiglio dei Ministri: 25/03/2004
Proponenti: Funzione Pubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell'Ufficio Stampa
del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie