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Cittadinanza
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La Cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero.
Possono richiedere la Cittadinanza italiana ai sensi della Legge 91 del 1992 i seguenti soggetti:

Stranieri residenti legalmente in Italia da almeno 10 anni;

Apolidi residenti legalmente in Italia da almeno 5 anni con l'obbligo di fare il servizio militare;

Stranieri con lo status di Rifugiati Politici residenti legalmente in Italia da almeno 5 anni;

Stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni a partire dalla data dell'adozione;

Cittadini UE residenti legalmente in Italia da almeno 4 anni;

Stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello stato italiano, per almeno 5 anni, anche all'estero;

Stranieri residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni il cui padre o madre o gli ascendenti in linea diretta di secondo grado (esempio: i nonni) sono ex cittadini italiani per nascita (devono prestare il servizio militare);

Cittadini UE, extracomunitari, apolidi o rifugiati politici coniugati con cittadini italiani e residenti legalmente in Italia da almeno 6 mesi o sposati da almeno 3 anni se risiedono all'estero;

Stranieri, all'età di 18 anni, nati in Italia da genitori stranieri anche se privi del Permesso di Soggiorno, che possono provare di aver risieduto sul territorio italiano ininterrottamente fino a 18 anni;

I figli minorenni conviventi con chi acquista o riacquista la cittadinanza, acquistano la Cittadinanza italiana.

Dove si richiede la Cittadinanza?
Rivolgersi alla Prefettura di competenza.

 

Certificato di Cittadinanza Italiana

E' un certificato che serve per dimostrare la Cittadinanza Italiana. Viene rilasciato a vista, ed è sostituibile con una autocertificazione.

Dove si richiede?
Rivolgersi al Comune/Circoscrizione di appartenenza.

Cosa occorre?

Compilare e firmare il modulo predisposto fornito dal Comune/Circoscrizione;

Documento di riconoscimento valido;

Atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata;

Certificato storico di residenza (triennale, quadriennale,quinquennale o decennale a seconda dei casi) in bollo (£20.000 - Circoscrizione o Comune);

Certificato di stato di famiglia in bollo (£20.000 - Circoscrizione o Comune);

Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza relativa ai precedenti penali (Ambasciata o Consolato);

Certificato generale del casellario giudiziale in bollo (£ 20.000 - in Tribunale);

Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente (con marche giudiziarie - in Tribunale);

Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell' istante (con marche giudiziarie - in Tribunale);

Copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità in bollo (£20.000 - in Questura);

Dichiarazione in bollo (£20.000), nella quale deve essere specificato il lavoro svolto e l'ammontare del reddito annuo per gli ultimi tre anni - copia autenticata del modello Unico o 101;

Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico - consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine;

Copia del passaporto autenticata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha rilasciato.

Il Certificato viene rilasciato a vista ed ha la validità di 3 mesi.

 

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Aggiornato il: 08 ottobre 2002