Costituzione - Scopo - Durata - Sede dell’Associazione

 

Art. 1

E’ costituita una associazione con la denominazione “Associazione ex alunni dell’Istituto PIAMAR­TA”.

L’associazione è retta dalle norme del presente statuto.

 

Art. 2

L’Associazione ha lo scopo di:

·        mantenere e diffondere lo spiri­to educativo di Padre Piamarta nella famiglia e nella società;

·        conservare ed accrescere fra gli ex alunni vincoli cordiali di amici­zia e di fratellanza favorendo il re­ciproco aiuto morale e materiale;

·        favorire e promuovere quelle iniziative pubbliche e private che mirino al sostegno ed allo sviluppo delle opere di Padre Piamarta ed al maggior bene degli ex alunni;

·        l’associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.

 

Art. 3

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 4

L’associazione ha la sua sede in Brescia - via Cremona 99 - presso l’istituto Piamarta.

 

 

Associati e doveri degli stessi

 

Art. 5

Gli associati devono essere ex ­alunni che abbiano frequentato almeno per un anno qualsiasi corso scolastico dell’istituto Piamarta.

L’appartenenza all’associazione è subordinata al versamento della quota annua associativa ed al ritiro della relativa tessera.

L’associato deve conoscere ed ac­cettare tutti gli articoli dei presente statuto senza riserve o condizioni.

 

Art. 6

All’associato, che con il suo com­portamento pregiudicasse il buon nome dell’associazione, potrà es­sere ritirata la tessera di partecipa­zione. La decisione spetta ai consi­glio con maggioranza assoluta.

 

Organi sociali

 

Art. 7

Gli organi sociali sono:

·        Assemblea

·        Consiglio Direttivo

·        Giunta Esecutiva

 

Art. 8 – Assemblea:

l’assemblea regolarmente costitui­ta rappresenta l’universalità degli iscritti all’associazione, e le sue de­liberazioni obbligano tutti gli asso­ciati, anche se assenti o dissenzienti; ogni iscritto ha diritto a 1 voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all’anno e comunque in occasione del raduno annuale degli ex alunni per la di­scussione e l’approvazione dei bi­lancio. Ha il compito di eleggere rappresentanti in seno ai consiglio direttivo

L’assemblea delibera con maggio­ranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sa­ranno trascritte su apposito verba­le e inscritte nel libro delle assem­blee.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo dell’associa­zione è composto da 20 membri, dei quali 18 eletti dall’assemblea fra gli associati e 2 che partecipano di diritto su indicazione della dire­zione pro tempore dell’istituto.

I consigli durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo, nella prima seduta successiva all’assemblea, elegge fra i nuovi membri un Presi­dente, un Segretario ed un Teso­riere.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessa­rio o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 4 dei compo­nenti il consiglio stesso e comun­que almeno ogni 3 mesi.

Al consiglio direttivo spettano i se­guenti compiti:

·        convocare l’assemblea degli ex ­alunni

·        eleggere la giunta esecutiva

·        stabilire la quota sociale annua

·        tenere i rapporti con gli ex ­alunni e fissare periodicamente il convegno degli stessi

·        programmare tutte le attività e compiere tutte le operazioni amministrative per il raggiungimento dello scopo sociale

 

Art 10 - Giunta Esecutiva

viene eletta dal consiglio direttivo ed è composta da 6 membri e cioè:

Presidente, vice Presidente, Segre­tario e Tesoriere del consiglio stes­so e dai due membri di diritto rap­presentanti la direzione dell’istitu­to nel consiglio.

Alla giunta esecutiva spettano i se­guenti compiti:

·        preparare l’ordine del giorno per la riunione del consiglio diret­tivo

·        stilare il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea

·        evadere tutte le operazioni di normale amministrazione

 

Art. 11

Al Presidente, o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale dell’associazione, nonché l’uso del­la firma sociale libera.

Egli presiede l’assemblea, il consi­glio direttivo e la giunta esecutiva. In caso di suo impedimento verrà sostituito dal Vice Presidente

 

Art. 12

L’anno sociale termina il 30 giugno ed il rendiconto dovrà essere pre­sentato per l’approvazione all’as­semblea entro il 30 novembre di ogni anno

 

Art. 13

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apporta­te dall’assemblea che approverà con la maggioranza assoluta dei presenti

 

Art. 14

Gli associati non hanno alcun dirit­to sul patrimonio dell’associazione

 

Art 15

Lo scioglimento dell’associazione potrà aver luogo quando l’assemblea lo approvi a maggioranza assoluta.

In questo caso l’assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà i liquidatori.

 

Art 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste in materia dal Codice Civile