Costituzione
- Scopo - Durata - Sede dell’Associazione
Art. 1
E’ costituita una associazione
con la denominazione “Associazione ex alunni dell’Istituto PIAMARTA”.
L’associazione è retta dalle
norme del presente statuto.
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di:
·
mantenere e diffondere lo spirito
educativo di Padre Piamarta nella famiglia e nella società;
·
conservare ed accrescere fra gli ex alunni
vincoli cordiali di amicizia e di fratellanza favorendo il reciproco aiuto
morale e materiale;
·
favorire e promuovere quelle iniziative
pubbliche e private che mirino al sostegno ed allo sviluppo delle opere di
Padre Piamarta ed al maggior bene degli ex alunni;
·
l’associazione è apolitica ed
apartitica e non ha scopo di lucro.
Art. 3
La durata dell’associazione è a tempo
indeterminato.
Art. 4
L’associazione ha la sua sede in
Brescia - via Cremona 99 - presso l’istituto Piamarta.
Associati
e doveri degli stessi
Art. 5
Gli associati devono essere ex alunni
che abbiano frequentato almeno per un anno qualsiasi corso scolastico dell’istituto
Piamarta.
L’appartenenza all’associazione
è subordinata al versamento della quota annua associativa ed al ritiro della
relativa tessera.
L’associato deve conoscere ed accettare
tutti gli articoli dei presente statuto senza riserve o condizioni.
Art. 6
All’associato, che con il suo
comportamento pregiudicasse il buon nome dell’associazione, potrà essere
ritirata la tessera di partecipazione. La decisione spetta ai consiglio con
maggioranza assoluta.
Organi
sociali
Art. 7
Gli organi sociali sono:
·
Assemblea
·
Consiglio Direttivo
·
Giunta Esecutiva
Art. 8 – Assemblea:
l’assemblea regolarmente
costituita rappresenta l’universalità degli iscritti all’associazione, e le
sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti o
dissenzienti; ogni iscritto ha diritto a 1 voto.
Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie.
L’assemblea ordinaria avrà luogo
almeno una volta all’anno e comunque in occasione del raduno annuale degli ex alunni
per la discussione e l’approvazione dei bilancio. Ha il compito di eleggere
rappresentanti in seno ai consiglio direttivo
L’assemblea delibera con maggioranza
assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea saranno
trascritte su apposito verbale e inscritte nel libro delle assemblee.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo
dell’associazione è composto da 20 membri, dei quali 18 eletti dall’assemblea
fra gli associati e 2 che partecipano di diritto su indicazione della direzione
pro tempore dell’istituto.
I consigli durano in carica 3
anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo, nella
prima seduta successiva all’assemblea, elegge fra i nuovi membri un Presidente,
un Segretario ed un Tesoriere.
Il consiglio direttivo si
riunisce presso la sede sociale tutte le volte che il Presidente lo ritiene
necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 4 dei componenti
il consiglio stesso e comunque almeno ogni 3 mesi.
Al consiglio direttivo spettano
i seguenti compiti:
·
convocare l’assemblea degli ex alunni
·
eleggere la giunta esecutiva
·
stabilire la quota sociale annua
·
tenere i rapporti con gli ex alunni e
fissare periodicamente il convegno degli stessi
·
programmare tutte le attività e compiere
tutte le operazioni amministrative per il raggiungimento dello scopo sociale
Art 10 - Giunta Esecutiva
viene eletta dal consiglio direttivo
ed è composta da 6 membri e cioè:
Presidente, vice Presidente,
Segretario e Tesoriere del consiglio stesso e dai due membri di diritto rappresentanti
la direzione dell’istituto nel consiglio.
Alla giunta esecutiva spettano i
seguenti compiti:
·
preparare l’ordine del giorno per la
riunione del consiglio direttivo
·
stilare il rendiconto annuale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea
·
evadere tutte le operazioni di normale
amministrazione
Art. 11
Al Presidente, o a chi ne fa le
veci spetta la rappresentanza legale dell’associazione, nonché l’uso della
firma sociale libera.
Egli presiede l’assemblea, il
consiglio direttivo e la giunta esecutiva. In caso di suo impedimento verrà
sostituito dal Vice Presidente
Art. 12
L’anno sociale termina il 30
giugno ed il rendiconto dovrà essere presentato per l’approvazione all’assemblea
entro il 30 novembre di ogni anno
Art. 13
Eventuali modifiche al presente
statuto potranno essere apportate dall’assemblea che approverà con la maggioranza
assoluta dei presenti
Art. 14
Gli associati non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’associazione
Art 15
Lo scioglimento
dell’associazione potrà aver luogo quando l’assemblea lo approvi a maggioranza
assoluta.
In questo caso l’assemblea stabilirà
le norme per la liquidazione e nominerà i liquidatori.
Art 16
Per quanto non previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni previste in materia dal Codice
Civile