PROGETTO DI LEGGE - N. 4561


CAMERA DEI DEPUTATI

   


PROPOSTA DI LEGGE N. 4561
d'iniziativa dei deputati
MALAVENDA, CENTO

Norme per la tutela della salute dagli effetti derivanti da radiazioni elettromagnetiche

Presentata il 13 febbraio 1998


        Onorevoli Colleghi! - Si presenta una proposta di legge per limitare i danni alla salute della popolazione derivanti dall'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse da elettrodotti, stazioni di base per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, impianti per emittenza radiotelevisiva, radar, elettrodomestici funzionanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 e 300 GHz.
        L'attuale normativa vigente in materia è basata sulla prevenzione del danno derivante dagli effetti termici macroscopici, cosiddetti "effetti a breve termine", mentre la ricerca scientifica negli ultimi anni ha accumulato sempre maggiori risultati che fanno ritenere assai credibile per la popolazione esposta per lunghi periodi di tempo a piccole dosi di radiazione elettromagnetica effetti assai gravi per la salute, cancerogeni (in specie leucemia infantile) e neurodegenerativi (morbi di Alzheimer e di Parkinson, depressioni).
        Da numerosi studi emerge una probabilità di danno cancerogeno e neurodegenerativo, ma anche una non evidenza di un valore soglia al di sotto del quale non si hanno questi effetti: in queste situazioni vanno applicati il principio di cautela sostenuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed il principio della precauzione sancito dall'articolo 130 R del trattato istitutivo dell'Unione europea, ambedue ripresi dal Parlamento europeo nella Risoluzione sulla lotta contro gli inconvenienti provocati dalle radiazioni non ionizzanti del 5 maggio 1994, n. A3-0238/94, e dalla Camera dei deputati nella risoluzione in Commissione ambiente del 10 ottobre 1995, in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, e quindi determinare un primo valore limite per l'esposizione della popolazione alla radiazione elettromagnetica che diminuisca ragionevolmente i rischi e i danni.
        I limiti di esposizione cronica ai campi elettromagnetici per la popolazione indicati nell'articolo 2 della presente proposta di legge sono stati proposti dall'Associazione per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio (SAMBA) e dal Coordinamento nazionale dei comitati per la tutela dai campi elettromagnetici (CONACEM) e sono valori di un ordine di grandezza inferiori a quelli per cui nella ricerca scientifica si sono rilevate correlazioni positive tra esposizione ed effetti cancerogeni, soprattutto leucemici: in questa situazione di non conoscenza di valori soglia al di sotto dei quali il rischio si riduce drasticamente, l'abbattimento di un ordine di grandezza dei valori di rischio accertati è una prassi usuale in tossicologia e quindi il limite proposto è un opportuno compromesso tra l'esigenza primaria di diminuire comunque il rischio sanitario ed il costo per la collettività di imporre limiti più severi alla produzione tecnologica.




PROGETTO DI LEGGE - N. 4561

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).
        1. La Repubblica italiana, in attuazione degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, conformemente all'articolo 130 R del Trattato istitutivo dell'Unione europea del 7 febbraio 1992, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di tutelare la salute della popolazione e proteggere l'intero ecosistema dalle radiazioni elettromagnetiche emesse da elettrodotti, stazioni di base per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, impianti per emittenza radiotelevisiva, radar ed elettrodomestici, con la presente legge disciplina gli insediamenti, l'utilizzazione, la manutenzione ed il risanamento di impianti e di apparecchiature funzionanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 e 300 gigahertz (GHz).


Art. 2.
(Limiti massimi di esposizione).
        1. I limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche sono espressi nei termini delle seguenti grandezze fisiche:

            a) valore efficace dell'intensità di campo elettrico misurato in Volt/metro (V/m);

            b) valore efficace dell'intensità del campo magnetico misurato in Ampere/metro (A/m);

            c) valore efficace dell'intensità dell'induzione magnetica misurata in Tesla (T).
        2. Il valore del limite massimo di esposizione in bassa frequenza, >0, <10 KiloHz, della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici, è fissato in:

            a) 5 V/m e 20 nanoT, per periodi uguali o superiori ad un'ora al giorno;

            b) 5000 V/m e 100 micro T, per periodi inferiori a quelli di cui alla lettera a);

        3. Il valore del limite massimo di esposizione in alta frequenza G10 KiloHz, H300 GHz, ai campi elettromagnetici è fissato in:

            a) 0,2 V/m e 0,5 milliAmpere/m, per periodi uguali o superiori ad un'ora al giorno;

            b) 20 V/m e 50 milliAmpere/m, per periodi inferiori a quelli di cui alla lettera a).

        4. Gli impianti, le apparecchiature e gli elettrodomestici devono essere omologati in modo da rispettare i limiti massimi in bassa e alta frequenza indicati dal presente articolo.


Art. 3.
(Distanza di rispetto dagli impianti).
        1. La distanza minima delle stazioni elettriche e dei conduttori nudi delle abitazioni civili e da altre attività deve essere pari a 0,5 metri per ogni 1000 Volt di tensione dell'impianto secondo le seguenti modalità:

            a) linee, stazioni: 1000 KV > 500 metri;

            b) linee, stazioni: 380 KV > 190 metri;

            c) linee, stazioni: 220 KV > 110 metri;

            d) linee, stazioni: 132 KV > 66 metri;

            e) linee, stazioni: 60 KV > 30 metri.

        2. La distanza minima degli impianti radiotelevisivi, telefonici, per telecomunicazione e radar da abitazioni civili e da altre attività deve essere:

            a) G 50 metri, per potenza equivalente irradiata inferiore a 350 Watt;

            b) G 1000 metri, per potenza equivalente irradiata pari o superiore a 350 Watt;
        3. La potenza equivalente irradiata dagli impianti di cui ai commi 1 e 2 è misurata nella direzione di irradiazione.


Art. 4.
(Disposizioni per la tutela della popolazione).
        1. Ogni azienda che esercisce, svolge l'attività di manutenzione, utilizza impianti e apparecchiature che generano radiazioni elettromagnetiche deve fornire completa informazione sui rischi specifici ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali e renderla pubblica tramite affissione all'interno dei luoghi di lavoro.
        2. E' prevista una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.
        3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 6 della presente legge.
        4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.
        5. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica.
        6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge qualunque azienda che detiene, attiva o modifica una apparecchiatura che genera campi elettromagnetici deve darne comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio entro sessanta giorni.
        7. Ogni prodotto industriale alimentato elettricamente, sia esso di uso domestico o lavorativo, deve essere sottoposto ad omologazione di sicurezza secondo le direttive europee vigenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e munito di un marchio e di una etichetta nonché di una scheda illustrativa che ne illustra l'eventuale pericolo per la salute nonché le modalità di impiego, quali la distanza minima ed il tempo di permanenza massima di operabilità da parte umana, al fine di informare la cittadinanza e ridurre l'eventuale esposizione dovuta al suo uso e funzionamento.
        8. E' vietato l'uso dei telefoni portatili:

            a) negli ospedali;

            b) nei mezzi di trasporto ad uso pubblico, quali aerei, navi, treni, bus, tram, metropolitane e funivie;

            c) negli uffici pubblici, nelle aule universitarie e delle scuole di ogni ordine e grado;

            d) nei supermercati, nei centri commerciali, nelle discoteche, nelle giostre, nei cinema e nei teatri.


Art. 5.
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali).
        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, non sono ammessi elettrodotti aerei.
        2. Gli elettrodotti, le emittenti radiotelevisive e i ripetitori per telefonia cellulare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, sono soggetti alle azioni di risanamento ambientale di cui all'articolo 7.
        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e devono essere altresì previste, anche per le installazioni delle emittenti radiotelevisive e dei ripetitori per telefonia cellulare, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati. Nelle zone archeologiche la posa dei cavi di cui al presente comma avviene sotto la direzione delle competenti sovrintendenze che possono disporre ulteriori misure di salvaguardia e di tutela.
        4. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 20.000 Volt sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
        5. Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 20.000 Volt la procedura di valutazione di impatto ambientale è di competenza regionale.


Art. 6.
(Monitoraggio e informazioni della popolazione).
        1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, predispone e avvia, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la campagna di monitoraggio della popolazione. Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. I citati Istituti si collegano con le divisioni e i servizi di epidemiologia degli istituti di ricerca presenti sul territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate.
        2. Ogni anno gli Istituti di cui al comma 1 presentano ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i risultati delle indagini, ovvero con il loro stato di avanzamento, rendendolo pubblico.
        3. Le procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso sono regolamentate ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
        4. In particolare, le indagini epidemiologiche sono svolte in collaborazione con:

            a) le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;
            b) le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio entro una distanza di 500 metri a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il territorio nazionale;

            c) le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio entro una distanza di 15000 metri da emittenti radiotelevisive, o per telefonia cellulare e satellitare, o da radar.

        5. E' istituito presso il Ministero della sanità un fondo per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali.
        6. Il fondo di cui al comma 5 è alimentato dalle società di distribuzione elettrica e dalle industrie che utilizzano per il proprio processo lavorativo apparati il cui funzionamento produca onde elettromagnetiche, nonché dalle industrie fabbricanti apparati che emettono onde elettromagnetiche, in proporzione al numero delle dipendenti e dei dipendenti, dalle amministrazioni pubbliche e dalle industrie i cui limiti di emissione di campo elettromagnetico superano i limiti di cui all'articolo 2.
        7. I contributi al fondo di cui al comma 5 possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi e non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
        8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e avvia un piano di campagna informativa, cicli didattici e formativi riguardanti i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici rivolti alla popolazione in generale, e in particolare alla popolazione scolastica, ai medici di base, ai lavoratori e ai rappresentanti della sicurezza.


Art. 7.
(Risanamento).
        1. Le stazioni elettriche e gli elettrodotti aerei, le stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, gli impianti per emittenza radiotelevisiva, i radar, le apparecchiature e gli elettrodomestici che non rispettano i limiti di cui all'articolo 2, le condizioni e le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, devono essere oggetto di azioni di risanamento ai sensi del presente articolo.
        2. Le stazioni elettriche e gli elettrodotti che non rispettano i limiti o le distanze di cui agli articoli 2 e 3 devono essere risanati per essere ricondotti nei limiti e nelle distanze previsti con le seguenti scadenze a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

            a) entro ventiquattro mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 380 KV;

            b) entro trentasei mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 220 KV;

            c) entro quarantotto mesi, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 132 KV;

            d) entro cinque anni, le stazioni e gli elettrodotti aerei a 60-20 KV.

        3. Le stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, gli impianti per emittenza radiotelevisiva e i radar che non rispettano i limiti o le distanze di cui agli articoli 2 e 3, devono essere risanati per essere ricondotti nei limiti e nelle distanze previsti entro ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le azioni di risanamento devono essere completate entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3, secondo il criterio di preminenza della maggior tutela dei soggetti più deboli, quali bambini, malati ed anziani.
        5. E' fatto carico agli esercenti degli elettrodotti e delle stazioni, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare, degli impianti per emittenza radiotelevisiva e dei radar di assumersi il costo, non assoggettato al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), degli interventi di cui al presente articolo.
        6. Le apparecchiature e gli elettrodomestici che non rispettano i limiti di cui all'articolo 2 devono cessare di essere costruiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inosservanza, i prodotti sono ritirati dal commercio e confiscati dalle autorità preposte ai controlli.
        7. Al fine di incentivare la sostituzione delle apparecchiature e degli elettrodomestici che non rispettano i requisiti previsti dalla presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a stabilire gli incentivi per la rottamazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.


Art. 8.
(Variazione dei limiti di esposizione).
        1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può, con decreto, migliorare i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici e le distanze minime di rispetto di cui agli articoli 2 e 3.


Art. 9.
(Commissione permanente sull'elettromagnetismo).
        1. E' istituita una Commissione permanente sull'elettromagnetismo, di seguito denominata "Commissione permanente".
        2. La Commissione permanente propone ai Ministri della sanità e dell'ambiente in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali di cui all'articolo 6, nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti o delle distanze di cui agli articoli 2 e 3.
        3. La Commissione permanente definisce le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta e della scheda illustrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
        4. La Commissione permanente è composta da un rappresentante dei Ministeri della sanità e dell'ambiente, da un membro dell'Istituto superiore di sanità, da un membro dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, da un membro dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e da almeno un esperto scelto annualmente dalle associazioni per la difesa della salute, per la tutela dei consumatori, di protezione ambientale e dalle organizzazioni sindacali.
        5. La Commissione permanente elabora annualmente un rapporto nel quale è riportata la posizione delle associazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4 sull'applicazione della presente legge e che è trasmesso dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 10.
(Obblighi urbanistici).
        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti di elettrodotti devono fornire ai comuni i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 3, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali delle emittenti.
        3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
        4. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui ai commi 1 e 2, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di cui al comma 4 dell'articolo 7.
        5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 4 o di accertata inadempienza, l'attività è svolta in via sostitutiva dalle regioni entro e non oltre i sei mesi successivi.


Art. 11.
(Autorizzazioni).
        1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero per la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande per le emittenti e i ripetitori radiotelevisivi, per le stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali.
        2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
        3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei radar e le relative distanze di rispetto indicate all'articolo 3, delimitate dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
        4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a mitigare l'impatto ambientale sul territorio dell'attività intrapresa.
        5. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, individua, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica, i criteri ed i dispositivi idonei a limitare i danni all'avifauna da elettrocuzione e collisione. Dell'adozione di tali dispositivi si deve tenere conto nella relazione di cui al comma 1.
        6. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze di cui all'articolo 3 previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto al medesimo articolo 3 si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione.
        7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 20 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.
        8. L'esercizio degli impianti già esistenti e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione regionale rilasciata dal presidente della giunta, di concerto con gli assessori competenti alla sanità, all'urbanistica ed all'ambiente.
        9. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti dati:

                a) la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune dove l'impianto deve sorgere;
                b) il progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo;

                c) l'autorizzazione tecnico-sanitaria dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

                d) l'analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

                e) la valutazione di impatto ambientale.

        10. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.
        11. Le funzioni amministrative in materia di inquinamento elettromagnetico, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province. Per la vigilanza delle emissioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica dei presìdi multizonali di prevenzione, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
        12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o consorzio di comuni, le province e le regioni interessate.


Art. 12.
(Sanzioni).
        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 7, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni da versare al fondo previsto dal comma 5 dell'articolo 6.
        2. L'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione e, in caso di successiva violazione, è revocata.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il superamento dei limiti o delle distanze di cui agli articoli 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni qualora esso sia effettuato entro quindici giorni dalla notifica della violazione; qualora il pagamento avvenga oltre tale termine ma entro trenta giorni dalla notifica della violazione, la sanzione è raddoppiata. In ogni caso, qualora entro trenta giorni dalla notifica della violazione l'apparato non sia riportato a norma, si applica la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
        4. I soggetti cui sono attribuiti gli oneri derivanti dalle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 7 sono puniti, qualora non adempiano nei termini assegnati, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Nel caso di inadempienza, decorsi trenta giorni dal pagamento della sanzione, con ordinanza del presidente della giunta regionale, è sospesa l'autorizzazione all'esercizio degli impianti fino al completamento delle attività di risanamento. In caso di recidiva i medesimi soggetti sono puniti con la revoca dell'autorizzazione.
        5. L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 4, comma 7, è punita con la confisca delle merci prodotte.
        6. L'inosservanza del disposto di cui all'articolo 4, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 200 mila. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è elevata ad un milione di lire e si applica la confisca dell'apparecchio utilizzato.

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