Appendice 2

Il 28 febbraio 1998, in Roma

(Omissis)

Art. 3 - Nuova Struttura contrattuale

La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline differenziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997, garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo di regole.

Pertanto, la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.

1) Nuova dirigenza

Si individuerà una dirigenza "allargata" che sarà indicativamente ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell’azienda; a questo fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.

Pertanto ciascuna azienda individuerà – tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’azienda stessa, l’inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.

In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico corrispondente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all’attuale.

L’eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all’art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi retributivi.

A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di adeguamento di quella attuale. In particolare:

Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall’azienda l’inquadramento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno da tale riconoscimento.

Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e sulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.

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Il giorno 11 luglio 1999, in Roma

(Omissis)

Norma transitoria

Passaggio alla dirigenza

Così come previsto nell’Accordo quadro 28 febbraio 1998 la nuova dirigenza sarà ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell’azienda: a tal fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.

Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, previste dal citato accordo quadro del 28 febbraio 1998, troveranno applicazione, trascorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai quali verrà attribuito dall’azienda tale inquadramento ai sensi del comma che precede.

Ciascuna azienda, pertanto, individuerà – tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’azienda stessa, l’inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.

Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di retribuzione eccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

L’applicazione dei commi che precedono è connessa temporalmente all’espletamento della procedura prevista dal presente contratto in materia di quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).

Chiarimento a verbale

Le Parti stipulanti chiariscono che l’assegno ad personam di cui al 4° comma della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.