PROGETTO DI LEGGE - N. 4561
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 4561
d'iniziativa dei deputati
MALAVENDA, CENTO
Norme per la tutela della salute dagli effetti derivanti da radiazioni elettromagnetiche
Presentata il 13 febbraio 1998
Onorevoli Colleghi! - Si presenta una
proposta di legge per limitare i danni alla salute della popolazione derivanti
dall'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse da elettrodotti, stazioni di
base per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, impianti per emittenza
radiotelevisiva, radar, elettrodomestici funzionanti nell'intervallo di frequenza
compreso tra 0 e 300 GHz.
L'attuale normativa vigente in materia è
basata sulla prevenzione del danno derivante dagli effetti termici macroscopici,
cosiddetti "effetti a breve termine", mentre la ricerca scientifica negli ultimi
anni ha accumulato sempre maggiori risultati che fanno ritenere assai credibile per la
popolazione esposta per lunghi periodi di tempo a piccole dosi di radiazione
elettromagnetica effetti assai gravi per la salute, cancerogeni (in specie leucemia
infantile) e neurodegenerativi (morbi di Alzheimer e di Parkinson,
depressioni).
Da numerosi studi emerge una probabilità
di danno cancerogeno e neurodegenerativo, ma anche una non evidenza di un valore soglia al
di sotto del quale non si hanno questi effetti: in queste situazioni vanno applicati il
principio di cautela sostenuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed il
principio della precauzione sancito dall'articolo 130 R del trattato istitutivo
dell'Unione europea, ambedue ripresi dal Parlamento europeo nella Risoluzione sulla lotta
contro gli inconvenienti provocati dalle radiazioni non ionizzanti del 5 maggio 1994, n.
A3-0238/94, e dalla Camera dei deputati nella risoluzione in Commissione ambiente del 10
ottobre 1995, in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, e quindi
determinare un primo valore limite per l'esposizione della popolazione alla radiazione
elettromagnetica che diminuisca ragionevolmente i rischi e i danni.
I limiti di esposizione cronica ai campi
elettromagnetici per la popolazione indicati nell'articolo 2 della presente proposta di
legge sono stati proposti dall'Associazione per la tutela dell'ambiente, della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio (SAMBA) e dal Coordinamento
nazionale dei comitati per la tutela dai campi elettromagnetici (CONACEM) e sono valori di
un ordine di grandezza inferiori a quelli per cui nella ricerca scientifica si sono
rilevate correlazioni positive tra esposizione ed effetti cancerogeni, soprattutto
leucemici: in questa situazione di non conoscenza di valori soglia al di sotto dei quali
il rischio si riduce drasticamente, l'abbattimento di un ordine di grandezza dei valori di
rischio accertati è una prassi usuale in tossicologia e quindi il limite proposto è un
opportuno compromesso tra l'esigenza primaria di diminuire comunque il rischio sanitario
ed il costo per la collettività di imporre limiti più severi alla produzione
tecnologica.
PROGETTO DI LEGGE - N. 4561
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica italiana, in attuazione
degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, conformemente all'articolo 130 R del
Trattato istitutivo dell'Unione europea del 7 febbraio 1992, ratificato ai sensi della
legge 3 novembre 1992, n. 454, e alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), al fine di tutelare la salute della popolazione e proteggere l'intero ecosistema
dalle radiazioni elettromagnetiche emesse da elettrodotti, stazioni di base per telefonia
cellulare e telecomunicazione satellitare, impianti per emittenza radiotelevisiva, radar
ed elettrodomestici, con la presente legge disciplina gli insediamenti, l'utilizzazione,
la manutenzione ed il risanamento di impianti e di apparecchiature funzionanti
nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 e 300 gigahertz (GHz).
Art. 2.
(Limiti massimi di esposizione).
1. I limiti di esposizione alle radiazioni
elettromagnetiche sono espressi nei termini delle seguenti grandezze fisiche:
a)
valore efficace dell'intensità di campo elettrico misurato in Volt/metro (V/m);
b)
valore efficace dell'intensità del campo magnetico misurato in Ampere/metro (A/m);
c)
valore efficace dell'intensità dell'induzione magnetica misurata in Tesla (T).
2. Il valore del limite massimo di
esposizione in bassa frequenza, >0, <10 KiloHz, della popolazione e dei lavoratori
ai campi elettromagnetici, è fissato in:
a) 5
V/m e 20 nanoT, per periodi uguali o superiori ad un'ora al giorno;
b)
5000 V/m e 100 micro T, per periodi inferiori a quelli di cui alla lettera a);
3. Il valore del limite massimo di
esposizione in alta frequenza G10 KiloHz, H300 GHz, ai campi elettromagnetici è fissato
in:
a)
0,2 V/m e 0,5 milliAmpere/m, per periodi uguali o superiori ad un'ora al giorno;
b)
20 V/m e 50 milliAmpere/m, per periodi inferiori a quelli di cui alla lettera a).
4. Gli impianti, le apparecchiature e gli
elettrodomestici devono essere omologati in modo da rispettare i limiti massimi in bassa e
alta frequenza indicati dal presente articolo.
Art. 3.
(Distanza di rispetto dagli impianti).
1. La distanza minima delle stazioni
elettriche e dei conduttori nudi delle abitazioni civili e da altre attività deve essere
pari a 0,5 metri per ogni 1000 Volt di tensione dell'impianto secondo le seguenti
modalità:
a)
linee, stazioni: 1000 KV > 500 metri;
b)
linee, stazioni: 380 KV > 190 metri;
c)
linee, stazioni: 220 KV > 110 metri;
d)
linee, stazioni: 132 KV > 66 metri;
e)
linee, stazioni: 60 KV > 30 metri.
2. La distanza minima degli impianti
radiotelevisivi, telefonici, per telecomunicazione e radar da abitazioni civili e
da altre attività deve essere:
a) G
50 metri, per potenza equivalente irradiata inferiore a 350 Watt;
b) G
1000 metri, per potenza equivalente irradiata pari o superiore a 350 Watt;
3. La potenza equivalente irradiata dagli
impianti di cui ai commi 1 e 2 è misurata nella direzione di irradiazione.
Art. 4.
(Disposizioni per la tutela della popolazione).
1. Ogni azienda che esercisce, svolge
l'attività di manutenzione, utilizza impianti e apparecchiature che generano radiazioni
elettromagnetiche deve fornire completa informazione sui rischi specifici ai lavoratori e
alle loro organizzazioni sindacali e renderla pubblica tramite affissione all'interno dei
luoghi di lavoro.
2. E' prevista una sorveglianza medica
periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.
3. I dati sanitari, raccolti in regime di
sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Le aziende di cui al comma 1 devono
fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno
riscontrato.
5. Con decreto del Ministro della sanità,
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato
il regime di sorveglianza medica.
6. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge qualunque azienda che detiene, attiva o modifica una apparecchiatura che
genera campi elettromagnetici deve darne comunicazione all'azienda sanitaria locale
competente per territorio entro sessanta giorni.
7. Ogni prodotto industriale alimentato
elettricamente, sia esso di uso domestico o lavorativo, deve essere sottoposto ad
omologazione di sicurezza secondo le direttive europee vigenti, ai sensi dell'articolo 23
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e munito di un marchio e di una etichetta nonché di
una scheda illustrativa che ne illustra l'eventuale pericolo per la salute nonché le
modalità di impiego, quali la distanza minima ed il tempo di permanenza massima di
operabilità da parte umana, al fine di informare la cittadinanza e ridurre l'eventuale
esposizione dovuta al suo uso e funzionamento.
8. E' vietato l'uso dei telefoni
portatili:
a)
negli ospedali;
b)
nei mezzi di trasporto ad uso pubblico, quali aerei, navi, treni, bus, tram, metropolitane
e funivie;
c)
negli uffici pubblici, nelle aule universitarie e delle scuole di ogni ordine e grado;
d)
nei supermercati, nei centri commerciali, nelle discoteche, nelle giostre, nei cinema e
nei teatri.
Art. 5.
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni
culturali).
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali,
nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, non sono ammessi
elettrodotti aerei.
2. Gli elettrodotti, le emittenti
radiotelevisive e i ripetitori per telefonia cellulare esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, sono soggetti alle azioni di
risanamento ambientale di cui all'articolo 7.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli
elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e devono essere altresì previste, anche
per le installazioni delle emittenti radiotelevisive e dei ripetitori per telefonia
cellulare, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai
valori paesaggistici e ambientali tutelati. Nelle zone archeologiche la posa dei cavi di
cui al presente comma avviene sotto la direzione delle competenti sovrintendenze che
possono disporre ulteriori misure di salvaguardia e di tutela.
4. Tutti gli elettrodotti di tensione
superiore a 20.000 Volt sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA).
5. Per gli elettrodotti di tensione uguale
o inferiore a 20.000 Volt la procedura di valutazione di impatto ambientale è di
competenza regionale.
Art. 6.
(Monitoraggio e informazioni della popolazione).
1. Il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, predispone e avvia, entro sei mesi della data di entrata in
vigore della presente legge, un piano per la campagna di monitoraggio della popolazione.
Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali sulle
popolazioni e sui lavoratori è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per le
materie di specifica competenza, come definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. I
citati Istituti si collegano con le divisioni e i servizi di epidemiologia degli istituti
di ricerca presenti sul territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate.
2. Ogni anno gli Istituti di cui al comma
1 presentano ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i risultati delle
indagini, ovvero con il loro stato di avanzamento, rendendolo pubblico.
3. Le procedure per la partecipazione dei
lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di ricerca epidemiologica e per la
formulazione del loro assenso sono regolamentate ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
4. In particolare, le indagini
epidemiologiche sono svolte in collaborazione con:
a)
le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori professionalmente esposti a radiazioni non
ionizzanti;
b) le
popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio entro una distanza di
500 metri a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su
tutto il territorio nazionale;
c)
le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio entro una distanza di
15000 metri da emittenti radiotelevisive, o per telefonia cellulare e satellitare, o da radar.
5. E' istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali.
6. Il fondo di cui al comma 5 è
alimentato dalle società di distribuzione elettrica e dalle industrie che utilizzano per
il proprio processo lavorativo apparati il cui funzionamento produca onde
elettromagnetiche, nonché dalle industrie fabbricanti apparati che emettono onde
elettromagnetiche, in proporzione al numero delle dipendenti e dei dipendenti, dalle
amministrazioni pubbliche e dalle industrie i cui limiti di emissione di campo
elettromagnetico superano i limiti di cui all'articolo 2.
7. I contributi al fondo di cui al comma 5
possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi e non sono assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto (IVA).
8. Il Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e
avvia un piano di campagna informativa, cicli didattici e formativi riguardanti i rischi
derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici rivolti alla popolazione in generale,
e in particolare alla popolazione scolastica, ai medici di base, ai lavoratori e ai
rappresentanti della sicurezza.
Art. 7.
(Risanamento).
1. Le stazioni elettriche e gli
elettrodotti aerei, le stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione
satellitare, gli impianti per emittenza radiotelevisiva, i radar, le
apparecchiature e gli elettrodomestici che non rispettano i limiti di cui all'articolo 2,
le condizioni e le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, devono essere oggetto di
azioni di risanamento ai sensi del presente articolo.
2. Le stazioni elettriche e gli
elettrodotti che non rispettano i limiti o le distanze di cui agli articoli 2 e 3 devono
essere risanati per essere ricondotti nei limiti e nelle distanze previsti con le seguenti
scadenze a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
entro ventiquattro mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 380 KV;
b)
entro trentasei mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 220 KV;
c)
entro quarantotto mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 132 KV;
d)
entro cinque anni, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 60-20 KV.
3. Le stazioni radiobase per telefonia
cellulare e telecomunicazione satellitare, gli impianti per emittenza radiotelevisiva e i radar
che non rispettano i limiti o le distanze di cui agli articoli 2 e 3, devono essere
risanati per essere ricondotti nei limiti e nelle distanze previsti entro ventiquattro
mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le azioni di risanamento devono essere
completate entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3, secondo il criterio di preminenza
della maggior tutela dei soggetti più deboli, quali bambini, malati ed anziani.
5. E' fatto carico agli esercenti degli
elettrodotti e delle stazioni, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e
telecomunicazione satellitare, degli impianti per emittenza radiotelevisiva e dei radar
di assumersi il costo, non assoggettato al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), degli interventi di cui al presente articolo.
6. Le apparecchiature e gli
elettrodomestici che non rispettano i limiti di cui all'articolo 2 devono cessare di
essere costruiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in
caso di inosservanza, i prodotti sono ritirati dal commercio e confiscati dalle autorità
preposte ai controlli.
7. Al fine di incentivare la sostituzione
delle apparecchiature e degli elettrodomestici che non rispettano i requisiti previsti
dalla presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede a stabilire gli incentivi per la rottamazione per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi.
Art. 8.
(Variazione dei limiti di esposizione).
1. Il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, può, con decreto, migliorare i limiti
massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici e le distanze minime di rispetto di
cui agli articoli 2 e 3.
Art. 9.
(Commissione permanente sull'elettromagnetismo).
1. E' istituita una Commissione permanente
sull'elettromagnetismo, di seguito denominata "Commissione permanente".
2. La Commissione permanente propone ai
Ministri della sanità e dell'ambiente in base ai risultati delle inchieste
epidemiologiche e delle ricerche sperimentali di cui all'articolo 6, nonché di ogni altra
ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti o delle distanze di cui agli
articoli 2 e 3.
3. La Commissione permanente definisce le
modalità tecniche del marchio, dell'etichetta e della scheda illustrativa di cui
all'articolo 4, comma 7.
4. La Commissione permanente è composta
da un rappresentante dei Ministeri della sanità e dell'ambiente, da un membro
dell'Istituto superiore di sanità, da un membro dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, da un membro dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e da almeno un esperto scelto annualmente dalle associazioni per la difesa della
salute, per la tutela dei consumatori, di protezione ambientale e dalle organizzazioni
sindacali.
5. La Commissione permanente elabora
annualmente un rapporto nel quale è riportata la posizione delle associazioni e delle
organizzazioni di cui al comma 4 sull'applicazione della presente legge e che è trasmesso
dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 10.
(Obblighi urbanistici).
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli esercenti di elettrodotti devono fornire ai comuni i
tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo
3, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici
nominali.
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei
ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta
frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni
degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle
caratteristiche costruttive e dei parametri nominali delle emittenti.
3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti
devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di
rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la
telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
4. I comuni devono notificare, entro e non
oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui ai commi 1 e 2, agli
esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle
stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento
urgente di risanamento in base alle priorità di cui al comma 4 dell'articolo 7.
5. In caso di inutile decorso del termine
di cui al comma 4 o di accertata inadempienza, l'attività è svolta in via sostitutiva
dalle regioni entro e non oltre i sei mesi successivi.
Art. 11.
(Autorizzazioni).
1. Le domande di autorizzazione per nuovi
elettrodotti, ovvero per la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande per le
emittenti e i ripetitori radiotelevisivi, per le stazioni radiobase per telefonia
cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e
paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di
rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali.
2. In sede di progettazione degli
elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase
per telefonia cellulare e dei radar, al fine di tenere conto degli effetti di
sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di
esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici
preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle
loro varianti, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le
localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per
telefonia cellulare, dei radar e le relative distanze di rispetto indicate
all'articolo 3, delimitate dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio.
Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni
di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
4. Il richiedente l'autorizzazione deve
adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non
tradizionali, atte a mitigare l'impatto ambientale sul territorio dell'attività
intrapresa.
5. Il Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto, individua, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica, i criteri ed i
dispositivi idonei a limitare i danni all'avifauna da elettrocuzione e collisione.
Dell'adozione di tali dispositivi si deve tenere conto nella relazione di cui al comma 1.
6. Le autorità sanitarie locali
competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze di
cui all'articolo 3 previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di
quanto previsto al medesimo articolo 3 si procede alla revoca immediata
dell'autorizzazione.
7. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni adottano il piano regolatore per la localizzazione
delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 20 KV a
1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi,
per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto,
per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente
legge.
8. L'esercizio degli impianti già
esistenti e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione
regionale rilasciata dal presidente della giunta, di concerto con gli assessori competenti
alla sanità, all'urbanistica ed all'ambiente.
9. La domanda di autorizzazione deve
essere presentata al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti dati:
a)
la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune dove l'impianto deve
sorgere;
b)
il progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto
di vista tecnologico, costruttivo ed operativo;
c)
l'autorizzazione tecnico-sanitaria dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia
di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d)
l'analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente
circostante;
e)
la valutazione di impatto ambientale.
10. L'installazione degli impianti deve
essere notificata alla provincia competente per territorio.
11. Le funzioni amministrative in materia
di inquinamento elettromagnetico, compresa la vigilanza per il rispetto della presente
legge, sono attribuite alle province. Per la vigilanza delle emissioni elettromagnetiche,
le province si avvalgono della consulenza tecnica dei presìdi multizonali di prevenzione,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente.
12. L'esercizio dell'impianto può avere
luogo previa convenzione con i comuni o consorzio di comuni, le province e le regioni
interessate.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei termini previsti dai commi
2 e 3 dell'articolo 7, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni da versare al fondo previsto dal comma
5 dell'articolo 6.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo
11, comma 1, è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto
dell'autorizzazione e, in caso di successiva violazione, è revocata.
3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il superamento dei limiti o delle distanze di cui agli articoli 2 e 3, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire un
milione a lire 10 milioni qualora esso sia effettuato entro quindici giorni dalla notifica
della violazione; qualora il pagamento avvenga oltre tale termine ma entro trenta giorni
dalla notifica della violazione, la sanzione è raddoppiata. In ogni caso, qualora entro
trenta giorni dalla notifica della violazione l'apparato non sia riportato a norma, si
applica la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I soggetti cui sono attribuiti gli
oneri derivanti dalle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 7 sono puniti, qualora
non adempiano nei termini assegnati, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1. Nel caso di inadempienza, decorsi trenta giorni dal pagamento della sanzione, con
ordinanza del presidente della giunta regionale, è sospesa l'autorizzazione all'esercizio
degli impianti fino al completamento delle attività di risanamento. In caso di recidiva i
medesimi soggetti sono puniti con la revoca dell'autorizzazione.
5. L'inosservanza dell'obbligo di
informazione di cui all'articolo 4, comma 7, è punita con la confisca delle merci
prodotte.
6. L'inosservanza del disposto di cui
all'articolo 4, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di lire 200 mila. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è
elevata ad un milione di lire e si applica la confisca dell'apparecchio utilizzato.
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